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Document 32023R2435
Council Implementing Regulation (EU) 2023/2435 of 26 October 2023 implementing Regulation (EU) No 401/2013 concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2435 del Consiglio, del 26 ottobre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2435 del Consiglio, del 26 ottobre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania
ST/14159/2023/INIT
GU L, 2023/2435, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2435/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32013R0401 | sostituzione | allegato IV sezione A punto 84 | 28/10/2023 | |
Modifies | 32013R0401 | sostituzione | allegato IV sezione A punto 93 | 28/10/2023 | |
Modifies | 32013R0401 | sostituzione | allegato IV sezione B punto 17 | 28/10/2023 |
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2435 |
27.10.2023 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2435 DEL CONSIGLIO
del 26 ottobre 2023
che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (1), in particolare l’articolo 4 decies,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 2 maggio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 401/2013. |
(2) |
Il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive concernenti la voce 84 nella sezione A e la voce 17 nella sezione B nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. Sulla base di tale riesame, è opportuno modificare tali voci. Inoltre, sulla base delle informazioni aggiornate ricevute, è opportuno modificare la voce relativa a un’altra persona compresa in tale allegato. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 401/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
ALLEGATO
L’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 («Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 4 bis ») è così modificato:
1) |
nella sezione «A. Elenco delle persone fisiche di cui all’articolo 4 bis», le voci 84 e 93 sono sostituite dalle seguenti:
|
2) |
nella sezione «B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 4 bis», la voce 17 è sostituita dalla seguente:
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2435/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)