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Documento 62009CJ0234
Judgment of the Court (Third Chamber) of 15 July 2010.#Skatteministeriet v DSV Road A/S.#Reference for a preliminary ruling: Vestre Landsret - Denmark.#Community Customs Code - Regulation (EEC) No 2913/92 - Article 204(1)(a) - Regulation (EEC) No 2454/93 - Article 859 - External transit procedure - Authorised consignor - Creation of a customs debt - Transit document relating to non-existent goods.#Case C-234/09.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 luglio 2010.
Skatteministeriet contro DSV Road A/S.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Vestre Landsret - Danimarca.
Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Art. 204, n. 1, lett. a) - Regolamento (CEE) n. 2454/93- Art. 859 - Regime di transito esterno - Speditore autorizzato - Sorgere di un’obbligazione doganale - Documento di transito per merci inesistenti.
Causa C-234/09.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 luglio 2010.
Skatteministeriet contro DSV Road A/S.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Vestre Landsret - Danimarca.
Codice doganale comunitario - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Art. 204, n. 1, lett. a) - Regolamento (CEE) n. 2454/93- Art. 859 - Regime di transito esterno - Speditore autorizzato - Sorgere di un’obbligazione doganale - Documento di transito per merci inesistenti.
Causa C-234/09.
Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-07333
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2010:435
Causa C‑234/09
Skatteministeriet
contro
DSV Road A/S
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret)
«Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Art. 204, n. 1, lett. a) — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Art. 859 — Regime di transito esterno — Speditore autorizzato — Nascita di un’obbligazione doganale — Documento di transito per merci inesistenti»
Massime della sentenza
Unione doganale — Regime di transito esterno
[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 204, n. 1, lett. a)]
L’art. 204, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 648/2005, dev’essere interpretato nel senso che non è applicabile ad una situazione in cui uno speditore autorizzato abbia generato per errore due regimi di transito esterno per una sola e medesima merce, dato che il regime soprannumerario, avendo ad oggetto una merce non esistente, non può comportare la nascita di un’obbligazione doganale in applicazione di tale disposizione.
A tale riguardo, un errore consistente nell’avviare due regimi di transito esterno per una sola e medesima merce non può, di per sé, arrecare pregiudizio agli obiettivi perseguiti dal suddetto art. 204 e che giustificano quindi il sorgere di un’obbligazione doganale. In primo luogo, per quanto concerne l’obiettivo di prevenire il rischio che merci non comunitarie vengano introdotte nel circuito economico dell’Unione, occorre constatare che, nel caso di un regime doganale di transito esterno generato per una merce inesistente, non sussiste alcun rischio che merci di questo tipo vengano integrate nel detto circuito economico, senza essere sdoganate, con l’eventuale conseguenza di una concorrenza sleale e del rischio di perdite fiscali. In secondo luogo, l’obiettivo di garantire un’applicazione diligente delle regole del regime doganale considerato non può essere realizzato nel caso di un regime di transito esterno che non corrisponde ad una merce esistente. Infatti, non è possibile attuare in modo corretto un siffatto regime se esso viene applicato ad una merce inesistente. Ciò vale a maggior ragione in quanto l’obbligo di presentare le merci all’ufficio doganale di destinazione, nel caso in cui le merci oggetto del regime di transito generato per errore non esistano, si risolverebbe nell’imporre all’obbligato principale un obbligo che egli non può soddisfare, contrariamente al principio ultra posse nemo obligatur.
(v. punti 32-34, 37-38, dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
15 luglio 2010 (*)
«Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Art. 204, n. 1, lett. a) – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Art. 859 – Regime di transito esterno – Speditore autorizzato – Nascita di un’obbligazione doganale – Documento di transito per merci inesistenti»
Nel procedimento C‑234/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Vestre Landsret (Danimarca), con decisione 24 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 2009, nella causa
Skatteministeriet
contro
DSV Road A/S,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di Sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis, J. Malenovský e T. von Danwitz (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 aprile 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per la DSV Road A/S, dagli avv.ti A. Hedetoft e L. Kjær, advokater;
– per il governo danese, dal sig. R. Holdgaard, in qualità di agente, assistito dall’avv. P. Biering, advokat;
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, dalla sig.ra C. Hornstrup Bengtsson nonché dai sigg. B.‑R. Killmann e H. Støvlbæk, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 204, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 648 (GU L 117, pag. 13; in prosieguo: il «codice doganale»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo Skatteministerium (Ministero delle finanze) e la DSV Road A/S (in prosieguo: la «DSV») in merito alle conseguenze dell’avvio di due regimi di transito esterno per una sola e medesima merce.
Contesto normativo
3 L’art. 1 del codice doganale prevede quanto segue:
«La normativa doganale è costituita dal presente codice e dalle disposizioni di applicazione adottate a livello comunitario o nazionale. Il codice si applica, fatte salve le disposizioni specifiche adottate in altri settori:
– agli scambi tra la Comunità e i paesi terzi;
– alle merci contemplate da uno dei trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica».
4 L’art. 4 del codice doganale, ai suoi punti 9 e 10, così dispone:
«Ai fini del presente codice, s’intende per:
(...)
9) obbligazione doganale: l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione (obbligazione doganale all’importazione) o l’importo dei dazi all’esportazione (obbligazione doganale all’esportazione) applicabili in virtù delle disposizioni comunitarie in vigore ad una determinata merce;
10) dazi all’importazione:
– i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all’importazione delle merci;
– le imposizioni all’importazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli».
5 L’art. 91, n. 1, del codice doganale ha il seguente tenore:
«1. Il regime di transito esterno consente la circolazione da una località all’altra del territorio doganale della Comunità:
a) di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all’importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale;
(...)».
6 L’art. 92 del codice doganale così prevede:
«1. Il regime del transito esterno ha fine e le obbligazioni del titolare del regime sono soddisfatte quando le merci vincolate a tale regime e i documenti richiesti sono presentati in dogana all’ufficio doganale di destinazione in base alle disposizioni del regime in questione.
2. Le autorità doganali appurano il regime di transito esterno quando sono in grado di determinare, in base al confronto dei dati disponibili all’ufficio di partenza e di quelli disponibili all’ufficio di destinazione, che esso si è concluso in modo corretto».
7 Ai sensi dell’art. 96, n. 1, del codice doganale:
«1. L’obbligato principale è il titolare del regime del transito comunitario esterno. Egli è tenuto a:
a) presentare in dogana le merci intatte all’ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali;
b) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario.
(...)»
8 L’art. 204, n. 1, del codice doganale così dispone:
«1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:
a) all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, oppure
b) (...)
in casi diversi da quelli di cui all’articolo 203 sempre che non si constati che tali inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato.
(...)»
9 L’art. 859 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2003, n. 2286 (GU L 343, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di attuazione»), così dispone:
«Ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1 del codice [doganale] si ritiene che non abbiano [in concreto] alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerat[o] le seguenti inosservanze, sempreché:
– non costituiscano un tentativo di sottrarre la merce al controllo doganale,
– non rivelino una manifesta negligenza dell’interessato, e
– a posteriori siano espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce:
1) (...)
2) nel caso di una merce vincolata ad un regime di transito, l’inosservanza di uno degli obblighi derivanti dall’uso del regime, quando ricorrano i seguenti presupposti:
a) la merce vincolata al regime è stata effettivamente presentata intatta all’ufficio di destinazione;
b) l’ufficio di destinazione è stato in grado di garantire che la merce ha ricevuto una destinazione doganale o è stata collocata in deposito temporaneo in esito all’operazione di transito e
c) qualora il termine fissato all’articolo 356 non sia stato rispettato e non sia applicabile il paragrafo 3 del menzionato articolo, la merce è stata comunque presentata all’ufficio di destinazione entro un termine ragionevole;
(...)».
10 Ai sensi dell’art. 860 del regolamento di attuazione, «[c]onformemente all’articolo 204, paragrafo 1 del codice, l’autorità doganale ritiene sorta l’obbligazione doganale a meno che la persona reputata debitrice non fornisca la prova che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 859 [del codice doganale]».
Causa principale e questioni pregiudiziali
11 La DSV è un’impresa danese di trasporti e logistica che ha lo statuto di speditore autorizzato ai sensi dell’art. 372, n. 1, lett. e), del regolamento di attuazione.
12 Lo statuto di speditore autorizzato consente alla DSV di applicare una procedura semplificata per la spedizione di merci soggette al regime di transito esterno. In particolare, lo speditore autorizzato ha la facoltà di non presentare materialmente le merci all’ufficio doganale di partenza. Esso è unicamente tenuto a registrare elettronicamente, prima della loro spedizione, la domanda di transito comunitario all’ufficio tributario tramite il nuovo sistema di transito computerizzato (New Computerised Transit System; in prosieguo: il «NCTS»), che è un sistema elettronico per il trattamento delle informazioni relative alle spedizioni di merci tra Stati membri.
13 Stando alle spiegazioni fornite dalla Commissione europea, la procedura semplificata per gli speditori autorizzati si compone delle tappe seguenti: dopo che la dichiarazione elettronica dello speditore autorizzato è stata accettata, comportando lo svincolo delle merci, l’NCTS attribuisce allo stesso speditore uno specifico numero di registrazione, ossia il numero di riferimento del movimento (NRM). Le merci vengono successivamente vincolate al regime di transito. L’NCTS stampa il documento di accompagnamento del transito, che deve viaggiare con le merci e va presentato a tutti gli uffici doganali di passaggio nonché all’ufficio di destinazione. Al momento della stampa di tale documento, l’ufficio di partenza invia simultaneamente all’ufficio di destinazione dichiarato un avviso di arrivo previsto, contenente informazioni relative alla dichiarazione, il che consente a tale ufficio di verificare le merci al loro arrivo. In tale momento, esse devono essere presentate all’ufficio di destinazione contemporaneamente al documento di accompagnamento. Grazie all’inserimento del numero di riferimento del movimento, il sistema fa automaticamente comparire l’avviso di arrivo previsto corrispondente all’operazione, sulla base del quale sarà decisa l’eventuale azione o verifica, e invia un «avviso di arrivo» all’ufficio di partenza. Dopo aver svolto gli opportuni controlli, l’ufficio di destinazione informa l’ufficio di partenza dell’esito degli stessi indicando le irregolarità eventualmente constatate. Il messaggio relativo all’esito dei controlli è obbligatorio per l’appuramento dell’operazione di transito.
14 La DSV ha spedito, nel 2005, in regime di transito esterno, due partite di merci verso la Russia. Per errore, essa ha generato, via NCTS, due regimi di transito per ciascuna delle due partite. Per la prima partita di merci, i due regimi di transito sono stati avviati lo stesso giorno, vale a dire il 12 agosto 2005, e, con riferimento alla seconda partita, il secondo regime di transito è stato generato tre giorni dopo il primo, vale a dire il 10 ottobre 2005.
15 Per la spedizione delle due partite di merci esistenti, è stato impiegato rispettivamente in ciascun caso l’ultimo documento di transito generato via NCTS. Le merci sono state presentate all’ufficio di destinazione conformemente alle regole della procedura di transito esterno e, pertanto, i due regimi di transito di cui trattasi sono stati appurati in modo regolare.
16 Per quel che riguarda invece i due regimi di transito soprannumerari, generati dalla DSV per errore, essi non hanno potuto essere appurati in modo regolare per il fatto che non esisteva alcuna merce che potesse essere presentata all’ufficio doganale di destinazione. Le autorità danesi, dopo aver avanzato alla DSV la richiesta, non soddisfatta da quest’ultima, di fornire una prova alternativa alla chiusura del transito, hanno adottato decisioni che dichiaravano detta società debitrice dei dazi doganali e dell’imposta sul valore aggiunto relativi a tale operazione di transito. In base a tali decisioni, per ciascuno dei regimi in questione sarebbe sorta, in forza dell’art. 204 del codice doganale, un’obbligazione doganale.
17 La DSV ha contestato tali decisioni dinanzi al Landsskatteret (Autorità tributaria). Quest’ultimo le ha confermate con decisioni dell’11 giugno 2007, ritenendo che non sussista alcun fondamento giuridico nella normativa doganale che consenta di annullare un documento di transito e che, pertanto, in forza dell’art. 204, n. 1, lett. a), del codice doganale, fosse sorta l’obbligazione doganale.
18 La DSV ha impugnato dette decisioni dinanzi al Byret i Horsens (Tribunale di Horsen). Con sentenza 9 maggio 2008, quest’ultimo ha ordinato il rimborso dei dazi doganali e dell’imposta sul valore aggiunto. La sentenza di cui trattasi ha dichiarato che non è sorta alcuna obbligazione doganale in forza dell’art. 204 del codice doganale poiché, nelle circostanze summenzionate, non ha avuto luogo alcun transito di merci ai sensi di tale codice.
19 Lo Skatteministerium ha investito della controversia il Vestre Landsret (Corte d’appello della regione occidentale). Quest’ultimo ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 204, n. 1, lett. a), del [codice doganale], in combinato disposto con gli artt. 92 e 96 nonché con gli artt. 1 e 4, [punti] 9 e 10, di tale [codice], debba essere interpretato nel senso che:
a) un’obbligazione doganale sorge, nel caso in cui, per un errore commesso da uno speditore autorizzato, sia stato avviato nel sistema CNTS un regime di transito per merci materialmente inesistenti, e il regime di transito conseguentemente non possa successivamente essere debitamente concluso; ovvero nel senso che
b) non sorge un’obbligazione doganale, nel caso descritto sub lett. a), in quanto il regime di transito può essere applicato esclusivamente a merci materialmente esistenti, con la conseguenza che la generazione erronea di un’operazione di transito nel sistema NCTS per merci inesistenti non può comportare l’imposizione di dazi.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, lett. a), se i termini “importazione di merci” all’art. 4, [punto] 10 [del codice doganale], nonché il termine “merci” all’art. 204, n. 1, lett. a), del [detto codice] debbano essere interpretati nel senso che tali termini comprendono sia merci materialmente esistenti sia merci esistenti solo virtualmente».
Sulle questioni pregiudiziali
20 Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, essenzialmente, se l’art. 204, n. 1, lett. a), del codice doganale debba essere interpretato nel senso che il fatto che uno speditore autorizzato abbia generato per errore due regimi di transito esterno per una sola e medesima merce comporta, in forza della detta disposizione, il sorgere di un’obbligazione doganale in relazione al regime di transito soprannumerario che fa riferimento ad una merce non esistente.
21 Ai sensi dell’art. 204, n. 1, lett. a), del codice doganale, l’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, sempre che non si provi che tale inadempienza non ha avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del regime doganale considerato.
22 Le autorità doganali danesi ritengono che, nel caso di specie, sia sorta un’obbligazione doganale in forza del detto art. 204.
23 A loro avviso, da una parte, risulta soddisfatta la condizione che fa sorgere un’obbligazione doganale, vale a dire l’inadempienza di un obbligo connesso al regime di transito esterno, in quanto la DSV non aveva presentato le merci oggetto di tale regime di transito all’ufficio doganale di destinazione ed era perciò venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 96, n. 1, lett. a), del codice doganale.
24 Dall’altra, nella causa principale, non sarebbe soddisfatta la condizione negativa, quale enunciata dall’art. 859 del regolamento di attuazione, che esclude il sorgere di un’obbligazione doganale allorché l’inadempienza non ha avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del regime di transito esterno.
25 Sebbene vada, preliminarmente, constatato che una situazione come quella di cui alla causa principale, rientra nell’ambito di applicazione delle norme del codice doganale, si deve ricordare, quanto all’interpretazione di tali disposizioni accolta dalle autorità doganali danesi, che, di fatto, l’art. 859 del regolamento di attuazione, in combinato disposto con il suo art. 860, contiene una disciplina compiuta delle inadempienze di cui all’art. 204, n. 1, lett. a), del codice doganale, che «non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato» (v. sentenza 11 novembre 1999, causa C‑48/98, Söhl & Söhlke, Racc. pag. I‑7877, punto 43).
26 Ebbene, è pacifico che le circostanze della causa principale non rientrano tra una delle dieci inadempienze elencate dall’art. 859 del regolamento di attuazione. Invero, il punto 2, lett. a), di tale articolo, che disciplina le inosservanze legate all’impiego di un regime di transito, prevede che la merce vincolata al regime di transito dev’essere stata effettivamente presentata all’ufficio doganale di destinazione. Tale disposizione impone in tal modo una condizione che equivale all’obbligo imposto dall’art. 96, n. 1, lett. a), del codice doganale e che la DSV non poteva soddisfare. Infatti, l’errore commesso dalla DSV implica inevitabilmente che, per uno dei due regimi di transito generati per una sola e medesima merce, non esiste nessuna merce che possa essere presentata all’ufficio doganale di destinazione.
27 Tuttavia, l’art. 204, n. 1, lett. a), del codice doganale subordina il sorgere di un’obbligazione doganale ad un’inadempienza relativa ad una «merce soggetta a dazi all’importazione». Si deve quindi esaminare se tale disposizione consenta di tenere conto degli elementi che caratterizzano la particolare situazione della causa principale, vale a dire il fatto che due regimi di transito siano stati registrati per errore per una sola e medesima merce.
28 Al riguardo, va sottolineato che, da una parte, dal testo stesso dell’art. 204 del codice doganale risulta che tale disposizione considera una situazione in cui una «merce» è stata vincolata ad un regime doganale e un obbligo legato a tale regime non è stato soddisfatto.
29 Ebbene, nella causa principale, in cui è pacifico che due regimi di transito sono stati generati per errore per una sola e medesima merce, non esisteva, per uno dei due regimi avviati dalla DSV, alcuna «merce» per la quale gli obblighi collegati al regime di transito esterno avrebbero potuto essere soddisfatti.
30 Dall’altra, va rilevato che l’art. 204 del codice doganale è finalizzato a garantire un’applicazione corretta della normativa doganale. Infatti, in forza degli artt. 96, n. 1, e 204, n. 1, di tale codice, l’obbligato principale, nella sua veste di titolare del regime di transito comunitario esterno, è debitore dell’importo dell’obbligazione doganale scaturente dalla mancata osservanza delle disposizioni di tale regime. La responsabilità così attribuita all’obbligato principale mira a garantire un’applicazione diligente ed uniforme delle disposizioni di tale regime e il buon svolgimento delle operazioni di transito a beneficio della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea e degli Stati membri di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza 3 aprile 2008, causa C‑230/06, Militzer & Münch, Rec. p. I‑1895, point 48).
31 Inoltre, la presenza, nel territorio doganale dell’Unione, di merci non comunitarie comporta il rischio che tali merci finiscano per essere integrate, senza essere sdoganate, nel circuito economico degli Stati membri (v., per analogia, sentenza 2 aprile 2009, causa C‑459/07, Elshani, Racc. pag. I‑2759, punto 32), rischio che l’art. 204 del codice doganale contribuisce a prevenire, come rilevato dalla Commissione.
32 Orbene, in circostanze quali quelle della causa principale, in cui è pacifico che due regimi di transito esterno, per errore, sono stati avviati a due riprese per una sola e medesima merce, è manifesto che non vi è pregiudizio per i due obiettivi sottesi all’art. 204 del codice doganale e che giustificano il sorgere di un’obbligazione doganale.
33 In primo luogo, per quanto concerne l’obiettivo di prevenire il rischio che merci non comunitarie vengano introdotte nel circuito economico dell’Unione, occorre constatare che, nel caso di un regime doganale di transito esterno generato per una merce inesistente, non sussiste alcun rischio che merci di questo tipo vengano integrate nel detto circuito economico, senza essere sdoganate, con l’eventuale conseguenza di una concorrenza sleale e del rischio di perdite fiscali.
34 In secondo luogo, l’obiettivo di garantire un’applicazione diligente delle regole del regime doganale considerato non può essere realizzato nel caso di un regime di transito esterno che non corrisponde ad una merce esistente. Infatti, non è possibile attuare in modo corretto un siffatto regime se esso viene applicato ad una merce inesistente. Ciò vale a maggior ragione in quanto l’obbligo di presentare le merci all’ufficio doganale di destinazione, nel caso in cui le merci oggetto del regime di transito generato per errore non esistano, si risolverebbe nell’imporre all’obbligato principale un obbligo che egli non può soddisfare, contrariamente al principio ultra posse nemo obligatur.
35 Pertanto, se si accogliesse un’interpretazione come quella caldeggiata dal governo danese, l’applicazione dell’art. 204 del codice doganale avrebbe l’unico risultato di sanzionare il principale obbligato per un errore che ha commesso avviando i regimi di transito esterno e non per inosservanza dei suoi obblighi legati a tale regime.
36 Dalle considerazioni che precedono risulta, quindi, che l’errore consistente nell’avviare due regimi di transito esterno per una sola e medesima merce non può, di per sé, pregiudicare gli obiettivi perseguiti dal detto art. 204 e giustificare perciò il sorgere di un’obbligazione doganale. Inoltre, non è nemmeno necessario sanzionare un siffatto errore tramite l’imposizione di un’obbligazione doganale posta a carico dell’obbligato principale. Come ha rilevato la Commissione, un siffatto errore può certo costituire un elemento pertinente ai fini dell’eventuale revoca dello statuto di speditore autorizzato, ma non può avere l’effetto di rendere lo speditore autorizzato debitore di dazi doganali.
37 Di conseguenza, l’art. 204 del codice doganale non è applicabile in circostanze come quelle della causa principale.
38 Alla luce di quanto precede, si devono risolvere le questioni sollevate dichiarando che l’art. 204, n. 1, lett. a), del codice doganale dev’essere interpretato nel senso che non è applicabile ad una situazione quale quella della causa principale in cui uno speditore autorizzato abbia generato per errore due regimi di transito esterno per una sola e medesima merce, dato che il regime soprannumerario, avendo ad oggetto una merce non esistente, non può comportare la nascita di un’obbligazione doganale in applicazione di tale disposizione.
Sulle spese
39 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 204, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 648, dev’essere interpretato nel senso che non è applicabile ad una situazione quale quella della causa principale in cui uno speditore autorizzato abbia generato per errore due regimi di transito esterno per una sola e medesima merce, dato che il regime soprannumerario, avendo ad oggetto una merce non esistente, non può comportare la nascita di un’obbligazione doganale in applicazione di tale disposizione.
Firme
* Lingua processuale: il danese.