Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2660

    REGOLAMENTO (CE) N. 2660/94 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 675/94 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 3640/93 e (CE) n. 3670/93 del Consiglio per quanto riguarda i regimi particolari per l' importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

    GU L 284 del 1.11.1994, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2660/oj

    31994R2660

    REGOLAMENTO (CE) N. 2660/94 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 675/94 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 3640/93 e (CE) n. 3670/93 del Consiglio per quanto riguarda i regimi particolari per l' importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

    Gazzetta ufficiale n. L 284 del 01/11/1994 pag. 0029 - 0030
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0082
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0082


    REGOLAMENTO (CE) N. 2660/94 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 675/94 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 3640/93 e (CE) n. 3670/93 del Consiglio per quanto riguarda i regimi particolari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3640/93 del Consiglio, del 17 dicembre 1993, relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il 1993 (1), in particolare l'articolo 8,

    visto il regolamento (CE) n. 1799/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il 1994 (2), in particolare l'articolo 8,

    visto il regolamento (CE) n. 3670/93 del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativo al regime particolare d'importazione di granturco in Portogallo (3), in particolare l'articolo 7,

    considerando che in virtù degli accordi conclusi nel quadro del GATT tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America, la Comunità si è impegnata sia ad aprire, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994, un contingente d'importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco a tariffa ridotta, sia ad importare in Spagna, per il 1993 e per il 1994, un quantitativo minimo annuo di 2 milioni di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo, quantitativi dai quali sono detratti i quantitativi di taluni prodotti di sostituzione dei cereali importati in Spagna nello stesso periodo;

    considerando che il regolamento (CE) n. 675/94 della Commissione (4) reca le norme sulla gestione dei suddetti regimi particolari d'importazione; che esse si applicano, per quanto riguarda il regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna, esclusivamente per il contingente istituito per il 1993 dal regolamento (CE) n. 3640/93; che con il regolamento (CE) n. 1799/94, il Consiglio ha istituito un regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il 1994, riproducendo le norme del regolamento (CE) n. 3640/93; che di conseguenza le modalità di applicazione del regime previsto da quest'ultimo regolamento possono applicarsi anche al regime istituito dal regolamento (CE) n. 1799/94; che a tal fine occorre modificare il regolamento (CE) n. 675/94;

    considerando che il margine di tolleranza per i quantitativi che possono essere importati avvalendosi dei titoli rilasciati nell'ambito dei suddetti regimi, fissato a zero dall'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 675/94, si è rivelato insufficiente; che è pertanto opportuno aumentare tale margine;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 675/94 è così modificato:

    1) Il titolo è sostituito dal seguente:

    « Regolamento (CE) n. 675/94 della Commissione, del 25 marzo 1994, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 3640/93, (CE) n. 3670/93 e (CE) n. 1799/94 del Consiglio per quanto riguarda i regimi particolari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ».

    2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    « Articolo 1

    La riduzione del prelievo all'importazione prevista rispettivamente all'articolo 3 dei regolamenti (CE) n. 3640/93 e (CE) n. 1799/94 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3670/93 si applica alle importazioni in Spagna di granturco del codice NC 1005 90 00 e di sorgo del codice NC 1007 00 90, nonché alle importazioni in Portogallo di granturco del codice NC 1005 90 00, effettuate in base ad un titolo rilasciato dalle competenti autorità, rispettivamente spagnole e portoghesi, a norma del presente regolamento. »

    3) All'articolo 3, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    « Se viene fissato un abbattimento massimo del prelievo all'importazione, sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti la cui offerta si situi ad un livello pari o inferiore a tale importo. Tuttavia, se in considerazione dell'abbattimento massimo fissato per una settimana vengono accettati quantitativi superiori a quelli che restano da importare a norma dei regimi particolari d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo, il concorrente che ha presentato l'offerta corrispondente all'abbattimento massimo fissato è dichiarato aggiudicatario di un quantitativo pari alla differenza tra la somma dei quantitativi richiesti nelle altre offerte accolte e la quantità disponibile. Qualora l'abbattimento massimo corrisponda a più offerte, il volume da assegnare viene ripartito tra queste ultime proporzionalmente ai quantitativi per i quali esse sono state presentate. »

    4) All'articolo 6, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    « Qualora le domande presentate per una determinata settimana vertano su quantitativi superiori a quelli che restano da importare conformemente ai regimi particolari d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo, i quantitativi per i quali sono rilasciati i titoli vengono calcolati applicando una percentuale unica di riduzione ai quantitativi indicati nelle domande di titolo. In tal caso, le cauzioni vengono svincolate immediatamente per i quantitativi per i quali non viene rilasciato il titolo richiesto. »

    5) All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    « 2. Nella casella 8 del titolo d'importazione viene apposta una crocetta in corrispondenza della dicitura "sì". In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo messo in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra "0". »

    6) All'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

    « - che, in caso di applicazione del dazio compensativo previsto dai regimi particolari d'importazione questo dazio è stato pagato; oppure ».

    7) All'articolo 10, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

    « In caso di applicazione dei regimi particolari d'importazione relativi all'acquisto del prodotto da importare sul mercato mondiale, l'organismo d'intervento spagnolo o portoghese procede all'acquisto sul mercato mondiale del prodotto in oggetto, aggiudicando la fornitura in base ad una gara. La fornitura comporta l'acquisto del prodotto sul mercato mondiale, nonché la consegna dello stesso reso ai magazzini designati dallo stesso organismo d'intervento, non scaricato, ai fini dell'assoggettamento al regime di deposito doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio (5)().

    »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 13.

    (2) GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 17.

    (3) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 35.

    (4) GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 26.

    (5)() GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 1.

    Top