Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1288

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1288 della Commissione del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    C/2020/6283

    GU L 302 del 16.9.2020, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1288/oj

    16.9.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 302/8


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1288 DELLA COMMISSIONE

    del 9 settembre 2020

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4)

    È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

    (5)

    Il comitato del codice doganale non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2020

    Per la Commissione

    A nome della presidente

    Gerassimos THOMAS

    Direttore generale

    Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale


    (1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


    ALLEGATO

    Descrizione delle merci

    Classificazione (codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    Prodotto costituito da un siero incolore racchiuso in un contenitore cilindrico dalla capacità di 2 ml, dotato di pennellino nel tappo amovibile. Il pennellino serve per applicare il siero.

    Il prodotto è un balsamo per ciglia, destinato ad essere usato per idratarle e nutrirle. Aiuta a ispessire e irrobustire le ciglia e a prolungarne la fase di crescita, quindi il ciclo di vita.

    Gli ingredienti principali del prodotto sono i seguenti:

    biotina;

    dicloro diidrossi difluoro etilcloprostenolamide;

    biotinoil tripeptide-1;

    estratto di calendula;

    estratto di ginseng.

    Il prodotto è presentato in una scatola di cartone, condizionato per la vendita al minuto.

    3304 99 00

    Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3304 e 3304 99 00.

    È esclusa la classificazione nella voce 3305 in quanto il prodotto è una preparazione da applicare in zone pilifere del corpo umano diverse dal cuoio capelluto (cfr. anche nota esplicativa del sistema armonizzato alla voce 3305, nota di esclusione).

    Poiché aiuta a migliorare la flessibilità, l’idratazione e la brillantezza, la preparazione è considerata un prodotto di bellezza (cfr. anche nota esplicativa del sistema armonizzato alla voce 3304, (A)(3)). È esclusa quindi la classificazione nella voce 3307 fra gli "altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove".

    Pertanto il prodotto deve essere classificato nel codice NC 3304 99 00 come prodotto di bellezza.


    Top