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Documento 62008CJ0551

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 29 ottobre 2009.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Polonia.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2005/68/CE - Attività autonoma di riassicurazione - Accesso ed esercizio - Disposizioni nazionali anteriori alla direttiva - Mancata comunicazione od omessa trasposizione entro il termine impartito.
Causa C-551/08.

Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-00176*

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2009:683





Sentenza della Corte (Settima Sezione) 29 ottobre 2009 – Commissione / Polonia

(causa C‑551/08)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2005/68/CE – Attività autonoma di riassicurazione – Accesso ed esercizio – Disposizioni nazionali anteriori alla direttiva – Mancata comunicazione od omessa trasposizione entro il termine impartito»

1.                     Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione (Art. 226 CE) (v. punti 15, 19)

2.                     Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri (Art. 249, terzo comma, CE) (v. punti 21, 23)

3.                     Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punti 25, 27)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione, nel termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (GU L 323, pag. 1).

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine impartito, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE, e non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee il testo delle disposizioni nazionali adottate nella materia disciplinata da tale direttiva, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva, e in particolare dell’art. 64 della medesima.

2)

La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

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