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Document 32002D0021

2002/21/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, recante modifica della decisione 97/20/CE, che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini, per includere l'Uruguay (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4984]

GU L 10 del 12.1.2002, p. 79–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/06/2002; abrog. impl. da 32002D0469

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/21(1)/oj

32002D0021

2002/21/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, recante modifica della decisione 97/20/CE, che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini, per includere l'Uruguay (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4984]

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 12/01/2002 pag. 0079 - 0080


Decisione della Commissione

dell'11 gennaio 2002

recante modifica della decisione 97/20/CE, che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini, per includere l'Uruguay

[notificata con il numero C(2001) 4984]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/21/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE del Consiglio(2), in particolare l'articolo 9, punto 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/20/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/675/CE(4), fissa l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione per il consumo umano di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma. La parte I dell'allegato elenca i nomi dei paesi e territori oggetto di una decisione specifica ai sensi della direttiva 91/492/CEE e la parte II quelli conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio(5), modificata da ultimo dalla decisione 2001/4/CE(6).

(2) La decisione 2002/19/CE della Commissione(7) stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Uruguay. Occorre pertanto modificare la decisione 97/20/CE includendo l'Uruguay nella parte I dell'elenco.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/20/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(3) GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46.

(4) GU L 236 del 5.9.2001, pag. 16.

(5) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

(6) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 21.

(7) Vedi pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma e destinati all'alimentazione umana

I. Paesi terzi oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/492/CEE del Consiglio.

AU AUSTRALIA

CL CILE

JM GIAMAICA (solo per i gasteropodi marini)

KR COREA DEL SUD

MA MAROCCO

PE PERÙ

TH THAILANDIA

TN TUNISIA

TR TURCHIA

UY URUGUAY

VN REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

II. Paesi terzi che possono essere oggetto di una decisione provvisoria in base alla decisione 95/408/CE.

CA CANADA

GL GROENLANDIA

NZ NUOVA ZELANDA

US STATI UNITI D'AMERICA

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