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Documento 61992CJ0037
Judgment of the Court of 12 October 1993. # Criminal proceedings against José Vanacker and André Lesage and SA Baudoux combustibles. # Reference for a preliminary ruling: Cour d'appel de Douai - France. # Obstacles to exports Restrictions on freedom to provide services - Waste oil. # Case C-37/92.
Sentenza della Corte del 12 ottobre 1993.
Procedimento penale contro José Vanacker e André Lesage.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Douai - Francia.
Ostacoli alle esportazioni - Restrizioni alla libera prestazione di servizi - Oli usati.
Causa C-37/92.
Sentenza della Corte del 12 ottobre 1993.
Procedimento penale contro José Vanacker e André Lesage.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Douai - Francia.
Ostacoli alle esportazioni - Restrizioni alla libera prestazione di servizi - Oli usati.
Causa C-37/92.
Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-04947
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1993:836
SENTENZA DELLA CORTE DEL 12 OTTOBRE 1993. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI JOSE VANACKER E ANDRE LESAGE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR D'APPEL DE DOUAI - FRANCIA. - OSTACOLI ALLE ESPORTAZIONI - RESTRIZIONI ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI - OLI USATI. - CAUSA C-37/92.
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-04947
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Questioni pregiudiziali ° Competenza della Corte ° Interpretazione del diritto nazionale ° Esclusione ° Disposizioni che mirano a garantire l' attuazione di una direttiva comunitaria ° Irrilevanza
(Trattato CEE, art. 177)
2. Ravvicinamento delle legislazioni ° Eliminazione degli oli usati ° Disciplina nazionale che riserva la concessione della prescritta autorizzazione alle imprese nazionali ° Incompatibilità con la direttiva 75/439
(Direttiva del Consiglio 75/439/CEE)
1. Nell' ambito del sistema di cooperazione giudiziaria disposto dall' art. 177 del Trattato, l' interpretazione delle norme nazionali incombe ai giudici nazionali e non alla Corte, anche se, secondo una giurisprudenza consolidata, quando la disciplina nazionale è stata introdotta per attuare una direttiva comunitaria, tali giudici sono obbligati ad interpretare il loro diritto nazionale alla luce del dettato e degli scopi di tale direttiva.
2. La direttiva 75/439, concernente l' eliminazione degli oli usati, osta ad una disciplina nazionale la quale introduce un sistema di raccolta e di eliminazione degli oli usati a vantaggio di imprese alle quali l' amministrazione rilasci un' autorizzazione per talune aree riservate e che di fatto consenta il rilascio di detta autorizzazione solo ad imprese nazionali.
Nel procedimento C-37/92,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d' appel di Douai, nella causa penale dinanzi ad essa pendente contro
José Vanacker,
André Lesage,
parte civile: Baudoux combustibles SA,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 30-36 del Trattato CEE nonché della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l' eliminazione degli oli usati (GU L 194, pag. 23),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e M. Diez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il governo francese, dalla signora Hélène Duchene, segretaria degli affari esteri e dal signor Philippe Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti,
° per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore Maria Condou, membro del servizio giuridico, e Virginia Melgar, funzionaria nazionale messa a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali dell' avv. Francis Dujardin, del foro di Tournai, per i signori José Vanacker e André Lesage, del governo francese rappresentato dalla signora Hélène Duchene, assistita dal signor Jean-Michel Clech, incaricato ad hoc presso il servizio trattamento rifiuti del ministero dell' Ambiente, e della Commissione delle Comunità europee, all' udienza del 27 gennaio 1993,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 marzo 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con sentenza 18 ottobre 1991, pervenuta alla Corte il 13 febbraio 1992, la Cour d' appel di Douai ha posto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt. 30-36 del Trattato CEE nonché della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l' eliminazione degli oli usati (GU L 194, pag. 23; in prosieguo: la "direttiva").
2 La questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento penale intentato nei confronti di due cittadini belgi, i signori Vanacker e Lesage, imputati dinanzi al Tribunal correctionnel di Laon per avere, durante il 1985, eliminato, ai sensi della normativa francese allora in vigore, vale a dire raccolto e trasportato sul territorio francese, oli usati senza essere titolari dell' autorizzazione richiesta dalla disciplina di cui trattasi; comportamenti previsti e puniti dalla medesima disciplina.
3 Il Tribunal correctionnel adito ha assolto gli imputati. Poiché la pronuncia è stata confermata mediante sentenza della Cour d' appel d' Amiens, è stato promosso un ricorso in cassazione. L' Alta Corte francese ha cassato la sentenza della Cour d' appel d' Amiens e ha disposto il rinvio della causa dinanzi alla Cour d' appel di Douai. Quest' ultima "in base agli elementi sottoposti a suo giudizio", ha ritenuto che vi fossero "motivi sufficienti" per sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se la normativa francese, che sul territorio di tale Stato istituisce un sistema di raccolta e di eliminazione di oli usati a favore di imprese cui l' amministrazione rilascia un' autorizzazione per talune aree riservate, possa essere interpretata, alla luce degli artt. 30-36 del Trattato CEE e della direttiva del Consiglio delle Comunità europee, nel senso che di fatto essa consente il rilascio di un' autorizzazione soltanto ad imprese nazionali, e se, di conseguenza, detta normativa debba essere considerata conforme o meno alle suddette norme comunitarie".
4 Per una più ampia illustrazione dell' ambito normativo e dei fatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
5 Del fascicolo si ricava che le perplessità del giudice nazionale sono connesse al regime di raccolta degli oli usati, e cioè alla loro raccolta e al loro trasporto, e non alle norme riguardanti la loro eliminazione. Del resto, la questione sottoposta alla Corte implica in realtà i due seguenti aspetti.
6 In primo luogo, il giudice di rinvio chiede alla Corte di interpretare la disciplina francese al fine di esaminare se quest' ultima non limiti di fatto la concessione dell' autorizzazione richiesta per la raccolta alle sole imprese nazionali.
7 A questa parte della questione occorre rispondere che, nell' ambito del sistema di cooperazione giudiziaria disposto dall' art. 177 del Trattato, l' interpretazione delle norme nazionali incombe ai giudici nazionali e non alla Corte, anche se, secondo una giurisprudenza consolidata, quando la disciplina nazionale è stata introdotta al fine di attuare una direttiva comunitaria, tali giudici sono obbligati ad interpretare il loro diritto nazionale alla luce del dettato e degli scopi di tale direttiva (v. sentenza 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis, Racc. pag. 3969).
8 In secondo luogo, il giudice a quo chiede se gli artt. 30-36 del Trattato e la direttiva 75/439 ostino ad una disciplina nazionale la quale introduce un sistema di raccolta e di eliminazione di oli usati a vantaggio di imprese alle quali l' amministrazione rilasci un' autorizzazione per talune aree riservate e che di fatto consenta la concessione di detta autorizzazione solo ad imprese nazionali.
9 Per rispondere a questa seconda parte della questione occorre osservare innanzi tutto che, dato che il problema della raccolta degli oli usati è disciplinato a livello comunitario dalla direttiva in base ai criteri di armonizzazione, qualunque provvedimento nazionale in materia deve essere valutato in rapporto alle disposizioni di tale direttiva e non degli artt. 30-36 del Trattato.
10 Occorre poi ricordare che gli artt. 2-4 della direttiva impongono agli Stati membri l' obbligo di adottare le misure necessarie per garantire la raccolta e l' eliminazione innocua degli oli usati, preferibilmente mediante riutilizzazione. L' art. 5 della direttiva, nella versione vigente all' epoca dei fatti di cui alla causa principale, dispone che, qualora tali obiettivi non possano essere conseguiti diversamente, gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie affinché una o più imprese effettuino la raccolta e/o l' eliminazione dei prodotti offerti dai detentori, eventualmente nella zona loro assegnata dall' amministrazione competente.
11 Nelle sentenze 10 marzo 1983, causa 172/82, Inter-Huiles (Racc. pag. 555), 9 febbraio 1984, causa 295/82, Rhônes-Alpes Huiles (Racc. pag. 575) e 7 febbraio 1985, causa 173/83, Commissione/Francia (Racc. pag. 491), la Corte ha peraltro precisato che la normativa nazionale che introduceva un sistema di autorizzazione per zona era incompatibile con la direttiva di cui trattasi e con le norme sulla libera circolazione delle merci per il fatto che essa escludeva le esportazioni degli oli usati.
12 Occorre osservare che è parimenti incompatibile con la direttiva una normativa nazionale la quale preveda un' autorizzazione per zona e consenta di fatto il rilascio di detta autorizzazione solo ad imprese nazionali.
13 Pertanto, occorre rispondere alla seconda parte della questione sollevata che la direttiva 75/439 osta ad una disciplina nazionale la quale introduce un sistema di raccolta e di eliminazione degli oli usati a vantaggio di imprese alle quali l' amministrazione rilasci un' autorizzazione per talune aree riservate e che di fatto consenta il rilascio di detta autorizzazione solo ad imprese nazionali.
Sulle spese
14 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour d' appel di Douai, con sentenza 18 ottobre 1991, dichiara:
1) Nell' ambito del sistema di cooperazione giudiziaria disposto dall' articolo 177 del Trattato CEE, l' interpretazione delle norme nazionali incombe ai giudici nazionali e non alla Corte, anche se, secondo una giurisprudenza consolidata, quando la disciplina nazionale è stata introdotta per attuare una direttiva comunitaria, tali giudici sono obbligati ad interpretare il loro diritto nazionale alla luce del dettato e degli scopi di tale direttiva.
2) La direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l' eliminazione degli oli usati, osta ad una disciplina nazionale la quale introduce un sistema di raccolta e di eliminazione degli oli usati a vantaggio di imprese alle quali l' amministrazione rilasci un' autorizzazione per talune aree riservate e che di fatto consenta il rilascio di detta autorizzazione solo ad imprese nazionali.