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Possibilità di pesca nelle acque dell’Unione europea e di paesi terzi (2024–2026)

Possibilità di pesca nelle acque dell’Unione europea e di paesi terzi (2024–2026)

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2024/257 che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione europea (Unione) e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2024/257 stabilisce limiti di cattura e limiti dello sforzo di pesca (le «opportunità di pesca») per il 2024, e in alcuni casi anche per il 2025 e il 2026, per garantire che la pesca dell’Unione europea (Unione) sia ecologica, economica e socialmente sostenibile.

Il regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock ittici:

  • tutte le acque dell’Unione, ad eccezione delle acque dell’Unione nel Mar Baltico, nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, che sono disciplinate da altri regolamenti; e
  • le acque di paesi terzi, comprese le acque internazionali, per i pescherecci dell’Unione, ad eccezione di tali acque nel Mediterraneo, che sono disciplinate da un altro regolamento.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a:

  • pescherecci dell’Unione e a pescherecci di paesi terzi in acque dell’Unione;
  • pesca ricreativa, in alcuni casi; e
  • pesca commerciale da riva.

Possibilità di pesca

Alcune delle possibilità di pesca sono stabilite dal Consiglio dell’Unione europea in seguito a proposte da parte della Commissione europea, mentre altre possibilità di pesca sono stabilite in seguito a consultazioni multilaterali o bilaterali con paesi terzi, in cui la Commissione negozia per conto dell’Unione sulla base di una posizione dell’Unione adottata dal Consiglio.

La Commissione propone possibilità di pesca e posizioni dell’Unione in linea con gli obiettivi stabiliti nel regolamento di base della politica comune della pesca (PCP) [regolamento (UE) n. 1380/2013, si veda la sintesi], compreso il ripristino degli stock ittici a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile1 e di mantenere gli stock a tali livelli. Inoltre, e se del caso, tali possibilità di pesca sono proposte in linea con i piani pluriennali [regolamenti (UE) 2018/973 e 2019/472], specificando per alcune attività di pesca multispecifica il modo in cui fare in modo che le possibilità di pesca siano in linea con gli obiettivi della politica.

Il regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni:

  • stock ittici per i quali le possibilità di pesca sono stabilite dall’Unione;
  • stock che sono:
    • gestiti congiuntamente con il Regno Unito nel Mare del Nord e nelle acque nord-occidebtali;
    • gestiti congiuntamente con la Norvegia e il Regno Unito nel Mare del Nord;
    • gestiti congiuntamente con la Norvegia nello Skagerrak-Kattegat; o
    • soggetti alle consultazioni degli Stati costieri della Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (NEAFC);
  • stock gestiti da organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), comprese l’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale e la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico; e
  • stock nelle acque di paesi e territori terzi, compresa Groenlandia e Norvegia.

Tra le possibilità di pesca figurano il totale ammissibile di catture2 e i contingenti dell’Unione nell’ambito di tali catture. I contingenti dell’Unione sono assegnati agli Stati membri in linea con un principio di ripartizione fisso, il «principio di stabilità relativa».

Altre misure

Il regolamento stabilisce inoltre misure che sono funzionalmente legate alle possibilità di pesca per sostenere la ricostituzione degli stock. Tali misure includono divieti riguardanti:

  • la pesca in determinate zone, in talune taglie di pesci o in determinati periodi; e
  • l’uso di determinati tipi di attrezzi da pesca.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dall’.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Rendimento massimo sostenibile. La maggiore cattura che può essere effettuata da uno stock di una specie senza ridurne le dimensioni della popolazione.
  2. Totale ammissibile di catture. Chiamati anche possibilità di pesca, i quantitativi massimi di pesci provenienti da stock specifici che possono essere catturati (misurati in tonnellate o numeri).

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del , che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L 2024/257 dell’).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2024/257 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Rettifica al regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del , che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L 2024/90159 dell’).

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