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Document 62021CN0403

    Causa C-403/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (Romania) il 29 giugno 2021 — SC NV Construct SRL / Judeţul Timiş

    GU C 401 del 4.10.2021, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.10.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 401/3


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (Romania) il 29 giugno 2021 — SC NV Construct SRL / Judeţul Timiş

    (Causa C-403/21)

    (2021/C 401/03)

    Lingua processuale: il rumeno

    Giudice del rinvio

    Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

    Parti

    Ricorrente: SC NV Construct SRL

    Amministrazione aggiudicatrice: Judeţul Timiş

    Interveniente: SC Proiect Construct Regiunea Transilvania SRL

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se le disposizioni dell’articolo 58 della direttiva [2014/24 (1)], il principio di proporzionalità e il principio di responsabilità debbano essere interpretati nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di stabilire i criteri di capacità tecnica, vale a dire di valutare la necessità di includere o di non includere nei documenti di gara criteri di capacità tecnica e professionale e la capacità di svolgere l’attività tecnica e professionale che risulterebbe dalle disposizioni di leggi speciali, per attività nel quadro dell’appalto con un peso insignificante.

    2)

    Se i principi di trasparenza e di proporzionalità ostino all’integrazione di pieno diritto dei documenti di gara con criteri di qualificazione che risulterebbero da leggi speciali applicabili ad attività connesse all’appalto da aggiudicare, che non sono state previste nei documenti di gara e che l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non imporre agli operatori economici.

    3)

    Se l’articolo 63 della direttiva e il principio di proporzionalità ostino all’esclusione dalla procedura [di gara] di un offerente che non abbia designato nominalmente un operatore come subappaltatore al fine di dimostrare il soddisfacimento di alcuni criteri relativi alla capacità tecnica e professionale e alla capacità di svolgere l’attività tecnica e professionale che risulterebbero dalle disposizioni di leggi speciali non previste nei documenti di gara, qualora l’offerente in discussione abbia scelto un’altra forma contrattuale di coinvolgimento di specialisti nell’appalto, vale a dire [un] appalto di fornitura/prestazione di servizi, o abbia presentato [una] dichiarazione di disponibilità da parte loro. Se il diritto di determinare la propria organizzazione e le relazioni contrattuali all’interno del gruppo spetti all’operatore economico, e sussiste la possibilità di coinvolgere nell’appalto anche alcuni prestatori/fornitori tenuto conto che tale prestatore non fa parte dei soggetti sulla cui capacità l’offerente intende fare affidamento per dimostrare il rispetto dei criteri pertinenti.


    (1)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).


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