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Dokument JOC_2001_240_E_0298_01
Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment (COM(2001) 315 final — 2000/0158(COD)) (Text with EEA relevance)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche [COM(2001) 315 def. — 2000/0158(COD)] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche [COM(2001) 315 def. — 2000/0158(COD)] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU C 240E del 28.8.2001, s. 298-302
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2001/0315 def. - COD 2000/0158 */
Gazzetta ufficiale n. 240 E del 28/08/2001 pag. 0298 - 0302
PROPOSTA MODIFICATA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (PRESENTATA DALLA COMMISSIONE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 250, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO CE) 1. Antecedenti Proposte trasmesse al Consiglio e al Parlamento europeo (COM(2000) 347 def.- 2000/0158(COD)) (a norma dell'art. 175, par. 1 del trattato) 28 luglio 2000 Parere del Comitato economico e sociale 29 novembre 2000 Parere del Comitato delle regioni 14 febbraio 2000 Parere del Parlamento europeo in prima lettura 15 maggio 2001 2. Finalità della proposta della Commissione La proposta stabilisce misure finalizzate alla prevenzione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, alla raccolta di tali apparecchiature ed inoltre al loro reimpiego, riciclo e recupero. In base alla proposta gli Stati membri dovrebbero istituire sistemi di raccolta separata dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e provvedere affinché siano garantiti il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. I costi di tali operazioni saranno a carico dei produttori che verranno così incentivati ad adeguare le caratteristiche delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in modo consono alle esigenze di una buona gestione dei rifiuti. I consumatori potranno restituire le proprie apparecchiature senza costi aggiuntivi. Vengono inoltre stabiliti obiettivi quantificati per il reimpiego, riciclo e recupero. 3. Parere della Commissione sugli emendamenti adottati dal Parlamento europeo 3.1. Emendamenti accettati dalla Commissione La Commissione accoglie i seguenti emendamenti: per quanto riguarda l'ambito di applicazione della direttiva: l'emendamento 3 che dichiara che anche nel caso della vendita a distanza si applicano gli obblighi incombenti ai produttori e ai distributori; l'emendamento 4 che stabilisce che la direttiva sui RAEE si deve applicare ferme restando le altre disposizioni in materia di tutela della salute dei lavoratori e la direttiva 91/157/CEE sulle pile e gli accumulatori; l'emendamento 23 che dichiara che la direttiva sui RAEE si applica indipendentemente dal tipo di manutenzione o dalle riparazioni a cui è stata sottoposta l'apparecchiatura; l'emendamento 24 che include le apparecchiature mediche, di monitoraggio e di controllo e i distributori automatici nel campo di applicazione di alcune disposizioni della direttiva attinenti alla raccolta; l'emendamento 25 secondo cui sono considerati "importatori professionali" coloro che distribuiscono apparecchiature elettriche ed elettroniche sulla base di un qualsiasi accordo finanziario (ad es. il noleggio). La Commissione può accogliere l'emendamento 22 che elimina il termine "economici" dall'articolo 1. Per quanto riguarda le definizioni sono accolti: l'emendamento 27 che chiarisce che il "reimpiego" riguarda la riutilizzazione dei rifiuti sia sotto forma di apparecchiatura intera che di componenti; l'emendamento 28 in base al quale il "produttore" è definito tale a prescindere dalla tecnica di vendita che utilizza, compresa dunque anche la vendita a distanza; l'emendamento 29 che stabilisce le condizioni alle quali il rivenditore non viene considerato produttore. Per quanto riguarda la raccolta, la restituzione gratuita e la responsabilità del produttore è accolto l'emendamento 36 che dispone che i sistemi di gestione dei rifiuti possono essere istituiti dai produttori a livello collettivo e/o individuale. Riguardo al recupero sono accolti l'emendamento 39 che aumenta i tassi di riciclo e recupero dei RAEE; l'emendamento 42 che stabilisce le condizioni di cui tenere conto nel fissare gli obiettivi per gli anni successivi al 2008 e infine l'emendamento 43 sullo sviluppo di nuove tecnologie. Per quanto riguarda il finanziamento sono accolti gli emendamenti 15 e 16 con i quali si precisa che i sistemi di finanziamento individuale sono preferibili ai sistemi collettivi, a meno che i primi non risultino impraticabili o troppo costosi. Per quanto riguarda gli obblighi di informazione la Commissione accoglie: l'emendamento 18, gli emendamenti da 47 a 50 e gli emendamenti 51 e 52 che estendono ai produttori gli obblighi di informazione agli utenti; l'emendamento 51 che prevede la possibilità di introdurre sanzioni nei confronti di chi non rispetti le prescrizioni in materia di raccolta separata; gli emendamenti 19 e 54 che rafforzano gli obblighi relativi alle informazioni da fornire ai centri di trattamento. È accolto anche l'emendamento 10 che fa riferimento ai benefici potenziali della direttiva in termini di creazione di nuova occupazione; l'emendamento 59 per cui prima di modificare gli allegati la Commissione deve consultare i produttori, le associazioni dei lavoratori e dei consumatori; l'emendamento 60 che dispone l'introduzione nei programmi di gestione dei rifiuti un capitolo sui RAEE; l'emendamento 61 che impone agli Stati membri di introdurre opportune sanzioni; gli emendamenti 20 e 64 che obbligano gli Stati membri a garantire lo svolgimento di ispezioni e a tenere conto della raccomandazione del PE e del Consiglio sulle ispezioni ambientali. È accolto l'emendamento 63 che modifica la data di entrata in vigore della direttiva (data della pubblicazione e non il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione). Infine la Commissione può accettare l'emendamento 66 che aggiunge le "apparecchiature per il tempo libero e lo sport" al punto 7 dell'allegato I A. 3.2. Emendamenti che la Commissione accetta in parte o in linea di principio Per quanto riguarda le definizioni l'emendamento 26 sulla definizione dei RAEE rinforza il concetto che anche tutti i componenti e i sottoinsiemi devono essere considerati RAEE e può essere accolto, eccetto per il riferimento ai "prodotti di consumo". Per quanto riguarda la raccolta l'emendamento 35 stabilisce una serie di obblighi. La Commissione può accogliere la parte che vieta lo smaltimento dei RAEE assieme ai rifiuti urbani misti, ma non ritiene necessario accettare la parte di cui al paragrafo 1bis che si riferisce agli oneri imposti ai dettaglianti, dal momento che la possibilità di creare punti di raccolta centralizzati non è comunque esclusa. Inoltre, la Commissione non concorda con il secondo comma del paragrafo 2 che consente agli Stati membri di derogare alla norma sulla restituzione gratuita. Per quanto riguarda il paragrafo 3 la Commissione accetta l'emendamento in linea di principio, ma nutre dubbi in merito all'obbligo di recuperare i rifiuti secondo sistemi di gestione certificati. La Commissione suggerisce di sostituire l'espressione "hanno l'obbligo di" con "sono esortati a". Sono inoltre accolte le modifiche di cui al paragrafo 4. Al paragrafo 5 si può accettare in linea di principio il riferimento ai 6 kg per abitante all'anno. Tuttavia, la Commissione ritiene che la norma dovrebbe essere così riformulata: "Fatto salvo il paragrafo 1 bis, gli Stati membri prendono provvedimenti per raggiungere entro il 31 dicembre 2005 al più tardi un tasso di raccolta separata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dei nuclei domestici pari a 6 kg in media per abitante all'anno". Lo stesso dicasi per l'emendamento 9 sul considerando 13. L'emendamento 30 stabilisce che nel caso di produttori e distributori che vendano apparecchiature elettriche ed elettroniche a distanza, chi gestisce il servizio e la manutenzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche in base ad un accordo con il produttore o distributore viene considerato "produttore" ai fini della direttiva. Tale modifica può essere accolta, nonostante la Commissione dubiti della sua necessità. L'emendamento 32 contiene una definizione di "punto di raccolta" e può essere accettato in linea di principio. La Commissione propone il seguente testo: "per 'punto di raccolta' si intende qualunque stabilimento, compresi i dettaglianti se del caso, che riprende RAEE dal detentore finale". La Commissione può accogliere in linea di principio l'emendamento 95, purché venga così riformulato: "Gli Stati membri provvedono affinché i RAEE potenzialmente rischiosi per la salute e la sicurezza del personale, a causa in particolare di contaminazione radioattiva o biologica, vengano portati in punti di raccolta adeguati." Per quanto riguarda gli obblighi in materia di trattamento l'emendamento 37, che dispone l'utilizzo di sistemi di recupero e di riciclo d'avanguardia che i produttori devono allestire individualmente e/o collettivamente, può essere accolto. Il paragrafo 5 introduce disposizioni sulle esportazioni dei RAEE con obblighi che modificano de facto il regolamento (CEE) n. 259/93 sulle spedizioni di rifiuti. Non essendo opportuno derogare alla normativa generale sulle spedizioni di rifiuti per il recupero dei RAEE, la Commissione non ritiene accettabile tale emendamento e suggerisce di restringere l'ambito di applicazione della disposizione proposta alle spedizioni destinate allo smaltimento adottando il seguente testo: "gli Stati membri possono opporsi alle spedizioni, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), primo trattino del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, in caso di mancato rispetto delle norme minime di qualità di cui al paragrafo 1". Infine la parte dell'emendamento 37 che impone agli Stati membri di provvedere affinché gli operatori economici introducano sistemi certificati di gestione ambientale può essere accolta. L'emendamento 11 sul considerando 14 che fa riferimento alla qualità delle operazioni di trattamento può essere accettato in linea di principio, con la seguente riformulazione: "le strutture o le imprese che effettuano operazioni di riciclaggio o trattamento devono essere conformi alle norme minime per evitare gli impatti ambientali negativi dovuti al trattamento dei RAEE. Ai fini di un elevato livello di protezione ambientale gli Stati membri devono garantire che venga applicata una moderna tecnologia di recupero e riciclo." Riguardo al recupero e al riciclo, l'emendamento 38 dispone che tutti i RAEE raccolti separatamente siano destinati al recupero, salvo quelli che verranno riutilizzati interamente, e che si consegua il grado più elevato possibile di reimpiego e riciclaggio. Tale emendamento può essere accolto in linea di principio, sebbene la Commissione suggerisca la seguente formulazione: "Gli Stati membri assicurano che tutti i RAEE raccolti separatamente siano destinati al recupero e che si consegua il grado più elevato possibile di reimpiego e riciclo. Le apparecchiature interamente reimpiegate non rientrano nell'ambito della presente disposizione." Può essere accolto in linea di principio l'emendamento 41 nel quale si precisa che le modalità dettagliate per calcolare gli obiettivi saranno adottate in un secondo momento. La Commissione suggerisce la seguente formulazione: "Le regole dettagliate per controllare gli obiettivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e per verificare l'osservanza degli stessi da parte degli Stati membri sono adottate entro il 31 dicembre 2004 conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2." Per quanto riguarda i finanziamenti l'emendamento 44 può essere accolto nella parte che modifica la data di entrata in vigore della clausola di responsabilità del produttore (30 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva anziché 5 anni). Quanto alla parte che dispone che i produttori potrebbero essere chiamati ad assicurare, totalmente o parzialmente, il finanziamento dei sistemi per il ritiro dei rifiuti provenienti dai nuclei domestici, essa può essere accolta solo in linea di principio. La Commissione suggerisce la seguente formulazione: "Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che i RAEE provenienti dai nuclei domestici siano trasportati ai punti di raccolta istituiti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 e conformemente al principio di sussidiarietà determinano le modalità di tale trasporto." L'emendamento 46 (e l'emendamento 17 che aggiunge un nuovo considerando) stabiliscono quanto segue: a) i costi della raccolta e del trattamento devono essere internalizzati nel prezzo del prodotto. Le modalità giuridiche per l'applicazione di tale disposizione non sono chiare, e quindi tale parte non è accettata. b) Gli accordi di finanziamento già esistenti possono essere mantenuti per 10 anni al massimo. Tale disposizione può essere accolta in linea di principio, purché precisi che in sede di riesame si debba tenere conto anche degli aspetti legati alla concorrenza. c) La responsabilità per i rifiuti storici è a carico di tutti produttori esistenti al momento in cui i costi si sono manifestati in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Tale disposizione può essere accolta a condizione che venga eliminato il termine "collettivamente". d) Per un periodo non superiore a 10 anni i produttori possono informare gli utenti circa i costi per la raccolta e il trattamento dei rifiuti storici. Non occorre introdurre un'apposita disposizione per consentire al singolo produttore di indicare ai consumatori tali costi; pertanto la Commissione respinge questa modifica. Per quanto riguarda gli obblighi di informazione l'emendamento 52 dispone che le apparecchiature elettriche ed elettroniche siano chiaramente contrassegnate per indicare che la loro immissione sul mercato è successiva all'entrata in vigore della direttiva. Tale emendamento può essere accolto in linea di principio ma la Commissione suggerisce la seguente formulazione: "In considerazione del fatto che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non possono più essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici misti ma vanno tutti raccolti separatamente, gli Stati membri provvedono a che i produttori marchino adeguatamente con il simbolo indicato nell'allegato IV le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato 30 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e che potrebbero normalmente essere eliminate nei contenitori ordinari di spazzatura o tramite simili canali della raccolta di rifiuti urbani ..." (il resto rimane invariato). La Commissione può accogliere l'emendamento 75 in linea di principio, purché venga così riformulato: "Gli Stati membri assicurano che tutti i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il ... [30 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] siano chiaramente identificabili grazie all'etichettatura apposta sulle apparecchiature, la quale deve inoltre recare la data di immissione sul mercato." L'emendamento 55 prescrive agli Stati membri di assicurarsi che i produttori operanti con transazioni a distanza indichino un'impresa insediata in uno Stato membro che sia corresponsabile per gli obblighi del produttore stabiliti dalla presente direttiva. L'emendamento può essere accolto in linea di principio, anche se tale disposizione dovrebbe essere inserita nell'articolo 7, paragrafo 2. Gli emendamenti 21, 56, 58 e 85, che trattano degli obblighi di informazione, propongono modifiche non molto significative comunque accettabili in linea di principio. La Commissione suggerisce tuttavia una serie di riformulazioni. Per l'emendamento 21: "Per monitorare il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva occorrono informazioni sul numero e sul peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato comunitario e sui tassi di raccolta, recupero, reimpiego (incluso, per quanto possibile, il reimpiego dell'intera apparecchiatura), riciclo ed esportazione dei RAEE". Per l'emendamento 56: "Ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sulle quantità e sulle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso qualunque canale, riutilizzate, consegnate agli impianti di trattamento, riciclate e recuperate negli Stati membri, nonché informazioni sulle quantità esportate e sul livello tecnico dei metodi di riciclo, recupero e trattamento impiegati e dati relativi al livello dei prezzi dello smaltimento e ai costi della raccolta e del recupero." La Commissione può accogliere gli emendamenti 58 e 85 ma suggerisce di non inserire l'ultima frase dell'emendamento 85 che menziona l'Internet. Per quanto riguarda le altre norme la Commissione può accogliere l'emendamento 2, purché riformulato come segue: "Il principio guida della direttiva è la responsabilità estesa del produttore la quale conduce all'internalizzazione dei costi esterni." L'emendamento 6 sul considerando 11 che tratta della progettazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche può essere accolto in linea di principio, purché riformulato come segue: "È necessario elaborare il più rapidamente possibile disposizioni sul livello di progettazione e fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per minimizzarne l'impatto sull'ambiente durante il loro ciclo di vita. È opportuno tenere in debita considerazione la nuova strategia in materia di regolamentazione tecnica e normalizzazione. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare modalità di progettazione e fabbricazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che tengano pienamente conto della loro riparabilità e del loro adeguamento al progresso tecnico, nonché della possibilità di reimpiegarle, smontarle e riciclarle e che facilitino tali operazioni." Tale riformulazione è necessaria perché dal punto di vista istituzionale non è accettabile fare riferimento alla sola Commissione per l'adozione di disposizioni future, così come esposto nella prima parte dell'emendamento. In secondo luogo la Commissione, pur accettando il concetto fondamentale dell'emendamento proposto, ritiene utile menzionare esplicitamente nel testo la nuova strategia di regolamentazione. Pertanto, la formulazione originaria della proposta è stata conciliata con il testo dell'emendamento. L'emendamento 62 fissa il termine per il recepimento della direttiva a diciotto mesi dalla sua entrata in vigore (la Commissione aveva proposto il 30.6.2004). La modifica può essere accolta in linea di principio, salvo possibili riconsiderazioni in sede di adozione della direttiva. Per quanto riguarda l'allegato II la Commissione può accogliere gli emendamenti 86, 99, 70, 77 e 98, ma suggerisce di riformulare alcune aggiunte come segue: - "condensatori elettrolitici contenenti sostanze pericolose". La Commissione suggerisce di inserire un riferimento alle sostanze pericolose, dal momento che solo questi tipi di condensatori elettrolitici dovrebbero essere rimossi dalle apparecchiature durante le operazioni di trattamento. - "plastica contenente ritardanti di fiamma". La Commissione ritiene che tale formulazione sia più chiara e abbia lo stesso ambito di applicazione dell'emendamento del Parlamento europeo. - "condensatori contenenti PCB conformemente alla direttiva 96/59/CE concernente lo smaltimento dei PCB e dei PCT". La Commissione ritiene necessario menzionare la direttiva sui PCB per garantire che le operazioni di trattamento si svolgano nell'osservanza delle disposizioni in essa contenute. La Commissione non può tuttavia accettare i seguenti trattini del suddetto emendamento: "piombo", "cadmio", "cromo esavalente". La Commissione non considera possibile dal punto di vista pratico eliminare tutti i componenti che contengono tali sostanze. Si suggerisce di inserire nell'allegato informazioni più dettagliate sui tipi di materiali ed apparecchiature da eliminare. La Commissione può accogliere solo l'ultima parte dell'emendamento 71 che fa riferimento al trattamento conforme al regolamento (CE) n. 2037/2000, ritenendo che sia più chiaro ed utile sul piano pratico citare i nomi dei gas da eliminare, piuttosto che limitarsi a una descrizione generica dei gas per mezzo di alcuni dei loro effetti (riduzione dell'ozono o potenziale di riscaldamento globale). Per quanto riguarda l'allegato III, la Commissione può accogliere l'emendamento 100 purché siano inserite le modifiche indicate in appresso, che, oltre ad allineare il testo della presente direttiva a quello della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (gli impianti di trattamento menzionati accolgono spesso sia i veicoli fuori uso che i RAEE), tengono conto di alcune specificità dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, tra cui il rischio di esplosione. - Punto 1, primo trattino: "aree adeguate, dotate di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio ed eventualmente di decantazione e di sgrassaggio" - punto 1, secondo trattino: "Aree adeguate, dotate di copertura resistente agli agenti atmosferici" - punto 1, nuovo trattino: "Attrezzature adeguate per il trattamento delle acque, comprese le acque piovane, secondo le vigenti normative in materia sanitaria e ambientale" - punto 2, quarto trattino: "Appositi contenitori per lo stoccaggio degli accumulatori, dei condensatori contenenti PCB e PCT e di altri rifiuti pericolosi come i rifiuti radioattivi o esplosivi" - punto 2, quinto trattino: "Attrezzature per il trattamento delle acque, secondo le vigenti normative in materia sanitaria e ambientale". 3.3. Emendamenti respinti dalla Commissione Vengono respinti gli emendamenti 7 e 12 che si riferiscono alla tutela della salute dei lavoratori in relazione alla raccolta e al trattamento dei rifiuti, dal momento che non aggiungono nessun valore sul piano giuridico e non rientrano nel campo di applicazione della direttiva. L'emendamento 31 e l'emendamento 33 contengono, rispettivamente, una definizione di "accordo finanziario" e una di "finanziamento individuale" che la Commissione non considera necessarie, dato che tali termini risultano sufficientemente chiari anche senza una definizione specifica. L'emendamento 34 contiene una definizione di "detentore". Nella direttiva quadro sui rifiuti esiste già una definizione di "detentore" di rifiuti; pertanto l'emendamento non può essere accolto. L'emendamento 40 consente di mantenere ad un livello meno elevato gli obiettivi nel caso di prodotti "innovativi" che comportano altri benefici ambientali. La Commissione teme che tale emendamento si possa prestare ad interpretazioni divergenti, rendendo più arduo il compito di controllare il raggiungimento degli obiettivi della direttiva. L'emendamento 1 sul considerando 8 si riferisce all'armonizzazione dei concetti, alla sfera di applicazione e agli obiettivi di raccolta e recupero dei rifiuti, ma non può essere accolto dal momento che le disposizioni della direttiva sono mantenute ad un livello minimo di regolamentazione. L'emendamento 5 aggiunge un considerando che prevede la revisione della direttiva sulle pile e gli accumulatori in relazione alla presente direttiva e non può essere accolto dal momento che non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva. L'emendamento 14 e l'emendamento 78 entrerebbero in conflitto con le disposizioni del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, dato che aggiungerebbero ulteriori condizioni relative a tale materia. La Commissione è contraria all'introduzione di un regime specifico per la spedizione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'emendamento 72 e l'emendamento 99 (nella parte sul riciclo) sul riciclo della plastica non sono coerenti con le disposizioni che prescrivono obiettivi quantificati per tipo di apparecchiatura. L'emendamento 73 e l'emendamento 76 renderebbero meno efficaci le norme sul trattamento selettivo, dato che consentirebbero di non svolgere le operazioni prescritte dall'allegato II. La Commissione non può accogliere l'emendamento 82, poiché ha già accolto l'emendamento 15 che per contro è formulato in maniera più chiara. L'emendamento 68 che introduce modifiche tecniche relative ad alcune delle voci dell'allegato I, punto 1 non può essere accolto perché non compatibile con gli altri punti dell'allegato I. L'emendamento 87 introduce limiti al reimpiego delle apparecchiature intere che risulterebbero ardui da applicare e da interpretare. In particolare, sarebbe difficile sul piano pratico stabilire quando i nuovi prodotti immessi sul mercato comportino un netto beneficio ambientale generale in termini di consumo delle risorse, dato che l'utilità di impiegare apparecchiature a migliore rendimento deve essere valutata a fronte degli svantaggi dovuti ad una maggiore produzione di rifiuti. L'emendamento 90 e l'emendamento 94 prevedono la creazione di una rete di impianti per il reimpiego piuttosto difficile da realizzare in quanto il reimpiego di un'apparecchiatura non è un'operazione di smaltimento e non dipende necessariamente dalla disponibilità di appositi impianti. La Commissione non può accogliere l'emendamento 93, avendo già accettato l'emendamento 45, che rende superfluo il primo. La Commissione non ritiene necessario l'emendamento 96 sugli indicatori del potenziale di riciclabilità ed è del parere che la scelta delle modalità con le quali fornire le informazioni dovrebbe essere lasciata agli Stati membri. 3.4. Proposta modificata In applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE la Commissione modifica il testo delle sue proposte come indicato sopra.