Misure restrittive contro l’ISIL/Da’esh e Al-Qaeda
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001
Decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Da’esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati
Regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da’esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
QUALI SONO GLI SCOPI DEI REGOLAMENTI E DELLA DECISIONE?
- Il regolamento (CE) n 881/2002 mira a introdurre specifiche misure restrittive da adottare contro Osama bin Laden, i membri dell’organizzazione Al-Qaeda, le persone, i gruppi, le imprese e gli organismi a essi associati a causa del loro ruolo nel terrorismo. Attua la posizione comune 2002/402/PESC (successivamente abrogata dalla decisione (PESC) 2016/1693 — si veda la sezione successiva), che ha dato effetto nella legislazione dell’Unione europea (Unione) a una serie di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla questione.
- La decisione (PESC) 2016/1693 abroga e sostituisce la posizione comune 2002/402/PESC concernente misure restrittive nei confronti dei membri delle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al Qaeda e delle persone e società a essi associate o che li sostengono. Introduce un congelamento dei beni per rivolgersi a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che soddisfano i criteri pertinenti.
- Il regolamento (UE) 2016/1686 mira ad attuare le misure autonome dell’Unione contenute nella decisione (PESC) 2016/1693 per combattere ulteriormente la minaccia terroristica internazionale rappresentata dall’ISIL (Da’esh) e da Al-Qaeda.
PUNTI CHIAVE
Regolamento (CE) n. 881/2002
- Il regolamento impone che siano congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone, entità, organismi o gruppi elencati nell’allegato I e nell’allegato Ia, compresi i terzi che agiscono per loro conto o nella loro direzione.
- Nessun fondo o risorsa economica può essere messo a disposizione, direttamente o indirettamente, di o a beneficio di persone fisiche o giuridiche, entità, organismi o gruppi elencati nell’allegato I. Tale divieto riguarda anche i fondi e le risorse economiche utilizzati per la fornitura di hosting su Internet e dei relativi servizi utilizzati a favore di tali persone, per il pagamento di riscatti o per il commercio diretto o indiretto di prodotti petroliferi, di raffinerie modulari e materiale connesso, compresi i prodotti chimici e lubrificanti, insieme ad altre risorse naturali
Decisione (PESC) 2016/1693 e regolamento (UE) n. 2016/1686
Nel settembre 2016, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una decisione e un regolamento che hanno permesso all’Unione, per la prima volta, di applicare autonomamente sanzioni all’ISIL o ad Al-Qaeda e a individui, gruppi, imprese o entità che li sostengono. In precedenza, le sanzioni potevano essere applicate solo alle persone ed entità elencate dalle Nazioni Unite o dagli Stati membri dell’Unione che agiscono individualmente. Questi due atti sono stati modificati nel tempo e:
- vietano la fornitura, la vendita, il trasferimento o l’esportazione diretti o indiretti di armamenti o materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi
- armi e munizioni,
- veicoli e materiale militari,
- materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio;
- vietano la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, connessi ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso;
- vietano il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria connessi ad attività militari, compresi in particolare:
- sovvenzioni, prestiti e assicurazione all’esportazione,
- assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armamenti e di materiale connesso,
- la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente a persone, gruppi, imprese o entità;
- introducono un divieto di viaggio da applicare a persone fisiche:
- l’allegato alla decisione contiene l’elenco delle persone fisiche alle quali gli Stati membri devono impedire l’ingresso o il transito nel proprio territorio;
- l’allegato può essere modificato con decisione unanime del Consiglio;
- introducono un congelamento dei beni da applicare a persone e società che risultano associati all’ISIL o ad Al-Qaeda:
- l’allegato 1 al regolamento elenca le persone, le società, le entità e gli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche saranno congelati (inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione),
- nessun fondo o risorsa economica sarà messo a disposizione di queste persone fisiche o giuridiche, entità ed organismi, direttamente o indirettamente,
- il Consiglio riesaminerà l’allegato 1 a intervalli regolari e almeno ogni 12 mesi.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI E LA DECISIONE?
- Il regolamento (CE) n. 881/2002 è in vigore dal 30 maggio 2002.
- La decisione (PESC) 2016/1693 e il regolamento (UE) 2016/1686 sono in vigore dal 22 settembre 2016.
CONTESTO
DOCUMENTI PRINCIPALI
Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell’Afghanistan (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).
I successivi emendamenti al regolamento (CE) n. 881/2002 sono stati incorporati nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Da’esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da’esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).
Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70)
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 08.06.2023