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Document 52014DC0158
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL A new EU Framework to strengthen the Rule of Law
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto
/* COM/2014/0158 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto /* COM/2014/0158 final */
INDICE COMUNICAZIONE
DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Un nuovo quadro dell'UE
per rafforzare lo Stato di diritto 1........... Introduzione................................................................................................................. 3 2........... Perché lo Stato di diritto ha
importanza fondamentale per l'UE.................................. 4 3........... Perché un nuovo quadro UE per
rafforzare lo Stato di diritto..................................... 5 4........... Modalità operative del nuovo quadro
UE sullo Stato di diritto................................... 7 4.1........ Campo di
applicazione del nuovo quadro UE.............................................................. 7 4.2........ Iter in
tre fasi................................................................................................................ 8 5........... Conclusioni................................................................................................................. 10
1.
Introduzione
Lo Stato
di diritto è la spina dorsale di ogni democrazia costituzionale moderna. È uno
dei principi fondanti che discendono dalle tradizioni costituzionali comuni di
tutti gli Stati membri dell'UE e, in quanto tale, è uno dei valori principali
su cui si fonda l'Unione, come richiamato dall'articolo 2 del trattato sull'Unione
europea ("TUE") nonché dal preambolo dello stesso trattato e da
quello della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta").
Anche per questo motivo, l'articolo 49 del TUE subordina l'adesione all'UE al
rispetto dello Stato di diritto. Inoltre, lo Stato di diritto (preminenza del
diritto) costituisce, accanto alla democrazia e ai diritti dell'uomo, uno dei
tre pilastri del Consiglio d'Europa, sancito nel preambolo della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("CEDU")[1]. La
fiducia reciproca tra gli Stati membri dell'UE e i rispettivi sistemi giuridici
è il fondamento dell'Unione e in questo ambito riveste un ruolo essenziale il
modo in cui lo Stato di diritto è attuato a livello nazionale. La fiducia di
tutti i cittadini dell'Unione e delle autorità nazionali nel funzionamento
dello Stato di diritto è particolarmente cruciale per l'ulteriore sviluppo dell'UE
come "spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne"[2].
Questa fiducia verrà costruita e confermata soltanto se lo Stato di diritto
verrà rispettato in tutti gli Stati membri. In
linea di massima, i diversi ordinamenti costituzionali e giudiziari degli Stati
membri dell'UE sono adeguatamente strutturati e attrezzati per proteggere i
cittadini da qualsiasi minaccia allo Stato di diritto. Tuttavia, avvenimenti
recenti in alcuni Stati membri dimostrano che lo scarso rispetto dello Stato di
diritto e, di conseguenza, dei valori fondamentali che questo si prefigge di
tutelare, può diventare causa di grave preoccupazione. In tali occasioni l'opinione
pubblica ha sollecitato esplicitamente l'UE, e in particolare la Commissione, a
prendere iniziative, che hanno portato a risultati concreti. Ma la Commissione
e l'UE si sono viste costrette a escogitare soluzioni ad hoc, poiché gli
attuali meccanismi e procedure dell'UE non sono sempre idonei ad assicurare una
risposta efficace e tempestiva alle minacce allo Stato di diritto. La
Commissione è custode dei trattati e ha la responsabilità di garantire il
rispetto dei valori su cui si fonda l'UE e di tutelare l'interesse generale
dell'Unione; deve quindi svolgere un ruolo attivo in questo ambito[3].
Nel suo discorso annuale sullo stato dell'Unione pronunciato al Parlamento
europeo nel settembre 2012 il presidente Barroso aveva dichiarato: "Abbiamo
bisogno di sviluppare meglio i nostri strumenti, superando la dicotomia tra il "potere
leggero" della persuasione politica e l'"opzione nucleare" dell'articolo
7 del trattato" sull'Unione europea. Nel discorso dell'anno seguente
dichiarava: "L'esperienza insegna quanto sia importante che la Commissione
agisca in veste di arbitro indipendente e obiettivo. Per far tesoro di questa
esperienza dovremmo dotarci di un quadro più generale […]. La Commissione
presenterà una comunicazione in tal senso. Penso che sia un dibattito
fondamentale per definire la nostra idea di Europa"[4].
Nel
giugno 2013 il Consiglio Giustizia e affari interni, sottolineando che "il
rispetto dello stato di diritto è un presupposto per la protezione dei diritti
fondamentali", ha invitato la Commissione "a proseguire, in
conformità con i trattati, il dibattito sull'eventuale necessità e sulla forma
di un metodo sistematico e basato sulla collaborazione per affrontare la
questione". Nell'aprile 2013 il Consiglio Affari generali ha svolto un
dibattito generale sulla problematica[5]. Nel
luglio 2013 il Parlamento europeo ha chiesto che "gli Stati membri siano
regolarmente valutati in merito al mantenimento della conformità ai valori
fondamentali dell'Unione e ai requisiti della democrazia e dello Stato di
diritto"[6]. La
presente comunicazione risponde a queste richieste. Fondandosi sull'esperienza
della Commissione, sul dibattito interistituzionale e su ampie consultazioni[7],
la comunicazione definisce un nuovo quadro volto a garantire una tutela
efficace e coerente dello Stato di diritto in tutti gli Stati membri,
affrontando e risolvendo le situazioni di minaccia sistemica allo Stato di
diritto[8]. Tale
quadro si propone di contrastare le minacce future allo Stato di diritto negli
Stati membri prima che si verifichino le condizioni per attivare i meccanismi
previsti dall'articolo 7 del TUE. Si prefigge quindi di colmare un vuoto: non
si pone in alternativa ai meccanismi dell'articolo 7 del TUE, bensì li precede
e integra. Inoltre, non pregiudica il potere della Commissione di affrontare
situazioni specifiche che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto
dell'Unione mediante la procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"). In una
prospettiva europea più ampia, il presente quadro è volto a contribuire alla
realizzazione degli obiettivi del Consiglio d'Europa, anche sulla scorta dell'esperienza
della commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (commissione
di Venezia)[9].
2.
Perché lo Stato di diritto ha
importanza fondamentale per l'UE
Il
principio dello Stato di diritto è diventato progressivamente il modello
organizzativo predominante del diritto costituzionale moderno e delle
organizzazioni internazionali (compresi ONU e Consiglio d'Europa) per
disciplinare l'esercizio dei pubblici poteri. Esso garantisce che tutti i
pubblici poteri agiscano entro i limiti fissati dalla legge, rispettando i
valori della democrazia e i diritti fondamentali, e sotto il controllo di un
giudice indipendente e imparziale. Il
contenuto preciso dei principi e delle norme che scaturiscono dallo Stato di
diritto può variare a livello nazionale in funzione dell'ordinamento
costituzionale di ciascuno Stato membro, ma dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia") e della Corte
europea dei diritti dell'uomo, nonché dai documenti elaborati dal Consiglio d'Europa,
in particolare sulla scorta dell'esperienza della commissione di Venezia, si
può comunque desumere un elenco non esaustivo di tali principi e quindi
definire il nucleo sostanziale dello Stato di diritto come valore comune dell'UE
ai sensi dell'articolo 2 del TUE. Si
tratta dei principi di legalità (secondo cui il processo legislativo
deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico); certezza
del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; indipendenza
e imparzialità del giudice; controllo giurisdizionale effettivo, anche per
quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali; uguaglianza
davanti alla legge[10]. La
Corte di giustizia e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno entrambe
confermato che tali principi non sono meri requisiti procedurali formali, bensì
il mezzo per garantire il rispetto della democrazia e dei diritti dell'uomo.
Pertanto, lo Stato di diritto è un principio costituzionale con componenti sia
formali sia sostanziali[11]. Questo
significa che il rispetto dello Stato di diritto è intrinsecamente connesso al
rispetto della democrazia e dei diritti fondamentali: non può esistere
democrazia e rispetto dei diritti fondamentali senza rispetto dello Stato di
diritto, e viceversa. I diritti fondamentali sono effettivi solo se sono
azionabili dinanzi a un organo giurisdizionale. La democrazia è tutelata se la
funzione fondamentale della magistratura, comprese le corti costituzionali, può
garantire la libertà di espressione e di associazione e il rispetto delle norme
che disciplinano il processo politico ed elettorale. All'interno
dell'UE lo Stato di diritto ha particolare rilevanza. Non soltanto il suo
rispetto è condizione sine qua non per la tutela di tutti i valori fondamentali
enunciati all'articolo 2 del TUE, ma esso costituisce anche il presupposto per
la difesa di tutti i diritti e gli obblighi che derivano dai trattati e dal
diritto internazionale. La fiducia di tutti i cittadini dell'Unione e delle
autorità nazionali nei sistemi giuridici di tutti gli altri Stati membri è
essenziale affinché l'UE nel suo insieme funzioni come "spazio di libertà,
sicurezza e giustizia senza frontiere interne". Oggi, una sentenza in
materia civile o commerciale di un organo giurisdizionale nazionale dev'essere
automaticamente riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri, così come un
mandato d'arresto europeo emesso in uno Stato membro nei confronti di un
presunto criminale deve essere eseguito in quanto tale negli altri Stati membri[12].
Sono questi chiari esempi del motivo per cui è necessario che tutti gli Stati
membri si sentano chiamati in causa se in uno di essi non viene pienamente
rispettato lo Stato di diritto. Per questo motivo l'UE ha forte interesse a
salvaguardare e rafforzare lo Stato di diritto al suo interno.
3.
Perché un nuovo quadro UE per
rafforzare lo Stato di diritto
Quando
i meccanismi istituiti a livello nazionale per garantire lo Stato di diritto
cessano di funzionare in modo efficace, si delinea una minaccia sistemica allo
Stato di diritto e, di conseguenza, al funzionamento dell'UE come spazio di
libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne. In tali situazioni è
necessario che l'UE intervenga per tutelare lo Stato di diritto in quanto
valore comune dell'Unione. L'esperienza
dimostra però che non in tutte le circostanze si riesce a fronteggiare
efficacemente una minaccia sistemica allo Stato di diritto negli Stati membri
con gli strumenti attualmente vigenti a livello dell'Unione. I
provvedimenti della Commissione propedeutici all'avvio della procedura di
infrazione, fondata sull'articolo 258 del TFUE, hanno dimostrato di
essere uno strumento importante per affrontare taluni aspetti problematici
inerenti allo Stato di diritto[13]. Ma la Commissione può avviare la
procedura di infrazione soltanto se le problematiche in questione costituiscono
allo stesso tempo una violazione di una specifica disposizione del diritto dell'Unione[14].
Esistono
situazioni preoccupanti che si collocano al di fuori del campo di applicazione
del diritto dell'Unione e che quindi non possono essere considerate violazione
degli obblighi ai sensi dei trattati, ma che comunque rappresentano una
minaccia sistemica allo Stato di diritto. In tali situazioni possono essere
applicabili i meccanismi preventivi e sanzionatori dell'articolo 7 del TUE.
La Commissione è uno degli attori cui il trattato conferisce il potere di
presentare una proposta motivata per attivare tali meccanismi. L'articolo 7 del
TUE si prefigge di garantire che tutti gli Stati membri rispettino i valori
comuni dell'UE, ivi compreso lo Stato di diritto. Il campo di applicazione del
summenzionato articolo non è limitato ai settori disciplinati dal diritto dell'Unione,
bensì dà all'UE il potere di intervenire per tutelare lo Stato di diritto anche
nei settori concernenti l'azione autonoma degli Stati membri. Come spiegato
dalla Commissione nella sua comunicazione sull'articolo 7 del TUE, questo si
giustifica col fatto che "[q]ualora in uno Stato membro le violazioni dei
valori fondamentali raggiungano infatti la gravità di cui all'articolo 7 TUE,
rischiano di pregiudicare gli stessi fondamenti dell'Unione e della fiducia tra
i suoi Stati membri, a prescindere dal settore nel quale le violazioni
intervengono"[15]. Tuttavia,
il meccanismo preventivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del TUE può
essere attivato solo in caso di "evidente rischio di violazione grave"
e quello sanzionatorio ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo solo in
caso di "violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro"
dei valori sanciti dall'articolo 2 del TUE. Le soglie di attivazione di
entrambi i meccanismi dell'articolo 7 del TUE sono molto alte e li
caratterizzano come meccanismi di ultima istanza. Eventi
recenti in alcuni Stati membri hanno dimostrato che non sempre si tratta di
meccanismi idonei per reagire prontamente a minacce allo Stato di diritto che
si verifichino in uno Stato membro. Esistono
quindi situazioni in cui le minacce riguardanti lo Stato di diritto non possono
essere fronteggiate efficacemente con gli strumenti vigenti[16].
Emerge l'esigenza di un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di
diritto in quanto valore comune essenziale dell'Unione che si aggiunga alla
procedura di infrazione e ai meccanismi dell'articolo 7 del TUE. Tale quadro,
complementare rispetto all'insieme dei meccanismi già vigenti a livello di
Consiglio d'Europa per tutelare lo Stato di diritto[17],
rispecchia il duplice obiettivo dell'UE di tutelare i suoi valori fondanti e
potenziare la fiducia reciproca e l'integrazione nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia senza frontiere interne. Con l'istituzione
di un nuovo quadro per rafforzare lo Stato di diritto la Commissione vuole fare
chiarezza e rendere più prevedibili le azioni che potrà essere chiamata ad
avviare in futuro, garantendo allo stesso tempo la parità di trattamento fra
tutti gli Stati membri. Sulla base della presente comunicazione, la Commissione
è pronta a proseguire la discussione di questi temi con gli Stati membri, il
Consiglio e il Parlamento europeo.
4.
Modalità operative del nuovo
quadro UE sullo Stato di diritto
Il
quadro ha lo scopo di consentire alla Commissione di trovare una soluzione con
lo Stato membro in questione affinché non vi si verifichi una minaccia
sistemica allo Stato di diritto che possa trasformarsi in "evidente
rischio di violazione grave" ai sensi dell'articolo 7 del TUE che renda
necessaria l'attuazione dei meccanismi previsti dallo stesso articolo. Per
garantire l'uguaglianza tra gli Stati membri il quadro si applicherà con
modalità identiche in tutti gli Stati membri e si avvarrà degli stessi criteri
di riferimento per decidere se si tratta di una minaccia sistemica allo Stato
di diritto.
4.1.
Campo di applicazione del nuovo
quadro UE
Il
quadro verrà attivato nelle situazioni in cui le autorità di uno Stato membro
adottano misure o tollerano situazioni che probabilmente comprometteranno
sistematicamente l'integrità, la stabilità o il corretto funzionamento delle
istituzioni e dei meccanismi di salvaguardia istituiti a livello nazionale per
garantire lo Stato di diritto. Il
nuovo quadro UE sullo Stato di diritto non è concepito per essere attivato in
casi individuali di violazione dei diritti fondamentali o errori giudiziari.
Questi casi, infatti, possono e devono essere trattati dagli ordinamenti
giudiziari nazionali, e nell'ambito dei meccanismi di controllo istituiti ai
sensi della CEDU, cui aderiscono tutti gli Stati membri dell'UE. L'obiettivo
principale del quadro è far fronte alle minacce allo Stato di diritto
(come definito al punto 2) aventi carattere sistemico[18].
Devono cioè essere minacciati l'ordinamento politico, istituzionale e/o
giuridico di uno Stato membro in quanto tale, la sua struttura costituzionale,
la separazione dei poteri, l'indipendenza o l'imparzialità della magistratura,
ovvero il suo sistema di controllo giurisdizionale compresa, ove prevista, la giustizia costituzionale – ad
esempio in seguito all'adozione di nuove misure oppure di prassi diffuse delle
autorità pubbliche e alla mancanza di mezzi di ricorso a livello nazionale. Il
quadro verrà attivato allorché risulta che i meccanismi nazionali di
salvaguardia dello Stato di diritto non sono in grado di affrontare
efficacemente tali minacce. Il
quadro previsto non impedisce alla Commissione di esercitare i poteri conferitile
dall'articolo 258 del TFUE nelle situazioni che rientrano nel campo di
applicazione del diritto dell'Unione, né impedisce l'attivazione diretta dei
meccanismi previsti dall'articolo 7 del TUE qualora l'improvviso peggioramento
della situazione in uno Stato membro imponga una reazione più forte da parte
dell'UE[19].
4.2.
Iter in tre fasi
Se
sussistono chiare indicazioni di una minaccia sistemica allo Stato di diritto
in uno Stato membro, la Commissione avvierà contatti strutturati con lo Stato
membro in questione. La procedura si basa sui seguenti principi: - ricerca di una soluzione tramite il dialogo con lo
Stato membro in questione; - garanzia di una valutazione obiettiva approfondita
della situazione; - rispetto del principio della parità di
trattamento degli Stati membri; - indicazione di rapide azioni concrete
che possono essere adottate per fronteggiare la minaccia sistemica ed evitare
il ricorso ai meccanismi dell'articolo 7 del TUE. In
linea di principio, la procedura si articola in tre fasi: valutazione della
Commissione, raccomandazione della Commissione e follow-up della
raccomandazione. Valutazione
della Commissione La
Commissione raccoglie ed esamina tutte le informazioni pertinenti e valuta se
vi sono chiare indicazioni di una minaccia sistemica allo Stato di diritto
secondo i criteri sopradescritti. La valutazione può fondarsi sulle indicazioni
provenienti dalle fonti disponibili e da enti riconosciuti, segnatamente gli
organi del Consiglio d'Europa e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti
fondamentali[20]. Se, in
esito a questa valutazione preliminare, la Commissione conclude che si
configura effettivamente una situazione di minaccia sistemica allo Stato di
diritto, dà avvio al dialogo con lo Stato membro in questione trasmettendogli un
"parere sullo Stato di diritto", in cui motiva le sue preoccupazioni
e dà allo Stato membro la possibilità di rispondere ai rilievi formulati. Tale
parere potrebbe scaturire da uno scambio di corrispondenza e riunioni con le
autorità competenti ed essere seguito, se del caso, da ulteriori contatti. La
Commissione si attende che, ottemperando all'obbligo di leale cooperazione
di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del TUE, lo Stato membro in questione
collabori durante tutta la procedura e si astenga dall'adottare misure
irreversibili inerenti alle questioni su cui la Commissione ha espresso
preoccupazioni prima che quest'ultima abbia concluso la sua valutazione. Se lo
Stato membro non coopera, o addirittura intralcia l'iter procedurale, se ne
terrà conto in sede di valutazione della gravità della minaccia. In
questa fase delle procedura, la Commissione darà notizia pubblica dell'avvio
della valutazione e dell'invio del parere, ma di norma manterrà la riservatezza
sul contenuto dei contatti con lo Stato membro in questione, al fine di
agevolare una soluzione rapida. Raccomandazione
della Commissione Nella
seconda fase, a meno che la questione non sia già stata risolta in modo
soddisfacente, la Commissione rivolgerà allo Stato membro interessato una "raccomandazione
sullo Stato di diritto" qualora stabilisca che esistono prove oggettive di
una minaccia sistemica e che le autorità nazionali in questione non stanno
prendendo i provvedimenti idonei a porvi rimedio. Nella
raccomandazione la Commissione indicherà chiaramente i motivi della sua
preoccupazione e inviterà lo Stato membro interessato a risolvere entro un
determinato termine i problemi individuati e a comunicarle i provvedimenti
adottati a tal fine. Se del caso, la raccomandazione potrà contenere indicazioni
specifiche su come risolvere la situazione e eventuali misure opportune. La
valutazione e le conclusioni della Commissione si fonderanno sui risultati del
dialogo con lo Stato membro in questione nonché su ogni altro eventuale
elemento di prova, sul quale lo Stato membro dovrà ugualmente potersi
previamente esprimere. La
Commissione darà notizia pubblica dell'invio della raccomandazione e del suo
contenuto essenziale. Follow-up
della raccomandazione della Commissione Nella
terza fase la Commissione controllerà il seguito che lo Stato membro in
questione ha dato alla raccomandazione che gli è stata rivolta. Questa attività
di controllo può fondarsi su ulteriori contatti con lo Stato membro interessato
e potrà ad esempio mirare ad accertare se proseguono determinate prassi
problematiche o come lo Stato membro attua gli impegni che nel frattempo ha
preso per risolvere la situazione. Se lo
Stato membro in questione non dà un seguito soddisfacente alla raccomandazione
entro il termine fissato, la Commissione valuterà se attivare uno dei
meccanismi previsti dall'articolo 7 del TUE[21]. Rapporti
interistituzionali Il
Parlamento europeo e il Consiglio verranno informati regolarmente ed
esaurientemente sui progressi compiuti in ognuna delle fasi. Ricorso
alle competenze di terzi Al
fine di acquisire conoscenze specialistiche su aspetti particolari inerenti
allo Stato di diritto negli Stati membri, la Commissione può, soprattutto nella
fase di valutazione, chiedere una consulenza esterna, per esempio all'Agenzia dell'Unione
europea per i diritti fondamentali[22]. Tali esperti esterni potrebbero in
particolare contribuire a svolgere un'analisi comparata delle norme e prassi
vigenti negli altri Stati membri, al fine di garantire parità di trattamento
fra tutti gli Stati membri sulla base di un'interpretazione univoca della
nozione di Stato di diritto all'interno dell'UE. Secondo
la situazione, la Commissione può decidere di chiedere consulenza e assistenza
ai membri delle reti giudiziarie dell'UE, quali la rete dei presidenti delle
corti supreme dell'Unione europea[23], l'associazione dei Consigli di
Stato e dei supremi organi giurisdizionali amministrativi dell'Unione europea[24],
i Consigli di giustizia[25]. Insieme a tali reti la Commissione
studierà come queste potranno, se del caso, prestare tempestiva assistenza e se
a tal fine siano necessari accordi particolari. Di
norma, nei casi opportuni la Commissione chiederà la consulenza del Consiglio d'Europa
e/o della sua commissione di Venezia, con i quali coordinerà l'analisi ogniqualvolta
la questione è sottoposta anche al loro esame.
5.
Conclusioni
La
presente comunicazione illustra un nuovo quadro dell'UE sullo Stato di diritto
che rappresenta il contributo della Commissione al rafforzamento della capacità
dell'UE di garantire una tutela efficace e uniforme dello Stato di diritto in
tutti gli Stati membri. In questo modo risponde alle richieste del Parlamento
europeo e del Consiglio. Pur non escludendo future evoluzioni dei trattati in
questo settore – che dovranno essere discusse all'interno di una più ampia
riflessione sul futuro dell'Europa –, tale quadro si fonda sulle competenze
conferite alla Commissione dai trattati vigenti. Oltre all'iniziativa della
Commissione, per rafforzare la determinazione dell'UE a difendere lo Stato di
diritto è essenziale il ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio. [1] Cfr. il preambolo della CEDU e l'articolo 3 dello
statuto del Consiglio d'Europa (http://conventions.coe.int/Treaty/ITA/Treaties/Html/001.htm). [2] Cfr. l'articolo 3, paragrafo 2, del TUE e l'articolo 67
del TFUE. [3] Cfr. il discorso di Viviane Reding, vicepresidente e
commissaria UE per la Giustizia, "The EU and the Rule of Law – What
next?"(http://europa.eu/rapied/press-release_SPEECH-13-677_en.htm). [4] Cfr. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-596_it.htm
e http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-684_it.htm. [5] Nel marzo 2013 i ministri degli Affari esteri di
Danimarca, Finlandia, Germania e Paesi Bassi hanno chiesto maggiori meccanismi
di tutela europei per garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'Unione
negli Stati membri. Sul dibattito in sede di Consiglio Affari generali, cfr. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/genaff/136915.pdf.
Sulle conclusioni del Consiglio Giustizia e affari interni, cfr. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/137404.pdf. [6] Cfr. le risoluzioni del PE contenenti raccomandazioni
alle istituzioni dell'UE su come rafforzare la tutela dell'articolo 2 del TUE
(relazione Rui Tavares del 2013, relazioni Louis Michel e Kinga Göncz del 2014
- http://www.europarl.europa.eu/committees/it/libe/reports.html). [7] Alle Assises de la Justice, conferenza ad alto livello sul futuro della giustizia
nell'UE che si è svolta nel novembre 2013 e alla quale hanno partecipato oltre
600 portatori di interessi e parti interessate, una sessione è stata dedicata
specificamente al tema "Verso un nuovo meccanismo per lo Stato di
diritto". Un invito a presentare contributi, organizzato prima e dopo la
conferenza, ha suscitato numerosi apporti scritti (cfr. http://ec.europa.eu/justice/events/assises-justice-2013/contributions_en.htm). [8] Come evidenziato dal
Presidente Barroso nel suo discorso sullo stato dell'Unione del settembre 2013,
dovrebbe trattarsi di un quadro "che, informato al principio
dell'uguaglianza fra gli Stati membri, intervenga solo quando sussiste un serio
rischio sistemico per lo Stato di diritto, in funzione di parametri
predefiniti" (cfr. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-684_it.htm). [9] La commissione di Venezia, ufficialmente denominata
commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, è un organo
consultivo del Consiglio d'Europa sulle questioni costituzionali (cfr. http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation). [10] Per una panoramica della pertinente giurisprudenza in
materia di Stato di diritto e principi conseguenti, cfr. allegato I. [11] La Corte di giustizia non fa riferimento allo Stato di
diritto in quanto mero requisito formale e procedurale, bensì ne evidenzia il
valore sostanziale specificando che "Unione di diritto" implica che
le istituzioni UE sono soggette al controllo giurisdizionale della conformità
dei loro atti non solo rispetto al trattato ma anche rispetto "ai principi
generali del diritto di cui fanno parte i diritti fondamentali" (cfr. ex
pluribus, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores, Raccolta 2002, pag.
I-06677, punti 38 e 39; cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi,
Raccolta 2008, pag. I-06351, punto 316). Lo ha confermato anche la Corte
europea dei diritti dell'uomo, la quale conferisce natura sostanziale allo
Stato di diritto stabilendo che si tratta di un concetto intrinseco a tutti gli
articoli della CEDU (cfr. causa Stafford/United Kingdom, 28 maggio 2001, punto
63). È doveroso evidenziare che nella versione francese la Corte non utilizza
soltanto l'espressione "pre-eminence du droit" ma anche "Etat de
droit". [12] Cfr. causa C-168/13, Jeremy F/Premier Ministre, non ancora
pubblicata, punti 35 e 36. [13] Cfr. ad esempio la causa C-286/12, Commissione/Ungheria,
non ancora pubblicata (parità di trattamento riguardo all'obbligo di cessazione
dell'attività professionale di giudici e pubblici ministeri), la causa C-518/07
Commissione/Germania, Raccolta 2010, pag. I-01885 e la causa C-614/10,
Commissione/Austria, non ancora pubblicata (indipendenza delle autorità di
protezione dei dati). [14] L'azione della Commissione volta a garantire il rispetto
della Carta illustra efficacemente questo limite giuridico che scaturisce dal
trattato stesso. Come dichiarato nella comunicazione
"Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea" del 19 ottobre 2010 (COM(2010) 573 final),
la Commissione intende utilizzare tutti i mezzi di cui dispone per garantire il
rispetto della Carta da parte degli Stati membri. Ciò vale in particolare per
il suo articolo 47, ai sensi del quale ogni persona i cui diritti garantiti dal
diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo
dinanzi a un giudice indipendente. Tuttavia, la Commissione può intervenire nei
confronti degli Stati membri "esclusivamente nell'attuazione del diritto
dell'Unione", come stabilisce esplicitamente l'articolo 51 della Carta.
Cfr. ad esempio la causa C-87/12, Kreshnik Ymeraga e al./Ministre du Travail,
de l'Emploi et de l'Immigration, non ancora pubblicata, la causa C-370/12,
Thomas Pringle/Governement of Ireland, Ireland, The Attorney General, non
ancora pubblicata, e la causa C-617/10, Åklagaren/Hans Åkerberg Fransson, non
ancora pubblicata. [15] Comunicazione della Commissione del
15 ottobre 2003: Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata
l'Unione, COM(2003) 606 def. [16] In alcuni casi, le carenze
sistemiche inerenti allo Stato di diritto possono essere affrontate tramite i
meccanismi di cooperazione e verifica (MCV) fondati sugli atti di adesione
della Romania e della Bulgaria. Tuttavia, tali meccanismi, che trovano il loro
fondamento direttamente nel diritto primario dell'UE, riguardano situazioni
pre-adesione e quindi transitorie. Di conseguenza, non si prestano per
affrontare minacce allo Stato di diritto che si verifichino in qualsivoglia
Stato membro. [17] Ai sensi dell'articolo 8 dello statuto del Consiglio
d'Europa, ogni membro del Consiglio d'Europa che contravvenga ai principi della
preminenza del diritto e dei diritti dell'uomo può essere sospeso dal diritto
di rappresentanza e persino espulso dal Consiglio d'Europa. Come i meccanismi
previsti dall'articolo 7 del TUE, neanche questo meccanismo è mai stato
attivato. [18] Riguardo al concetto di "carenze sistemiche" in
relazione al rispetto dei diritti fondamentali nell'ambito di misure rientranti
nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, cfr. ad esempio le cause
riunite C‑411/10 e 493/10, N.S., non ancora pubblicate, punti 94 e 106, e la
causa C-4/11, Bundesrepublik Deutschland/Kaveh Puid, non ancora pubblicata,
punto 36. Riguardo al concetto di "sistemico" o
"strutturale" nel contesto della CEDU, cfr. inoltre il ruolo della
Corte europea dei diritti dell'uomo nell'individuazione di problemi sistemici
sottostanti, conformemente alla risoluzione Res(2004)3 del comitato dei
ministri, del 12 maggio 2004, sulle sentenze che rivelano un problema
strutturale sottostante (https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=743257&Lang=fr). [19] Cfr. inoltre la comunicazione della Commissione del 15
ottobre 2003 (nota a piè di pagina 15). [20] Cfr. in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a),
del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che
istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53
del 22.2.2007, pag. 1). [21] Cfr. inoltre la comunicazione della Commissione del 15
ottobre 2003 (nota a piè di pagina 15). [22] L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
può fornire consulenza nell'ambito dei suoi compiti, definiti dal regolamento
(CE) n. 168/2007 (cfr. nota a piè di pagina 20). [23] Rete dei presidenti delle corti supreme dell'Unione
europea (cfr. http://www.networkpresidents.eu/). [24] Associazione dei Consigli di Stato e dei supremi organi
giurisdizionali amministrativi dell'Unione europea (cfr. http://www.aca-europe.eu/index.php/en/). [25] Rete europea dei Consigli di giustizia (cfr. http://www.encj.eu). Allegato I: Lo Stato di diritto, principio fondante dell'Unione Lo
Stato di diritto e l'ordinamento giuridico dell'Unione Lo
Stato di diritto è un principio costituzionale giuridicamente vincolante e
unanimemente riconosciuto come uno dei principi fondanti intrinseci a tutti gli
ordinamenti costituzionali degli Stati membri dell'UE e del Consiglio d'Europa.
Molto
prima che i trattati dell'UE facessero esplicito riferimento al principio dello
Stato di diritto[1],
la Corte di giustizia ("Corte") aveva sottolineato nella sua sentenza
del 1986 nella causa "Les Verts" che l'UE è un'Unione "di
diritto nel senso che né gli Stati che ne fanno parte, né le sue istituzioni
sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla carta
costituzionale di base costituita dal trattato"[2]. La
giurisprudenza della Corte indica che lo Stato di diritto è la fonte di
principi applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione che possono essere
fatti pienamente valere dinanzi a un organo giurisdizionale. Inoltre, evidenzia
che tali principi sono principi generali del diritto che discendono dalle
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Hanno particolare rilevanza
i seguenti principi: (a)
principio di legalità, che sostanzialmente implica che il processo
legislativo sia trasparente, responsabile, democratico e pluralistico. La Corte
ha ribadito che quello di legalità è un principio fondamentale dell'Unione
affermando che "[…] in una comunità di diritto, il rispetto della legalità
deve essere garantito pienamente"[3];
(b)
certezza del
diritto, che impone,
tra l'altro, che le norme siano chiare e prevedibili e non possano essere
modificate retroattivamente. La Corte ha sottolineato l'importanza della
certezza del diritto affermando che in virtù dei principi di certezza del
diritto e di tutela del legittimo affidamento "[…] le norme [dell'Unione]
debbono presentare caratteri di chiarezza e prevedibilità per gli amministrati".
La Corte ha inoltre affermato che "[…] il principio della certezza del
diritto osta a che l'efficacia nel tempo di un atto [dell'Unione] decorra da
una data anteriore alla sua pubblicazione e che solo eccezionalmente può
derogarsi a tale principio, ove lo imponga l'obiettivo da realizzare e ove sia
debitamente tutelato il legittimo affidamento degli interessati"[4];
(c)
divieto di
arbitrarietà del potere esecutivo. La Corte di giustizia ha statuito che "in tutti i sistemi
giuridici degli Stati membri gli interventi dei pubblici poteri nella sfera di
attività privata di ogni persona, sia fisica che giuridica, devono essere
fondati sulla legge ed essere giustificati dai motivi contemplati dalla legge;
questi ordinamenti prevedono pertanto, pur se con modalità diverse, una
protezione nei confronti di interventi arbitrari o sproporzionati. L'esigenza
di siffatta protezione dev'essere ammessa come un principio generale del
diritto [dell'Unione] […]"[5]; (d)
controllo
giurisdizionale indipendente ed effettivo, anche per quanto riguarda il
rispetto dei diritti fondamentali. La Corte ha ribadito che l'UE è "un'Unione di diritto, nel
senso che le sue istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei
loro atti, segnatamente, ai Trattati, ai principi generali del diritto nonché
ai diritti fondamentali", specificando che con questo occorre in
particolare intendere che "i singoli devono poter beneficiare di una
tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti loro dall'ordinamento
giuridico [dell'Unione] […]". La Corte ha affermato chiaramente che il
diritto a detta tutela "fa parte dei principi giuridici generali che
derivano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri" e che
tale diritto è stato "sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ["CEDU"]"[6];
(e)
inoltre, riguardo
al nesso tra il diritto a un processo equo e la separazione dei poteri la Corte
ha precisato che "[…] il principio generale di diritto [unionale] secondo
cui ogni persona ha diritto a un processo equo, che si ispira all'art. 6
della CEDU […] comporta il diritto a un tribunale indipendente, in particolare
indipendente dal potere esecutivo […]"[7]. Il principio della
separazione dei poteri è ovviamente un elemento importante al fine di garantire
il rispetto del principio dello Stato di diritto, tuttavia tale separazione può
assumere forme diverse data la varietà dei modelli parlamentari e il diverso
grado di applicazione del principio a livello nazionale. Al riguardo, la Corte
ha fatto riferimento alla separazione operativa dei poteri e al conseguente
controllo giurisdizionale indipendente ed effettivo rilevando che "[…] il
diritto dell'Unione non osta a che uno Stato membro sia al contempo
legislatore, amministratore e giudice, purché tali funzioni siano esercitate
nel rispetto del principio della separazione dei poteri che caratterizza il
funzionamento di uno Stato di diritto"[8]; (f)
uguaglianza
davanti alla legge. La
Corte ha sottolineato la rilevanza della parità di trattamento quale principio
generale del diritto dell'Unione affermando che "[o]ccorre rammentare che
il principio della parità di trattamento costituisce un principio generale del
diritto dell'Unione, sancito dagli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea"[9]. Lo
Stato di diritto e il Consiglio d'Europa Questi
aspetti dello Stato di diritto che costituiscono il denominatore comune dell'Unione
trovano piena corrispondenza a livello di Consiglio d'Europa. Sebbene né lo
statuto del Consiglio d'Europa né la CEDU ne diano la definizione[10], e sebbene
l'elenco esatto dei principi, delle norme e dei valori che discendono dallo
Stato di diritto possa variare a livello nazionale, in una relazione pubblicata
nel 2011 la commissione di Venezia descrive lo Stato di diritto come una comune
norma europea fondamentale che guida e inquadra l'esercizio dei poteri
democratici, e come componente intrinseca di ogni società democratica che
impone a tutte le istanze decisionali di trattare ogni persona secondo i
principi della dignità, dell'uguaglianza e della razionalità nonché
conformemente alla legge, e di dar loro la possibilità di contestare le
decisioni davanti a un giudice indipendente e imparziale[11]. Più in
particolare, e sulla base anche della pertinente giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo, nella sua relazione la commissione di Venezia
individua, in modo non esaustivo, le principali caratteristiche comuni
condivise dello Stato di diritto: (a)
legalità (che implica che il
processo legislativo sia trasparente, responsabile, democratico e
pluralistico); (b)
certezza del
diritto; (c)
divieto di
arbitrarietà; (d)
accesso alla
giustizia davanti a un giudice indipendente e imparziale; (e)
rispetto dei
diritti dell'uomo; non discriminazione e uguaglianza davanti alla legge. Lo
Stato di diritto a livello nazionale Pur in
mancanza di una definizione esatta o esaustiva nelle costituzioni o nella
giurisprudenza degli Stati membri, e benché non sia sempre codificato in modo
preciso e uniforme nelle costituzioni scritte, lo Stato di diritto è un
denominatore comune del moderno patrimonio costituzionale europeo. Infatti, in
molte situazioni i giudici nazionali lo utilizzano come orientamento per
interpretare il diritto nazionale o come fonte per l'elaborare nuovi principi
che possono essere fatti pienamente valere dinanzi a un organo giurisdizionale. Allegato II [1] Il riferimento allo Stato di diritto compare per la
prima volta nel preambolo del trattato di Maastricht del 1992. Il trattato
di Amsterdam faceva riferimento allo Stato di diritto all'articolo 6, paragrafo
1, sostanzialmente negli stessi termini dell'attuale articolo 2 del TUE. [2] Causa 294/83, "Les Verts"/Parlamento europeo,
Raccolta 1986, pag. 01339, punto 23. [3] Causa C-496/99 P, Commissione/CAS Succhi di Frutta,
Raccolta 2004, pag. I-03801, punto 63. [4] Cause riunite 212 - 217/80, Amministrazione delle
finanze dello Stato/Salumi, Raccolta 1981, pag. 2735, punto 10. [5] Cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/Commissione,
Raccolta 1989, pag. 02859, punto 19. [6] Causa C-583/11 P, Inuit Tapiriit Kanatami e
altri/Parlamento e Consiglio, non ancora pubblicata, punto 91; causa C-550/09,
E e F, Raccolta 2010, pag. I-06213, punto 44; causa C-50/00 P, Unión de
Pequeños Agricultores, Raccolta 2002, pag. I-06677, punti 38 e 39. [7] Cause riunite C-174/98 P e C-189/98 P, Paesi Bassi e van
der Wal/Commissione, Raccolta 2000, pag. I‑00001, punto 17. [8] Causa C-279/09 DEB, Raccolta 2010, pag. I-13849, punto 58. [9] Causa C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals e Akcros
Chemicals/Commissione, Raccolta 2010, pag. I‑08301, punto 54. [10] Anche il preambolo della Dichiarazione universale dei
diritti umani delle Nazioni unite (1948) fa riferimento allo Stato di diritto
ma non ne dà la definizione. [11] Cfr. relazione della commissione di Venezia del 4 aprile 2011,
studio n. 512/2009 (CDL-AD(2011)003rev).