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Document 32019R0897
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/897 of 12 March 2019 amending Regulation (EU) No 748/2012 as regards the inclusion of risk-based compliance verification in Annex I and the implementation of requirements for environmental protection (Text with EEA relevance.)
Regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione, del 12 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'inclusione della verifica della conformità in base al rischio nell'allegato I e l'attuazione dei requisiti di protezione ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento delegato (UE) 2019/897 della Commissione, del 12 marzo 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'inclusione della verifica della conformità in base al rischio nell'allegato I e l'attuazione dei requisiti di protezione ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/1845
GU L 144 del 3.6.2019, p. 1–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/06/2019
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.130 PT (b) | 23/06/2019 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.145 PT (b) | 23/06/2019 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.145 PT (c) | 23/06/2019 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.147 PT (a) | 23/06/2019 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.174 PT (b) | 23/06/2019 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.251 | 23/06/2019 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.263 | 23/06/2019 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.31 PT (a) PT 4 | 23/06/2019 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.41 | 23/06/2019 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.91 | 23/06/2019 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.B.326 | 23/06/2019 | |
Modifies | 32012R0748 | aggiunta | allegato I parte 21 sezione B SUBPART B punto 21.B.85 | 23/06/2019 | |
Modifies | 32012R0748 | aggiunta | articolo 9 paragrafo 4 | 23/06/2019 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.101 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | abrogazione | allegato I parte 21 punto 21.A.103 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.111 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.112A | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.112B PT (a) | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.112B PT (c) | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.113 PT (b) | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | aggiunta | allegato I parte 21 punto 21.A.113 PT (c) | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | abrogazione | allegato I parte 21 punto 21.A.114 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.115 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.14 PT (a) | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.14 PT (c) | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.15 (b) | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.15 (d) | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | aggiunta | allegato I parte 21 punto 21.A.15 (e) | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.15 PT (c) | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | aggiunta | allegato I parte 21 punto 21.A.15 PT (f) | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | abrogazione | allegato I parte 21 punto 21.A.16A | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | abrogazione | allegato I parte 21 punto 21.A.16B | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | abrogazione | allegato I parte 21 punto 21.A.17A | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | abrogazione | allegato I parte 21 punto 21.A.17B | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | abrogazione | allegato I parte 21 punto 21.A.18 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.20 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.21 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | abrogazione | allegato I parte 21 punto 21.A.23 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.231 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.258 PT (a) | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.258 PT (c) | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.258 PT (d) | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.265 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.33 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.431A PT (a) | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.431A PT (c) | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.431A PT (d) | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | aggiunta | allegato I parte 21 punto 21.A.431A PT (f) | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.432B PT (a) | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.432B PT (c) | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | aggiunta | allegato I parte 21 punto 21.A.432C | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.433 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.435 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | abrogazione | allegato I parte 21 punto 21.A.437 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.604 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.605 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.606 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | aggiunta | allegato I parte 21 punto 21.A.701 PT 16 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.93 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.95 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.A.97 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 punto 21.B.5 PT (a) | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 sezione B SUBPART B | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | aggiunta | allegato I parte 21 sezione B SUBPART B punto 21.B.100 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | aggiunta | allegato I parte 21 sezione B SUBPART B punto 21.B.103 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | aggiunta | allegato I parte 21 sezione B SUBPART B punto 21.B.70 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | aggiunta | allegato I parte 21 sezione B SUBPART B punto 21.B.75 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | aggiunta | allegato I parte 21 sezione B SUBPART B punto 21.B.80 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | aggiunta | allegato I parte 21 sezione B SUBPART B punto 21.B.82 | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 sezione B SUBPART D | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 sezione B SUBPART E | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 sezione B SUBPART M | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 sezione B SUBPART O | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | sostituzione | allegato I parte 21 testo | 23/03/2020 | |
Modifies | 32012R0748 | aggiunta | articolo 1 paragrafo 2 lettera (k) | 23/03/2020 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32019R0897R(01) |
3.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/897 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2019
recante modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'inclusione della verifica della conformità in base al rischio nell'allegato I e l'attuazione dei requisiti di protezione ambientale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2018/1139, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») svolge per conto degli Stati membri le funzioni e i compiti dello Stato di progettazione, produzione o immatricolazione connessi alla certificazione della progettazione. Conformemente all'articolo 77, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, l'Agenzia riceve e valuta le domande presentate e rilascia i pertinenti certificati. A tal fine l'Agenzia stabilisce e notifica al richiedente la base di certificazione, i requisiti di protezione ambientale applicabili e la base di omologazione dei dati di idoneità operativa. |
(2) |
A norma del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2), il richiedente riceve un certificato rilasciato dall'Agenzia una volta che sia stato dimostrato che il prodotto da certificare soddisfa la base di certificazione applicabile, comprese le specifiche di certificazione dell'aeronavigabilità e i requisiti di protezione ambientale applicabili. I soggetti che richiedono tali certificati sono tenuti a dimostrare la piena conformità in relazione a tutti gli aspetti della base di certificazione stabilita. A norma dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2018/1139 l'Agenzia esegue, per proprio conto o tramite le autorità nazionali competenti o i soggetti qualificati, le indagini necessarie per l'assolvimento dei propri compiti connessi alla certificazione. L'Agenzia valuta le domande ma non è tenuta a eseguire indagini esaustive in tutti i casi ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2018/1139. Al fine di meglio attenuare eventuali rischi per la sicurezza dovuti a indagini selettive e migliorare l'efficacia, la trasparenza e la prevedibilità del processo di certificazione, è pertanto opportuno prevedere alcuni criteri di selezione che consentano di determinare quali dimostrazioni della conformità debbano essere verificate dall'Agenzia e in quale misura. Tali criteri di selezione dovrebbero basarsi sui principi di sorveglianza e gestione della sicurezza stabiliti nell'allegato 19 della convenzione sull'aviazione civile internazionale («la convenzione di Chicago»). |
(3) |
Inoltre, ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012, i titolari di approvazioni DOA sono tenuti ad adottare determinate decisioni di certificazione al posto dell'Agenzia, in linea con le loro condizioni di approvazione e nell'ambito delle pertinenti procedure del sistema di assicurazione qualità del progetto. Sulla base dell'esperienza acquisita con i privilegi esistenti e al fine di ridurre l'onere amministrativo, tenendo conto nel contempo dei rischi per la sicurezza aerea e dei requisiti di protezione ambientale, i titolari di approvazioni DOA dovrebbero inoltre essere autorizzati a certificare determinate modifiche di maggiore entità dei certificati di omologazione e a rilasciare alcuni certificati di omologazione supplementari. Al fine di limitare i rischi per la sicurezza aerea e tenendo conto dei requisiti di protezione ambientale, tali nuovi privilegi dovrebbero riguardare solo la certificazione di modifiche di maggiore entità aventi un carattere innovativo limitato e dovrebbero essere concessi solo ai titolari in grado di esercitarli correttamente. Tale capacità dovrebbe essere dimostrata con risultati soddisfacenti conseguiti in precedenza in relazione ad analoghe modifiche di maggiore entità con la partecipazione dell'Agenzia. |
(4) |
Per motivi di chiarezza è opportuno modificare l'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 in maniera tale che la relativa sezione A stabilisca i requisiti applicabili unicamente ai richiedenti e ai titolari di certificati rilasciati o da rilasciare conformemente a detto allegato e che la relativa sezione B stabilisca i requisiti applicabili unicamente alle autorità competenti, compresa l'Agenzia. |
(5) |
Gli operatori aerei sono tenuti ad effettuare voli di controllo dopo la manutenzione al fine di garantire il buon funzionamento di determinati sistemi dell'aeromobile che non possono essere verificati a terra. Incidenti o inconvenienti gravi verificatisi in passato durante tali voli dimostrano che alcuni voli di controllo dopo la manutenzione non dovrebbero essere eseguiti in base a un certificato di aeronavigabilità (o un certificato ristretto di aeronavigabilità) ma dovrebbero richiedere un permesso di volo. I voli di aeromobili finalizzati alla risoluzione di problemi o alla verifica del funzionamento di uno o più sistemi, parti o pertinenze dopo la manutenzione dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco dei voli per i quali è richiesto un permesso di volo. |
(6) |
Dovrebbero essere corrette alcune incoerenze del regolamento (UE) n. 748/2012 con il regolamento (UE) 2018/1139 che riguardano il contenuto della base di omologazione e la procedura di notifica. |
(7) |
L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139 stabilisce che, per quanto riguarda il rumore e le emissioni, gli aeromobili e i loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati devono soddisfare i requisiti per la protezione dell'ambiente riportati nella modifica 12 del volume I, nella modifica 9 del volume II e nella pubblicazione iniziale del volume III dell'allegato 16 della convenzione di Chicago, quali applicabili alla data del 1o gennaio 2018. |
(8) |
L'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbe pertanto essere adeguato in modo da rispecchiare i requisiti di protezione ambientale di cui all'allegato 16 della convenzione di Chicago. Inoltre, poiché l'allegato 16 della convenzione di Chicago prevede deroghe ai requisiti di protezione ambientale per specifici motori o aeromobili, il regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbe prevedere la possibilità per le imprese di produzione di richiedere alla propria autorità competente deroghe ai requisiti ambientali. |
(9) |
Inoltre, al fine di eliminare i problemi tecnici derivanti dall'applicazione delle norme e delle pratiche raccomandate, come pure dei relativi orientamenti per la certificazione di aeromobili e motori, alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbero essere modificate al fine di migliorarne la chiarezza. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012. |
(11) |
È necessario dare a tutte le parti interessate il tempo di adeguarsi al quadro normativo modificato venutosi a creare in seguito alle misure previste dal presente regolamento. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sui pareri 07/2016 (3), 01/2017 (4) e 09/2017 (5) formulati dall'Agenzia a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1) |
All'articolo 1, paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera k):
|
2) |
All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. In deroga al paragrafo 1 l'impresa di produzione può richiedere all'autorità competente deroghe ai requisiti per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139 (*1). (*1) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).»" |
3) |
L'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal [OP inserire la data: 9 mesi dopo la data di entrata in vigore], fatta eccezione per l'articolo 1, paragrafo 2, e per il punto 11, i punti da 13 a 14, i punti da 23 a 26, il punto 28, il punto 30, il punto 21.B.85 del punto 40 e il punto 43 dell'allegato, che si applicano a decorrere dal [OP inserire la data di entrata in vigore].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).
(3) Parere 07/2016: Inserimento dei requisiti relativi al livello di partecipazione nella parte 21.
(4) Parere 01/2017: Voli di controllo dopo la manutenzione.
(5) Parere 09/2017: Attuazione delle modifiche CAEP/10 in materia di cambiamenti climatici, emissioni e rumore.
ALLEGATO
L'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:
(1) |
l'indice è sostituito dal seguente: «Indice 21.1. Generalità SEZIONE A — REQUISITI TECNICI CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO RISTRETTI
(CAPITOLO C — NON APPLICABILE) CAPITOLO D — MODIFICHE AL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO ED AL CERTIFICATO RISTRETTO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO
CAPITOLO E — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARE
CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI PRODUZIONE
CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE
CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ
CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI
CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE
CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE
(CAPITOLO L — NON APPLICABILE) CAPITOLO M — RIPARAZIONI
(CAPITOLO N — NON APPLICABILE) CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)
CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO
CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE
SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI
(CAPITOLO C — NON APPLICABILE) CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI
CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO
CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE
CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE
CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ
CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI
CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE (CAPITOLO L — NON APPLICABILE) CAPITOLO M — RIPARAZIONI
(CAPITOLO N — NON APPLICABILE) CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO
CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO
CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE Appendici
|
(2) |
il punto 21.A.14 è così modificato:
|
(3) |
il punto 21.A.15 è così modificato:
|
(4) |
il punto 21.A.16A è soppresso; |
(5) |
il punto 21.A.16B è soppresso; |
(6) |
il punto 21.A.17A è soppresso; |
(7) |
il punto 21.A.17B è soppresso; |
(8) |
il punto 21.A.18 è soppresso; |
(9) |
i punti 21.A.20 e 21.A.21 sono sostituiti dai seguenti: «21.A.20 Dimostrazione di conformità alla base di omologazione, alla base di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale
21.A.21 Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto
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(10) |
il punto 21.A.23 è soppresso; |
(11) |
al punto 21.A.31, lettera a), il punto 4 è sostituito dal seguente:
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(12) |
il punto 21.A.33 è sostituito dal seguente: «21.A.33 Verifiche e prove
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(13) |
il punto 21.A.41 è sostituito dal seguente: «21.A.41 Certificato di omologazione Devono far parte del certificato di omologazione e del certificato di omologazione ristretto il progetto di tipo, le limitazioni operative, la scheda tecnica di omologazione per l'aeronavigabilità e le emissioni, le premesse di omologazione ed i requisiti di protezione ambientale applicabili in relazione ai quali l'Agenzia ha registrato la conformità, nonché tutte le altre condizioni o limitazioni prescritte per il prodotto nelle specifiche di certificazione e nei requisiti di protezione ambientale applicabili. Il certificato di omologazione ed il certificato di omologazione ristretto dell'aeromobile devono inoltre comprendere le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, i dati di idoneità operativa e la scheda tecnica di omologazione acustica. La scheda tecnica del certificato di omologazione e del certificato di omologazione ristretto dell'aeromobile deve comprendere le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni di CO2 e la scheda tecnica del certificato di omologazione del motore deve comprendere le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni dei motori.»; |
(14) |
il punto 21.A.91 è sostituito dal seguente: «21.A.91 Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione Le modifiche a un certificato di omologazione vengono classificate come modifiche di minore e maggiore entità. Una «modifica di minore entità» non ha un effetto significativo sulla massa, sull'equilibrio, sulla resistenza strutturale, sull'affidabilità, sulle caratteristiche operative, sui dati di idoneità operativa o su altre caratteristiche che incidono sull'aeronavigabilità del prodotto o sulle sue caratteristiche ambientali. Fatto salvo il disposto del punto 21.A.19, tutte le altre modifiche si considerano «modifiche di maggiore entità» ai sensi del presente capitolo. Modifiche di maggiore e minore entità sono soggette ad approvazione in conformità al punto 21.A.95 o 21.A.97, a seconda dei casi, e devono essere opportunamente identificate.» |
(15) |
il punto 21.A.93 è sostituito dal seguente: «21.A.93 Domanda
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(16) |
i punti 21.A.95, 21.A.97 e 21.A.101 sono sostituiti dai seguenti: «21.A.95 Requisiti per l'approvazione di una modifica di minore entità
21.A.97 Requisiti per l'approvazione di una modifica di maggiore entità
21.A.101 Premesse di omologazione, premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e requisiti di protezione ambientale per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione
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(17) |
il punto 21.A.103 è soppresso; |
(18) |
i punti 21.A.111 e 21.A.112A sono sostituiti dai seguenti: «21.A.111 Campo d'applicazione Il presente capitolo stabilisce la procedura di approvazione di modifiche di maggiore entità al certificato di omologazione secondo le regole della certificazione supplementare e definisce altresì i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari dei suddetti certificati di omologazione supplementare. Nel presente capitolo, i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione ed i certificati di omologazione ristretti. 21.A.112A Ammissibilità Possono richiedere un certificato di omologazione supplementare alle condizioni fissate nel presente capitolo le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria idoneità in conformità al punto 21.A.112B». |
(19) |
il punto 21.A.112B è così modificato:
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(20) |
il punto 21.A.113 è così modificato:
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(21) |
il punto 21.A.114 è soppresso; |
(22) |
il punto 21.A.115 è sostituito dal seguente: «21.A.115 Requisiti per l'approvazione di modifiche di maggiore entità sotto forma di certificato di omologazione supplementare
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(23) |
al punto 21.A.130, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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(24) |
al punto 21.A.145, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
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(25) |
al punto 21.A.147, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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(26) |
al punto 21.A.174, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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(27) |
il punto 21.A.231 è sostituito dal seguente: «21.A.231 Campo d'applicazione Il presente capitolo definisce la procedura di approvazione delle imprese di progettazione e stabilisce le regole che disciplinano i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni. Nel presente capitolo i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione ed i certificati di omologazione ristretti.»; |
(28) |
il punto 21.A.251 è sostituito dal seguente: «21.A.251 Termini di approvazione I termini di approvazione devono identificare i tipi di progettazione e le categorie di prodotti, parti e pertinenze per le quali l'impresa di progettazione è stata approvata, oltre che le funzioni e i compiti che essa è autorizzata a espletare in materia di aeronavigabilità, idoneità operativa e caratteristiche ambientali dei prodotti. Per le approvazioni DOA che riguardano omologazioni o autorizzazioni ETSO (European Technical Standard Order) per propulsori ausiliari (APU), i termini di approvazione devono contenere anche l'elenco dei prodotti o APU. I termini di approvazione sono definiti quale parte integrante dell'approvazione DOA.» |
(29) |
il punto 21.A.258 è così modificato:
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(30) |
il punto 21.A.263 è sostituito dal seguente: «21.A.263 Privilegi
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(31) |
il punto 21.A.265 è sostituito dal seguente: « 21.A.265 Obblighi del titolare Il titolare di un'approvazione DOA deve, nei limiti dei termini di approvazione, stabiliti dall'Agenzia:
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(32) |
il punto 21.A.431A è così modificato:
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(33) |
il punto 21.A.432B è così modificato:
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(34) |
è inserito il seguente punto 21.A.432C: «21.A.432C Domanda di approvazione di un progetto di riparazione
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(35) |
i punti 21.A.433 e 21.A.435 sono sostituiti dai seguenti: «21.A.433 Requisiti per l'approvazione di un progetto di riparazione
21.A.435 Classificazione e approvazione di progetti di riparazione
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(36) |
il punto 21.A.437 è soppresso; |
(37) |
i punti 21.A.604, 21.A.605 e 21.A.606 sono sostituiti dai seguenti: «21.A.604 Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit) In merito alle autorizzazioni ETSO per un'unità di potenza ausiliaria:
21.A.605 Requisiti relativi ai dati
21.A.606 Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione ETSO Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ETSO, il richiedente deve:
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(38) |
al punto 21.A.701, è aggiunto il punto 16):
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(39) |
al punto 21.B.5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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(40) |
Il capitolo B della sezione B è sostituito dal seguente: «CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI 21.B.70 Specifiche di certificazione L'Agenzia, a norma dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, deve pubblicare specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate, comprese le specifiche di certificazione relative all'aeronavigabilità, ai dati di idoneità operativa e alla protezione ambientale, che le autorità competenti, le organizzazioni e il personale possono utilizzare per dimostrare la conformità di prodotti, parti e pertinenze ai pertinenti requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV e V di detto regolamento, nonché ai requisiti di protezione ambientale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'allegato III di tale regolamento. Tali specifiche devono essere sufficientemente dettagliate e precise per indicare ai richiedenti le condizioni in base alle quali devono essere emessi, modificati o integrati i certificati. 21.B.75 Condizioni speciali
21.B.80 Premesse di omologazione per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione e le notifica al richiedente che presenta domanda per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto. Le premesse di omologazione comprendono:
21.B.82 Premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di aeromobile L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e le notifica al richiedente che presenta domanda per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto di aeromobile. Le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa comprendono:
21.B.85 Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto
21.B.100 Livello di partecipazione
21.B.103 Rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto
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(41) |
Il capitolo D della sezione B è sostituito dal seguente: «21.B.105 Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione applicabili, i requisiti di protezione ambientale e, nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definite in conformità al punto 21.A.101 e le notifica al richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione. 21.B.107 Rilascio dell'approvazione di una modifica di un certificato di omologazione
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(42) |
il capitolo E della sezione B è sostituito dal seguente: «Nel presente capitolo i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione e i certificati di omologazione ristretti. 21.B.109 Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per i certificati di omologazione supplementari L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione applicabili, i requisiti di protezione ambientale e, nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definite in conformità al punto 21.A.101 e le notifica al richiedente che presenta domanda di un certificato di omologazione supplementare. 21.B.111 Rilascio di certificati di omologazione supplementari
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(43) |
il punto 21.B.326 è sostituito dal seguente: «21.B.326 Certificato di aeronavigabilità L'autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato di aeronavigabilità per:
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(44) |
il capitolo M della sezione B è sostituito dal seguente: «21.B.450 Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale per l'approvazione di un progetto di riparazione L'Agenzia definisce eventuali modifiche delle premesse di omologazione, cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU, che l'Agenzia ritenga necessarie per mantenere un livello di sicurezza pari a quello precedentemente definito e le notifica al richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione. 21.B.453 Rilascio dell'approvazione di un progetto di riparazione
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(45) |
Il capitolo O della sezione B è sostituito dal seguente: «21.B.480 Rilascio dell'autorizzazione ETSO L'Agenzia rilascia l'autorizzazione ETSO a condizione che:
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