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Document 91999E002069
WRITTEN QUESTION P-2069/99 by Roberta Angelilli (UEN) to the Commission. Rome central dairy: call for further information and action.
INTERROGAZIONE SCRITTA P-2069/99 di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione. Ancora sulla Centrale del latte.
INTERROGAZIONE SCRITTA P-2069/99 di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione. Ancora sulla Centrale del latte.
GU C 203E del 18.7.2000, pp. 129–130
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA P-2069/99 di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione. Ancora sulla Centrale del latte.
Gazzetta ufficiale n. 203 E del 18/07/2000 pag. 0129 - 0130
INTERROGAZIONE SCRITTA P-2069/99 di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione (5 novembre 1999) Oggetto: Ancora sulla Centrale del latte Sulla questione della Centrale del latte di Roma la sottoscritta ha in più occasioni presentato interrogazioni al fine di poter essere informata sull'evoluzione delle procedure in atto. In particolare, si tratta delle interrogazioni P-1747/96(1), P-1071/97(2), E-3408/97(3), E-0547/98(4), E-1511/98(5), E-2846/98(6), E-0567/99(7). Recentemente sulla stampa italiana (Il Messaggero dell'11 e del 12 ottobre 1999) sono state annunciate iniziative da parte della Commissione europea per avere informazioni complementari anche sulle recenti evoluzioni del caso. Ciò premesso, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti: - Per quale motivo dal 1996 ad oggi non è stata fatta sufficiente chiarezza sulla Centrale del latte e non sono ancora stati presi adeguati provvedimenti da parte della Commissione stessa? - Perché, nonostante le reiterate richieste, l'interrogante ha ricevuto sempre risposte troppo generiche e sintetiche rispetto alle informazioni in possesso della stampa italiana? - Non ritiene opportuno accelerare le pratiche di accertamento sul caso, anche per limitare la turbativa del mercato rappresentata eventualmente dalla Centrale del latte di Roma nel caso fossero riscontrate le infrazioni ipotizzate? - È possibile avere un quadro generale ed esaustivo del procedimento in corso, nonché un giudizio generale sulla vicenda? (1) GU C 345 del 15.11.1996, pag. 102. (2) GU C 373 del 9.12.1997, pag. 60. (3) GU C 158 del 25.5.1998, pag. 103. (4) GU C 310 del 9.10.1998, pag. 84. (5) GU C 13 del 18.1.1999, pag. 39. (6) GU C 289 dell'11.10.1999, pag. 9. (7) GU C 348 del 3.12.1999, pag. 102. Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione (26 novembre 1999) Il 30 marzo 1998 la Commissione ha deciso di avviare la procedura di esame di cui all'articolo 88 (ex articolo 93), paragrafo 2 del trattato CE nei confronti degli aiuti concessi dallo Stato italiano (tramite il Comune di Roma) per il funzionamento e la privatizzazione della Centrale del Latte di Roma. Nel quadro di tale procedura la Commissione ha ritenuto che la compensazione delle perdite di esercizio di tale azienda non sembrasse essere compatibile con il mercato comune, considerando inoltre che un dispositivo di compensazione dei costi di un'azienda avente lo status di servizio pubblico non sembrerebbe ammissibile sul mercato dei prodotti lattiero - caseari, che è soggetto ad un'organizzazione comune di mercato (OCM). La Commissione ha inoltre considerato che siffatto finanziamento di un servizio pubblico potrebbe configurare un aiuto a vantaggio dei produttori di latte della Regione Lazio. Per quanto attiene alla procedura di privatizzazione dell'azienda, la Commissione non esclude che sia stato concesso un aiuto di Stato all'acquirente della stessa. In seguito alla decisione della Commissione, le autorità italiane hanno trasmesso le loro osservazioni con le lettere del 6 e 26 luglio 1998. Dopo un'analisi approfondita delle risposte fornite, il 21 settembre 1999 la Commissione ha trasmesso all'Italia una nuova richiesta di informazioni supplementari per poter valutare la conformità di taluni aiuti con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(1). In ordine ai tempi necessari alla Commissione per l'esame della pratica, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(2), nella misura del possibile la Commissione si adopera per adottare una decisione entro 18 mesi dall'avvio della procedura. Alla luce di tale disposizione regolamentare, della complessità della pratica e della necessità di ottenere ulteriori complementi di informazione da parte delle autorità italiane, la Commissione ritiene che i tempi richiesti dall'esame di questa pratica non siano eccessivi. La Commissione è spiacente di non poter fornire alcuna valutazione preliminare sulla compatibilità delle misure in esame con il mercato comune. Tale valutazione costituirebbe infatti un'anticipazione della presa di posizione definitiva della Commissione al riguardo. (1) GU C 283 del 19.9.1997. (2) GU L 83 del 27.3.1999.