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Document 91999E002319

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2319/99 di Gunilla Carlsson (PPE-DE) alla Commissione. Liberalizzazione delle telecomunicazioni in Svezia.

GU C 203E del 18.7.2000, pp. 164–165 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E2319

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2319/99 di Gunilla Carlsson (PPE-DE) alla Commissione. Liberalizzazione delle telecomunicazioni in Svezia.

Gazzetta ufficiale n. 203 E del 18/07/2000 pag. 0164 - 0165


INTERROGAZIONE SCRITTA P-2319/99

di Gunilla Carlsson (PPE-DE) alla Commissione

(29 novembre 1999)

Oggetto: Liberalizzazione delle telecomunicazioni in Svezia

Sussistono in Svezia piani a lungo termine per costringere, mediante apposite leggi, tutti i proprietari, sia privati che pubblici, di reti di telefoni cellulari a consentire ai fornitori di servizi di accedere ai loro impianti finanziati con massicci investimenti nel rispetto della concorrenza.

Ciò premesso, intende la Commissione autorizzare una siffatta violazione del principio di concorrenza a parità di condizioni?

Come intende la Commissione garantire una costante quanto intensa volontà di investimento nelle telecomunicazioni mobili nella prospettiva dei nuovi elevati bisogni conseguenti all'introduzione del sistema di telecomunicazione mobile universale (UMTS)?

Qual è l'opinione della Commissione su una siffatta ripartizione regolamentata fra gli operatori di rete e i fornitori di servizi?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(13 dicembre 1999)

La Commissione è al corrente delle proposte di legge svedesi volte a disciplinare l'accesso alle reti degli operatori mobili da parte dei fornitori di servizi. A quanto le consta, però, la portata ultima e i termini di tale legislazione restano da stabilire.

La Commissione ritiene che la normativa, sia a livello comunitario che di Stato membro, debba essere mantenuta ad un livello minimo. Come afferma la recente comunicazione della Commissione sull'esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni (Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati)(1), un sistema di regolamentazione indebitamente restrittivo rischia di frenare gli investimenti o di non riuscire a stimolare investimenti sostenibili. Gran parte del quadro normativo vigente era dettato dall'esigenza di creare un mercato competitivo, ad esempio imponendo agli operatori storici di far fronte a tutte le esigenze di accesso ed interconnessione alla loro rete. Una volta instaurata un'effettiva economia di mercato, molte di tali norme diventeranno superflue e basterà semplicemente far capo all'applicazione delle regole di concorrenza del trattato.

La vigente direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, relativa all'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)(2) stabilisce all'articolo 4, paragrafo 2, che gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di cui all'allegato I, che detengono una quota di mercato significativa, devono soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali di rete offerti alla maggior parte degli utenti finali.

Ai sensi di questa norma gli Stati membri possono imporre un accesso equo e ragionevole alle reti di telecomunicazione (siano esse mobili o fisse), qualora ciò sia necessario ai fini della competitività generale del mercato e dello sviluppo di servizi nuovi ed innovativi.

Quindi le autorità nazionali, sulla scorta della loro conoscenza approfondita della situazione del mercato delle telecomunicazioni cui soprintendono, possono determinare le esatte condizioni alle quali l'accesso alle reti debba essere permesso, pur mantenendole compatibili con i principi sanciti dal trattato CE, in particolare le regole sulla concorrenza, e con il quadro normativo istituito a livello comunitario. Tali condizioni risulterebbero contrarie alle regole di concorrenza solo se si dimostrasse che esse limitano la possibilità dell'operatore non dominante di competere, per esempio impedendogli di beneficiare dei vantaggi dell'integrazione verticale della fornitura di rete e servizi. La Commissione ha incoraggiato gli Stati membri a consultare in materia le autorità nazionali preposte alla concorrenza.

La Commissione riconosce che la tariffazione dell'accesso è d'importanza cruciale e deve fornire a medio e a lungo termine gli incentivi necessari perché i proprietari delle reti intraprendano investimenti infrastrutturali.

Quanto alla distinzione fra operatori di reti mobili e fornitori di servizi, la legislazione comunitaria permette attualmente agli Stati membri di applicare condizioni di autorizzazione differenziate, purché però provvedano affinché tale distinzione non comporti distorsioni del mercato.

(1) COM(1999) 539 def.

(2) GU L 199 del 26.7.1997.

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