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Document 31996Y0919(15)

    Conclusioni del Consiglio del 30 novembre 1994 sull'allestimento e lo sviluppo del centro di informazione, di riflessione e di scambi in materia di attraversamento delle frontiere e di immigrazione (CIRSFI)

    GU C 274 del 19.9.1996, p. 50–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    31996Y0919(15)

    Conclusioni del Consiglio del 30 novembre 1994 sull'allestimento e lo sviluppo del centro di informazione, di riflessione e di scambi in materia di attraversamento delle frontiere e di immigrazione (CIRSFI)

    Gazzetta ufficiale n. C 274 del 19/09/1996 pag. 0050 - 0051


    ALLEGATO III.7

    CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO del 30 novembre 1994 sull'allestimento e lo sviluppo del centro di informazione, di riflessione e di scambi in materia di attraversamento delle frontiere e di immigrazione (CIRSFI)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    RICORDA la decisione adottata dai ministri responsabili dell'immigrazione il 30 novembre e 1° dicembre 1992 concernente l'istituzione di un centro di informazione, di riflessione e di scambi in materia di attraversamento delle frontiere e di immigrazione (CIRSFI) e rileva che nel programma di lavoro prioritario per il 1994 nel settore della giustizia e degli affari interni, che ha adottato nel novembre 1993, è stato chiesto al CIRSFI di continuare la sua attività;

    SOTTOLINEA i problemi urgenti risultanti dall'immigrazione illegale e dal soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi negli Stati membri e ritiene che soltanto mediante un'azione concertata e solidale degli Stati membri sia possibili frenare o limitare il flusso migratorio illegale;

    RILEVA l'esigenza per tutti gli Stati membri di lottare contro le organizzazioni criminali di immigrazione clandestina e di impedire loro di avviare o appoggiare ampi flussi migratori illegali;

    Dato che per ottenere ulteriori progressi nella cooperazione tra gli Stati membri sono necessari il miglioramento dello scambio di informazioni e il raggiungimento di una concezione unitaria della situazione al fine di migliorare il coordinamento sul piano dell'Unione nei settori dell'immigrazione illegale e dell'allontanamento, CONSIDERA E DECIDE che il CIRSFI, come ulteriore passo, debba essere progressivamente sviluppato nel modo seguente:

    1. Il CIRSFI coadiuva gli Stati membri nell'analisi efficace dell'immigrazione legale, nella riduzione dell'immigrazione illegale e del soggiorno irregolare, nella lotta energica contro le organizzazioni criminali di immigrazione clandestina, nel miglioramento dell'individuazione dei documenti falsi e nella razionalizzazione delle azioni in materia di allontanamento.

    2. Il CIRSFI si riunisce periodicamente e si compone di rappresentanti competenti degli Stati membri (conferenza permanente), con infrastruttura logistica presso il Segretariato generale del Consiglio.

    3. Fatti salvi gli altri compiti indicati nella decisione adottata dai ministri competenti per l'immigrazione il 30 novembre e 1° dicembre 1992, il CIRSFI svolge i seguenti compiti specifici:

    3.1. raccogliere informazioni statistiche, utilizzando formulari tipo, in materia di:

    a) immigrazione legale,

    b) immigrazione illegale e soggiorno irregolare,

    c) organizzazioni clandestine dell'immigrazione,

    d) utilizzazione di documenti di viaggio falsi o falsificati,

    e) provvedimenti delle autorità competenti, ed elaborare su tale base periodicamente e in occasioni specifiche quadri della situazione contenenti dati su tendenze, sviluppi e cambiamenti;

    3.2. analizzare le informazioni raccolte, trarne le debite conclusioni e, se del caso, formulare pareri;

    3.3. gestire scambi di informazioni in materia di allontanamento, in particolare per quanto concerne i paesi di destinazione, gli aeroporti di partenza a di arrivo, le imprese di trasporto, le rotte aeree, le tariffe, le possibilità di prenotazione, le condizioni di trasporto, i necessari accompagnatori, le possibilità di voli charter, nonché il problema di ottenere documenti di viaggio per il rimpatrio.

    Il CIRSFI presenta al Consiglio «Giustizia e affari interni» una relazione annua sulla sua attività e, su richiesta, anche altre relazioni.

    Dati di carattere personale non possono essere trattati e, in particolare, non possono essere trasmessi al o dal CIRSFI.

    Il CIRSFI non è autorizzato a dare disposizioni alle autorità degli Stati membri.

    L'attività della CIRSFI non pregiudica una più stretta cooperazione fra gli Stati membri.

    4. Il CIRSFI in qualità di conferenza permanente, come definito al punto 2., si riunisce regolarmente o in occasioni specifiche; di norma le riunioni dovrebbero aver luogo una volta al mese. Se possibile, le discussioni adeguatamente preparate in anticipo dovrebbero incentrarsi su un particolare argomento di attualità di interesse comune al fine di consentire uno scambio efficace di informazioni.

    Il Consiglio stabilisce mediante i suoi organi competenti i temi prioritari dei lavori correnti del CIRSFI, nel quadro dei compiti affidatigli al punto 3.

    L'infrastruttura logistica presso il Segretariato generale del Consiglio fornisce al CIRSFI l'assistenza necessaria sotto il profilo amministrativo e organizzativo e collabora ai lavori che precedono e seguono le riunioni di quest'ultimo. Il Segretariato generale del Consiglio provvede a fornire, tenuto conto dei suoi vincoli di bilancio, il personale e l'attrezzatura necessari allo svolgimento dei compiti del CIRSFI.

    5. Il Consiglio prende inoltre atto che negli intervalli tra le riunioni del CIRSFI in qualità di conferenza permanente, come definito al punto 2., ove si richieda un'azione immediata, gli uffici centrali nazionali degli Stati membri interessati si scambiano direttamente le informazioni necessarie su base multilaterale o bilaterale.

    Inoltre lo scambio di informazioni avviene per quanto possibile in modo standardizzato mediante formulari tipo, o a seconda degli avvenimenti, conformemente a uno schema concordato.

    Le spese sostenute dagli uffici centrali nazionali, comprese le spese per le comunicazioni con gli altri uffici centrali nazionali, sono a carico dei rispettivi Stati membri.

    6. Il Consiglio ritiene che il CIRSFI possa iniziare a svolgere la sua attività quale definita nelle presenti conclusioni a decorrere dal 1° gennaio 1995.

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