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Document 62009TA0146

Causa T-146/09: Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2013 — Parker ITR e Parker-Hannifin/Commissione ( «Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei tubi marini — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambi d’informazioni commerciali sensibili — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Legittimo affidamento — Tetto massimo del 10 % — Circostanze attenuanti — Cooperazione» )

GU C 189 del 29.6.2013, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 189/16


Sentenza del Tribunale del 17 maggio 2013 — Parker ITR e Parker-Hannifin/Commissione

(Causa T-146/09) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato europeo dei tubi marini - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambi d’informazioni commerciali sensibili - Imputabilità del comportamento illecito - Ammende - Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 - Legittimo affidamento - Tetto massimo del 10 % - Circostanze attenuanti - Cooperazione)

2013/C 189/29

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Parker ITR Srl (Veniano, Italia) e Parker-Hannifin Corp. (Mayfield Heights, Ohio, Stati Uniti) (rappresentanti: avv. ti B. Amory, F. Marchini Càmia e F. Amato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. Khan, V. Bottka e S. Noë, successivamente S. Noë e R. Sauer, agenti)

Oggetto

In via principale, una domanda di annullamento parziale della decisione C (2009) 428 def. della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39406 — Tubi marini), nella misura in cui tale decisione riguarda le ricorrenti, e, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione sostanziale dell’ammenda ad esse inflitta in detta decisione.

Dispositivo

1)

L’articolo 1, lettera i), della decisione C(2009) 428 def. della Commissione, del 28 gennaio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/39406 — Tubi marini), è annullata nella parte in cui la Commissione europea ha constatato che la Parker ITR Srl aveva partecipato all’infrazione per il periodo precedente al 1o gennaio 2002.

2)

L’articolo 2, lettera e), della decisione C(2009) 428 def. è annullato.

3)

L’importo dell’ammenda inflitta alla Parker ITR è stabilito in EUR 6 400 000, per il quale la Parker-Hannifin Corp. è solidalmente responsabile a concorrenza dell’importo di EUR 6 300 000.

4)

Il ricorso è respinto per il resto.

5)

La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Parker ITR e dalla Parker-Hannifin.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


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