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Documento 62019CJ0020
Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 2 April 2020.#kunsthaus muerz gmbh v Zürich Versicherungs AG.#Request for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Wien.#Reference for a preliminary ruling – Freedom to provide services – Direct life assurance – Directive 2002/83/EC – Articles 35 and 36 – Right of cancellation and cancellation period – Incorrect information concerning the detailed rules for exercising the right of cancellation – Formal requirements for the declaration of cancellation – Lapse of the right of cancellation – Relevance of the policy holder’s status as a ‘consumer’.#Case C-20/19.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 aprile 2020.
kunsthaus muerz gmbh contro Zürich Versicherungs AG.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien.
Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Assicurazione sulla vita – Direttiva 2002/83/CE – Articoli 35 e 36 – Diritto e termine di rinuncia – Informazione scorretta riguardante le modalità d’esercizio del diritto di rinuncia – Condizioni formali della dichiarazione di rinuncia – Scadenza del diritto di rinuncia – Rilevanza della qualità di “consumatore” del contraente.
Causa C-20/19.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 aprile 2020.
kunsthaus muerz gmbh contro Zürich Versicherungs AG.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien.
Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Assicurazione sulla vita – Direttiva 2002/83/CE – Articoli 35 e 36 – Diritto e termine di rinuncia – Informazione scorretta riguardante le modalità d’esercizio del diritto di rinuncia – Condizioni formali della dichiarazione di rinuncia – Scadenza del diritto di rinuncia – Rilevanza della qualità di “consumatore” del contraente.
Causa C-20/19.
Raccolta della giurisprudenza - generale
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2020:273
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
2 aprile 2020 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Assicurazione sulla vita – Direttiva 2002/83/CE – Articoli 35 e 36 – Diritto e termine di rinuncia – Informazione scorretta riguardante le modalità d’esercizio del diritto di rinuncia – Condizioni formali della dichiarazione di rinuncia – Scadenza del diritto di rinuncia – Rilevanza della qualità di “consumatore” del contraente»
Nella causa C‑20/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria), con decisione del 20 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 15 gennaio 2019, nel procedimento
kunsthaus muerz gmbh
contro
Zürich Versicherungs AG,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da L.S. Rossi (relatrice), presidente di sezione, J. Malenovský e F. Biltgen, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per kunsthaus muerz gmbh, da D. Koch, Rechtsanwalt; |
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per Zürich Versicherungs AG, da P. Konwitschka, Rechtsanwalt; |
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per il governo austriaco, da J. Schmoll, in qualità di agente; |
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per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; |
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per la Commissione europea, da G. Braun e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli articoli 35 e 36 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU 2002, L 345, pag. 1). |
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2 |
Questa domanda è stata presentata nel quadro di una controversia tra la kunsthaus muerz gmbh e la Zürich Versicherungs AG (in prosieguo: la «Zürich») in merito alla portata del diritto di rinuncia nei contratti di assicurazione sulla vita. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
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3 |
I considerando 2, 5, 45 e 52 della direttiva 2002/83, abrogata dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU 2009, L 335, pag. 1), erano così redatti:
(…)
(…)
(…)
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4 |
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), della direttiva in questione: «Ai fini della presente direttiva si intende per: (…)
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5 |
L’articolo 32, paragrafo 2, di detta direttiva così disponeva: «Quando il contraente è una persona fisica avente residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le parti possono scegliere la legge dello Stato membro di cui il contraente ha la cittadinanza». |
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6 |
L’articolo 35 della medesima direttiva enunciava quanto segue: «1. Ogni Stato membro richiede che il contraente di un contratto di assicurazione sulla vita individuale disponga di un termine tra i 14 e i 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso per rinunciare agli effetti del contratto. La notifica della rinuncia al contratto da parte del contraente ha l’effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto. Gli altri effetti giuridici e le condizioni della rinuncia sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto, definita all’articolo 32, in particolare per quanto riguarda le modalità secondo le quali il contraente viene informato della conclusione del contratto. 2. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 ai contratti di durata pari o inferiore a sei mesi oppure allorché, considerat[e] la situazione del contraente o le circostanze in cui il contratto è stato concluso, il contraente non necessiti di una tutela speciale. Nelle rispettive legislazioni, gli Stati membri specificano i casi in cui il paragrafo 1 non è applicabile». |
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7 |
L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 prevedeva che: «Prima della conclusione del contratto d’assicurazione, al contraente devono essere comunicate le informazioni di cui all’allegato III, punto A». |
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8 |
Ai sensi dell’allegato III, sub A, punto a.13., di detta direttiva, le «Modalità d’esercizio del diritto di rinuncia» facevano parte delle informazioni relative all’impegno che dovevano essere comunicate al contraente prima della conclusione del contratto. |
Diritto austriaco
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9 |
L’articolo 165a del Versicherungsvertragsgesetz (legge austriaca che disciplina il contratto di assicurazione), nella sua versione applicabile al contratto in questione nel procedimento principale, dispone che: «(1) Il contraente ha il diritto di rinunciare al contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. Qualora l’assicuratore abbia garantito una copertura assicurativa temporanea, spettano allo stesso i premi corrispondenti alla rispettiva durata. (2) Qualora l’assicuratore non si sia conformato all’obbligo di comunicare il proprio indirizzo (…), il termine di rinuncia previsto dal paragrafo 1 inizia a decorrere solo dalla data in cui il contraente viene a conoscenza di detto indirizzo. (3) I precedenti paragrafi non si applicano ai contratti di assicurazione collettivi e ai contratti aventi una durata massima di sei mesi». |
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10 |
L’articolo 9a del Versicherungsaufsichtsgesetz (legge austriaca in materia di vigilanza sulle assicurazioni), nella versione applicabile al contratto in questione nel procedimento principale, prevede quanto segue: «(1) All’atto della stipula di un contratto di assicurazione che copre un rischio situato nel territorio nazionale, il contraente dev’essere informato per iscritto prima della manifestazione della propria volontà contrattuale in ordine alle seguenti circostanze: 1. nome, sede e forma giuridica della compagnia assicurativa, eventualmente anche dell’agenzia con la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione, (…) (…) 6. le circostanze in presenza delle quali il contraente può rinunciare alla conclusione del contratto di assicurazione o ai suoi effetti. (…) (…) (3) Nel caso in cui, a causa della modalità di conclusione del contratto, non risulti possibile informare per iscritto il contraente prima che egli manifesti la propria volontà contrattuale, l’obbligo d’informazione si ritiene adempiuto nel momento in cui questi riceve le informazioni al più tardi insieme alla polizza assicurativa. (4) Le indicazioni previste dal paragrafo 1, punto 1, devono comparire, in ogni caso, anche nell’offerta contrattuale e nella polizza assicurativa nonché in tutti gli altri documenti che concedono una copertura. (…)». |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
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11 |
La kunsthaus muerz è una società di diritto austriaco. Il 27 aprile 2005, essa ha concluso, in qualità di contraente, un contratto di assicurazione sulla vita con la Zürich. |
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12 |
Nel formulario dell’offerta, la kunsthaus muerz è stata informata del fatto che la rinuncia al contratto doveva essere formulata per iscritto. |
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13 |
Il 9 ottobre 2017, la kunsthaus muerz ha dichiarato di rinunciare a detto contratto. A tal fine, essa ha ritenuto che la citata informazione fosse errata in quanto imponeva, per l’esercizio di tale diritto, condizioni formali in realtà non richieste dal diritto nazionale applicabile. Pertanto, poiché una siffatta informazione non avrebbe potuto far decorrere il termine di riflessione previsto dall’articolo 35 della direttiva 2002/83, detto termine sarebbe stato illimitato nel tempo. |
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14 |
La Zürich ha respinto tale dichiarazione in quanto essa non avrebbe avuto nessun obbligo di informare la kunsthaus muerz al fine di far decorrere il termine di riflessione. Infatti, questa informazione sarebbe prevista solo per il contraente avente la qualità di consumatore e non per il contraente professionista. |
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15 |
La kunsthaus muerz ha proposto allora, dinanzi allo Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria), una domanda diretta a ottenere la restituzione dei premi versati, nonché il pagamento di interessi legali al tasso annuo del 4%. |
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16 |
Con sentenza del 13 agosto 2018, detto giudice ha respinto la domanda in base al rilievo, segnatamente, che, quando il contraente è un imprenditore, la comunicazione di un’informazione eventualmente errata sul diritto di rinuncia non potrebbe implicare un diritto di rinuncia illimitato nel tempo, in quanto un siffatto diritto illimitato di rinuncia troverebbe il suo fondamento nella normativa in materia di protezione dei consumatori. |
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17 |
La kunsthaus muerz ha proposto appello avverso questa decisione dinanzi al giudice del rinvio affermando, segnatamente, che il diritto dell’Unione non stabilirebbe nessuna distinzione espressa tra i contraenti secondo che essi abbiano o meno la qualità di consumatori e che, di conseguenza, un diritto di rinuncia dovrebbe essere concesso, alle stesse condizioni, a tutti i contraenti di un’assicurazione sulla vita. |
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18 |
La Zürich viceversa è del parere che, nel caso di specie, il contraente sia stato informato correttamente in merito al suo diritto di rinuncia e che la semplice menzione di un obbligo di forma scritta per l’esercizio di tale diritto – il quale, peraltro, risulta favorevole allo stesso contraente e funzionale al principio di certezza del diritto – non renda errata l’informazione comunicata. Ad ogni modo, qualora il contraente sia un imprenditore, il termine di rinuncia scadrebbe in modo totalmente indipendente dalla comunicazione di un’informazione in tal senso. Infatti, lo spirito e la finalità del diritto di rinuncia previsto dal diritto dell’Unione riguarderebbero solo la tutela dei consumatori. |
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19 |
Il giudice del rinvio nutre dubbi a tale riguardo sulla portata degli insegnamenti da ricavare dalla sentenza del 19 dicembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864). |
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20 |
In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che l’articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell’8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267CEE (GU 1990, L 330, pag. 50), come modificata dalla direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992 (GU 1992, L 360, pag. 1), letto in combinato disposto con l’articolo 31 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU 1992, L 360, pag. 1) – disposizioni sostanzialmente riprese negli articoli 35 e 36 della direttiva 2002/83 –, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale che riconosce all’assicurato un diritto di rinuncia solo per un anno, al massimo, a decorrere dal versamento del primo premio assicurativo, quando tale assicurato non sia stato informato del suo diritto di rinuncia. |
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21 |
Orbene, il giudice del rinvio rileva che, al fine di giungere a questa soluzione, la Corte si è fondata, segnatamente, sul considerando 23 della seconda direttiva 90/619, ripreso sostanzialmente nel considerando 52 della direttiva 2002/83, nonché sulla giurisprudenza concernente il diritto di revoca di cui dispone ogni consumatore conformemente alla direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU 1985, L 372, pag. 31), e, segnatamente, sulla sentenza del 13 dicembre 2001, Heininger (C‑481/99, EU:C:2001:684). |
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22 |
In particolare, la Corte avrebbe preso in considerazione la circostanza che il contraente si trova, rispetto all’impresa di assicurazioni, in una posizione di debolezza analoga a quella in cui si trova un consumatore nel quadro della conclusione di un contratto siglato fuori da uno stabilimento commerciale. Ciò discenderebbe dal fatto che i contratti di assicurazione sono prodotti finanziari giuridicamente complessi, che possono variare considerevolmente secondo l’impresa assicurativa che li offre e implicare impegni finanziari importanti e potenzialmente di durata molto lunga. |
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23 |
Nel caso di specie, la kunsthaus muerz non avrebbe la qualità di «consumatore». Infatti, malgrado l’assenza, in diritto dell’Unione, di una definizione uniforme della nozione di «consumatore», dalla maggioranza degli atti in materia si ricaverebbe che il consumatore è una persona fisica che agisce sul mercato per fini che non sono né professionali né commerciali e, quindi, unicamente a fini privati. |
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24 |
Ciò premesso, l’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la direttiva 2002/83(…) – in particolare nei suoi articoli 35 e 36 – debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale, indipendentemente dalla comunicazione di una (corretta) informazione sul diritto di rinuncia anteriormente alla conclusione del contratto, il termine per esercitare detto diritto scade 30 giorni dopo la conclusione del contratto, (anche) qualora il contraente non sia un consumatore». |
Sulla questione pregiudiziale
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25 |
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 35 e 36 della direttiva 2002/83 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale, anche quando il contraente non è un consumatore, il termine per l’esercizio del diritto di rinuncia agli effetti di un contratto di assicurazione sulla vita inizia a decorrere dalla data in cui tale contratto è stato concluso, anche qualora l’informazione riguardante le modalità di esercizio di tale diritto di rinuncia trasmessa dall’impresa di assicurazioni al contraente menzioni requisiti di forma in realtà non richiesti dal diritto nazionale applicabile a detto contratto. |
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26 |
Occorre ricordare, anzitutto, che la Corte ha già avuto occasione di precisare che gli articoli 35 e 36 della direttiva 2002/83 devono essere interpretati nel senso che il termine per esercitare il diritto di rinuncia a un contratto di assicurazione sulla vita inizia a decorrere dalla data in cui il contraente è informato del fatto che il contratto è concluso, anche qualora l’informazione trasmessa dall’impresa di assicurazione a detto contraente indichi requisiti di forma in realtà non richiesti dal diritto nazionale applicabile a detto contratto o dalle clausole contrattuali di detto contratto, purché tale indicazione non privi i contraenti della facoltà di esercitare il loro diritto di rinuncia sostanzialmente alle stesse condizioni che si sarebbero verificate qualora l’informazione fosse stata esatta. Spetta al giudice nazionale esaminare, in base ad una valutazione globale che tenga conto in particolare del contesto normativo nazionale e dei fatti del procedimento principale, se l’errore contenuto nell’informazione trasmessa al contraente privasse quest’ultimo di una tale facoltà (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Rust-Hackner e a., da C‑355/18 a C‑357/18 e C‑479/18, EU:C:2019:1123, punto 82). |
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27 |
Pertanto, al fine di rispondere alla questione proposta, occorre verificare se una siffatta interpretazione degli articoli 35 e 36 di detta direttiva dipenda dalla qualità di consumatore del contraente. |
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28 |
A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 19 dicembre 2013, Koushkaki, C‑84/12, EU:C:2013:862, punto 34; del 16 novembre 2016, Hemming e a., C‑316/15, EU:C:2016:879, punto 27, nonché del 25 gennaio 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 30). |
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29 |
Orbene, occorre constatare, anzitutto, che né il tenore letterale di detti articoli 35 e 36 né, peraltro, quello del considerando 45 della direttiva 2002/83, il quale annuncia il diritto di rinuncia sancito dall’articolo 35 di quest’ultima, operano distinzioni tra i contraenti secondo che essi siano o meno consumatori. |
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30 |
Conviene rilevare poi che il giudice del rinvio ritiene che la kunsthaus muerz non possa essere qualificata come «consumatore» in quanto essa è una persona giuridica e solo le persone fisiche potrebbero beneficiare di detta qualifica. Ebbene, senza che sia necessario pronunciarsi sulla portata della nozione di «consumatore» in diritto dell’Unione, per rispondere alla questione proposta è sufficiente sottolineare che, in ogni caso, dal contesto in cui è inserito l’articolo 35 della direttiva 2002/83 risulta che, ai sensi di detta disposizione, il contraente può essere tanto una persona fisica quanto una persona giuridica. |
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31 |
Infatti, da un lato, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva definisce lo «Stato membro dell’impegno» come lo «Stato membro in cui il contraente ha la residenza abituale ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento di tale persona giuridica a cui si riferisce il contratto». |
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32 |
Dall’altro, secondo l’articolo 32, paragrafo 2, di detta direttiva, è solo quando il contraente è una persona fisica avente residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza che le parti possono scegliere la legge dello Stato membro di cui il contraente ha la cittadinanza. |
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33 |
Peraltro, l’articolo 35, paragrafo 2, della citata direttiva concede agli Stati membri la facoltà di limitare tale tutela «allorché, considerat[e] la situazione del contraente o le circostanze in cui il contratto è stato concluso, il contraente non necessiti di una [siffatta] tutela speciale». Pertanto, la tutela prevista dalla direttiva si estende necessariamente a qualunque categoria di contraenti, salvo il caso in cui gli Stati membri si avvalgano di questa facoltà, per esempio escludendo detta tutela per taluni contraenti professionisti. Tuttavia, conformemente al citato paragrafo 2, una siffatta limitazione dovrebbe essere prevista dalla legge nazionale applicabile al contratto, circostanza che, nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio verificare alla luce del diritto austriaco. |
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34 |
Infine, quest’interpretazione degli articoli 35 e 36 della direttiva 2002/83 è confermata dalle finalità di quest’ultima, enunciate, segnatamente, nei considerando 2 e 5 di detta direttiva, ai sensi dei quali quest’ultima mira ad assicurare una protezione adeguata degli assicurati e dei beneficiari in tutti gli Stati membri e a contribuire a consentire a tutti i contraenti di fare ricorso a qualsiasi assicuratore che abbia la propria sede sociale nell’Unione europea. |
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35 |
In effetti, il fatto di distinguere gli assicurati in funzione delle loro caratteristiche personali e, segnatamente, secondo che essi possiedano o meno la qualità di «consumatori» si porrebbe in contrasto con dette finalità poiché implicherebbe una limitazione della tutela assicurata dalla direttiva 2002/83. |
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36 |
Detta interpretazione degli articoli 35 e 36 della direttiva 2002/83 non può essere rimessa in discussione, contrariamente a quanto osservato dalla Zürich, dalla circostanza che il considerando 52 di questa direttiva utilizza il termine «consumatore». Infatti, nulla in questo considerando consente di concludere che la necessità di informare in merito al diritto di rinuncia si applichi esclusivamente al contraente avente la qualità di consumatore. |
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37 |
Lo stesso discorso vale per i riferimenti ai consumatori fatti dalla Corte nella sua sentenza del 19 dicembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864), al fine di dichiarare che, nella misura in cui il contraente non abbia ricevuto nessuna informazione in merito all’esistenza del diritto di rinuncia, il termine di decadenza previsto per l’esercizio di detto diritto non può cominciare a decorrere. |
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38 |
Indubbiamente, per giungere a questa conclusione, la Corte, da un lato, si è basata sul considerando 23 della direttiva 90/619, corrispondente sostanzialmente al considerando 52 della direttiva 2002/83 e, dall’altro, ha esteso alle disposizioni in materia di assicurazione le riflessioni sviluppate nella sentenza del 13 dicembre 2001, Heininger (C‑481/99, EU:C:2001:684), la quale ha ad oggetto un rinvio pregiudiziale vertente sulle disposizioni della direttiva 85/577, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (v. parimenti, in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, Rust-Hackner e a., da C‑355/18 a C‑357/18 e C‑479/18, EU:C:2019:1123, punto 63). |
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39 |
Tuttavia, occorre rilevare che, come si evince dai punti 28 e 29 della sentenza del 19 dicembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864), il confronto tra i contraenti e i consumatori operato dalla Corte in quest’ultima sentenza è fondato solamente sull’esistenza di elementi comuni alla loro situazione contrattuale, ossia i rischi collegati alla conclusione di un contratto di assicurazione in assenza di un’informazione conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione nonché la posizione di debolezza in cui si trova il contraente rispetto all’assicuratore tenuto conto, da un lato, della natura di prodotti finanziari giuridicamente complessi dei contratti di assicurazione e, dall’altro, degli impegni finanziari importanti e potenzialmente di durata molto lunga implicati da questi contratti. Non si può ritenere che detti elementi non possano sussistere rispetto a contraenti privi della qualità di consumatori. |
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40 |
Ciò premesso, la circostanza che il contraente abbia o meno detta qualità dev’essere presa in considerazione dal giudice nazionale quando quest’ultimo, come ricordato nel punto 26 della presente sentenza, esamina, in base ad una valutazione globale che tenga conto in particolare del contesto normativo nazionale e dei fatti del procedimento principale, se l’errore contenuto nell’informazione trasmessa al contraente privasse quest’ultimo della facoltà di esercitare il suo diritto di rinuncia sostanzialmente alle stesse condizioni che sarebbero valse qualora l’informazione fosse stata esatta. |
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41 |
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, occorre rispondere alla questione proposta dichiarando che gli articoli 35 e 36 della direttiva 2002/83 devono essere interpretati nel senso che essi sono applicabili anche a un contraente che non ha la qualità di consumatore, e che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale il termine per l’esercizio del diritto di rinuncia agli effetti di un contratto di assicurazione sulla vita inizia a decorrere dalla data in cui tale contratto è stato concluso, anche qualora l’informazione riguardante le modalità di esercizio di tale diritto di rinuncia trasmessa dall’impresa di assicurazioni al contraente indichi requisiti di forma in realtà non richiesti dal diritto nazionale applicabile a detto contratto, purché tale indicazione non privi detto contraente della facoltà di esercitare detto diritto sostanzialmente alle stesse condizioni che sarebbero valse qualora l’informazione fosse stata esatta. Spetta al giudice del rinvio esaminare, in base ad una valutazione globale che tenga conto in particolare del contesto normativo nazionale e dei fatti del procedimento principale, compresa l’eventuale qualità di consumatore del contraente, se l’errore contenuto nell’informazione trasmessa al contraente privasse quest’ultimo di una tale facoltà. |
Sulle spese
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42 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: |
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Gli articoli 35 e 36 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita, devono essere interpretati nel senso che essi sono applicabili anche a un contraente che non ha la qualità di consumatore, e che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale il termine per l’esercizio del diritto di rinuncia agli effetti di un contratto di assicurazione sulla vita inizia a decorrere dalla data in cui tale contratto è stato concluso, anche qualora l’informazione riguardante le modalità di esercizio di tale diritto di rinuncia trasmessa dall’impresa di assicurazioni al contraente indichi requisiti di forma in realtà non richiesti dal diritto nazionale applicabile a detto contratto, purché tale indicazione non privi detto contraente della facoltà di esercitare detto diritto sostanzialmente alle stesse condizioni che sarebbero valse qualora l’informazione fosse stata esatta. Spetta al giudice del rinvio esaminare, in base ad una valutazione globale che tenga conto in particolare del contesto normativo nazionale e dei fatti del procedimento principale, compresa l’eventuale qualità di consumatore del contraente, se l’errore contenuto nell’informazione trasmessa al contraente privasse quest’ultimo di una tale facoltà. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.