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Documento 62021CJ0556

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 marzo 2023.
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contro E.N. e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 27 – Ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente asilo – Articolo 29 – Termine di trasferimento – Sospensione di tale termine in appello – Provvedimento provvisorio chiesto dall’amministrazione.
Causa C-556/21.

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2023:272

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

30 marzo 2023 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 27 – Ricorso proposto avverso una decisione di trasferimento adottata nei confronti di un richiedente asilo – Articolo 29 – Termine di trasferimento – Sospensione di tale termine in appello – Provvedimento provvisorio chiesto dall’amministrazione»

Nella causa C‑556/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), con decisione del 1o settembre 2021, pervenuta in cancelleria il 10 settembre 2021, nel procedimento

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

contro

E.N.,

S.S.,

J.Y.,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Prima Sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 luglio 2022,

considerate le osservazioni presentate:

per E.N., da M.J.A. Rinkes, advocaat;

per S.S., da M.H.R. de Boer, advocaat;

per J.Y., da D.P.J. Cain, advocaat;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, M.H.S. Gijzen e P. Huurnink, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da C. Cattabriga e F. Wilman, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 novembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).

2

La domanda in parola è stata presentata nell’ambito di controversie fra, da un lato, lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi) (in prosieguo: il «Segretario di Stato») e, dall’altro, E.N., S.S. e J.Y., cittadini di paesi terzi, relativamente alle decisioni del Segretario di Stato di respingere senza esame le loro domande di protezione internazionale e di disporre il loro trasferimento verso altri Stati membri.

Contesto normativo

3

I considerando 4 e 5 del regolamento Dublino III così recitano:

«(4)

Secondo le conclusioni [del Consiglio europeo, nell’ambito della sua riunione straordinaria] di Tampere [del 15 e del 16 ottobre 1999], il [sistema europeo comune di asilo (CEAS)] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(5)

Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale».

4

Il capo VI di tale regolamento, intitolato «Procedure di presa in carico e ripresa in carico», contiene nella sezione IV, intitolata «Garanzie procedurali», l’articolo 27, a sua volta intitolato «Mezzi di impugnazione», il quale così dispone ai paragrafi 1, 3 e 4:

«1.   Il richiedente (...) ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

(...)

3.   Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale:

a)

che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o

b)

che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o

c)

che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.

4.   Gli Stati membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione».

5

Nella sezione VI del capo VI del regolamento summenzionato, intitolata «Trasferimenti», l’articolo 29, a sua volta intitolato «Modalità e termini», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.   Il trasferimento del richiedente (…) dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o dalla decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.

(...)

2.   Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

6

Il 12 luglio 2019, il 7 ottobre 2019 e il 22 novembre 2020, i resistenti nel procedimento principale hanno, rispettivamente, presentato domande di protezione internazionale nei Paesi Bassi. Il Segretario di Stato ha presentato alle autorità di altri Stati membri richieste di presa in carico o di ripresa in carico dei suddetti resistenti. Il 27 ottobre 2019, il 20 novembre 2019 e il 19 gennaio 2021, tali autorità hanno accettato, esplicitamente o implicitamente, le richieste in parola.

7

Il 9 gennaio 2020, l’8 febbraio 2020 e 16 febbraio 2021, il Segretario di Stato ha deciso di respingere senza esame le domande di protezione internazionale presentate dai resistenti nel procedimento principale e di trasferirli verso gli Stati membri che avevano accettato le richieste summenzionate.

8

I resistenti nel procedimento principale hanno proposto ricorsi di annullamento avverso tali decisioni dinanzi a giudici di primo grado.

9

Il 25 febbraio 2020, il 16 settembre 2020 e il 1o aprile 2021, detti giudici hanno annullato le decisioni di cui trattasi. I giudici in parola hanno del pari ingiunto al Segretario di Stato di adottare nuove decisioni sulle richieste di protezione internazionale presentate dai resistenti nel procedimento principale.

10

Il Segretario di Stato ha interposto appello avverso le sentenze rese da suddetti giudici dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), giudice del rinvio. Egli ha corredato tali appelli di domande di provvedimenti provvisori volti a far sì, da un lato, che egli non fosse tenuto a prendere una nuova decisione prima della pronuncia sugli appelli e, dall’altro, che il termine di trasferimento fosse sospeso. Il giudice del procedimento sommario del giudice del rinvio ha accolto le domande di cui trattasi, il 3 marzo 2020, il 18 settembre 2020 e l’8 aprile 2021.

11

Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se gli articoli 27 e 29 del regolamento Dublino III ostino all’accoglimento di una domanda di provvedimenti provvisori presentata dall’amministrazione, formulata in via accessoria all’appello da essa proposto avverso una decisione giudiziaria di annullamento di una decisione di trasferimento, volta a sospendere il termine di trasferimento. Se tale ipotesi ricorresse, spetterebbe al suddetto giudice constatare che il termine in parola è scaduto e che il Regno dei Paesi Bassi è quindi divenuto competente per l’esame delle domande di protezione internazionale presentate dai resistenti nel procedimento principale.

12

Il giudice in parola ritiene che la circostanza che l’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento evochi soltanto provvedimenti provvisori disposti su richiesta della persona interessata e l’obiettivo di determinare rapidamente lo Stato membro competente potrebbe giustificare una soluzione siffatta.

13

Ciò nondimeno, esso rileva che il regolamento summenzionato non sembra ostare a che la persona interessata possa chiedere al giudice dell’appello la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento. In caso contrario, la persona di cui trattasi rischierebbe di essere trasferita verso un altro Stato membro e di dover essere rinviata nei Paesi Bassi qualora il suo appello fosse accolto.

14

Sarebbe pertanto ipotizzabile che il Segretario di Stato benefici parimenti della possibilità di chiedere, nel corso del giudizio di appello, la sospensione del termine di trasferimento. Una soluzione opposta rischierebbe di privare il Segretario di Stato di qualsiasi possibilità concreta di interporre appello, poiché il termine di trasferimento non sarebbe sempre sufficiente per consentire al giudice del rinvio di statuire su di un ricorso in appello.

15

In tali circostanze, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 27, paragrafo 3, e 29 del regolamento [Dublino III] debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, se l’ordinamento giuridico dello Stato membro prevede una seconda istanza per procedimenti come quelli in esame nella fattispecie, il giudice dell’appello, nel corso della trattazione della causa, su domanda dell’autorità competente dello Stato membro adotti un provvedimento provvisorio che determina la sospensione del termine di trasferimento».

Sulla questione pregiudiziale

16

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 3, di detto regolamento, debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale consente ad un giudice adito di un ricorso in secondo grado avverso una pronuncia che annulla una decisione di trasferimento di adottare, su richiesta delle autorità competenti, un provvedimento provvisorio che consenta loro di non adottare una nuova decisione in attesa dell’esito del ricorso in parola e che ha per oggetto o per effetto la sospensione del termine di trasferimento fino a tale esito.

17

L’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede che il trasferimento dell’interessato verso lo Stato membro competente avvenga, conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico tale interessato, o dalla decisione definitiva su un ricorso in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento in parola.

18

Conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, del suddetto regolamento, se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente.

19

Al riguardo, se dall’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III risulta che il legislatore dell’Unione europea ha inteso favorire una rapida attuazione delle decisioni di trasferimento, resta il fatto che non ha inteso sacrificare la tutela giurisdizionale dei richiedenti protezione internazionale all’esigenza di celerità nel trattamento della loro domanda, e che, allo scopo di assicurare siffatta protezione, ha previsto che l’attuazione delle decisioni in parola possa, in taluni casi, essere sospesa [v., in tal senso, sentenze del 14 gennaio 2021, The International Protection Appeals Tribunal e a., C‑322/19 e C‑385/19, EU:C:2021:11, punto 88, e del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21, EU:C:2022:709, punti 4060].

20

L’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento summenzionato esige quindi che gli Stati membri offrano agli interessati un mezzo di impugnazione che possa portare alla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento adottata nei loro confronti [sentenza del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21, EU:C:2022:709, punto 41].

21

In forza di tale disposizione, gli Stati membri devono prevedere vuoi, in primo luogo, che il ricorso avverso la decisione di trasferimento conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro che ha adottato tale decisione in attesa dell’esito del suo ricorso, vuoi, in secondo luogo, che, in seguito alla proposizione di un ricorso avverso la decisione di trasferimento, il trasferimento sia automaticamente sospeso per un periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale stabilisce se occorra concedere un effetto sospensivo a tale ricorso, vuoi, in terzo luogo, che l’interessato abbia la possibilità di proporre un ricorso diretto a ottenere la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso avverso tale decisione [sentenza del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21, EU:C:2022:709, punto 42].

22

Inoltre, l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III completa suddetta disposizione autorizzando gli Stati membri a disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in casi in cui la sua sospensione non risulti né ope legis né da una decisione giurisdizionale, qualora le circostanze relative a siffatta attuazione implichino che l’interessato debba, al fine di garantire la tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo, essere autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro che ha adottato la decisione di trasferimento fino all’adozione di una decisione definitiva sul ricorso avverso siffatta decisione [v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21, EU:C:2022:709, punti 5461].

23

Qualora la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento risulti dall’applicazione dell’articolo 27, paragrafi 3 o 4, del regolamento Dublino III, dall’articolo 29, paragrafo 1, di quest’ultimo risulta che il termine di trasferimento decorre non già dall’accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico, bensì, in via di deroga, dalla decisione definitiva sul ricorso proposto avverso la decisione di trasferimento [v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21, EU:C:2022:709, punti 4449].

24

Risulta quindi dall’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, e segnatamente dall’utilizzo dell’espressione «decisione definitiva», che il legislatore dell’Unione ha considerato che il termine di trasferimento inizi a decorrere soltanto dal momento in cui la decisione su un ricorso avverso una decisione di trasferimento sia divenuta definitiva, dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso previsti dall’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato, purché l’attuazione della decisione di trasferimento sia stata sospesa, in applicazione dell’articolo 27, paragrafi 3 o 4 di tale regolamento.

25

Nondimeno, si deve constatare che il legislatore in parola non ha precisato in base a quali modalità procedurali tale regola vada applicata in caso di esperimento di un ricorso di secondo grado e, in particolare, se l’applicazione della regola di cui trattasi possa implicare che vengano disposti provvedimenti provvisori da parte del giudice investito di detto ricorso.

26

Risulta, difatti, innanzitutto, dalla formulazione stessa dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III che quest’ultimo concerne procedure «ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime». Di conseguenza, si deve intendere che i riferimenti al «ricorso» e alla «revisione» presenti nella disposizione in parola rinviino unicamente ai ricorsi e alle revisioni contro una decisione di trasferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del summenzionato regolamento. Orbene, tali ricorsi e tali revisioni devono, in forza di detta ultima disposizione, essere messi a disposizione del destinatario di una decisione di trasferimento, non avendo del resto le autorità competenti nessun interesse a contestare le proprie decisioni.

27

Pertanto, l’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che ha come scopo quello di disciplinare unicamente i provvedimenti provvisori che possono risultare, ope legis o su richiesta dell’interessato, dalla proposizione di un ricorso o di una revisione in primo grado avverso una siffatta decisione. Per contro, la disposizione di cui trattasi non è intesa a disciplinare i provvedimenti provvisori che possono eventualmente essere adottati nell’ambito di un ricorso di secondo grado presentato dalle autorità competenti.

28

Inoltre, se dall’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III discende che l’interruzione o la sospensione del termine di trasferimento può, in taluni casi, derivare dall’iniziativa dell’autorità competenti, tale disposizione costituisce, come ricordato al punto 22 della presente sentenza, un complemento dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento in parola inteso a sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento.

29

Ne consegue che l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III non può essere applicato in una situazione, come quelle in discussione nel procedimento principale, in cui la decisione di trasferimento è stata annullata in primo grado. In una situazione del genere, infatti, non vi è più, nell’ambito di un ricorso di secondo grado presentato dalle autorità competenti, una decisione di trasferimento la cui attuazione potrebbe essere sospesa.

30

Infine, dal momento che il regolamento Dublino III non comporta, in modo più generale, nessuna regola relativa alla possibilità di proporre appello avverso la decisione che definisce il ricorso esperito contro la decisione di trasferimento o che disciplini esplicitamente il regime di un eventuale ricorso in appello, si deve considerare che la tutela conferita dall’articolo 27, paragrafo 1, del suddetto regolamento, letto alla luce dell’articolo 18 e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si limita all’esistenza di un mezzo di ricorso giurisdizionale e non richiede l’instaurazione di più gradi di giudizio [v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Effetto sospensivo dell’appello), C‑180/17, EU:C:2018:775, punto 33].

31

Alla luce di quanto precede, e in mancanza di norme dell’Unione in materia, spetta quindi, in forza del principio di autonomia processuale, all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro decidere quanto all’instaurazione eventuale di un secondo grado di giudizio contro una sentenza che decide su un ricorso vertente su una decisione di trasferimento nonché disciplinare, se del caso, le modalità procedurali di tale secondo grado di giudizio, incluso con riguardo all’eventuale disposizione di provvedimenti provvisori, purché tuttavia, le modalità di cui trattasi non siano, nelle situazioni rientranti nell’ambito del diritto dell’Unione, meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) [v., in tal senso, sentenze del 26 settembre 2018,Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Effetto sospensivo dell’appello), C‑180/17, EU:C:2018:775, punti 3435, e del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C‑194/19, EU:C:2021:270, punto 42].

32

In detto contesto, poiché, segnatamente, risulta dalla decisione di rinvio che la normativa nazionale su cui verte la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è applicabile, nell’ordinamento giuridico dei Paesi Bassi, a tutti i procedimenti di ricorso di diritto amministrativo, una normativa del genere può prevedere che il giudice investito di un tale ricorso di secondo grado possa pronunciare, su richiesta delle autorità competenti, provvedimenti provvisori. Per contro, la normativa in parola non può derogare all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevedendo che siffatte misure abbiano, al di fuori dei casi considerati dalla disposizione di cui trattasi, l’effetto di differire il computo del termine di trasferimento e così ritardare la scadenza di quest’ultimo.

33

Orbene, come risulta dai punti 23 e 24 della presente sentenza, dall’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III discende che il termine di trasferimento può decorrere a partire dalla decisione definitiva sul ricorso esperito avverso la decisione di trasferimento soltanto purché l’attuazione di quest’ultima sia stata sospesa nel corso dell’esame del ricorso di primo grado, in applicazione dell’articolo 27, paragrafi 3 o 4, del regolamento in parola.

34

Ne consegue che un provvedimento provvisorio avente l’effetto di sospendere il termine di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso di secondo grado può essere adottato soltanto quando l’attuazione della decisione di trasferimento sia stata sospesa in attesa dell’esito del ricorso di primo grado, in applicazione di tali ultime disposizioni.

35

In una situazione del genere, da un lato, la proroga del differimento del computo del termine di trasferimento fino all’esito del ricorso di secondo grado consente di garantire la parità delle armi e l’effettività delle procedure di ricorso, assicurando che tale termine non scada quando l’attuazione della decisione di trasferimento è stata resa impossibile dalla presentazione di un ricorso avverso suddetta decisione.

36

D’altro lato, la scelta di subordinare all’adozione di un provvedimento provvisorio la proroga, nell’ambito di un ricorso di secondo grado, dell’effetto sospensivo del ricorso di primo grado avverso la decisione di trasferimento sul computo del termine di trasferimento consente di evitare che la presentazione di un ricorso di secondo grado contro una sentenza che annulla una decisione di trasferimento comporti sistematicamente, anche quando siffatto ricorso non appare ragionevolmente poter essere accolto, un differimento del computo in parola, idoneo a ritardare l’esame della domanda di protezione internazionale della persona interessata.

37

Una regola siffatta, è, pertanto, idonea a favorire la realizzazione degli obiettivi del suddetto regolamento volti, come risulta dai considerando 4 e 5 dello stesso, a stabilire un metodo chiaro e pratico, fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate, per determinare con rapidità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento di una siffatta protezione e di non pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale [v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2019, Jawo, C‑163/17, EU:C:2019:218, punto 58, e del 22 settembre 2022, Bundesrepublik Deutschland (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento), C‑245/21 e C‑248/21, EU:C:2022:709, punto 56].

38

Tale regola, quindi, rafforza l’applicazione dei termini imperativi mediante i quali il legislatore dell’Unione ha disciplinato le procedure di presa e di ripresa in carico. I termini in parola contribuiscono, in modo determinante, alla realizzazione dell’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, garantendo che suddette procedure siano attuate senza ritardi ingiustificati, e attestano la particolare importanza attribuita da tale legislatore alla rapida determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale e dimostra che, tenuto conto della finalità di garantire un effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e di non pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale, è importante che siffatte domande siano esaminate, se del caso, da uno Stato membro diverso da quello designato come competente in applicazione dei criteri di cui al capo III del regolamento stesso (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2018, X e X, C‑47/17 e C‑48/17, EU:C:2018:900, punti 6970).

39

Per contro, allorché, ipotesi che sembra ricorrere nelle controversie di cui ai procedimenti principali, e con riserva delle verifiche che spettano al giudice del rinvio, l’attuazione della decisione di trasferimento non è stata sospesa in attesa dell’esito del ricorso di primo grado, la possibilità di chiedere, nell’ambito di un ricorso di secondo grado, un provvedimento provvisorio come quello cui ai procedimenti principali consentirebbe, di fatto, alle autorità competenti, che non avevano né ritenuto utile avvalersi della facoltà loro offerta dall’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III, al fine di garantire la tutela giurisdizionale effettiva delle persone interessate, né attuato la decisione di trasferimento nel corso dell’esame del ricorso in parola, di differire il computo del termine di trasferimento, previsto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento di cui trattasi e quindi di evitare che la competenza per il trattamento delle domande di tali persone fosse trasferita allo Stato membro richiedente, in applicazione dell’articolo 29, paragrafo 2, del summenzionato regolamento e, in tal modo, di ritardare indebitamente lo svolgimento della procedura di protezione internazionale, ledendo gli obiettivi del regolamento in parola ricordati ai punti 37 e 38 della presente sentenza.

40

Alla luce di quanto precede occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che consente ad un giudice nazionale adito di un ricorso di secondo grado avverso una sentenza che annulla una decisione di trasferimento di adottare, su richiesta delle autorità competenti, un provvedimento provvisorio che consente loro di non prendere una nuova decisione in attesa dell’esito del ricorso in parola e avente per oggetto o per effetto di sospendere il termine di trasferimento fino a detto esito, purché un provvedimento siffatto possa essere adottato soltanto quando l’attuazione della decisione di trasferimento sia stata sospesa nel corso dell’esame del ricorso di primo grado, in applicazione dell’articolo 27, paragrafi 3 o 4, del regolamento in parola.

Sulle spese

41

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento,

 

deve essere interpretato nel senso che:

 

non osta ad una normativa nazionale che consente ad un giudice nazionale adito di un ricorso di secondo grado avverso una sentenza che annulla una decisione di trasferimento di adottare, su richiesta delle autorità competenti, un provvedimento provvisorio che consente loro di non prendere una nuova decisione in attesa dell’esito del ricorso in parola e avente per oggetto o per effetto di sospendere il termine di trasferimento fino a detto esito, purché un provvedimento siffatto possa essere adottato soltanto quando l’attuazione della decisione di trasferimento sia stata sospesa nel corso dell’esame del ricorso di primo grado, in applicazione dell’articolo 27, paragrafi 3 o 4, del regolamento in parola.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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