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Documento 62008CJ0496

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 marzo 2010.
    Pilar Angé Serrano e altri contro Parlamento europeo.
    Impugnazione - Funzionari - Superamento di concorsi interni di passaggio di categoria sotto il vigore del vecchio Statuto - Entrata in vigore del nuovo Statuto - Norme transitorie di inquadramento nel grado - Eccezione di illegittimità - Diritti quesiti - Legittimo affidamento - Parità di trattamento - Principio di buona amministrazione e dovere di sollecitudine.
    Causa C-496/08 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2010 I-01793

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2010:116

    Causa C‑496/08 P

    Pilar Angé Serrano e altri

    contro

    Parlamento europeo

    «Impugnazione — Funzionari — Superamento di concorsi interni di passaggio di categoria sotto il vigore del vecchio Statuto — Entrata in vigore del nuovo Statuto — Norme transitorie di inquadramento nel grado — Eccezione di illegittimità — Diritti quesiti — Legittimo affidamento — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione e dovere di sollecitudine»

    Massime della sentenza

    1.        Funzionari — Carriera — Introduzione di una nuova struttura ad opera del regolamento n. 723/2004 — Diritti quesiti — Superamento di un concorso interno di passaggio di categoria anteriormente al 1° maggio 2004

    (Art. 336 TFUE; Statuto dei funzionari, allegato XIII, artt. 2, 8 e 10; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

    2.        Funzionari — Carriera — Introduzione di una nuova struttura ad opera del regolamento n. 723/2004 — Contestazione della legittimità di una nuova disposizione dello Statuto

    (Art. 336 TFUE; Statuto dei funzionari, allegato XIII, artt. 2, n. 1, 8, n. 1, e 10, nn. 1, 2 e 3; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

    3.        Funzionari — Carriera — Introduzione di una nuova struttura ad opera del regolamento n. 723/2004 — Violazione del principio di parità di trattamento — Insussistenza

    (Art. 336 TFUE; Statuto dei funzionari, allegato XIII, artt. 2 e 10; regolamento del Consiglio n. 723/2004)

    1.        Poiché tra i funzionari e l’amministrazione si instaura un rapporto giuridico fondato sullo Statuto e non di tipo contrattuale, i diritti e gli obblighi dei funzionari possono essere modificati in qualsiasi momento dal legislatore, pur con il rispetto delle esigenze che derivano dal diritto comunitario. La modifica si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l’impero della vecchia legge, tranne in presenza di diritti quesiti, vale a dire diritti il cui fatto generatore è anteriore alla modifica legislativa.

    Così, i funzionari che sono avanzati nella loro carriera grazie al superamento di un concorso interno, organizzato sotto il vigore del vecchio Statuto, hanno acquisito il diritto al rispetto dell’avanzamento così effettuato durante la vigenza di detto Statuto. Tuttavia, siffatto diritto implica soltanto che nei loro confronti sia applicato il medesimo trattamento statutario, segnatamente per quanto riguarda l’avanzamento nella carriera, riservato a tutti i funzionari del nuovo grado al quale essi hanno in tal modo avuto accesso.

    L’ampio potere discrezionale di cui il legislatore dispone per procedere alle modifiche dello Statuto necessarie e segnatamente per cambiare la struttura dei gradi dei funzionari non può autorizzarlo a procedere a modifiche che, in particolare, non sarebbero correlate a tale necessità o che non terrebbero conto delle competenze che tali gradi dovrebbero riflettere. Tuttavia, il legislatore non può per questo essere vincolato ad un obbligo di stretta conservazione del rapporto che esisteva in precedenza tra tali gradi prima della modifica dello Statuto. Pertanto, i funzionari non possono invocare utilmente asseriti diritti quesiti ad essere inquadrati in un grado superiore, conseguito durante la vigenza del vecchio Statuto, al fine di sostenere che gli artt. 2 e 8 dell’allegato XIII del nuovo Statuto sarebbero viziati da illegittimità.

    (v. punti 82-87)

    2.        I funzionari non possono richiamarsi al principio della tutela del legittimo affidamento per opporsi all’applicazione di una nuova disposizione dello Statuto, soprattutto in un settore nel quale il legislatore dispone di un ampio potere discrezionale, come quello della nuova struttura di carriera introdotto dal regolamento n. 723/2004, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti.

    (v. punto 93)

    3.        I funzionari che hanno superato un concorso interno di passaggio di categoria sotto il vigore del vecchio Statuto non si trovano nella stessa situazione giuridica e di fatto dei funzionari che non hanno superato un simile concorso. I primi hanno acquisito, conformemente alle norme dello Statuto, migliori prospettive di carriera rispetto ai secondi, di cui si è tenuto conto nelle disposizioni transitorie dell’allegato XIII del nuovo Statuto.

    Dato che, adottando un nuovo Statuto, il legislatore comunitario ha rimodellato il sistema complessivo delle carriere in vigore fino ad allora, esso non poteva essere tenuto a riprodurre in maniera esattamente identica la gerarchia dei gradi del vecchio Statuto, a meno di pregiudicare la propria possibilità di apportare modifiche allo Statuto. Conseguentemente, il confronto dei ranghi gerarchici precedenti e successivi alla riforma dello Statuto non è, di per sé, determinante per valutare la conformità del nuovo Statuto al principio della parità di trattamento.

    Il nuovo Statuto differenzia la carriera dei funzionari che, sotto il vigore del vecchio Statuto, appartenevano a gradi diversi della gerarchia e garantisce a quelli che hanno superato il concorso di passaggio di categoria prospettive di carriera differenti da quelle dei funzionari che non hanno superato lo stesso concorso. In particolare, il regime transitorio, e segnatamente l’art. 10, nn. 1 e 2, dell’allegato XIII dello Statuto, assicura, mediante la regola del blocco dell’avanzamento di carriera e quella della fissazione delle percentuali di promozione per i differenti gradi, migliori prospettive di carriera ai funzionari che sotto il vigore del vecchio Statuto avevano gradi più elevati e, pertanto, a quelli che sono saliti di grado a seguito del superamento di un concorso di passaggio di categoria.

    (v. punti 102, 105-106)







    SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

    4 marzo 2010 (*)

    «Impugnazione – Funzionari – Superamento di concorsi interni di passaggio di categoria sotto il vigore del vecchio Statuto – Entrata in vigore del nuovo Statuto – Norme transitorie di inquadramento nel grado – Eccezione di illegittimità – Diritti quesiti – Legittimo affidamento – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione e dovere di sollecitudine»

    Nel procedimento C‑496/08 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 17 novembre 2008,

    Pilar Angé Serrano, funzionaria del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo (Lussemburgo),

    Jean-Marie Bras, funzionario del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo (Lussemburgo),

    Adolfo Orcajo Teresa, funzionario del Parlamento europeo, residente in Bruxelles (Belgio),

    Dominiek Decoutere, funzionario del Parlamento europeo, residente in Wolwelange (Lussemburgo),

    Armin Hau, funzionario del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo (Lussemburgo),

    Francisco Javier Solana Ramos, funzionario del Parlamento europeo, residente in Bruxelles (Belgio),

    rappresentati dall’avv. E. Boigelot, avocat,

    ricorrenti,

    procedimento in cui le altre parti sono:

    Parlamento europeo, rappresentato dalle sigg.re L.G. Knudsen e K. Zejdová, in qualità di agenti,

    convenuto in primo grado,

    Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. M. Bauer e dalla sig.ra K. Zieleśkiewicz, in qualità di agenti,

    interveniente in primo grado,

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dalla sig.ra C. Toader (relatore), dai sigg. C.W.A. Timmermans, K. Schiemann e L. Bay Larsen, giudici,

    avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

    cancelliere: sig. R. Grass

    vista la fase scritta del procedimento,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1        Con la loro impugnazione la sig.ra Angé Serrano e i sigg. Bras, Orcajo Teresa, Decoutere, Hau e Solana Ramos chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 settembre 2008, causa T‑47/05, Angé Serrano e a./Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il loro ricorso proposto contro le decisioni di reinquadramento nel grado di ciascuno di essi (in prosieguo: le «decisioni controverse») adottate a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1).

    I –  Contesto normativo

    A –  Disposizioni rilevanti dello Statuto nella versione applicabile fino al 30 aprile 2004

    2        L’art. 45, n. 2, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, nella versione in vigore fino al 30 aprile 2004 (in prosieguo: il «vecchio Statuto»), disponeva quanto segue:

    «Il passaggio di un funzionario da un quadro o da una categoria a un altro quadro o a una categoria superiore può avvenire soltanto mediante concorso.

    (…)».

    B –  Disposizioni rilevanti dello Statuto nella versione applicabile a partire dal 1° maggio 2004

    3        Il vecchio Statuto è stato modificato dal regolamento n. 723/2004, entrato in vigore il 1° maggio 2004.

    4        L’art. 5, nn. 1 e 2, dello Statuto, nella versione in vigore a decorrere dal 1° maggio 2004 (in prosieguo: il «nuovo Statuto» o lo «Statuto»), così dispone:

    «1.      Gli impieghi previsti dal presente Statuto sono classificati, a seconda della natura e dell’importanza delle funzioni cui corrispondono, in un gruppo di funzioni degli amministratori (...) e un gruppo di funzioni degli assistenti (...).

    2.      (…) Il gruppo di funzioni AST comprende undici gradi corrispondenti a funzioni esecutive e ad incarichi tecnici e d’ufficio».

    5        L’art. 6, nn. 1 e 2, del nuovo Statuto prevede quanto segue:

    «1.      Una tabella degli organici, allegata alla sezione del bilancio relativa a ciascuna istituzione, fissa il numero di posti per ciascun grado e ciascun gruppo di funzioni.

    2.      Per garantire l’equivalenza della carriera media nella struttura delle carriere anteriormente al 1° maggio 2004 (in appresso denominata “vecchia struttura di carriera”) e a decorrere da tale data (in appresso denominata “nuova struttura di carriera”), e fatto salvo il principio della promozione fondata sul merito definito all’articolo 45 dello Statuto, la suddetta tabella garantisce che, per ciascuna istituzione, i posti che risultano vacanti in ciascun grado al 1° gennaio di ogni anno corrispondano al numero di funzionari del grado inferiore in attività di servizio al 1° gennaio dell’anno precedente, moltiplicato per la percentuale stabilita per tale grado all’allegato I, sezione B. Tali percentuali si applicano sulla base di un periodo medio di cinque anni a decorrere dal 1° maggio 2004.

    (...)».

    6        Il nuovo Statuto prevede un regime transitorio descritto al suo allegato XIII. Le considerazioni alla base dell’istituzione di tale regime transitorio sono illustrate al trentasettesimo ‘considerando’ del regolamento n. 723/2004, che così dispone:

    «Occorre prevedere un regime transitorio per consentire un’applicazione progressiva delle nuove disposizioni e misure, rispettando i diritti acquisiti del personale, nel quadro del sistema comunitario esistente prima dell’entrata in vigore delle presenti modifiche dello Statuto, e prendendo in considerazione le sue legittime aspettative».

    7        L’art. 1 dell’allegato XIII del nuovo Statuto dispone che:

    «1.      Durante il periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006, le disposizioni dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello Statuto sono sostituite dal testo seguente:

    “1.      Gli impieghi previsti dal presente Statuto sono classificati, a seconda della natura e dell’importanza delle funzioni cui corrispondono, in quattro categorie designate in ordine gerarchico decrescente con le lettere A*, B*, C* e D*.

    2.      La categoria A* comprende dodici gradi, la categoria B* nove gradi, la categoria C* sette gradi e la categoria D* cinque gradi”.

    2.      Ogni riferimento alla data di assunzione deve essere inteso come riferimento alla data di entrata in servizio».

    8        L’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII del nuovo Statuto prevede quanto segue:

    «1.      Il 1° maggio 2004, fatto salvo l’articolo 8 del presente allegato, i gradi dei funzionari collocati in una delle posizioni di cui all’articolo 35 dello Statuto sono ridenominati come segue:

    Grado precedente

    Nuovo grado (intermedio)

    Grado precedente

    Nuovo grado (intermedio)

    Grado precedente

    Nuovo grado (intermedio)

    Grado precedente

    Nuovo grado (intermedio)

    A 1

    A*16

               

    A 2

    A*15

               

    A 3/LA 3

    A*14

               

    A 4/LA 4

    A*12

               

    A 5/LA 5

    A*11

               

    A 6/LA 6

    A*10

    B 1

    B*10

           

    A 7/LA 7

    A*8

    B 2

    B*8

           

    A 8/LA 8

    A*7

    B 3

    B*7

    C 1

    C*6

       
       

    B 4

    B*6

    C 2

    C*5

       
       

    B 5

    B*5

    C 3

    C*4

    D 1

    D*4

           

    C 4

    C*3

    D 2

    D*3

           

    C 5

    C*2

    D 3

    D*2

               

    D 4

    D*1

    (…)».

    9        L’art. 8, n. 1 dell’allegato XIII del nuovo Statuto prevede che:

    «1.      I gradi introdotti in virtù dell’articolo 2, paragrafo 1, sono ridenominati come segue a decorrere dal 1° maggio 2006:

    Grado precedente (intermedio)

    Nuovo grado

    Grado precedente (intermedio)

    Nuovo grado

    A*16

    AD16

       

    A*15

    AD 15

       

    A*14

    AD 14

       

    A*13

    AD 13

       

    A*12

    AD 12

       

    A*11

    AD 11

    B*11

    AST 11

    A*10

    AD 10

    B*10

    AST 10

    A*9

    AD 9

    B*9

    AST 9

    A*8

    AD 8

    B*8

    AST 8

    A*7

    AD 7

    B*7 / C*7

    AST 7

    A*6

    AD 6

    B*6 / C*6

    AST 6

    A*5

    AD 5

    B*5 / C*5 / D*5

    AST 5

       

    B*4 / C*4 / D*4

    AST 4

       

    B*3 / C*3 / D*3

    AST 3

       

    C*2 / D*2

    AST 2

       

    C*1 / D*1

    AST 1

    (…)».

    10      L’art. 10 dell’allegato XIII del nuovo Statuto, ai nn. 1‑3, stabilisce quanto segue:

    «1.      I funzionari in servizio nelle categorie C o D anteriormente al 1° maggio 2004 sono assegnati, a decorrere dal 1° maggio 2006 ad una carriera che consentirà loro di essere promossi:

    a)      nell’ex categoria C, fino al grado AST 7;

    b)      nell’ex categoria D, fino al grado AST 5.

    2.      Per i suddetti funzionari, in deroga alle disposizioni dell’allegato I, sezione B dello Statuto, a decorrere dal 1° maggio 2004, le percentuali di cui all’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto sono le seguenti:

    Carriera C

    Gradi

    Dall’1.[5].2004 fino a

    Dopo il 30.4.2010

     

    30.4.2005

    30.4.2006

    30.4.2007

    30.4.2008

    30.4.2009

    30.4.2010

     

    C*/AST 7

    C*/AST 6

    5 %

    5 %

    5 %

    10 %

    15 %

    20 %

    20 %

    C*/AST 5

    22 %

    22 %

    22 %

    22 %

    22 %

    22 %

    22 %

    C*/AST 4

    22 %

    22 %

    22 %

    22 %

    22 %

    22 %

    22 %

    C*/AST 3

    25 %

    25 %

    25 %

    25 %

    25 %

    25 %

    25 %

    C*/AST 2

    25 %

    25 %

    25 %

    25 %

    25 %

    25 %

    25 %

    C*/AST 1

    25 %

    25 %

    25 %

    25 %

    25 %

    25 %

    25 %



    Carriera D

    Gradi

    Dall’entrata in vigore fino a

    Dopo il 30.4.2010

     

    30.4.2005

    30.4.2006

    30.4.2007

    30.4.2008

    30.4.2009

    30.4.2010

     

    D*/AST 5

    D*/AST 4

    5 %

    5 %

    5 %

    10 %

    10 %

    10 %

    10 %

    D*/AST 3

    22 %

    22 %

    22 %

    22 %

    22 %

    22 %

    22 %

    D*/AST 2

    22 %

    22 %

    22 %

    22 %

    22 %

    22 %

    22 %

    D*/AST 1


    3.      I funzionari cui si applica il paragrafo 1 possono passare a far parte del gruppo di funzioni degli assistenti senza restrizioni, dopo aver superato un concorso generale o previa procedura di attestazione (…)».

    II –  I fatti quali risultano dalla sentenza impugnata

    11      I ricorrenti sono funzionari del Parlamento europeo.

    12      Dal punto 23 della sentenza impugnata emerge che, durante la vigenza del vecchio Statuto, essi hanno superato concorsi interni di passaggio di categoria. Così, la sig.ra Angé Serrano è passata dal grado C 1 al grado B 5, il sig. Bras è passato dal grado D 1 al grado C 5, il sig. Decoutere è passato dal grado C 3 al grado B 5, il sig. Hau, agente temporaneo di grado C 1, è passato al grado B 4, il sig. Orcajo Teresa è passato dal grado D 1 al grado C 5 e, infine, il sig. Solana Ramos è passato dal grado C 1 al grado B 5. Il passaggio al nuovo grado di tutti i suddetti funzionari è avvenuto anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Statuto.

    13      Le decisioni controverse, pervenute ai ricorrenti nel corso della prima settimana del mese di maggio 2004 sotto forma di lettere non datate provenienti dal direttore generale del personale del Parlamento, hanno portato a loro conoscenza il grado intermedio in cui sarebbero stati collocati con efficacia a decorrere dal 1° maggio 2004. In forza di tali decisioni, il grado B 5 della sig.ra Angé Serrano è stato ridenominato B*5, il grado C 5 del sig. Bras è stato ridenominato C*2, il grado B 5 del sig. Decoutere è stato ridenominato B*5, il grado B 4 del sig. Hau è stato ridenominato B*6, il grado C 4 del sig. Orcajo Teresa è stato ridenominato C*3 ed il grado B 4 del sig. Solana Ramos è stato ridenominato B*6.

    14      I summenzionati gradi intermedi dei ricorrenti sono stati ridenominati una seconda volta con effetto a decorrere dal 1° maggio 2006, vale a dire dalla fine del periodo transitorio istituito dal nuovo Statuto, ai sensi dell’art. 8, n. 1, dell’allegato XIII del nuovo Statuto. Pertanto, il grado intermedio B*5 della sig.ra Angé Serrano doveva essere ridenominato AST 5; il grado intermedio C*2 del sig. Bras doveva essere ridenominato AST 2; il grado intermedio B*5 del sig. Decoutere doveva essere ridenominato AST*5; il grado intermedio B*6 del sig. Hau doveva essere ridenominato AST 6; il grado intermedio C*3 del sig. Orcajo Teresa doveva essere ridenominato AST 3 ed il grado intermedio B*6 del sig. Solana Ramos doveva essere ridenominato AST 6.

    15      Ciascun ricorrente, tra il 13 maggio ed il 30 luglio 2004, ha proposto reclamo avverso le decisioni controverse nella parte in cui fissano il loro inquadramento nel grado intermedio a decorrere dal 1° maggio 2004. Tali reclami sono stati respinti con decisioni comunicate a ciascuno dei ricorrenti tra il 27 ottobre ed il 25 novembre 2004.

    III –  Procedimento dinanzi al Tribunale

    16      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2005, i ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l’annullamento delle decisioni controverse e l’annullamento di ogni atto conseguente e/o relativo a tali decisioni e, dall’altro, la condanna del Parlamento al risarcimento dei danni, valutati in via equitativa in EUR 60 000 per ciascun ricorrente, con riserva di aumento e/o diminuzione di tale importo in corso di procedimento.

    17      Con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale 6 aprile 2005, è stato ammesso l’intervento del Consiglio dell’Unione europea a sostegno delle conclusioni del Parlamento.

    18      Nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale l’ufficio di presidenza del Parlamento, con decisione 13 febbraio 2006, ha approvato la proposta del segretario generale diretta, in particolare, a reinquadrare i funzionari che avevano cambiato categoria sotto il vigore del vecchio Statuto ma che, al 1° maggio 2004, continuavano a percepire lo stipendio base della vecchia categoria. A seguito di tale decisione, il 20 marzo 2006 sono state adottate decisioni individuali relative alla sig.ra Angé Serrano nonché ai sigg. Bras e Orcajo Teresa, con le quali la sig.ra Angé Serrano è stata reinquadrata nel grado intermedio B*6, il sig. Bras nel grado intermedio C*4 ed il sig. Orcajo Teresa nel grado intermedio C*4, con effetto, per tutti i funzionari in questione, dal 1° maggio 2004.

    IV –  La sentenza impugnata

    A –  Sulla ricevibilità

    19      Nel proprio controricorso dinanzi al Tribunale il Parlamento aveva sollevato diverse eccezioni di irricevibilità relative, segnatamente, all’interesse ad agire di taluni ricorrenti.

    1.     Sull’interesse ad agire del sig. Decoutere

    20      Il Parlamento ha affermato che, se il sig. Decoutere non fosse passato, nell’anno 2002, dalla categoria C alla categoria B a seguito del suo superamento del concorso interno di passaggio di categoria, la sua carriera sarebbe progredita nel modo seguente: il 1° maggio 2004 il suo grado C 3 sarebbe stato ridenominato C*4, e questo a sua volta sarebbe stato ridenominato AST 4 il 1° maggio 2006. Ne conseguirebbe che, se il sig. Decoutere non avesse beneficiato del passaggio di categoria, il suo grado, il 1° maggio 2006, sarebbe stato meno elevato di quello in cui è attualmente inquadrato, vale a dire il grado AST 5. Per tale motivo, egli non avrebbe alcun interesse ad impugnare la decisione controversa di reinquadramento che lo riguarda.

    21      Il Tribunale ha respinto tale eccezione affermando che il passaggio di categoria del sig. Decoutere, risultante dal superamento del suddetto concorso, non si rifletteva nel suo inquadramento nel grado intermedio B*5 e successivamente, dal 1° maggio 2006, nel grado AST 5. Ne sarebbe prova il fatto che, mentre il sig. Decoutere, a seguito del suo passaggio nella categoria B, aveva un grado superiore ai funzionari di grado C 1 che non avevano superato un concorso di passaggio di categoria, egli si sarebbe ritrovato, a partire dal 1° maggio 2006, in un grado inferiore a quello dei suddetti funzionari, poiché questi ultimi avevano il grado AST 6, mentre egli aveva solamente il grado AST 5.

    2.     Sull’interesse ad agire del sig. Hau

    22      Il Parlamento ha sostenuto che il sig. Hau è privo di interesse ad agire, non essendo passato dalla categoria C alla categoria B, ai sensi dell’art. 45, n. 2, del vecchio Statuto, dal momento che egli era agente temporaneo della categoria C prima di essere assunto come funzionario della categoria B a seguito del suo superamento del concorso interno.

    23      Il Tribunale ha respinto detta eccezione dichiarando che, pur essendo certo che il sig. Hau era agente temporaneo di grado C 1 al momento del suo superamento del concorso per il passaggio dalla categoria C alla categoria B, il Parlamento ha consentito la partecipazione degli agenti temporanei ai concorsi interni per il passaggio di categoria. Conseguentemente, il sig. Hau ha potuto partecipare ad un simile concorso in condizioni di parità con i funzionari della categoria C. Pertanto, il Tribunale rileva che tale concorso lo ha portato ad avanzare nella scala gerarchica passando dalla categoria C alla categoria B, alla pari dei funzionari che avevano superato il concorso in questione ed erano passati a detta categoria. Il Tribunale ha quindi ritenuto che il superamento del concorso per il passaggio di categoria non avesse permesso al sig. Hau di accedere all’inquadramento in un grado superiore, al quale aveva diritto rispetto ai funzionari della vecchia categoria C che non avevano superato un simile concorso.

    3.     Sul venir meno dell’oggetto della domanda di annullamento delle decisioni controverse relative alla sig.ra Angé Serrano e ai sigg. Bras e Orcajo Teresa.

    24      Il Parlamento ha fatto valere che la domanda di annullamento delle decisioni controverse relative alla sig.ra Angé Serrano nonché ai sigg. Bras e Orcajo Teresa era divenuta priva di oggetto nei loro confronti, poiché tali decisioni erano state annullate e sostituite dalle decisioni individuali adottate il 20 marzo 2006, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, con le quali i ricorrenti in questione avrebbero ottenuto retroattivamente l’inquadramento che rivendicavano.

    25      Il Tribunale ha riconosciuto che le decisioni del 20 marzo 2006 non rimediavano pienamente alle censure dei tre ricorrenti interessati formulate contro le decisioni controverse adottate nei loro confronti, dal momento che esse non ripristinano l’inquadramento in un grado superiore che spettava a tali ricorrenti, sotto il vigore del vecchio Statuto, rispetto ai funzionari che non avevano superato concorsi interni per il passaggio di categoria durante la vigenza del medesimo Statuto.

    26      Il Tribunale ha tuttavia accolto tale eccezione sollevata dal Parlamento. Esso ha dichiarato che le decisioni 20 marzo 2006, pur non prevedendo espressamente la revoca delle decisioni controverse, le sostituiscono nei loro effetti nei confronti dei tre ricorrenti in questione, poiché esse si applicano retroattivamente, a decorrere dal 1° maggio 2004. Le decisioni controverse relative ai tre ricorrenti in parola sono dunque divenute inesistenti nei loro riguardi, e questo a partire dal momento in cui sono state sostituite dalle decisioni 20 marzo 2006.

    27      Conseguentemente, secondo il Tribunale, l’obiettivo a cui era diretta la domanda di annullamento, vale a dire ottenere l’eliminazione delle decisioni controverse, sarebbe stato raggiunto, relativamente ai tre ricorrenti summenzionati, con l’adozione e l’applicazione retroattiva delle decisioni individuali 20 marzo 2006. Peraltro, il Tribunale ha preso atto che i ricorrenti avevano ammesso, in udienza, che una pronuncia sull’annullamento delle decisioni controverse relative alla sig.ra Angé Serrano ed ai sigg. Bras e Orcajo Teresa non era più necessaria.

    B –  Nel merito

    1.     Sulla domanda di annullamento

    28      A sostegno della propria domanda di annullamento delle decisioni controverse, i ricorrenti hanno dedotto diversi motivi attinenti, in primo luogo, all’illegittimità degli artt. 2 e 8 dell’allegato XIII del nuovo Statuto, in secondo luogo, alla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine commessa dal Parlamento e, in terzo ed ultimo luogo, alla violazione degli artt. 6, 45 e 45 bis e dell’allegato XIII dello Statuto nonché alla violazione del principio di promozione basata sul merito e all’errore manifesto di valutazione in cui è incorso il Parlamento.

    29      Per motivi di semplificazione, occorre richiamare solamente le valutazioni espresse dal Tribunale che costituiscono oggetto di contestazioni nell’ambito della presente impugnazione.

    30      A sostegno dell’eccezione di illegittimità rivolta contro gli artt. 2 e 8 dell’allegato XIII del nuovo Statuto, i ricorrenti hanno lamentato la violazione dei diritti quesiti, dei principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento nonché la violazione del principio della parità di trattamento. I ricorrenti hanno sostenuto, in sostanza, che le misure transitorie previste dall’allegato XIII del nuovo Statuto non hanno permesso di rimediare al loro problema, vale a dire la retrocessione nella loro carriera che ritengono di avere subìto, né di tutelare i loro diritti quesiti in termini di inquadramento in un grado superiore a quello dei funzionari che non avevano superato concorsi interni di passaggio di categoria sotto il vigore del vecchio Statuto.

    31      Per quanto riguarda i diritti quesiti, il Tribunale ha ricordato che i funzionari non possono farli valere, salvo il caso in cui la loro fattispecie costitutiva si sia realizzata sotto l’impero di uno statuto anteriore alle modifiche apportate alle disposizioni statutarie (sentenza della Corte 19 marzo 1975, causa 28/74, Gillet/Commissione, Racc. pag. 463, punto 5). In un sistema come quello della funzione pubblica comunitaria, in cui la gerarchia tra funzionari è soggetta a modifiche, il Tribunale ha rammentato che l’inquadramento in un grado superiore conseguito da taluni funzionari rispetto ad altri, ad un determinato momento della loro carriera, non costituisce un diritto quesito che debba essere tutelato dalle disposizioni dello Statuto come quelle in vigore dal 1° maggio 2004.

    32      Tuttavia, secondo il Tribunale, i funzionari che hanno superato un concorso interno di passaggio di categoria prima di tale data possono legittimamente attendersi che lo Statuto offra loro migliori prospettive di carriera di quelle dal medesimo offerte ai funzionari che non hanno superato un simile concorso sotto il vigore del vecchio Statuto e siffatte prospettive fanno sorgere in capo ad essi diritti quesiti che devono essere tutelati dal nuovo Statuto. Nella fattispecie, dai criteri di reinquadramento previsti dagli artt. 2 e 8 dell’allegato del nuovo Statuto non emergerebbe necessariamente che le prospettive di carriera dei funzionari che hanno superato un simile concorso non siano migliori di quelle a cui possono aspirare i funzionari risultati inidonei in tali concorsi. Al contrario, l’allegato XIII del nuovo Statuto, segnatamente il suo art. 10, contiene disposizioni che differenziano i funzionari a seconda della categoria alla quale appartenevano anteriormente al 1° maggio 2004, prevedendo possibilità di avanzamento di carriera che variano in base alla categoria di cui facevano parte durante la vigenza del vecchio Statuto.

    33      Con riguardo alla violazione del legittimo affidamento, il Tribunale ha affermato che un funzionario non può far valere il principio di tutela del legittimo affidamento per contestare la legittimità di una nuova disposizione normativa, in un settore nel quale il legislatore gode di un ampio potere discrezionale (sentenza del Tribunale 11 febbraio 2003, causa T‑30/02, Leonhardt/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑41 e II‑265, punto 55). Sarebbe questo il caso della modifica del sistema di carriere dei funzionari nonché dell’adozione di norme transitorie che accompagnano detta modifica, ivi comprese le disposizioni relative all’inquadramento nel grado contenute agli artt. 2 e 8 dell’allegato XIII del nuovo Statuto.

    34      Per quanto concerne l’addebito relativo alla violazione del principio della certezza del diritto, il Tribunale ha accertato che dagli scritti dei ricorrenti non emergono i profili di violazione di tale principio da parte degli artt. 2 e 8 dell’allegato XIII del nuovo Statuto e che, in ogni caso, tale addebito è manifestamente infondato in quanto i funzionari non hanno diritto al mantenimento dello Statuto in vigore al momento della loro assunzione (sentenza Leonhardt/Parlamento, cit., punto 55).

    35      A sostegno del motivo attinente alla violazione del principio della parità di trattamento, i ricorrenti hanno rilevato che, a seguito del nuovo inquadramento nel grado, funzionari collocati in una categoria inferiore a quella dei ricorrenti si ritrovano, dal 1° maggio 2006, in un grado superiore o uguale a quello di questi ultimi. Inoltre, il sig. Decoutere sarebbe inquadrato in maniera diversa rispetto a funzionari che hanno superato lo stesso concorso.

    36      Il Tribunale ha in proposito affermato che non costituisce una violazione del principio della parità di trattamento l’inquadramento dei funzionari che hanno superato un concorso interno di passaggio di categoria anteriormente al 1° maggio 2004 in un grado inferiore o uguale a quello dei funzionari che non hanno superato un simile concorso. Infatti, alla luce della modifica radicale del sistema delle carriere, il confronto del rango gerarchico dei funzionari prima e dopo tale data non sarebbe di per sé determinante per la sussistenza di una violazione del principio della parità di trattamento da parte degli artt. 2 e 8 dell’allegato XIII del nuovo Statuto. In ogni caso, i vincitori del concorso di passaggio di categoria avrebbero ottenuto, grazie alle disposizioni di cui eccepiscono l’illegittimità, migliori prospettive nell’avanzamento della loro carriera.

    37      Inoltre, con riguardo alla seconda parte di tale motivo, vale a dire alla situazione del sig. Decoutere, che afferma di essere stato ingiustamente trattato in maniera differente rispetto ad altri vincitori dello stesso concorso, il Tribunale ha rilevato che gli altri candidati erano stati assunti come funzionari sotto il vigore del nuovo Statuto e che pertanto il sig. Decoutere e questi ultimi si trovavano in situazioni giuridiche differenti.

    2.     Sulla domanda di risarcimento danni

    38      A sostegno della propria domanda risarcitoria, i ricorrenti hanno affermato che, a seguito di un eventuale annullamento delle decisioni controverse, il loro asserito danno morale e materiale doveva essere compensato dalla corresponsione di tutte le somme che avrebbero percepito se fossero stati inquadrati nel grado effettivamente corrispondente alle loro funzioni.

    39      Il Tribunale ha esaminato separatamente, da un lato, la domanda della sig.ra Angé Serrano, del sig. Bras e del sig. Orcajo Teresa e, dall’altro, quella dei sigg. Decoutere, Hau e Solana Ramos.

    40      Per quanto riguarda il primo gruppo dei suddetti funzionari, il Tribunale ha accertato che, indipendentemente dall’asserita illegittimità delle decisioni controverse relative a tali funzionari, sulla quale non si è pronunciato, non ricorreva almeno uno degli altri requisiti necessari per far sorgere la responsabilità. Rispetto al preteso danno materiale, esso ha ritenuto che il reinquadramento avvenuto grazie alle decisioni adottate nel corso del procedimento giudiziario non avesse comportato alcun aumento dello stipendio percepito grazie ai gradi intermedi e che, conseguentemente, i ricorrenti non avessero dimostrato l’esistenza del danno materiale lamentato. Inoltre, con riguardo all’asserito danno morale, il Tribunale ha osservato che il Parlamento, adottando le decisioni controverse, si è limitato ad applicare, nei confronti dei ricorrenti in questione, l’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII del nuovo Statuto e che, pertanto, il principio di buona amministrazione ed il dovere di sollecitudine non sarebbero stati violati. Infine, esso ha evidenziato che il Parlamento, adottando e applicando retroattivamente le decisioni 20 marzo 2006, ha consentito a tali ricorrenti di accedere a gradi superiori a quelli in cui le decisioni controverse li avevano inquadrati.

    41      Per quanto concerne il secondo gruppo di ricorrenti, il Tribunale ha affermato che, nel caso di specie, sussiste una stretta correlazione tra la domanda di annullamento e la domanda risarcitoria diretta a ottenere il risarcimento del danno materiale e morale subìto a causa del loro inquadramento intermedio. Poiché i motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento sono stati respinti, ne conseguirebbe che il Parlamento non ha commesso nessuna violazione che possa far sorgere la responsabilità della Comunità europea nei confronti dei tre ricorrenti in questione.

    V –  Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

    42      Con la loro impugnazione, i ricorrenti chiedono alla Corte di:

    –        dichiarare la loro impugnazione ricevibile e fondata e, conseguentemente,

    –        per quanto concerne la sig.ra Angé Serrano nonché i sigg. Bras e Orcajo Teresa, annullare la sentenza impugnata, da un lato, per la parte in cui è dichiarato non necessario statuire nei loro confronti in merito al primo capo delle loro conclusioni e, dall’altro, per la parte in cui è respinta la loro domanda di risarcimento danni, e

    –        per quanto concerne i sigg. Decoutere, Hay e Solana Ramos, annullare i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata, in cui è respinto il loro ricorso e sono lasciate le proprie spese a loro carico, ed i motivi ad essi relativi.

    43      I ricorrenti chiedono inoltre alla Corte di pronunciarsi direttamente sulla controversia e, accogliendo il ricorso iniziale dei ricorrenti nella causa T‑47/05:

    –        annullare le decisioni che riguardano il loro inquadramento nel grado in seguito all’entrata in vigore del nuovo Statuto;

    –        condannare il Parlamento europeo al pagamento dei danni, valutati ex aequo et bono in EUR 60 000 per ciascun ricorrente, e

    –        condannare comunque il convenuto alle spese.

    44      Essi chiedono infine di condannare, in ogni caso, il convenuto alle spese dei due gradi di giudizio.

    45      Nel proprio controricorso, il Parlamento ha altresì proposto un’impugnazione incidentale. Esso chiede alla Corte di:

    –        dichiarare l’impugnazione incidentale ricevibile e fondata e, di conseguenza, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge le conclusioni dirette a che siano dichiarati irricevibili i ricorsi dei sigg. Decoutere e Hau;

    –        per il resto, respingere l’impugnazione in quanto infondata, e

    –        condannare i ricorrenti a sopportare le spese del presente giudizio.

    46      Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

    –        respingere l’impugnazione in quanto infondata, e

    –        condannare i ricorrenti alle spese.

    VI –  Sulle impugnazioni

    47      Nella loro impugnazione principale, i ricorrenti deducono due distinti ordini di motivi, attinenti al giudizio espresso dal Tribunale, rispettivamente, sulla ricevibilità e sul merito delle domande della sig.ra Angé Serrano nonché dei sigg. Bras e Orcajo Teresa, e sulla ricevibilità e sul merito delle domande dei sigg. Decoutere, Hau e Solana Ramos.

    48      Nella sua impugnazione incidentale, il Parlamento contesta la parte della sentenza impugnata relativa al rigetto dell’eccezione di irricevibilità del ricorso, che esso aveva sollevato in primo grado, nonché alla mancanza di interesse ad agire dei sigg. Decoutere e Hau.

    A –  Sulla parte della sentenza impugnata riguardante la sig.ra Angé Serrano nonché i sigg. Bras e Orcajo Teresa

    1.     Sulla parte della sentenza impugnata relativa al non luogo a statuire sulla domanda di annullamento

    a)     Argomenti delle parti

    49      I ricorrenti deducono due motivi, attinenti rispettivamente all’errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale ed alla motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza impugnata.

    50      Essi rilevano che, conformemente alla giurisprudenza della Corte in casi analoghi a quello di specie di sostituzione dell’atto impugnato in corso di giudizio, la conservazione dell’interesse ad agire del ricorrente può derivare dal rischio di ripetizione dell’atto asseritamente illegittimo di un’istituzione comunitaria. A tale proposito, i ricorrenti richiamano segnatamente le sentenze 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione (Racc. pag. 1965, punto 21), e 26 aprile 1988, causa 207/86, Apesco/Commissione (Racc. pag. 2151, punto 16). A loro avviso, la conservazione dell’interesse ad agire di un ricorrente può altresì risultare dall’interesse di quest’ultimo al risarcimento dei danni causati dalla decisione non più in vigore. A tale riguardo, essi menzionano in particolare le sentenze 5 marzo 1980, causa 76/79, Könecke Fleischwarenfabrik/Commissione (Racc. pag. 665, punto 9); 31 marzo 1998, cause riunite C‑68/94 e C‑30/95, Francia e a./Commissione (Racc. pag. I‑1375, punto 74), e 7 giugno 2007, causa C‑362/05 P, Wunenburger/Commissione (Racc. pag. I‑4333, punto 42).

    51      Essi evidenziano inoltre che, nella fattispecie, le decisioni di reinquadramento adottate nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale non rimediano pienamente alle censure mosse in primo grado, in particolare per quanto riguarda l’illegittimità degli artt. 2 e 8 dell’allegato XIII del nuovo Statuto, e non eliminano la lesione di una parte dei loro diritti, a causa del mancato rispetto della parità di trattamento, dei loro diritti quesiti e della certezza del diritto. Infatti, non solo dette decisioni non revocherebbero in maniera formale ed espressa le decisioni controverse relative ai ricorrenti interessati, ma non ripristinerebbero neppure l’inquadramento nel grado superiore che sarebbe spettato a detti ricorrenti sotto il vigore del vecchio Statuto e che sarebbe stato perso con l’applicazione delle decisioni controverse.

    52      Il Parlamento replica che, secondo la giurisprudenza della Corte richiamata dai ricorrenti, l’oggetto del ricorso deve durare, così come l’interesse ad agire, per tutto il procedimento e l’esito del ricorso deve poter procurare un beneficio al ricorrente (sentenza Wunenburger/Commissione, cit., punto 42). Così non sarebbe nel caso di specie. Infatti, da un lato, le nuove decisioni avrebbero lo stesso oggetto delle decisioni controverse alle quali si sostituiscono ex tunc e, dall’altro, il Tribunale potrebbe solamente annullare le prime decisioni, mentre non potrebbe sostituirle in luogo dell’istituzione. Peraltro, non sussisterebbe alcun rischio di ripetizione della condotta asseritamente illegittima, in quanto le nuove decisioni hanno modificato il sistema di inquadramento.

    53      Il Parlamento sottolinea inoltre che, come emerge dalla sentenza impugnata, in sede di udienza i ricorrenti hanno ammesso di non avere più interesse ad una pronuncia del Tribunale sull’annullamento delle decisioni controverse che li riguardano. I suddetti ricorrenti non avrebbero nemmeno riformulato le proprie conclusioni durante il procedimento dinanzi al Tribunale per contestare le decisioni 20 marzo 2006, che sostituiscono le decisioni controverse.

    54      Infine, quanto alle conseguenze del non luogo a statuire sulla domanda risarcitoria, il Parlamento ritiene che il Tribunale abbia deciso di esaminare, indipendentemente dalla valutazione della legittimità delle decisioni controverse, la sussistenza delle altre due condizioni cumulative per l’affermazione della responsabilità delle Comunità europee e abbia potuto accertare che i ricorrenti, comunque, non avevano dimostrato l’esistenza di un danno materiale e morale.

    b)     Giudizio della Corte

    55      Come emerge dal punto 90 della sentenza impugnata, che sotto tale profilo non è stata messa in discussione dall’impugnazione, deve ritenersi che i ricorrenti, manifestando il loro accordo sul fatto che il Tribunale non dovesse più pronunciarsi sulla loro domanda di annullamento, abbiano rinunciato a tale capo delle conclusioni. Di conseguenza il Tribunale, non più investito da tale parte delle conclusioni, poteva solamente prendere atto della dichiarazione effettuata in corso di udienza. Peraltro, come ha osservato il Parlamento nei propri scritti difensivi, i ricorrenti non hanno più tentato di riformulare le proprie conclusioni contestando le decisioni 20 marzo 2006. I suddetti ricorrenti hanno al contrario privilegiato la via della presentazione di un ricorso avverso le summenzionate decisioni dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea.

    56      Poiché il precedente rilievo è di per sé sufficiente a giustificare la sentenza impugnata sul punto, tale motivo di impugnazione deve essere considerato infondato.

    2.     Sul rigetto della domanda di risarcimento danni

    a)     Argomenti delle parti

    57      A sostegno del loro motivo formulato contro il rigetto da parte del Tribunale della loro domanda risarcitoria, la sig.ra Angé Serrano nonché i sigg. Bras e Orcajo Teresa deducono l’insufficienza di motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda i danni morali che ritengono di avere subìto. A loro avviso, le contestazioni mosse nel loro atto introduttivo del giudizio nell’ambito della domanda risarcitoria sarebbero, a tale riguardo, ben più ampie di quelle analizzate dal Tribunale nella sentenza impugnata e riguarderebbero anche lo stato di incertezza in cui essi sono stati posti e le ripercussioni sulla loro carriera e sulla loro vita professionale e familiare. Orbene, il giudizio estremamente sommario effettuato dal Tribunale sul capo delle conclusioni in questione non terrebbe conto dei nuovi elementi di danno relativi all’adozione delle nuove decisioni di inquadramento. La sostituzione, in corso di procedimento, delle decisioni controverse non avrebbe affatto costituito un risarcimento adeguato e sufficiente del danno morale dei tre ricorrenti, dal momento che essi restano in uno stato di inquietudine e incertezza circa l’andamento della propria carriera.

    58      Il Parlamento osserva che i ricorrenti non distinguono fra il danno asseritamente subìto, causato dalle decisioni controverse, ed il danno che, a loro avviso, perdura in seguito al loro reinquadramento nel grado operato dalle decisioni che sostituiscono quelle controverse. Nel caso di specie, anche in caso di persistenza di un danno, sarebbe stato impossibile per il Tribunale esaminare un simile danno senza avere esaminato nel merito le nuove decisioni relative all’inquadramento nel grado dei tre ricorrenti in questione. In ogni caso, secondo il Parlamento, a seguito di tali decisioni di reinquadramento i ricorrenti hanno ottenuto un avanzamento nelle loro rispettive carriere.

    b)     Giudizio della Corte

    59      Al punto 168 della sentenza impugnata il Tribunale ha ricordato, in via preliminare, che, nell’ambito di una domanda di risarcimento danni proposta da un funzionario, l’affermazione della responsabilità della Comunità presuppone la contemporanea sussistenza di un insieme di condizioni relative all’illegittimità del comportamento addebitato all’istituzione in questione, all’effettività del danno asseritamente subìto e al nesso di causalità tra la condotta di tale istituzione ed il danno lamentato. Il Tribunale ha inoltre rammentato, al punto 169 della suddetta sentenza, che queste tre condizioni sono cumulative, e ciò implica che, se una di esse non sussiste, non può sorgere la responsabilità della Comunità.

    60      Con riguardo al danno morale lamentato dalla sig.ra Angé Serrano nonché dai sigg. Bras e Orcajo Teresa, derivante dalle pretese violazioni del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine commesse dal Parlamento, il Tribunale ha in particolare dichiarato, al punto 175 della sentenza impugnata, che il Parlamento, essendosi limitato a fondare le decisioni controverse sulle disposizioni dello Statuto, non ha violato il principio ed il dovere summenzionati, e ha poi concluso che l’illegittimità del comportamento individuata quale origine del danno morale asseritamente subìto non fosse pertanto dimostrata nel caso di specie.

    61      Il Tribunale ha quindi motivato a sufficienza il rigetto della domanda di risarcimento del danno morale. Infatti, la mera constatazione, da parte del Tribunale, che la dedotta illegittimità del comportamento non era stata dimostrata era sufficiente a giustificare, in mancanza di una delle tre condizioni cumulative ricordate al punto 169 della sentenza impugnata, il rigetto della suddetta domanda. Pertanto, il Tribunale non era tenuto a motivare ulteriormente la propria sentenza pronunciandosi anche sulla sussistenza di un asserito danno morale.

    62      Conseguentemente, tale motivo di impugnazione deve essere considerato infondato.

    B –  Sulla parte della sentenza impugnata riguardante il sig. Decoutere nonché i sigg. Hau e Solana Ramos

    1.     Sulla ricevibilità del ricorso dei sigg. Decoutere e Hau

    a)     Argomenti delle parti

    63      Nella propria impugnazione incidentale, il Parlamento rammenta, con riguardo al sig. Decoutere, che tale ricorrente era stato inquadrato nel grado B dopo aver superato il concorso di passaggio di categoria e che, pertanto, egli si sarebbe trovato in una situazione identica a quella di tutti i funzionari che avevano il grado B sotto il vigore del vecchio Statuto alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto. Il Parlamento evidenzia che, contrariamente a quanto constatato dal Tribunale, detto funzionario era inquadrato, prima del concorso interno di passaggio di categoria, nel grado C 3 e, dopo aver passato tale concorso, nel grado B 5, poi B*5 ed infine AST 5. A seguito di tali promozioni, egli avrebbe attualmente il grado AST 7. Il ricorrente sarebbe quindi stato reinquadrato, sotto il regime del nuovo Statuto, tenendo conto del suo inquadramento nel grado B, e non nel grado C, del vecchio Statuto. Il Parlamento sostiene in sostanza che, dopo l’entrata in vigore del nuovo Statuto, il sig. Decoutere ha beneficiato dello stesso avanzamento di carriera dei funzionari che avevano raggiunto il grado B del vecchio Statuto e, pertanto, tale ricorrente non sarebbe stato discriminato rispetto a detti funzionari.

    64      Con riguardo al sig. Hau, il Parlamento rileva che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che tale ricorrente era nella stessa situazione degli altri ricorrenti. Infatti, al momento della partecipazione al concorso, egli era agente temporaneo e, grazie al superamento di quest’ultimo, egli non è passato di categoria, ma ha beneficiato del cambiamento di status di agente temporaneo in quello di funzionario. Il Tribunale avrebbe qualificato la situazione del sig. Hau in modo non corretto, dal momento che, a seguito del superamento del concorso di passaggio di categoria, tale ricorrente avrebbe ottenuto non già un avanzamento di grado, ma un cambiamento della propria posizione statutaria.

    65      I ricorrenti deducono che il Parlamento si limita a riproporre gli argomenti già presentati in primo grado e a rimettere in discussione accertamenti di fatto. Il motivo dovrebbe essere considerato irricevibile. Quanto al merito, essi considerano corretta la motivazione della sentenza impugnata sul rigetto dell’eccezione di irricevibilità.

    b)     Giudizio della Corte

    66      Per quanto riguarda il sig. Decoutere, occorre rilevare che, ai punti 68‑70 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata in primo grado dal Parlamento, accertando che tale ricorrente aveva interesse ad agire. Esso ha sottolineato che quest’ultimo, che era passato dal grado C 3 al grado B 5, si ritrovava, il 1° maggio 2006, in un grado inferiore a quello dei funzionari di grado C 1 che non avevano superato concorsi di passaggio di categoria sotto il vigore del vecchio Statuto.

    67      A tale proposito, si deve constatare che il Tribunale non ha commesso un errore rilevando, ai punti 68‑70 della sentenza impugnata, che l’addebito formulato in primo grado dal sig. Decoutere attiene alla circostanza che il suo inquadramento, determinato secondo le regole del nuovo Statuto, non rispecchia il passaggio di categoria derivante dal superamento del suddetto concorso e che, conseguentemente, tale addebito riguarda l’asserita mancata considerazione del superamento del concorso alla luce dell’inquadramento dei colleghi del ricorrente che erano nella stessa categoria sotto il vigore del vecchio Statuto e che non hanno superato lo stesso concorso.

    68      Come dichiarato dal Tribunale, il sig. Decoutere ha principalmente lamentato un’alterazione, asseritamente operata dalle norme transitorie dell’allegato XIII del nuovo Statuto, dei rapporti gerarchici formati sotto il vigore del vecchio Statuto.

    69      Ne consegue che, nella parte in cui la decisione controversa riguardante il sig. Decoutere non accoglie le sue richieste relative a tale addebito, il Tribunale ha correttamente respinto l’eccezione di irricevibilità del Parlamento.

    70      Pertanto, tale motivo di impugnazione incidentale è infondato.

    71      Per quanto riguarda il sig. Hau, il Tribunale ha affermato che tale ricorrente, in qualità di agente temporaneo, avrebbe partecipato al concorso di passaggio di categoria in condizioni di parità con i funzionari e avrebbe perso, a seguito della decisione controversa che lo riguarda, l’inquadramento in un grado superiore a quello dei funzionari della precedente categoria C che non avevano superato un simile concorso. Egli avrebbe pertanto interesse ad agire.

    72      Si deve in proposito rilevare che gli argomenti del Parlamento sulla ricevibilità del ricorso del sig. Hau non riguardano l’interesse ad agire del ricorrente e dunque la ricevibilità del suo ricorso, ma attengono alla fondatezza di quest’ultimo e in particolare al diritto del ricorrente di ricevere, a seguito del superamento del concorso di passaggio di categoria, un trattamento nell’avanzamento di carriera differente da quello applicato ai funzionari inquadrati nel grado C prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto. Tali argomenti non mettono dunque in discussione la ricevibilità del ricorso da lui proposto.

    73      Pertanto, il Tribunale ha, correttamente, dichiarato ricevibile il ricorso del sig. Hau.

    74      Da quanto sopra affermato consegue che i motivi di impugnazione incidentale devono essere disattesi e che quest’ultima deve essere integralmente respinta.

    2.     Sul rigetto dell’eccezione di illegittimità degli artt. 2 e 8 dell’allegato XIII del nuovo Statuto

    a)     Sui motivi attinenti alla violazione dei diritti quesiti

    i)     Argomenti delle parti

    75      I ricorrenti rilevano che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, con motivazione insufficiente, la soppressione del precedente inquadramento nel grado operata dal nuovo Statuto costituisce una violazione dei diritti quesiti. La loro nomina ad un grado superiore sarebbe infatti assimilata ad una promozione avvenuta prima della riforma dello Statuto. I ricorrenti contestano altresì le valutazioni del Tribunale che figurano ai punti 113‑118 della sentenza impugnata, relative alle asserite migliori prospettive di carriera di cui beneficerebbero rispetto a quelle dei funzionari che non hanno superato un simile concorso. Essi deducono inoltre che, a differenza della situazione dei ricorrenti nella causa definita con sentenza 22 dicembre 2008, causa C‑443/07 P, Centeno Mediavilla e a./Commissione (Racc. pag. I‑10945), i quali non erano funzionari al momento dell’entrata in vigore del nuovo Statuto e pertanto avevano solamente l’idoneità a essere nominati funzionari, i ricorrenti nella presente causa erano già funzionari e avevano superato un concorso interno di passaggio di categoria, che costituisce il fatto generatore del loro diritto quesito ad un grado superiore.

    76      A tale riguardo, il Parlamento sottolinea che i ricorrenti, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo Statuto, sono avanzati nella loro carriera più rapidamente dei loro colleghi che non hanno superato simili concorsi interni di passaggio di categoria. Pertanto, l’entrata in vigore del nuovo Statuto non avrebbe minimamente pregiudicato i loro diritti.

    77      Il Consiglio sostiene che una situazione giuridica e di fatto di un gruppo di funzionari, definita in relazione a quella di un altro gruppo di funzionari e non in termini assoluti, non presenta carattere sufficientemente stabile e definitivo per essere qualificata come diritto quesito. Inoltre, la gerarchia tra funzionari sarebbe sempre soggetta a modifiche e le prospettive di carriera sarebbero sempre soggette a una certa imprevedibilità. Questo è il motivo per cui non si potrebbe parlare di diritti quesiti in questo settore. Il Consiglio ritiene quindi che il Tribunale, riconoscendo ai ricorrenti il diritto quesito all’avanzamento della loro carriera, è giunto ad una conclusione erronea. La situazione di questi ultimi all’epoca della riforma dello Statuto sarebbe stata vagamente determinata e non avrebbe potuto costituire un diritto che limita l’ampio margine discrezionale del legislatore, quale riconosciuto dalla Corte nella citata sentenza Centeno Mediavilla e a./Commissione.

    ii)  Giudizio della Corte

    78      Al punto 107 della sentenza impugnata, il Tribunale ha in particolare dichiarato che l’inquadramento in un grado superiore conseguito da taluni funzionari rispetto ad altri, ad un momento della loro carriera, non costituisce un diritto quesito che deve essere tutelato dal nuovo Statuto.

    79      Al punto 109 della sentenza impugnata esso ha inoltre rilevato che, prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto, i sigg. Decoutere, Hau e Solana Ramos, a seguito del superamento dei concorsi interni di passaggio di categoria, sono avanzati in carriera. Essi erano così collocati in un grado superiore a quello dei funzionari che non avevano ottenuto, in esito a tali concorsi interni, il passaggio di categoria.

    80      Sulla base di tale rilievo il Tribunale ha dichiarato, al punto 110 della sentenza impugnata, che le migliori prospettive di carriera ottenute dai ricorrenti sotto il vigore del vecchio Statuto rispetto ai funzionari che non avevano superato gli stessi concorsi costituiscono diritti quesiti che dovevano essere tutelati dal nuovo Statuto.

    81      Esso ha in seguito affermato, ai punti 114‑117 della sentenza impugnata, che, grazie alle regole di avanzamento stabilite dall’art. 10 dell’allegato XIII dello Statuto, il legislatore ha previsto meccanismi di differenziazione nella carriera dei funzionari a seconda della categoria alla quale appartenevano sotto il vigore del vecchio Statuto. Il Tribunale ha considerato che tali regole abbiano permesso di garantire il rispetto dei suddetti diritti quesiti.

    82      A tale proposito occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, tra i funzionari e l’amministrazione non si instaura un rapporto di tipo contrattuale, ma un rapporto disciplinato dallo Statuto. Conseguentemente, i diritti e gli obblighi dei funzionari possono essere modificati in qualsiasi momento dal legislatore, pur con il rispetto delle esigenze che derivano dal diritto comunitario (sentenza Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

    83      Costituisce un principio consolidato che le leggi modificative di un’altra legge, come i regolamenti di modifica dello Statuto, si applicano, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l’impero della vecchia legge (v., in tal senso, sentenze 29 giugno 1999, causa C‑60/98, Butterfly Music, Racc. pag. I‑3939, punto 24, e Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punto 61).

    84      Una soluzione diversa è ammissibile solo per le situazioni sorte e definitivamente attuatesi in vigenza della normativa precedente, che creano diritti quesiti (v., in tal senso, sentenze 14 aprile 1970, causa 68/69, Brock, Racc. pag. 171, punto 7; 5 dicembre 1973, causa 143/73, SOPAD, Racc. pag. 1433, punto 8; 10 luglio 1986, causa 270/84, Licata/CES, Racc. pag. 2305, punto 31, e Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punto 62). Un diritto è considerato quesito qualora il fatto generatore del medesimo si sia realizzato prima della modifica legislativa (sentenza Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punto 63).

    85      Nel caso di specie, si deve osservare che i ricorrenti, che sono avanzati nella loro carriera grazie al superamento del concorso interno, hanno acquisito il diritto al rispetto dell’avanzamento così effettuato sotto il vigore del vecchio Statuto. Tuttavia, contrariamente a quanto essi affermano, siffatto diritto implica soltanto che nei loro confronti sia applicato il medesimo trattamento statutario, segnatamente per quanto riguarda l’avanzamento nella carriera, riservato a tutti i funzionari del nuovo grado al quale essi hanno in tal modo avuto accesso.

    86      L’ampio potere discrezionale di cui il legislatore dispone per procedere alle modifiche dello Statuto necessarie, alle condizioni ricordate ai punti 82 e 83 della presente sentenza, e segnatamente per cambiare la struttura dei gradi dei funzionari, non può autorizzarlo a procedere a modifiche che, in particolare, non sarebbero correlate a tale necessità o che non terrebbero conto delle competenze che tali gradi dovrebbero riflettere. Tuttavia, il legislatore non può per questo essere vincolato ad un obbligo di stretta conservazione del rapporto che esisteva in precedenza tra tali gradi prima della modifica dello Statuto.

    87      Pertanto, i ricorrenti non possono invocare utilmente asseriti diritti quesiti ad essere inquadrati in un grado superiore, conseguito durante la vigenza del vecchio Statuto, al fine di sostenere che gli artt. 2 e 8 dell’allegato XIII del nuovo Statuto sarebbero viziati da illegittimità.

    88      Conseguentemente, e dal momento che il legislatore, come ha rilevato il Tribunale al punto 114 della sentenza impugnata, ha adottato, in tale nuovo Statuto, disposizioni che differenziano l’avanzamento nella carriera di detti funzionari tenendo conto della categoria alla quale appartenevano sotto il vigore del vecchio Statuto, i ricorrenti non possono fondatamente sostenere che il Tribunale, che ha sufficientemente motivato il proprio giudizio, avrebbe commesso un errore di diritto respingendo il loro motivo attinente alla violazione dei diritti quesiti.

    b)     Sul motivo attinente alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

    i)     Argomenti delle parti

    89      Per quanto riguarda la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, i ricorrenti ritengono che il Tribunale, erroneamente e con motivazione insufficiente, abbia concluso che essi non potessero fondatamente riporre il proprio legittimo affidamento nella conservazione di una situazione esistente in mancanza di diritti quesiti. La portata dei due principi in parola sarebbe diversa, poiché la fonte del principio della tutela del legittimo affidamento sarebbe differente dall’acquisizione di simili diritti. Inoltre, a differenza dei ricorrenti nella citata sentenza Centeno Mediavilla e a./Commissione, i ricorrenti avrebbero, nel caso di specie, basato le proprie aspettative in termini di avanzamento di carriera sul superamento di un concorso di passaggio di categoria e, quindi, su una situazione acquisita anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Statuto. Riconoscere che il legislatore possa non tenere conto di una simile aspettativa significherebbe porlo al di sopra del principio generale della tutela del legittimo affidamento.

    90      A tale proposito, il Consiglio rileva che la prospettiva di carriera dei ricorrenti non costituisce una situazione abbastanza stabile da poter essere considerata acquisita. Esso rammenta inoltre che, secondo la citata sentenza Centeno Mediavilla e a./Commissione, i singoli non potrebbero avvalersi di tale principio per contestare la legittimità di una nuova disposizione in materia di funzione pubblica comunitaria.

    ii)  Giudizio della Corte

    91      Al punto 121 della sentenza impugnata, il Tribunale, per i motivi richiamati al punto 34 della presente sentenza, ha dichiarato che i ricorrenti non possono invocare il principio della tutela del legittimo affidamento per contestare la legittimità di una disposizione dello Statuto.

    92      Una simile valutazione, sufficientemente motivata, della portata del principio della tutela del legittimo affidamento non appare viziata da errori giuridici.

    93      Infatti, i singoli non possono richiamarsi al principio della tutela del legittimo affidamento per opporsi all’applicazione di una nuova disposizione regolamentare, soprattutto in un settore nel quale il legislatore, come nel caso specifico, dispone di un ampio potere discrezionale (sentenze 19 novembre 1998, causa C‑284/94, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I‑7309, punto 43, e Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punto 91).

    94      Ne consegue che gli argomenti dei ricorrenti relativi alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento sono infondati.

    c)     Sul motivo attinente alla violazione del principio della parità di trattamento

    i)     Argomenti delle parti

    95      Secondo i ricorrenti, il Tribunale ha adottato un’interpretazione erronea del principio della parità di trattamento laddove ha ritenuto che, anche qualora le decisioni controverse cagionassero loro una perdita in termini di carriera rispetto ai loro colleghi che non hanno superato concorsi interni di passaggio di categoria, non potrebbe ricorrere alcuna violazione di tale principio. Il Tribunale avrebbe così riconosciuto, con motivazione insufficiente, che situazioni differenti possono essere trattate in maniera identica. Esso avrebbe inoltre erroneamente constatato che le norme transitorie in questione sono in grado di rispondere alle esigenze di rispetto del suddetto principio.

    96      Peraltro, nel caso del sig. Decoutere, il Tribunale si sarebbe a torto rifiutato di censurare il fatto che, sulla base in particolare degli artt. 2, n. 1, 4 e 5 dell’allegato XIII del nuovo Statuto, egli sarebbe stato trattato in maniera differente rispetto ai funzionari che avevano superato lo stesso concorso e che quindi si trovavano nella sua stessa situazione giuridica.

    97      Il Parlamento ed il Consiglio replicano che il Tribunale ha correttamente dichiarato che il sistema delle carriere è stato radicalmente modificato dal nuovo Statuto, ma che quest’ultimo prevede vantaggi per i funzionari inquadrati in un grado più elevato prima dell’entrata in vigore del nuovo Statuto. Il Consiglio sottolinea, inoltre, che l’inquadramento nel nuovo sistema gerarchico non è di per sé determinante per valutare se il legislatore abbia tenuto conto delle differenze in termini di prospettive di carriera tra i funzionari che, sotto il vigore del vecchio Statuto, hanno superato un concorso di passaggio di categoria e quelli che non ne hanno superato alcuno.

    98      Riguardo alla situazione del sig. Decoutere, il Parlamento ed il Consiglio evidenziano che l’interpretazione delle disposizioni in questione effettuata dal Tribunale è stata confermata dalla citata sentenza Centeno Mediavilla e a./Commissione, in cui la Corte ha dichiarato che funzionari assunti in date diverse non possono essere considerati nella stessa situazione giuridica.

    ii)  Giudizio della Corte

    99      Come emerge dalla giurisprudenza della Corte, si configura una violazione del principio della parità di trattamento, applicabile al diritto della funzione pubblica comunitaria, quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso al momento dell’assunzione e tale disparità di trattamento non è oggettivamente giustificata (v. sentenze 11 gennaio 2001, causa C‑459/98 P, Martínez del Peral Cagigal/Commissione, Racc. pag. I‑135, punto 50, e Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punto 76).

    100    Costituisce inoltre principio consolidato che il legislatore sia tenuto, nell’emanare le norme che disciplinano in particolare la funzione pubblica comunitaria, al rispetto del principio generale della parità di trattamento (sentenza Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punto 78).

    101    Come il Tribunale ha giustamente ricordato al punto 142 della sentenza impugnata, dalla giurisprudenza emerge altresì che il principio di uguaglianza è violato quando due situazioni diverse sono trattate in maniera identica (v., a tale riguardo, sentenza 11 settembre 2007, causa C‑227/04 P, Lindorfer/Consiglio, Racc. pag. I‑6767, punto 63).

    102    A tale proposito il Tribunale ha accertato, al punto 145 della sentenza impugnata, che i ricorrenti i quali hanno superato un concorso interno di passaggio di categoria sotto il vigore del vecchio Statuto non si trovano nella stessa situazione giuridica e di fatto dei funzionari che non hanno superato un simile concorso. Esso ha inoltre dichiarato, ai punti 146 e 147 della sentenza impugnata, che i primi hanno acquisito, conformemente alle norme dello Statuto, migliori prospettive di carriera rispetto ai secondi, di cui si è tenuto conto nelle disposizioni transitorie dell’allegato XIII del nuovo Statuto.

    103    Al contrario di quanto sostengono i ricorrenti, siffatto giudizio, la cui motivazione, come ricordato al punto 37 della presente sentenza, è sufficiente, non è viziata da alcun errore di diritto.

    104    Infatti, si deve rilevare che i ricorrenti si limitano a sostenere che il regime transitorio in questione non contiene disposizioni relative, in particolare, alla categoria dei funzionari vincitori di un concorso sotto il vigore del vecchio Statuto e che, comunque, le migliori prospettive di carriera di cui beneficerebbero sotto il nuovo Statuto non sono significative e certe.

    105    Orbene, una simile argomentazione non è in grado di dimostrare che il nuovo Statuto violerebbe, nei confronti di tali funzionari, il principio della parità di trattamento. Infatti, come risulta dal punto 86 della presente sentenza, dal momento che, adottando un nuovo Statuto, il legislatore comunitario ha rimodellato il sistema complessivo delle carriere in vigore fino ad allora, esso non poteva essere tenuto a riprodurre in maniera esattamente identica la gerarchia dei gradi del vecchio Statuto, a meno di pregiudicare la propria possibilità di apportare modifiche allo Statuto. Conseguentemente, il confronto dei ranghi gerarchici precedenti e successivi alla riforma dello Statuto non è, di per sé, determinante per valutare la conformità del nuovo Statuto al principio della parità di trattamento.

    106    Il nuovo Statuto, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, differenzia la carriera dei funzionari che, sotto il vigore del vecchio Statuto, appartenevano a gradi diversi della gerarchia e garantisce a quelli che hanno superato il concorso di passaggio di categoria prospettive di carriera differenti da quelle dei funzionari che non hanno superato lo stesso concorso. In particolare, il regime transitorio, e segnatamente l’art. 10, nn. 1 e 2, dell’allegato XIII dello Statuto, assicura, mediante la regola del blocco dell’avanzamento di carriera e quella della fissazione delle percentuali di promozione per i differenti gradi, migliori prospettive di carriera ai funzionari che sotto il vigore del vecchio Statuto avevano gradi più elevati e, pertanto, a quelli che sono saliti di grado a seguito del superamento di un concorso di passaggio di categoria.

    107    Infine, per quanto riguarda il sig. Decoutere, il Tribunale ha ritenuto, ai punti 152‑155 della sentenza impugnata, che tale ricorrente non si trovasse nella stessa situazione giuridica di un altro funzionario che aveva superato il suo stesso concorso, ma che era stato assunto come funzionario sotto il vigore del nuovo Statuto, mentre il sig. Decoutere era stato assunto e inquadrato in un nuovo grado all’esito di tale concorso mentre vigeva il vecchio Statuto. In tal modo, il Tribunale non ha commesso errori di diritto e ha fornito una motivazione sufficiente.

    108    Infatti, due funzionari reinquadrati in un grado superiore durante la vigenza di norme statutarie differenti si trovano, per ciò solo, in situazioni diverse (v., per analogia, sentenza Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punti 79 e 80).

    109    Da tutte le considerazioni precedenti risulta che le affermazioni dei ricorrenti secondo cui il Tribunale ha errato nel respingere l’eccezione di illegittimità degli artt. 2 e 8 dell’allegato XIII del nuovo Statuto e secondo cui la sentenza non è sufficientemente motivata sono infondate.

    3.     Sul rigetto della domanda di risarcimento danni

    110    Dal momento che i ricorrenti rinviano alla loro argomentazione riferita alla parte della sentenza impugnata relativa alla suddetta eccezione di illegittimità al fine di contestare anche i punti 177‑180 della sentenza impugnata, relativi alla domanda di risarcimento danni, occorre parimenti considerare infondato tale motivo dell’impugnazione principale.

    111    Poiché nessuno dei motivi dedotti dai ricorrenti è fondato, l’impugnazione principale dev’essere respinta.

    VII –  Sulle spese

    112    Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

    113    A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 69, n. 3, dello stesso regolamento, tuttavia, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché sia i ricorrenti che il Parlamento sono rimasti soccombenti, occorre disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

    114    In conformità all’art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, applicabile altresì ai sensi dell’art. 118 del medesimo regolamento, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, il Consiglio deve essere condannato a sopportare le proprie spese.

    Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

    1)      L’impugnazione principale è respinta.

    2)      L’impugnazione incidentale è respinta.

    3)      La sig.ra Angé Serrano, i sigg. Bras, Orcajo Teresa, Decoutere, Hau e Solana Ramos, il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.

    Firme


    * Lingua processuale: il francese.

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