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Document 62020TN0074

Causa T-74/20: Ricorso proposto il 7 febbraio 2020 — IJ/Parlamento

GU C 103 del 30.3.2020, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/35


Ricorso proposto il 7 febbraio 2020 — IJ/Parlamento

(Causa T-74/20)

(2020/C 103/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: IJ (rappresentanti: L. Levi, M. Vandenbussche e A. Champetier, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato,

per l’effetto,

annullare la decisione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2018 nella parte in cui applica alla ricorrente la clausola di riserva di cui all’articolo 100 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea;

ove necessario, annullare la decisione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2019 in quanto respinge il reclamo della ricorrente dell’8 gennaio 2019;

condannare il convenuto all’insieme delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 100 del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («RAA»). La ricorrente sostiene che l'applicazione della clausola di riserva al suo caso viola l'articolo 100 del RAA, che deve essere interpretato in modo restrittivo e in conformità al principio della libera circolazione dei lavoratori sancito dall'articolo 45 TFUE. L'articolo 100 del RAA deve essere interpretato anche in conformità agli articoli 34 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e agli articoli 12 e 13 della Carta sociale europea. In subordine, la ricorrente solleva un'eccezione di illegittimità dell'articolo 100 del RAA, in quanto tale disposizione violerebbe l'articolo 45 TFUE, gli articoli 34 e 35 della Carta e gli articoli 12 e 13 della Carta sociale europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione sancito dall'articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e dall'articolo 21 della Carta. La ricorrente ritiene che l'applicazione nei suoi confronti della clausola di riserva la privi, per un periodo di cinque anni, di taluni elementi del beneficio di ogni prestazione di invalidità e costituisca, inoltre, una discriminazione vietata dall'articolo 1 quinquies dello Statuto e dall'articolo 21 della Carta.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di sollecitudine. L'amministrazione non avrebbe tenuto conto dell’obbligo di sollecitudine ad essa incombente, mentre tale obbligo era viepiù pregnante a motivo dello stato di salute fragile dell’agente in questione.


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