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Document 32006R1107
Regulation (EC) No 1107/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 concerning the rights of disabled persons and persons with reduced mobility when travelling by air (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 204 del 26.7.2006, p. 1–9
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32006R1107R(01) | (DA, DE, FR, ES, FI, BG, EN, PT, CS, RO, SK, EL) | |||
Corrected by | 32006R1107R(02) | (FI) | |||
Corrected by | 32006R1107R(03) | (FI) | |||
Corrected by | 32006R1107R(04) | (FI) |
26.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 204/1 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1107/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 luglio 2006
relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Tutti i cittadini dovrebbero beneficiare del mercato unico dei servizi aerei. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, dovuta a disabilità, età o altri fattori, dovrebbero pertanto avere la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione. Ciò si applica al trasporto aereo così come agli altri aspetti della vita. |
(2) |
Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dovrebbero quindi avere accesso al trasporto e non essere escluse a causa della loro disabilità o mancanza di mobilità, se non per motivi giustificati di sicurezza previsti dalla legge. Prima di accettare prenotazioni da persone con disabilità o a mobilità ridotta, i vettori aerei, i loro agenti e operatori turistici dovrebbero compiere tutti gli sforzi ragionevoli per verificare se sussistono motivi giustificati di sicurezza che impediscano di accogliere queste persone a bordo dei relativi voli. |
(3) |
Il presente regolamento non dovrebbe incidere sugli altri diritti dei passeggeri stabiliti dalla normativa comunitaria, in particolare dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (3), e dal regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (4). Qualora lo stesso caso dia origine allo stesso diritto al rimborso o a una nuova prenotazione, previsti da uno degli atti legislativi summenzionati come pure dal presente regolamento, la persona interessata dovrebbe essere autorizzata ad esercitare tale diritto una volta sola, a sua discrezione. |
(4) |
Per offrire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini, è necessario fornire assistenza, con l'impiego del personale e delle attrezzature necessarie, negli aeroporti e a bordo degli aeromobili in modo da soddisfare le loro esigenze specifiche. Per favorire l’inclusione sociale, l’assistenza in questione dovrebbe essere fornita alle persone interessate senza costi addizionali. |
(5) |
L’assistenza fornita negli aeroporti situati nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato dovrebbe, tra l’altro, permettere alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di spostarsi da un determinato punto di arrivo in un aeroporto ad un aeromobile e dall’aeromobile a un determinato punto di partenza dall’aeroporto, incluso l’imbarco e lo sbarco. Tali punti dovrebbero essere ubicati almeno agli ingressi principali dei terminal, presso i banchi dell'accettazione, nelle stazioni ferroviarie, delle ferrovie urbane, delle metropolitane e degli autobus, nei posteggi dei taxi e negli altri terminali, nonché nei parcheggi degli aeroporti. L’assistenza dovrebbe essere organizzata in modo da evitare interruzioni e ritardi, assicurando livelli di servizio elevati ed equivalenti in tutta la Comunità e ottimizzando le risorse, indipendentemente dall’aeroporto o dal vettore aereo coinvolto. |
(6) |
A tal fine, la responsabilità di garantire un'assistenza di elevata qualità negli aeroporti dovrebbe spettare ad un organismo centralizzato. Tale responsabilità globale dovrebbe essere affidata ai gestori aeroportuali, a causa del ruolo centrale che svolgono nella fornitura di servizi negli aeroporti. |
(7) |
I gestori aeroportuali possono fornire direttamente l'assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta. In alternativa, in considerazione del ruolo positivo svolto in passato da taluni operatori e vettori aerei, i gestori aeroportuali possono appaltare a terzi la prestazione di assistenza, ferma restando l'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria, incluse quelle sugli appalti pubblici. |
(8) |
L’assistenza dovrebbe essere finanziata in modo da ripartire i costi equamente fra tutti i passeggeri che utilizzano un aeroporto ed evitare di scoraggiare il trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta. Si ritiene che la modalità di finanziamento più efficace sia un diritto applicato ad ogni vettore aereo che utilizza un determinato aeroporto, in proporzione al numero di passeggeri trasportati da e verso l’aeroporto in questione. |
(9) |
Onde garantire, in particolare, che i diritti applicati ai vettori aerei siano commisurati all'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta e che essi non servano a finanziare attività dei gestori diverse da quelle legate alla prestazione di tale assistenza, i diritti dovrebbero essere fissati e applicati in maniera pienamente trasparente. La direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (5), in particolare le disposizioni relative alla separazione contabile, dovrebbero pertanto essere applicate laddove ciò non contrasti con il presente regolamento. |
(10) |
Nell'organizzazione della prestazione di assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta nonché della formazione del personale, gli aeroporti e i vettori aerei dovrebbero rispettare il documento 30, parte I, sezione 5, e relativi allegati della Conferenza europea dell'aviazione civile («ECAC»), in particolare il codice di buona condotta per l'assistenza a terra di persone a mobilità ridotta, riportato, al momento dell'adozione del presente regolamento, nel relativo allegato J. |
(11) |
Nella progettazione di nuovi aeroporti e terminal, come pure nell'ambito di ampi lavori di ristrutturazione, i gestori aeroportuali dovrebbero, ove possibile, tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta. Analogamente, i vettori aerei dovrebbero, ove possibile, tener conto di tali esigenze in sede di progettazione e di ammodernamento degli aeromobili. |
(12) |
La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (6), dovrebbe essere applicata rigorosamente, al fine di garantire il rispetto della vita privata delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, nonché di garantire che l'informazione richiesta serva unicamente ad ottemperare gli obblighi di assistenza fissati dal presente regolamento e non sia utilizzata contro i passeggeri che richiedono il servizio. |
(13) |
Tutte le informazioni essenziali fornite ai passeggeri del trasporto aereo dovrebbero essere fornite in formati alternativi accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta e dovrebbe esistere almeno nelle stesse lingue messe a disposizione degli altri passeggeri. |
(14) |
Qualora le sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o strumenti di assistenza vadano smarriti o danneggiati durante la gestione aeroportuale o durante il trasporto a bordo dell'aeromobile, il passeggero cui appartiene l'attrezzatura dovrebbe essere risarcito, in conformità con le norme della legislazione internazionale, comunitaria e nazionale. |
(15) |
Gli Stati membri dovrebbero verificare e assicurare il rispetto del presente regolamento nonché nominare un apposito organismo incaricato di farlo applicare. La verifica non incide sul diritto delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta di ricorrere ai mezzi giudiziari di ricorso conformemente alla legislazione nazionale. |
(16) |
Se ritiene che il presente regolamento sia stato violato, è opportuno che la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta possa richiamare sulla questione l'attenzione del gestore aeroportuale o del vettore aereo interessato, a seconda del caso. Se non può ottenere soddisfazione in questo modo, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta dovrebbe poter presentare denuncia al gestore o ai gestori designati a questo fine dallo Stato membro interessato. |
(17) |
Le denunce in materia di assistenza presso gli aeroporti dovrebbero essere indirizzate al gestore o ai gestori nazionali designati per l'applicazione del presente regolamento dallo Stato membro in cui è situato l'aeroporto. Le denunce in materia di assistenza da parte di un vettore aereo dovrebbero essere indirizzate al gestore o ai gestori nazionali designati per l'applicazione del presente regolamento dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza di esercizio al vettore aereo. |
(18) |
Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema sanzionatorio in caso di violazione del presente regolamento e assicurare l'applicazione di dette sanzioni. Le sanzioni, che possono prevedere il pagamento di un indennizzo all'interessato, dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. |
(19) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente la garanzia di livelli di protezione ed assistenza elevati ed equivalenti in tutti gli Stati membri e la garanzia per gli operatori economici di condizioni armonizzate all'interno di un mercato unico, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(20) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
(21) |
Il Regno di Spagna e il Regno Unito, in una dichiarazione comune concordata il 2 dicembre 1987 a Londra dai ministri degli Affari esteri dei due paesi, hanno stipulato degli accordi in vista di una maggiore cooperazione sull'uso dell'aeroporto di Gibilterra, i quali a tutt'oggi non sono ancora operativi, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce una serie di regole per la tutela e l’assistenza delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, sia per tutelarle dalla discriminazione che per garantire loro assistenza.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta che utilizzino o intendano utilizzare i servizi aerei passeggeri commerciali in partenza, in transito o in arrivo presso un aeroporto, quando l'aeroporto è situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato.
3. Gli articoli 3, 4 e 10 si applicano anche ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo e diretti ad un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato, se il volo è effettuato da un vettore aereo comunitario.
4. Il presente regolamento non incide sui diritti dei passeggeri stabiliti dalla direttiva 90/314/CEE e dal regolamento (CE) n. 261/2004.
5. Ogniqualvolta le disposizioni del presente regolamento sono in conflitto con le disposizioni della direttiva 96/67/CE, si applica il presente regolamento.
6. Il presente regolamento si applica all'aeroporto di Gibilterra ferme restando le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia in merito alla sovranità sul territorio dove è situato l'aeroporto.
7. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sarà attuata l'intesa contenuta nella dichiarazione comune dei ministri degli Affari esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito a tale data di messa in applicazione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«persone con disabilità» o «persone a mobilità ridotta»: qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona; |
b) |
«vettore aereo»: un’impresa di trasporto aereo munita di valida licenza di esercizio; |
c) |
«vettore aereo operativo»: un vettore aereo che opera o intende operare un volo in virtù di un contratto con un passeggero o per conto di un’altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero; |
d) |
«vettore comunitario»: un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (7); |
e) |
«operatore turistico»: un organizzatore o venditore ai sensi dell'articolo 2, punti 2) e 3), della direttiva 90/314/CEE, escluso il vettore aereo; |
f) |
«gestore aeroportuale» o «gestore»: un ente incaricato in virtù della normativa nazionale di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali, coordinare e controllare le attività dei diversi operatori presenti in un aeroporto o in un sistema aeroportuale; |
g) |
«utente aeroportuale» una persona fisica o giuridica responsabile del trasporto aereo di passeggeri da o verso l’aeroporto in questione; |
h) |
«comitato degli utenti aeroportuali»: un comitato di rappresentanti degli utenti aeroportuali od organizzazioni che li rappresentano; |
i) |
«prenotazione»: il fatto che il passeggero sia in possesso di un biglietto o di un altro titolo che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'operatore turistico; |
j) |
«aeroporto»: qualsiasi area terrestre specificamente attrezzata per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili, comprendente installazioni ausiliarie che tali operazioni possono rendere necessarie per il traffico e i servizi aerei, comprese le installazioni necessarie per assistere i servizi aerei commerciali; |
k) |
«parcheggio aeroportuale»: un parcheggio entro i confini dell'aeroporto o sotto il diretto controllo del gestore aeroportuale, che serve direttamente i passeggeri che utilizzano detto aeroporto; |
l) |
«servizio aereo passeggeri commerciale»: un servizio di trasporto aereo di passeggeri effettuato da un vettore aereo con un volo di linea o non di linea offerto al pubblico a titolo oneroso, sia singolarmente sia come parte di un pacchetto. |
Articolo 3
Divieto di rifiutare il trasporto
Un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta:
a) |
di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo a un aeroporto al quale si applica il presente regolamento; |
b) |
di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in tale aeroporto, purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione. |
Articolo 4
Deroghe, condizioni speciali e informazioni
1. Nonostante le disposizioni dell’articolo 3, un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta, di accettare una prenotazione per una persona con disabilità o per una persona a mobilità ridotta o di imbarcarla:
a) |
per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale ovvero gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dall'autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore aereo in questione; |
b) |
se le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta. |
Qualora una prenotazione non sia accettata per i motivi indicati al primo comma, lettere a) o b), il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico compiono sforzi ragionevoli per proporre un'alternativa accettabile alla persona in questione.
Alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l'imbarco a causa della sua disabilità o mobilità ridotta e all'eventuale accompagnatore in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, viene offerto il diritto al rimborso o a un volo alternativo, come previsto dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004. Il diritto di scelta fra un volo di ritorno e un volo alternativo è condizionato al rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza.
2. Alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, primo comma, lettera a), il vettore aereo, il suo agente o un operatore turistico possono esigere che una persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria.
3. Un vettore aereo o un suo agente mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezza che applica al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, nonché le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilità dovute alle dimensioni dell’aeromobile. Un operatore turistico mette a disposizione le norme di sicurezza e le restrizioni per i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» che esso organizza, vende o propone.
4. Quando un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico esercita una deroga a norma dei paragrafi 1 o 2, egli informa immediatamente la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta delle ragioni ivi sottese. Su richiesta, il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico comunica tali ragioni per iscritto alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.
Articolo 5
Designazione dei punti di arrivo e di partenza
1. In cooperazione con gli utenti aeroportuali, tramite il comitato degli utenti aeroportuali, ove presente, e le pertinenti organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, il gestore aeroportuale, tenendo conto delle condizioni locali, designa i punti di arrivo e di partenza all’interno del perimetro aeroportuale o in una zona sotto il controllo diretto del gestore aeroportuale sia all'interno che all'esterno dei terminal, presso cui le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta possano agevolmente annunciare il proprio arrivo in aeroporto e chiedere assistenza.
2. I punti di arrivo e partenza di cui al paragrafo 1 sono segnalati in modo chiaro e vi sono messe a disposizione, in formati accessibili, le informazioni di base sull'aeroporto.
Articolo 6
Trasmissione di informazioni
1. I vettori aerei, i loro agenti o gli operatori turistici adottano tutte le misure necessarie per fare in modo di ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilità o a mobilità ridotta in tutti i loro punti vendita nel territorio degli Stati membri cui si applica il trattato, compresa la vendita per telefono o via Internet.
2. Quando un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico riceve una notifica di richiesta di assistenza almeno quarantotto ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata, egli trasmette le informazioni in questione almeno trentasei ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata:
a) |
ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito; e |
b) |
al vettore aereo effettivo, qualora la prenotazione non sia stata effettuata con il vettore in questione, salvo che l'identità del vettore aereo sia sconosciuta al momento della notifica, nel qual caso le informazioni sono trasmesse non appena praticabile. |
3. In tutti i casi diversi da quelli del paragrafo 2, il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico trasmette le informazioni quanto prima possibile.
4. Non appena possibile dopo la partenza del volo, il vettore aereo effettivo comunica al gestore dell’aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato, il numero di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta presenti su detto volo che richiedono l’assistenza di cui all'allegato I, specificando la natura dell’assistenza necessaria.
Articolo 7
Diritto all’assistenza negli aeroporti
1. Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta si presenta in un aeroporto per un viaggio aereo, spetta al gestore aeroportuale garantire la prestazione dell’assistenza di cui all’allegato I, in modo che la persona possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione, a condizione che la richiesta di assistenza per le esigenze particolari della persona in questione siano state notificate al vettore aereo, al suo agente o all’operatore turistico almeno quarantotto ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata. Tale notifica deve indicare anche il volo di ritorno, se il volo di andata e quello di ritorno sono stati acquistati con lo stesso vettore aereo.
2. Qualora sia richiesto l'utilizzo di un cane da assistenza riconosciuto, tale utilizzo sarà reso possibile purché ne sia fatta notifica al vettore aereo, al suo agente o all'operatore turistico, in conformità delle norme nazionali applicabili al trasporto di cani da assistenza a bordo degli aerei, ove tali norme sussistano.
3. In caso di mancata notifica a norma del paragrafo 1, il gestore compie tutti gli sforzi ragionevoli per offrire l’assistenza di cui all’allegato I in modo che la persona in questione possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a condizione che:
a) |
la persona si presenti alla registrazione:
|
b) |
la persona arrivi a un punto designato all'interno del perimetro aeroportuale a norma dell'articolo 5:
|
5. Qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta transiti in un aeroporto al quale si applica il presente regolamento, o sia trasferita da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per cui è in possesso di una prenotazione su un altro volo, spetta al gestore garantire la prestazione dell'assistenza di cui all’allegato I, in modo che la persona in questione possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione.
6. Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta arriva in un aeroporto al quale si applica il presente regolamento, spetta al gestore aeroportuale assicurare l'assistenza di cui all'allegato I, in modo che la persona in questione possa raggiungere il punto di partenza dall’aeroporto di cui all'articolo 5.
7. L'assistenza fornita corrisponde, nella misura del possibile, alle esigenze specifiche del singolo passeggero.
Articolo 8
Responsabilità in materia di assistenza negli aeroporti
1. Spetta al gestore aeroportuale garantire, senza oneri aggiuntivi, alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta l’assistenza di cui all’allegato I.
2. Il gestore può fornire direttamente l'assistenza. In alternativa, mantenendo la propria responsabilità e sempre in conformità delle norme di qualità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il gestore può subappaltare tale fornitura di servizi a una o più parti. In cooperazione con gli utenti dell'aeroporto, per il tramite del comitato degli utenti, ove presente, il gestore aeroportuale può sottoscrivere un tale contratto o contratti di propria iniziativa o su richiesta, anche del vettore aereo, tenendo conto dei servizi esistenti nell'aeroporto in questione. Qualora una richiesta del genere sia respinta, il gestore aeroportuale fornisce una giustificazione scritta.
3. Per finanziare tale assistenza, il gestore aeroportuale può, su una base non discriminatoria, applicare un diritto specifico ai vettori aerei che utilizzano l’aeroporto.
4. Il diritto specifico deve essere ragionevole, commisurato ai costi, trasparente e stabilito dal gestore aeroportuale, in collaborazione con gli utenti, per mezzo del comitato degli utenti aeroportuali dell'aeroporto, ove presente, o di altro soggetto adeguato. Il diritto è ripartito fra i vettori aerei che utilizzano un aeroporto in proporzione al numero totale di passeggeri che ciascuno di essi trasporta da e verso l’aeroporto in questione.
5. Il gestore aeroportuale separa i conti delle attività di assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta dai conti delle sue altre attività, conformemente alle normali prassi commerciali.
6. Il gestore aeroportuale mette a disposizione degli utenti aeroportuali, per il tramite del comitato degli utenti aeroportuali, ove presente, o di qualsiasi altro soggetto adeguato, nonché dell'organismo responsabile o degli organismi responsabili dell'applicazione di cui all'articolo 14, un resoconto annuale verificato dei diritti riscossi e dei costi sostenuti per quanto riguarda l'assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.
Articolo 9
Norme di qualità per l’assistenza
1. Ad eccezione degli aeroporti con un transito annuo di passeggeri commerciali inferiore a 150 000 unità, il gestore fissa norme di qualità per l’assistenza di cui all'allegato I e stabilisce le risorse necessarie per rispettarle, in collaborazione con gli utenti aeroportuali, mediante il comitato degli utenti aeroportuali, ove presente, e delle organizzazioni che rappresentano i passeggeri con disabilità e i passeggeri a mobilità ridotta.
2. Nel fissare dette norme, si terrà pienamente conto delle politiche e dei codici di condotta riconosciuti a livello internazionale riguardanti l’agevolazione del trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta, in particolare il codice di buona condotta dell'ECAC per l'assistenza a terra di persone a mobilità ridotta.
3. Il gestore aeroportuale pubblica le proprie norme di qualità.
4. Un vettore aereo e il gestore aeroportuale possono concordare che, per i passeggeri che il vettore aereo in questione trasporta da e verso l’aeroporto, il gestore fornirà un’assistenza di livello superiore a quello previsto dalle norme di cui al paragrafo 1 o servizi supplementari rispetto a quelli elencati all’allegato I.
5. Per finanziare queste azioni, il gestore può applicare un diritto integrativo al vettore aereo oltre a quello di cui all’articolo 8, paragrafo 3, che deve essere trasparente, commisurato ai costi e stabilito previa consultazione con il vettore aereo interessato.
Articolo 10
Assistenza da parte dei vettori aerei
Il vettore aereo fornisce l’assistenza di cui all’allegato II senza oneri aggiuntivi alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta in transito, in arrivo o in partenza da un aeroporto al quale si applica il presente regolamento, a condizione che tale persona soddisfi le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4.
Articolo 11
Formazione
I vettori aerei e i gestori aeroportuali:
a) |
assicurano che tutto il proprio personale, compreso il personale alle dipendenze di un subappaltatore, che fornisce un'assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta sia in grado di soddisfare le necessità di tali persone, a seconda della disabilità o dell'handicap motorio; |
b) |
forniscono una formazione incentrata sulla disabilità e sull'uguaglianza nei confronti della disabilità a tutto il personale che lavora in aeroporto a diretto contatto con i viaggiatori; |
c) |
assicurano che tutti i nuovi dipendenti ricevano una formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua al momento opportuno corsi di aggiornamento in materia. |
Articolo 12
Risarcimento in caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per agevolare la mobilità e dispositivi di assistenza
Nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per agevolare la mobilità o i dispositivi di assistenza vengano persi o danneggiati durante la gestione in aeroporto o il trasporto a bordo degli aeromobili, il passeggero cui appartengono è risarcito in conformità di quanto prevede il diritto internazionale, comunitario e nazionale.
Articolo 13
Inammissibilità di deroghe
Gli obblighi nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta stabiliti nel presente regolamento non sono soggetti a limitazioni o deroghe.
Articolo 14
Organismo di applicazione e suoi compiti
1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i voli in partenza o in arrivo negli aeroporti situati sul proprio territorio. Ove opportuno, tale organismo o tali organismi adottano le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, compreso il rispetto delle norme di qualità di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo o gli organismi designati.
2. Se del caso, gli Stati membri stabiliscono che l'organismo o gli organismi responsabili dell'applicazione, designati a norma del paragrafo 1, garantiscano altresì un'applicazione soddisfacente dell'articolo 8, anche per quanto concerne le disposizioni in materia di diritti, allo scopo di evitare la concorrenza sleale. Essi possono anche designare a tal fine un organismo specifico.
Articolo 15
Procedura di reclamo
1. Se ritiene che il presente regolamento sia stato violato, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta può richiamare sulla questione l'attenzione del gestore aeroportuale o del vettore aereo interessato, a seconda del caso.
2. Qualora la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta non riesca a ottenere soddisfazione in tal modo, i reclami riguardanti una presunta infrazione del presente regolamento possono essere presentati presso l'organismo o gli organismi designati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, o presso qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro.
3. Un organismo di uno Stato membro che riceva un reclamo rientrante nella sfera di responsabilità di un organismo designato di un altro Stato membro trasmette il reclamo a quest'ultimo organismo.
4. Gli Stati membri adottano misure per informare le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dei loro diritti istituiti dal presente regolamento e della possibilità di sporgere reclamo presso l'organismo o gli organismi designati.
Articolo 16
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali successive modificazioni.
Articolo 17
Relazioni
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1o gennaio 2010 in merito al funzionamento e agli effetti del presente regolamento. Se del caso, la relazione è accompagnata da apposite proposte normative che attuano in modo più dettagliato le disposizioni del presente regolamento o lo modificano.
Articolo 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 26 luglio 2008, ad eccezione degli articoli 3 e 4, che si applicano a decorrere dal 26 luglio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio
La presidente
P. LEHTOMÄKI
(1) GU C 24 del 31.1.2006, pag. 12.
(2) Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 giugno 2006.
(3) GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.
(4) GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.
(5) GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(7) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
ALLEGATO I
Assistenza sotto la responsabilità dei gestori aeroportuali
Assistenza e misure necessarie per consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di:
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comunicare il loro arrivo all'aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all'interno e all'esterno dei terminal di cui all'articolo 5, |
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spostarsi da un punto designato al banco dell’accettazione, |
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adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli, |
— |
procedere dal banco dell’accettazione all’aeromobile, espletando i controlli per l'emigrazione, doganali e di sicurezza, |
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imbarcarsi sull'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria, |
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procedere dal portellone dell’aeromobile al posto a sedere, |
— |
riporre e recuperare il bagaglio a bordo, |
— |
procedere dal posto a sedere al portellone dell’aeromobile, |
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sbarcare dall'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria, |
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procedere dall’aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l’immigrazione e doganali, |
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procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato, |
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prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all’interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche, |
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recarsi ai servizi igienici in caso di necessità. |
Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta è assistita da un accompagnatore, questa persona deve, qualora ne sia richiesta, poter prestare la necessaria assistenza in aeroporto nonché per l'imbarco e lo sbarco.
Gestione a terra di tutte le necessarie attrezzature per la mobilità, comprese le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.
Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con presidi comparabili potrebbe non essere fattibile.
Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno.
Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile.
ALLEGATO II
Assistenza da parte dei vettori aerei
Trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale.
Oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due dispositivi di mobilità per persona con disabilità o persona a mobilità ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell’aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.
Comunicazione delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile.
Realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilità o a mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilità.
Se necessario, assistenza alle persone affinché possano raggiungere i servizi igienici.
Qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta.