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Documento 62010CJ0459
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 21 July 2011.#Freistaat Sachsen and Land Sachsen-Anhalt v European Commission.#Appeal - State aid - Aid for a training project concerning certain jobs in the new DHL centre at Leipzig-Halle airport - Action for annulment against the decision declaring part of the aid incompatible with the common market - Examination of the need for the aid - Failure to take into account the incentive effects of the aid and its positive external effects on the choice of the site.#Case C-459/10 P.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 luglio 2011.
Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt contro Commissione europea.
Impugnazione - Aiuti di Stato - Aiuto a favore di un progetto di formazione riguardante taluni posti di lavoro nel nuovo centro di DHL dell'aeroporto di Lipsia/Halle - Ricorso di annullamento avverso la decisione che dichiara incompatibile con il mercato comune una parte dell'aiuto - Esame della necessità dell'aiuto - Mancata considerazione degli effetti incentivanti dell'aiuto e delle sue ripercussioni esterne positive sulla scelta del sito.
Causa C-459/10 P.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 luglio 2011.
Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt contro Commissione europea.
Impugnazione - Aiuti di Stato - Aiuto a favore di un progetto di formazione riguardante taluni posti di lavoro nel nuovo centro di DHL dell'aeroporto di Lipsia/Halle - Ricorso di annullamento avverso la decisione che dichiara incompatibile con il mercato comune una parte dell'aiuto - Esame della necessità dell'aiuto - Mancata considerazione degli effetti incentivanti dell'aiuto e delle sue ripercussioni esterne positive sulla scelta del sito.
Causa C-459/10 P.
Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-00109*
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2011:515
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 21 luglio 2011 – Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt / Commissione
(causa C‑459/10 P)
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto a favore di un progetto di formazione riguardante taluni posti di lavoro nel nuovo centro di DHL dell’aeroporto di Lipsia/Halle – Ricorso di annullamento avverso la decisione che dichiara incompatibile con il mercato comune una parte dell’aiuto – Esame della necessità dell’aiuto – Mancata considerazione degli effetti incentivanti dell’aiuto e delle sue ripercussioni esterne positive sulla scelta del sito»
1. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Categorie di aiuti, definite mediante regolamento, che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Regolamento n. 68/2001 relativo agli aiuti destinati alla formazione – Criteri di valutazione – Esame individuale degli aiuti alla formazione che non beneficiano dell’esenzione dall’obbligo di notifica – Presa in considerazione del criterio della necessità dell’aiuto – Ammissibilità [Art. 107, n. 3, lett. c), TFUE; regolamento della Commissione n. 68/2001, art. 5] (v. punti 30‑31, 33)
2. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono godere della deroga prevista all’art. 107, n. 3, lett. c), TFUE – Aiuto al funzionamento – Esclusione – Aiuti alla formazione – Criterio della necessità dell’aiuto – Effetti positivi per rami o settori economici determinati – Irrilevanza [Art. 107, n. 3, lett. c), TFUE] (v. punti 34‑36, 61)
3. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Valutazione alla luce dell’art. 107, n. 3, lett. c), TFUE – Considerazione di una prassi anteriore – Esclusione – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza [Art. 107, n. 3, lett. c), TFUE] (v. punti 38, 50)
4. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Aiuti alla formazione – Effetto incentivante dell’aiuto sulla scelta del sito di insediamento di un’impresa – Irrilevanza [Art. 107, n. 3, lett. c), TFUE] (v. punto 42)
5. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Aspetti da prendere in considerazione – Presa in considerazione degli aspetti legati alla prassi o alla strategia commerciale del beneficiario – Ammissibilità (Artt. 107, n. 3, TFUE e 108, nn. 2 e 3, TFUE) (v. punti 48‑49)
6. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono godere della deroga prevista all’art. 107, n. 3, lett. c), TFUE – Presupposti – Aiuti alla formazione – Criterio della necessità dell’aiuto – Presa in considerazione dell’esistenza di una normativa nazionale che impone la formazione del personale – Ammissibilità [Art. 107, n. 3, lett. c), TFUE] (v. punto 56)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 8 luglio 2010, causa T‑396/08, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto al parziale annullamento della decisione della Commissione 2 luglio 2008, 2008/878/CE, relativa all’aiuto di Stato cui la Germania intende dare esecuzione a favore di DHL (GU L 312, pag. 31) – Aiuto alla formazione – Decisione che dichiara incompatibile con il mercato comune una parte dell’aiuto – Esame errato della necessità dell’aiuto – Mancata presa in considerazione delle ripercussioni esterne positive dell’aiuto e dei suoi effetti incentivanti sulla scelta del sito. |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il Freistaat Sachsen e il Land Sachsen-Anhalt sono condannati alle spese. |