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Document 91999E002021
WRITTEN QUESTION E-2021/99 by Gunilla Carlsson (PPE-DE) to the Commission. National interpretation of Article 86 of the EC Treaty.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2021/99 di Gunilla Carlsson (PPE-DE) alla Commissione. Interpretazione in sede nazionale dell'articolo 86 del trattato CE.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2021/99 di Gunilla Carlsson (PPE-DE) alla Commissione. Interpretazione in sede nazionale dell'articolo 86 del trattato CE.
GU C 203E del 18.7.2000, pp. 117–118
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2021/99 di Gunilla Carlsson (PPE-DE) alla Commissione. Interpretazione in sede nazionale dell'articolo 86 del trattato CE.
Gazzetta ufficiale n. 203 E del 18/07/2000 pag. 0117 - 0118
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2021/99 di Gunilla Carlsson (PPE-DE) alla Commissione (9 novembre 1999) Oggetto: Interpretazione in sede nazionale dell'articolo 86 del trattato CE L'articolo 86 adempie ai requisiti inerenti all'interpretazione, ai sensi dell'articolo 81 (interpretazione nazionale), delle imprese pubbliche e delle imprese cui si riconoscono diritti speciali o esclusivi. Di questa problematica tratta il Libro bianco della Commissione sulla modernizzazione delle norme per l'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE(1). Annacquando l'articolo 86 (per esempio introducendo il principio della regola di ragionevolezza Rule of reason) si consente agli Stati membri di favorire indirettamente le imprese pubbliche a scapito della concorrenza. Ciò premesso, ritiene la Commissione che il succitato principio debba essere applicato anche all'articolo 86? In tal caso, a quali criteri si dovrebbe ottemperare affinché una questione giuridica sia valutata e interpretata dalla Commissione anziché da una autorità nazionale? (1) GU C 132 del 12.5.1999, pag. 1. Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione (19 novembre 1999) Nella comunicazione(1) della Commissione del 1997 concernente la cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri per l'esame dei casi disciplinati dagli articoli 85 e 86 del trattato CE, si afferma (punto 36 della comunicazione) che i casi di applicazione dell'articolo 86 attuale (ex articolo 90) del trattato CE possono rivestire importanza particolare per la Comunità. La comunicazione precisa che tali casi dovrebbero essere trattati quasi sempre dalla Commissione. Il libro bianco non apporta elementi nuovi al riguardo. Pur proponendo di dare alle autorità e alle giurisdizioni nazionali la competenza per applicare pienamente l'articolo 81 (ex articolo 85) del trattato CE, lascia impregiudicata la distribuzione della competenza in merito ai casi individuali di applicazione dell'articolo 86 tra la Commissione e le autorità nazionali in materia di concorrenza. In un sistema di deroghe come quello attuale, la Commissione sembra, in linea di principio, più idonea delle autorità nazionali in materia di concorrenza per trattare tali casi. Per quanto riguarda le giurisdizioni nazionali, queste sono competenti per l'applicazione dell'articolo 86 in virtù di una giurisprudenza costante della Corte di giustizia. (1) GU C 313 del 15.10.1997.