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Documento 62013CJ0252

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 ottobre 2014.
Commissione europea contro Regno dei Paesi Bassi.
Inadempimento di uno Stato - Direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE - Parità di trattamento tra uomini e donne - Lavoro e occupazione - Accesso al lavoro - Rientro dal congedo di maternità - Requisiti di forma dell’atto introduttivo di ricorso - Esposizione coerente dei motivi - Formulazione non equivoca delle conclusioni.
Causa C-252/13.

Raccolta della giurisprudenza - generale

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2014:2312

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

22 ottobre 2014 ( *1 )

«Inadempimento di uno Stato — Direttive 2002/73/CE e 2006/54/CE — Parità di trattamento tra uomini e donne — Lavoro e occupazione — Accesso al lavoro — Rientro dal congedo di maternità — Requisiti di forma dell’atto introduttivo di ricorso — Esposizione coerente dei motivi — Formulazione non equivoca delle conclusioni»

Nella causa C‑252/13,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 7 maggio 2013,

Commissione europea, rappresentata da D. Martin e M. van Beek, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti,

convenuto,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Borg Barthet, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, M. Berger (relatore) e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo mantenuto in vigore disposizioni della sua legislazione che sono in contrasto con gli articoli 1, secondo comma, lettere a) e b), 15 e 28, paragrafo 2, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204, pag. 23), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

2

La direttiva 2006/54, che, ai sensi del suo articolo 1, primo comma, mira ad «assicurare l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego», ha abrogato, a partire dal 15 agosto 2009, la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40). Come risulta dal suo considerando 1, la direttiva 2006/54 procede, per ragioni di chiarezza, a rifondere e raggruppare in un unico testo alcune delle principali disposizioni preesistenti nella materia da essa disciplinata.

3

Sotto la rubrica «Rientro dal congedo di maternità», l’articolo 15 della direttiva 2006/54 così dispone:

«Alla fine del periodo di congedo per maternità, la donna ha diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non le siano meno favorevoli, e a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza».

4

L’articolo 28, paragrafo 2, della medesima direttiva specifica che quest’ultima «lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 96/34/CE [del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4)] e della direttiva 92/85/CEE [del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU L 348, pag. 1)]».

5

Disposizioni analoghe a quelle degli articoli 15 e 28, paragrafo 2, della direttiva 2006/54 erano state introdotte all’articolo 2, paragrafo 7, secondo e quarto comma, della direttiva 76/207 tramite la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207 (GU L 269, pag. 15).

Il diritto dei Paesi Bassi

6

Il Regno dei Paesi Bassi ha trasposto la direttiva 2002/73 mediante la legge generale sulla parità di trattamento (Algemeene wet gelijke behandeling; in prosieguo: l’«AWGB»), la legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne (Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen) e talune modifiche apportate al codice civile dei Paesi Bassi (Neerlands Burgerlijk Wetboek; in prosieguo: il «BW»).

7

L’articolo 1o della legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne è così formulato:

«1.   Ai fini della presente legge, s’intende per:

(...)

b.

discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto un’altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga;

(...)

2.   Per discriminazione diretta si intende anche qualsiasi discriminazione fondata sulla gravidanza, sul parto e sulla maternità».

8

Gli articoli 1o dell’AWGB e 7:646, paragrafo 5, del BW recano disposizioni di portata equivalente.

9

Gli articoli 5, paragrafo 1, lettera a), dell’AWGB e 7:646, paragrafo 1, del BW vietano qualsiasi discriminazione o differenziazione fra gli uomini e le donne per quanto riguarda le condizioni di lavoro.

10

L’articolo 7:611 del BW dispone che «il datore di lavoro e il lavoratore hanno l’obbligo di reciproca correttezza».

Fase precontenziosa del procedimento

11

Con lettera del 29 giugno 2007, la Commissione, secondo la procedura prevista all’articolo 226 CE, ha posto il Regno dei Paesi Bassi in condizioni di presentare le sue osservazioni in merito alla sua legislazione attuativa di varie disposizioni della direttiva 2002/73. Le autorità dei Paesi Bassi hanno risposto con lettera del 7 agosto 2007.

12

Con lettera del 2 febbraio 2009, la Commissione ha fatto pervenire al Regno dei Paesi Bassi una lettera di messa in mora complementare, alla quale le autorità dei Paesi Bassi hanno risposto con lettera del 27 marzo 2009. Detta risposta ha permesso alla Commissione di rinunciare agli addebiti relativi a diversi punti dell’infrazione contestata.

13

Sulle restanti questioni della controversia, il 30 settembre 2011 la Commissione ha indirizzato al Regno dei Paesi Bassi un parere motivato nel quale ha dichiarato che la legislazione dei Paesi Bassi non costituiva un’attuazione sufficientemente chiara di talune disposizioni della direttiva 2006/54. Essa concludeva che il fatto di avere mantenuto in vigore disposizioni in contrasto con gli articoli 1, secondo comma, lettere a) e b), 15, 16 e 28, paragrafo 2, di tale direttiva costituisse una violazione degli obblighi previsti da quest’ultima. Le autorità dei Paesi Bassi hanno risposto a detto parere motivato con lettera dell’11 dicembre 2011.

14

La Commissione, ritenendo che, nonostante la suddetta risposta, l’addebito relativo agli articoli 1, secondo comma, lettere a) e b), 15 e 28, paragrafo 2, della direttiva 2006/54 da essa formulato non fosse privo di fondamento, ha deciso di presentare il ricorso qui in esame.

Conclusioni delle parti

15

Nell’atto introduttivo del ricorso, la Commissione ha chiesto alla Corte di:

dichiarare che «il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato tutte le disposizioni di legge e di regolamento necessarie ad assicurare che, avendo mantenuto in vigore disposizioni della sua legislazione che sono in contrasto con gli articoli 1, [secondo comma], lettere a) e b), 15 e 28, paragrafo 2, della direttiva 2006/54, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva»;

condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

16

Con lettera del 6 giugno 2013, la Commissione ha comunicato alla cancelleria della Corte che, avendo riscontrato una certa «incertezza redazionale» nella formulazione del primo capo delle sue conclusioni, intendeva correggerne la formulazione. Esso avrebbe quindi dovuto leggersi come limitato a chiedere alla Corte di dichiarare che «il Regno dei Paesi Bassi, avendo mantenuto in vigore disposizioni della sua legislazione che sono in contrasto con gli articoli 1, [secondo comma], lettere a) e b), 15 e 28, paragrafo 2, della direttiva 2006/54, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva».

17

Il Regno del Paesi Bassi chiede il rigetto del ricorso e la condanna della Commissione alle spese.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

Sulla ricevibilità

18

Il Regno dei Paesi Bassi contesta la ricevibilità del ricorso per il motivo che l’atto introduttivo non soddisfa i requisiti di chiarezza, di precisione e di coerenza richiesti dalla giurisprudenza della Corte.

19

In primo luogo, il suddetto Stato membro osserva che l’oggetto del ricorso, quale descritto alla prima pagina dell’atto introduttivo dello stesso, si riferisce alla direttiva 2002/73, mentre le conclusioni di detto ricorso si riferiscono soltanto alla direttiva 2006/54.

20

In secondo luogo, il Regno dei Paesi Bassi fa valere che le predette conclusioni non presentano alcun collegamento con gli argomenti esposti nello svolgimento del ricorso. A suo avviso, questi argomenti non riguarderebbero il mantenimento in vigore di disposizioni di legge asseritamente contrastanti con quelle della direttiva 2006/54 e, peraltro, non identificate con precisione in tale ricorso, ma riprenderebbero la posizione della Commissione secondo cui la legislazione dei Paesi Bassi non assicurerebbe una trasposizione integrale di questa direttiva.

21

La Commissione ritiene che le inesattezze materiali rilevate nell’atto introduttivo di ricorso dal Regno dei Paesi Bassi non nuocciono alla sua chiarezza.

22

Per quanto riguarda la contestazione secondo cui la Commissione non avrebbe identificato le disposizioni nazionali asseritamente incompatibili con la direttiva 2006/54, la stessa ricorda di avere chiaramente indicato, durante tutta la fase precontenziosa del procedimento, che le disposizioni degli articoli 1o dell’AWGB e 7:646, paragrafo 5, del BW non fossero sufficienti ad assicurare una sufficiente trasposizione degli articoli 15 e 28, paragrafo 2, di tale direttiva.

Nel merito

23

La Commissione si richiama alla giurisprudenza della Corte secondo la quale, ai fini della trasposizione di una direttiva, è indispensabile che il diritto nazionale garantisca effettivamente la piena applicazione di quest’ultima, che la situazione giuridica scaturente da tale ordinamento sia sufficientemente precisa e chiara e che i beneficiari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti nonché, eventualmente, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali.

24

A tal riguardo, essa sostiene che né le disposizioni generali che vietano ogni discriminazione fondata sulla gravidanza, il parto e la maternità né il «principio della correttezza del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti», quale sancito nell’ordinamento giuridico dei Paesi Bassi, costituiscono una trasposizione sufficientemente chiara e precisa delle relative disposizioni della direttiva 2006/54.

25

A sua difesa, il Regno dei Paesi Bassi si riferisce alla giurisprudenza della Corte secondo cui l’esistenza di principi generali di diritto può rendere superflua la trasposizione mediante provvedimenti legislativi o regolamentari ad hoc, a condizione, tuttavia, che siffatti principi garantiscano effettivamente la piena applicazione di tale direttiva.

26

Il predetto Stato membro osserva cha la piena applicazione della direttiva 2006/54 è garantita dalle diverse disposizioni della legislazione dei Paesi Bassi da esso richiamate durante la fase precontenziosa del procedimento e riprese nel suo controricorso.

Giudizio della Corte

Sulla portata del ricorso

27

Preliminarmente, occorre precisare la portata del presente ricorso.

28

A tal riguardo, va ricordato che un ricorso ex articolo 258 TFUE dev’essere valutato soltanto rispetto alle conclusioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio (v., in particolare, sentenza Commissione/Belgio, C‑132/09, EU:C:2010:562, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

29

Del pari, occorre ricordare che le conclusioni dell’atto introduttivo di ricorso devono essere formulate in modo non equivoco al fine di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura (v., in particolare, sentenza Commissione/Spagna, C‑67/12, EU:C:2014:5, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

30

Nel caso di specie, il primo capo delle conclusioni figuranti nell’atto introduttivo di ricorso era redatto in modo equivoco, in quanto poteva essere interpretato come volto a enunciare due censure, vale a dire il difetto di misure nazionali idonee a garantire una trasposizione completa della direttiva 2006/54, da un lato, e il mantenimento in vigore, da parte del Regno dei Paesi Bassi, di disposizioni incompatibili con tale direttiva, dall’altro.

31

Con la sua lettera del 6 giugno 2013, la Commissione ha riconosciuto la sussistenza di un equivoco nel primo capo delle sue conclusioni e ha indicato che quest’ultimo doveva essere letto come riguardante una sola censura, segnatamente il mantenimento in vigore, da parte dello Stato membro convenuto, di disposizioni incompatibili con la direttiva 2006/54.

32

Dato che la suddetta lettera della Commissione circoscrive la portata delle conclusioni enunciate nel suo atto introduttivo di ricorso, occorre prenderne atto e osservare che essa rappresenta una parziale rinuncia agli atti. Il presente ricorso deve dunque essere considerato come avente ad oggetto il mantenimento in vigore, da parte del Regno dei Paesi Bassi, di disposizioni che la Commissione reputa in contrasto con gli articoli 1, secondo comma, lettere a) e b), 15 e 28, paragrafo 2, della direttiva 2006/54.

Sulla ricevibilità del ricorso

33

Risulta dall’articolo 120, lettera c), del regolamento di procedura della Corte e dalla giurisprudenza ad esso relativa che ogni atto introduttivo di ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti a sostegno del ricorso, e che tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo sindacato. Ne deriva che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali un ricorso si basa devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso (v., in particolare, sentenza Commissione/Spagna, EU:C:2014:5, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

34

La Corte ha altresì dichiarato, in relazione a un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 258 TFUE, che esso deve presentare le censure in modo coerente e preciso, così da consentire allo Stato membro e alla Corte di conoscere esattamente la portata della violazione del diritto dell’Unione contestata, presupposto necessario affinché il suddetto Stato possa far valere utilmente i suoi mezzi di difesa e affinché la Corte possa verificare l’esistenza dell’inadempimento addotto (v., in particolare, sentenza Commissione/Spagna, EU:C:2014:5, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

35

Nel caso di specie, il Regno dei Paesi Bassi ritiene, in primo luogo, che il ricorso di cui trattasi non soddisfi tali requisiti, in quanto si riferisce in modo confuso alle direttive 2002/73 e 2006/54.

36

A tal riguardo, occorre rilevare che la fase precontenziosa del presente procedimento per inadempimento è iniziata nel mese di giugno 2007 con l’invio della lettera di messa in mora iniziale, e si è conclusa il 7 maggio 2013 con l’introduzione del ricorso in esame. Nel corso di tale periodo, durato circa sei anni, la direttiva 2002/73, cui si riferiva la suddetta messa in mora, è stata abrogata con effetto dal 15 agosto 2009 e sostituita, a termini giuridici quasi invariati, dalla direttiva 2006/54. A partire da tale data, come risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte, la fase precontenziosa è proseguita con riferimento alle disposizioni, sostanzialmente identiche, della direttiva da ultimo citata.

37

Ciò posto, la mera circostanza per cui l’oggetto del presente ricorso, quale descritto alla prima pagina dell’atto introduttivo, si riferisca alla direttiva 2002/73, mentre le conclusioni si riferiscono soltanto alla direttiva 2006/54, non è tale da mettere in dubbio l’identificazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in relazione alle quali dev’essere valutata la fondatezza di tale ricorso. Per le stesse ragioni, il Regno dei Paesi Bassi non può affermare di non essere riuscito a comprendere la portata dell’inadempimento addebitatogli né a far valere utilmente i suoi mezzi di difesa.

38

In secondo luogo, il Regno dei Paesi Bassi fa valere che l’esposizione – nell’atto introduttivo del ricorso – degli elementi di fatto e di diritto sui quali si basa il ricorso è incoerente rispetto alle conclusioni alle quali perviene siffatta esposizione.

39

Nella fattispecie, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo mantenuto in vigore, nel suo ordinamento giuridico nazionale, disposizioni in contrasto con gli articoli 1, secondo comma, lettere a) e b), 15 e 28, paragrafo 2, della direttiva 2006/54, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. Dato che tali conclusioni circoscrivono l’oggetto del ricorso, la Corte non può statuire ultra petita.

40

Orbene, per quanto nella motivazione del suo ricorso la Commissione effettui un’esposizione relativamente dettagliata delle misure della normativa del Regno dei Paesi Bassi in vigore, lo fa per asserire che tali misure siano insufficienti ad assicurare la trasposizione completa delle disposizioni della direttiva 2006/54 indicate al punto che precede.

41

Tuttavia, la Commissione non identifica alcuna norma del diritto del Regno dei Paesi Bassi il cui contenuto o la cui applicazione sia in contrasto con la formulazione o con l’obiettivo delle disposizioni della citata direttiva.

42

Di conseguenza, occorre constatare che, in caso di mancata indicazione da parte della Commissione di un elemento indispensabile affinché la Corte possa statuire con piena cognizione di causa sulle richieste conclusive del ricorso, quest’ultimo non soddisfa i requisiti di chiarezza, di precisione e di coerenza richiesti dalla giurisprudenza in subiecta materia.

43

Dato che la Corte non è in grado di verificare l’esistenza dell’inadempimento addotto nell’ambito del presente ricorso, quest’ultimo dev’essere respinto in quanto irricevibile.

Sulle spese

44

A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno dei Paesi Bassi ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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