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Document 62016CA0367

    Causa C-367/16: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Dawid Piotrowski (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo — Procedure di consegna tra Stati membri — Motivi di non esecuzione obbligatoria — Articolo 3, punto 3 — Minori — Requisito della verifica dell’età minima per la responsabilità penale o valutazione caso per caso delle condizioni supplementari previste dal diritto dello Stato membro di esecuzione per poter in concreto perseguire penalmente o condannare un minore)

    GU C 104 del 19.3.2018, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 104/7


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel — Belgio) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di Dawid Piotrowski

    (Causa C-367/16) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo - Procedure di consegna tra Stati membri - Motivi di non esecuzione obbligatoria - Articolo 3, punto 3 - Minori - Requisito della verifica dell’età minima per la responsabilità penale o valutazione caso per caso delle condizioni supplementari previste dal diritto dello Stato membro di esecuzione per poter in concreto perseguire penalmente o condannare un minore))

    (2018/C 104/07)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Hof van beroep te Brussel

    Parte

    Dawid Piotrowski

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione deve rifiutare unicamente la consegna dei minori oggetto di un mandato d’arresto europeo che, secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, non abbiano raggiunto l’età richiesta per essere considerati penalmente responsabili dei fatti all’origine del mandato emesso nei loro confronti.

    2)

    L’articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che, per decidere sulla consegna di un minore oggetto di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione deve soltanto verificare se l’interessato abbia raggiunto l’età minima per essere considerato penalmente responsabile, nello Stato membro di esecuzione, dei fatti all’origine di tale mandato, senza dover tenere conto di eventuali condizioni supplementari, relative a una valutazione personalizzata, alle quali il diritto di tale Stato membro subordina in concreto l’esercizio dell’azione penale o la condanna nei confronti di un minore per tali fatti.


    (1)  GU C 335 del 12.9.2016.


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