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Document 91999E001849

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1849/99 di Karl von Wogau (PPE-DE) alla Commissione. Pubblicità ingannevole nell'Unione europea.

GU C 203E del 18.7.2000, pp. 66–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E1849

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1849/99 di Karl von Wogau (PPE-DE) alla Commissione. Pubblicità ingannevole nell'Unione europea.

Gazzetta ufficiale n. 203 E del 18/07/2000 pag. 0066 - 0067


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1849/99

di Karl von Wogau (PPE-DE) alla Commissione

(13 ottobre 1999)

Oggetto: Pubblicità ingannevole nell'Unione europea

La Commissione è a conoscenza del fatto che alcune società contattano un numero crescente di anziani, comunicando loro vincite che, però, di fatto, non vengono mai corrisposte? Insieme alla risposta è necessario passare un ordine di prova. Vengono quindi evasi gli ordini di prova e richiesto il pagamento. Molte di queste lettere provengono dal Belgio, dai Paesi Bassi e dall'Austria, il che rende difficile il ricorso alle vie legali.

Quali possibilità ci sono, secondo la Commissione, di agire contro queste pratiche?

La lettera di cui è in possesso l'interrogante dimostra che le società sono organizzate su scala europea. Nel caso specifico, la lettera è affrancata nei Paesi Bassi e sono implicati un concessionario di automobili belga e una società belga di vendita per corrispondenza. Il destinatario è residente in Germania e, in genere, la spedizione parte da un deposito tedesco. In Germania, il fornitore tedesco può quindi adire le vie legali senza problemi per chiedere il pagamento dell'acquisto.

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(30 novembre 1999)

Dal punto di vista civile, le procedure denunciate dall'Onorevole Parlamentare possono rientrare nel campo di applicazione delle disposizioni della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, riguardante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole(1). Così sembra essere per il caso in questione, dato che la vincita viene comunicata in occasione di una promozione di vendita. Tale direttiva è già stata adottata da tutti gli Stati membri e pertanto le disposizioni nazionali in vigore risultano di applicazione. È interessante notare che in alcuni Stati membri la sanzione prevista è l'ottenimento puro e semplice da parte del consumatore della vincita, senza alcun'altra condizione. Dal punto di vista penale, risulta applicabile soltanto il diritto nazionale.

Peraltro, è opportuno segnalare che in futuro, in esito all'adozione della direttiva 98/27/CE, del 19 maggio 1998, del Parlamento e del Consiglio, relativa alle azioni inibitorie in materia di protezione degli interessi dei consumatori(2), gli Stati membri avranno facoltà di designare i tribunali o le autorità amministrative competenti per decidere sui ricorsi degli organismi pubblici indipendenti incaricati in maniera specifica della protezione degli interessi collettivi dei consumatori ovvero dalle organizzazioni il cui fine è quello di proteggere gli interessi collettivi dei consumatori e la cui azione mira a far cessare ovvero a vietare ogni infrazione alle direttive specificate in un allegato alla direttiva, senza pregiudizio per le regole di diritto internazionale privato per quanto attiene al diritto applicabile. La data limite per l'attuazione di tale direttiva da parte degli Stati membri è il 31 dicembre 2000.

Tuttavia, i consumatori che desiderano sporgere denuncia contro prassi commerciali ritenute disoneste, possono rivolgersi alla Rete internazionale di controllo della commercializzazione (RICC) (in inglese: International marketing supervision network (IMSN)).

La rete RICC rappresenta una rete informale comprendente autorità incaricate dell'applicazione delle leggi sulle prassi commerciali seguite in più di due dozzine di paesi, che sono per lo più membri dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE). La rete ha il compito di diffondere l'informazione sulle attività commerciali transfrontaliere che possono incidere sugli interessi dei consumatori, nonché di incoraggiare la collaborazione internazionale fra le autorità incaricate dell'applicazione delle leggi.

Nel 1999 i membri europei della rete RICC (fra i quali figurano tutti gli Stati membri) hanno istituito il sottogruppo RICC-Europe al quale partecipa la Commissione, rappresentata dalla Direzione Generale Sanità e protezione dei consumatori. La rete RICC può essere contattata tramite il web-site http://www.ari.net/imsn ove possono essere trovati gli indirizzi ai quali ci si può rivolgere in ogni Stato membro.

(1) GU L 250 del 19.9.1984.

(2) GU L 166 dell'11.6.1998.

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