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Documento 62015CJ0185

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 ottobre 2016.
Marjan Kostanjevec contro F&S Leasing, GmbH.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 6, punto 3 – Nozione di “domanda riconvenzionale” – Domanda fondata su un arricchimento indebito – Pagamento di un importo dovuto in forza di una decisione annullata – Applicazione nel tempo.
Causa C-185/15.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2016:763

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 ottobre 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 6, punto 3 — Nozione di “domanda riconvenzionale” — Domanda fondata su un arricchimento indebito — Pagamento di un importo dovuto in forza di una decisione annullata — Applicazione nel tempo»

Nella causa C‑185/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia), con decisione del 15 gennaio 2015, pervenuta in cancelleria il 22 aprile 2015, nel procedimento

Marjan Kostanjevec

contro

F&S Leasing GmbH,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la F&S Leasing, GmbH, da M. Rihtar e B. Potočan, odvetnika;

per il governo sloveno, da T. Mihelič Žitko, in qualità di agente;

per il governo spagnolo, da J. García-Valdecasas Dorrego, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin e M. Žebre, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 giugno 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 1, dell’articolo 6, punto 3, e dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Marjan Kostanjevec, domiciliato in Slovenia, e la F&S Leasing GmbH (in prosieguo: la «F&S»), la cui sede legale si trova in Austria, in merito all’inesecuzione di un contratto di leasing finanziario.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Dal considerando 2 del regolamento n. 44/2001 risulta che esso mira, nell’interesse del buon funzionamento del mercato interno, ad adottare «(...) disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».

4

I considerando da 11 a 13 e 15 di detto regolamento così recitano:

«(11)

Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(12)

Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(13)

Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.

(...)

(15)

Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. (...)».

5

Le norme sulla competenza sancite da tale regolamento figurano al capo II del medesimo. Tale capo comprende, in particolare, le sezioni 1, 2 e 4, intitolate, rispettivamente, «Disposizioni generali», «Competenze speciali» e «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori».

6

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, collocato nella sezione 1 di detto capo, è formulato come segue:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

7

L’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, collocato nella medesima sezione 1, così dispone:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

8

Ai sensi dell’articolo 5 di detto regolamento, collocato nella sezione 2 dello stesso capo II:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)

a)

in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)

ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)

la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

(...)».

9

In forza dell’articolo 6, punto 3, del medesimo regolamento, collocato anch’esso in detta sezione 2, una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere anche convenuta «qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale».

10

L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, che si trova nella sezione 4 del medesimo capo II, prevede quanto segue:

«Salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

(...)

c)

in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività».

11

L’articolo 16 di tale regolamento così dispone:

«1.   L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta o davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte, o davanti ai giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

2.   L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

3.   Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice investito della domanda principale in conformità della presente sezione».

12

L’articolo 30 del citato regolamento è formulato nei seguenti termini:

«Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito:

1)

quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto, o

2)

qualora l’atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell’autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale».

13

Ai sensi dell’articolo 66 del medesimo regolamento, che rientra nel capo VI di quest’ultimo, intitolato «Disposizioni transitorie»:

«1.   Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni proposte ed agli atti pubblici formati posteriormente alla sua entrata in vigore.

2.   Tuttavia, nel caso in cui un’azione sia stata proposta nello Stato membro d’origine prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del capo III:

a)

se nello Stato membro di origine l’azione è stata proposta posteriormente all’entrata in vigore, sia in quest’ultimo Stato membro che nello Stato membro richiesto, della convenzione di Bruxelles o della convenzione di Lugano;

b)

in tutti gli altri casi, se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dal capo II o da una convenzione tra lo Stato membro d’origine e lo Stato membro richiesto, in vigore al momento in cui l’azione è stata proposta».

Diritto sloveno

14

L’articolo 183 del Zakon o pravdnem postopku (codice di procedura civile), relativo alla domanda riconvenzionale, prevede quanto segue:

«Prima della fine dell’udienza nella causa principale il convenuto può presentare una domanda riconvenzionale dinanzi allo stesso giudice:

1)

se la domanda riconvenzionale è collegata alla domanda principale,

2)

se la domanda principale e la domanda riconvenzionale sono conciliabili o

3)

se la domanda riconvenzionale richiede l’accertamento di un rapporto giuridico la cui esistenza o meno influenza in tutto o in parte la decisione sulla domanda principale.

Non può essere presentata una domanda riconvenzionale se un altro giudice è competente nel merito per la domanda riconvenzionale o se per statuire sulla stessa è previsto un tipo diverso di procedimento.

Una domanda riconvenzionale può essere presentata anche qualora debba essere esaminata dallo stesso giudice ma in diversa composizione collegiale».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

La F&S, che ha sede in Austria, ha stipulato, in data 14 gennaio 1994, un contratto di leasing finanziario con il sig. Kostanjevec. A seguito del mancato pagamento delle rate scadute a titolo di tale contratto, il 26 ottobre 1995, la F&S ha preteso da quest’ultimo il pagamento di EUR 16692,22, atteso che tale istanza d’ingiunzione era fondata su un titolo certo. Conformemente alla normativa nazionale, l’opposizione presentata dal sig. Kostanjevec avverso tale istanza di ingiunzione ha comportato il ricorso all’Okrožno sodišče v Ptuju (tribunale regionale di Ptuj, Slovenia) e l’avvio di un procedimento giurisdizionale fondato sulla citata istanza d’ingiunzione.

16

Quest’ultimo giudice, con sentenza del 28 aprile 2004, ha condannato il sig. Kostanjevec a versare l’importo di EUR 16692,22, unitamente agli interessi come da contratto e alle spese del procedimento.

17

Con sentenza del Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di Maribor, Slovenia) dell’11 aprile 2006, che ha respinto l’appello interposto dal sig. Kostanjevec, la sentenza del giudice di primo grado del 28 aprile 2004 è divenuta definitiva ed esecutiva.

18

Il sig. Kostanjevec ha proposto un ricorso per revisione nei confronti di tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia). Prima che tale giudice si pronunciasse in sede di revisione, la F&S e il sig. Kostanjevec hanno concluso, il 31 luglio 2006, un accordo stragiudiziale secondo il quale quest’ultimo avrebbe versato, entro il 30 agosto 2006, la somma in via principale, cioè EUR 16692,22, più le spese del procedimento e dell’esecuzione.

19

Con ordinanza del 9 luglio 2008, il giudice del rinvio ha annullato la sentenza del 28 aprile 2004 dell’Okrožno sodišče v Ptuju (tribunale regionale di Ptuj), nonché la sentenza dell’11 aprile 2006 del Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di Maribor), e ha rinviato la causa al giudice di primo grado per un nuovo esame.

20

A seguito di tale rinvio, il sig. Kostanjevec ha presentato dinanzi all’Okrožno sodišče v Ptuju (tribunale regionale di Ptuj) una domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto alla F&S la restituzione dell’importo di EUR 18678,45, corrispondente all’importo da esso versato il 30 agosto 2006, in esecuzione dell’accordo stragiudiziale concluso con tale società il 31 luglio 2006, maggiorato degli interessi legali.

21

Nel nuovo esame l’Okrožno sodišče v Ptuju (tribunale regionale di Ptuj), con sentenza del 4 novembre 2009 ha respinto la domanda di pagamento della F&S, ed ha accolto la domanda riconvenzionale del sig. Kostanjevec in quanto quest’ultimo non aveva ottenuto l’oggetto del leasing, e quindi la F&S non aveva adempiuto la propria obbligazione contrattuale di consegnare tale oggetto.

22

La F&S ha impugnato tale decisione dinanzi al Višje sodišče v Mariboru (Corte d’appello di Maribor), il quale ha statuito, con sentenza del 31 marzo 2010, che la domanda riconvenzionale del sig. Kostanjevec era irricevibile in quanto «le pretese fatte valere si trovavano in un tale rapporto di reciproca dipendenza da escludersi a vicenda». Tale giudice ha nondimeno considerato che i giudici sloveni erano competenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001.

23

Quest’ultima sentenza, a seguito della quale la decisione nel giudizio di primo grado è passata in giudicato, è stata anch’essa impugnata con ricorso per revisione dinanzi al giudice del rinvio, avente ad oggetto la questione della competenza dei giudici sloveni a statuire sulla domanda riconvenzionale. A parere della F&S non sono soddisfatte le condizioni necessarie per aversi una domanda riconvenzionale, né per applicare le disposizioni relative alle controversie in materia di contratti conclusi da consumatori, in quanto la controversia di cui trattasi in via principale non emerge da un contratto di leasing finanziario o da un contratto concluso da un consumatore, bensì, al contrario, da una domanda avente ad oggetto un’azione fondata su un indebito arricchimento.

24

Alla luce di quanto sopra, il Vrhovno sodišče (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1)

Se la nozione di “domanda riconvenzionale” ai sensi dell’articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche la domanda presentata come domanda riconvenzionale ai sensi del diritto nazionale dopo che, nel procedimento per revisione, è stata annullata una sentenza, divenuta definitiva ed esecutiva, in un procedimento sulla domanda principale della convenuta e tale stessa causa è stata rinviata al giudice di primo grado per un nuovo esame, ma il ricorrente, nella sua domanda riconvenzionale fondata sull’indebito arricchimento, chiede la restituzione dell’importo che è stato obbligato a versare in base alla sentenza annullata.

2)

Se la nozione di “materia di contratti conclusi da consumatori” di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretata nel senso che essa comprende anche la situazione in cui il consumatore presenta la propria domanda, con la quale fa valere una richiesta fondata su un indebito arricchimento, come una domanda riconvenzionale ai sensi del diritto nazionale, collegata alla domanda principale, la quale riguarda tuttavia una causa relativa ad un contratto concluso da un consumatore conformemente alla citata disposizione del regolamento n. 44/2001, e con la quale il ricorrente - consumatore - chiede la restituzione dell’importo che è stato obbligato a versare da una sentenza (successivamente) annullata, pronunciata in un procedimento sulla domanda principale della convenuta, e quindi la restituzione dell’importo derivante da una causa in materia di contratti conclusi da consumatori.

3)

Qualora, nel caso sopra descritto, non sia possibile fondare la competenza né sulle regole relative alla competenza sulla domanda riconvenzionale, né sulle regole relative alla competenza in materia di contratti conclusi da consumatori:

a)

se la nozione di “materia contrattuale” di cui all’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretata nel senso che comprende anche la domanda con la quale il consumatore fa valere una richiesta fondata su un indebito arricchimento, ma che viene presentata come una domanda riconvenzionale ai sensi del diritto nazionale, collegata alla domanda principale della convenuta, la quale riguarda il rapporto contrattuale tra le parti, laddove l’oggetto della richiesta fondata su un indebito arricchimento è la restituzione dell’importo che il ricorrente è stato obbligato a versare da una sentenza (successivamente) annullata, pronunciata in un procedimento sulla domanda principale della convenuta, e quindi la restituzione dell’importo derivante da una causa in materia contrattuale;

qualora sia possibile rispondere affermativamente alla questione precedente:

b)

se nel caso sopra descritto la competenza secondo il luogo dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere esaminata in base alle regole che disciplinano l’esecuzione delle obbligazioni derivanti da una richiesta fondata su un indebito arricchimento».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

25

Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione europea si interroga sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Essa rammenta che, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, le disposizioni di quest’ultimo si applicano solo alle azioni proposte posteriormente alla sua entrata in vigore. Nel caso della Repubblica di Slovenia, tali disposizioni sarebbero pertanto applicabili nel territorio di tale Stato membro solo a seguito della sua adesione all’Unione europea, cioè dopo il 1o maggio 2004.

26

Secondo la Commissione, anche se il procedimento pendente in via principale dev’essere considerato come il proseguimento dell’azione intentata a seguito dell’istanza d’ingiunzione presentata dalla F&S il 26 ottobre 1995, essa risalirebbe manifestamente ad una data ben precedente l’entrata in vigore del regolamento n. 44/2001 in Slovenia. Tale regolamento potrebbe trovare applicazione unicamente nel caso in cui la domanda del sig. Kostanjevec, diretta alla restituzione dell’importo da esso pagato a titolo dell’accordo concluso con la F&S, il 31 luglio 2006, sulla base della sentenza successivamente annullata, costituisse essa stessa un’«azione» giudiziaria, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001.

27

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, una domanda di restituzione, presentata nell’ambito di un nuovo esame di un’istanza iniziale conseguente all’annullamento della decisione, passata in giudicato, alla quale aveva condotto tale istanza, va qualificata come «azione» giudiziaria, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001.

28

Infatti, se è vero che le soluzioni adottate dal diritto interno degli Stati membri possono divergere per quanto riguarda le modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata, è pur vero che la circostanza che, secondo le norme processuali nazionali pertinenti, una siffatta decisione sia passata in giudicato è sufficiente per considerare che un altro ricorso, diretto a far valere in giudizio un diritto derivante da un arricchimento indebito avverso l’altra parte, rientra nella nozione di «azione» giudiziaria, ai sensi di tale disposizione.

29

Peraltro, relativamente all’applicabilità ratione temporis del regolamento n. 44/2001 alla causa principale, emerge dal fascicolo presentato alla Corte che tutte le questioni sottoposte a titolo della domanda di pronuncia pregiudiziale riguardano l’azione giudiziaria fondata su un arricchimento indebito presentata dal sig. Kostanjevec nell’anno 2008, cosicché una siffatta azione rientra nell’ambito di applicazione temporale del regolamento n. 44/2001.

30

Ciò premesso, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere ritenuta ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

31

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che il foro designato da tale disposizione in materia di domanda riconvenzionale sia competente a pronunciarsi su una domanda siffatta, diretta alla restituzione, a titolo di un arricchimento indebito, di un importo corrispondente alla somma concordata nell’ambito di un accordo stragiudiziale, qualora tale domanda sia presentata nell’ambito di una nuova azione giudiziaria tra le stesse parti, a seguito dell’annullamento della decisione alla quale aveva condotto l’azione iniziale tra le medesime e la cui esecuzione aveva dato luogo a tale accordo stragiudiziale.

32

A tale proposito occorre rammentare, da un lato, che, al punto 12 della sentenza del 13 luglio 1995, Danværn Production (C‑341/93, EU:C:1995:239), la Corte ha già interpretato la nozione di «domanda riconvenzionale», ai sensi dell’articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001, nel senso che essa riguarda, sostanzialmente, una domanda distinta volta alla condanna dell’attore, che può riferirsi, se del caso, ad una somma maggiore di quella pretesa dall’attore, e può essere mantenuta anche se la domanda attorea viene respinta.

33

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, la domanda riconvenzionale deve quindi poter essere distinguibile dall’azione del ricorrente e dev’essere diretta a ottenere un provvedimento di condanna distinto.

34

In circostanze come quelle in esame nel procedimento principale, la domanda di restituzione del pagamento effettuato in esecuzione della decisione iniziale, prima che quest’ultima fosse stata annullata, costituisce una domanda autonoma del locatario del leasing, volta ad ottenere una condanna distinta del locatore a restituire quanto versatogli indebitamente. Una siffatta domanda non rappresenta pertanto un semplice mezzo di difesa contro un’istanza d’ingiunzione della controparte.

35

D’altra parte, l’articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001 richiede inoltre che la domanda riconvenzionale nasca «dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale».

36

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, tale espressione deve essere interpretata in modo autonomo, tenendo conto degli obiettivi del regolamento n. 44/2001.

37

A tale proposito occorre rilevare che è proprio in un intento di buona amministrazione della giustizia che il foro speciale in materia di domanda riconvenzionale consente alle parti di ottenere una pronuncia, nell’ambito dello stesso procedimento, e dinanzi allo stesso giudice, su tutte le loro pretese reciproche che abbiano un’origine comune. In tal modo si evitano procedimenti superflui e molteplici.

38

In circostanze come quelle del procedimento principale, la domanda riconvenzionale di restituzione, a titolo di un arricchimento indebito, deve essere considerata come discendente dal contratto di leasing finanziario che era all’origine dell’azione iniziale del locatore. Infatti, l’asserito arricchimento corrispondente all’importo pagato in esecuzione della sentenza nel frattempo annullata non avrebbe avuto luogo in mancanza del citato contratto.

39

Di conseguenza, occorre considerare che, in circostanze simili, una domanda riconvenzionale di restituzione, a titolo di un arricchimento indebito, discende, ai sensi dell’articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001, dal contratto di leasing finanziario concluso tra le parti principali.

40

Alla luce di quanto suesposto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che il foro designato da tale disposizione in materia di domanda riconvenzionale è competente a pronunciarsi su una domanda siffatta, volta ad ottenere la restituzione, a titolo di un arricchimento indebito, di un importo corrispondente a quello convenuto nell’ambito di un accordo stragiudiziale, qualora tale domanda sia presentata nell’ambito di una nuova azione giudiziaria tra le stesse parti, a seguito dell’annullamento della decisione alla quale aveva condotto l’azione iniziale tra le medesime e la cui esecuzione aveva dato luogo a tale accordo stragiudiziale.

Sulla seconda e terza questione

41

Nei limiti in cui, conformemente alla risposta fornita alla prima questione, il foro designato in materia di domanda riconvenzionale dall’articolo 6, punto 3, del regolamento n. 44/2001, è competente in circostanze come quelle della causa principale, e tale risposta consente al giudice del rinvio di determinare la competenza giurisdizionale, non occorre rispondere né alla seconda né alla terza questione.

Sulle spese

42

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 6, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che il foro designato da tale disposizione in materia di domanda riconvenzionale è competente a pronunciarsi su una domanda siffatta, volta ad ottenere la restituzione, a titolo di un arricchimento indebito, di un importo corrispondente a quello convenuto nell’ambito di un accordo stragiudiziale, qualora tale domanda sia presentata nell’ambito di una nuova azione giudiziaria tra le stesse parti, a seguito dell’annullamento della decisione alla quale aveva condotto l’azione iniziale tra le medesime e la cui esecuzione aveva dato luogo a tale accordo stragiudiziale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo sloveno.

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