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Document 32014L0063
Directive2014/63/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Directive 2001/110/EC relating to honey
Direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele
Direttiva 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele
GU L 164 del 3.6.2014, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32001L0110 | sostituzione | allegato II L3 | 23/06/2014 | |
Modifies | 32001L0110 | sostituzione | articolo 4 | 23/06/2014 | |
Modifies | 32001L0110 | aggiunta | articolo 2.5 | 23/06/2014 | |
Modifies | 32001L0110 | sostituzione | articolo 2.4 punto A) | 23/06/2014 | |
Modifies | 32001L0110 | sostituzione | articolo 7 | 23/06/2014 | |
Modifies | 32001L0110 | sostituzione | articolo 6 | 23/06/2014 |
3.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/1 |
DIRETTIVA 2014/63/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2014
che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2001/110/CE del Consiglio (3) definisce il miele come la sostanza dolce naturale prodotta dalle Apis mellifera («api»). Il miele è essenzialmente composto da diversi zuccheri, soprattutto fruttosio e glucosio, nonché da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle solide provenienti dalla raccolta del miele. La direttiva 2001/110/CE limita l'intervento umano che potrebbe alterare la composizione del miele e ne consente pertanto la conservazione del carattere naturale. In particolare, la direttiva 2001/110/CE proibisce l'aggiunta di qualsivoglia ingrediente alimentare al miele, compresi gli additivi, e qualunque altra aggiunta che non sia di miele. Analogamente, la direttiva proibisce l'eliminazione di qualunque componente specifica del miele, incluso il polline, a meno che tale eliminazione non sia inevitabile nel corso dell'estrazione di sostanze estranee. Tali requisiti sono conformi alla norma del Codex Alimentarius per il miele (Codex Stan 12-1981). |
(2) |
Il polline fa parte dei criteri di composizione del miele di cui alla direttiva 2001/110/CE. Le prove disponibili, inclusi i dati empirici e scientifici, confermano che le api sono all'origine della presenza di polline nel miele. I granuli pollinici cadono nel nettare raccolto dalle api. Nell'alveare, il nettare raccolto e contenente granuli pollinici è trasformato in miele dalle api. Stando ai dati disponibili, il polline aggiuntivo nel miele può provenire dal polline sui peli delle api, dal polline nell'aria all'interno dell'alveare e dal polline immagazzinato dalle api in celle e rilasciato in seguito all'apertura accidentale di tali celle durante l'estrazione del miele da parte degli operatori alimentari. Il polline può pertanto entrare nell'alveare grazie all'attività delle api ed è presente per natura nel miele, indipendentemente dal fatto che gli operatori alimentari estraggano o meno tale miele. Inoltre, l'aggiunta intenzionale di polline al miele da parte degli operatori alimentari è vietata dalla direttiva 2001/110/CE. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) definisce «ingrediente» qualunque sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. Tale definizione implica un uso intenzionale di una sostanza nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento. Tenendo conto del carattere naturale del miele e in particolare dell'origine naturale della presenza di componenti specifiche del miele, essendo il polline una componente naturale specifica del miele, non dovrebbe essere considerato «ingrediente» del miele ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011. |
(4) |
La presente direttiva fa salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) al miele contenente polline geneticamente modificato, dal momento che tale miele costituisce un alimento prodotto da organismi geneticamente modificati ai sensi di detto regolamento. Nella causa C-442/09 (6), Karl Heinz Bablok e altri/Freistaat Bayern, la Corte di giustizia ha statuito che il criterio determinante per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003, come sancito nel considerando 16 di tale regolamento, è la presenza nell'alimento di materiale derivato dal materiale di partenza geneticamente modificato. Il miele contenente polline geneticamente modificato dovrebbe quindi essere considerato un «alimento (parzialmente) prodotto a partire da un OGM» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1829/2003. Stabilire una disposizione secondo la quale il polline non è un ingrediente del miele, non incide pertanto sulla conclusione della Corte nella causa C-442/09, secondo cui il miele contenente polline geneticamente modificato è soggetto al regolamento (CE) n. 1829/2003, in particolare ai requisiti ivi stabiliti in ordine all'autorizzazione prima dell'immissione sul mercato, alla vigilanza e, ove applicabile, all'etichettatura. |
(5) |
Ai sensi dei requisiti di etichettatura del regolamento (CE) n. 1829/2003, non è necessario indicare sull'etichetta del miele la presenza di polline geneticamente modificato nel miele qualora la presenza di tale polline nel miele non ecceda lo 0,9 % e sia accidentale o tecnicamente inevitabile. È opportuno ricordare che la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) dispone che gli Stati membri possano adottare misure adeguate per evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati nel miele. |
(6) |
A norma della direttiva 2001/110/CE, se il miele è originario di più Stati membri o paesi terzi, l'indicazione obbligatoria dei paesi d'origine può essere sostituita da una delle seguenti a seconda dei casi: «miscela di mieli originari della CE», «miscela di mieli non originari della CE», «miscela di mieli originari e non originari della CE». A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, l'Unione europea è succeduta alla Comunità europea sostituendola. È quindi opportuno chiarire i pertinenti obblighi di etichettatura sostituendo il riferimento alla «CE» con quello alla «UE». |
(7) |
La direttiva 2001/110/CE conferisce alla Commissione il potere di esecuzione in relazione ad alcune sue disposizioni, in particolare il potere di adottare le misure necessarie ai fini dell'attuazione delle disposizioni riguardo all'adeguamento al progresso tecnico e all'allineamento di tale direttiva alla legislazione generale dell'Unione in materia di prodotti alimentari. Inoltre, la direttiva 2001/110/CE attribuisce alla Commissione la competenza di adottare metodi per consentire la verifica della conformità del miele alle disposizioni di tale direttiva. È necessario riesaminare la portata di tale competenza. |
(8) |
Al fine di garantire prassi commerciali leali, tutelare gli interessi dei consumatori e consentire l'impostazione di metodi di analisi pertinenti, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riguardo alla fissazione di parametri quantitativi per il criterio secondo cui un miele è «principalmente» di origine floreale o vegetale e il contenuto minimo di polline nel miele filtrato dopo la rimozione di sostanze organiche o inorganiche estranee. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(9) |
A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che si applica a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali a livello unionale e nazionale, le disposizioni generali dell'Unione relative ai prodotti alimentari si applicano direttamente ai prodotti oggetto della direttiva 2001/110/CE. Non è più necessario pertanto che la Commissione disponga del potere di adeguare le disposizioni di tale direttiva alle disposizioni generali dell'Unione in materia di prodotti alimentari. Le disposizioni sul conferimento di tale competenza vanno quindi soppresse. |
(10) |
A seguito dell'adozione del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), è opportuno adattare a detto regolamento le pertinenti disposizioni della direttiva 2001/110/CE. |
(11) |
Per consentire agli Stati membri di adottare a livello nazionale le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2001/110/CE, modificata dalla presente direttiva, è opportuno stabilire un periodo di recepimento di dodici mesi. Durante tale periodo, dovrebbero continuare a essere applicati i requisiti stabiliti dalla direttiva 2001/110/CE, senza le modifiche introdotte dalla presente direttiva. |
(12) |
Per tenere conto degli interessi degli operatori alimentari che immettono sul mercato o etichettano i propri prodotti in conformità dei requisiti applicabili prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2001/110/CE, modificata dalla presente direttiva, è necessario stabilire misure transitorie adeguate. Pertanto, dovrebbe essere possibile che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni continuino a essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. |
(13) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2001/110/CE. |
(14) |
Dato che le modifiche relative al conferimento di potere alla Commissione riguardano solo la competenza della Commissione, non è necessario che siano recepite dagli Stati membri. |
(15) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia stabilire che il polline, essendo una componente naturale specifica del miele, non dovrebbe essere considerato un ingrediente del miele, chiarire i requisiti di etichettatura per i casi in cui il miele è originario di più Stati membri o paesi terzi e riesaminare la portata della competenza attualmente conferita alla Commissione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche
La direttiva 2001/110/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 2, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:
(10) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).»;" |
3) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. Ai fini dell'articolo 9, secondo comma, della presente direttiva, la Commissione, tenendo conto delle norme internazionali e del progresso tecnico, può, mediante atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), stabilire i metodi di analisi per verificare se il miele è conforme alle disposizioni della presente direttiva. Tali atti di esecuzione sono adottati in base alla procedura di esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della presente direttiva. Fino all'adozione di tali metodi gli Stati membri di avvalgono, ove possibile, di metodi di analisi convalidati internazionalmente riconosciuti, come i metodi approvati del Codex Alimentarius, per verificare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva. 2. Allo scopo di garantire prassi commerciali leali, tutelare gli interessi dei consumatori e consentire l'impostazione di metodi di analisi pertinenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 6, riguardo al completamento della presente direttiva stabilendo i parametri quantitativi relativi agli elementi seguenti:
La Commissione prevede, in tali atti, adeguate disposizioni transitorie per i prodotti immessi sul mercato prima della data di applicazione di tali atti delegati. (11) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).»;" |
4) |
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. Il potere di adottare gli atti delegati, è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 23 giugno 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; |
5) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (“comitato”), istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. (12) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)." (13) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" |
6) |
il terzo comma dell'allegato II è sostituito dal seguente: «Fermo restando il punto 2, lettera b), punto viii), dell'allegato I, è vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, salvo qualora sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.» |
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punti 1, 2 e 6, e all'articolo 3. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Essi applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 24 giugno 2015.
Articolo 3
Misure transitorie
I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 24 giugno 2015 in conformità alla direttiva 2001/110/CE possono continuare a essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS
(1) GU C 11 del 15.1.2013, pag. 88.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 maggio 2014.
(3) Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).
(4) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
(5) Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
(6) Raccolta 2011, pag. I-07419.
(7) Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).