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Documento 62016CJ0070

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 dicembre 2017.
    Comunidad Autónoma de Galicia e Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) contro Commissione europea.
    Impugnazione – Aiuti di Stato – Televisione digitale – Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate – Sovvenzione a favore degli operatori di piattaforme di televisione digitale terrestre – Decisione che dichiara le misure di aiuto in parte incompatibili con il mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Vantaggio – Servizio di interesse economico generale – Definizione – Margine di discrezionalità degli Stati membri.
    Causa C-70/16 P.

    Raccolta della giurisprudenza - generale - Sezione "Informazioni sulle decisioni non pubblicate"

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2017:1002

    SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

    20 dicembre 2017 ( *1 )

    «Impugnazione – Aiuti di Stato – Televisione digitale – Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate – Sovvenzione a favore degli operatori di piattaforme di televisione digitale terrestre – Decisione che dichiara le misure di aiuto in parte incompatibili con il mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Vantaggio – Servizio di interesse economico generale – Definizione – Margine di discrezionalità degli Stati membri»

    Nella causa C‑70/16 P,

    avente ad oggetto un’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 5 febbraio 2016,

    Comunidad Autónoma de Galicia,

    Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal), con sede in Santiago de Compostela (Spagna),

    rappresentate da F.J. García Martínez e B. Pérez Conde, abogados,

    ricorrenti,

    procedimento in cui le altre parti sono:

    Commissione europea, rappresentata da P. Němečková, É. Gippini Fournier e B. Stromsky, in qualità di agenti,

    convenuta in primo grado,

    SES Astra SA, con sede in Betzdorf (Lussemburgo), rappresentata da F. González Díaz e V. Romero Algarra, abogados, nonché da F. Salerno, avocat,

    interveniente in primo grado,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, E. Juhász, K. Jürimäe (relatore) e C. Lycourgos, giudici,

    avvocato generale: M. Wathelet

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 settembre 2017,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Con la sua impugnazione, la Comunidad Autónoma de Galicia (Comunità autonoma di Galizia, Spagna) e la Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 novembre 2015, Comunidad Autónoma de Galicia e Retegal/Commissione (T‑463/13 e T‑464/13, in prosieguo: la «sentenza impugnata», non pubblicata, EU:T:2015:901), con la quale esso ha respinto i loro ricorsi diretti all’annullamento della decisione 2014/489/UE della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha) (GU 2014, L 217, pag. 52; in prosieguo: la «decisione controversa»).

    Fatti e decisione controversa

    2

    I fatti all’origine della controversia sono stati illustrati dal Tribunale ai punti da 1 a 22 della sentenza impugnata. Ai fini del presente procedimento essi possono essere riassunti come segue.

    3

    La presente causa riguarda una serie di misure adottate dalle autorità spagnole nell’ambito della transizione dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale in Spagna, relativamente all’intero territorio spagnolo, fatta eccezione per la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Comunità autonoma di Castiglia-La Mancha, Spagna) (in prosieguo: la «misura di cui trattasi»).

    4

    Il Regno di Spagna ha istituito un quadro normativo per promuovere il processo di transizione dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale, promulgando, in particolare, la Ley 10/2005 de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo (legge 10/2005 che stabilisce misure urgenti ai fini dello sviluppo della televisione digitale terrestre, della liberalizzazione della televisione via cavo e che promuove il pluralismo), del 14 giugno 2005 (BOE n. 142, del 15 giugno 2005, pag. 20562), e il Real Decreto 944/2005 por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre (regio decreto 944/2005 recante approvazione del piano tecnico nazionale a favore della televisione digitale terrestre), del 29 luglio 2005 (BOE n. 181, del 30 luglio 2005, pag. 27006). Tale regio decreto ha imposto alle emittenti nazionali pubbliche e private di garantire rispettivamente che il 96% e il 98% della popolazione riceva la televisione digitale terrestre (TDT).

    5

    Per consentire la transizione dalla televisione analogica alla TDT, le autorità spagnole hanno suddiviso il territorio spagnolo in tre zone distinte, rispettivamente denominate «zona I», «zona II» e «zona III». La zona II, discussa nella presente causa, comprende regioni remote e meno urbanizzate, costituenti il 2,5% della popolazione spagnola. In tale zona, le emittenti, in mancanza di un interesse commerciale, non hanno investito nella digitalizzazione, il che ha indotto le autorità spagnole a predisporre un finanziamento pubblico.

    6

    Nel mese di settembre 2007 il Consejo de Ministros (Consiglio dei Ministri, Spagna) ha adottato il piano nazionale a favore della transizione alla TDT, il cui obiettivo era di raggiungere un tasso di copertura della popolazione spagnola, da parte del servizio di TDT, analogo a quello della copertura di detta popolazione da parte della televisione analogica nel 2007, ossia più del 98% di tale popolazione e la totalità o la quasi totalità della popolazione nelle Comunità autonome del Paese basco, di Catalogna e di Navarra (Spagna).

    7

    Per raggiungere gli obiettivi di copertura fissati per la TDT, le autorità spagnole hanno previsto di concedere un finanziamento pubblico, in particolare per sostenere il processo di digitalizzazione terrestre nella zona II, e più precisamente all’interno delle regioni delle comunità autonome situate in tale zona.

    8

    Nel mese di febbraio 2008 il Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Ministero dell’Industria, del Turismo e del Commercio, Spagna) (in prosieguo: il «MITC») ha adottato una decisione intesa a migliorare le infrastrutture di telecomunicazione e a stabilire i criteri nonché la distribuzione dei finanziamenti delle azioni dirette allo sviluppo della società dell’informazione nel quadro di un piano intitolato «Plan Avanza». Il bilancio approvato con tale decisione è stato in parte assegnato alla digitalizzazione della televisione nella zona II.

    9

    Tale digitalizzazione è stata realizzata tra il luglio e il novembre 2008. Il MITC ha successivamente trasferito fondi alle comunità autonome, che si sono impegnate a coprire i costi restanti dell’operazione attingendo al proprio bilancio.

    10

    Nell’ottobre 2008 il Consiglio dei ministri ha deciso di assegnare fondi supplementari per estendere e completare la copertura della TDT nell’ambito dei progetti di transizione al digitale da attuare nel corso del primo semestre del 2009.

    11

    In seguito, le comunità autonome si sono fatte carico del processo di estensione della TDT. A tal fine, esse hanno organizzato gare pubbliche d’appalto oppure hanno incaricato imprese private di tale estensione. In taluni casi, le comunità autonome hanno chiesto ai comuni di farsi carico dell’estensione.

    12

    Il 18 maggio 2009 la Commissione europea ha ricevuto una denuncia dalla SES Astra SA in merito a un regime di aiuti concesso dal Regno di Spagna per il passaggio dalla televisione analogica alla TDT nella zona II. Secondo la SES Astra, tale regime comprendeva un aiuto non notificato che poteva determinare una distorsione della concorrenza tra la piattaforma di radiodiffusione terrestre e quella di radiodiffusione satellitare.

    13

    Con lettera del 29 settembre 2010, la Commissione ha comunicato al Regno di Spagna la propria decisione di avviare la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione al regime di aiuti in questione per tutto il territorio spagnolo, ad eccezione della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancha, regione per la quale è stata avviata una procedura distinta.

    14

    La Commissione ha successivamente adottato la decisione controversa, al cui articolo 1 del dispositivo si dichiara che l’aiuto di Stato concesso agli operatori della piattaforma di televisione terrestre per la diffusione, la manutenzione e lo sfruttamento della rete di TDT nella zona II è stato attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e che esso è incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dell’aiuto concesso in osservanza del criterio di neutralità tecnologica. L’articolo 3 del dispositivo di tale decisione ordina il recupero di detto aiuto incompatibile presso gli operatori di TDT, a prescindere dal fatto che essi lo abbiano ricevuto direttamente o indirettamente.

    15

    Nella motivazione della decisione controversa, la Commissione ha ritenuto, in primo luogo, che i vari atti adottati a livello centrale e gli accordi che erano stati conclusi tra il MITC e le comunità autonome costituissero la base del regime di aiuti per l’estensione della TDT nella zona II. Nella pratica, le comunità autonome avrebbero applicato le linee guida del governo spagnolo sull’estensione della TDT.

    16

    In secondo luogo, la Commissione ha dichiarato che la misura di cui trattasi doveva essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A tale riguardo, la Commissione ha rilevato, in particolare, che le autorità spagnole avevano unicamente presentato il caso della Comunità autonoma del Paese basco per invocare la mancanza di aiuti di Stato conformemente alle condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, in prosieguo: la «sentenza Altmark, EU:C:2003:415). Tuttavia, la prima condizione di tale sentenza (in prosieguo: la «prima condizione Altmark»), secondo la quale, da un lato, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico e, dall’altro, tali obblighi devono essere chiaramente definiti, non era ad avviso della Commissione soddisfatta. Inoltre, mancando la garanzia del minor costo nell’interesse generale di detta comunità autonoma, neppure la quarta condizione di tale sentenza era soddisfatta.

    17

    In terzo luogo, la Commissione ha ritenuto che la misura di cui trattasi non potesse essere considerata un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, nonostante il fatto che tale misura fosse destinata a conseguire un obiettivo di interesse comune ben definito e che vi fosse un fallimento del mercato interessato. A suo avviso, dal momento che tale misura non rispettava il principio di neutralità tecnologica, essa non era proporzionata e non costituiva uno strumento adeguato per garantire la copertura dei canali in chiaro ai residenti della zona II.

    18

    In quarto luogo, la Commissione ha ritenuto che, mancando una definizione sufficientemente precisa dello sfruttamento di una piattaforma terrestre quale servizio pubblico, la misura di cui trattasi non potesse essere giustificata ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

    Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

    19

    Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 30 agosto 2013, le ricorrenti hanno proposto i loro ricorsi, diretti all’annullamento della decisione controversa.

    20

    Con ordinanza del 9 febbraio 2015, sentite le parti, il Tribunale ha deciso di riunire le cause ai fini della fase orale e della sentenza.

    21

    A sostegno dei loro ricorsi le ricorrenti hanno dedotto quattro motivi. Il primo motivo verteva su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Gli altri motivi sono stati dedotti in via subordinata. Il secondo e il terzo motivo riguardavano la compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con il mercato interno. Tali motivi vertevano sulla violazione dei presupposti per l’autorizzazione di cui all’articolo 106, paragrafo 2, e all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Con il loro quarto motivo, le ricorrenti hanno fatto valere che la commissione aveva erroneamente qualificato la Retegal come «beneficiaria di un aiuto illegale».

    22

    Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti i motivi nel merito e, pertanto, l’intero ricorso.

    Conclusioni delle parti

    23

    Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

    annullare la sentenza impugnata;

    pronunciarsi definitivamente sui ricorsi di annullamento e annullare la decisione controversa, e

    condannare la Commissione alle spese.

    24

    La Commissione e la SES Astra chiedono alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare le ricorrenti alle spese.

    Sull’impugnazione

    25

    A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono quattro motivi. Il primo motivo verte su un errore di diritto, in quanto il Tribunale non ha pronunciato un annullamento parziale della decisione controversa pur avendo accolto il quarto motivo delle ricorrenti, vertente su un errore di valutazione per quanto riguarda la qualificazione della Retegal come beneficiaria di un aiuto illegale. Il secondo motivo attiene a una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto il Tribunale ha ritenuto soddisfatti i presupposti per qualificare la misura di cui trattasi come aiuto di Stato. Il terzo motivo riguarda una violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto il Tribunale ha erroneamente ravvisato il carattere selettivo di tale misura. Il quarto motivo ha ad oggetto un errore di diritto commesso nell’interpretazione dell’articolo 14 TFUE e dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, nonché del protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale.

    Sul primo motivo

    Argomenti delle parti

    26

    Con il loro primo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto, in esito alla sua analisi del loro quarto motivo di annullamento, avrebbe dovuto accogliere parzialmente i loro ricorsi, conformemente a quanto disposto dall’articolo 264 TFUE.

    27

    Sotto un primo profilo, le ricorrenti fanno valere che, come il Tribunale stesso ha riconosciuto al punto 160 della sentenza impugnata, il dispositivo di una decisione della Commissione dev’essere letto alla luce della motivazione della medesima. Esse rilevano che, certamente, il dispositivo della decisione controversa non riprende espressamente l’identità dei beneficiari né l’importo dell’aiuto. Tuttavia, il rinvio, nel dispositivo, alla sezione 6.2 di detta decisione e, pertanto, ai punti 193 e 194 della medesima priverebbe di effetti giuridici le considerazioni espresse ai punti da 149 a 163 della sentenza impugnata.

    28

    Sotto un secondo profilo, ad avviso delle ricorrenti, alla luce degli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), il Tribunale non poteva validamente affermare, al punto 153 della sentenza impugnata, che i punti 193 e 194 della decisione controversa si limitavano a fornire informazioni necessarie al recupero dell’aiuto illegale di cui trattasi.

    29

    Sotto un terzo profilo, pur avendo statuito, nella sentenza impugnata, che dai punti della decisione controversa in cui la Commissione ha identificato i beneficiari e l’importo dell’aiuto da recuperare non deve derivare alcuna conseguenza, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di ripercuotere tale rilievo nel dispositivo di detta sentenza.

    30

    Sotto un quarto profilo, le ricorrenti ritengono che, a causa di un’omissione del genere, le autorità spagnole non sarebbero in grado, nell’ambito del procedimento di recupero dell’aiuto illegale di cui trattasi, di valutare la portata della decisione controversa, contrariamente a quanto richiesto, segnatamente, dal principio della certezza del diritto.

    31

    La Commissione sostiene che questo primo motivo si fonda su una lettura errata della sentenza impugnata, dato che, contrariamente a quanto asserito dalle ricorrenti, tale sentenza non accoglie alcuno degli argomenti da esse dedotto in primo grado.

    32

    La SES Astra ritiene che il primo motivo sia manifestamente irricevibile, poiché è in realtà volto a censurare le valutazioni in fatto compiute dal Tribunale.

    Giudizio della Corte

    33

    Con il loro primo motivo, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che la motivazione della sentenza impugnata, con cui il Tribunale avrebbe accolto il loro quarto motivo di annullamento, vertente su un errore di valutazione nella qualificazione della Retegal come beneficiaria dell’aiuto illegale di cui trattasi, avrebbe dovuto condurre all’annullamento parziale della decisione controversa.

    34

    Dal momento che l’argomento delle ricorrenti verte sull’esistenza di un’asserita incoerenza tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata, occorre respingere quello della SES Astra riguardante l’irricevibilità di detto motivo.

    35

    Nel merito, tale motivo si fonda su una lettura manifestamente errata della sentenza impugnata.

    36

    Infatti, dai punti 151 e 160 di detta sentenza emerge chiaramente che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale non ha accolto il loro quarto motivo di annullamento, ma lo ha respinto in quanto inconferente.

    37

    A tale riguardo, dal punto 153 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha, segnatamente, risposto agli argomenti delle ricorrenti ricordando che, ai punti da 189 a 195 della decisione controversa, che si trovano nella sezione 6.2 di detta decisione, la Commissione si era limitata a fornire informazioni al Regno di Spagna relative ai beneficiari della misura di cui trattasi affinché detto Stato membro potesse adempiere i propri obblighi di recupero e di informazione previsti agli articoli 3 e 4 della decisione suddetta.

    38

    A tale punto, il Tribunale ha inoltre precisato che, per la parte in cui la Commissione aveva ritenuto, al punto 193 della decisione controversa, da un lato, che la situazione in Galizia ricadesse nella categoria del regime di aiuti nella quale l’estensione della rete è stata affidata a un’impresa pubblica che agiva in qualità di operatore di rete e, dall’altro, che la Retegal era la beneficiaria della misura di cui trattasi in tale comunità autonoma, queste considerazioni costituivano una valutazione preliminare rispetto alla parte di tale decisione dedicata alla valutazione della legittimità del regime di aiuti di cui trattasi. Esso ha infatti dichiarato che tali affermazioni non costituivano una presa di posizione giuridicamente vincolante in relazione alla situazione in Galizia e alla qualificazione della Retegal come beneficiaria dell’aiuto, dato che, conformemente al punto 189 della decisione controversa, questa situazione restava soggetta alla valutazione delle autorità spagnole.

    39

    Così, al punto 160 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che spettava al Regno di Spagna determinare, nell’ambito del recupero dell’aiuto controverso, previsto all’articolo 4 della suddetta decisione, se l’aiuto riguardante la Galizia si sottraesse all’obbligo di recupero alla luce degli elementi contenuti agli articoli 1 e 3 della medesima decisione, letti alla luce dei punti 185 e 186 della medesima. Pertanto, per la parte in cui le ricorrenti facevano valere, in sostanza, che la Commissione aveva proceduto ad affermazioni errate con riferimento all’aiuto da recuperare in Galizia, il Tribunale ha dichiarato che tale argomentazione era inconferente.

    40

    Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.

    Sul secondo motivo

    Argomenti delle parti

    41

    Con il loro secondo motivo, le ricorrenti censurano il Tribunale per aver violato la portata del controllo che gli spettava effettuare, ai sensi della giurisprudenza della Corte e del Tribunale, nella parte in cui ha confermato la qualificazione come aiuto di Stato della misura di cui trattasi basandosi sui punti 57, 61 e 79 della sentenza impugnata. Esse fanno valere, al riguardo, che il Tribunale non ha né verificato l’esattezza dei fatti dedotti dalla Commissione né tenuto conto di elementi presentati dalle medesime dinanzi ad esso, in particolare quanto alla natura economica dell’attività interessata.

    42

    Sotto un primo profilo, il Tribunale avrebbe proceduto a una descrizione manifestamente errata dell’attività riguardante la Galizia dichiarando, in particolare al punto 61 della sentenza impugnata, che la rete della TDT era commercialmente sfruttabile, mentre le ricorrenti avrebbero dimostrato in primo grado che così non era, a causa delle caratteristiche tecniche e del livello di equipaggiamento di tale rete nonché della normativa applicabile. Ne risulterebbe uno snaturamento dei fatti rilevanti del caso di specie e una violazione della giurisprudenza relativa alla portata del controllo giurisdizionale in materia di aiuti di Stato.

    43

    Sotto un secondo profilo, non prendendo in considerazione, nella sentenza impugnata, il fatto che la rete di cui trattasi non è sfruttata commercialmente e non è concepita per esserlo, il Tribunale non avrebbe esercitato un controllo pieno sulla questione se la misura di cui trattasi rientrasse o meno nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Secondo la normativa nazionale, infatti, i comuni, in collaborazione con le comunità autonome, fornirebbero esclusivamente il servizio di supporto al segnale della TDT. Tale servizio potrebbe essere fornito solo nelle zone prive di copertura della TDT e senza alcun corrispettivo economico. Esso non comporterebbe alcuna distorsione della concorrenza e sarebbe stato qualificato come servizio pubblico nel diritto nazionale.

    44

    Sotto un terzo profilo, il Tribunale avrebbe snaturato il diritto nazionale, in particolare la dodicesima disposizione addizionale del regio decreto 944/2005, affermando, al punto 79 della sentenza impugnata, che la rete di cui trattasi poteva essere utilizzata per la fornitura di servizi diversi dalla TDT, mentre da detto diritto emergerebbe chiaramente che questa rete potrebbe essere sfruttata solamente per la TDT.

    45

    La Commissione e la SES Astra ritengono che questo motivo sia irricevibile. Da un lato, esso sarebbe volto a contestare valutazioni in fatto svolte dal Tribunale. Dall’altro, si limiterebbe a ripetere argomenti già presentati dinanzi al Tribunale.

    Giudizio della Corte

    46

    Il secondo motivo delle ricorrenti riguarda le valutazioni asseritamente errate del Tribunale contenute ai punti 57, 61 e 79 della sentenza impugnata, relative alla natura economica dell’attività di cui trattasi in Galizia. Tali valutazioni avrebbero condotto quest’ultimo a commettere un errore di diritto qualificando la misura di cui trattasi come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

    47

    Come risulta dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è, dunque, competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali elementi di fatto e di prova non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di detti elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte in sede di impugnazione (v., segnatamente, ordinanza del 21 aprile 2016, Dansk Automat Brancheforening/Commissione, C‑563/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:303, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

    48

    Inoltre, ai sensi delle stesse disposizioni e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, il ricorso avverso una pronuncia del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti giuridici dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non risponde all’obbligo di motivazione risultante da tali disposizioni un ricorso d’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente inteso ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi. Difatti, una tale impugnazione costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalle competenze della Corte di giustizia. (v., segnatamente, ordinanza del 21 aprile 2016, Dansk Automat Brancheforening/Commissione, C‑563/14 P, non pubblicata, EU:C:2016:303, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

    49

    In primo luogo, occorre rilevare che, essenzialmente, con il presente motivo le ricorrenti intendono appunto mettere in discussione – ribadendo, in sostanza, gli stessi argomenti sollevati dinanzi al Tribunale – i rilievi e le valutazioni in fatto svolti dal Tribunale nell’ambito dell’esame del primo e del secondo capo del primo motivo di annullamento. In tal modo, esse cercano, in realtà, di ottenere un riesame dei fatti e degli elementi probatori che hanno presentato in primo grado al fine di dimostrare, da un lato, che l’azione svolta dalla Comunità autonoma di Galizia rientrava nell’esercizio di prerogative dei pubblici poteri e non costituiva un’attività economica e, dall’altro, che la misura di cui trattasi non implicava alcun trasferimento di risorse.

    50

    In secondo luogo, quanto agli asseriti snaturamenti dei fatti e del diritto nazionale lamentati dalle ricorrenti, queste ultime devono, in applicazione delle disposizioni richiamate al punto 47 della presente sentenza, indicare in modo preciso gli elementi che sono stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori d’analisi che, nella sua valutazione, lo hanno condotto a tale snaturamento. Peraltro, secondo costante giurisprudenza della Corte, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2016, Commissione/Francia e Orange, C‑486/15 P, EU:C:2016:912, punto 99 nonché giurisprudenza ivi citata).

    51

    Pertanto, gli argomenti vertenti su uno snaturamento dei fatti devono essere immediatamente respinti, dato che, con la loro argomentazione, le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento che faccia emergere in modo manifesto che il Tribunale è incorso in uno snaturamento siffatto.

    52

    Ciò considerato, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile.

    Sul terzo motivo

    Argomenti delle parti

    53

    Con il loro terzo motivo, le ricorrenti censurano il Tribunale per essere venuto meno al suo obbligo di motivazione e per aver commesso un errore di valutazione confermando, al punto 85 della sentenza impugnata, il punto 113 della decisione controversa per quel che riguarda il carattere selettivo dell’aiuto.

    54

    A loro avviso, il Tribunale non indica in che misura la situazione nei comuni di Galizia della zona II, ossia quelli che utilizzano la tecnologia terrestre, sarebbe comparabile a quella dei comuni in cui sarebbero utilizzate altre tecnologie, come quelle satellitari. Orbene, l’esame della comparabilità delle situazioni costituirebbe una precondizione necessaria all’accertamento del carattere selettivo dell’aiuto.

    55

    La Commissione ritiene che detto motivo sia inoperante e privo di fondamento. Essa sostiene che se una misura, che non sia una misura a carattere generale, si applica esclusivamente a un settore di attività o alle imprese di una determinata zona geografica, la condizione della selettività è soddisfatta. Nella fattispecie, supponendo che l’aiuto sia stato concesso nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, esso resterebbe una misura selettiva, dato che si applicherebbe a un settore di attività, ossia il settore della radiodiffusione, e non a tutti gli operatori economici.

    56

    La SES Astra sostiene che tale motivo è manifestamente irricevibile e, in ogni caso, infondato.

    Giudizio della Corte

    57

    Con il loro terzo motivo, le ricorrenti censurano il punto 85 della sentenza impugnata nella parte in cui conferma l’analisi della Commissione quanto al carattere selettivo della misura di cui trattasi.

    58

    La condizione relativa alla selettività del vantaggio è elemento costitutivo della nozione di «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il quale vieta gli aiuti che «favor[iscono] talune imprese o talune produzioni». Da giurisprudenza costante della Corte emerge che la valutazione di tale condizione richiede di determinare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento nazionale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da tale regime (sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt LübeckC‑524/14 P, EU:C:2016:971, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

    59

    Occorre inoltre rilevare che la valutazione, da parte del Tribunale, dell’adeguatezza o meno della motivazione è passibile di un controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustrie e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 453, e del 26 luglio 2017, Consiglio/Hamas,C‑79/15 P, EU:C:2017:584, punto 51 nonché giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (sentenza dell’8 marzo 2017, Viasat Broadcasting UK/Commissione, C‑660/15 P, EU:C:2017:178, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). Quanto all’esame della condizione relativa alla selettività di una misura di aiuto, la Corte ha dichiarato che tale esame dev’essere sufficientemente motivato al fine di consentire un controllo giurisdizionale completo, segnatamente quanto al carattere analogo della situazione degli operatori avvantaggiati dalla misura e di quella degli operatori che ne sono esclusi (sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group SA e a., C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punto 94).

    60

    Nella fattispecie, al punto 86 della sentenza impugnata, il Tribunale ha risposto all’argomento delle ricorrenti in primo grado secondo cui la motivazione relativa al carattere selettivo della misura di cui trattasi, contenuta al punto 113 della decisione controversa, era insufficiente. Il Tribunale ha respinto tale argomento, dato che detta motivazione indicava che la suddetta misura avvantaggiava soltanto il settore della radiodiffusione e che, in tale settore, la stessa misura riguardava solo le imprese che intervenivano nel mercato della piattaforma terrestre.

    61

    Tale valutazione è inficiata da un errore di diritto. Infatti, la motivazione della decisione controversa, così come, del resto, quella della sentenza impugnata, non contiene alcuna indicazione che consenta di comprendere le ragioni per cui si dovrebbe ritenere che le imprese attive nel settore della radiodiffusione si trovino in una situazione in fatto e in diritto analoga rispetto alle imprese attive in altri settori, o che le imprese che utilizzano la tecnologia terrestre si trovino in una situazione del genere rispetto alle imprese che si avvalgono di altre tecnologie. L’argomento della Commissione secondo cui nessuna motivazione era necessaria al riguardo, dato che la condizione di selettività sarebbe automaticamente soddisfatta qualora una misura si applichi esclusivamente a un settore di attività o alle imprese di una determinata zona geografica, non merita accoglimento. Infatti, la Corte ha dichiarato che una misura di cui benefici solo un settore di attività o una parte delle imprese di tale settore non è necessariamente selettiva. Lo è, infatti, solo se, nell’ambito di un dato regime giuridico, essa ha l’effetto di favorire talune imprese rispetto ad altre che appartengano ad altri settori o al medesimo settore e si trovino, in considerazione dell’obiettivo perseguito da tale regime, in una situazione fattuale e giuridica analoga (sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt LübeckC‑524/14 P, EU:C:2016:971, punto 58).

    62

    Un’assenza di motivazione siffatta configura una violazione delle forme sostanziali e ostacola quindi il controllo giurisdizionale del giudice dell’Unione.

    63

    Ciò considerato, il terzo motivo deve essere accolto.

    Sul quarto motivo

    64

    Con il loro quarto motivo, le ricorrenti lamentano un errore di diritto commesso nell’interpretazione dell’articolo 14 TFUE e dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, nonché del protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale. Tale motivo si articola in tre capi.

    Sul primo capo

    – Argomenti delle parti

    65

    Il primo capo del presente motivo verte su un errore di diritto per quanto riguarda il potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri nella definizione del servizio di interesse economico generale (SIEG) di cui trattasi.

    66

    Le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia commesso tale errore di diritto ai punti 99, 101 e 111 della sentenza impugnata, quando ha dichiarato che lo sfruttamento della rete terrestre non è stato definito come SIEG ai sensi della prima condizione Altmark. Esse fanno valere, a tale riguardo, che il Tribunale si è limitato a escludere, per principio, che tale sfruttamento possa essere definito come SIEG, senza analizzare le circostanze specifiche che caratterizzano l’infrastruttura presente nella zona II e, segnatamente, se essa fosse commercialmente sfruttabile.

    67

    Secondo le ricorrenti, il Tribunale si è limitato a esaminare, ai punti da 100 a 105 della sentenza impugnata, le leggi nazionali sulle telecomunicazioni, senza tener conto del fatto che, conformemente alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, la missione di servizio pubblico è stata definita attraverso vari atti ufficiali successivi e, segnatamente, la dodicesima disposizione addizionale del regio decreto 944/2005, che disciplina l’intervento delle autorità regionali e locali nella fornitura del servizio pubblico nonché le convenzioni di partenariato concluse tra lo Stato, la Comunità autonoma di Galizia e i comuni di Galizia. Il Tribunale, pertanto, avrebbe erroneamente valutato la vera natura del servizio di cui trattasi.

    68

    Il Tribunale si sarebbe erroneamente limitato a rilevare che lo sfruttamento della rete terrestre non era definito nel servizio nazionale come servizio pubblico, senza prendere in considerazione le circostanze specifiche che caratterizzano l’infrastruttura esistente nella zona II di Galizia. Inoltre, le ricorrenti sottolineano che, con riferimento ai soggetti ai quali è attribuita la missione di servizio pubblico, il diritto nazionale specifica chiaramente che essa è attribuita ai comuni in partenariato con la comunità autonoma di Galizia. Infine, per quanto riguarda la questione se gli obblighi di servizio pubblico siano chiaramente definiti dal diritto nazionale, le ricorrenti indicano che la dodicesima disposizione addizionale del regio decreto 944/2005 precisa che il servizio la cui fornitura è affidata agli enti territoriali è quello della diffusione della TDT presso i loro amministrati alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale.

    69

    In tal modo, il Tribunale avrebbe violato il potere discrezionale e il margine di valutazione di cui disporrebbero gli Stati membri ai fini della definizione di un SIEG.

    70

    La Commissione e la SES Astra ritengono che gli argomenti sviluppati a sostegno di tale capo siano in parte irricevibili e in parte inoperanti.

    – Giudizio della Corte

    71

    Con il primo capo del loro quarto motivo, le ricorrenti censurano, in sostanza, il Tribunale per aver commesso vari errori di valutazione del diritto nazionale, che lo avrebbero condotto a ignorare l’esistenza, nel diritto nazionale, di una definizione chiara del servizio di supporto della TDT in quanto servizio pubblico ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark (C‑280/00, EU:C:2003:415).

    72

    Occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte citata al punto 50 della presente sentenza, per quanto riguarda l’esame, nell’ambito di un’impugnazione, delle valutazioni del Tribunale in merito al diritto nazionale, la Corte è competente soltanto a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto. A questo proposito, un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

    73

    Nella fattispecie, al punto 99 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomentazione con cui le ricorrenti facevano valere che la Commissione aveva considerato erroneamente che, in mancanza di una definizione chiara e precisa di sfruttamento della rete terrestre quale servizio pubblico, la prima condizione Altmark non era soddisfatta. Dal punto 98 della sentenza impugnata risulta che tale argomentazione si fondava essenzialmente sul fatto che la televisione spagnola nonché il servizio di supporto di radiodiffusione televisiva sarebbero servizi pubblici ai sensi della normativa spagnola.

    74

    Orbene, si deve constatare che le ricorrenti, col pretesto di addebitare al Tribunale di aver commesso vari errori di diritto nella valutazione di tale normativa, si limitano, senza dedurre qualsivoglia snaturamento, a criticare l’interpretazione del diritto nazionale, in particolare della dodicesima disposizione addizionale del regio decreto 944/2005, effettuata dal Tribunale segnatamente ai punti da 100 a 102 della sentenza impugnata, allo scopo di sostituirvi un’interpretazione alternativa e, in tal modo, di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Esse non cercano in alcun modo di dimostrare che il Tribunale ha espresso rilievi che si pongono in aperto contrasto col contenuto di tale diritto nazionale, o che avrebbe attribuito a quest’ultimo una portata che manifestamente non gli è propria, tenuto conto degli elementi presenti nel fascicolo di causa.

    75

    Ciò considerato, l’argomento delle ricorrenti, vertente sull’esistenza di errori di valutazione del diritto nazionale, è irricevibile.

    76

    Inoltre, per la parte in cui le ricorrenti fanno altresì valere che la valutazione del Tribunale lo ha condotto a negare il potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri per definire i SIEG, occorre rilevare che il Tribunale ha appunto dichiarato, al punto 95 della sentenza impugnata, che detti Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale con riferimento a tale definizione e, di conseguenza, che la definizione di detti servizi da parte di uno Stato membro può essere rimessa in discussione dalla Commissione solo in caso di errore manifesto.

    77

    A tale riguardo, e come del resto riconosciuto dalle ricorrenti, il Tribunale ha dichiarato, al punto 97 della sentenza impugnata, che, nell’esercitare il proprio controllo, esso deve nondimeno garantire il rispetto di taluni criteri minimi relativi, segnatamente, alla presenza di un atto di una pubblica autorità che incarica gli operatori di cui trattasi di una missione di SIEG nonché all’universalità e obbligatorietà di detta missione.

    78

    Orbene, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 136 delle sue conclusioni, il Tribunale ha rilevato, al punto 110 della sentenza impugnata, che le ricorrenti non sono mai state in grado di stabilire quali obblighi di servizio pubblico siano stati posti a carico degli operatori di reti di TDT, dalla normativa spagnola o dagli accordi di gestione, e ancor meno di fornire la prova di tali obblighi.

    79

    Pertanto, l’argomento delle ricorrenti vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe escluso, per principio, che lo sfruttamento della rete terrestre possa essere definito come un SIEG dev’essere considerato infondato.

    80

    Occorre pertanto dichiarare il primo capo del quarto motivo in parte irricevibile e in parte infondato.

    Sul secondo capo

    – Argomenti delle parti

    81

    Il secondo capo del presente motivo verte su un’asserita violazione, da parte del Tribunale, del limite dell’errore manifesto, nell’ambito dell’esame del diritto nazionale che definisce il SIEG in questione.

    82

    Le ricorrenti censurano il Tribunale per aver commesso un errore di diritto, al punto 112 della sentenza impugnata, limitandosi a confermare il contenuto del punto 121 della decisione controversa, secondo il quale la definizione quale servizio pubblico dello sfruttamento di una determinata piattaforma di supporto, nella fattispecie quello della piattaforma terrestre, avrebbe costituito un errore manifesto delle autorità spagnole. Il Tribunale non avrebbe valutato l’esistenza di un errore manifesto nella definizione del SIEG di cui trattasi e si sarebbe limitato a rilevare che non esiste una definizione chiara e precisa di tale SIEG.

    83

    A parere delle ricorrenti, il Tribunale ha quindi ignorato il fatto che il potere discrezionale degli Stati membri consente loro di optare per una particolare modalità di esecuzione dei SIEG, quale, nella fattispecie, la piattaforma terrestre. A tale proposito, le ricorrenti rilevano una contraddizione con il punto 78 della sentenza del 26 novembre 2015, Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Commissione (T‑462/13, EU:T:2015:902), in cui il Tribunale avrebbe dichiarato che la Commissione aveva constatato erroneamente, al punto 121 della decisione controversa, un errore manifesto delle autorità spagnole nella definizione del SIEG in questione. Le ricorrenti asseriscono che, in presenza di un fallimento del mercato interessato nella zona interessata, di un interesse generale e di un obiettivo di universalità previsto dal diritto nazionale pertinente, la definizione di tale servizio conteneva gli elementi essenziali per la sua definizione in quanto SIEG.

    84

    La Commissione e la SES Astra ritengono che il presente capo sia irricevibile.

    – Giudizio della Corte

    85

    Con il secondo capo del quarto motivo, le ricorrenti censurano, in sostanza, il punto 112 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha rilevato che dal punto 121 della decisione controversa emerge che la definizione come servizio pubblico dello sfruttamento della piattaforma terrestre costituisce un errore manifesto delle autorità spagnole.

    86

    Occorre rilevare che il presente capo costituisce un argomento nuovo, che non è stato sottoposto alla valutazione del Tribunale e che, pertanto, è irricevibile nella fase dell’impugnazione.

    87

    Infatti, dal punto 112 della sentenza impugnata emerge che le ricorrenti non hanno contestato il punto 121 della decisione controversa.

    88

    Orbene, secondo costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica fornita ai motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (ordinanza del 16 febbraio 2017, Monster Energy/EUIPO, C‑502/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:139, punto 5 e giurisprudenza ivi citata).

    89

    Di conseguenza, l’argomento dedotto a sostegno del presente capo dev’essere respinto in quanto irricevibile.

    Sul terzo capo

    – Argomenti delle parti

    90

    Il terzo capo del presente motivo verte su un errore di diritto, nella parte in cui il Tribunale avrebbe snaturato una disposizione di diritto nazionale, ossia la circolare 1/2010 della commissione del mercato delle telecomunicazioni spagnole, che costituirebbe un elemento di valutazione della natura del servizio di cui trattasi.

    91

    Le ricorrenti censurano il Tribunale per aver escluso, al punto 109 della sentenza impugnata, il loro argomento vertente sulla circolare 1/2010 con la motivazione che quest’ultima non è stata prodotta dinanzi ad esso. Ne deriverebbe un’incoerenza con le altre motivazioni contenute in tale punto, le quali verterebbero sulla questione dell’interpretazione del diritto nazionale e sulle regole di procedura della Corte, il che condurrebbe a una violazione dei loro diritti della difesa. Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha adottato una misura di organizzazione del procedimento affinché la Commissione produca taluni elementi del diritto nazionale, tra i quali non figurava tale circolare. Esse sottolineano che il contenuto e il carattere vincolante della medesima risultano pacifici tra le parti della controversia. Infine, il fatto che il servizio di supporto della TDT sia escluso dall’ambito di applicazione della circolare 1/2010 implicherebbe che detto servizio debba essere considerato un servizio pubblico.

    92

    La Commissione ritiene che, per la parte in cui le ricorrenti riconoscono che la definizione del servizio di cui trattasi come servizio pubblico non è ripresa nella circolare 1/2010, è difficile comprendere in che modo un asserito snaturamento del diritto nazionale sarebbe rilevante. Inoltre, le ricorrenti non indicherebbero in che cosa consisterebbe detto snaturamento. In ogni caso, il Tribunale non avrebbe commesso alcun errore di diritto al punto 109 della sentenza impugnata.

    93

    La SES Astra ritiene che tale parte sia irricevibile, poiché le ricorrenti non indicano in che modo l’applicazione della circolare 1/2010 assume rilevanza per l’annullamento della sentenza impugnata.

    – Giudizio della Corte

    94

    Con il terzo capo, le ricorrenti addebitano, in sostanza, al Tribunale di aver erroneamente respinto la loro argomentazione relativa alla circolare 1/2010, con la motivazione che quest’ultima non era stata prodotta dinanzi ad essa, quando il Tribunale avrebbe potuto domandare la produzione di tale circolare.

    95

    Tale capo è inoperante. Infatti, dal punto 109 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale non si è limitato a respingere l’argomentazione delle ricorrenti relativa alla circolare 1/2010 con la motivazione che quest’ultima non era stata prodotta dinanzi ad esso, ma ha rilevato, in subordine, che tale argomentazione non dimostrava che il servizio di sfruttamento di una rete terrestre era stato definito come servizio pubblico ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark (C‑280/00, EU:C:2003:415). Orbene, le ricorrenti non deducono alcun argomento concreto che rimetta in discussione tale rilievo.

    96

    Poiché il terzo motivo è stato accolto, occorre annullare la sentenza impugnata su tale fondamento.

    Sul ricorso dinanzi al Tribunale

    97

    Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, se il ricorso è fondato, quest’ultima può, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, statuire definitivamente sulla controversia. Ciò vale in questo caso.

    98

    Sul punto è sufficiente rilevare che, per i motivi esposti ai punti da 60 a 62 della presente sentenza, la decisione controversa deve essere annullata per violazione delle forme sostanziali.

    Sulle spese

    99

    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, prevede che la parte soccombente sia condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

    100

    Poiché l’impugnazione delle ricorrenti è stata accolta e la decisione controversa annullata, occorre, conformemente alle conclusioni delle ricorrenti, condannare la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalle ricorrenti in occasione della presente impugnazione nonché quelle sostenute dalle medesime in primo grado.

    101

    Conformemente all’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, la SES Astra in quanto parte interveniente, rispettivamente, dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte, sopporta le proprie spese.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

     

    1)

    La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 novembre 2015, Comunidad Autónoma de Galicia e Retegal/Commissione (T‑463/13 e T‑464/13, non pubblicata, EU:T:2015:901), è annullata.

     

    2)

    La decisione 2014/489/UE della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha), è annullata.

     

    3)

    La Commissione europea sopporta le spese sostenute dalla Comunidad Autónoma de Galicia (Comunità autonoma di Galizia, Spagna) e dalla Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) in occasione della presente impugnazione nonché quelle sostenute dalle medesime in primo grado.

     

    4)

    La SES Astra SA sopporta le proprie spese.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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