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Document 52000PC0568
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 80/232/EEC as regards the range of nominal weights for coffee extracts and chicory extracts
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/232/CEE per quanto riguarda la gamma di pesi nominali degli estratti di caffè e degli estratti di cicoria
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/232/CEE per quanto riguarda la gamma di pesi nominali degli estratti di caffè e degli estratti di cicoria
/* COM/2000/0568 def. - COD 2000/0235 */
GU C 365E del 19.12.2000, p. 274–275
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/232/CEE per quanto riguarda la gamma di pesi nominali degli estratti di caffè e degli estratti di cicoria /* COM/2000/0568 def. - COD 2000/0235 */
Gazzetta ufficiale n. C 365 E del 19/12/2000 pag. 0274 - 0275
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 80/232/CEE per quanto riguarda la gamma di pesi nominali degli estratti di caffè e degli estratti di cicoria (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Antefatti La direttiva 80/232/CEE del Consiglio, del 15 gennaio 1980, modificata da ultimo dalla direttiva 87/356/CEE, si prefigge di armonizzare le gamme di quantità nominali e di capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati nella Comunità. Essa stabilisce le gamme per prodotto o per gruppo di prodotti, tutte facoltative ad eccezione di quelle relative ai filati per lavori a maglia, aggiunte nel 1987, che hanno carattere obbligatorio. I prodotti venduti in una delle quantità elencate nella gamma possono essere commercializzati nella Comunità. Anche altre direttive, però, in particolare quelle riguardanti i prodotti alimentari, prevedono abitualmente gamme di prodotti in imballaggi preconfezionati. Una gamma obbligatoria già esisteva per gli estratti di caffè e gli estratti di cicoria (articolo 4 della direttiva 77/436/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 85/573/CEE del 19 dicembre 1985). Nel 1999, nel procedere alla riformulazione di questa direttiva, si è ritenuto più opportuno includere la gamma obbligatoria nella direttiva orizzontale relativa ai prodotti in imballaggi preconfezionati. Di conseguenza, la nuova direttiva che sostituisce la vecchia non contiene alcun articolo che prescriva gamme obbligatorie. Nei "considerando" della direttiva si legge che "la Commissione prevede di proporre quanto prima e, in ogni caso, entro il 1° luglio 2000, l'inserimento nella direttiva 80/232/CEE di una gamma di pesi nominali dei prodotti definiti dalla presente direttiva." La presente proposta fa seguito all'impegno assunto dalla Commissione di modificare la vigente direttiva 80/232/CEE aggiungendo la gamma obbligatoria già prevista dalla direttiva relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria. L'obiettivo è di continuare a disporre di una base giuridica nel diritto comunitario per tale gamma. La gamma non deve essere adattata perché è idonea a garantire la libera circolazione delle merci in questo settore. 2. Finalità della modifica proposta 2.1. Inclusione della gamma obbligatoria La modifica proposta è intesa a includere nell'allegato I della direttiva 80/232/CEE la gamma obbligatoria per gli estratti di caffè e gli estratti di cicoria. Tale gamma, già prevista, è stata recepita da tutti gli Stati membri. Questa inclusione è motivata dall'intento di accrescere la trasparenza della normativa comunitaria raggruppando tutte le gamme in una sola direttiva orizzontale, la direttiva 80/232/CEE. Inoltre, il mantenimento della gamma in questione permette di conservare una base giuridica comunitaria per gli attuali recepimenti degli Stati membri. In mancanza di una modifica, alcuni Stati membri potrebbero abrogare la gamma o istituirne un'altra, compromettendo così l'attuale situazione favorevole, caratterizzata dalla libera circolazione delle merci in questo settore. 2.2. Le proposte SLIM-IV non ancora prese in considerazione La normativa comunitaria sui prodotti in imballaggi preconfezionati, compresa la direttiva 80/232/CEE, è stata oggetto dell'esercizio SLIM nel 1999. L'esame SLIM ha dato origine a varie raccomandazioni su possibili miglioramenti della normativa in vigore per rispondere alle esigenze attuali del mercato e garantire un corretto funzionamento del mercato unico in questo settore. La Commissione sta ancora studiando il seguito da dare alle raccomandazioni. La posizione che ha espresso è la seguente: "La Commissione esaminerà attentamente le varie raccomandazioni formulate nella relazione del gruppo SLIM e, se del caso, proporrà le misure necessarie in stretta cooperazione con gli Stati membri e le altre parti interessate. La relazione del gruppo SLIM contiene un'utile rassegna delle difficoltà incontrate nell'applicazione della legislazione in vigore e indica i punti che richiedono chiarimenti e miglioramenti." La modifica attuale è diretta ad assicurare la continuazione degli elementi preesistenti della normativa comunitaria e non costituisce in alcun modo il seguito di una raccomandazione SLIM. Tuttavia, le raccomandazioni SLIM relative alle gamme hanno indicato che le gamme comunitarie obbligatorie sono una scelta politica da prendere in considerazione, perché questa soluzione garantirebbe la certezza del diritto e risponderebbe alle necessità di un mercato unico europeo. Da questo punto di vista, la modifica non è in contrasto con le raccomandazioni SLIM. 3. Contenuto della proposta La proposta mira a modificare l'articolo 5 della direttiva 80/232/CEE, relativo alle gamme obbligatorie, aggiungendo una nuova gamma e precisando nei dettagli la gamma nell'allegato. La direttiva entrerà in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione. La brevità del termine è giustificata dal fatto che la gamma in questione è già prevista dalla normativa comunitaria e, quindi, è già applicata da tutti gli Stati membri. 4. Coerenza con i principi comunitari Proporzionalità La direttiva stabilisce le gamme di quantità nominali e di capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati nella Comunità per armonizzarne l'uso. L'impiego di gamme armonizzate ha il vantaggio di razionalizzare la fabbricazione e di fornire ai consumatori informazioni chiare e comparabili. Sussidiarietà Tutti gli Stati membri hanno applicato la gamma stabilita dalla normativa comunitaria. 5. Coerenza con le politiche comunitarie Politica industriale Le gamme obbligatorie favoriscono la competitività dell'industria europea creando condizioni omogenee che consentono alle forze operanti nel mercato di offrire ai consumatori il meglio in termini di rapporto qualità-prezzo. L'associazione europea del settore (AFCASOLE) ha insistito affinché la Commissione mantenga il suo impegno di proporre entro il 1° luglio una legislazione che assicuri il mantenimento della gamma obbligatoria esistente. Politica dei consumatori Le quantità prescritte sono una delle forme essenziali di informazione del consumatore. Garantiscono la trasparenza, particolarmente importante per le persone che soffrono di menomazioni della vista, per le quali è spesso impossibile o difficile leggere le etichette o le indicazioni del prezzo unitario. Il RNIB (Royal National Institute for the Blind) ha insistito, per questo motivo, per il mantenimento della gamma obbligatoria. 6. Analisi degli effetti Il mantenimento della gamma obbligatoria per gli estratti di caffè e gli estratti di cicoria non produrrà alcun effetto visibile sul mercato, né per i fabbricanti né per i consumatori. La proposta si limita ad estendere quanto già esiste nella normativa comunitaria e nazionale. Trattandosi di norme già applicate, non sono da prevedersi effetti transitori. 7. Riferimento al programma di lavoro La presentazione di questa proposta al Consiglio e al Parlamento europeo non figura nel programma di lavoro attuale in quanto le ragioni che giustificano la modifica della direttiva sono la conseguenza della riformulazione della direttiva relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria. La Commissione ha espresso la sua intenzione nei "considerando" della direttiva riformulata. 8. Rilevanza per lo Spazio economico europeo La presente proposta rientra nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo. 9. Consultazione esterna Il RNIB (Royal National Institute for the Blind) ha insistito sul mantenimento delle gamme obbligatorie nella sua lettera al commissario Byrne del 10 gennaio 2000. L'AFCASOLE (Associazione dei fabbricanti di caffè solubile della Comunità europea) ha chiesto che siano mantenute le gamme obbligatorie esistenti per gli estratti di caffè e gli estratti di cicoria in una lettera inviata dal suo presidente alla Commissione in data 9 marzo 2000. 2000/0235 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 80/232/CEE per quanto riguarda la gamma di pesi nominali degli estratti di caffè e degli estratti di cicoria (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C [...] del [...], pag. [...] visto il parere del Comitato economico e sociale [2], [2] GU C [...] del [...], pag. [...]. deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, considerando quanto segue: (1) Al fine di accrescere la trasparenza della normativa comunitaria, occorre includere tutte le gamme di quantità nominali ammesse per i prodotti in imballaggi preconfezionati in un solo testo legislativo, la direttiva 80/232/CEE del Consiglio [3]. [3] GU L 51 del 25.2.1980, pag. 1. (2) Per questo motivo, la gamma di pesi nominali ammessa per i prodotti in imballaggi preconfezionati stabilita dall'articolo 4 della direttiva 77/436/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria [4], modificata da ultimo dalla direttiva 85/573/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1985 [5], non deve più figurare nella direttiva riguardante in modo specifico tali prodotti. [4] GU L 172 del 12.7.1977, pag. 20. [5] GU L 372 del 31.12.1985, pag. 22. (3) La direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria [6], abroga la direttiva 77/436/CEE con effetto al 13 settembre 2000 e contiene un "considerando" che prevede l'inserimento nella direttiva 80/232/CEE di una gamma di pesi nominali dei prodotti oggetto della direttiva stessa. [6] GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26. (4) La gamma comunitaria obbligatoria di quantità nominali per gli estratti di caffè e gli estratti di cicoria resta necessaria per proteggere i consumatori e consentire la circolazione nella Comunità di questi prodotti in imballaggi preconfezionati. (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 80/232/CEE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 80/232/CEE è modificata come segue: (1) All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente: Gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti di cui al punto 12 dell'allegato I possono essere commercializzati soltanto nelle quantità nominali di cui al punto 12. (2) L'allegato I è modificato come indicato nell'allegato I. Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [7]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. [7] Data di entrata in vigore della direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente ALLEGATO I All'allegato I della direttiva 80/232/CEE è aggiunto il punto seguente: 12. ESTRATTI DI CAFFÈ ED ESTRATTI DI CICORIA (g) 50 - 100 - 200 - 250 (soltanto per le miscele di estratti di caffè e di estratti di cicoria e per gli estratti di caffè destinati esclusivamente ad essere utilizzati nei distributori automatici) - 300 (soltanto per gli estratti di caffè) - 500 - 750 - 1.000 - 2.000 - 2.500 - 3.000 - 4.000 - 5.000 - 6.000 - 7.000 - 8.000 - 9.000 - 10.000 SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO impatto della proposta sulle imprese, CON particolare RIFERIMENTO ALLE piccole e medie imprese (PMI) Denominazione della proposta Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 80/232/CEE per quanto riguarda la gamma di pesi nominali degli estratti di caffè e degli estratti di cicoria. Numero di riferimento del documento XXXXX La proposta 1. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, perché una normativa comunitaria è necessaria in questo settore e quali sono i suoi principali obiettivi- La misura proposta è una direttiva basata sull'articolo 95 del trattato che modifica la direttiva 80/232/CEE relativa alle gamme di quantità nominali e di capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati, al fine di mantenere le gamme obbligatorie esistenti di pesi. Persegue l'obiettivo seguente: -aggiungere alla direttiva orizzontale relativa alle gamme per prodotti in imballaggi preconfezionati la gamma obbligatoria di pesi prevista dalla direttiva per gli estratti di caffè e gli estratti di cicoria. L'impatto sulle imprese 2. Quali imprese saranno interessate dalla proposta- a) Tipo di imprese interessate Imprese di fabbricazione di estratti di caffè e di estratti di cicoria. b) Distribuzione geografica del settore e del mercato Imprese di fabbricazione di estratti di caffè e di estratti di cicoria esistono in tutto il territorio dell'Unione europea. c) Queste imprese si trovano in regioni ammesse a beneficiare dell'aiuto regionale negli Stati membri a titolo del FESR- Non vi è una particolare concentrazione in queste regioni. 3 Obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla direttiva proposta Non ci saranno effetti immediati sulle imprese. La gamma è già obbligatoria ed è stata applicata da tutti gli Stati membri. L'obiettivo della proposta è di mantenere una base giuridica nella normativa comunitaria. 4. Prevedibile incidenza economica della direttiva proposta: a) sull'occupazione La direttiva proposta non avrà alcuna incidenza sull'occupazione. b) sugli investimenti e sulla creazione di imprese La direttiva proposta non avrà alcuna incidenza sulla creazione di imprese o sugli investimenti. c) sulla competitività delle imprese La competitività delle imprese non sarà influenzata dalla direttiva proposta. 5. La proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse, ecc.)- La proposta non contiene misure specifiche riguardanti le piccole e medie imprese. Consultazione 6. Elenco delle organizzazioni consultate in merito alla proposta e descrizione sommaria delle rispettive principali opinioni. Una lettera invitante la Commissione a mantenere le gamme obbligatorie per i prodotti in imballaggi preconfezionati previste dalle direttive settoriali per gli estratti di caffè e gli estratti di cicoria è stata ricevuta il 9 marzo 2000 da AFCASOLE - Associazione dei fabbricanti di caffè solubile della Comunità europea.