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Documento 62007CJ0498

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 settembre 2009.
Aceites del Sur-Coosur, anciennement Aceites del Sur contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Causa C-498/07 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-07371

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2009:503

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

3 settembre 2009 ( *1 )

«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Marchio figurativo La Española — Valutazione globale del rischio di confusione — Elemento determinante»

Nel procedimento C-498/07 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 12 novembre 2007,

Aceites del Sur-Coosur SA, già Aceites del Sur SA, con sede in Vilches (Spagna), rappresentata dagli avv.ti J.-M. Otero Lastres e R. Jimenez Diaz, abogados,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Koipe Corporación SL, con sede in San Sebastián (Spagna), rappresentata dall’avv. M. Fernández de Béthencourt, abogado,

ricorrente in primo grado,

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra J. García Murillo, in qualità di agente,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, A. Tizzano (relatore), A. Borg Barthet e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 ottobre 2008,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 febbraio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Aceites del Sur-Coosur SA, già Aceites del Sur SA (in prosieguo: la «Aceites del Sur»), chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 12 settembre 2007, causa T-363/04, Koipe/UAMI — Aceites del Sur (La Española) (Racc. pag. II-3355; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha accolto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 11 maggio 2004 (procedimento R 1109/2000-4; in prosieguo: la «decisione controversa») relativa al procedimento di opposizione tra la Koipe Corporación SL (in prosieguo: la «Koipe») e la Aceites del Sur.

Contesto normativo

2

L’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), così dispone:

«In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

(…)

b)

se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

3

L’art. 8, n. 2, dello stesso regolamento così prevede:

«Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per “marchi anteriori”:

a)

i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi:

i)

marchi comunitari,

ii)

marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi, presso l’Ufficio dei marchi del Benelux,

iii)

marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro;

(…)».

I fatti

4

Il 23 aprile 1996 la Aceites del Sur, un’impresa spagnola produttrice di oli vegetali, presentava all’UAMI, ai sensi del regolamento n. 40/94, una domanda di marchio comunitario diretta a ottenere la registrazione per alcuni generi di prodotti, tra i quali «oli e grassi commestibili», del marchio figurativo La Española come rappresentato qui di seguito:

Image

5

Il 23 novembre 1998 la domanda di registrazione veniva pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari n. 89/98.

6

Il 23 febbraio 1999 l’impresa Aceites Carbonell, divenuta Koipe, proponeva opposizione alla registrazione del detto marchio facendo valere l’esistenza di un rischio di confusione, ai sensi, in particolare, dell’art. 8, n. 1, lett. b), tra il marchio richiesto e il marchio figurativo anteriore di cui la Koipe è titolare, ossia Carbonell (in prosieguo: il «marchio Carbonell»), riportato qui di seguito:

Image

7

Quali prove dell’esistenza del marchio Carbonell, la Koipe faceva valere sei registrazioni di tale marchio in Spagna, la registrazione comunitaria «Carbonell» n. 338681 (in prosieguo: la «registrazione comunitaria»), due registrazioni internazionali nonché registrazioni nazionali in Irlanda, Danimarca, Svezia e Regno Unito.

8

Tuttavia, la divisione di opposizione dell’UAMI rilevava che la Koipe era riuscita a dimostrare l’esistenza soltanto di tre registrazioni spagnole e della registrazione comunitaria per l’«olio d’oliva».

9

Con decisione 21 settembre 2000, n. 2084/2000, la divisione di opposizione dell’UAMI respingeva l’opposizione della Koipe. Essa considerava che i segni in questione producevano nel complesso un’impressione visiva differente, che erano del tutto privi di elementi di somiglianza sotto il profilo fonetico e che il nesso concettuale legato alla natura e all’origine agricola dei prodotti era tenue, cosa che escludeva ogni rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

10

Il 19 gennaio 2001 la Koipe presentava ricorso dinanzi all’UAMI avverso la decisione di rigetto della divisione di opposizione. L’11 maggio 2004 la quarta commissione di ricorso dell’UAMI respingeva tale ricorso adottando la decisione controversa che conferma, sostanzialmente, che l’impressione visiva prodotta dai segni in questione è complessivamente differente.

11

Innanzitutto, secondo la decisione controversa, gli elementi figurativi, composti essenzialmente dall’immagine di una persona seduta in un uliveto, possiedono soltanto un debole carattere distintivo per l’olio d’oliva, con la conseguenza che essi conferiscono un’importanza primordiale agli elementi denominativi «La Española» e «Carbonell». Per quanto riguarda, poi, il raffronto tra tali segni sotto il profilo fonetico e concettuale, la quarta commissione di ricorso constatava che la Koipe non aveva negato la totale assenza di coincidenza degli elementi denominativi, né la debolezza del nesso logico tra i segni in conflitto. Infine, pur riconoscendo che la divisione di opposizione avrebbe dovuto pronunciarsi sulla notorietà dei marchi anteriori, essa riteneva tuttavia che tale valutazione così come l’esame della documentazione prodotta dinanzi alla commissione di ricorso per dimostrare tale notorietà non fossero strettamente necessari, poiché, in ogni caso, uno dei presupposti per la valutazione della sussistenza di un rischio di confusione con un marchio rinomato o notorio, vale a dire l’esistenza di una somiglianza tra i segni, non era soddisfatto.

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

12

Il 31 agosto 2004 la Koipe ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso mirante all’annullamento della decisione controversa.

13

La Koipe deduceva due motivi di annullamento, relativi alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, da una parte, e alla violazione dell’obbligo per l’UAMI di esaminare le prove della notorietà del marchio anteriore, dall’altra.

14

Prima di pronunciarsi sul merito, il Tribunale ha osservato, a titolo liminare, al punto 47 della sentenza impugnata, che tra le parti era sorta una controversia circa le registrazioni che dovevano essere prese in considerazione al fine di valutare l’esistenza del diritto di opposizione rivendicato dalla Koipe. Tale controversia verteva, in particolare, sul fatto che, secondo l’UAMI e la Aceites del Sur, dal momento che la data di deposito della registrazione comunitaria era posteriore a quella del deposito del marchio di cui è stata chiesta la registrazione, la commissione di ricorso non avrebbe dovuto prendere in considerazione tale registrazione.

15

Il Tribunale, tuttavia, ha dichiarato che tale questione era irrilevante ai fini del giudizio, pronunciandosi nei termini seguenti al punto 48 della sentenza impugnata:

«(…) Infatti, la decisione [controversa] è essenzialmente basata sull’assenza di somiglianza tra l’elemento figurativo del marchio Carbonell e quello del marchio richiesto. Orbene, l’elemento figurativo del marchio Carbonell è identico in tutte le registrazioni fatte valere dalla [Koipe], tanto in quelle prese in considerazione dalla commissione di ricorso, quanto in quelle da essa escluse».

16

In seguito a tale premessa, il Tribunale ha esaminato il primo motivo del ricorso, con il quale la Koipe sosteneva che, nella decisione controversa, l’UAMI non ha tenuto conto né del fatto che i marchi in conflitto fossero, a prima vista, complessivamente simili, somiglianza idonea a creare una confusione sul mercato, né del fatto che il prodotto oggetto della domanda di registrazione, nel caso di specie l’olio d’oliva, fosse identico al prodotto contraddistinto dal marchio anteriore.

17

A tal proposito, il Tribunale ha constatato, ai punti 75-78 della sentenza impugnata, che, nella decisione controversa, la commissione di ricorso si era limitata a rilevare, a sostegno della sua conclusione relativa al carattere debolmente distintivo degli elementi figurativi dei marchi in conflitto, che la rappresentazione in questione, che consiste essenzialmente in una persona seduta in un oliveto, non sarebbe inusuale nell’ambito dei marchi di olio d’oliva. Tuttavia, secondo il Tribunale, le ragioni per cui la detta commissione concludeva in tal senso non erano indicate e la stessa non aveva menzionato alcun marchio, oltre a quelli in conflitto, contenente un elemento figurativo somigliante a quello utilizzato da questi ultimi.

18

Al punto 87 della sentenza impugnata, il Tribunale ha pertanto precisato che la commissione di ricorso aveva erroneamente concluso per il carattere debolmente distintivo degli elementi figurativi dei marchi in conflitto.

19

Ai punti 88 e 89 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso aveva erroneamente considerato che il raffronto dell’elemento denominativo dei marchi in conflitto aveva acquisito nel caso di specie un’importanza primordiale in considerazione del carattere debolmente distintivo degli elementi figurativi dei detti marchi.

20

Al punto 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che l’elemento figurativo detiene un posto molto più importante, in termini di spazio occupato, rispetto all’elemento denominativo.

21

A tal proposito, ai punti 92 e 93 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato in particolare che, come peraltro «[l]’UAMI stesso [aveva] sostenuto in altri procedimenti di opposizione», «l’elemento verbale “La Española” ha soltanto un debolissimo carattere distintivo. Questo termine è comunemente utilizzato in Spagna ed è percepito come descrittivo dell’origine geografica dei prodotti».

22

Per quanto concerne la somiglianza dei marchi e il rischio di confusione, al punto 103 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito:

«Il Tribunale rileva che l’insieme degli elementi comuni ai due marchi in questione produce un’impressione visiva complessiva di grande somiglianza, poiché il marchio La Española riproduce con grande precisione l’essenziale del messaggio e l’impressione visiva trasmessi dal marchio Carbonell: la donna vestita con il vestito tipico, seduta in una certa maniera presso un ramo d’ulivo, con un uliveto sullo sfondo, laddove l’insieme presenta una disposizione quasi identica degli spazi, dei colori, dei luoghi in cui sono inserite le denominazioni e della maniera nella quale l’iscrizione è compiuta».

23

Ai punti 104 e 105 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che questa impressione globale di somiglianza crea inevitabilmente nel consumatore un rischio di confusione tra i marchi in conflitto e che tale rischio di confusione non viene ridotto dall’esistenza di un elemento denominativo differente, dato il debolissimo carattere distintivo di un elemento denominativo che fa riferimento all’origine geografica del prodotto.

24

Infine, previo riferimento, al punto 107 della sentenza impugnata, alla giurisprudenza comunitaria che ha definito il profilo del consumatore medio come il consumatore normalmente informato nonché ragionevolmente attento e avveduto, il cui livello di attenzione tuttavia può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi, il Tribunale ha constatato, ai punti 108 e 109 della stessa sentenza, che l’olio d’oliva in Spagna è un prodotto di consumo molto comune e che, nelle circostanze particolari di vendita di tale prodotto, l’elemento figurativo dei marchi in conflitto acquisisce una maggiore importanza, cosa che aumenta il rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

25

Di conseguenza, al punto 112 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso aveva erroneamente concluso che era esclusa ogni possibilità di confusione tra i marchi in conflitto. Secondo il Tribunale, dall’insieme delle sue constatazioni risulta l’esistenza di un rischio reale di confusione tra tali marchi.

26

Pertanto, il Tribunale ha accolto il primo motivo del ricorso, relativo alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, e, senza necessità di esaminare il secondo motivo dedotto dalla Koipe ha accolto il ricorso riformando la decisione controversa e concludendo che l’opposizione proposta da tale società era fondata.

Conclusioni delle parti

27

Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in toto la sentenza impugnata e, di conseguenza,

statuire definitivamente sulla controversia, se lo stato degli atti lo consente, ovvero

rimettere la causa dinanzi al Tribunale «affinché quest’ultimo la decida secondo i criteri vincolanti della Corte di giustizia», e

condannare la Koipe e l’UAMI alle spese.

28

La Koipe chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese.

29

L’UAMI chiede il rigetto del primo motivo dedotto a sostegno dell’impugnazione e si rimette all’equità della Corte per quanto riguarda il secondo motivo.

Sull’impugnazione

30

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo verte sulla violazione dell’art. 8, nn. 1 e 2, lett. a), i) e ii), del regolamento n. 40/94. Il secondo motivo, che si articola in due parti, è relativo alla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del detto regolamento.

31

Il primo motivo e la seconda parte del secondo motivo, nell’ambito dei quali la ricorrente sviluppa argomenti in parte simili e in parte complementari, devono essere esaminati congiuntamente.

Sul primo motivo e sulla prima parte del secondo motivo

Argomenti delle parti

32

Con il suo primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto laddove ha affermato, al punto 48 della sentenza impugnata, che essendo identici tutti gli elementi figurativi delle diverse registrazioni fatte valere dalla Koipe, «non è pertinente» stabilire quali tra tali registrazioni soddisfano il requisito di avere per oggetto «marchi anteriori», ai sensi della detta disposizione, ai fini dell’esercizio del diritto di opposizione.

33

Così facendo, il Tribunale avrebbe ammesso in sostanza che, contrariamente alla lettera dell’art. 8 del regolamento n. 40/94 e al principio della priorità della registrazione che disciplina la procedura di opposizione, un marchio posteriore, nella fattispecie la registrazione comunitaria, è opponibile a una domanda di registrazione di un marchio anteriore, nella fattispecie il marchio di cui era chiesta la registrazione, a causa del solo fatto che l’elemento figurativo del marchio posteriore è identico a quello di altri marchi anteriori dello stesso opponente. Inoltre, tale errore commesso dal Tribunale avrebbe avuto conseguenze rilevanti sulla verifica dell’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, in particolare per quanto attiene alla definizione del territorio e del pubblico di riferimento.

34

La Koipe e l’UAMI sostengono che la ricorrente tenta di dare alla formulazione dei punti 47 e 48 della sentenza impugnata una rilevanza e una portata ingiustificate, in quanto, contrariamente a quanto essa asserisce, il Tribunale non ha mai considerato la registrazione comunitaria come costitutiva di un diritto anteriore ai fini dell’esercizio del diritto di opposizione né le ha riconosciuto un valore nell’ambito dell’esame dell’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. In realtà, in tale sentenza, il Tribunale avrebbe sempre esaminato la questione dell’esistenza di un rischio di confusione tra tali marchi esclusivamente nel «territorio spagnolo» e nel «mercato spagnolo».

35

Con la prima parte del suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che, non escludendo espressamente la registrazione comunitaria del gruppo di marchi fatto valere in opposizione dalla Koipe, il Tribunale ha erroneamente preso in considerazione tale registrazione e, quindi, ha determinato impropriamente il pubblico e il territorio di riferimento valutando il rischio di confusione con riferimento al pubblico del territorio comunitario e non con riferimento a quello del territorio spagnolo.

36

La ricorrente sottolinea, a tal proposito, che, sebbene nella sentenza impugnata il Tribunale faccia riferimento al «mercato spagnolo» dell’olio d’oliva, un siffatto riferimento è stato fatto non nell’ambito della valutazione del rischio di confusione, ma in un altro contesto e con una finalità molto più limitata, segnatamente quella di valutare il «carattere distintivo degli elementi figurativi» dei marchi in conflitto, che rappresenta soltanto uno dei fattori, tra molti altri, che devono essere valutati nel pronunciarsi sull’esistenza del rischio di confusione, ovverosia quello della somiglianza tra i marchi.

37

La Koipe e l’UAMI ribattono, in sostanza, che, quando il Tribunale ha analizzato il carattere distintivo degli elementi figurativi e denominativi dei marchi in conflitto, lo ha fatto, precisamente, al fine di stabilire se sussiste in Spagna un rischio di confusione tra tali marchi. Essi aggiungono che, nell’ambito di tale valutazione, il Tribunale ha chiaramente e correttamente limitato a tale Stato membro l’analisi del pubblico e del territorio di riferimento.

Giudizio della Corte

38

Occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, la registrazione di un marchio è negata se, a causa dell’identità o della somiglianza dello stesso con il marchio anteriore e dell’identità o della somiglianza dei prodotti o servizi contrassegnati dai due marchi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Tale rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Inoltre, a norma del n. 2, lett. a), del medesimo art. 8, per marchi anteriori devono intendersi i marchi comunitari, i marchi registrati in uno Stato membro ovvero oggetto di una registrazione internazionale, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

39

Nel caso di specie, l’opposizione della Koipe alla registrazione del marchio La Española si fondava su più registrazioni nazionali e internazionali nonché sulla registrazione comunitaria, la cui data di deposito è posteriore a quella della domanda di registrazione presentata dalla Aceites del Sur.

40

Orbene, è certamente vero che dalla lettura dei punti pertinenti della sentenza impugnata non risulta che il Tribunale abbia espressamente escluso la detta registrazione comunitaria dai marchi da prendere in considerazione nello stabilire se l’opposizione della Koipe fosse fondata.

41

Tuttavia, anche supponendo che il Tribunale, operando in tal modo, avesse violato l’art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento n. 40/94, tale errore di diritto non sarebbe tale da viziare la sentenza impugnata.

42

Infatti, da un lato, si deve rilevare che, al punto 48 della sentenza impugnata, il Tribunale ha validamente riconosciuto alla Koipe il diritto di opporsi alla registrazione del marchio La Española facendo riferimento all’insieme delle registrazioni fatte valere da tale società, le quali comprendevano più marchi la cui data di deposito era effettivamente anteriore a quella del marchio di cui si chiedeva la registrazione. Pertanto, non può affermarsi che il Tribunale, non escludendo esplicitamente la registrazione comunitaria nell’ambito della sua valutazione della fondatezza dell’opposizione della Koipe, avrebbe tenuto conto della stessa e, in tal modo, avrebbe introdotto, come sostenuto dalla ricorrente, il principio che un marchio posteriore è opponibile a una domanda di registrazione di un marchio depositata precedentemente.

43

D’altro lato, si deve rilevare che l’errore asseritamente commesso dal Tribunale non ha neanche comportato conseguenze determinanti ai fini della definizione del territorio e del pubblico di riferimento in sede di verifica dell’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

44

Risulta quindi chiaramente dai punti 53, 63, 77-80, 92 e 111 della sentenza impugnata che il Tribunale ha valutato l’esistenza di detto rischio riferendosi precisamente e costantemente al «territorio spagnolo» e al «mercato spagnolo», senza mai fare riferimento, come peraltro ammesso dalla ricorrente stessa in udienza, a un territorio ovvero a un pubblico differenti.

45

Di conseguenza, il primo motivo e la prima parte del secondo motivo fatti valere a sostegno dell’impugnazione devono essere respinti in quanto in parte infondati e in parte irrilevanti.

Sulla seconda parte del secondo motivo

Argomenti delle parti

46

Con la seconda parte del secondo motivo, la ricorrente afferma in primo luogo che, malgrado, conformemente alla giurisprudenza comunitaria, il rischio di confusione debba essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., in particolare, sentenze 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22, nonché 12 gennaio 2006, causa C-361/04 P, Ruiz-Picasso e a./UAMI, Racc. pag. I-643, punto 18), il Tribunale ha omesso di valutare due fattori estremamente importanti e pertinenti, ovverosia, da un lato, la coesistenza anteriore per un lungo periodo dei marchi in conflitto sul mercato spagnolo dell’olio d’oliva e, dall’altro, la loro notorietà su tale mercato. Pertanto, il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato l’elemento relativo alla somiglianza tra i detti marchi.

47

In secondo luogo, la ricorrente ritiene che, lungi dal conformarsi alla regola della «valutazione globale» e dell’«impressione complessiva» ai sensi della giurisprudenza menzionata al punto precedente, il Tribunale abbia «applicato un metodo analitico» e abbia proceduto all’esame distinto e successivo degli elementi figurativi e degli elementi denominativi dei marchi in conflitto, riconoscendo erroneamente un’importanza decisiva agli elementi figurativi e negando a torto la minima rilevanza agli elementi denominativi degli stessi.

48

Pertanto, attribuendo all’elemento figurativo una rilevanza «dominante» rispetto a tutti gli altri elementi integranti del marchio La Española e rendendo, in questo modo, gli stessi trascurabili ai fini dell’impressione complessiva prodotta da tale marchio, il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di fatto e i mezzi di prova acquisiti al fascicolo.

49

In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe valutato correttamente l’elemento «pubblico», il quale sarebbe determinante per la valutazione globale del rischio di confusione tra i marchi in conflitto, in quanto ha configurato il profilo del consumatore medio spagnolo di olio d’oliva come un consumatore disattento e irriflessivo e non come quello di un«consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto», quale postulato dalla giurisprudenza comunitaria.

50

La Koipe ritiene, invece, che il Tribunale abbia applicato il criterio della valutazione globale in maniera adeguata, dal momento che, nella sentenza impugnata, esso ha esaminato correttamente l’esistenza del rischio di confusione, prendendo in considerazione tutti gli elementi pertinenti nella fattispecie, inclusa la coesistenza non pacifica dei marchi in conflitto sul mercato spagnolo.

51

Infatti, conformemente alla giurisprudenza comunitaria, tutti gli elementi costitutivi di un marchio non avrebbero lo stesso valore né la stessa importanza. Di conseguenza, il fatto che il Tribunale abbia riconosciuto all’elemento figurativo un carattere dominante, che gli permetteva di giungere alla conclusione che esisteva un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, pur tenendo conto anche dell’elemento denominativo, non viola nessuna disposizione del diritto comunitario in materia di marchi, in quanto il Tribunale non si sarebbe affatto discostato dai criteri legali e giurisprudenziali che regolano la valutazione di tale rischio.

52

In merito alle considerazioni relative alla presunta erronea qualificazione del consumatore spagnolo di olio d’oliva compiuta dal Tribunale, la Koipe sostiene che si tratta di mere asserzioni di fatto, irricevibili in fase di impugnazione.

53

Dal canto suo, l’UAMI sostiene, innanzitutto, che il fatto che il Tribunale non abbia tenuto conto della coesistenza dei segni nel territorio di riferimento e della notorietà in Spagna del marchio di cui si chiedeva la registrazione non ha alcuna conseguenza determinante sul risultato al quale tale giudice è giunto per quanto riguarda la valutazione circa il rischio di confusione.

54

Inoltre, in merito al metodo adottato dal Tribunale al fine di verificare l’esistenza di un rischio di confusione, l’UAMI sottolinea che tale giudice ha comparato i segni in conflitto da un punto di vista visivo, considerando soltanto gli elementi figurativi e trascurando l’impatto che avrebbero gli elementi denominativi sull’impressione complessiva dei due segni, dato il debole grado di carattere distintivo del segno denominativo «La Española».

55

Tuttavia, l’UAMI non si pronuncia sulla fondatezza di un tale metodo, ma si rimette all’equità della Corte limitandosi a indicare due possibili soluzioni.

56

Da un lato, la detta valutazione del Tribunale potrebbe essere convalidata solo se la Corte ammettesse che, tenuto conto del carattere non significativo degli altri elementi costitutivi dei marchi in conflitto, il giudice di primo grado poteva correttamente procedere a un raffronto dei segni rappresentativi di questi ultimi basandosi soltanto sui loro elementi figurativi e se, a causa della somiglianza accertata tra tali segni, non era necessario compiere il raffronto delle loro denominazioni dal punto di vista denominativo e concettuale.

57

Dall’altro lato, se la Corte dovesse invece giungere alla conclusione che il ragionamento seguito dal Tribunale sia insufficiente per giustificare la sua analisi dei segni in questione oppure che le giustificazioni sulle quali quest’ultimo si è fondato non siano conformi al diritto, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e il procedimento dovrebbe essere rinviato al Tribunale per un nuovo raffronto dei segni conforme all’interpretazione della Corte, vale a dire tenendo conto dei segni nel loro insieme.

58

Infine, in merito alle contestazioni relative alla qualifica del consumatore spagnolo di olio d’oliva, l’UAMI condivide con la ricorrente la tesi secondo cui il pubblico preso in considerazione dal Tribunale nella sentenza impugnata è più vicino al profilo del consumatore negligente che a quello del consumatore ragionevolmente attento.

Giudizio della Corte

59

Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente relativi agli errori commessi dal Tribunale nel verificare l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, si deve ricordare innanzitutto che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’esistenza di un siffatto rischio nella mente del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., in tal senso, sentenze SABEL, cit., punto 22, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 18; ordinanza 28 aprile 2004, causa C-3/03 P, Matratzen Concord/UAMI, Racc. pag. I-3657, punto 28; sentenze 6 ottobre 2005, causa C-120/04, Medion, Racc. pag. I-8551, punto 27, e 12 giugno 2007, causa C-334/05 P, UAMI/Shaker, Racc. pag. I-4529, punto 34).

60

Secondo una giurisprudenza altrettanto costante, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in esame, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v. sentenza UAMI/Shaker, cit., punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

61

In particolare, la Corte ha dichiarato che, nel verificare l’esistenza di un rischio di confusione, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece effettuare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso (v., in tal senso, ordinanza Matratzen Concord/UAMI, cit., punto 32, nonché sentenze Medion, cit., punto 29, e UAMI/Shaker, cit., punto 41).

62

Al riguardo, la Corte ha anche precisato che, secondo costante giurisprudenza, l’impressione complessiva prodotta da un marchio complesso nella memoria del pubblico di riferimento può, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. Tuttavia, è solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si potrà valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante (sentenze UAMI/Shaker, cit., punti 41 e 42, e 20 settembre 2007, causa C-193/06 P, Nestlé/UAMI, punti 42 e 43 e giurisprudenza ivi citata).

63

Pertanto, è alla luce di tali principi che occorre esaminare la seconda parte del secondo motivo fatto valere dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione.

64

A tale proposito, va rilevato che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso innanzitutto, ai punti 88-90 della stessa, che la commissione di ricorso aveva erroneamente attribuito all’elemento denominativo dei marchi in conflitto un’importanza primordiale in considerazione del carattere debolmente distintivo degli elementi figurativi dei suddetti marchi.

65

Per contro, il Tribunale ha riconosciuto una siffatta importanza all’elemento figurativo affermando chiaramente, al punto 91 della sentenza impugnata, che tale elemento deteneva un posto molto più importante, in termini di spazio occupato, rispetto a quello dell’elemento denominativo, riconoscendo in questo modo a quest’ultimo un carattere sussidiario rispetto all’elemento figurativo. Secondo il punto 109 della stessa sentenza, detto elemento figurativo deteneva allora, nelle particolari circostanze della vendita del prodotto in questione, una maggiore importanza.

66

Il Tribunale ha pertanto riconosciuto all’elemento figurativo dei marchi in conflitto un carattere di elemento dominante rispetto agli altri elementi costitutivi di questi ultimi, in particolare l’elemento denominativo. Ciò gli ha consentito di basare legittimamente la sua analisi sulla somiglianza dei segni e sull’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi La Española e Carbonell attribuendo al confronto visivo dei detti marchi un carattere essenziale.

67

Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, un’impostazione di questo genere non ha tuttavia indotto il Tribunale a non tenere alcun conto dell’impatto esercitato dall’elemento denominativo.

68

Così, dopo aver svolto al punto 100 della sentenza impugnata un’analisi comparativa dettagliata dei marchi in conflitto sotto il profilo visivo, il Tribunale successivamente ha costatato, ai punti 103 e 104 della stessa sentenza, che l’insieme degli elementi comuni ai due marchi produceva un’impressione visiva complessiva di grande somiglianza, poiché il marchio La Española riproduce con grande precisione l’essenziale del messaggio e l’impressione visiva trasmessi dal marchio Carbonell, creando pertanto inevitabilmente nel consumatore un rischio di confusione tra tali marchi.

69

Infine, il Tribunale ha precisato, ai punti 105 e 111 della sentenza impugnata, che un tale rischio di confusione non è ridotto dall’esistenza dell’elemento denominativo differente, tenuto conto del debolissimo carattere distintivo dell’elemento denominativo del marchio di cui era chiesta la registrazione, il quale fa riferimento all’origine geografica del prodotto.

70

Detto in altri termini, pur considerando l’elemento figurativo dei suddetti marchi come un elemento dominante rispetto agli altri elementi costitutivi degli stessi, il Tribunale non ha omesso di prendere in considerazione l’elemento denominativo. Al contrario, è proprio nel contesto della valutazione di tale elemento che il giudice di primo grado gli ha attribuito, in sostanza, un carattere trascurabile in quanto, in particolare, le differenze dei segni denominativi dei marchi in conflitto non permettono di inficiare la conclusione alla quale il Tribunale è pervenuto a conclusione dell’esame comparativo degli stessi sul piano visivo.

71

Pertanto, si deve necessariamente rilevare che, nel caso di specie, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il Tribunale ha correttamente applicato la regola relativa alla valutazione globale, quale definita dalla giurisprudenza comunitaria ricordata ai punti 59-62 della presente sentenza, nell’ambito della verifica dell’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

72

Di conseguenza, non si può nemmeno sostenere, come fa la ricorrente, che il Tribunale, lungi dal conformarsi a tale giurisprudenza, ha snaturato gli elementi di fatto e i mezzi di prova acquisiti al fascicolo.

73

Inoltre, in merito all’argomento della ricorrente diretto a contestare la qualificazione del consumatore spagnolo di olio d’oliva compiuta dal Tribunale, si deve rilevare, da un lato, che l’analisi effettuata da quest’ultimo a tal riguardo è conforme alla giurisprudenza costante della Corte in materia.

74

Quindi, come giustamente ricordato dal Tribunale al punto 107 della sentenza impugnata, la percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione (sentenze SABEL, cit., punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 25) e, ai fini di questa valutazione globale, si considera che il consumatore medio sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, ma il suo livello di attenzione può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 26).

75

Alla luce di tali principi, il Tribunale ha in particolare constatato, ai punti 108 e 109 della sentenza impugnata, che l’olio d’oliva è un prodotto di consumo molto comune in Spagna, che esso viene acquistato, nella maggior parte dei casi, presso grandi supermercati o stabilimenti dove i prodotti sono allineati su scaffali e che il consumatore è guidato maggiormente dall’impatto visivo del marchio che cerca.

76

Pertanto, il Tribunale ne ha potuto giustamente dedurre, ai punti 109 e 110 della sentenza impugnata, che, in tale contesto, l’elemento figurativo dei marchi in conflitto acquisisce una maggiore importanza, cosa che aumenta il rischio di confusione tra gli stessi, e che i segni che li designano sono più difficili da distinguere, poiché, come la Corte ha peraltro avuto occasione di precisare (v., in tal senso, sentenze UAMI/Shaker, cit., punto 35, e Nestlé/UAMI, cit., punto 34 e giurisprudenza ivi citata), il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi.

77

Dall’altro lato, per quanto attiene all’argomento della ricorrente relativo alle constatazioni del Tribunale circa il livello di attenzione del detto consumatore, si deve rilevare che esso verte esclusivamente su elementi di fatto.

78

A tal riguardo, occorre rilevare che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale delle sue constatazioni risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento degli elementi che gli sono presentati, una questione di diritto come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v. sentenze 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I-5089, punti 41 e 56, nonché 25 ottobre 2007, causa C-238/06 P, Develey/UAMI, Racc. pag. I-9375, punto 97).

79

Orbene, poiché nel caso di specie nessuno snaturamento è stato provato né dedotto dalla ricorrente, tale argomento deve essere considerato manifestamente irricevibile.

80

Infine, per quanto riguarda le contestazioni della ricorrente secondo cui, omettendo di tener conto, nella sentenza impugnata, della coesistenza anteriore per lungo tempo dei marchi in conflitto nel mercato spagnolo dell’olio d’oliva e della loro notorietà sullo stesso, il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente l’elemento relativo alla somiglianza tra tali marchi, si deve constatare che tali argomenti non possono essere accolti.

81

A tale riguardo, benché il Tribunale non abbia effettivamente valutato la pertinenza di tali due elementi, nel caso di specie tale circostanza, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, non ha avuto nessuna conseguenza determinante sull’esito al quale tale giudice è pervenuto per quanto riguarda la valutazione effettuata sul rischio di confusione.

82

Infatti, da un lato, se non può essere escluso che la coesistenza di due marchi in un mercato determinato possa eventualmente contribuire, unitamente ad altri elementi, a ridurre il rischio di confusione tra tali marchi nella mente del pubblico di riferimento, è necessario ancora che siano rispettate alcune condizioni. Pertanto, come suggerito dall’avvocato generale ai paragrafi 28 e 29 delle sue conclusioni, l’assenza di rischio di confusione può, in particolare, essere dedotta dal carattere «pacifico» della coesistenza dei marchi in conflitto nel mercato in questione.

83

Emerge tuttavia dal fascicolo che, nel caso di specie, la coesistenza tra i marchi La Espanõla e Carbonell non è stata affatto «pacifica», dal momento che da diversi anni la questione della somiglianza tra tali marchi ha visto contrapposte le due imprese dinanzi ai giudici nazionali.

84

Dall’altro lato, per quanto riguarda l’argomento relativo alla notorietà, si deve precisare innanzitutto che è la notorietà del marchio anteriore, nel caso di specie il marchio Carbonell, che deve essere presa in considerazione nel valutare se la somiglianza tra i prodotti contraddistinti dai due marchi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione (v., in tal senso, sentenza 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 24). Pertanto, nel caso di specie, la ricorrente non può opporre la notorietà del marchio La Española sul mercato spagnolo dell’olio d’oliva, come ha peraltro fatto con esito negativo in primo grado, al fine di affermare l’assenza di rischio di confusione tra i marchi in conflitto, dal momento che è pacifico che tale marchio è posteriore al marchio Carbonell. D’altronde, per quanto attiene alla notorietà di quest’ultimo marchio, la ricorrente non chiarisce in che modo il Tribunale, se avesse considerato tale elemento, avrebbe potuto conferire un maggiore carattere distintivo al marchio La Española escludendo, così, l’esistenza di un rischio di confusione tra i detti marchi.

85

Ciò considerato, tali argomenti devono essere respinti in quanto inconferenti.

86

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che nessuno dei due motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione può trovare accoglimento, sicché la stessa deve essere respinta.

Sulle considerazioni finali dell’UAMI relative ad alcune eccezioni di irricevibilità sollevate in primo grado

87

Nelle sue osservazioni scritte l’UAMI, in aggiunta alla sua risposta ai motivi di impugnazione, sviluppa delle considerazioni vertenti su alcune eccezioni di irricevibilità respinte dal Tribunale e chiede alla Corte di prendere posizione in merito dal momento che siffatte questioni inciderebbero sulla difesa, da parte di tale organismo, in diversi procedimenti pendenti dinanzi alla Corte.

88

In particolare, l’UAMI sostiene che il Tribunale ha violato l’art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94, in quanto tale disposizione non gli consentirebbe, come è avvenuto con la sentenza impugnata, di emettere una decisione che comporti un risultato contrario a quello cui è pervenuta una decisione contestata di una commissione di ricorso.

89

Inoltre, secondo l’UAMI, il Tribunale doveva dichiarare l’irricevibilità dei documenti prodotti in primo grado in quanto, conformemente all’art. 74 del regolamento n. 40/94, essi avrebbero dovuto essere presentati dinanzi alla commissione di ricorso.

90

Nelle circostanze della causa in esame, al fine di contestare le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale, l’UAMI avrebbe dovuto o proporre un’impugnazione avverso la sentenza, oppure presentare un’impugnazione incidentale in quanto tali argomenti non erano stati dedotti nell’impugnazione.

91

Poiché l’UAMI non ha impugnato la sentenza, si deve tuttavia verificare se le sue contestazioni possono essere considerate tali da costituire un’impugnazione incidentale.

92

A tal riguardo, si deve ricordare che la qualificazione di un argomento come impugnazione incidentale richiede, in forza dell’art. 117, n. 2, del regolamento di procedura, che la parte che lo invoca miri ad ottenere l’annullamento totale o parziale della sentenza impugnata per un motivo non invocato nell’impugnazione. Per accertare se tale è il caso della presente fattispecie occorre esaminare la lettera, lo scopo e il contesto del passo di cui trattasi del controricorso dell’UAMI (sentenza 10 luglio 2008, causa C-413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, Racc. pag. I-4951, punto 186).

93

Orbene, nella fattispecie, è pacifico, da un lato, che, nel suo controricorso, l’UAMI non utilizza mai l’espressione «impugnazione incidentale», ma piuttosto presenta i suoi argomenti come considerazioni finali dirette, in sostanza, a ottenere chiarimenti da parte della Corte in merito all’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 40/94. Dall’altro, esso non chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata.

94

Alla luce di tali circostanze, è giocoforza concludere che le dette considerazioni non costituiscono un’impugnazione incidentale e, pertanto, la Corte non è tenuta a pronunciarsi al riguardo.

Sulle spese

95

Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione a norma dell’art. 118 del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Koipe ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare le spese della Koipe. L’UAMI, non avendo fatto domanda di condanna alle spese della ricorrente, dev’essere condannato a sopportare le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Aceites del Sur-Coosur SA sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Koipe Corporación SL.

 

3)

L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporta le proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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