Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 62009CJ0550

Sentenza della Corte (grande sezione) del 29 giugno 2010.
Procedimento penale a carico di E e F.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht Düsseldorf - Germania.
Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo - Posizione comune 2001/931/PESC -Regolamento (CE) n. 2580/2001 - Artt. 2 e 3 - Iscrizione di un’organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità implicati in atti terroristici - Trasmissione all’organizzazione, ad opera di suoi membri, di capitali provenienti da attività di raccolta di offerte e di vendite di pubblicazioni.
Causa C-550/09.

Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-06213

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2010:382

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

29 giugno 2010 (*)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Posizione comune 2001/931/PESC – Regolamento (CE) n. 2580/2001 – Artt. 2 e 3 – Iscrizione di un’organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità implicati in atti terroristici – Trasmissione all’organizzazione, ad opera di suoi membri, di capitali provenienti da attività di raccolta di offerte e di vendite di pubblicazioni»

Nel procedimento C‑550/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) con decisione 21 dicembre 2009, pervenuta in cancelleria il 29 dicembre 2009, nel procedimento penale a carico di

E,

F,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts (relatore), J.-C. Bonichot, dalle sig.re P. Lindh e C. Toader, presidenti di sezione, dai sigg. E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, T. von Danwitz e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la decisione del presidente della Corte 1° marzo 2010, di trattare la causa mediante procedimento accelerato, conformemente agli artt. 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 104 bis, primo comma, del regolamento di procedura della Corte,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 maggio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, dai sigg. V. Homann e K. Lohse, in qualità di agenti;

–        per il sig. E, dai sigg. F. Hess e A. Nagler, Rechtsanwälte;

–        per il sig. F, dai sigg. B. Eder e A. Pues, Rechtsanwältinnen;

–        per il governo francese, dalla sig.ra E. Belliard, dai sigg. G. de Bergues e L. Butel, in qualità di agenti;

–        per il Consiglio dell’Unione europea, dalla sig.ra Z. Kupcova, dai sigg. E. Finnegan e R. Szostak, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, dai sigg. T. Scharf e M. Konstantinidis, in qualità di agenti,

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, per un verso, sulla validità dell’iscrizione dell’organizzazione Devrimci Halk Kurtulus Partisi-Cephesi (DHKP-C) nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applica il regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70), nonché, per altro verso, sull’interpretazione degli artt. 2 e 3 del regolamento stesso.

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento penale nei confronti dei sigg. E ed F (in prosieguo, insieme, gli «imputati»), attualmente sottoposti a carcerazione preventiva in Germania, che sono perseguiti penalmente per presunta appartenenza ad un gruppo terroristico all’estero e per presunta violazione degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 2580/2001.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

3        A seguito degli attacchi terroristici compiuti l’11 settembre 2001 a New York, a Washington e in Pennsylvania, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato, il 28 settembre 2001, la risoluzione 1373 (2001).

4        Il preambolo di tale risoluzione ribadisce «la necessità di lottare con tutti i mezzi, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, contro le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali derivanti dagli atti terroristici». Esso sottolinea altresì l’obbligo per gli Stati di «completare la cooperazione internazionale assumendo misure supplementari, segnatamente il congelamento dei capitali, per prevenire e reprimere sul loro territorio, con tutti i mezzi leciti, il finanziamento e la preparazione di qualsiasi atto terroristico».

5        Ai sensi del punto 1 di detta risoluzione, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite:

«Decide che tutti gli Stati:

a)      Prevengono e reprimono il finanziamento degli atti terroristici;

b)      Dichiarano perseguibili la messa a disposizione o la raccolta intenzionali, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, di capitali da parte di loro cittadini o nel loro territorio con il proposito, o la consapevolezza, di un loro utilizzo per compiere atti terroristici;

(...)

d)      Vietano ai loro cittadini o a qualsiasi persona o entità che si trovi sul loro territorio di mettere capitali, risorse finanziarie o economiche o servizi finanziari o altri servizi connessi, direttamente o indirettamente a disposizione delle persone che compiono, o tentano di compiere, atti terroristici o vi prendono parte o li agevolano, delle entità possedute o controllate direttamente o indirettamente da tali persone e delle persone ed entità che agiscono a nome o sotto la guida di tali persone».

 Le posizioni comuni 2001/931/PESC e 2002/340/PESC

6        Il 27 dicembre 2001 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).

7        Ai sensi del primo, secondo e quinto ‘considerando’ di tale posizione comune:

«(1)      Nella riunione straordinaria del 21 settembre 2001 il Consiglio europeo ha dichiarato che il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l’Europa e la lotta al terrorismo costituirà un obiettivo prioritario per l’Unione europea.

(2)      Il 28 settembre 2001 il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 1373 (2001) che stabilisce strategie di ampio respiro per la lotta al terrorismo e in particolare al finanziamento dello stesso.

(...)

(5)      L’Unione europea dovrebbe adottare ulteriori misure per attuare la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1373 (2001)».

8        L’art. 1 della posizione comune 2001/931 contiene, segnatamente, le seguenti disposizioni:

«1.      La presente posizione comune si applica, in conformità delle disposizioni dei seguenti articoli, alle persone, gruppi ed entità, elencati nell’allegato, coinvolti in atti terroristici.

2.      Ai fini della presente posizione comune per “persone, gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici” si intendono:

–        persone che compiono, o tentano di compiere, atti terroristici o vi prendono parte o li agevolano,

–        gruppi ed entità posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone; e persone, gruppi ed entità che agiscono a nome o sotto la guida di tali persone, gruppi ed entità, inclusi i capitali provenienti o generati da beni posseduti o controllati direttamente o indirettamente da tali persone o da persone, gruppi ed entità ad esse associate.

3.      Ai fini della presente posizione comune per “atto terroristico” si intende uno degli atti intenzionali di seguito indicati, che, per la sua natura o contesto possa recare grave danno a un paese o un’organizzazione internazionale, definito reato in base al diritto nazionale, quando è commesso al fine di:

(...)

iii)      destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o un’organizzazione internazionale:

(...)

k)      partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendo informazioni o mezzi materiali o finanziandone in qualsiasi forma le attività, nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo.

(...)

4.      L’elenco è redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui risulta che un’autorità competente ha preso una decisione nei confronti delle persone, gruppi ed entità interessati, si tratti dell’apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione, basate su prove o indizi seri e credibili, o si tratti di una condanna per tali fatti. (...)

Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, per “autorità competente” s’intende un’autorità giudiziaria o, se le autorità giudiziarie non hanno competenza nel settore di cui al presente paragrafo, un’equivalente autorità competente nel settore.

(...)

6.      I nomi delle persone ed entità riportati nell’elenco in allegato sono riesaminati regolarmente almeno una volta per semestre onde accertarsi che il loro mantenimento nell’elenco sia giustificato».

9        Ai sensi dell’art. 3 della citata posizione comune, «[l]a Comunità europea, nei limiti dei poteri che le sono conferiti dal Trattato che istituisce la Comunità europea, garantisce che i capitali, le risorse finanziarie o economiche o i servizi finanziari o altri servizi connessi non siano messi a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone, gruppi ed entità elencati nell’allegato».

10      Questa stessa posizione comune contiene un allegato che comprende un primo «[e]lenco delle persone, gruppi ed entità di cui all’articolo 1 (...)». In tale elenco non figura il DHKP-C.

11      Il contenuto di detto allegato è stato modificato dalla posizione comune del Consiglio 2 maggio 2002, 2002/340/PESC, che aggiorna la posizione comune 2001/931 (GU L 116, pag. 75).

12      Nell’allegato alla posizione comune 2002/340 compare, al punto 19 della rubrica 2, dal titolo «Gruppi ed entità», l’«Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) [anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol]». Tale organizzazione è stata mantenuta nell’elenco di cui all’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931 mediante successive posizioni comuni del Consiglio e, da ultimo, con decisione del Consiglio 22 dicembre 2009, 2009/1004/PESC, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC (GU L 346, pag. 58).

 Il regolamento n. 2580/2001

13      Ai sensi del secondo, terzo, quarto e quinto ‘considerando’ del regolamento n. 2580/2001:

«(2)      Il Consiglio europeo ha dichiarato che la lotta al finanziamento del terrorismo costituisce un aspetto decisivo della lotta al terrorismo e ha chiesto al Consiglio di adottare le misure necessarie a combattere qualsiasi forma di finanziamento delle attività terroristiche.

(3)      Con la risoluzione 1373 (2001) del 28 settembre 2001, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto a tutti gli Stati di congelare i capitali e le altre attività finanziarie o le risorse economiche delle persone che commettono o cercano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano.

(4)      Il Consiglio di sicurezza ha inoltre deciso che occorrerebbe adottare misure per vietare che i capitali e le altre attività finanziarie o risorse economiche siano messi a disposizione delle persone suddette, e che siano resi loro servizi finanziari o servizi connessi.

(5)      È necessaria l’azione della Comunità per attuare gli aspetti PESC della posizione comune 2001/931/PESC».

14      L’art. 1 del regolamento n. 2580/2001 dispone che «[a]i fini del presente regolamento si intende per:

1)      “Capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche”: attività di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, indipendentemente dal modo in cui sono stati acquisite, (...)

(...)

4)      “Atto terroristico”: ai fini del presente regolamento, la definizione è quella di cui all’articolo 1, paragrafo 3 della posizione comune 2001/931/PESC.

(...)».

15      L’art. 2 del regolamento n. 2580/2001 così dispone:

«1.      Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6:

a)      tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche di cui una persona fisica o giuridica, gruppo o entità ricompresi nell’elenco di cui al paragrafo 3 detenga la proprietà o il possesso sono congelati;

b)      è vietato mettere, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità ricompresi nell’elenco di cui al paragrafo 3, capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche;

(...)

3.      Il Consiglio, deliberando all’unanimità, elabora, riesamina e modifica l’elenco di persone, gruppi o entità ai quali si applica il presente regolamento in conformità delle disposizioni di cui all’articolo I, paragrafi 4, 5 e 6, della posizione comune 2001/931/PESC (...)».

16      Ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2580/2001, «[è] vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di eludere l’articolo 2».

17      L’art. 9 del regolamento n. 2580/2001 dispone che «[c]iascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento».

 Le disposizioni relative all’iscrizione del DHKP-C nell’elenco previsto dall’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001

18      La decisione del Consiglio 27 dicembre 2001, 2001/927/CE, relativa all’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001(GU L 344, pag. 83), ha adottato un primo elenco di persone, di gruppi e di entità cui si applica detto regolamento. In questo primo elenco non è incluso il DHKP-C.

19      La decisione del Consiglio 2 maggio 2002, 2002/334/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento n. 2580/2001 e che abroga la decisione 2001/927 (GU L 116, pag. 33), ha aggiornato per la prima volta, al suo art. 1, l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali detto regolamento si applica. In tale elenco aggiornato figura, al punto 10 della rubrica 2, dal titolo «Gruppi ed entità», l’«Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) [anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol]».

20      L’iscrizione del DHKP-C nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 è stato mantenuto dalle seguenti disposizioni successive:

–        il punto 18 della rubrica 2 dell’art. 1 della decisione del Consiglio 17 giugno 2002, 2002/460/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2002/334 (GU L 160, pag. 26);

–        il punto 19 della rubrica 2 dell’art. 1 della decisione del Consiglio 28 ottobre 2002, 2002/848/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2002/460 (GU L 295, pag. 12);

–        il punto 20 della rubrica 2 dell’art. 1 della decisione del Consiglio 12 dicembre 2002, 2002/974/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2002/848 (GU L 337, pag. 85);

–        il punto 20 della rubrica 2 dell’art. 1 della decisione del Consiglio 27 giugno 2003, 2003/480/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2002/974 (GU L 160, pag. 81);

–        il punto 20 della rubrica 2 dell’art. 1 della decisione del Consiglio 12 settembre 2003, 2003/646/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2003/480 (GU L 229, pag. 22);

–        il punto 21 della rubrica 2 dell’art. 1 della decisione del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/902/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2003/646 (GU L 340, pag. 63);

–        il punto 22 della rubrica 2 dell’art. 1 della decisione del Consiglio 2 aprile 2004, 2004/306/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2003/902 (GU L 99, pag. 28);

–        il punto 23 della rubrica 2 dell’art. 1 della decisione del Consiglio 14 marzo 2005, 2005/221/PESC, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2004/306 (GU L 69, pag. 64);

–        il punto 22 della rubrica 2 dell’art. 1 della decisione del Consiglio 6 giugno 2005, 2005/428/PESC, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2005/221 (GU L 144, pag. 59);

–        il punto 22 della rubrica 2 dell’allegato della decisione del Consiglio 17 ottobre 2005, 2005/722/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2005/428 (GU L 272, pag. 15);

–        il punto 23 della rubrica 2 dell’art. 1 della decisione del Consiglio 29 novembre 2005, 2005/848/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2005/722 (GU L 314, pag. 46);

–        il punto 24 della rubrica 2 dell’art. 1 della decisione del Consiglio 21 dicembre 2005, 2005/930/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2005/848 (GU L 340, pag. 64), e

–        il punto 25 della rubrica 2 dell’art. 1 della decisione del Consiglio 29 maggio 2006, 2006/379/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2005/930 (GU L 144, pag. 21).

21      Ai sensi del terzo punto della motivazione della decisione del Consiglio 28 giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e che abroga le decisioni 2006/379 e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58), il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità per i quali ciò si è rivelato praticamente possibile motivazioni che spiegano le ragioni per cui sono stati inseriti, segnatamente, nell’elenco figurante nella decisione 2006/379.

22      Come emerge dai punti quarto, quinto e sesto della motivazione della decisione 2007/445, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 aprile 2007 (GU C 90, pag. 1), il Consiglio ha informato dette persone, gruppi ed entità che esso intendeva mantenerli nell’elenco previsto all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, informandoli altresì della possibilità di presentare al Consiglio stesso, se del caso, una richiesta d’accesso alla motivazione. Dopo aver riesaminato integralmente detto elenco, e tenuto conto delle osservazioni e dei documenti sottopostigli, il Consiglio ha concluso che le persone, i gruppi e le entità elencati nell’allegato della decisione 2007/445 sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell’art. 1, nn. 2 e 3, della posizione comune 2001/931, che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un’autorità competente ai sensi del medesimo art. 1, n. 4, e che essi dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento n. 2580/2001.

23      Ai sensi dell’art. 3 della decisione 2007/445, «[l]a presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione». Detta pubblicazione è intervenuta il 29 giugno 2007.

24      Nell’elenco di cui all’allegato della citata decisione, che, come emerge dagli artt. 1 e 2 della stessa, sostituisce segnatamente l’elenco contenuto nella decisione 2006/379, figura, al punto 26 della rubrica 2, dal titolo «Gruppi ed entità», il DHKP-C.

25      Tale organizzazione è stata mantenuta nell’elenco previsto dall’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 con successive decisioni del Consiglio, segnatamente con la decisione del Consiglio 20 dicembre 2007, 2007/868/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/445 (GU L 340, pag. 100), e con la decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/868 (GU L 188, pag. 21).

 Il diritto nazionale

26      Le infrazioni ad atti dell’Unione, quali il regolamento n. 2580/2001, sono perseguibili penalmente ai sensi dell’art. 34, n. 4, della legge tedesca sul commercio estero (Außenwirtschaftsgesetz; in prosieguo: l’«AWG»), sia nella sua versione dell’11 dicembre 1996 (BGBl. 1996 I, pag. 1850), sia in quella del 26 giugno 2006 (BGBl. 2006 I, pag. 1386).

 Fatti e questioni pregiudiziali

27      Il procedimento penale a carico degli imputati si basa su di un atto d’accusa del Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (in prosieguo: il «Generalbundesanwalt») in data 6 ottobre 2009, in cui è stata loro mossa l’accusa di essere stati membri, nel periodo che va dal 30 agosto 2002 al 5 novembre 2008, data del loro arresto, del DHKP-C, il cui obiettivo è, ai sensi di tale atto, il rovesciamento mediante la lotta armata dell’ordinamento statale in Turchia. Sulla base di simili circostanze, essi sono stati sottoposti a carcerazione preventiva.

28      Secondo l’atto d’accusa, per tutta la durata della loro appartenenza al DHKP-C gli imputati, che sono incaricati di dirigere cellule terrioriali («Bölge») di detta organizzazione in Germania, hanno posto in essere, nell’ambito della loro principale missione consistente nel fornire capitali all’organizzazione stessa, talune campagne annuali di raccolta di offerte in suo favore e hanno trasmesso i capitali raccolti ai suoi vertici direttivi. Inoltre, avrebbero svolto un ruolo determinante nell’organizzazione di eventi e nella vendita di pubblicazioni destinate a raccogliere capitali per il DHKP-C, che sarebbero stati poi trasmessi a quest’ultimo. Essi non avrebbero ignorato il fatto che i capitali così raccolti sarebbero serviti, quanto meno in parte, a finanziare le attività terroristiche del DHKP-C.

29      Nel corso del periodo indicato nell’atto d’accusa, uno degli imputati avrebbe raccolto e trasmesso al DHKP-C almeno EUR 215 809, e l’altro almeno EUR 105 051.

30      Nutrendo dubbi in merito alla validità dell’iscrizione del DHKP-C nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, nonché in merito all’interpretazione del citato regolamento, l’Oberlandesgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se – eventualmente tenendo conto del procedimento modificato a seguito della decisione (...) 2007/445 (...) – l’inserimento in un elenco, ai sensi dell’art. 2 del regolamento (...) n. 2580/2001 (...), di un’organizzazione che non ha impugnato le decisioni che la riguardano sia da considerarsi efficace (“wirksam”) fin dall’inizio anche qualora l’inserimento sia avvenuto nonostante una violazione di elementari garanzie processuali.

2)      Se gli artt. 2 e 3 del regolamento (...) n. 2580/2001 (...) debbano essere interpretati nel senso che il rendere disponibili capitali, attività finanziarie e risorse economiche a favore di una persona giuridica, gruppo o entità compresa nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento o la partecipazione ad azioni finalizzate all’elusione dell’art. 2 di questo stesso regolamento può riscontrarsi anche qualora il soggetto conferente sia esso stesso membro di tale persona giuridica, gruppo o entità.

3)      Se gli artt. 2 e 3 del regolamento (...) n. 2580/2001 (...) debbano essere interpretati nel senso che il rendere disponibili capitali, attività finanziarie e risorse economiche a favore di una persona giuridica, gruppo o entità compresa nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento o la partecipazione ad azioni finalizzate all’elusione dell’art. 2 di questo stesso regolamento può riscontrarsi anche qualora il valore patrimoniale da conferire si trovi già (anche indirettamente) nella disponibilità della persona giuridica, gruppo o entità».

 Procedimento dinanzi alla Corte

31      La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata notificata in data 1° febbraio 2010 alle parti interessate, cui è stato concesso un termine con scadenza tra il 15 e il 21 aprile 2010 per il deposito di osservazioni scritte. In occasione di tale notifica il giudice del rinvio e dette parti sono stati informati della decisione della Corte di accordare alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale un trattamento prioritario.

32      Con separata istanza, datata 5 febbraio 2010 e pervenuta presso la cancelleria della Corte l’11 febbraio seguente, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di trattare la presente domanda di pronuncia pregiudiziale mediante procedimento accelerato. A sostegno della propria istanza esso ha precisato di aver avviato, con ordinanza 15 gennaio 2010, il procedimento penale nei confronti degli imputati e di aver fissato le udienze per il periodo che va dall’11 marzo al 31 agosto 2010. Esso ha affermato che, considerata la prevedibile durata di detto procedimento penale nonché l’importanza delle questioni pregiudiziali ai fini del procedimento stesso, sussiste un’urgenza straordinaria di statuire su tali questioni.

33      Con ordinanza 1° marzo 2010 il presidente della Corte ha deciso di trattare la presente domanda di pronuncia pregiudiziale mediante procedimento accelerato.

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

34      Il sig. E contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, eccependo la presunta composizione irregolare della sezione del giudice del rinvio che ha trasmesso la domanda alla Corte.

35      A tal proposito deve rilevarsi che, qualora una decisione di rinvio provenga da un organo giurisdizionale ai sensi dell’art. 267 TFUE, non spetta alla Corte, in linea di principio, verificare se l’ordinanza di rinvio sia stata adottata in modo conforme alle norme nazionali di organizzazione giudiziaria e di procedura.

36      Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

37      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’iscrizione del DHKP-C nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, da questo non impugnata in sede giurisdizionale, debba essere considerata come produttiva di effetti sin dall’origine, nonostante il fatto che detta iscrizione sia inizialmente intervenuta in violazione di elementari garanzie processuali.

38      Emerge dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale che, tra tali garanzie, il giudice del rinvio fa riferimento in particolare all’obbligo di motivazione sancito dall’art. 296 TFUE. I dubbi che esso nutre, alla luce delle obiezioni sollevate dagli imputati quanto alla validità di detta iscrizione con riferimento a tale obbligo, risultano dalle sentenze con le quali il Tribunale ha dichiarato invalida l’iscrizione di varie persone, gruppi o entità in tale elenco in quanto, segnatamente, il Consiglio non aveva motivato tali varie iscrizioni nelle decisioni impugnate ed era quindi impossibile esercitare un controllo giurisdizionale di merito (sentenze del Tribunale 12 dicembre 2006, causa T‑228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio, Racc. pag. II‑4665; 11 luglio 2007, causa T‑47/03, Sison/Consiglio, e causa T‑327/03, Al-Aqsa/Consiglio; 3 aprile 2008, causa T‑229/02, PKK/Consiglio, e causa T‑253/04, Kongra-Gel e a./Consiglio).

39      Il giudice del rinvio si chiede, in tale contesto, se, nonostante il fatto che il DHKP‑C non abbia chiesto l’annullamento della propria iscrizione nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, si debba concludere, per identità di motivi, nel senso dell’invalidità delle decisioni del Consiglio relativamente al fatto che queste hanno iscritto e successivamente mantenuto tale organizzazione nell’elenco stesso.

40      Esso si interroga inoltre sull’incidenza della decisione 2007/445, in considerazione dell’affermazione contenuta nell’atto d’accusa, secondo cui l’iscrizione del DHKP-C nel detto elenco sarebbe stata comunque convalidata retroattivamente grazie al procedimento seguito dal Consiglio ai fini dell’adozione di tale decisione, nel corso del quale sono stati esposti i motivi di detta iscrizione.

41      Con la prima questione si sollecita quindi un esame, alla luce dell’obbligo di motivazione sancito dall’art. 296 TFUE, della validità dell’iscrizione del DHKP-C e del mantenimento dello stesso nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, risultante dalle disposizioni, indicate al punto 20 di questa sentenza, che coprono successivamente il periodo compreso tra il 30 agosto 2002, data iniziale dell’imputazione su cui verte l’atto d’accusa, e il 28 giugno 2007, data corrispondente alla vigilia del giorno in cui ha preso effetto la decisione 2007/445 (in prosieguo: l’«iscrizione del DHKP-C nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 per il periodo precedente al 29 giugno 2007»).

42      Per contro, come convengono tutte le parti che hanno presentato osservazioni alla Corte, fatta eccezione per il sig. F, questa prima questione non riguarda la validità dell’iscrizione del DHKP-C nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, risultante dalla decisione 2007/445 e dalle successive decisioni del Consiglio menzionate al punto 25 della presente sentenza. Contrariamente a quanto sostenuto dal sig. F, essa non verte neppure sulla validità del regolamento n. 2580/2001.

43      Si deve preliminarmente sottolineare il fatto che, a differenza della causa che ha dato origine alla sentenza 3 settembre 2008, cause riunite C‑402/05 P e C‑415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑6351), che riguardava una misura di congelamento dei beni dei ricorrenti, le disposizioni della cui validità si discute nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale sono invocate a sostegno di accuse relative ad una violazione del regolamento n. 2580/2001, che può dar luogo, secondo il diritto nazionale applicabile, a sanzioni penali restrittive della libertà.

44      In tale ambito, va sottolineato che l’Unione è un’Unione di diritto, nel senso che le sue istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti, segnatamente, al Trattato FUE ed ai principi generali del diritto. Detto Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione (v., in tal senso, sentenze 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punti 38 e 40, nonché Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, cit., punto 281).

45      Ne consegue che ogni parte ha il diritto, nell’ambito di un procedimento nazionale, di eccepire dinanzi al giudice adito l’invalidità di disposizioni contenute in atti dell’Unione su cui si basa una decisione o un provvedimento nazionale adottato nei suoi confronti, e di indurre tale giudice, che non è competente per constatare egli stesso una simile invalidità, ad interrogare in proposito la Corte mediante una questione pregiudiziale (v., in tal senso, sentenze 15 febbraio 2001, causa C‑239/99, Nachi Europe, Racc. pag. I‑1197, punto 35, e Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 40).

46      Il riconoscimento di tale diritto presuppone tuttavia che la parte stessa non fosse legittimata a proporre, ai sensi dell’art. 263 TFUE, un ricorso diretto contro tali disposizioni, delle quali essa subisce le conseguenze senza aver potuto chiederne l’annullamento (v., in tal senso, sentenze 9 marzo 1994, causa C‑188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Racc. pag. I‑833, punto 23, e Nachi Europe, cit., punto 36).

47      Nel procedimento principale, l’iscrizione del DHKP-C nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 per il periodo precedente al 29 giugno 2007, in combinato disposto con tale regolamento, contribuisce, sulla base dell’art. 34, n. 4, dell’AWG, a fondare l’atto d’accusa nei riguardi degli imputati per tale periodo.

48      Si deve quindi verificare se un ricorso d’annullamento proposto da questi ultimi avverso una tale iscrizione sarebbe stato senz’altro ricevibile (v., in tal senso, sentenza 2 luglio 2009, causa C‑343/07, Bavaria e Bavaria Italia, Racc. pag. I‑5491, punto 40).

49      Deve osservarsi in proposito che gli imputati non sono oggetto di tale iscrizione, dal momento che essa riguarda solamente il DHKP-C. Del resto, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcuna indicazione da cui emerga che la posizione degli imputati in seno al DHKP-C avrebbe conferito loro il potere di rappresentare tale organizzazione nell’ambito di un ricorso d’annullamento proposto dinanzi al giudice dell’Unione.

50      Peraltro, non può ritenersi che l’iscrizione in questione riguardasse senza dubbio gli imputati «direttamente e individualmente», ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, applicabile nel periodo rilevante.

51      Tale iscrizione è infatti dotata, come il regolamento n. 2580/2001, di portata generale. Essa contribuisce, in combinato disposto con quest’ultimo regolamento, a imporre a un numero indeterminato di persone l’osservanza delle misure restrittive specifiche nei confronti del DHKP-C (v., per analogia, sentenza Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, cit., punti 241‑244).

52      Ne consegue che, come precisato dal giudice del rinvio, a differenza del DHKP-C gli imputati non erano incontestabilmente legittimati ad agire per l’annullamento di tale iscrizione sulla base dell’art. 230 CE.

53      Quanto alla valutazione, alla luce dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 296 TFUE, della validità delle disposizioni individuate al punto 20 di questa sentenza, va rilevato che tale obbligo è applicabile ad un’iscrizione quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, il che non è stato peraltro messo in discussione da nessuna delle parti intervenute nel procedimento dinanzi alla Corte.

54      Tale obbligo mira, per un verso, a consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per poterne valutare la fondatezza e, per altro verso, a permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v., in tal senso, sentenze 23 febbraio 2006, cause riunite C‑346/03 e C‑529/03, Atzeni e a., Racc. pag. I‑1875, punto 73, nonché 1° ottobre 2009, causa C‑370/07, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I‑8917, punto 37).

55      Nella fattispecie, come confermato dal Consiglio in sede di udienza, nessuna delle disposizioni menzionate al punto 20 di questa sentenza riportava alcuna motivazione quanto alle condizioni giuridiche d’applicazione del regolamento n. 2580/2001 al DHKP-C, in particolare quanto all’esistenza di una decisione assunta da un’autorità competente ai sensi dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931, né recava alcuna illustrazione delle ragioni specifiche e concrete per le quali il Consiglio ha ritenuto che fosse o rimanesse giustificata l’iscrizione del DHKP-C nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001.

56      Gli imputati si vedono quindi privati delle indicazioni necessarie per verificare la fondatezza dell’iscrizione del DHKP-C nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, di detto regolamento per il periodo precedente al 29 giugno 2007, in particolare l’esattezza e la rilevanza degli elementi che hanno condotto a tale iscrizione, e ciò benché essa contribuisca a fondare l’atto d’accusa a loro carico. In udienza, il Consiglio ha ammesso che il diritto di conoscere gli elementi giustificativi di una simile iscrizione si estende a detti imputati.

57      L’assenza di motivazione che vizia tale iscrizione è, inoltre, tale da rendere impossibile un controllo giurisdizionale adeguato della sua legalità sostanziale, vertente, segnatamente, sulla verifica dei fatti nonché degli elementi probatori e di informazione invocati a suo sostegno. Orbene, come sottolineato dal sig. F in udienza, la possibilità di un simile controllo risulta indispensabile per consentire di assicurare un giusto equilibrio fra le esigenze della lotta al terrorismo internazionale e la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali.

58      Il Generalbundesanwalt afferma tuttavia che, qualora l’iscrizione del DHKP-C nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 non sia stata validamente effettuata per il periodo precedente al 29 giugno 2007, detta iscrizione sarebbe stata in ogni caso convalidata retroattivamente grazie al procedimento seguito ai fini dell’adozione della decisione 2007/445, nel corso del quale sono stati esposti i motivi di detta iscrizione.

59      Tuttavia, anche ipotizzando che, nell’adottare la decisione 2007/445, il Consiglio abbia inteso rimediare all’assenza di motivazione dell’iscrizione di cui trattasi per il periodo precedente al 29 giugno 2007, questa decisione non può in alcun caso contribuire a fondare, in combinato disposto con l’art. 34, n. 4, dell’AWG, una condanna penale per fatti riguardanti tale periodo, a pena di disconoscere il principio d’irretroattività delle disposizioni che possono dar luogo a una condanna di tale natura (v., per analogia, sentenze 10 luglio 1984, causa 63/83, Kirk, Racc. pag. 2689, punti 21 e 22; 13 novembre 1990, causa C‑331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I‑4023, punto 44, nonché 3 maggio 2005, cause riunite C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02, Berlusconi e a., Racc. pag. I‑3565, punti 74‑78).

60      Se infatti la decisione 2007/445 potesse fornire, ai fini del procedimento principale, un’esposizione dei motivi a sostegno delle decisioni indicate al punto 20 della presente sentenza, invalide nel corso del periodo precedente al 29 giugno 2007, essa contribuirebbe, in realtà, a fondare una condanna penale per fatti commessi nel corso di detto periodo, benché nel periodo citato la decisione stessa non fosse esistente.

61      Il giudice del rinvio è pertanto tenuto a disapplicare, nell’ambito del procedimento principale, le disposizioni citate al punto 20 della presente sentenza, che non potranno quindi contribuire a fondare alcun procedimento penale nei confronti degli imputati per quanto concerne il periodo precedente al 29 giugno 2007.

62      Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima questione deve essere risolta dichiarando che l’iscrizione del DHKP-C nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 è invalida e pertanto non può contribuire a fondare alcuna condanna penale relativa ad una presunta violazione di detto regolamento, per quanto riguarda il periodo precedente al 29 giugno 2007.

 Sulla seconda e sulla terza questione

63      Con la sua seconda e terza questione, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 2 e 3 del regolamento n. 2580/2001 debbano essere interpretati nel senso che hanno ad oggetto il conferimento ad una persona giuridica, a un gruppo o a un’entità compresi nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, di tale regolamento, da parte di un membro di detta persona giuridica, gruppo o entità, di capitali, di altre attività finanziarie o di risorse economiche raccolti o ottenuti presso terzi.

64      Alla luce delle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, tali due questioni mirano a chiarire se atti quali quelli compiuti dagli imputati, con cui essi, in qualità di membri del DHKP-C, hanno conferito al medesimo, e più precisamente ai suoi vertici direttivi, i capitali ottenuti da terzi nell’ambito di campagne annuali di raccolta di offerte, di manifestazioni e di vendite di pubblicazioni, implichino che tali capitali sono stati messi a disposizione di detta organizzazione ai sensi del regolamento n. 2580/2001.

65      In proposito deve rilevarsi in primis, come ha fatto il governo francese, che nulla, nel tenore letterale degli artt. 2 e 3 di detto regolamento, consente di supporre che tali disposizioni non si applichino ad atti di siffatta natura.

66      Al contrario, il divieto di cui all’art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2580/2001 è espresso in termini di particolare ampiezza (v., per analogia, sentenza 11 ottobre 2007, causa C‑117/06, Möllendorf e Möllendorf-Niehuus, Racc. pag. I‑8361, punto 50).

67      L’espressione «mettere (...) a disposizione» ha un’ampia accezione, che ricomprende ogni atto il cui compimento sia necessario per consentire a una persona, a un gruppo o ad un’entità compresi nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, di ottenere effettivamente il potere di disporre pienamente dei capitali, delle altre attività finanziarie o delle risorse economiche in questione (v., per analogia, sentenza Möllendorf e Möllendorf-Niehuus, cit., punto 51).

68      Una simile accezione prescinde dall’esistenza o meno di relazioni tra l’autore e il destinatario dell’atto di messa a disposizione di cui trattasi. Come sostenuto dal Generalbundesanwalt, e contrariamente alla tesi sostenuta dal sig. F, il regolamento n. 2580/2001 non contiene, nelle sue diverse versioni linguistiche, alcun elemento che escluda da tale accezione il conferimento di capitali da parte di un membro di un’organizzazione figurante nell’elenco citato a detta organizzazione in quanto tale.

69      La nozione di «capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche», ai sensi del regolamento n. 2580/2001, presenta anch’essa, in forza della definizione datane dall’art. 1, punto 1, del regolamento stesso, un ampio significato, che include i proventi di qualsiasi natura, indipendentemente dal modo in cui siano stati acquisiti. È irrilevante, in proposito, il fatto che si tratti di proventi propri o di proventi raccolti o ottenuti presso terzi.

70      È importante aggiungere che, ai fini dell’interpretazione del regolamento n. 2580/2001, si devono considerare il testo e l’oggetto della posizione comune 2001/931, cui il suddetto regolamento, ai termini del suo quinto ‘considerando’, intende dare esecuzione.

71      Orbene, il divieto sancito dall’art. 3 di tale posizione comune è formulato in termini altrettanto generali di quelli impiegati dall’art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2580/2001. Peraltro, l’art. 1, n. 3, di tale posizione comune, cui rinvia l’art. 1, punto 4, del regolamento in esame, attribuisce un ampio significato alla nozione di «atto terroristico», che comprende, ai sensi del suo punto iii), lett. k), il«finanzia[mento] in qualsiasi forma» delle attività di un gruppo terroristico.

72      Come fatto valere dalla Commissione europea, l’interpretazione del regolamento n. 2580/2001 implica inoltre la necessità di tener conto del testo e dell’oggetto della risoluzione 1373 (2001), cui rinvia il terzo ‘considerando’ di detto regolamento (v., per analogia, sentenze Möllendorf e Möllendorf-Niehuus, cit., punto 54, nonché 29 aprile 2010, causa C‑340/08, M e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 45).

73      Orbene, il punto 1 della citata risoluzione enuncia, alla sua lett. d), un generale divieto di mettere, segnatamente, capitali a disposizione di persone o di entità implicate nella commissione o nel tentativo di commettere atti terroristici. Il punto 1, lett. b), di questa stessa risoluzione prevede peraltro che gli Stati «[d]ichiar[i]no perseguibili la messa a disposizione o la raccolta intenzionali, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, di capitali da parte di loro cittadini o nel loro territorio con il proposito, o la consapevolezza, di un loro utilizzo per compiere atti terroristici».

74      Il tenore ampio e inequivocabile delle disposizioni citate ai punti 71 e 73 della presente sentenza conferma che l’art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2580/2001 include atti quali quelli di cui alla seconda e alla terza questione.

75      Come sottolineato dalla Commissione, l’analisi ora svolta non è smentita dall’argomento degli imputati secondo cui, una volta in loro possesso, i capitali in questione sarebbero già stati accessibili, indirettamente, al DHKP-C, sicché il loro successivo conferimento ai vertici direttivi di tale organizzazione non sarebbe equivalso a metterli a disposizione della stessa, ai sensi del regolamento n. 2580/2001.

76      Considerata infatti, segnatamente, la struttura del DHKP-C, che, come chiarito dal Generalbundesanwalt in udienza, si compone di organi centrali direttivi e di quattro divisioni principali, a loro volta composte da suddivisioni nazionali, regionali e locali, la detenzione da parte di membri di tale organizzazione di capitali ricevuti da terzi non consente di ritenere che i vertici direttivi che incarnano tale organizzazione, citata come tale nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, dispongano essi stessi dei capitali di cui trattasi. Nella fattispecie, il conferimento di questi stessi capitali ai detti dirigenti è stato necessario affinché il DHKP-C acquisisse effettivamente il potere, di cui sino ad allora era privo, di disporre pienamente degli stessi ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi.

77      Quanto alla circostanza, dedotta dagli imputati, secondo cui non sarebbe dimostrato che i capitali conferiti siano stati effettivamente utilizzati dal DHKP-C per finanziare attività terroristiche, deve sottolinearsi che sia la definizione data dall’art. 1, punto 1, del regolamento n. 2580/2001, sia il tenore letterale dell’art. 2, n. 1, lett. b), del medesimo rendono tale circostanza irrilevante. I capitali messi a disposizione di un’organizzazione ricompresa nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, di tale regolamento implicano, di per se stessi, un rischio di sviamento a sostegno di siffatte attività (v., per analogia, sentenza M e a., cit., punto 57). Un tale conferimento è peraltro oggetto del divieto sancito dal citato art. 2, n. 1, lett. b), ed è penalmente perseguibile ai sensi del diritto nazionale applicabile, a prescindere dalla prova che tali capitali siano stati effettivamente impiegati dall’organizzazione in questione per attività di tale natura.

78      Nelle sue osservazioni presentate alla Corte, il sig. F sostiene ancora che il fatto che, a differenza della risoluzione 1373 (2001), né la posizione comune 2001/931 né il regolamento n. 2580/2001 riguardino la raccolta di capitali a beneficio di una persona, di un gruppo o di un’entità figurante nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, di tale regolamento traduce l’intenzione del legislatore dell’Unione di escludere questo tipo di atto dall’ambito di applicazione dello stesso.

79      Tuttavia, come emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, e come confermato dal Generalbundesanwalt in udienza, l’atto d’accusa non verte sull’attività di raccolta di capitali in quanto tale, bensì sul conferimento dei proventi di tale attività all’organizzazione di cui gli imputati sono membri.

80      Alla luce delle considerazioni che precedono, la seconda e la terza questione devono essere risolte dichiarando che l’art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2580/2001 deve essere interpretato nel senso che esso ha ad oggetto il conferimento a una persona giuridica, a un gruppo o a un’entità figurante nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, di detto regolamento, da parte di un membro di tale persona giuridica, di tale gruppo o di tale entità, di capitali, di altre attività finanziarie o di risorse economiche raccolti o ottenuti presso terzi.

 Sulle spese

81      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’iscrizione del Devrimci Halk Kurtulus Partisi-Cephesi (DHKP-C) nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, è invalida e pertanto non può contribuire a fondare alcuna condanna penale relativa ad una presunta violazione di detto regolamento, per quanto riguarda il periodo precedente al 29 giugno 2007.

2)      L’art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2580/2001 deve essere interpretato nel senso che ha ad oggetto il conferimento a una persona giuridica, a un gruppo o a un’entità figurante nell’elenco di cui all’art. 2, n. 3, di detto regolamento, da parte di un membro di tale persona giuridica, di tale gruppo o di tale entità, di capitali, di altre attività finanziarie o di risorse economiche raccolti o ottenuti presso terzi.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.

In alto