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Documento 62015CJ0117

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 maggio 2016.
Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH contro Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA).
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln.
Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Nozione di “comunicazione al pubblico” – Installazione di apparecchi televisivi da parte del gestore di un centro di riabilitazione per consentire ai pazienti di guardare programmi televisivi.
Causa C-117/15.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2016:379

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

31 maggio 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 3, paragrafo 1 — Direttiva 2006/115/CE — Articolo 8, paragrafo 2 — Nozione di “comunicazione al pubblico” — Installazione di apparecchi televisivi da parte del gestore di un centro di riabilitazione per consentire ai pazienti di guardare programmi televisivi»

Nella causa C‑117/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Köln (tribunale regionale di Colonia, Germania), con decisione del 20 febbraio 2015, pervenuta in cancelleria il 9 marzo 2015, nel procedimento

Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH

contro

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA),

con l’intervento di:

Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça, D. Šváby e C. Lycourgos, presidenti di sezione, A. Rosas, E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský (relatore), M. Berger, A. Prechal, e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: Y. Bot,

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 gennaio 2016,

viste le osservazioni presentate:

per la Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH, da S. Dreismann e D. Herfs, Rechtsanwälte;

per la Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA), da C. von Köckritz, I. Brinker, N. Lutzhöft e T. Holzmüller, Rechtsanwälte;

per la Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL), da U. Karpenstein e M. Kottmann, Rechtsanwälte;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

per il governo francese, da G. de Bergues, D. Colas e D. Segoin, in qualità di agenti;

per il governo ungherese, da G. Szima, Z. Fehér e M. Bóra, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da J. Samnadda e T. Scharf, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 febbraio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH (in prosieguo: la «Reha Training»), che gestisce un centro di riabilitazione, e la Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (in prosieguo: la «GEMA»), società incaricata della gestione collettiva dei diritti di autore nel settore musicale in Germania, vertente sul rifiuto opposto dalla Reha Training alla domanda di quest’ultima di pagare compensi relativi ai diritti di autore e ai diritti connessi rispetto alla messa a disposizione di opere protette nei locali di tale società.

Il contesto normativo

Il diritto dell’Unione

La direttiva 2001/29

3

I considerando 9, 10, 20 e 23 della direttiva 2001/29 così recitano:

«(9)

Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(10)

Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“on-demand”) sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.

(…)

(20)

La presente direttiva si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui [la] direttiv[a] [92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 1992, L 346, pag. 61), come modificata dalla direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993 (GU 1993, L 290, pag. 9)] e sviluppa detti principi e regole e li integra nella prospettiva della società dell’informazione. Le disposizioni della presente direttiva devono lasciare impregiudicate le disposizioni di dette direttive, salvo quanto diversamente previsto nella presente direttiva.

(…)

(23)

La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti».

4

L’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

5

L’articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva dispone quanto segue:

«La tutela dei diritti connessi ai sensi della presente direttiva non pregiudica e non incide in alcun modo sulla tutela del diritto d’autore».

La direttiva 2006/115

6

Secondo il considerando 3 della direttiva 2006/115:

«L’adeguata tutela delle opere oggetto del diritto d’autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi attraverso il riconoscimento di un diritto di noleggio e di prestito, nonché la protezione delle realizzazioni tutelate dai diritti connessi tramite il riconoscimento del diritto di fissazione, di distribuzione, di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico possono, di conseguenza, essere considerate di importanza fondamentale per lo sviluppo economico e culturale della Comunità».

7

L’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione».

8

La direttiva 2006/115 ha codificato e abrogato la direttiva 92/100, quale modificata dalla direttiva 93/98. Il testo dell’articolo 8 della direttiva 2006/115 è comunque rimasto identico a quello dell’articolo 8 della direttiva abrogata.

Diritto tedesco

9

L’articolo 15, paragrafo 2, del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore e i diritti connessi), del 9 settembre 1965 (BGB1.1965 I, pag. 1273) nella versione applicabile alla data dei fatti del procedimento principale, prevede quanto segue:

«L’autore ha inoltre il diritto esclusivo di comunicare la sua opera al pubblico in forma immateriale (diritto di comunicazione al pubblico). Il diritto di comunicazione al pubblico comprende in particolare:

1.   Il diritto di presentazione, esecuzione e rappresentazione (articolo 19);

2.   Il diritto di messa a disposizione del pubblico (articolo 19 bis);

3.   Il diritto di radiodiffusione (articolo 20);

4.   Il diritto di comunicazione mediante supporti visivi o sonori (articolo 21);

5.   Il diritto di trasmettere programmi radiofonici e di metterli a disposizione del pubblico (articolo 22)».

10

L’articolo 15, paragrafo 3, di detta legge così recita:

«La comunicazione è pubblica quando è destinata a un numero elevato di membri del pubblico. Fanno parte del pubblico tutte le persone che non hanno rapporti personali con coloro che utilizzano l’opera né con altre persone che ricevono l’opera o vi hanno accesso in forma immateriale».

Causa principale e questioni pregiudiziali

11

Il centro di riabilitazione gestito dalla Reha Training consente alle persone vittime di incidenti di beneficiare nei suoi locali di trattamenti postoperatori riabilitativi.

12

Tali locali comprendono due sale d’aspetto e una palestra in cui la Reha Training, nel periodo compreso tra giugno 2012 e giugno 2013, mediante televisori installati in loco, ha reso possibile ai suoi pazienti guardare programmi televisivi. Tali programmi erano quindi accessibili alle persone presenti nel centro di riabilitazione per sottoporsi a un trattamento.

13

La Reha Training non ha mai chiesto alla GEMA un’autorizzazione per la messa a disposizione di tali programmi. Quest’ultima ritiene che tale messa a disposizione costituisca un atto di comunicazione al pubblico di opere del repertorio da essa gestito. Pertanto, essa ha fatturato in base alla tariffe vigenti gli importi che riteneva dovuti da tale società a titolo di canoni per il periodo compreso tra giugno 2012 e giugno 2013 e, non avendone ottenuto il pagamento, ha chiesto, dinanzi all’Amtsgericht Köln (giudice di primo grado di Colonia, Germania), la condanna della Reha Training al risarcimento del danno corrispondente a detti importi.

14

L’Amtsgericht Köln (giudice di primo grado di Colonia) ha accolto tale domanda, quindi la Reha Training ha impugnato tale decisione in appello dinanzi al Landgericht Köln (giudice regionale di Colonia, Germania).

15

Il giudice del rinvio, sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione della direttiva 2001/29, considera che la messa a disposizione di programmi televisivi realizzata dalla Reha Training costituisca una comunicazione al pubblico. Tale giudice considera inoltre che gli stessi criteri debbano essere applicati per stabilire se sussista una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, ma che la sentenza SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140) osti a una sua pronuncia in tal senso.

16

Infatti, in detta sentenza la Corte avrebbe considerato che i pazienti di uno studio odontoiatrico non possono essere qualificati come «gente in generale». Nella fattispecie, dal momento che soltanto i pazienti della Reha Training hanno accesso, in linea di principio, ai trattamenti forniti dalla medesima, detti pazienti non potrebbero essere qualificati come «gente in generale», ma costituirebbero un «gruppo privato».

17

Nella sua sentenza del 15 marzo 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140), la Corte avrebbe inoltre considerato che i pazienti di uno studio odontoiatrico costituiscono un numero di persone scarsamente consistente, se non persino insignificante, dato che la categoria costituita dalle persone simultaneamente presenti in detto studio è, in generale, alquanto ristretta. Orbene, la categoria di persone costituita dai pazienti della Reha Training sembrerebbe anch’essa limitata.

18

Del resto, in tale sentenza la Corte avrebbe dichiarato che i pazienti abituali di uno studio odontoiatrico non sono preparati ad ascoltare musica al suo interno, posto che ne godono in modo fortuito e indipendentemente dalla propria volontà. Orbene, nella fattispecie, i pazienti della Reha Training che si trovano nelle sale di attesa e nella palestra assisterebbero ai programmi televisivi anch’essi indipendentemente dalla loro volontà e dalla loro scelta.

19

In tale contesto, il Landgericht Köln (giudice regionale di Colonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la questione della sussistenza di una “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e/o ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 sia definita sempre in base ai medesimi criteri, ossia:

un utente agisce nella piena consapevolezza delle conseguenze della propria condotta al fine di procurare a terzi un accesso all’opera protetta che, senza il suo intervento, questi ultimi non avrebbero;

per “pubblico” si intende un numero indeterminato di potenziali destinatari che deve altresì essere composto da un numero piuttosto considerevole di persone, fermo restando che il carattere dell’indeterminatezza è soddisfatto quando si tratta di “gente in generale” e quindi non di persone che appartengono a un gruppo privato, e per “numero piuttosto considerevole di persone” si intende che deve essere superata una determinata soglia minima, criterio non soddisfatto se la pluralità di interessati è troppo esigua se non addirittura insignificante, tenendo conto che in tale contesto non rileva solo quante persone hanno contemporaneamente accesso alla stessa opera, ma anche quante fra di esse hanno accesso alla stessa in successione;

si tratta di un pubblico nuovo cui viene comunicata l’opera, ossia di un pubblico che non era stato preso in considerazione dall’autore dell’opera nel momento in cui ne aveva autorizzato l’utilizzo per la comunicazione al pubblico, salvo che la comunicazione successiva avvenga in base a una specifica procedura tecnica che si distingue dalla riproduzione originaria, e

rileva l’eventuale carattere lucrativo dell’utilizzo in questione e il pubblico è altresì ricettivo alla comunicazione di cui trattasi e non è soltanto “intercettato” casualmente, fermo restando che questa non è una condizione indispensabile per una comunicazione al pubblico.

2)

Se, in casi come quello oggetto del procedimento principale, in cui il gestore di un centro di riabilitazione installa nei suoi locali apparecchi televisivi cui invia un segnale di trasmissione rendendo così visibili i programmi televisivi, la questione della sussistenza di una comunicazione al pubblico debba essere valutata in base alla nozione di “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 o dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, quando rendendo visibili i programmi televisivi si vada a incidere sui diritti d’autore e i diritti di tutela connessi di una molteplicità di soggetti coinvolti, in particolare compositori, parolieri ed editori musicali ma anche artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e autori di opere letterarie e le rispettive case editrici.

3)

Se, in casi come quello oggetto del procedimento principale, in cui il gestore di un centro di riabilitazione installa nei suoi locali apparecchi televisivi cui invia un segnale di trasmissione rendendo così visibili i programmi televisivi per i suoi pazienti sussista una “comunicazione al pubblico” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e/o ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

4)

Ove, in casi come quelli oggetto del procedimento principale, sia confermata la sussistenza di una comunicazione al pubblico in tal senso, se la Corte intenda confermare la sua giurisprudenza secondo cui nel caso della radiodiffusione di fonogrammi oggetto di protezione a beneficio di pazienti all’interno di uno studio odontoiatrico [v. sentenza del 15 marzo 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140)] o in strutture simili non si verifica comunicazione al pubblico».

20

Con nota inviata alla Corte il 17 aprile 2015, il giudice del rinvio ha segnalato che era stato ammesso l’intervento della Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) nel procedimento principale.

21

Ai sensi dell’articolo 16, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il governo francese ha richiesto che quest’ultima si riunisse in grande sezione.

Sulle questioni pregiudiziali

22

Con le sue prime tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se in un caso come quello oggetto del procedimento principale – in cui si afferma che la diffusione di programmi televisivi con apparecchi televisivi che il gestore di un centro di riabilitazione ha installato nei suoi locali incide sui diritti d’autore e sui diritti di tutela di una molteplicità di soggetti coinvolti, in particolare compositori, parolieri ed editori musicali, ma anche artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e autori di opere letterarie e le rispettive case editrici – occorre valutare se detta diffusione integri una «comunicazione al pubblico» ai sensi sia dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 sia dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, o ai sensi di una sola di tali disposizioni, e, dall’altra, se l’esistenza di una siffatta comunicazione debba essere determinata in base agli stessi criteri. Il giudice del rinvio intende inoltre accertare se siffatta diffusione costituisca un «atto di comunicazione al pubblico» ai sensi dell’una o dell’altra di dette disposizioni.

23

Al riguardo si deve ricordare che dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 discende che gli Stati membri sono tenuti a vigilare affinché gli autori godano del diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

24

Peraltro, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, la legislazione degli Stati membri deve assicurare, da un lato, che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico e, dall’altro, che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione.

25

Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che il considerando 20 della direttiva 2001/29 enuncia, in particolare, che le disposizioni di quest’ultima devono lasciare, in linea di principio, impregiudicata la direttiva 92/100, quale modificata dalla direttiva 93/98, che è stata codificata e abrogata dalla direttiva 2006/115, salvo quanto diversamente previsto dalla direttiva 2001/29 (v., in tal senso, sentenza del 9 febbraio 2012, Luksan, C‑277/10, EU:C:2012:65, punto 43 e giurisprudenza citata).

26

Orbene, nessuna disposizione della direttiva 2001/29 autorizza una deroga ai principi contenuti nell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/15.

27

Ne consegue che l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non deve pregiudicare quella dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

28

Inoltre, alla luce delle esigenze di unità e di coerenza dell’ordinamento giuridico dell’Unione, le nozioni utilizzate nelle direttive 2001/29 e 2006/115 devono avere lo stesso significato, salva diversa volontà del legislatore dell’Unione espressa in un contesto normativo preciso (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 188).

29

Dal confronto degli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, e 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 risulta che la nozione di «comunicazione al pubblico» presente in tali disposizioni è utilizzata in contesti che non sono identici e persegue finalità senz’altro simili ma, ciò nondimeno, in parte divergenti (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 74).

30

Gli autori sono infatti dotati, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, di un diritto di natura precauzionale che consente loro di frapporsi tra eventuali utenti della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utenti potrebbero ritenere di effettuare e, a tal fine, vietare la stessa. Per contro, gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi godono, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, di un diritto di natura compensativa, il quale non è idoneo ad essere fatto valere prima che un fonogramma pubblicato a fini commerciali, o una riproduzione del medesimo, sia o sia già stato utilizzato per una comunicazione al pubblico da parte di un utente (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 75).

31

Ciò considerato, nulla consente di affermare che il legislatore dell’Unione abbia inteso conferire alla nozione «comunicazione al pubblico» un significato diverso nel rispettivo contesto delle direttive 2001/29 e 2006/115.

32

Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, la diversa natura dei diritti tutelati nel contesto di tali direttive non può nascondere il fatto che, secondo i termini di queste ultime, tali diritti traggono origine dal medesimo fattore causale, vale a dire la comunicazione al pubblico di opere protette.

33

Da quanto precede discende che, in una fattispecie come quella del procedimento principale, riguardante la diffusione di programmi televisivi, che si sostiene pregiudichi non solo i diritti d’autore, ma anche, in particolare, i diritti degli artisti interpreti o esecutori o dei produttori di fonogrammi, devono essere applicati sia l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, sia l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, attribuendo alla nozione «comunicazione al pubblico», figurante in queste due disposizioni, lo stesso significato.

34

Occorre di conseguenza applicare tale nozione secondo gli stessi criteri, al fine, in particolare, di evitare interpretazioni contraddittorie e tra loro incompatibili, in funzione della disposizione applicabile.

35

Al riguardo, la Corte ha già dichiarato che per valutare l’esistenza di una comunicazione al pubblico è necessario tener conto di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti tra loro. Poiché tali criteri possono essere presenti, nelle diverse situazioni concrete, con intensità molto variabile, occorre applicarli sia individualmente, sia nella loro reciproca interazione [v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Irlanda), C‑162/10, EU:C:2012:141, punto 30 e giurisprudenza citata].

36

Si deve peraltro ricordare che la nozione «comunicazione al pubblico» dev’essere intesa in senso ampio, come espressamente affermato nel considerando 23 della direttiva 2001/29 (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C‑607/11, EU:C:2013:147, punto 20 e giurisprudenza citata).

37

La Corte ha inoltre già dichiarato che la nozione di «comunicazione al pubblico» consta di due elementi cumulativi, vale a dire un «atto di comunicazione» di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un «pubblico» (sentenza del 19 novembre 2015, SBS Belgium, C‑325/14, EU:C:2015:764, punto 15 e giurisprudenza citata).

38

Ciò precisato, occorre sottolineare, per quanto riguarda, in primo luogo, la nozione di «atto di comunicazione», che esso ricomprende qualsiasi trasmissione delle opere protette, a prescindere dal mezzo o dal procedimento tecnico utilizzato (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2015, SBS Belgium, C‑325/14, EU:C:2015:764, punto 16 e giurisprudenza citata).

39

Inoltre, ogni trasmissione o ritrasmissione di un’opera che utilizzi uno specifico mezzo tecnico deve essere, in linea di principio, autorizzata individualmente dall’autore dell’opera di cui trattasi (sentenza del 19 novembre 2015, SBS Belgium, C‑325/14, EU:C:2015:764, punto 17 e giurisprudenza citata).

40

In secondo luogo, per rientrare nella nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, occorre inoltre, come ricordato al punto 37 della presente sentenza, che le opere protette siano effettivamente comunicate a un «pubblico».

41

A tal proposito, dalla giurisprudenza della Corte discende, in primo luogo, che la nozione di «pubblico» riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole (v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punti 3738 nonché giurisprudenza citata).

42

Da un lato, la Corte ha sottolineato, riguardo al carattere «indeterminato» del pubblico, che si tratta di rendere un’opera percepibile in modo adeguato dalla «gente in generale», vale a dire senza limitazioni ad individui specifici appartenenti ad un gruppo privato (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 85).

43

Con riguardo, dall’altro lato, all’espressione «numero di persone piuttosto considerevole», la Corte ha precisato che detto numero presuppone una certa soglia de minimis, il che l’ha condotta a escludere dalla qualifica di «pubblico» una pluralità di interessati troppo esigua, se non addirittura insignificante (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 86).

44

Per valutare il numero di tali destinatari, si deve tenere conto dell’effetto cumulativo che deriva dal fatto di mettere a disposizione opere presso destinatari potenziali (v., in tal senso, sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE, C – 306/05, EU:C:2006:764, punto 39). È in particolare rilevante sapere quante persone abbiano accesso alla stessa opera simultaneamente e in successione [v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland), C – 162/10, EU:C:2012:141, punto 35].

45

In secondo luogo, la Corte ha considerato che, per rientrare nella nozione di «comunicazione al pubblico», un’opera radiodiffusa dev’essere trasmessa a un «pubblico nuovo», ossia a un pubblico che non era stato preso in considerazione dai titolari di diritti sulle opere protette quando ne hanno autorizzato l’utilizzazione attraverso la comunicazione al pubblico di origine (v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punti 4042, e del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 197).

46

In tale contesto, la Corte ha messo in evidenza il ruolo imprescindibile dell’utente. Infatti essa ha dichiarato che, perché sussista la comunicazione al pubblico, occorre che tale utente, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, dia accesso alla trasmissione radiodiffusa contenente l’opera protetta a un pubblico ulteriore e che risulti che, in assenza di tale intervento, le persone che costituiscono tale pubblico «nuovo», pur trovandosi all’interno della zona di copertura di detta trasmissione, non possano, in via di principio, usufruire dell’opera diffusa (v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 42, e del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 195).

47

In tal senso, la Corte ha già dichiarato che i gestori di un bar-ristorante, di un albergo, o di uno stabilimento termale costituiscono utenti del genere, e realizzano un atto di comunicazione al pubblico qualora trasmettano deliberatamente opere protette alla loro clientela, distribuendo volutamente un segnale a mezzo di ricevitori televisivi o radiofonici installati nei loro locali (v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punti 4247; del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 196, e del 27 febbraio 2014, OSA, C‑351/12, EU:C:2014:110, punto 26).

48

È quindi sottinteso che il pubblico oggetto della comunicazione in tali locali non è «intercettato» casualmente, ma individuato in modo mirato dai gestori degli stessi (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 91).

49

Occorre inoltre sottolineare che, anche se il carattere lucrativo della diffusione di un’opera protetta al pubblico non è certamente determinante per qualificare una tale diffusione come «comunicazione al pubblico» (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C‑607/11, EU:C:2013:147, punto 43), esso non è comunque privo di pertinenza (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 204 e giurisprudenza citata), in particolare, ai fini della determinazione dell’eventuale remunerazione dovuta per tale diffusione.

50

È in quest’ultimo contesto che la «ricettività» del pubblico può essere pertinente, come la Corte ha dichiarato al punto 91 della sua sentenza del 15 marzo 2012, SCF (C‑135/10, EU:C:2012:140), nel cui contesto essa ha risposto congiuntamente alla questione relativa all’esistenza di una comunicazione al pubblico, da un lato, e del diritto a percepire una remunerazione relativa a tale comunicazione, dall’altro.

51

La Corte ha pertanto dichiarato che la diffusione di opere protette riveste carattere lucrativo quando l’utente può trarre da essa un vantaggio economico connesso all’attrattiva e, pertanto, alla maggior frequentazione del locale in cui effettua tale diffusione (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punti 205206).

52

Con riferimento alla diffusione di fonogrammi in uno studio dentistico, la Corte ha per contro considerato che tale ipotesi non ricorre, poiché i pazienti di un dentista, in generale, non attribuiscono nessuna importanza a tale diffusione, cosicché quest’ultima non è idonea a determinare un aumento di attrattiva e quindi di clientela di tale studio (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punti 9798).

53

Alla luce dei diversi criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, occorre verificare se la diffusione di programmi televisivi, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, possa essere qualificata come «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

54

Al riguardo, in primo luogo, come ricordato al punto 47 della presente sentenza, la Corte ha già dichiarato che i gestori di un bar-ristorante, di un albergo o di uno stabilimento termale realizzano un atto di comunicazione qualora trasmettano deliberatamente opere protette alla loro clientela, distribuendo volutamente un segnale a mezzo di ricevitori televisivi o radiofonici installati nei loro locali.

55

Orbene, tali fattispecie risultano del tutto equiparabili a quella oggetto del procedimento principale, in cui, come risulta dalla decisione di rinvio, il gestore di un centro di riabilitazione trasmette deliberatamente opere protette ai suoi pazienti, mediante apparecchi televisivi installati in diversi punti di tale centro.

56

Si deve pertanto considerare che un siffatto gestore pone in essere un atto di comunicazione.

57

Con riferimento, in secondo luogo, all’insieme dei pazienti di un centro di riabilitazione, quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, occorre rilevare, anzitutto, che dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che si tratta di persone in generale.

58

Inoltre, l’insieme di persone costituito da tali pazienti non rappresenta un numero «troppo esiguo, se non addirittura insignificante», fermo restando, in particolare, che detti pazienti possono usufruire di opere diffuse simultaneamente in diversi punti dello stabilimento.

59

Si deve pertanto considerare che l’insieme dei pazienti di un centro di riabilitazione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, costituisce un «pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

60

Infine, i pazienti di un centro di riabilitazione del genere non potrebbero, in linea di principio, usufruire delle opere diffuse senza l’intervento mirato del gestore di detto centro. Inoltre, dato che l’origine della controversia di cui al procedimento principale riguarda il pagamento dei canoni sui diritti d’autore e sui diritti connessi relativi alla messa a disposizione di opere protette nei locali di detto centro, si deve rilevare che tali pazienti, evidentemente, non sono stati presi in considerazione al momento dell’autorizzazione rilasciata per l’originaria messa a disposizione.

61

Ne consegue che i pazienti di un centro di riabilitazione, quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, costituiscono un «pubblico nuovo», ai sensi della giurisprudenza di cui al punto 45 della presente sentenza.

62

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve considerare che il gestore di un centro di riabilitazione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, realizza una comunicazione al pubblico.

63

Riguardo, in terzo luogo, al carattere lucrativo di una tale comunicazione, si deve constatare, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, che nel caso di specie la diffusione di programmi televisivi per mezzo di televisori, allo scopo di offrire, ai pazienti di un centro di riabilitazione come quello di cui al procedimento principale, una distrazione durante il periodo di cura o il precedente periodo di attesa, costituisce una prestazione di servizi supplementare che, pur se priva di qualsiasi rilevanza medica, ha un impatto positivo sulla reputazione e sull’attrattiva del centro, conferendogli quindi un vantaggio concorrenziale.

64

Ne consegue che, in una situazione come quella del procedimento principale, la diffusione di programmi televisivi da parte del gestore di un centro di riabilitazione quale il Reha Training, può avere carattere lucrativo, tale da essere preso in considerazione al fine di determinare l’importo della remunerazione dovuta, eventualmente, per una tale diffusione.

65

Tenuto conto dell’insieme delle precedenti considerazioni, si deve rispondere alle prime tre questioni che, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, in cui è affermato che la diffusione di programmi televisivi attraverso apparecchi televisivi installati dal gestore di un centro di riabilitazione nei propri locali incide sul diritto d’autore e sui diritti protetti di una molteplicità di soggetti coinvolti, in particolare compositori, parolieri ed editori musicali, ma anche artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e autori di opere letterarie e le rispettive case editrici, occorre valutare, in base agli stessi criteri interpretativi, se una fattispecie del genere integri una «comunicazione al pubblico» rispetto sia all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, sia all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115. Inoltre, queste due disposizioni devono essere interpretate nel senso che una tale diffusione costituisce un atto di «comunicazione al pubblico».

66

Tenuto conto della risposta data a queste prime tre questioni, non è necessario rispondere alla quarta questione.

Sulle spese

67

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

In un caso come quello oggetto del procedimento principale, in cui è affermato che la diffusione di programmi televisivi attraverso apparecchi televisivi installati dal gestore di un centro di riabilitazione nei propri locali incide sul diritto d’autore e sui diritti protetti di una molteplicità di soggetti coinvolti, in particolare compositori, parolieri ed editori musicali, ma anche artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi e autori di opere letterarie e le rispettive case editrici, occorre valutare, in base agli stessi criteri interpretativi, se una fattispecie del genere integri una «comunicazione al pubblico» rispetto sia all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, sia all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale. Inoltre, queste due disposizioni devono essere interpretate nel senso che una tale diffusione costituisce un atto di «comunicazione al pubblico».

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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