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Document 62019CJ0303
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 25 November 2020.#Istituto nazionale della previdenza sociale v VR.#Request for a preliminary ruling from the Corte suprema di cassazione.#Request for a preliminary ruling – Directive 2003/109/EC – Status of third-country nationals who are long-term residents – Article 11 – Right to equal treatment – Social security – Legislation of a Member State excluding, for the determination of rights to a family benefit, the family members of a long-term resident who do not reside in the territory of that Member State.#Case C-303/19.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020.
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contro VR.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del soggiornante di lungo periodo che non risiedono nel territorio di tale Stato membro.
Causa C-303/19.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020.
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contro VR.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del soggiornante di lungo periodo che non risiedono nel territorio di tale Stato membro.
Causa C-303/19.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:958
*A9* Corte suprema di cassazione, Ordinanza del 05/02/2019 (9538/2017)
*P1* Corte suprema di cassazione, Sezione L civile, Ordinanza interlocutoria 03/03/2021 08/04/2021 (ECLI:IT:CASS:2021:9378CIV)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
25 novembre 2020 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11 – Diritto alla parità di trattamento – Sicurezza sociale – Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del soggiornante di lungo periodo che non risiedono nel territorio di tale Stato membro»
Nella causa C‑303/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 5 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria l’11 aprile 2019, nel procedimento
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)
contro
VR,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da E. Regan, presidente di sezione, M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos e I. Jarukaitis (relatore), giudici,
avvocato generale: E. Tanchev
cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 febbraio 2020,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), da A. Coretti, V. Stumpo e M. Sferrazza, avvocati; |
– |
per VR, da A. Guariso e L. Neri, avvocati; |
– |
per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da A. Giordano e P. Gentili, avvocati dello Stato; |
– |
per la Commissione europea, da C. Cattabriga, A. Azéma e B.-R. Killmann, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 giugno 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44). |
2 |
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Italia) e VR in merito al rigetto di una domanda di assegno familiare per un periodo durante il quale la moglie e i figli dell’interessato hanno soggiornato nel loro paese terzo di origine. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 |
I considerando 2, 4, 6 e 12 della direttiva 2003/109 così recitano:
(...)
(...)
(...)
|
4 |
L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», enuncia: «Ai fini della presente direttiva si intende per:
(...)
(...)». |
5 |
L’articolo 11 di detta direttiva, intitolato «Parità di trattamento», così dispone: «1. Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: (...)
(...) 2. Per quanto riguarda le disposizioni del paragrafo 1, lettere b), d), e), f) e g), lo Stato membro interessato può limitare la parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio. (...) 4. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali. (...)». |
Diritto italiano
6 |
Dall’ordinanza di rinvio risulta che il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 – Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti (GURI n. 61 del 14 marzo 1988), convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (GURI n. 112 del 14 maggio 1988) (in prosieguo: la «legge n. 153/1988»), ha istituito l’assegno per il nucleo familiare, di importo commisurato al numero di figli minori di 18 anni e al reddito del nucleo familiare stesso (in prosieguo: l’«assegno per il nucleo familiare»). |
7 |
L’articolo 2, comma 6, della legge n. 153/1988 così dispone: «Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati (...), di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti». |
8 |
Secondo l’articolo 2, comma 6 bis, della legge n. 153/1988, non fanno parte del nucleo familiare ai sensi di tale legge il coniuge nonché i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica italiana, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. |
9 |
La direttiva 2003/109 è stata recepita nel diritto nazionale con il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 – Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo (GURI n. 24 del 30 gennaio 2007) (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 3/2007»), che ha incorporato le disposizioni di tale direttiva nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (supplemento ordinario alla GURI n. 191 del 18 agosto 1998) (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 286/1998»). L’articolo 9, comma 12, lettera c), di quest’ultimo decreto legislativo enuncia che il cittadino di un paese terzo titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata usufruisce, in particolare, delle prestazioni di previdenza sociale e di assistenza sociale, «salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale». |
Procedimento principale e questione pregiudiziale
10 |
VR è un cittadino di paese terzo, occupato in Italia e titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata dal 2010, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998. Da settembre 2011 ad aprile 2014, sua moglie e i suoi cinque figli hanno soggiornato nel loro paese d’origine, il Pakistan. |
11 |
Poiché l’INPS ha rifiutato, sul fondamento dell’articolo 2, comma 6 bis, della legge n. 153/1988, di versargli l’assegno per il nucleo familiare relativamente a tale periodo, VR ha esperito un’azione dinanzi al Tribunale del lavoro di Brescia (Italia), nei confronti dell’INPS e del suo datore di lavoro, lamentando il carattere discriminatorio di tale diniego. Detto giudice ha accolto le sue domande e ha condannato le parti resistenti a versargli le somme corrispondenti, dopo aver disapplicato la disposizione controversa ritenendola contraria all’articolo 11 della direttiva 2003/109. |
12 |
L’appello proposto dall’INPS avverso tale decisione dinanzi alla Corte d’appello di Brescia (Italia) è stato respinto in quanto tale giudice ha ritenuto che l’assegno per il nucleo familiare fosse una prestazione essenziale di assistenza sociale che non poteva rientrare nelle deroghe alla parità di trattamento consentite dalla direttiva 2003/109. |
13 |
L’INPS ha quindi adito il giudice del rinvio, la Corte suprema di cassazione (Italia), al cui cospetto fa valere che l’assegno per il nucleo familiare non costituisce una prestazione di assistenza sociale, bensì una prestazione previdenziale e comunque non una prestazione essenziale, tale da impedire una deroga all’obbligo di parità di trattamento. |
14 |
Il giudice del rinvio espone che la soluzione della controversia principale dipende dall’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 e dalla questione se tale disposizione implichi che i familiari del soggiornante di lungo periodo, titolare del diritto all’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare, di cui all’articolo 2 della legge n. 153/1988, siano inclusi nel novero dei familiari beneficiari di tale prestazione pur risiedendo fuori dal territorio italiano. |
15 |
Detto giudice precisa, al riguardo, che il nucleo familiare individuato dall’articolo 2 della legge n. 153/1988 non solo è base di calcolo dell’assegno in oggetto, ma ne è anche il beneficiario, per il tramite del titolare della retribuzione o della pensione cui l’assegno accede. Quest’ultimo costituisce un’integrazione economica di cui beneficiano, in particolare, tutti i prestatori di lavoro che svolgono la loro attività sul territorio italiano, purché abbiano un nucleo familiare che produce redditi non superiori ad una determinata soglia. Per il periodo compreso tra il 1o luglio 2018 e il 30 giugno 2019, il suo importo, nella misura intera, era di EUR 137,50 al mese per redditi annui fino a EUR 14541,59. A corrisponderlo è il datore di lavoro, contestualmente alla retribuzione. |
16 |
Il giudice del rinvio indica altresì che la Corte suprema di cassazione ha già avuto modo di evidenziare, nella sua giurisprudenza, la duplice natura dell’assegno per il nucleo familiare. Da un lato, tale assegno, raccordato al reddito di qualsiasi natura del nucleo familiare e diretto a garantire un reddito sufficiente alle famiglie che ne siano sprovviste, ha natura di trattamento previdenziale. In coerenza con i criteri generali del sistema della sicurezza sociale nel quale tale assegno si inserisce, la tutela per le famiglie dei lavoratori in servizio si realizza mediante l’integrazione della retribuzione rapportata al lavoro prestato. L’assegno, finanziato dai contributi versati da tutti i datori di lavoro, cui si aggiunge il concorso integrativo dello Stato, è anticipato dal datore di lavoro, che è autorizzato a porre a conguaglio quanto versato con il proprio debito contributivo. Dall’altro lato, tale assegno è una forma di assistenza sociale, in quanto il reddito preso a parametro viene elevato, all’occorrenza, per comprendere soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Si tratta, ad ogni modo, secondo il giudice del rinvio, di una misura che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109. |
17 |
Il giudice del rinvio sottolinea che i componenti del nucleo familiare assumono un rilievo essenziale nella struttura del trattamento dell’assegno per il nucleo familiare e sono considerati esserne i sostanziali beneficiari. Dalla circostanza, tuttavia, che la legge individua i familiari componenti il nucleo familiare quali sostanziali beneficiari di una prestazione economica che ha diritto di ricevere il titolare della retribuzione a cui accede l’assegno, nasce il dubbio se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 osti ad una disposizione come l’articolo 2, comma 6 bis, della legge n. 153/1988. Il dubbio si appunta in particolare sull’interpretazione di tale direttiva alla luce del considerando 4 e dell’articolo 2, lettera e), della medesima. |
18 |
È in tale contesto che la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 (…), nonché il principio di parità di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo e cittadini nazionali, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una legislazione nazionale in base alla quale, al contrario di quanto previsto per i cittadini dello Stato membro, nel computo degli appartenenti al nucleo familiare, al fine del calcolo dell’assegno per il nucleo familiare, vanno esclusi i familiari del lavoratore soggiornante di lungo periodo ed appartenente a Stato terzo, qualora gli stessi risiedano presso il paese terzo d’origine». |
Sulla questione pregiudiziale
19 |
Con la sua questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della medesima direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo. |
20 |
Occorre ricordare che il diritto dell’Unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i loro regimi di sicurezza sociale. In mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l’importo di tali prestazioni e il periodo per il quale sono concesse. Tuttavia, nell’esercitare tale facoltà, gli Stati membri devono conformarsi al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, punto 40). |
21 |
L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva impone loro di far beneficiare i soggiornanti di lungo periodo dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda, in particolare, le prestazioni sociali ai sensi della legislazione nazionale. |
22 |
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, di detta direttiva, gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento, per quanto riguarda, in particolare, le prestazioni sociali, ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui viene chiesta la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel loro territorio. |
23 |
Pertanto, la direttiva 2003/109 prevede un diritto alla parità di trattamento, che costituisce la regola generale, ed elenca le deroghe a tale diritto che gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire, da interpretare invece restrittivamente. Tali deroghe possono dunque essere invocate solo qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l’attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l’intenzione di avvalersi delle stesse (v., in tal senso, sentenze del 24 aprile 2012, Kamberaj, C‑571/10, EU:C:2012:233, punti 86 e 87, nonché del 21 giugno 2017, Martinez Silva, C‑449/16, EU:C:2017:485, punto 29). |
24 |
Poiché il giudice del rinvio nutre un dubbio sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 alla luce del considerando 4 e dell’articolo 2, lettera e), della medesima, occorre osservare, in primo luogo, che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 54 e 55 delle sue conclusioni, quest’ultima disposizione, che definisce i «familiari» come i cittadini di paesi terzi che soggiornano nello Stato membro interessato ai sensi della direttiva 2003/86, non ha la finalità di limitare il diritto alla parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo previsto dall’articolo 11 della direttiva 2003/109, ma soltanto quella di definire tale nozione per la comprensione delle disposizioni che, in tale direttiva, la utilizzano. |
25 |
Inoltre, qualora tale definizione implicasse che il soggiornante di lungo periodo i cui familiari non risiedono nel territorio dello Stato membro interessato sia escluso dal diritto alla parità di trattamento, l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/109, che offre agli Stati membri la possibilità di derogarvi quando, in particolare, i familiari per i quali tale cittadino chiede prestazioni non hanno eletto dimora o risiedono abitualmente in tale territorio, non avrebbe ragione di esistere. |
26 |
In secondo luogo, per quanto riguarda il considerando 4 della direttiva 2003/109, occorre, in via preliminare, ricordare che il preambolo di un atto dell’Unione non ha alcun valore giuridico vincolante e non può essere invocato né per derogare alle disposizioni stesse dell’atto in questione, né per interpretare queste disposizioni in un senso manifestamente contrario al loro tenore letterale (v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 1998, Nilsson e a., C‑162/97, EU:C:1998:554, punto 54, e del 19 dicembre 2019, Puppinck e a./Commissione, C‑418/18 P, EU:C:2019:1113, punto 76). |
27 |
Inoltre, sebbene da tale considerando risulti che l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un obiettivo perseguito da tale direttiva, dal medesimo considerando non si può dedurre che il soggiornante di lungo periodo i cui familiari non risiedono nel territorio dello Stato membro interessato debba essere escluso dal diritto alla parità di trattamento di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva, non essendo peraltro tale esclusione stabilita da alcuna disposizione di detta direttiva. |
28 |
Nella misura in cui l’INPS e il governo italiano fanno valere che l’esclusione del soggiornante di lungo periodo i cui familiari non risiedono nel territorio dello Stato membro interessato sarebbe conforme all’obiettivo di integrazione perseguito dalla direttiva 2003/109, in quanto l’integrazione presuppone una presenza in tale territorio, occorre rilevare che dai considerando 2, 4, 6 e 12 di tale direttiva risulta che quest’ultima tende a garantire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi legalmente e a titolo duraturo negli Stati membri e, a tal fine, ad avvicinare i diritti di tali cittadini a quelli di cui godono i cittadini dell’Unione, in particolare assicurando la parità di trattamento con questi ultimi in una vasta gamma di settori economici e sociali. Lo status di soggiornante di lungo periodo permette quindi alla persona cui è attribuito di godere della parità di trattamento nei settori di cui all’articolo 11 della direttiva 2003/109, alle condizioni previste da tale articolo [sentenza del 14 marzo 2019, Y.Z. e a. (Frode nel ricongiungimento familiare), C‑557/17, EU:C:2019:203, punto 63]. |
29 |
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS e dal governo italiano, escludere dal diritto alla parità di trattamento il soggiornante di lungo periodo, qualora i suoi familiari non risiedano, durante un periodo che può essere temporaneo, come dimostrano i fatti della controversia principale, nel territorio dello Stato membro interessato, non può essere considerato conforme a tali obiettivi. |
30 |
Di conseguenza, fatta salva la deroga consentita dall’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/109, uno Stato membro non può rifiutare o ridurre il beneficio di una prestazione di sicurezza sociale al soggiornante di lungo periodo per il motivo che i suoi familiari o taluni di essi risiedono non sul suo territorio, bensì in un paese terzo, quando invece accorda tale beneficio ai propri cittadini indipendentemente dal luogo in cui i loro familiari risiedano. |
31 |
Per quanto concerne la controversia principale, occorre constatare, in primo luogo, che il giudice del rinvio indica esso stesso che l’assegno per il nucleo familiare ha la natura di un trattamento previdenziale cui è applicabile l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109. |
32 |
In secondo luogo, il medesimo giudice afferma che il nucleo familiare costituisce la base di calcolo dell’importo di tale assegno. L’INPS e il governo italiano sostengono, al riguardo, che l’omessa considerazione dei familiari non residenti nel territorio della Repubblica italiana incide solo sull’entità dell’importo, essendo quest’ultimo pari a zero, come precisato dall’INPS in udienza, se tutti i familiari risiedono fuori dal territorio nazionale. |
33 |
Orbene, occorre osservare che tanto l’omesso versamento dell’assegno per il nucleo familiare quanto la riduzione dell’importo di quest’ultimo, a seconda che tutti i familiari o alcuni di essi non risiedano nel territorio suddetto, sono contrari al diritto alla parità di trattamento di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, dal momento che integrano una disparità di trattamento tra i soggiornanti di lungo periodo e i cittadini italiani. |
34 |
Nonostante il diverso avviso dell’INPS al riguardo, una tale disparità di trattamento non può essere giustificata dal fatto che i soggiornanti di lungo periodo e i cittadini dello Stato membro ospitante si troverebbero in una situazione diversa a causa dei loro rispettivi legami con tale Stato, essendo tale giustificazione contraria all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 che, conformemente agli obiettivi di quest’ultima ricordati al punto 28 della presente sentenza, impone una parità di trattamento tra loro in materia di sicurezza sociale. |
35 |
Allo stesso modo, come discende da una giurisprudenza costante, neanche le eventuali difficoltà di controllo sulla situazione dei beneficiari per quanto riguarda le condizioni di concessione dell’assegno per il nucleo familiare qualora i familiari non risiedano nel territorio dello Stato membro interessato, eccepite dall’INPS e dal governo italiano, possono giustificare una disparità di trattamento (v., per analogia, sentenza del 26 maggio 2016, Kohll e Kohll-Schlesser, C‑300/15, EU:C:2016:361, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). |
36 |
In terzo luogo, il giudice del rinvio sottolinea che, secondo il diritto nazionale, sono i familiari i sostanziali beneficiari dell’assegno per il nucleo familiare. Tuttavia, il beneficio di tale assegno non può per questo essere rifiutato al soggiornante di lungo periodo i cui familiari non risiedano nel territorio della Repubblica italiana. Infatti, se è vero che sono i familiari che beneficiano di detto assegno, ciò che costituisce l’oggetto stesso di una prestazione familiare, dalle indicazioni fornite dal medesimo giudice, esposte ai punti 15 e 16 della presente sentenza, risulta che l’assegno è versato al lavoratore o pensionato, componente a propria volta del nucleo familiare. |
37 |
Ne consegue che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 osta a una disposizione come l’articolo 2, comma 6 bis, della legge n. 153/1988, secondo il quale non fanno parte del nucleo familiare di cui a tale legge il coniuge nonché i figli ed equiparati di cittadino di paese terzo che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica italiana, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia, a meno che, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 23 della presente sentenza, la Repubblica italiana abbia chiaramente espresso che intendeva avvalersi della deroga consentita dall’articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva. |
38 |
Ebbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 65 e 66 delle sue conclusioni, risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, ed è stato confermato in udienza dalla Repubblica italiana, che quest’ultima non ha espresso una tale intenzione in sede di recepimento della direttiva 2003/109 nel diritto nazionale. |
39 |
Infatti, le disposizioni dell’articolo 2, comma 6 bis, della legge n. 153/1988 sono state adottate molto prima del recepimento della direttiva 2003/109, effettuato con il decreto legislativo n. 3/2007, che ha incorporato le disposizioni di detta direttiva nel decreto legislativo n. 286/1988, il quale, al suo articolo 9, comma 12, lettera c), subordina l’accesso del titolare di un permesso di soggiorno di lunga durata alle prestazioni di assistenza sociale e di sicurezza sociale alla condizione che tale titolare risieda effettivamente nel territorio nazionale, senza fare riferimento al luogo di residenza dei suoi familiari. |
40 |
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità di trattamento consentita dall’articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva. |
Sulle spese
41 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità di trattamento consentita dall’articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.