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Dokument JOC_2001_270_E_0079_01

Proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 97/413/CE del Consiglio relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento [COM(2001) 322 def. — 2001/0128(CNS)] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 270E del 25.9.2001, s. 79-79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0322(01)

Proposta di Decisione del Consiglio che modifica la decisione 97/413/CE del Consiglio relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento /* COM/2001/0322 def. - CNS 2001/0128 */

Gazzetta ufficiale n. 270 E del 25/09/2001 pag. 0079 - 0079


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 97/413/CE del Consiglio relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

In una recente comunicazione al Consiglio [1], la Commissione ha deplorato che le misure attualmente esistenti non siano in grado di contenere lo sforzo di pesca nell'ambito della quarta generazione di programmi d'orientamento pluriennali (POP IV).

[1] Relazione della Commissione al Consiglio: Preparazione del riesame intermedio dei programmi d'orientamento pluriennali (POP). COM(2000)272 def.

Né questi regimi né il regime dei TAC e delle quote sono riusciti ad impedire la grave crisi di certi stock sull'orlo dell'esaurimento (merluzzo bianco e nasello), per i quali devono ora essere adottate misure specifiche urgenti, così come non sono stati in grado di risolvere il problema della capacità eccedentaria della flotta da pesca della Comunità. Questa situazione, che può essere considerata un punto debole della PCP, deve essere corretta tramite misure coraggiose ed efficaci. La capacità eccedentaria costituisce una minaccia tanto per gli stock ittici che per le altre forme di vita marina oggetto di catture accessorie, e non è compatibile con uno sviluppo sostenibile.

Tali misure, ad eccezione di quelle richieste nell'ambito della ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e di nasello [2], possono essere integrate nella riforma globale della PCP, secondo quanto previsto dal Libro verde sul futuro della politica comune della pesca [3]. Ciò consentirà di consultare gli Stati membri e le altre parti interessate al fine di definire, per il futuro, una politica della flotta più efficace rispetto al resto della PCP.

[2] Le misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e di nasello settentrionale saranno oggetto di proposte separate della Commissione al Consiglio.

[3] COM (2001) 135 def.

Tale impostazione richiede tuttavia una proroga al 31 dicembre 2002 degli attuali programmi d'orientamento pluriennali per consentire un periodo di riflessione sulla futura politica della flotta.

La Commissione ha pertanto elaborato una proposta volta a prorogare di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2002, la decisione attualmente in vigore [4], prorogando in tal modo di un anno anche il POP IV; essa ha inoltre definito una proposta di modifiche a talune disposizioni dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) [5].

[4] Decisione 97/413/CE del Consiglio, del 26 giugno 1997, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento. GU L 175 del 3.7.1997, pag. 27.

[5] Regolamento (CE) n. 2792/1999, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca. GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

Data la preoccupazione della Commissione, che considera troppo modesti gli obiettivi del POP IV, un'eventuale proroga dovrebbe essere almeno associata a misure atte a rendere più efficaci i suddetti obbiettivi. La proposta presentata in allegato elimina pertanto le possibilità attualmente esistenti ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione 97/413/CE del Consiglio di estendere gli obiettivi del POP per motivi di sicurezza. Tutte le nuove navi dovrebbero essere costruite nel rispetto di norme minime di sicurezza e gli obiettivi di capacità attuali offrono la capacità necessaria per la costruzione di tali navi.

Per lo stesso motivo, la proposta di modifica del regolamento SFOP introduce nuove limitazioni, in particolare le seguenti.

* La concessione di aiuti alla costruzione e all'ammodernamento deve essere subordinata al rispetto degli obiettivi del POP in tutti i segmenti e non solo in quello interessato.

* Le disposizioni dell'articolo 6 relative all'aumento degli obiettivi del POP per ragioni legate alla sicurezza, alla navigazione, all'igiene, alla qualità dei prodotti e alle condizioni di lavoro sono state soppresse. Il motivo è quello precedentemente indicato: le nuove navi devono essere costruite nel rispetto di norme minime e gli obiettivi di capacità attuali offrono la capacità necessaria per la costruzione di tali navi.

* Si propone di vietare la concessione di aiuti alla costruzione e all'ammodernamento nei segmenti in cui vengano attuate riduzioni dell'attività come mezzo per realizzare gli obiettivi del POP. Se la redditività della flotta è tale che gli aiuti al disarmo non risultano sufficientemente attraenti, non c'è motivo di ricorrere all'aiuto pubblico per rinnovare le navi del segmento considerato.

* La pesca sotto bandiere di comodo costituisce una fonte di crescente preoccupazione per l'Unione europea. L'articolo 19 del Piano di azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU) prevede che gli Stati membri dissuadano i propri cittadini dal registrare le loro navi sotto la giurisdizione di uno Stato che non si assuma le proprie responsabilità di Stato di bandiera. La Comunità europea ha approvato tale piano. Sebbene l'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 2792/1999 già preveda restrizioni contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, la Commissione ritiene opportuno rafforzarle. Per questo motivo la modifica proposta al regolamento SFOP vieta la concessione di sovvenzioni pubbliche al trasferimento di navi verso paesi terzi identificati dalle organizzazioni della pesca competenti come paesi che autorizzano la pesca "in condizioni che compromettono l'efficacia delle misure di conservazione internazionali".

Un'ultima modifica del regolamento SFOP riguarda l'articolo 16, paragrafo 2, dove la possibilità di concedere una compensazione finanziaria volta a coprire i costi delle restrizioni tecniche è estesa alle restrizioni imposte da qualsiasi atto della normativa comunitaria e non si limita più unicamente a quelle imposte con decisione del Consiglio.

2001/0128 (CNS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 97/413/CE del Consiglio relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001, per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 [7], in particolare l'articolo 11,

[6] GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

[7] GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1.

vista la proposta della Commissione [8],

[8] GU C ...

visto il parere del Parlamento europeo [9],

[9] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) La politica comune della pesca sarà rivista anteriormente al 1° gennaio 2003. Per garantire la coerenza tra la politica di ristrutturazione del settore e il resto della politica comune della pesca occorre pertanto prorogare il periodo di applicazione della decisione 97/413/CE del Consiglio fino al 31 dicembre 2002.

(2) Per realizzare ulteriori progressi nel senso di un equilibrio tra le risorse alieutiche e il loro sfruttamento, è necessario continuare a ridurre lo sforzo di pesca nel corso dell'anno di proroga.

(3) Le misure destinate a migliorare la sicurezza non dovrebbero condurre ad un aumento dello sforzo di pesca e andrebbero pertanto applicate nell'ambito degli obiettivi di capacità attualmente definiti per la flotta.

(4) La decisione 97/413/CE deve essere pertanto modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/413/CE del Consiglio è modificata come segue.

1) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la data del "31 dicembre 2001" è sostituita dal "31 dicembre 2002";

b) al paragrafo 2, il tasso del "30%" è sostituito dal "36%" e il tasso del "20%" è sostituito dal "24%";

c) ai paragrafi 3 e 4, i termini "il periodo 1997-2001" sono sostituiti da "il periodo 1997-2002".

2) L'articolo 3 è modificato come segue:

a) la data del "31 dicembre 2001" è sostituita dal "31 dicembre 2002";

b) i termini "tranne nell'ambito di programmi di miglioramento della sicurezza della navigazione in mare" sono soppressi.

3) All'articolo 4, il paragrafo 2 è soppresso.

4) All'articolo 7, la data del "31 dicembre 2001" è sostituita dal "31 dicembre 2002".

5) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

La Commissione attua gli obiettivi e le modalità previsti dalla presente decisione a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2792/1999 [10]. Entro il 31 dicembre 2001 la Commissione modifica, conformemente alla presente decisione, i programmi di orientamento pluriennali per le flotte pescherecce dei singoli Stati membri. I programmi vengono prorogati per coprire il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2002 e sono realizzati progressivamente, con riferimento ad obiettivi annui intermedi."

[10] GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

Op