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Documento 61996CJ0274

    Sentenza della Corte del 24 novembre 1998.
    Procedimento penale a carico di Horst Otto Bickel e Ulrich Franz.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura circondariale di Bolzano, sezione distaccata di Silandro - Italia.
    Libera circolazione delle persone - Parità di trattamento - Regime linguistico applicabile ai procedimenti penali.
    Causa C-274/96.

    Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-07637

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1998:563

    61996J0274

    Sentenza della Corte del 24 novembre 1998. - Procedimento penale a carico di Horst Otto Bickel e Ulrich Franz. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura circondariale di Bolzano, sezione distaccata di Silandro - Italia. - Libera circolazione delle persone - Parità di trattamento - Regime linguistico applicabile ai procedimenti penali. - Causa C-274/96.

    raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-07637


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione in ragione della nazionalità - Divieto - Ambito di applicazione - Cittadini degli Stati membri che si recano in un altro Stato membro al fine di ricevervi determinati servizi o avendo la facoltà di riceverne e che godono del diritto alla libera circolazione previsto all'art. 8 A del Trattato - Inclusione

    (Trattato CE, artt. 6, 8 A e 59)

    2 Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione in ragione della nazionalità - Divieto - Ambito di applicazione - Normativa nazionale relativa al regime linguistico applicabile ai procedimenti penali - Inclusione - Presupposti

    (Trattato CE, art. 6)

    3 Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione in ragione della nazionalità - Normativa nazionale relativa al regime linguistico applicabile ai procedimenti penali - Discriminazione nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri che esercitano il loro diritto alla libera circolazione - Divieto

    (Trattato CE, art. 6)

    Massima


    1 Le situazioni disciplinate dal diritto comunitario, cui si applica il divieto di «ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità» affermata all'art. 6 del Trattato, comprendono segnatamente quelle rientranti nel diritto alla libera prestazione dei servizi conferito dall'art. 59 del Trattato. Rientrano in tale disposizione e possono recarsi e spostarsi liberamente nello Stato membro ospitante i cittadini degli Stati membri che, senza godere di un'altra libertà garantita dal Trattato, si recano in un altro Stato membro al fine di ricevervi determinati servizi o avendo la facoltà di riceverne. Del resto, ai sensi dell'art. 8 A del Trattato, «ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso».

    2 Il diritto riconosciuto da una normativa nazionale di ottenere che un procedimento penale si svolga in una lingua diversa dalla lingua principale dello Stato interessato rientra nella sfera di applicazione del Trattato e deve conformarsi all'art. 6 di quest'ultimo.

    Se la legislazione penale e le norme di procedura penale sono in linea di principio riservate alla competenza degli Stati membri, il diritto comunitario pone dei limiti a tale competenza. Le norme considerate non possono infatti porre in essere discriminazioni nei confronti di soggetti cui il diritto comunitario attribuisce il diritto alla parità di trattamento né limitare le libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario.

    3 L'art. 6 del Trattato osta ad una normativa nazionale che riconosce ai cittadini di una lingua determinata, diversa dalla lingua principale dello Stato membro interessato, i quali risiedono sul territorio di un determinato ente locale, il diritto di ottenere che il procedimento penale si svolga nella loro lingua, senza garantire il medesimo diritto ai cittadini degli altri Stati membri, della stessa lingua, che circolano e soggiornano nel detto territorio.

    Parti


    Nel procedimento C-274/96,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Pretura circondariale di Bolzano, Sezione distaccata di Silandro, nei procedimenti penali dinanzi ad essa pendenti contro

    Horst Otto Bickel,

    Ulrich Franz,

    domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 6, 8 A e 59 del Trattato CE,

    LA CORTE,

    composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, H. Ragnemalm (relatore), L. Sevón, M. Wathelet e R. Schintgen, giudici,

    avvocato generale: F.G. Jacobs

    cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Pieter van Nuffel, membro del servizio giuridico, ed Enrico Altieri, funzionario nazionale messo a disposizione di tale servizio, in qualità di agenti,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali dei signori Bickel e Franz, con l'avv. Karl Zeller, del foro di Merano, del governo italiano, rappresentato dall'avv. Pier Giorgio Ferri, e della Commissione, rappresentata dai signori Pieter van Nuffel e Lucio Gussetti, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 27 gennaio 1998,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 marzo 1998,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanze 2 agosto 1996, pervenute in cancelleria il 12 agosto successivo, la Pretura circondariale di Bolzano, Sezione distaccata di Silandro, ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 6, 8 A e 59 del Trattato CE.

    2 La questione è stata sollevata nell'ambito di due procedimenti penali promossi, l'uno, nei confronti del signor Bickel e, l'altro, nei confronti del signor Franz.

    3 Il signor Bickel, cittadino austriaco, residente a Nüziders in Austria, esercita la professione di camionista. Il 15 febbraio 1994 veniva fermato alla guida del suo autocarro a Castelbello, nella Regione Trentino - Alto Adige in Italia, da una pattuglia di carabinieri che gli notificava una contravvenzione per guida in stato di ebbrezza.

    4 Il signor Franz, cittadino tedesco, residente a Peissenberg, in Germania, si recava nella Regione Trentino - Alto Adige come turista. Il 5 maggio 1995 veniva sottoposto a un controllo doganale in esito al quale risultava in possesso di un coltello di tipo proibito.

    5 Entrambi gli imputati dichiaravano al Pretore di Bolzano di non conoscere la lingua italiana e chiedevano che il procedimento avviato nei loro confronti si svolgesse in tedesco, avvalendosi delle norme intese a tutelare la comunità di lingua tedesca della Provincia di Bolzano.

    6 Il DPR 30 agosto 1972, n. 670, concernente lo statuto speciale per il Trentino -Alto Adige (GURI n. 301 del 20 novembre 1972), dispone all'art. 99 che, in tale regione, la lingua tedesca è parificata alla lingua italiana.

    7 A norma dell'art. 100 del medesimo decreto i cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano - territorio ove tale minoranza è principalmente stabilita - hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale.

    8 Il DPR 15 luglio 1988, n. 574, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari (GURI n. 105 dell'8 maggio 1989), prevede all'art. 13 che gli uffici e gli organi giudiziari devono servirsi, nei rapporti con i cittadini della Provincia di Bolzano e negli atti cui gli stessi sono interessati, della lingua usata dal richiedente.

    9 L'art. 14 del decreto n. 574 dispone inoltre che, in caso di arresto in flagranza o di fermo di polizia, l'autorità giudiziaria o l'organo di polizia, prima di procedere all'interrogatorio o ad altri atti processuali, è tenuto a chiedere all'arrestato o al fermato quale sia la sua lingua materna. Quando la lingua dichiarata è il tedesco, l'interrogatorio e qualsiasi altro atto processuale si svolgono in tale lingua.

    10 Infine, a termini dell'art. 15 del decreto n. 574, l'autorità giudiziaria che deve provvedere alla formulazione di un atto processuale da comunicare o da notificare all'indiziato o all'imputato usa la lingua presunta di quest'ultimo, individuata in base alla notoria appartenenza ad un gruppo linguistico e ad altri elementi già acquisiti al processo. L'imputato o l'indiziato, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del primo atto processuale, può contestare la lingua usata con dichiarazione resa personalmente ovvero fatta pervenire all'organo giudiziario procedente. In tal caso, l'autorità giudiziaria dispone che gli atti posti in essere fino a quel momento siano tradotti e che gli atti successivi siano formati nella lingua dichiarata.

    11 Nutrendo dubbi sull'applicabilità, ai sensi del diritto comunitario, delle norme processuali previste per i cittadini della Provincia di Bolzano ai cittadini di altri Stati membri che si recano nella medesima provincia, il giudice nazionale ha deciso di sospendere il procedimento sino alla pronuncia della Corte sulla seguente questione:

    «Se i principi della non discriminazione ai sensi dell'art. 6, primo comma, del diritto di viaggio e di soggiorno dei cittadini dell'Unione ai sensi dell'art. 8 A nonché della libertà dei servizi ai sensi dell'art. 59 del Trattato impongano che a un cittadino dell'Unione il quale possiede la cittadinanza di uno Stato membro e dimora in un altro Stato membro venga concesso il diritto di chiedere che un procedimento penale nei suoi confronti venga svolto in un'altra lingua, quando i cittadini di questo Stato, che si trovano nella stessa situazione, godono di tale diritto».

    12 Con tale questione il giudice nazionale chiede in sostanza se il diritto riconosciuto da una normativa nazionale di ottenere che un procedimento penale si svolga in una lingua diversa dalla lingua principale dello Stato interessato rientri nella sfera di applicazione del Trattato e debba quindi conformarsi al suo art. 6. In caso di soluzione affermativa, il giudice nazionale chiede inoltre se l'art. 6 del Trattato osti ad una normativa nazionale, come la normativa di cui trattasi, che riconosce ai cittadini di una lingua determinata, diversa dalla lingua principale dello Stato membro interessato, e residenti nel territorio di un determinato ente locale, il diritto di ottenere che il procedimento penale si svolga nella loro lingua, senza garantire il medesimo diritto ai cittadini degli altri Stati membri, della stessa lingua, che circolano e soggiornano nel detto territorio.

    Sulla prima parte della questione

    13 Va rammentato anzitutto che nell'ottica di una Comunità basata sul principio della libera circolazione delle persone e della libertà di stabilimento la tutela dei diritti e delle prerogative dei singoli in materia linguistica riveste un'importanza particolare (sentenza 11 luglio 1985, causa 137/84, Mutsch, Racc. pag. 2681, punto 11).

    14 Vietando «ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità», l'art. 6 del Trattato impone la completa parità di trattamento per soggetti che si trovino in una situazione disciplinata dal diritto comunitario, rispetto ai cittadini dello Stato membro (sentenza 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan, Racc. pag. 195, punto 10).

    15 Le situazioni disciplinate dal diritto comunitario comprendono segnatamente quelle rientranti nel diritto alla libera prestazione dei servizi conferito dall'art. 59 del Trattato. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, tale diritto include la libertà per i destinatari dei servizi di recarsi in un altro Stato membro per fruirvi di un servizio (citata sentenza Cowan, punto 15). Rientrano quindi nell'art. 59 tutti i cittadini degli Stati membri i quali, senza godere di un'altra libertà garantita dal Trattato, si recano in un altro Stato membro al fine di ricevervi determinati servizi o avendo la facoltà di riceverne. Tali cittadini, fra cui rientrano i signori Bickel e Franz, possono recarsi e spostarsi liberamente nello Stato ospitante. Del resto, ai sensi dell'art. 8 A del Trattato «Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso».

    16 A tale proposito, la possibilità per i cittadini dell'Unione di comunicare in una data lingua con le autorità amministrative e giudiziarie di uno Stato, alla stessa stregua dei cittadini di quest'ultimo, è idonea a facilitare l'esercizio della libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro. Ne consegue che soggetti come i signori Bickel e Franz, quando esercitano il loro diritto di circolare e soggiornare in un altro Stato membro, hanno in linea di principio il diritto di fruire di un trattamento non discriminatorio rispetto ai cittadini di tale Stato, ai sensi dell'art. 6 del Trattato, quanto all'uso delle lingue che vi sono utilizzate.

    17 Se la legislazione penale e le norme di procedura penale, nel novero delle quali rientra la controversa disposizione nazionale, sono in linea di principio riservate alla competenza degli Stati membri, tuttavia dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che il diritto comunitario pone dei limiti a tale competenza. Le norme considerate non possono infatti porre in essere discriminazioni nei confronti di soggetti cui il diritto comunitario attribuisce il diritto alla parità di trattamento né limitare le libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario (v., in tal senso, citata sentenza Cowan, punto 19).

    18 Ne risulta che, nella misura in cui possa riguardare il diritto alla parità di trattamento dei cittadini degli Stati membri che esercitano il diritto di circolare e soggiornare in un altro Stato membro, una normativa nazionale relativa alla lingua processuale applicabile dinanzi ai giudici penali di tale Stato dev'essere conforme all'art. 6 del Trattato.

    19 La prima parte della questione sottoposta alla Corte va quindi risolta nel senso che il diritto riconosciuto da una normativa nazionale di ottenere che un procedimento penale si svolga in una lingua diversa dalla lingua principale dello Stato interessato rientra nella sfera di applicazione del Trattato e deve conformarsi all'art. 6 di quest'ultimo.

    Sulla seconda parte della questione

    20 Secondo i signori Bickel e Franz, al fine di evitare qualsiasi discriminazione contraria all'art. 6 del Trattato, il diritto di ottenere che il processo si svolga in tedesco dovrebbe essere garantito a tutti i cittadini dell'Unione, quando il medesimo diritto sussista in capo ai cittadini di uno degli Stati che ne fanno parte.

    21 Il governo italiano fa valere che il diritto in questione è esclusivamente conferito ai cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco della Provincia di Bolzano e residenti in tale provincia. L'obiettivo delle norme controverse consisterebbe nel riconoscere l'identità etnico-culturale della persona che appartiene alla minoranza tutelata. Ne deriverebbe che il diritto di ottenere l'impiego della lingua della minoranza etnico-culturale interessata non dovrebbe essere esteso al cittadino di uno Stato membro che si trovi occasionalmente e temporaneamente presente nella regione in questione, nella misura in cui gli siano garantiti strumenti che gli consentano di esercitare adeguatamente il suo diritto di difesa nonostante egli non conosca la lingua ufficiale dello Stato in questione.

    22 Quanto alla Commissione, essa rileva che, nella fattispecie di cui alla causa a qua, il diritto di ottenere che il procedimento si svolga in tedesco non è riconosciuto a tutte le persone di cittadinanza italiana ma soltanto a quelle che, da un lato, risiedono nella Provincia di Bolzano e, dall'altro, appartengono al gruppo di lingua tedesca di tale provincia. Spetterebbe quindi al giudice nazionale determinare anzitutto in modo concreto se la normativa di cui trattasi istituisca una discriminazione in ragione della nazionalità, circoscrivere la cerchia di persone che sarebbero vittime della discriminazione ed esaminare in seguito se quest'ultima possa essere giustificata da circostanze oggettive.

    23 Dagli atti di causa emerge che la normativa italiana riserva ai cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano il diritto di ottenere che il processo si svolga in questa lingua. Ne risulta che i cittadini di lingua tedesca di altri Stati membri e segnatamente della Germania e dell'Austria, come i signori Bickel e Franz, i quali circolano o soggiornano in tale provincia, non possono esigere che un procedimento penale si svolga in tedesco benché, secondo le norme nazionali, tale lingua sia parificata alla lingua italiana.

    24 Alla luce di tale situazione, risulta che i cittadini di lingua tedesca degli altri Stati membri, i quali circolano e soggiornano nella Provincia di Bolzano, sono svantaggiati rispetto ai cittadini italiani di lingua tedesca residenti in questa stessa regione. Infatti, mentre un cittadino italiano di lingua tedesca residente nella Provincia di Bolzano può, se è imputato in tale provincia, ottenere che il procedimento si svolga in tedesco, tale diritto sarà rifiutato ad un cittadino di lingua tedesca di un altro Stato membro che circoli nella stessa provincia.

    25 Anche supponendo, come sostiene il governo italiano, che i cittadini di lingua tedesca degli altri Stati membri residenti nella Provincia di Bolzano possano effettivamente avvalersi della normativa controversa e svolgervi le loro difese in tedesco, cosicché non vi sarebbe discriminazione in base alla nazionalità tra i residenti nella regione, va rilevato che i cittadini italiani sono favoriti rispetto ai cittadini di altri Stati membri. Infatti, la maggior parte dei cittadini italiani di lingua tedesca può esigere che il tedesco venga utilizzato per tutta la durata del procedimento nella Provincia di Bolzano, in quanto essi soddisfano il criterio di residenza previsto dalla normativa controversa, mentre la maggior parte dei cittadini di lingua tedesca degli altri Stati membri, non soddisfacendo tale criterio, non può avvalersi della detta normativa.

    26 Ne discende che una normativa, come quella di cui trattasi nella causa a qua, che subordina il diritto di ottenere che, nel territorio di un determinato ente locale, un procedimento penale si svolga nella lingua dell'interessato a condizione che quest'ultimo risieda in tale territorio favorisce i cittadini dello Stato in questione rispetto ai cittadini degli altri Stati membri che esercitano il proprio diritto alla libera circolazione e, di conseguenza, è in contrasto con il principio di non discriminazione affermato all'art. 6 del Trattato.

    27 Una siffatta condizione di residenza può essere giustificata solo se basata su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate, e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito dall'ordinamento nazionale (v., in particolare, sentenza 15 gennaio 1998, causa C-15/96, Schöning-Kougebetopoulou, Racc. pag. I-47, punto 21).

    28 Tuttavia, risulta dall'ordinanza a qua che non è questo il caso della normativa controversa.

    29 L'argomento del governo italiano, secondo cui tale normativa è diretta a tutelare la minoranza etnico-culturale che risiede nella provincia interessata non costituisce, nel presente contesto, una valida giustificazione. Certo, la tutela di una minoranza, come quella di cui trattasi, può costituire un obiettivo legittimo. Non risulta tuttavia dagli atti di causa che l'estensione della normativa controversa ai cittadini di lingua tedesca di altri Stati membri che esercitano il loro diritto di libera circolazione lederebbe tale obiettivo.

    30 Va peraltro rilevato che, all'udienza, i signori Bickel e Franz hanno osservato, senza essere contraddetti sul punto, che i giudici interessati sono in grado di svolgere i procedimenti in lingua tedesca senza che ciò dia luogo a complicazioni o costi supplementari.

    31 La seconda parte della questione pregiudiziale va quindi risolta nel senso che l'art. 6 osta ad una normativa nazionale che riconosce ai cittadini di una lingua determinata, diversa dalla lingua principale dello Stato membro interessato, i quali risiedono sul territorio di un determinato ente locale, il diritto di ottenere che il procedimento penale si svolga nella loro lingua, senza garantire il medesimo diritto ai cittadini degli altri Stati membri, della stessa lingua, che circolano e soggiornano nel detto territorio.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    32 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE,

    pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Pretura circondariale di Bolzano, sezione distaccata di Silandro, con ordinanze 2 agosto 1996, dichiara:

    1) Il diritto riconosciuto da una normativa nazionale di ottenere che il procedimento penale si svolga in una lingua diversa dalla lingua principale dello Stato interessato rientra nella sfera di applicazione del Trattato e deve conformarsi all'art. 6 di quest'ultimo.

    2) L'art. 6 del Trattato osta ad una normativa nazionale che riconosce ai cittadini di una lingua determinata, diversa dalla lingua principale dello Stato membro interessato, i quali risiedono nel territorio di un determinato ente locale, il diritto di ottenere che il procedimento penale si svolga nella loro lingua, senza garantire il medesimo diritto ai cittadini degli altri Stati membri, della stessa lingua, che circolano e soggiornano nel detto territorio.

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