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Document 32015R1998
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1998 of 5 November 2015 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 299 del 14.11.2015, p. 1–142
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2024
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32010R0185 | 15/11/2015 | |||
Implicit repeal | 32010R0357 | 15/11/2015 | |||
Implicit repeal | 32010R0358 | 15/11/2015 | |||
Implicit repeal | 32010R0573 | 15/11/2015 | |||
Implicit repeal | 32010R0983 | 15/11/2015 | |||
Implicit repeal | 32011R0334 | 15/11/2015 | |||
Implicit repeal | 32011R0859 | 15/11/2015 | |||
Implicit repeal | 32011R1087 | 15/11/2015 | |||
Implicit repeal | 32011R1147 | 15/11/2015 | |||
Implicit repeal | 32012R0173 | 15/11/2015 | |||
Implicit repeal | 32012R0711 | 15/11/2015 | |||
Implicit repeal | 32012R1082 | 15/11/2015 | |||
Implicit repeal | 32013R0104 | 15/11/2015 | |||
Implicit repeal | 32013R0189 | 15/11/2015 | |||
Implicit repeal | 32013R0246 | 15/11/2015 | |||
Implicit repeal | 32013R0654 | 15/11/2015 | |||
Implicit repeal | 32013R1103 | 15/11/2015 | |||
Implicit repeal | 32013R1116 | 15/11/2015 | |||
Implicit repeal | 32014R0278 | 15/11/2015 | |||
Implicit repeal | 32014R0687 | 15/11/2015 | |||
Implicit repeal | 32015R0187 | 15/11/2015 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32015R1998R(01) | (FR, HU, PL, PT, FI) | |||
Corrected by | 32015R1998R(02) | (DE, SV) | |||
Corrected by | 32015R1998R(03) | (IT, NL) | |||
Corrected by | 32015R1998R(04) | (DE) | |||
Corrected by | 32015R1998R(05) | (DE) | |||
Corrected by | 32015R1998R(06) | (DE, FR) | |||
Corrected by | 32015R1998R(07) | (EL) | |||
Corrected by | 32015R1998R(08) | (DA) | |||
Modified by | 32015R2426 | sostituzione | allegato capo 4 APP 4-B | 11/01/2016 | |
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Modified by | 32020R0111 | aggiunta | allegato capo 3 appendice 3-B TEXT | 01/04/2020 | |
Modified by | 32020R0111 | aggiunta | allegato capo 4 appendice 4-B TEXT | 16/02/2020 | |
Modified by | 32020R0111 | sostituzione | allegato capo 12 sezione 12.0 | 16/02/2020 | |
Modified by | 32020R0111 | aggiunta | allegato capo 3 appendice 3-B TEXT | 16/02/2020 | |
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Modified by | 32022R1174 | sostituzione | allegato appendice 8-B comma 2 trattino 1 lettera (b) | 01/07/2022 | |
Modified by | 32022R1174 | sostituzione | allegato punto 6.3.1.2 lettera (a) paragrafo 4 | 01/07/2022 | |
Modified by | 32022R1174 | sostituzione | allegato appendice 9-A comma 2 trattino 1 lettera (b) | 01/07/2022 | |
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Modified by | 32022R1174 | Eliminazione | allegato punto 6.8.5.4 comma 2 | 01/07/2022 | |
Modified by | 32023R0566 | sostituzione | allegato capo 12.13 | 01/04/2023 | |
Modified by | 32023R0566 | sostituzione | allegato appendice 12-M | 01/04/2023 | |
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Modified by | 32023R0566 | aggiunta | allegato punto 6.8.7.2 frase | 01/04/2023 | |
Modified by | 32023R0566 | sostituzione | allegato punto 12.4.1.3 trattino 1 | 01/04/2023 | |
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Modified by | 32023R0566 | sostituzione | allegato appendice 6-E comma 2 testo | 01/04/2023 | |
Modified by | 32024R1255 | aggiunta | allegato punto 6.3.2.10 | 26/05/2024 | |
Modified by | 32024R1255 | aggiunta | allegato appendice 6-L | 26/05/2024 | |
Modified by | 32024R1255 | aggiunta | allegato appendice 3-B testo | 26/05/2024 | |
Modified by | 32024R1255 | aggiunta | allegato appendice 4-B testo | 26/05/2024 | |
Modified by | 32024R1255 | sostituzione | allegato punto 6.5 | 26/05/2024 | |
Modified by | 32024R1255 | sostituzione | allegato punto 6.3.1.1 comma 4 lettera (d) | 26/05/2024 | |
Modified by | 32024R1255 | sostituzione | allegato punto 6.4.2.1 lettera (b) | 26/05/2024 | |
Modified by | 32024R1255 | sostituzione | allegato punto 6.6.1.1 comma 3 | 26/05/2024 | |
Modified by | 32024R1255 | sostituzione | allegato punto 6.6.1.1 comma 2 | 26/05/2024 | |
Modified by | 32024R1255 | aggiunta | allegato appendice 6-D | 26/05/2024 | |
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Modified by | 32024R1255 | aggiunta | allegato punto 6.0.6 | 26/05/2024 | |
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Modified by | 32024R1255 | aggiunta | allegato punto 6.0.5 | 26/05/2024 | |
Modified by | 32024R1255 | aggiunta | allegato appendice 6-K | 26/05/2024 | |
Modified by | 32024R1255 | aggiunta | allegato appendice 5-A testo | 26/05/2024 | |
Modified by | 32024R1255 | aggiunta | allegato punto 6.4.2.3 | 26/05/2024 | |
Modified by | 32024R1255 | sostituzione | allegato punto 12.6.2 comma 2 | 26/05/2024 | |
Modified by | 32024R1255 | aggiunta | allegato appendice 6-F testo | 26/05/2024 | |
Modified by | 32024R1255 | sostituzione | allegato punto 6.3.2.9 | 26/05/2024 | |
Modified by | 32024R1255 | aggiunta | allegato punto 6.4.1.8 | 26/05/2024 | |
Modified by | 32024R2108 | sostituzione | allegato punto 12.4.2.8 | 01/09/2024 | |
Modified by | 32024R2108 | sostituzione | allegato punto 12.4.2.9 | 01/09/2024 | |
Modified by | 32024R2108 | aggiunta | allegato punto 12.4.2.10 | 01/09/2024 | |
Modified by | 32024R2108 | sostituzione | allegato punto 12.0.4.2 | 01/09/2024 | |
Modified by | 32024R2108 | aggiunta | allegato punto 12.0.5.4 | 01/09/2024 |
14.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1998 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2015
che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 la Commissione dovrebbe adottare disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e disposizioni generali che integrano le norme fondamentali comuni, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del suddetto regolamento. |
(2) |
Se contengono informazioni di sicurezza riservate sotto il profilo della sicurezza, tali disposizioni dovrebbero essere trattate in conformità alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (2), come previsto dall'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008. È pertanto opportuno che dette disposizioni siano adottate separatamente, con una decisione di esecuzione della Commissione di cui gli Stati membri sono destinatari, e che non siano pubblicate. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione (3), che stabilisce le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, è stato modificato venti volte dalla sua entrata in vigore. Al fine di garantire chiarezza e certezza giuridica è pertanto opportuno abrogarlo e sostituirlo con un nuovo atto legislativo, consolidando l'atto iniziale e tutte le relative modifiche. Tale nuovo atto legislativo dovrebbe anche essere chiarito e aggiornato, se del caso, alla luce delle esperienze pratiche acquisite e dei pertinenti sviluppi tecnologici. |
(4) |
Tali disposizioni dovrebbero essere riesaminate periodicamente per assicurare che siano commisurate all'evoluzione delle minacce. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni per la protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, e le disposizioni generali che integrano tali norme fondamentali comuni, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento, sono indicate nell'allegato.
Articolo 2
Il regolamento (UE) n. 185/2010 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
(3) Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1).
ALLEGATO
1. SICUREZZA DEGLI AEROPORTI
1.0. DISPOSIZIONI GENERALI
1.0.1. Salvo diversa indicazione l'autorità, l'operatore aeroportuale, il vettore aereo o il soggetto responsabile in base al programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008, provvede all'attuazione delle misure illustrate nel presente capitolo.
1.0.2. Ai fini del presente capitolo, un aeromobile, bus, carrello dei bagagli o altro mezzo di trasporto, o una passerella telescopica, sono considerati parti di un aeroporto.
Ai fini del presente capitolo, per «bagaglio protetto ai fini della sicurezza» si intende il bagaglio da stiva in partenza già sottoposto a screening, che viene fisicamente protetto in modo da impedire che in esso vengano introdotti oggetti.
1.0.3. Fatti salvi i criteri di deroga di cui alla parte K dell'allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione (1), l'autorità competente può autorizzare procedure speciali di sicurezza o esenzioni per la protezione e la sicurezza delle aree lato volo negli aeroporti nei giorni in cui non vi sono più di otto voli in partenza programmati, purché ci sia un solo aeromobile per volta da caricare o scaricare o sul quale imbarcare o sbarcare o all'interno della parte critica dell'area sterile o in un aeroporto che non rientra nel campo d'applicazione del punto 1.1.3.
1.0.4. Ai fini del presente allegato gli «oggetti trasportati dalle persone diverse dai passeggeri» si riferiscono ai beni destinati all'uso personale della persona che li trasporta.
1.0.5. I riferimenti a paesi terzi nel presente capitolo e, se del caso, nella decisione di esecuzione C(2015)8005 final della Commissione (2) includono altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, del suddetto trattato.
1.1. REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI AEROPORTI
1.1.1. Confini
1.1.1.1. I confini tra aree lato terra, aree lato volo, aree sterili, parti critiche e, se del caso, aree delimitate devono essere chiaramente identificabili in ogni aeroporto per consentire che vengano prese le opportune misure di sicurezza in ognuna di queste aree.
1.1.1.2. Il confine tra area lato terra e area lato volo deve consistere in un ostacolo fisico che sia chiaramente visibile al pubblico e che impedisca ad una persona l'accesso non autorizzato.
1.1.2. Aree sterili
1.1.2.1. Le aree sterili devono comprendere almeno:
a) |
una parte di un aeroporto alla quale hanno accesso i passeggeri in partenza già sottoposti a screening; nonché |
b) |
una parte di un aeroporto attraverso la quale il bagaglio da stiva in partenza già sottoposto a screening può transitare o nella quale esso può essere conservato, a meno che si tratti di bagaglio protetto ai fini della sicurezza; nonché |
c) |
una parte di un aeroporto destinata al parcheggio degli aeromobili sui quali effettuare l'imbarco o il carico. |
1.1.2.2. Una parte di un aeroporto viene considerata area sterile almeno per il periodo nel quale vengono effettuate le attività di cui al punto 1.1.2.1.
Quando viene istituita un'area sterile, una ispezione di sicurezza delle parti che potrebbero essere state contaminate deve essere realizzata immediatamente prima dell'istituzione di tale area, in modo da poter garantire con ragionevole sicurezza che essa non contenga articoli proibiti. Questa disposizione viene considerata soddisfatta nel caso di aeromobili che vengono sottoposti ad una ispezione di sicurezza.
1.1.2.3. Qualora persone non autorizzate possano aver avuto accesso ad aree sterili, si procede non appena possibile ad una ispezione di sicurezza delle parti che potrebbero essere state contaminate, in modo da poter garantire con ragionevole sicurezza che esse non contengano articoli proibiti. Questa disposizione viene considerata soddisfatta nel caso di aeromobili che vengono sottoposti ad una ispezione di sicurezza.
1.1.3. Parti critiche delle aree sterili
1.1.3.1. Negli aeroporti in cui più di 40 persone sono in possesso di un tesserino di ingresso in aeroporto che permette l'accesso alle aree sterili devono essere istituite le parti critiche.
1.1.3.2. Le parti critiche devono comprendere almeno:
a) |
tutte le parti di un aeroporto alle quali hanno accesso i passeggeri in partenza già sottoposti a screening; nonché |
b) |
tutte le parti di un aeroporto attraverso le quali il bagaglio da stiva in partenza già sottoposto a screening può transitare o nelle quali esso può essere conservato, a meno che si tratti di bagaglio protetto ai fini della sicurezza. |
Una parte di un aeroporto viene considerata parte critica almeno per il periodo nel quale vengono effettuate le attività di cui alle lettere a) o b).
1.1.3.3. Quando viene istituita una parte critica, una ispezione di sicurezza delle parti che potrebbero essere state contaminate deve essere realizzata immediatamente prima dell'istituzione di tale parte, in modo da poter garantire con ragionevole sicurezza che essa non contenga articoli proibiti. Questa disposizione viene considerata soddisfatta nel caso di aeromobili che vengono sottoposti ad una ispezione di sicurezza.
1.1.3.4. Qualora persone o passeggeri non sottoposti a screening e membri dell'equipaggio in provenienza da paesi terzi diversi da quelli elencati nell'appendice 4-B possano aver avuto accesso alle parti critiche, una ispezione di sicurezza delle parti che potrebbero essere state contaminate deve essere realizzata il prima possibile, in modo da poter garantire con ragionevole sicurezza che esse non contengano articoli proibiti.
Il dettato del paragrafo 1 si considera soddisfatto nel caso di aeromobili che vengono sottoposti ad una ispezione di sicurezza.
Il paragrafo 1 non si applica quando le persone di cui ai punti 1.3.2 e 4.1.1.7 hanno avuto accesso alle parti critiche.
Per quanto riguarda i passeggeri o i membri dell'equipaggio in provenienza da paesi terzi diversi da quelli elencati nell'appendice 4-B, il paragrafo 1 si applica esclusivamente alle parti critiche utilizzate per il bagaglio da stiva già sottoposto a screening e/o i passeggeri in partenza già sottoposti a screening, che non partono sullo stesso aereo dei suddetti passeggeri o membri dell'equipaggio.
1.2. CONTROLLO D'ACCESSO
1.2.1. Accesso all'area lato volo
1.2.1.1. L'accesso all'area lato volo è autorizzato esclusivamente alle persone e ai veicoli che hanno un motivo legittimo per entrare. Le visite guidate dell'aeroporto scortate da persone autorizzate sono considerate un motivo legittimo.
1.2.1.2. Per essere autorizzata ad accedere all'area lato volo, ciascuna persona deve esibire un'autorizzazione.
1.2.1.3. Per essere autorizzato ad accedere all'area lato volo, ciascun veicolo deve esibire un lasciapassare per veicoli.
1.2.1.4. Le persone che si trovano nell'area lato volo devono, su richiesta, presentare la loro autorizzazione per il controllo.
1.2.2. Accesso alle aree sterili
1.2.2.1. L'accesso alle aree sterili è autorizzato esclusivamente alle persone e ai veicoli che hanno un motivo legittimo per entrare. Le visite guidate dell'aeroporto scortate da persone autorizzate sono considerate un motivo legittimo.
1.2.2.2. Per essere autorizzata ad accedere alle aree sterili, ciascuna persona deve esibire una delle seguenti autorizzazioni:
a) |
una carta di imbarco valida o un documento equivalente; oppure |
b) |
un valido tesserino identificativo di membro dell'equipaggio; oppure |
c) |
un tesserino di ingresso in aeroporto valido; oppure |
d) |
un valido documento identificativo dell'autorità nazionale competente; oppure |
e) |
un valido documento identificativo rilasciato dall'autorità di controllo e riconosciuto dall'autorità nazionale competente. |
In alternativa l'accesso può essere autorizzato se l'accertamento dell'identità è avvenuto mediante verifica dei dati biometrici.
1.2.2.3. Per essere autorizzato ad accedere alle aree sterili, ciascun veicolo deve esibire un lasciapassare per veicoli valido.
1.2.2.4. La carta di imbarco o documento equivalente, di cui al punto 1.2.2.2, lettera a), deve essere controllata per accertarne con ragionevole sicurezza la validità prima di autorizzare una persona ad accedere alle aree sterili.
Il documento di cui ai punti 1.2.2.2, lettere b) — e), rispettivamente, deve essere controllato per accertarne con ragionevole sicurezza la validità e la sua corrispondenza al detentore prima di autorizzare una persona ad accedere alle aree sterili.
Se l'identità è accertata sulla base dei dati biometrici, la verifica deve comprovare che la persona che cerca di accedere alle aree sterili sia in possesso di una delle autorizzazioni di cui al punto 1.2.2.2 e che tale autorizzazione sia valida e non sia stata disattivata.
1.2.2.5. Al fine di impedire l'accesso non autorizzato alle aree sterili i punti di accesso devono essere controllati da:
a) |
un sistema elettronico che limita l'accesso ad una persona per volta; oppure |
b) |
da persone autorizzate che effettuano il controllo d'accesso. |
L'autorità competente può definire nel suo programma nazionale di sicurezza aerea che la limitazione ad una persona per volta, di cui alla lettera a), non si applica ai punti di accesso utilizzati esclusivamente dagli agenti di polizia.
1.2.2.6. Il lasciapassare per veicoli deve essere controllato per accertarne con ragionevole sicurezza la validità e la sua corrispondenza al veicolo prima di autorizzare l'accesso del veicolo alle aree sterili.
1.2.2.7. L'accesso alle aree sterili è inoltre soggetto alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
1.2.3. Requisiti relativi ai tesserini identificativi di membro dell'equipaggio e ai tesserini di ingresso in aeroporto dell'Unione
1.2.3.1. Il tesserino identificativo di membro dell'equipaggio dipendente di un vettore aereo dell'Unione e il tesserino di ingresso in aeroporto possono essere rilasciati solo a persone che abbiano esigenze operative e abbiano superato il controllo dei precedenti personali conformemente al punto 11.1.3.
1.2.3.2. I tesserini identificativi di membro dell'equipaggio e di ingresso in aeroporto vengono rilasciati per un periodo non superiore a cinque anni.
1.2.3.3. Il tesserino di una persona che non supera il controllo dei precedenti personali viene immediatamente ritirato.
1.2.3.4. Il tesserino deve essere portato in modo visibile almeno quando il titolare si trova nelle aree sterili.
La persona che non porti in modo visibile il proprio tesserino nelle aree sterili diverse da quelle dove si trovano i passeggeri deve essere fermata dagli agenti responsabili dell'applicazione del punto 1.5.1, lettera c), e, laddove opportuno, segnalata.
1.2.3.5. Il tesserino viene immediatamente restituito al soggetto che lo ha rilasciato:
a) |
su richiesta del soggetto che lo ha rilasciato; oppure |
b) |
in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro; oppure |
c) |
in seguito al cambiamento del datore di lavoro; oppure |
d) |
in seguito alla modifica della necessità di accedere alle aree per le quali l'autorizzazione è stata rilasciata; oppure |
e) |
in seguito alla scadenza del tesserino; oppure |
f) |
in seguito al ritiro del tesserino. |
1.2.3.6. La perdita, il furto o la mancata restituzione del tesserino vengono immediatamente comunicati al soggetto che lo ha rilasciato.
1.2.3.7. Un tesserino elettronico viene immediatamente disattivato in seguito a restituzione, scadenza, ritiro o notifica della perdita, del furto o della mancata restituzione dello stesso.
1.2.3.8. I tesserini identificativi di membro dell'equipaggio o di ingresso in aeroporto dell'Unione sono inoltre soggetti alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
1.2.4. Requisiti supplementari per i tesserini identificativi di membro dell'equipaggio dell'Unione
1.2.4.1. Un tesserino identificativo di membro dell'equipaggio dipendente di un vettore aereo dell'Unione reca:
a) |
il nome e la fotografia del titolare; nonché |
b) |
il nome del vettore aereo; nonché |
c) |
il termine «crew» in inglese; nonché |
d) |
la data di scadenza. |
1.2.5. Requisiti supplementari per i tesserini di ingresso in aeroporto
1.2.5.1. Un tesserino di ingresso in aeroporto reca:
a) |
il nome e la fotografia del titolare; nonché |
b) |
il nome del datore di lavoro del titolare, a meno che non sia programmato elettronicamente; nonché |
c) |
il nome del soggetto che lo ha rilasciato o dell'aeroporto; nonché |
d) |
le aree alle quali il titolare è autorizzato ad accedere; nonché |
e) |
la data di scadenza, a meno che non sia programmata elettronicamente. |
I nomi e le aree di accesso possono essere sostituiti da un elemento di identificazione equivalente.
1.2.5.2. Al fine di impedire l'utilizzo illecito dei tesserini di ingresso in aeroporto, viene istituito un sistema che permetta di individuare con ragionevole sicurezza i tentativi di utilizzare tesserini persi, rubati o non restituiti. Quando viene individuato un tentativo di questo tipo, vengono adottate le misure opportune.
1.2.6. Requisiti dei lasciapassare per veicoli
1.2.6.1. Un lasciapassare per veicoli può essere rilasciato solo quando è stata accertata una necessità operativa.
1.2.6.2. Un lasciapassare per veicoli viene rilasciato specificamente per un determinato veicolo e indica:
a) |
le aree alle quali è autorizzato ad accedere; nonché |
b) |
la data di scadenza. |
I lasciapassare elettronici per veicoli non hanno l'obbligo di indicare le aree alle quali il veicolo è autorizzato ad accedere e la data di scadenza, purché tale informazione possa essere letta elettronicamente e controllata prima di autorizzare l'accesso alle aree sterili.
1.2.6.3. Un lasciapassare elettronico per veicoli viene apposto sul veicolo in modo tale da impedire che venga rimosso e riutilizzato.
1.2.6.4. Il lasciapassare per veicoli viene esposto in modo visibile ogniqualvolta il veicolo si trova nell'area lato volo.
1.2.6.5. Il lasciapassare per veicoli viene immediatamente restituito al soggetto che lo ha rilasciato:
a) |
su richiesta del soggetto che lo ha rilasciato; oppure |
b) |
quando il veicolo non deve essere più utilizzato per l'accesso all'area lato volo; oppure |
c) |
alla scadenza del lasciapassare, a meno che quest'ultimo sia disattivato automaticamente. |
1.2.6.6. La perdita, il furto o la mancata restituzione di un lasciapassare per veicoli vengono immediatamente comunicati al soggetto che lo ha rilasciato.
1.2.6.7. Un lasciapassare elettronico per veicoli viene immediatamente disattivato in seguito a restituzione, scadenza o notifica della perdita, del furto o della mancata restituzione dello stesso.
1.2.6.8. Al fine di impedire l'utilizzo illecito dei lasciapassare per veicoli, viene istituito un sistema che permetta di individuare con ragionevole sicurezza i tentativi di utilizzare lasciapassare per veicoli persi, rubati o non restituiti. Quando viene individuato un tentativo di questo tipo, vengono adottate le misure opportune.
1.2.6.9. Ai veicoli che sono utilizzati esclusivamente nell'area lato volo e non sono autorizzati a circolare sulle strade pubbliche può essere applicata l'esenzione dai requisiti di cui ai punti da 1.2.6.2 a 1.2.6.8, purché riportino all'esterno in modo chiaramente visibile l'indicazione che si tratta di veicoli operativi in uso all'aeroporto.
1.2.7. Accesso con scorta
1.2.7.1. I membri dell'equipaggio, diversi da quelli in possesso di un tesserino di ingresso in aeroporto valido, vengono scortati ogni volta si trovino in aree sterili diverse da:
a) |
aree dove possono sostare i passeggeri; nonché |
b) |
aree situate nelle immediate vicinanze dell'aeromobile con il quale sono arrivati o partiranno; nonché |
c) |
aree destinate agli equipaggi; nonché |
d) |
le distanze tra il terminale o punto di accesso e l'aeromobile con il quale i membri dell'equipaggio sono arrivati o partiranno. |
1.2.7.2. Eccezionalmente, una persona può essere esentata dai requisiti di cui al punto 1.2.5.1 e dagli obblighi sui controlli dei precedenti personali a condizione che tale persona venga scortata ogni volta che si trovi nelle aree sterili. Una persona può essere esentata dall'obbligo di essere scortata se presenta un'autorizzazione ed è titolare di un tesserino di ingresso in aeroporto valido.
1.2.7.3. Una scorta deve:
a) |
essere in possesso di un valido documento identificativo di cui al punto 1.2.2.2, lettere c), d) o e); nonché |
b) |
essere autorizzata a effettuare servizio di scorta nelle aree sterili; nonché |
c) |
avere la o le persone scortate sempre sotto diretto controllo visivo; nonché |
d) |
garantire con ragionevole sicurezza che la persona o le persone scortate non commettano violazioni della sicurezza. |
1.2.7.4. A un veicolo può essere applicata l'esenzione dai requisiti di cui al punto 1.2.6, a condizione che esso venga scortato ogni volta che si trovi nell'area lato volo.
1.2.7.5. Quando un passeggero non viaggia a seguito di un contratto di trasporto aereo che comporti la consegna di una carta d'imbarco o di un documento equivalente, il membro dell'equipaggio che scorta tale passeggero può essere esentato dai requisiti di cui al punto 1.2.7.3, lettera a).
1.2.8. Altre esenzioni
Altre esenzioni sono soggette alle disposizioni stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
1.3. SCREENING DELLE PERSONE DIVERSE DAI PASSEGGERI E DEGLI OGGETTI DA ESSE TRASPORTATI
1.3.1. Screening delle persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da esse trasportati
1.3.1.1. Le persone diverse dai passeggeri devono essere sottoposte a screening mediante una delle seguenti modalità:
a) |
ispezione manuale; |
b) |
portali magnetici per la rilevazione dei metalli (WTMD); |
c) |
cani antiesplosivo; |
d) |
dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (dispositivi ETD); |
e) |
scanner di sicurezza che non emettono radiazioni ionizzanti; |
f) |
dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (dispositivi ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (dispositivi HHMD). |
1.3.1.2. I punti da 4.1.1.3 a 4.1.1.6 e da 4.1.1.10 a 4.1.1.11 si applicano allo screening delle persone diverse dai passeggeri.
1.3.1.3. I cani antiesplosivo e i dispositivi ETD possono essere utilizzati solo come modalità supplementare di screening delle persone diverse dai passeggeri o in alternanza imprevedibile con ispezioni manuali, WTMD o scanner di sicurezza.
1.3.1.4. Gli oggetti trasportati dalle persone diverse dai passeggeri devono essere sottoposti a screening mediante una delle seguenti modalità:
a) |
ispezione manuale; |
b) |
apparecchiature a raggi X; |
c) |
sistemi per il rilevamento di esplosivi (sistemi EDS); |
d) |
cani antiesplosivo; |
e) |
dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (dispositivi ETD). |
1.3.1.5. I punti da 4.1.2.4 a 4.1.2.7 e 4.1.2.11 si applicano allo screening degli oggetti trasportati dalle persone diverse dai passeggeri.
1.3.1.6. I cani antiesplosivo e i dispositivi ETD possono essere utilizzati solo come modalità supplementare di screening degli oggetti trasportati dalle persone diverse dai passeggeri o in alternanza imprevedibile con ispezioni manuali, apparecchiature a raggi X o sistemi EDS.
1.3.1.7. Quando le persone diverse dai passeggeri e gli oggetti da esse trasportati devono essere sottoposti a screening a campione su base continuativa, la frequenza di tali controlli va stabilita dall'autorità competente sulla base di una valutazione del rischio.
1.3.1.8. Lo screening delle persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da esse trasportati è inoltre soggetto alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
1.3.2. Esenzioni e procedure speciali di screening
1.3.2.1. L'autorità competente può, per ragioni obiettive, consentire alle persone diverse dai passeggeri di essere esentate dallo screening o di essere sottoposte a procedure speciali di screening, purché vengano scortate da una persona autorizzata ad effettuare la scorta conformemente al punto 1.2.7.3.
1.3.2.2. Le persone diverse dai passeggeri già sottoposte a screening, che lasciano temporaneamente le parti critiche, possono essere esentate dallo screening al loro ritorno, purché siano rimaste sotto costante osservazione da parte del personale autorizzato in grado di garantire con ragionevole sicurezza che esse non introducano articoli proibiti nelle parti critiche.
1.3.2.3. Le esenzioni e le procedure di speciali screening sono inoltre soggette alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
1.4. ISPEZIONE DEI VEICOLI
1.4.1. Veicoli che accedono alle parti critiche
1.4.1.1. Tutti i veicoli devono essere ispezionati prima di accedere alle parti critiche. Essi devono essere protetti da interferenze illecite dal momento dell'ispezione fino all'accesso alle parti critiche.
1.4.1.2. Il conducente ed eventuali occupanti del veicolo non possono trovarsi al suo interno quando viene effettuata l'ispezione. Ad essi viene chiesto di togliere i loro oggetti personali dal veicolo per sottoporli a screening.
1.4.1.3. Vengono messe a punto metodologie in grado di garantire la casualità della selezione delle aree da ispezionare.
1.4.1.4. I veicoli che accedono alle parti critiche sono inoltre soggetti alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
1.4.2. Veicoli che accedono ad aree sterili diverse dalle parti critiche
1.4.2.1. Il conducente ed eventuali occupanti del veicolo non possono trovarsi al suo interno quando viene effettuata l'ispezione. Ad essi viene chiesto di togliere i loro oggetti personali dal veicolo per sottoporli a screening.
1.4.2.2. Vengono messe a punto metodologie in grado di garantire la casualità della selezione dei veicoli e delle aree da ispezionare.
1.4.2.3. I veicoli che accedono ad aree sterili diverse dalle parti critiche sono inoltre soggetti alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
1.4.3. Modalità di ispezione
1.4.3.1. Un'ispezione manuale consiste in un controllo manuale completo delle aree selezionate, compreso il contenuto, allo scopo di garantire con ragionevole sicurezza che esse non contengano articoli proibiti.
1.4.3.2. Le modalità seguenti possono essere utilizzate come strumento supplementare di ispezione.
a) |
cani antiesplosivo; nonché |
b) |
dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (dispositivi ETD). |
1.4.3.3. Le metodologie di ispezione sono inoltre soggette alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
1.4.4. Esenzioni e procedure speciali di ispezione
1.4.4.1. L'autorità competente può, per ragioni obiettive, consentire che a determinati veicoli sia applicata l'esenzione dall'ispezione o che essi siano sottoposti a procedure speciali di ispezione, purché vengano scortati da una persona autorizzata a effettuare la scorta conformemente al punto 1.2.7.3.
1.4.4.2. Le esenzioni e le procedure speciali di ispezione sono inoltre soggette alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
1.5. SORVEGLIANZA, PATTUGLIAMENTO ED ALTRI CONTROLLI FISICI
1.5.1. La sorveglianza o il pattugliamento vengono effettuati allo scopo di monitorare:
a) |
i confini tra aree lato terra, aree lato volo, aree sterili, parti critiche e, se del caso, aree delimitate; nonché |
b) |
aree accessibili al pubblico appartenenti o vicine all'aerostazione, incluse le aree di parcheggio e le strade di accesso; nonché |
c) |
l'esibizione e la validità dei documenti identificativi delle persone nelle aree sterili diverse dalle aree dove sono presenti passeggeri; nonché |
d) |
l'esibizione e la validità dei lasciapassare quando i veicoli si trovano nell'area lato volo; nonché |
e) |
il bagaglio da stiva, le merci e la posta, le provviste di bordo nonché la posta e il materiale del vettore aereo presenti nelle parti critiche in attesa di essere caricati. |
1.5.2. La frequenza e le modalità per effettuare la sorveglianza e il pattugliamento si basano su una valutazione del rischio e devono essere approvate dall'autorità competente. Esse tengono conto degli elementi seguenti:
a) |
le dimensioni dell'aeroporto, inclusi il numero e la natura delle operazioni; nonché |
b) |
la configurazione dell'aeroporto, in particolare l'interrelazione tra le aree stabilite nell'aeroporto; nonché |
c) |
le possibilità e i limiti delle modalità per effettuare la sorveglianza e il pattugliamento. |
Su richiesta, le parti della valutazione del rischio relative alla frequenza e alle modalità per effettuare la sorveglianza e il pattugliamento vengono messe a disposizione per iscritto a fini del controllo della conformità.
1.5.3. L'attività di sorveglianza e di pattugliamento non deve seguire un modello prevedibile. La validità dei documenti identificativi deve essere sottoposta a controlli a campione.
1.5.4. Devono essere attuate misure dirette ad impedire violazioni ai punti di controllo di sicurezza e, qualora ciò si verificasse, permettere di intervenire e porre rimedio immediatamente alla violazione e alle sue conseguenze.
1.6. ARTICOLI PROIBITI
1.6.1. Alle persone diverse dai passeggeri non è consentito trasportare nelle aree sterili gli articoli elencati nell'appendice 1-A.
1.6.2. Può essere concessa un'esenzione in merito al punto 1.6.1, a condizione che la persona sia autorizzata a trasportare articoli proibiti nelle aree sterili per l'espletamento di compiti essenziali per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali o degli aeromobili o per lo svolgimento delle proprie mansioni in volo.
1.6.3. Per consentire il riconcilio della persona autorizzata a trasportare uno o più articoli elencati nell'appendice 1-A con l'articolo trasportato:
a) |
la persona deve possedere un'autorizzazione e portarla con sé. L'autorizzazione è indicata sul documento identificativo che autorizza l'accesso alle aree sterili o su una dichiarazione scritta separata. L'autorizzazione indica l'articolo o gli articoli che possono essere trasportati, riportando la categoria o l'articolo specifico. Se l'autorizzazione è indicata sul documento identificativo, deve essere riconoscibile in funzione della «necessità di conoscere»; oppure |
b) |
nel punto di controllo di sicurezza deve essere in funzione un sistema indicante quali persone sono autorizzate a trasportare determinati articoli e riportante la categoria o l'articolo specifico. |
1.6.4. Il riconcilio è effettuato prima che la persona sia autorizzata a trasportare l'articolo o gli articoli in questione nelle aree sterili o a bordo dell'aeromobile o su richiesta di persone che svolgono sorveglianza o pattugliamento di cui al punto 1.5.1, lettera c).
1.6.5. Gli articoli elencati nell'appendice 1-A possono essere conservati nelle aree sterili, purché ciò avvenga in condizioni di sicurezza. Gli articoli di cui alle lettere c), d) ed e) dell'appendice 4-C possono essere conservati nelle aree sterili, purché non siano accessibili ai passeggeri.
APPENDICE 1-A
PERSONE DIVERSE DAI PASSEGGERI
ELENCO DI ARTICOLI PROIBITI
a) |
pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili — strumenti in grado o che sembrano in grado di essere utilizzati per provocare ferite gravi attraverso lo sparo di un proiettile, fra i quali:
|
b) |
dispositivi per stordire — dispositivi progettati appositamente per stordire o immobilizzare, fra i quali:
|
c) |
sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari — sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado o che sembrano in grado di essere utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, fra i quali:
|
d) |
eventuali altri articoli in grado di essere utilizzati per provocare ferite gravi e che non sono di solito utilizzati nelle aree sterili, ad esempio attrezzature per arti marziali, spade, sciabole ecc. |
2. AREE DELIMITATE AEROPORTUALI
Nessuna disposizione nel presente regolamento.
3. SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI
3.0. DISPOSIZIONI GENERALI
3.0.1. Salvo diversa indicazione, un vettore aereo provvede all'attuazione delle misure illustrate nel presente capitolo per quanto riguarda i propri aeromobili.
3.0.2. I paesi terzi le cui norme di sicurezza sono riconosciute equivalenti alle norme fondamentali comuni per quanto riguarda la sicurezza degli aeromobili sono elencati nell'appendice 3-B.
3.0.3. Un aeromobile può non essere sottoposto a un controllo di sicurezza. Esso deve essere sottoposto ad un'ispezione di sicurezza conformemente al punto 3.1.
3.0.4. Su richiesta, l'operatore aeroportuale notifica ad un vettore aereo se i suoi aeromobili si trovano o meno in una parte critica. Se questo non fosse chiaro, si presume che gli aeromobili si trovino in un luogo diverso da una parte critica.
3.0.5. Quando un'area non è più considerata una parte critica in seguito a modifica del suo status di sicurezza l'aeroporto ne informa i vettori interessati.
3.0.6. I riferimenti a paesi terzi nel presente capitolo e, se del caso, nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione includono altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, del suddetto trattato.
3.1. ISPEZIONE DI SICUREZZA DELL'AEROMOBILE
3.1.1. Quando procedere ad un'ispezione di sicurezza di un aeromobile
3.1.1.1. Un aeromobile viene sempre sottoposto ad un'ispezione di sicurezza ogniqualvolta vi sia motivo di ritenere che persone non autorizzate possano avervi avuto accesso.
3.1.1.2. Un'ispezione di sicurezza di un aeromobile consiste nell'ispezione di determinate aree dell'aeromobile stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
3.1.1.3. Un aeromobile che arriva in una parte critica da un paese terzo che non figura nell'elenco di cui all'appendice 3-B viene sottoposto ad un'ispezione di sicurezza in qualsiasi momento dopo lo sbarco dei passeggeri dall'area che deve essere ispezionata e/o lo scarico della stiva.
3.1.1.4. Un aeromobile in arrivo da uno Stato membro dove era in transito diretto dopo essere arrivato da un paese terzo non incluso nell'elenco di cui all'appendice 3-B viene considerato come un aeromobile in arrivo da un paese terzo.
3.1.1.5. Anche il momento in cui si deve procedere ad un'ispezione di sicurezza dell'aeromobile è soggetto alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
3.1.2. Come procedere ad un'ispezione di sicurezza dell'aeromobile
La modalità secondo cui procedere ad un'ispezione di sicurezza dell'aeromobile è soggetta alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
3.1.3. Informazioni relative all'ispezione di sicurezza dell'aeromobile
Le seguenti informazioni relative all'ispezione di sicurezza dell'aeromobile di un volo in partenza devono essere registrate e conservate in un luogo diverso dall'aeromobile per 24 ore o per la durata del volo (se supera le 24 ore):
a) |
numero del volo; nonché |
b) |
origine del volo precedente. |
Se l'ispezione di sicurezza dell'aeromobile è stata effettuata, le informazioni devono comprendere:
c) |
data e ora alle quali l'ispezione di sicurezza dell'aeromobile è stata completata; nonché |
d) |
il nome e la firma della persona responsabile dell'effettuazione dell'ispezione di sicurezza dell'aeromobile. |
3.2. PROTEZIONE DELL'AEROMOBILE
3.2.1. Protezione dell'aeromobile — aspetti generali
3.2.1.1. Indipendentemente dal punto in cui un aeromobile è parcheggiato in un aeroporto, ognuna delle sue porte esterne è protetta dall'accesso non autorizzato come segue:
a) |
garantendo che coloro che cercano di accedere all'aeromobile senza esserne autorizzati siano immediatamente fermati; oppure |
b) |
mantenendo chiuse le sue porte esterne. Quando l'aeromobile si trova in una parte critica, le porte esterne che non sono accessibili ad una persona dal suolo si considerano chiuse se i mezzi di accesso sono stati rimossi e posti a sufficiente distanza dall'aeromobile da impedirne l'accesso con ragionevole sicurezza; oppure |
c) |
disponendo di strumenti elettronici che individuano immediatamente un tentativo di accesso non autorizzato; oppure |
d) |
disponendo di un sistema di accesso elettronico, mediante tesserino di ingresso in aeroporto, a tutte le porte che conducono direttamente al ponte di imbarco passeggeri, adiacente a una porta di aeromobile aperta, che consente solo l'accesso di persone che siano formate in conformità al punto 11.2.3.7. Tali persone devono garantire che sia impedito l'accesso non autorizzato durante il loro uso della porta. |
3.2.1.2. Il punto 3.2.1.1 non si applica ad un aeromobile parcheggiato in un hangar chiuso a chiave o comunque protetto da accesso non autorizzato.
3.2.2. Protezione supplementare di un aeromobile con porte esterne chiuse situato in luogo diverso da una parte critica
3.2.2.1. Quando le porte esterne sono chiuse e l'aeromobile si trova in un luogo diverso da una parte critica, ogni porta esterna deve:
a) |
avere i mezzi di accesso rimossi; oppure |
b) |
essere sigillata; oppure |
c) |
essere chiusa a chiave; oppure |
d) |
essere monitorata. |
La lettera a) non si applica ad una porta accessibile ad una persona dal suolo.
3.2.2.2. Quando i mezzi di accesso alle porte non accessibili ad una persona dal suolo sono stati rimossi, essi devono essere posti sufficientemente lontano dall'aeromobile così da impedirne l'accesso con ragionevole sicurezza.
3.2.2.3. Quando le porte esterne sono chiuse a chiave, solo le persone con una necessità operativa possono aprire le suddette porte.
3.2.2.4. Quando le porte esterne sono monitorate, il monitoraggio deve garantire che l'accesso non autorizzato all'aeromobile sia immediatamente individuato.
3.2.2.5. La protezione di un aeromobile con porte esterne chiuse in una parte diversa da una parte critica è inoltre soggetta alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
APPENDICE 3-A
ISPEZIONE DI SICUREZZA DELL'AEROMOBILE
Le modalità dettagliate con cui si procede ad un'ispezione di sicurezza dell'aeromobile sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
APPENDICE 3-B
SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI
PAESI TERZI NONCHE' PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI
Per quanto riguarda la sicurezza degli aeromobili i seguenti paesi terzi nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni:
|
Stati Uniti d'America |
|
Isole Fœr Øer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar |
|
Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq |
|
Guernsey |
|
Jersey |
|
Isola di Man |
La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni indicanti che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione, non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.
La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.
4. PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO
4.0. DISPOSIZIONI GENERALI
4.0.1. Salvo diversa indicazione, l'autorità, l'operatore aeroportuale, il vettore aereo o il soggetto responsabile in base al programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008, provvede all'attuazione delle misure illustrate nel presente capitolo.
4.0.2. I paesi terzi che applicano norme di sicurezza riconosciute equivalenti alle norme fondamentali comuni per quanto riguarda i passeggeri e il bagaglio a mano sono elencati nell'appendice 4-B.
4.0.3. I passeggeri e il bagaglio a mano in arrivo da uno Stato membro dove l'aeromobile era in transito diretto dopo essere arrivato da un paese terzo che non figura nell'elenco di cui all'appendice 4-B vengono considerati passeggeri e bagaglio a mano in arrivo da un paese terzo, a meno che venga confermato che i suddetti passeggeri e il rispettivo bagaglio a mano sono già stati sottoposti a screening in tale Stato membro.
4.0.4. Ai fini del presente allegato:
a) |
«i liquidi, aerosol e gel» (LAG) comprendono paste, lozioni, miscele liquido/solido e il contenuto di contenitori pressurizzati, come dentifricio, gel per capelli, bevande, minestre, sciroppi, profumo, schiuma da barba e altri prodotti di consistenza simile; |
b) |
per «sacchetto in grado di evidenziare eventuali manomissioni» (security tamper-evident bag, STEB) si intende un sacchetto conforme alle linee guida per i controlli di sicurezza raccomandate dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile; |
c) |
«il sistema per il rilevamento di esplosivi liquidi (sistema LEDS)» è un dispositivo in grado di individuare materiali pericolosi, conforme alle disposizioni di cui al punto 12.7 dell'allegato della decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione. |
4.0.5. I riferimenti a paesi terzi nel presente capitolo e, se del caso, nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione includono altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, del suddetto trattato.
4.1. SCREENING DEI PASSEGGERI E DEL BAGAGLIO A MANO
4.1.1. Screening dei passeggeri
4.1.1.1. Prima dello screening, i cappotti e le giacche dei passeggeri devono essere tolti e sottoposti a screening come bagaglio a mano. L'addetto allo screening può chiedere al passeggero di togliere ulteriori oggetti, come ritiene opportuno.
4.1.1.2. Lo screening dei passeggeri deve essere effettuato secondo almeno una delle seguenti modalità:
a) |
ispezione manuale; |
b) |
portali magnetici per la rilevazione dei metalli (WTMD); |
c) |
cani antiesplosivo; |
d) |
dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (dispositivi ETD); |
e) |
scanner di sicurezza che non emettono radiazioni ionizzanti; |
f) |
dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (dispositivi ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (dispositivi HHMD). |
Qualora l'addetto allo screening non sia in grado di stabilire se il passeggero trasporti o no articoli proibiti, il passeggero non può accedere alle aree sterili oppure deve essere sottoposto ad un ulteriore screening fino a che l'addetto allo screening non si riterrà convinto.
4.1.1.3. Un'ispezione manuale viene effettuata in modo da accertare con ragionevole sicurezza che la persona non trasporti articoli proibiti.
4.1.1.4. Quando un WTMD emette un segnale di allarme, la causa dell'allarme deve essere determinata.
4.1.1.5. I dispositivi HHMD possono essere utilizzati solo come modalità supplementare di screening. Essi non sostituiscono le esigenze dell'ispezione manuale.
4.1.1.6. Quando viene autorizzato il trasporto nella cabina di un aeromobile di un animale vivo, quest'ultimo deve essere sottoposto a screening come un passeggero o come un bagaglio a mano.
4.1.1.7. Le autorità competenti possono stabilire categorie di passeggeri che, per ragioni oggettive, devono essere sottoposte a procedure speciali di screening o che possono essere esentate dallo screening. La Commissione viene informata in merito alle categorie stabilite.
4.1.1.8. Lo screening dei passeggeri è inoltre soggetto alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
4.1.1.9. I cani antiesplosivo e i dispositivi ETD possono essere utilizzati solo come modalità supplementare di screening.
4.1.1.10. Quando per lo screening dei passeggeri viene impiegato uno scanner di sicurezza con un esaminatore umano, così come definito al punto 12.11.1, secondo comma, devono essere osservate tutte le seguenti disposizioni minime:
a) |
gli scanner di sicurezza non memorizzano, conservano, copiano, stampano o recuperano le immagini. Le immagini generate durante lo screening possono tuttavia essere conservate per il tempo necessario all'esaminatore umano per analizzarle e sono cancellate appena si accerta che il passeggero può passare. L'accesso alle immagini e il loro uso non autorizzato sono proibiti e devono essere impediti; |
b) |
l'esaminatore umano che analizza l'immagine si trova in un luogo separato e non può vedere il passeggero sottoposto a screening; |
c) |
nel luogo separato dove avviene l'analisi delle immagini non è consentito introdurre strumenti tecnici capaci di memorizzare, copiare, fotografare o registrare in altro modo le immagini; |
d) |
l'immagine non è collegata a dati relativi alla persona sottoposta a screening e l'identità di quest'ultima non viene rivelata; |
e) |
un passeggero può chiedere che l'immagine del suo corpo venga analizzata da un esaminatore umano del sesso di sua scelta; |
f) |
l'immagine è sfocata o oscurata per evitare l'identificazione del volto del passeggero. |
Le lettere a) e d) si applicano anche agli scanner di sicurezza con rilevamento automatico degli oggetti pericolosi.
I passeggeri hanno il diritto di rifiutarsi di sottoporsi a screening mediante scanner di sicurezza. In questo caso il passeggero deve essere sottoposto a screening mediante una metodologia alternativa, comprendente almeno un'ispezione manuale in conformità all'appendice 4-A della decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione. Quando lo scanner di sicurezza emette un segnale di allarme, è necessario determinare la causa che lo ha provocato.
Prima di essere sottoposto a screening mediante scanner di sicurezza, il passeggero viene informato della tecnologia utilizzata, delle condizioni associate al suo uso e della possibilità di rifiutare lo screening mediante scanner di sicurezza.
4.1.1.11. Si possono utilizzare dispositivi ETD, in combinazione con dispositivi HHMD, soltanto nei casi in cui l'addetto allo screening ritenga l'ispezione manuale di una determinata parte della persona inefficiente e/o inopportuna.
4.1.2. Screening del bagaglio a mano
4.1.2.1. Prima dello screening, i computer portatili e altri oggetti elettrici di grandi dimensioni devono essere tolti dal bagaglio a mano ed essere sottoposti a screening separatamente, a meno che il bagaglio a mano debba essere sottoposto a screening con sistemi per il rilevamento di esplosivi conformi o superiori allo standard C2.
4.1.2.2. Il soggetto competente in tutti gli aeroporti sottopone a screening, all'ingresso dell'area sterile, almeno i LAG acquistati in un aeroporto o a bordo di un aeromobile e sigillati in un sacchetto STEB che conservi all'interno una prova soddisfacente che l'acquisto è avvenuto nell'area lato volo dell'aeroporto o a bordo di un aeromobile, nonché i LAG da utilizzare durante il viaggio a fini medici o per un regime dietetico speciale, ivi compresi gli alimenti per neonati.
Prima dello screening i LAG devono essere tolti dal bagaglio a mano e sottoposti a screening separatamente rispetto agli altri articoli del bagaglio a mano, a meno che i dispositivi utilizzati per lo screening del bagaglio a mano siano anche in grado di sottoporre a screening più contenitori chiusi di LAG all'interno del bagaglio.
Quando i LAG vengono tolti dal bagaglio a mano il passeggero deve presentare:
a) |
tutti i LAG in singoli contenitori di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente, inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore ad 1 litro, in cui il contenuto entri comodamente e che sia completamente chiuso; nonché |
b) |
tutti gli altri LAG, ivi compresi i sacchetti STEB contenenti LAG. |
Le autorità competenti, le compagnie aeree e gli aeroporti forniscono ai passeggeri adeguate informazioni relative allo screening dei LAG presso il loro aeroporto.
4.1.2.3. Lo screening del bagaglio a mano deve essere effettuato secondo almeno una delle seguenti modalità:
a) |
ispezione manuale; |
b) |
apparecchiature a raggi X; |
c) |
sistemi per il rilevamento di esplosivi (sistemi EDS); |
d) |
cani antiesplosivo, in combinazione con l'ispezione di cui alla lettera a); |
e) |
dispositivi ETD. |
Qualora l'addetto allo screening non sia in grado di stabilire se il bagaglio a mano contenga o no articoli proibiti, il bagaglio deve essere respinto o sottoposto ad un ulteriore screening fino a che l'addetto allo screening non si riterrà convinto.
4.1.2.4. Un'ispezione manuale del bagaglio a mano consiste in un controllo manuale del bagaglio, compreso il suo contenuto, allo scopo di accertare con ragionevole sicurezza che esso non contenga articoli proibiti.
4.1.2.5. Quando vengono utilizzate apparecchiature a raggi X o sistemi EDS, ogni immagine deve essere esaminata dall'addetto allo screening o analizzata dal software di cancellazione automatica di immagini (Auto Clear Software — ACS).
4.1.2.6. Quando vengono utilizzate apparecchiature a raggi X o sistemi EDS, la causa di ciascun segnale di allarme deve essere determinata fino a che l'addetto allo screening non si riterrà convinto, in modo da garantire con ragionevole sicurezza che non vengano introdotti articoli proibiti nell'area sterile o a bordo di un aeromobile.
4.1.2.7. Quando vengono utilizzate apparecchiature a raggi X o sistemi EDS, qualsiasi oggetto che impedisca all'addetto allo screening di analizzare il contenuto del bagaglio a mano deve essere tolto dal bagaglio. Il bagaglio viene nuovamente sottoposto a screening e l'oggetto in questione deve essere sottoposto a screening separatamente come bagaglio a mano.
4.1.2.8. Ciascun bagaglio all'interno del quale sia riscontrata la presenza di un oggetto elettrico di grandi dimensioni viene sottoposto ad ulteriore screening dopo aver rimosso l'oggetto in questione mentre l'oggetto elettrico viene sottoposto a screening separatamente, a meno che il bagaglio a mano sia stato sottoposto a screening con sistemi EDS conformi o superiori allo standard C2.
4.1.2.9. I cani antiesplosivo e i dispositivi EDT possono essere utilizzati solo come modalità supplementare di screening.
4.1.2.10. Le autorità competenti possono stabilire categorie di bagaglio a mano che, per ragioni oggettive, devono essere sottoposte a procedure di speciali screening o alle quali può essere applicata un'esenzione dallo screening. La Commissione viene informata in merito alle categorie stabilite.
4.1.2.11. Il personale che effettua lo screening del bagaglio a mano con apparecchiature a raggi X o con sistemi EDS non deve di norma trascorrere più di 20 minuti nel riesame continuato delle immagini. Dopo ognuno di questi periodi, l'addetto allo screening non può riprendere il riesame delle immagini se non dopo un intervallo di almeno 10 minuti. Tale requisito si applica solo in presenza di un flusso ininterrotto di immagini da esaminare.
Deve essere nominato un supervisore responsabile degli addetti allo screening del bagaglio a mano al fine di assicurare condizioni ottimali di composizione del gruppo, qualità del lavoro, addestramento, sostegno e valutazione.
4.1.2.12. Lo screening del bagaglio a mano è inoltre soggetto alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
4.1.3. Screening di liquidi, aerosol e gel (LAG)
4.1.3.1. Ai LAG trasportati da passeggeri può essere applicata un'esenzione dallo screening con sistemi LEDS all'ingresso nell'area sterile qualora:
a) |
i LAG si trovino in singoli contenitori di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente, inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore ad 1 litro, in cui il contenuto entri comodamente e che sia completamente chiuso; |
b) |
i LAG siano stati sigillati in un apposito sacchetto STEB al momento dell'acquisto nell'area lato volo dell'aeroporto; |
c) |
i LAG contenuti in un sacchetto STEB siano stati acquistati in un altro aeroporto dell'UE, oppure a bordo di un aeromobile di un vettore dell'Unione e siano stati risigillati in un apposito sacchetto STEB prima di lasciare l'area sterile dell'aeroporto; |
d) |
i LAG siano già stati sottoposti a screening localmente con sistemi LEDS nell'area lato volo dell'aeroporto e successivamente sigillati in un apposito sacchetto STEB. |
Le esenzioni di cui alle lettere c) e d) scadono il 31 dicembre 2015.
4.1.3.2. L'apposito sacchetto STEB di cui al punto 4.1.3.1, lettere da b) a d), deve:
a) |
essere chiaramente identificabile come STEB dell'aeroporto in questione; nonché |
b) |
recare all'interno la prova che l'acquisto o la richiusura sono avvenuti nell'aeroporto in questione e nel corso delle tre ore precedenti; nonché |
c) |
rispettare le disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione. |
4.1.3.3. Lo screening dei LAG è inoltre soggetto alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
4.2. PROTEZIONE DEI PASSEGGERI E DEL BAGAGLIO A MANO
La protezione dei passeggeri e del bagaglio a mano è soggetta alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
4.3. PASSEGGERI POTENZIALMENTE PERICOLOSI
4.3.1. L'autorità competente comunica anticipatamente per iscritto ad un vettore aereo la propria intenzione di imbarcare un passeggero potenzialmente pericoloso a bordo dei suoi aeromobili.
4.3.2. La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
a) |
identità e sesso della persona; nonché |
b) |
motivo del trasporto; nonché |
c) |
nome e qualifiche delle eventuali persone di scorta; nonché |
d) |
valutazione del rischio da parte dell'autorità competente, inclusi i motivi che giustificano la presenza o meno di una scorta; nonché |
e) |
all'occorrenza, assegnazione di un posto specifico; nonché |
f) |
il tipo dei documenti di viaggio disponibili. |
Il vettore aereo trasmette queste informazioni al comandante dell'aeromobile prima dell'imbarco dei passeggeri.
4.3.3. L'autorità competente assicura che le persone sotto custodia di legge siano sempre scortate.
4.4. ARTICOLI PROIBITI
4.4.1. Ai passeggeri non è consentito trasportare nelle aree sterili o a bordo di un aeromobile gli articoli elencati nell'appendice 4-C.
4.4.2. Può essere prevista un'esenzione in merito al punto 4.4.1., a condizione che:
a) |
l'autorità competente abbia autorizzato il trasporto degli articoli in questione; nonché |
b) |
il vettore aereo sia stato informato in merito al passeggero e agli articoli che trasporta prima dell'imbarco dei passeggeri nell'aeromobile; nonché |
c) |
si ottemperi alle norme di sicurezza vigenti. |
Gli articoli in questione vengono collocati in condizioni di sicurezza a bordo dell'aeromobile.
4.4.3. Il vettore aereo si assicura che i passeggeri vengano informati in merito agli articoli proibiti elencati nell'appendice 4-C prima del completamento delle operazioni di registrazione.
APPENDICE 4-A
PRESCRIZIONI PER L'ISPEZIONE MANUALE
Le modalità dettagliate con cui si procede ad un'ispezione manuale sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
APPENDICE 4-B
PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO
PAESI TERZI NONCHE' ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI
Per quanto riguarda i passeggeri e il bagaglio a mano, i seguenti paesi terzi nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni:
|
Stati Uniti d'America |
|
Isole Fœr Øer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar |
|
Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq |
|
Guernsey |
|
Jersey |
|
Isola di Man |
La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni indicanti che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione, non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.
La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.
APPENDICE 4-C
PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO
ELENCO DI ARTICOLI PROIBITI
Fatte salve le norme di sicurezza applicabili, ai passeggeri è vietato trasportare i seguenti articoli nelle aree sterili e a bordo di un aeromobile:
a) pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili — strumenti in grado o che sembrano in grado di essere utilizzati per provocare ferite gravi attraverso lo sparo di un proiettile, fra i quali:
— |
armi da fuoco di ogni tipo, come pistole, rivoltelle, carabine, fucili, |
— |
armi giocattolo, riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco che possono essere scambiate per armi vere, |
— |
componenti di armi da fuoco, esclusi i cannocchiali con mirino di puntamento, |
— |
armi ad aria compressa o anidride carbonica, come pistole, armi a pallini, carabine e pistole a sfere, |
— |
pistole lanciarazzi e pistole per starter, |
— |
archi, balestre e frecce, |
— |
lanciarpioni e fucili subacquei, |
— |
fionde e catapulte; |
b) dispositivi per stordire — dispositivi progettati appositamente per stordire o immobilizzare, fra i quali:
— |
dispositivi neutralizzanti, come fucili stordenti, pistole paralizzanti (tasers) e manganelli a scarica elettrica, |
— |
strumenti per stordire e sopprimere gli animali, |
— |
sostanze chimiche, gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o immobilizzanti, come spray irritanti, gas lacrimogeni, acidi e repellenti per animali; |
c) oggetti dotati di una punta acuminata o di un'estremità affilata — oggetti dotati di una punta acuminata o di un'estremità affilata che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi, fra i quali:
— |
articoli da taglio, quali asce, accette e mannaie, |
— |
piccozze per ghiaccio e rompighiaccio, |
— |
lame da rasoio, |
— |
taglierine, |
— |
coltelli con lame lunghe oltre 6 cm, |
— |
forbici con lame lunghe oltre 6 cm misurate dal fulcro, |
— |
attrezzature per arti marziali dotate di una punta acuminata o di un'estremità affilata, |
— |
spade e sciabole; |
d) utensili da lavoro — utensili che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, fra i quali:
— |
palanchini, |
— |
trapani e relative punte, compresi trapani elettrici portatili senza fili, |
— |
utensili dotati di lame o punte lunghe oltre 6 cm che possono essere utilizzati come armi, come cacciaviti e scalpelli, |
— |
seghe, comprese le seghe elettriche portatili senza fili, |
— |
saldatori, |
— |
pistole con dardi e pistole fissachiodi; |
e) corpi contundenti — oggetti che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi quando vengono usati per colpire, fra i quali:
— |
mazze da baseball e da softball, |
— |
mazze e bastoni, come manganelli e sfollagente, |
— |
attrezzature per arti marziali; |
f) sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari — sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado o che sembrano in grado di essere utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, fra i quali:
— |
munizioni, |
— |
detonatori e inneschi, |
— |
detonatori e micce, |
— |
riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi, |
— |
mine, granate e altri materiali militari esplosivi, |
— |
fuochi d'artificio e altri articoli pirotecnici, |
— |
candelotti e cartucce fumogene, |
— |
dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici. |
5. BAGAGLIO DA STIVA
5.0. DISPOSIZIONI GENERALI
5.0.1. Salvo diversa indicazione, l'autorità, l'operatore aeroportuale, il vettore aereo o il soggetto responsabile in base al programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008, provvede all'attuazione delle misure illustrate nel presente capitolo.
5.0.2. I paesi terzi che applicano norme di sicurezza riconosciute equivalenti alle norme fondamentali comuni per quanto riguarda il bagaglio da stiva sono elencati nell'appendice 5-A.
5.0.3. Il bagaglio da stiva in arrivo da uno Stato membro dove l'aeromobile era in transito diretto dopo essere arrivato da un paese terzo che non figura nell'elenco di cui all'appendice 5-A viene considerato bagaglio da stiva in arrivo da un paese terzo, a meno che venga confermato che il suddetto bagaglio da stiva è già stato sottoposto a screening nel suddetto Stato membro.
5.0.4. Ai fini del presente capitolo, per «bagaglio protetto ai fini della sicurezza» si intende il bagaglio da stiva in partenza già sottoposto a screening, che viene fisicamente protetto in modo da impedire che in esso vengano introdotti oggetti.
5.0.5. I riferimenti a paesi terzi nel presente capitolo e, se del caso, nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione includono altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, del suddetto trattato.
5.1. SCREENING DEL BAGAGLIO DA STIVA
5.1.1. Ai fini dello screening del bagaglio da stiva ci si avvale delle metodologie seguenti, individualmente o in combinazione tra di loro:
a) |
ispezione manuale; oppure |
b) |
apparecchiature a raggi X; oppure |
c) |
sistemi per il rilevamento di esplosivi (sistemi EDS); oppure |
d) |
dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (dispositivi ETD); oppure |
e) |
cani antiesplosivo. |
Qualora l'addetto allo screening non sia in grado di stabilire se il bagaglio da stiva contenga o no articoli proibiti, il bagaglio deve essere respinto o sottoposto ad un ulteriore screening fino a quando l'addetto allo screening non si riterrà convinto.
5.1.2. Un'ispezione manuale del bagaglio da stiva consiste in un controllo manuale completo del bagaglio, compreso tutto il suo contenuto, allo scopo di accertare con ragionevole sicurezza che esso non contenga articoli proibiti.
5.1.3. Quando vengono utilizzate apparecchiature a raggi X o sistemi EDS, qualsiasi oggetto che impedisca all'addetto allo screening di analizzare il contenuto del bagaglio deve essere sottoposto ad un'altra modalità di screening.
5.1.4. Lo screening mediante dispositivi ETD consiste nell'analisi di campioni prelevati all'interno e all'esterno del bagaglio e dal suo contenuto. Il contenuto del bagaglio può essere sottoposto anche ad un'ispezione manuale.
5.1.5. Le autorità competenti possono stabilire categorie di bagaglio da stiva che, per ragioni oggettive, devono essere sottoposte a procedure di speciali screening o alle quali può essere applicata un'esenzione dallo screening. La Commissione viene informata in merito alle categorie stabilite.
5.1.6. Lo screening del bagaglio da stiva è inoltre soggetto alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
5.1.7. Il personale che effettua lo screening del bagaglio da stiva con apparecchiature a raggi X o con sistemi EDS non deve di norma trascorrere più di 20 minuti nel riesame continuato delle immagini. Dopo ognuno di questi periodi, l'addetto allo screening non può riprendere il riesame delle immagini se non dopo un intervallo di almeno 10 minuti. Tale requisito si applica solo in presenza di un flusso ininterrotto di immagini da esaminare.
Deve essere nominato un supervisore responsabile degli addetti allo screening del bagaglio da stiva al fine di assicurare condizioni ottimali di composizione del gruppo, qualità del lavoro, addestramento, sostegno e valutazione.
5.2. PROTEZIONE DEL BAGAGLIO DA STIVA
5.2.1. I passeggeri non possono accedere al bagaglio da stiva già sottoposto a screening, a meno che si tratti del loro bagaglio e devono essere sorvegliati in modo da garantire che:
a) |
nel bagaglio da stiva non vengano introdotti articoli proibiti come quelli elencati nell'appendice 5-B; oppure |
b) |
articoli proibiti come quelli elencati nell'appendice 4-C non vengano rimossi dal bagaglio da stiva e introdotti nelle aree sterili o a bordo di un aeromobile. |
5.2.2. Il bagaglio da stiva che non è stato protetto da interferenze illecite deve essere sottoposto ad un ulteriore screening.
5.2.3. La protezione del bagaglio da stiva è inoltre soggetta alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
5.3. RICONCILIO DEI BAGAGLI
5.3.1. Identificazione del bagaglio da stiva
5.3.1.1. Durante la fase di imbarco, il vettore aereo deve assicurarsi che il passeggero presenti una carta di imbarco valida, o un documento equivalente, corrispondente al bagaglio da stiva che è stato registrato.
5.3.1.2. Il vettore aereo si assicura che esista una procedura per identificare il bagaglio da stiva di passeggeri che non si sono imbarcati o che hanno lasciato l'aeromobile prima della partenza.
5.3.1.3. Se il passeggero non si trova a bordo dell'aeromobile, il bagaglio da stiva corrispondente alla sua carta di imbarco o a un documento equivalente viene considerato bagaglio non accompagnato.
5.3.1.4. Il vettore aereo si assicura che tutti i bagagli da stiva non accompagnati siano chiaramente identificabili come bagagli autorizzati al trasporto aereo.
5.3.2. Motivi indipendenti dalla volontà del passeggero
5.3.2.1. La motivazione per cui il bagaglio è divenuto bagaglio non accompagnato viene registrata prima che esso venga caricato a bordo dell'aeromobile, a meno che siano stati applicati i controlli di sicurezza di cui al punto 5.3.3.
5.3.2.2. Le disposizioni supplementari particolareggiate sui motivi indipendenti dalla volontà del passeggero sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
5.3.3. Controlli di sicurezza appropriati per il bagaglio da stiva non accompagnato
5.3.3.1. Il bagaglio da stiva non accompagnato che non rientra nel punto 5.3.2 viene sottoposto a screening mediante una delle modalità stabilite al punto 5.1.1 e, se del caso, applicando i requisiti supplementari stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
5.3.3.2. Il bagaglio da stiva che diventa bagaglio non accompagnato per motivi diversi da quelli indicati al punto 5.3.2.2 deve essere rimosso dall'aeromobile e sottoposto ad un ulteriore screening prima di esservi nuovamente caricato.
5.3.3.3. Le disposizioni supplementari particolareggiate sui controlli di sicurezza appropriati per il bagaglio da stiva non accompagnato sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
5.4. ARTICOLI PROIBITI
5.4.1. Ai passeggeri non è consentito trasportare nel proprio bagaglio da stiva gli articoli elencati nell'appendice 5-B.
5.4.2. Può essere prevista un'esenzione in merito al punto 5.4.1, a condizione che:
a) |
l'autorità competente si basi su norme nazionali che permettono il trasporto degli articoli in questione; nonché |
b) |
si ottemperi alle norme di sicurezza vigenti. |
5.4.3. I passeggeri vengono informati in merito agli articoli proibiti elencati nell'appendice 5-B prima del completamento delle operazioni di registrazione.
APPENDICE 5-A
BAGAGLIO DA STIVA
PAESI TERZI NONCHE' ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI
Per quanto riguarda il bagaglio da stiva, i seguenti paesi terzi, nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza riconosciute equivalenti alle norme fondamentali comuni:
|
Stati Uniti d'America |
|
Isole Fœr Øer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar |
|
Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq |
|
Guernsey |
|
Jersey |
|
Isola di Man |
La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni indicanti che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione, non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.
La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.
APPENDICE 5-B
BAGAGLIO DA STIVA
ELENCO DI ARTICOLI PROIBITI
Ai passeggeri non è consentito trasportare nel proprio bagaglio da stiva i seguenti articoli:
sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari — sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado di essere utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, fra i quali:
— |
munizioni, |
— |
detonatori e inneschi, |
— |
detonatori e micce, |
— |
mine, granate e altri materiali militari esplosivi, |
— |
fuochi d'artificio e altri articoli pirotecnici, |
— |
candelotti e cartucce fumogene, |
— |
dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici. |
6. MERCI E POSTA
6.0. DISPOSIZIONI GENERALI
6.0.1. L'autorità, l'operatore aeroportuale, il vettore aereo o il soggetto definito nel presente capitolo provvede all'attuazione delle misure illustrate nel presente capitolo.
6.0.2. I dispositivi esplosivi e incendiari assemblati che non vengono trasportati secondo modalità conformi alle vigenti norme di sicurezza sono considerati articoli proibiti nelle spedizioni di merci e posta.
6.0.3. I riferimenti a paesi terzi nel presente capitolo e, se del caso, nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione includono altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, del suddetto trattato.
6.1. CONTROLLI DI SICUREZZA — DISPOSIZIONI GENERALI
6.1.1. Tutte le merci e la posta devono essere sottoposte a screening da parte di un agente regolamentato prima di essere caricate a bordo di un aeromobile, a meno che:
a) |
la spedizione sia stata sottoposta ai previsti controlli di sicurezza da parte di un agente regolamentato e sia stata protetta da interferenze non autorizzate da quando sono stati eseguiti i suddetti controlli di sicurezza fino all'effettuazione del carico; oppure |
b) |
la spedizione sia stata sottoposta ai previsti controlli di sicurezza da parte di un mittente conosciuto e sia stata protetta da interferenze non autorizzate da quando sono stati eseguiti i suddetti controlli di sicurezza fino all'effettuazione del carico; oppure |
c) |
la spedizione sia stata sottoposta ai previsti controlli di sicurezza da parte di un mittente responsabile, sia stata protetta da interferenze non autorizzate da quando sono stati eseguiti i suddetti controlli di sicurezza fino all'effettuazione del carico e non sia trasportata da un aeromobile per il trasporto di passeggeri; oppure |
d) |
alla spedizione si applica l'esenzione dallo screening ed essa è stata protetta da interferenze non autorizzate dal momento in cui è divenuta identificabile come merci o posta aerea fino all'effettuazione del carico. |
6.1.2. Quando vi è ragione di ritenere che una spedizione sottoposta a controlli di sicurezza sia stata manomessa o non sia stata protetta da interferenze non autorizzate dopo l'effettuazione di tali controlli, la spedizione in questione viene sottoposta a screening da parte di un agente regolamentato prima di essere caricata su un aeromobile. Le spedizioni che all'apparenza sono state gravemente manomesse o che risultano sospette per altri motivi, verranno trattate come merci o posta ad alto rischio (HRCM) in conformità al punto 6.7.
6.1.3. Coloro che possono accedere senza scorta a merci o posta aerea identificabile come tale, e già sottoposta ai prescritti controlli di sicurezza, devono avere preventivamente superato un controllo dei precedenti personali o un controllo preliminare all'assunzione conformemente al capitolo 11.1.
6.2. SCREENING
6.2.1. Screening
6.2.1.1. Quando si procede allo screening di merci o di posta:
a) |
devono essere utilizzati gli strumenti o le metodologie maggiormente in grado di individuare articoli proibiti, tenendo in considerazione la natura della spedizione; nonché |
b) |
gli strumenti o le metodologie utilizzati devono essere in grado di garantire con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti. |
6.2.1.2. Qualora l'addetto allo screening non sia in grado di stabilire con ragionevole sicurezza che la spedizione non contiene articoli proibiti, essa deve essere respinta o sottoposta ad un ulteriore screening fino a che l'addetto allo screening non si riterrà convinto.
6.2.1.3. Lo screening delle merci e della posta è inoltre soggetto alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
6.2.1.4. Il personale che effettua lo screening delle merci con apparecchiature a raggi X o con sistemi EDS non deve di norma trascorrere più di 20 minuti nel riesame continuato delle immagini. Dopo ognuno di questi periodi, l'addetto allo screening non può riprendere il riesame delle immagini se non dopo un intervallo di almeno 10 minuti. Tale requisito si applica solo in presenza di un flusso ininterrotto di immagini da esaminare.
6.2.1.5. Lo screening delle merci e della posta deve essere effettuato secondo almeno una delle seguenti modalità, in conformità all'appendice 6-J:
a) |
ispezione manuale; |
b) |
apparecchiature a raggi X; |
c) |
sistemi EDS; |
d) |
cani antiesplosivo (EDD); |
e) |
dispositivi ETD; |
f) |
controllo visivo; |
g) |
dispositivi per la rilevazione dei metalli (dispositivi MDE). |
Qualora l'addetto allo screening non sia in grado di stabilire se le merci o la posta contengano o no articoli proibiti, le merci o la posta devono essere respinte o sottoposte ad un ulteriore screening fino a che l'addetto allo screening non si riterrà convinto.
6.2.1.6. Se approvati dall'autorità competente e notificati alla Commissione, altri controlli di sicurezza appropriati possono essere applicati soltanto quando non è possibile utilizzare gli altri strumenti o metodologie di cui al punto 6.2.1.5 per effetto della natura della spedizione.
6.2.2. Esenzioni dallo screening
Le disposizioni relative alle esenzioni dallo screening sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
6.3. AGENTI REGOLAMENTATI
6.3.1. Approvazione degli agenti regolamentati
6.3.1.1. Gli agenti regolamentati devono essere approvati dall'autorità competente.
L'approvazione come agente regolamentato è relativa ad un sito specifico.
Ciascun soggetto che effettua i controlli di sicurezza di cui al punto 6.3.2 deve essere approvato come agente regolamentato. Tra essi rientrano i terzi fornitori di servizi logistici responsabili dei servizi integrati di deposito e trasporto, i vettori aerei e gli agenti di handling.
Un agente regolamentato può subappaltare:
a) |
qualsiasi controllo di sicurezza di cui al punto 6.3.2 ad un altro agente regolamentato; |
b) |
qualsiasi controllo di sicurezza di cui al punto 6.3.2 ad un altro soggetto, quando i controlli sono effettuati sul sito dell'agente regolamentato o presso un aeroporto e rientrano nel programma di sicurezza dell'agente regolamentato o dell'aeroporto; |
c) |
qualsiasi controllo di sicurezza di cui al punto 6.3.2 ad un altro soggetto, quando i controlli sono effettuati in un sito diverso da quello dell'agente regolamentato o da un aeroporto e il soggetto è stato abilitato o approvato ed iscritto per la prestazione di tali servizi dall'autorità competente; |
d) |
la protezione e il trasporto delle spedizioni ad un trasportatore che soddisfa i requisiti di cui al punto 6.6. |
6.3.1.2. Per l'approvazione degli agenti regolamentati si applica la seguente procedura:
a) |
il richiedente inoltra la domanda di approvazione all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano i siti inclusi nella domanda. Il richiedente presenta all'autorità competente interessata un programma di sicurezza. Tale programma descrive i metodi e le procedure che l'agente deve seguire per conformarsi ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione. Il programma descrive altresì le modalità del controllo che l'agente deve effettuare per verificare il rispetto dei citati metodi e procedure. Il programma di sicurezza di un vettore aereo, che descrive i metodi e le procedure che il vettore deve seguire per conformarsi ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione, viene considerato conforme al requisito di un programma di sicurezza di un agente regolamentato. Il richiedente presenta anche la «Dichiarazione di impegni — agente regolamentato» contenuta nell'appendice 6-A. Tale dichiarazione viene firmata dal rappresentante legale del richiedente o dal responsabile della sicurezza. La dichiarazione firmata viene conservata dall'autorità competente interessata; |
b) |
l'autorità competente, o un validatore della sicurezza aerea UE che agisce a suo nome, esamina il programma di sicurezza e procede successivamente ad una verifica in loco dei siti specificati al fine di accertare se il richiedente soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione. Ad eccezione dei requisiti di cui al punto 6.2, un'ispezione del sito del richiedente da parte delle autorità doganali competenti, a norma dell'articolo 14 quindecies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3) è considerata una verifica in loco se abbia effettivamente avuto luogo non più di tre anni prima della data in cui il richiedente chiede l'approvazione come agente regolamentato. Il richiedente mette a disposizione il certificato AEO e la pertinente valutazione delle autorità doganali ai fini di un'ulteriore ispezione; |
c) |
se l'autorità competente reputa soddisfacenti le informazioni di cui alle lettere a) e b), provvede a registrare le coordinate dell'agente nella «banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica» entro il seguente giorno lavorativo. Quando effettua la registrazione nella banca dati l'autorità competente attribuisce ad ogni sito riconosciuto un codice alfanumerico identificativo unico nel formato standard. Se l'autorità competente non ritiene adeguate le informazioni trasmesse conformemente alle lettere a) e b), ne comunica immediatamente le ragioni al soggetto che ha richiesto l'approvazione come agente regolamentato; |
d) |
un agente regolamentato non viene considerato approvato fino a quando le sue coordinate non sono inserite nella «banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica». |
6.3.1.3. Un agente regolamentato nomina, per ciascun sito, almeno una persona responsabile dell'attuazione del programma di sicurezza che è stato presentato. Tale persona deve aver superato un controllo dei precedenti personali conformemente al punto 11.1.
6.3.1.4. Un agente regolamentato viene riconfermato a intervalli regolari non superiori a 5 anni. Questo comporta una verifica in loco al fine di valutare se l'agente regolamentato continui a soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione.
Un'ispezione effettuata presso i locali dell'agente regolamentato dall'autorità competente conformemente al proprio programma nazionale di controllo della qualità può essere considerata una verifica in loco, purché essa comprenda la verifica di tutti i requisiti necessari per l'approvazione.
Fatta eccezione per i requisiti di cui al punto 6.2, un'ispezione del sito dell'agente regolamentato da parte dell'autorità doganale competente, a norma dell'articolo 14 quindecies del regolamento (CEE) n. 2454/93, è considerata una verifica in loco.
6.3.1.5. Se l'autorità competente ritiene che l'agente regolamentato non ottemperi più ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione, ritira lo status di agente regolamentato per i siti specificati.
Se il soggetto non è più titolare di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CEE) n. 2454/93 o il certificato AEO è sospeso per non conformità all'articolo 14 duodecies di tale regolamento, l'autorità competente adotta le misure appropriate per accertarsi che l'agente regolamentato ottemperi ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008.
Il soggetto informa l'autorità competente di eventuali modifiche inerenti al suo certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Subito dopo il ritiro, e in ogni caso entro 24 ore, l'autorità competente provvede affinché il cambio di status dell'ex agente regolamentato venga indicato nella «banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica».
6.3.1.6. Fermo restando il diritto di ogni Stato membro di applicare misure più severe conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 300/2008, un agente regolamentato approvato in conformità al punto 6.3 del presente allegato è riconosciuto in tutti gli Stati membri.
6.3.1.7. I requisiti del punto 6.3.1, con l'eccezione del punto 6.3.1.2, lettera d), non si applicano quando la stessa autorità competente deve essere approvata come agente regolamentato.
6.3.1.8. L'autorità competente mette a disposizione dell'autorità doganale tutte le informazioni relative allo status di un agente regolamentato che potrebbero essere pertinenti in relazione alla titolarità di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CEE) n. 2454/93. Ciò comprende le informazioni relative a nuove approvazioni di agenti regolamentati, al ritiro dello status di agente regolamentato, alla riconvalida nonché alle ispezioni e alle verifiche previste e ai risultati di tali valutazioni.
Devono essere stabilite le modalità per tale scambio di informazioni tra l'autorità competente e le autorità doganali nazionali.
6.3.2. Controlli di sicurezza che un agente regolamentato deve applicare
6.3.2.1. Quando accetta una spedizione, un agente regolamentato deve accertare se il soggetto da cui riceve la spedizione è un agente regolamentato, un mittente conosciuto, un mittente responsabile o nessuno di questi.
6.3.2.2. La persona che effettua la consegna della spedizione all'agente regolamentato o al vettore aereo presenta una carta di identità, un passaporto, una patente di guida o altri documenti che ne recano la fotografia e che sono stati rilasciati o sono riconosciuti dall'autorità nazionale. La carta di identità o altro documento viene utilizzata per accertare l'identità della persona che consegna la spedizione.
6.3.2.3. L'agente regolamentato assicura che le spedizioni per le quali non sono stati effettuati in precedenza tutti i controlli di sicurezza richiesti siano:
a) |
sottoposte a screening in conformità al punto 6.2; oppure |
b) |
accettate per lo stoccaggio sotto la responsabilità esclusiva dell'agente regolamentato, non identificabili come spedizioni destinate ad essere trasportate su un aeromobile prima della selezione e selezionate autonomamente senza alcun intervento del mittente o di una persona o un soggetto diversi da quelli designati e formati a tale scopo dall'agente regolamentato. |
La lettera b) si applica esclusivamente se il mittente non può prevedere che la spedizione venga trasportata per via aerea.
6.3.2.4. Dopo aver effettuato i controlli di sicurezza di cui ai punti da 6.3.2.1 a 6.3.2.3 del presente regolamento e al punto 6.3 della decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione, l'agente regolamentato provvede affinché:
a) |
l'accesso senza scorta a tali spedizioni sia limitato alle persone autorizzate; nonché |
b) |
tali spedizioni siano protette da interferenze non autorizzate fino alla loro consegna ad un altro agente regolamentato o vettore aereo. Le spedizioni di merci e posta che si trovano in una parte critica di un'area sterile sono considerate protette da interferenze non autorizzate. Le spedizioni di merci e posta che si trovano in parti diverse da una parte critica di un'area sterile devono essere collocate nelle parti con accesso controllato dei locali dell'agente regolamentato oppure, se si trovano al di fuori di tali parti,
|
6.3.2.5. Dopo aver effettuato i controlli di sicurezza di cui ai punti da 6.3.2.1 a 6.3.2.4, l'agente regolamentato provvede affinché ogni spedizione presentata ad un vettore aereo o ad un altro agente regolamentato sia corredata da appropriata documentazione, sotto forma di lettera di trasporto aereo o di dichiarazione separata, in formato elettronico o scritta.
6.3.2.6. La documentazione di cui al punto 6.3.2.5 deve restare a disposizione per essere ispezionata dall'autorità competente in qualsiasi momento prima che la spedizione sia caricata nell'aeromobile e, successivamente, per tutta la durata del volo o per 24 ore (a seconda di quale dei due periodi sia più lungo) e deve contenere le seguenti informazioni:
a) |
il codice alfanumerico identificativo unico dell'agente regolamentato, quale assegnato dall'autorità competente; |
b) |
il codice identificativo unico della spedizione, ad esempio il numero della lettera di trasporto aereo (house o master); |
c) |
il contenuto della spedizione, fatta eccezione per le spedizioni indicate al punto 6.2.1, lettere d) ed e), della decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione; |
d) |
lo status di sicurezza della spedizione, attestato dalla dicitura:
|
e) |
la ragione per la quale è stato rilasciato lo status di sicurezza, specificando:
|
f) |
il nome della persona che ha rilasciato lo status di sicurezza o un elemento di identificazione equivalente, nonché la data e l'ora del rilascio; |
g) |
il codice identificativo unico ricevuto dall'autorità competente, di ogni agente regolamentato che ha accettato lo status di sicurezza attribuito ad una spedizione da un altro agente regolamentato. |
Un agente regolamentato che presenta spedizioni ad un altro agente regolamentato o ad un vettore aereo può inoltre decidere di trasmettere solo le informazioni richieste alle lettere da a) ad e) e g) e di conservare le informazioni di cui alla lettera f) per tutta la durata del volo o dei voli, o per almeno 24 ore (a seconda di quale dei due periodi sia più lungo).
6.3.2.7. Nel caso di spedizioni consolidate si considerano soddisfatti i requisiti di cui ai punti 6.3.2.5 e 6.3.2.6 se:
a) |
l'agente regolamentato che effettua la spedizione consolidata conserva le informazioni di cui al punto 6.3.2.6, lettere da a) a g), per ogni singola partita per la durata del volo o dei voli, o per almeno 24 ore (a seconda di quale dei due periodi sia più lungo); nonché |
b) |
la documentazione che accompagna la spedizione consolidata riporta il codice identificativo alfanumerico dell'agente regolamentato che ha effettuato la spedizione consolidata, un codice identificativo unico della spedizione consolidata e il suo status di sicurezza. |
I requisiti di cui alla lettera a) non si applicano nel caso di spedizioni consolidate che sono sempre oggetto di screening o alle quali lo screening non si applica a norma del punto 6.2.1, lettere d) ed e), della decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione, se l'agente regolamentato assegna alla spedizione consolidata un codice identificativo unico e indica lo status di sicurezza e una ragione unica per il rilascio di tale status.
6.3.2.8. Al momento dell'accettazione di spedizioni alle quali non sono stati precedentemente applicati tutti i controlli di sicurezza, l'agente regolamentato può anche scegliere di non applicare i controlli di sicurezza di cui al punto 6.3.2, ma di trasmettere le spedizioni ad un altro agente regolamentato al fine di assicurare l'effettuazione dei suddetti controlli di sicurezza.
6.3.2.9. Un agente regolamentato garantisce che tutto il personale che effettua i controlli di sicurezza sia selezionato e formato in conformità ai requisiti del capitolo 11 e che tutto il personale in grado di accedere a merce o posta aerea identificabile come tale e che sia stata sottoposta ai prescritti controlli di sicurezza, sia stato selezionato e abbia seguito una formazione di sensibilizzazione alla sicurezza in conformità ai requisiti del capitolo 11.
I controlli di sicurezza che un agente regolamentato deve effettuare sono inoltre soggetti alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
6.4. MITTENTI CONOSCIUTI
6.4.1. Approvazione dei mittenti conosciuti
6.4.1.1. I mittenti conosciuti devono essere approvati dall'autorità competente.
L'approvazione come mittente conosciuto è relativa ad un sito specifico.
6.4.1.2. Per l'approvazione dei mittenti conosciuti si applica la seguente procedura:
a) |
il richiedente inoltra la domanda di approvazione all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trova il suo sito. Al richiedente viene fornita la «Guida per i mittenti conosciuti» contenuta nell'appendice 6-B e la «lista di controllo per la convalida dei mittenti conosciuti» contenuta nell'appendice 6-C; |
b) |
l'autorità competente, o il validatore della sicurezza aerea UE che agisce a suo nome, procede ad una verifica in loco dei siti specificati al fine di accertare se il richiedente ottemperi ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione. Al fine di valutare se il richiedente ottemperi ai suddetti requisiti l'autorità competente, o il validatore della sicurezza aerea UE che agisce a suo nome, si avvale della «lista di controllo per la convalida dei mittenti conosciuti» di cui all'appendice 6-C. Tale lista di controllo contiene una dichiarazione di impegni che viene sottoscritta dal rappresentante legale del richiedente o dalla persona responsabile della sicurezza nel sito. Una volta completata la lista di controllo per la convalida, le informazioni ivi contenute devono essere trattate come informazioni classificate. La dichiarazione firmata viene conservata dall'autorità competente interessata o dal validatore della sicurezza aerea UE e messa a disposizione su richiesta dell'autorità competente interessata; |
c) |
un'ispezione del sito del richiedente da parte delle autorità doganali competenti, a norma dell'articolo 14 quindecies del regolamento (CEE) n. 2454/93, è considerata una verifica in loco se abbia effettivamente avuto luogo non più di 3 anni prima della data in cui il richiedente chiede l'approvazione come mittente conosciuto. In tali casi, il richiedente deve completare le informazioni richieste nella parte 1 della «lista di controllo per la convalida dei mittenti conosciuti» di cui all'appendice 6-C e trasmetterle all'autorità competente congiuntamente alla dichiarazione di impegni che deve essere firmata dal rappresentante legale del richiedente o dalla persona responsabile della sicurezza nel sito. Il richiedente mette a disposizione il certificato AEO e la pertinente valutazione delle autorità doganali ai fini di un'ulteriore ispezione; La dichiarazione firmata viene conservata dall'autorità competente interessata o dal validatore della sicurezza aerea UE e messa a disposizione su richiesta dell'autorità competente interessata; |
d) |
se l'autorità competente reputa soddisfacenti le informazioni di cui alle lettere a) e b) o a) e c), a seconda dei casi, provvede a registrare le coordinate del mittente nella «banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica» entro il successivo giorno lavorativo. Quando effettua la registrazione nella banca dati l'autorità competente attribuisce ad ogni sito riconosciuto un codice alfanumerico identificativo unico nel formato standard. Se l'autorità competente non ritiene adeguate le informazioni trasmesse conformemente alle lettere a) e b) o a) e c), a seconda dei casi, ne notifica immediatamente le ragioni al soggetto che ha richiesto l'approvazione come mittente conosciuto; |
e) |
un mittente conosciuto non viene considerato approvato fino a quando le sue coordinate non sono inserite nella «banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica». |
6.4.1.3. Un mittente conosciuto nomina, per ciascun sito, almeno una persona responsabile dell'applicazione e supervisione dello svolgimento dei controlli di sicurezza nel sito in questione. Tale persona deve aver superato un controllo dei precedenti personali in conformità al punto 11.1.
6.4.1.4. Un mittente conosciuto viene riconfermato a intervalli regolari non superiori a 5 anni. Ciò comprende una verifica in loco al fine di valutare se il mittente conosciuto continui a soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione.
Un'ispezione effettuata presso i locali del mittente conosciuto dall'autorità competente conformemente al proprio programma nazionale di controllo della qualità può essere considerata una verifica in loco, purché copra tutte le aree specificate nella lista di controllo di cui all'appendice 6-C.
Un'ispezione del sito del mittente conosciuto da parte dell'autorità doganale competente, a norma dell'articolo 14 quindecies del regolamento (CEE) n. 2454/93, è considerata una verifica in loco.
6.4.1.5. Se l'autorità competente ritiene che il mittente conosciuto non ottemperi più ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione, ritira lo status di mittente conosciuto per i siti specificati.
Se il soggetto non è più titolare di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CEE) n. 2454/93 o il certificato AEO è sospeso per non conformità all'articolo 14 duodecies di tale regolamento, l'autorità competente adotta le misure appropriate per accertarsi che il mittente conosciuto ottemperi ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008.
Il soggetto informa l'autorità competente di eventuali modifiche inerenti al suo certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Subito dopo il ritiro, e in ogni caso entro 24 ore, l'autorità competente provvede affinché il cambio di status del mittente conosciuto venga indicato nella «banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica».
6.4.1.6. Fermo restando il diritto di ogni Stato membro di applicare misure più severe conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 300/2008, un mittente conosciuto approvato in conformità al punto 6.4 del presente allegato è riconosciuto in tutti gli Stati membri.
I mittenti conosciuti approvati in conformità al punto 6.4.1.2, lettera d), del presente allegato sono soggetti anche alle disposizioni supplementari stabilite al punto 6.4 della decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
6.4.1.7. L'autorità competente mette a disposizione dell'autorità doganale tutte le informazioni relative allo status di un mittente conosciuto che potrebbero essere pertinenti in relazione alla titolarità di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CEE) n. 2454/93. Ciò comprende le informazioni relative a nuove approvazioni di mittenti conosciuti, al ritiro dello status di mittente conosciuto, alla riconvalida nonché alle ispezioni e alle verifiche previste e ai risultati di tali valutazioni.
Devono essere stabilite le modalità per tale scambio di informazioni tra l'autorità competente e le autorità doganali nazionali.
6.4.2. Controlli di sicurezza che un mittente conosciuto deve applicare
6.4.2.1. Un mittente conosciuto garantisce che:
a) |
sul sito o nei locali sia presente un livello di sicurezza sufficiente a proteggere da interferenze non autorizzate merci e posta aerea identificabili come tali; nonché |
b) |
tutto il personale che effettua i controlli di sicurezza sia selezionato e formato in conformità ai requisiti del capitolo 11 e tutto il personale in grado di accedere a merce o posta aerea identificabile come tale e che sia stata sottoposta ai prescritti controlli di sicurezza, sia stato selezionato e abbia seguito una formazione di sensibilizzazione alla sicurezza in conformità ai requisiti del capitolo 11; nonché |
c) |
durante la produzione, l'imballaggio, lo stoccaggio, la spedizione e/o il trasporto (a seconda delle voci che interessano), le merci e la posta aerea identificabile come tale venga protetta da interferenze non autorizzate o da manomissioni. |
Se, per una qualsiasi ragione, tali controlli di sicurezza non sono stati applicati ad una spedizione o quando la spedizione non è stata originata dal mittente conosciuto sotto la sua responsabilità, il mittente conosciuto precisa chiaramente questa circostanza all'agente regolamentato in modo che possa essere applicato il punto 6.3.2.3.
6.4.2.2. Il mittente conosciuto accetta che le spedizioni non sottoposte in precedenza ai controlli di sicurezza previsti vengano sottoposte a screening conformemente al punto 6.2.1.
6.5. MITTENTI RESPONSABILI
6.5.1. I mittenti responsabili devono essere designati da un agente regolamentato.
6.5.2. Per la designazione di un mittente responsabile si applica la seguente procedura:
a) |
l'agente regolamentato trasmette al soggetto in questione le «Istruzioni sulla sicurezza aerea per mittenti responsabili» e la «Dichiarazione di impegni — mittente responsabile» contenute nell'appendice 6-D. Tali istruzioni e la dichiarazione vengono trasmesse all'agente regolamentato dall'autorità competente dello Stato membro nel quale si trova il suo sito; |
b) |
il soggetto presenta all'agente regolamentato una «Dichiarazione di impegni — mittente responsabile» firmata come da modello che figura nell'appendice 6-D, a meno che il soggetto sia titolare di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. Il soggetto designa inoltre almeno un responsabile della sicurezza nei suoi locali e ne comunica il nominativo e i recapiti all'agente regolamentato. Laddove applicabile, la dichiarazione firmata viene conservata dall'agente regolamentato e messa a disposizione su richiesta dell'autorità competente interessata. Se il requisito relativo alla dichiarazione di impegni non è stato richiesto data la presenza di un certificato di AEO, un mittente responsabile che non sia più titolare di tale certificato ne informa immediatamente l'agente regolamentato; |
c) |
l'agente regolamentato procede alla convalida specificando i seguenti dati relativi all'eventuale mittente responsabile:
|
d) |
se l'agente regolamentato ritiene adeguate le informazioni ricevute conformemente alle lettere b) e c), può designare il soggetto «mittente responsabile». |
6.5.3. L'agente regolamentato mantiene una banca dati contenente le informazioni di cui al punto 6.5.2, lettera c). La banca dati è a disposizione dell'autorità competente a fini ispettivi.
6.5.4. Qualora per un periodo di due anni la contabilità del mittente responsabile non faccia registrare alcuna attività in relazione a movimenti di trasporto aereo di merci o di posta, lo status di mittente responsabile decade.
6.5.5. Se l'autorità competente o l'agente regolamentato ritiene che il mittente responsabile non osservi più le istruzioni contenute nell'appendice 6-D, l'agente regolamentato revoca immediatamente lo status di mittente responsabile.
6.5.6. Se, per una qualsiasi ragione, i controlli di sicurezza specificati nelle «Istruzioni sulla sicurezza aerea per mittenti responsabili» non sono stati applicati ad una spedizione o quando la spedizione non è stata originata sotto la specifica responsabilità del mittente responsabile, quest'ultimo segnala chiaramente questa circostanza all'agente regolamentato in modo che possa essere applicato il punto 6.3.2.3.
6.6. PROTEZIONE DELLE MERCI E DELLA POSTA
6.6.1. Protezione delle merci e della posta durante il trasporto
6.6.1.1. Al fine di garantire che le spedizioni alle quali sono stati applicati i controlli di sicurezza prescritti siano protette da interferenze non autorizzate durante il trasporto:
a) |
le spedizioni vengono confezionate o sigillate dall'agente regolamentato, dal mittente conosciuto o dal mittente responsabile in modo da assicurare che eventuali manomissioni risultino evidenti; se ciò non è possibile, devono essere adottate misure di protezione alternative che garantiscano l'integrità della spedizione; nonché |
b) |
il compartimento di carico delle merci del veicolo nel quale le spedizioni devono essere trasportate viene chiuso a chiave o sigillato o, nei veicoli coperti da telone, viene protetto ai fini della sicurezza con cavi TIR in modo da evidenziare eventuali manomissioni e nei veicoli a fondo piatto la zona di carico viene tenuta sotto osservazione; nonché |
c) |
la dichiarazione del trasportatore sul modello che figura nell'appendice 6-E è approvata dal trasportatore che ha stipulato il contratto di trasporto con l'agente regolamentato, il mittente conosciuto o il mittente responsabile, a meno che il trasportatore sia egli stesso approvato come agente regolamentato. La dichiarazione firmata è conservata dall'agente regolamentato, dal mittente conosciuto o dal mittente responsabile per il quale viene effettuato il trasporto. Su richiesta, una copia della dichiarazione firmata viene messa a disposizione dell'agente regolamentato o del vettore aereo che riceve la spedizione o dell'autorità competente interessata. |
Quale alternativa alla lettera c), il trasportatore presenta all'agente regolamentato, al mittente conosciuto o al mittente responsabile per il quale effettua il trasporto la prova che egli è stato abilitato o approvato da un'autorità competente.
Tale prova comprende i requisiti contenuti nell'appendice 6-E e le copie sono conservate dall'agente regolamentato, dal mittente conosciuto o dal mittente responsabile interessati. Su richiesta, una copia viene messa a disposizione dell'agente regolamentato o del vettore aereo che riceve la spedizione o di un'altra autorità competente.
6.6.1.2. Il punto 6.6.1.1, lettere b) e c), non si applica durante il trasporto nell'area lato volo.
6.6.2. Protezione di merci e posta negli aeroporti per il carico su un aeromobile
6.6.2.1. Le spedizioni di merci e posta che si trovano in una parte critica vengono considerate protette da interferenze non autorizzate.
6.6.2.2. Le spedizioni di merci e posta che si trovano in una parte diversa da una parte critica di un'area sterile devono essere collocate nelle parti con accesso controllato dei locali dell'agente regolamentato oppure, se si trovano al di fuori di tali parti, sono considerate protette da interferenze non autorizzate se:
a) |
sono fisicamente protette in modo da evitare l'introduzione di articoli proibiti; oppure |
b) |
non sono lasciate incustodite e l'accesso viene limitato alle persone che intervengono nella protezione e nel carico di merci e posta nell'aeromobile. |
6.7. MERCI O POSTA AD ALTO RISCHIO (HRCM)
Le disposizioni relative a merci e posta ad alto rischio sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
6.8. PROCEDURE DI SICUREZZA PER MERCI E POSTA TRASPORTATE NELL'UNIONE DA PAESI TERZI
6.8.1. Designazione dei vettori aerei
6.8.1.1. Qualsiasi vettore aereo che trasporta merci o posta da un aeroporto di un paese terzo non elencato alle appendici 6-Fi o 6-Fii per il transito diretto e indiretto o lo scarico in uno degli aeroporti di cui al regolamento (CE) n. 300/2008 deve essere designato come «vettore aereo per merci o per posta operante nell'Unione da un aeroporto di un paese terzo» (ACC3) da una delle seguenti autorità, a seconda dei casi:
a) |
dall'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore aereo; |
b) |
dall'autorità competente dello Stato membro di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione (4) per i vettori aerei che non sono in possesso di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro; |
c) |
dall'autorità competente dello Stato membro dove il vettore aereo ha la sua base operativa principale nell'Unione, o da qualsiasi altra autorità competente dell'Unione, previo accordo con detta autorità, per i vettori aerei che non sono in possesso di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro e che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 748/2009. |
6.8.1.2. La designazione di un vettore aereo come ACC3 in relazione alle sue operazioni merci e posta a partire da un aeroporto per il quale è richiesta la designazione ACC3 (nel prosieguo «le pertinenti operazioni merci») è basata su:
a) |
la nomina di una persona avente la responsabilità generale per conto del vettore aereo ai fini dell'attuazione delle disposizioni di sicurezza per merci e posta in relazione alle pertinenti operazioni merci; nonché |
b) |
una relazione di convalida ai fini della sicurezza aerea UE, che confermi l'attuazione delle misure di sicurezza. |
6.8.1.3. L'autorità competente attribuisce all'ACC3 designato un codice alfanumerico identificativo unico nel formato standard che identifica il vettore aereo e l'aeroporto del paese terzo per il quale il vettore aereo è stato designato ai fini del trasporto di merci e posta nell'Unione.
6.8.1.4. La designazione è valida a partire dalla data in cui l'autorità competente ha inserito i dati dell'ACC3 nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica per un periodo massimo di cinque anni.
6.8.1.5. Un ACC3 elencato nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica viene riconosciuto in tutti gli Stati membri per tutte le operazioni dall'aeroporto di un paese terzo verso l'Unione.
6.8.2. Convalida ai fini della sicurezza aerea UE per gli ACC3
6.8.2.1. La convalida ai fini della sicurezza aerea UE delle pertinenti operazioni merci di un vettore aereo prevede:
a) |
un'ispezione del programma di sicurezza del vettore aereo che ne comprovi la pertinenza e la completezza in relazione a tutti i punti di cui all'appendice 6-G; nonché |
b) |
la verifica dell'attuazione delle misure di sicurezza aerea in relazione alle pertinenti operazioni merci utilizzando la lista di controllo di cui all'appendice 6-C3. |
6.8.2.2. La verifica della convalida ai fini della sicurezza aerea UE per quanto riguarda l'attuazione delle pertinenti disposizioni avviene in loco secondo una delle modalità di seguito specificate:
1) |
nell'aeroporto in cui il vettore aereo effettua le pertinenti operazioni merci prima che tale aeroporto possa ottenere la designazione ACC3. Qualora la convalida ai fini della sicurezza aerea UE stabilisca che non sono stati realizzati uno o più obiettivi elencati nella lista di controllo di cui all'appendice 6-C3, l'autorità competente non designa il vettore aereo come ACC3 per le pertinenti operazioni merci se non ha la prova che il vettore aereo ha messo in atto misure per rettificare la carenza riscontrata; |
2) |
in un numero rappresentativo di aeroporti in cui un vettore aereo effettua le pertinenti operazioni merci prima che venga assegnata la designazione ACC3 per tutti gli aeroporti in cui tale vettore aereo effettua le pertinenti operazioni merci. Si applicano le seguenti condizioni:
|
6.8.2.3. L'autorità competente può accettare la relazione di convalida della sicurezza aerea UE di un soggetto di un paese terzo ai fini della designazione ACC3 nei casi in cui tale soggetto svolga l'intera operazione concernente le merci, compreso il caricamento nella stiva dell'aeromobile, a nome dell'ACC3 e la relazione di convalida della sicurezza aerea UE copra tutte queste attività.
6.8.2.4. L'autorità competente può designare un vettore aereo come ACC3 per un periodo limitato, con scadenza non oltre il 30 giugno 2016, qualora non sia stato possibile realizzare una convalida ai fini della sicurezza aerea UE per ragioni obiettive e indipendenti dalla responsabilità del vettore aereo. Se tale designazione è concessa per un periodo superiore a sei mesi, l'autorità competente provvede a verificare che il vettore aereo applichi un programma interno di controllo della qualità in materia di sicurezza equivalente alla convalida ai fini della sicurezza aerea UE.
6.8.2.5. La convalida ai fini della sicurezza aerea UE è registrata in una relazione di convalida che comporta quantomeno i seguenti elementi: la dichiarazione di impegni di cui all'appendice 6-H1, la lista di controllo di cui all'appendice 6-C3 e la dichiarazione del validatore della sicurezza aerea UE di cui all'appendice 11-A. Il validatore della sicurezza aerea UE trasmette la relazione di convalida all'autorità competente e ne invia una copia al vettore aereo sottoposto a convalida.
6.8.3. Controlli di sicurezza per merci e posta provenienti da un paese terzo
6.8.3.1. L'ACC3 deve garantire che tutte le merci e la posta trasportate per il transito diretto e indiretto o lo scarico in un aeroporto dell'Unione siano sottoposte a screening, a meno che:
a) |
la spedizione sia stata sottoposta ai previsti controlli di sicurezza da un agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza aerea UE e sia stata protetta da interferenze non autorizzate dal momento dell'esecuzione dei suddetti controlli di sicurezza fino all'effettuazione del carico; oppure |
b) |
la spedizione sia stata sottoposta ai previsti controlli di sicurezza da un mittente conosciuto con convalida ai fini della sicurezza aerea UE e sia stata protetta da interferenze non autorizzate dal momento dell'esecuzione dei suddetti controlli di sicurezza fino all'effettuazione del carico; oppure |
c) |
la spedizione sia stata sottoposta ai previsti controlli di sicurezza da un mittente responsabile sotto la responsabilità dell'ACC3 o di un agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza aerea UE, sia stata protetta da interferenze non autorizzate dal momento dell'esecuzione dei controlli di sicurezza fino all'effettuazione del carico e non sia trasportata in un aeromobile adibito al trasporto di passeggeri; oppure |
d) |
alla spedizione si applichi l'esenzione dallo screening in conformità al punto 6.1.1, lettera d), ed essa sia stata protetta da interferenze non autorizzate dal momento in cui è divenuta identificabile come merce o posta aerea fino all'effettuazione del carico. |
6.8.3.2. Lo screening di merci e posta trasportate nell'Unione è effettuato mediante uno degli strumenti e delle metodologie di cui al punto 6.2.1 ad un livello tale da garantire con ragionevole sicurezza che esse non contengano articoli proibiti.
6.8.3.3. L'ACC3 garantisce in relazione:
a) |
alle merci o alla posta in transito diretto e indiretto, che lo screening in conformità al punto 6.8.3.2 o i controlli di sicurezza siano stati effettuati dall'ACC3 stesso o da un soggetto con convalida ai fini della sicurezza aerea UE nel punto di origine o altrove nella catena logistica e che tali spedizioni siano state protette da interferenze non autorizzate dal momento dell'esecuzione dei controlli in questione e fino all'effettuazione del carico; nonché |
b) |
alle merci e alla posta ad alto rischio, che lo screening in conformità al punto 6.7 sia stato effettuato dall'ACC3 stesso o da un soggetto con convalida ai fini della sicurezza aerea UE nel punto di origine o altrove nella catena logistica, che tali spedizioni abbiano ricevuto l'etichetta «SHR» e siano state protette da interferenze non autorizzate dal momento dell'esecuzione dei controlli di sicurezza e fino all'effettuazione del carico. |
6.8.3.4. Il codice alfanumerico identificativo unico dell'ACC3 e lo status di sicurezza della spedizione di cui al punto 6.3.2.6, lettera d), rilasciato da un agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza aerea UE, sono riportati nella documentazione allegata alla stessa, in forma di lettera di trasporto aereo, documentazione postale equivalente o dichiarazione separata, in formato elettronico o cartaceo.
6.8.3.5. In assenza dell'agente regolamentato di cui al punto 6.8.4, la dichiarazione sullo status di sicurezza può essere rilasciata dall'ACC3 o da un vettore aereo proveniente da uno dei paesi terzi riportati nelle appendici 6-Fi o 6-Fii.
6.8.4. Convalida degli agenti regolamentati e dei mittenti conosciuti
6.8.4.1. Per diventare agente regolamentato o mittente conosciuto con convalida ai fini della sicurezza aerea UE i soggetti ubicati nei paesi terzi sono convalidati in base ad una delle due opzioni riportate di seguito e inseriti nella banca dati degli ACC3, ai quali consegnano direttamente merci o posta per il trasporto nell'Unione:
a) |
il programma di sicurezza dell'ACC3 riporta informazioni dettagliate sui controlli di sicurezza realizzati per suo conto da soggetti di paesi terzi dai quali accetta direttamente merci o posta per il trasporto nell'Unione. La convalida ai fini della sicurezza aerea UE dell'ACC3 vale come convalida dei controlli di sicurezza effettuati da tali soggetti; oppure |
b) |
i soggetti di paesi terzi sottopongono le pertinenti attività di handling delle merci alla convalida ai fini della sicurezza aerea UE a intervalli non superiori a cinque anni e trasmettono agli ACC3 una copia della relazione di convalida. Per gli agenti regolamentati di paesi terzi la relazione di convalida consiste nella dichiarazione di impegni di cui all'appendice 6-H2 e nella lista di controllo di cui all'appendice 6-C2, mentre per i mittenti conosciuti di paesi terzi nella dichiarazione di impegni di cui all'appendice 6-H3 e nella lista di controllo di cui all'appendice 6-C4. La relazione di convalida include anche la dichiarazione del validatore della sicurezza aerea UE di cui all'appendice 11-A. |
6.8.4.2. Qualora dalla convalida ai fini della sicurezza aerea UE a norma del punto 6.8.4.1, lettera b), emerga che un soggetto
a) |
ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella pertinente lista di controllo, la relazione di convalida indica che il soggetto in questione è designato come agente regolamentato o mittente conosciuto con convalida ai fini della sicurezza aerea UE. Il validatore trasmette al soggetto sottoposto a convalida l'originale della relazione di convalida; |
b) |
non ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella pertinente lista di controllo, il soggetto in questione non è autorizzato a gestire merci per il trasporto nell'Unione. Al soggetto in questione viene trasmessa una copia della lista di controllo completa, con l'indicazione delle lacune constatate. |
6.8.4.3. L'ACC3 è tenuto a mantenere una banca dati, contenente quantomeno le informazioni riportate di seguito, per ciascun agente regolamentato o mittente conosciuto che è stato sottoposto a convalida ai fini della sicurezza aerea UE in conformità al punto 6.8.4.1 e dal quale accetta direttamente merci e posta per il trasporto nell'Unione:
a) |
i dati relativi alla società, compreso l'indirizzo sociale bona fide, nonché |
b) |
la natura dell'attività svolta, escluse le informazioni commercialmente sensibili, nonché |
c) |
i recapiti, compresi quelli dei responsabili della sicurezza, nonché |
d) |
il numero di iscrizione nel registro delle imprese, ove applicabile, nonché |
e) |
se disponibile, la relazione di convalida. |
La banca dati è a disposizione dell'ACC3 a fini ispettivi.
Altri soggetti con convalida ai fini della sicurezza aerea UE possono mantenere una banca dati.
6.8.4.4. Un soggetto che effettua il trasporto di merce o posta aerea e che gestisce una rete di diversi siti in paesi terzi può ottenere un'unica designazione come agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza aerea UE per tutti i siti della rete, purché:
a) |
le operazioni relative alla sicurezza aerea della rete, compresi i servizi di trasporto tra siti, siano coperte da un unico programma di sicurezza o da programmi di sicurezza standardizzati; nonché |
b) |
l'attuazione dei programmi di sicurezza sia soggetta ad un unico programma interno di controllo della qualità in materia di sicurezza equivalente alla convalida ai fini della sicurezza aerea UE; nonché |
c) |
prima della designazione della rete come agente regolamentato della sicurezza aerea UE, i seguenti siti del soggetto siano stati sottoposti a una convalida ai fini della sicurezza aerea UE:
|
Per mantenere la designazione di agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza aerea UE per tutti i siti della rete non ancora convalidati fino e non oltre il 30 giugno 2018, nel corso di ogni anno successivo all'anno di designazione almeno altri due o, se più numerosi, il 20 % dei siti da cui le merci o la posta sono trasferite al sito/ai siti menzionati al punto 6.8.4.4, lettera c), punto i), devono essere sottoposti a una convalida ai fini della sicurezza aerea UE fino a quando tutti i siti saranno stati convalidati.
Un validatore della sicurezza aerea UE stabilisce la tabella di marcia che elenca l'ordine dei siti da convalidare ogni anno selezionati per campione. La tabella di marcia è stabilita in modo autonomo dal soggetto che gestisce la rete e non può essere modificata da tale soggetto. Essa costituisce parte integrante della relazione di convalida sulla base della quale la rete viene designata in quanto agente regolamentato di paese terzo con convalida UE.
Dopo essere stato sottoposto alla convalida ai fini della sicurezza aerea UE un sito della rete viene considerato agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza aerea UE in conformità al punto 6.8.4.2, lettera a).
6.8.4.5. Qualora dalla convalida ai fini della sicurezza aerea UE di un sito della rete di cui al punto 6.8.4.4, lettera c), punto ii), emerga che il sito non ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella lista di controllo di cui all'appendice 6-C2, le merci e la posta provenienti da tale sito sono sottoposte a screening in un sito convalidato a norma del punto 6.8.4.2, lettera a), fino a quando una convalida ai fini della sicurezza aerea UE non confermi la conformità agli obiettivi della lista di controllo.
6.8.4.6. I punti da 6.8.4.4 a 6.8.4.6 scadono il 30 giugno 2018.
6.8.5. Non conformità e revoca della designazione dell'ACC3
6.8.5.1. Non conformità
1) |
Se la Commissione o un'autorità competente identifica una carenza grave in relazione ad un'operazione ACC3 che può avere un impatto significativo sul livello generale della sicurezza aerea nell'Unione, essa:
|
2) |
Qualora l'autorità competente non sia riuscita ad ottenere la rettifica della lacuna, la Commissione, sentito il comitato per la sicurezza dell'aviazione civile, istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, può concludere di non riconoscere più il vettore aereo come ACC3 per rotte specifiche o per tutte le rotte dai paesi terzi verso l'Unione. In tali casi, le informazioni relative all'ACC3 sono cancellate dalla banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica. |
3) |
Un vettore aereo il cui riconoscimento come ACC3 è stato revocato in conformità al punto 6.8.5.1.2 non viene reinserito o incluso nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica finché una convalida ai fini della sicurezza aerea UE non abbia confermato che la carenza grave è stata risolta e il comitato per la sicurezza dell'aviazione civile ne sia stato informato dall'autorità competente interessata. |
6.8.5.2. Revoca della designazione
L'autorità competente che ha designato l'ACC3 è responsabile della cancellazione di quest'ultimo dalla «banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica»:
a) |
su richiesta o in accordo con il vettore aereo; oppure |
b) |
se un ACC3 non effettua le pertinenti operazioni merci e non risponde a una richiesta di osservazioni o ostacola in altro modo la valutazione dei rischi per l'aviazione. |
APPENDICE 6-A
DICHIARAZIONE DI IMPEGNI — AGENTE REGOLAMENTATO
Conformemente al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e ai suoi atti di esecuzione,
il sottoscritto dichiara quanto segue:
— |
a mia conoscenza, le informazioni contenute nel programma di sicurezza della società sono veritiere e precise, |
— |
le pratiche e le procedure illustrate nel presente programma di sicurezza saranno applicate e mantenute in tutti i siti interessati dal programma, |
— |
il presente programma di sicurezza sarà corretto e adattato per conformarsi a tutte le future pertinenti modifiche della legislazione UE, a meno che [nome della società] informi [nome dell'autorità competente] che non desidera più operare come agente regolamentato, |
— |
[nome della società] informerà [nome dell'autorità competente] per iscritto circa:
|
— |
al fine di garantire la conformità alla pertinente legislazione dell'Unione, [nome della società] presterà la massima collaborazione in tutte le ispezioni, come prescritto, e permetterà l'accesso a tutti i documenti chiesti dagli ispettori, |
— |
[nome della società] informerà [nome dell'autorità competente] in merito ad eventuali gravi violazioni della sicurezza e su eventuali circostanze sospette che possano avere rilevanza per la sicurezza della merce o posta aerea, segnalando in particolare qualsiasi tentativo di nascondere articoli proibiti nelle spedizioni, |
— |
[nome della società] provvederà a che tutto il personale interessato riceva una formazione conforme alle disposizioni del capitolo 11 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e sia consapevole delle proprie responsabilità in materia di sicurezza nell'ambito del programma di sicurezza della società; nonché |
— |
[nome della società] informerà [nome dell'autorità competente] qualora:
|
Assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.
Nome
Mansioni:
Data:
Firma:
APPENDICE 6-B
GUIDA PER I MITTENTI CONOSCIUTI
La presente guida vi aiuterà nella valutazione delle vostre attuali misure di sicurezza sulla base dei criteri richiesti per i mittenti conosciuti di cui al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e ai suoi atti di esecuzione. In questo modo il richiedente dovrebbe essere in grado di soddisfare i requisiti previsti prima di organizzare una visita ufficiale di convalida in loco.
È importante che durante la visita di convalida il validatore sia in grado di comunicare con i responsabili (ad esempio il responsabile della sicurezza e il responsabile della selezione del personale). Per registrare le valutazioni del validatore verrà utilizzata una lista di controllo UE. Una volta completata la lista di controllo, le informazioni ivi riportate saranno trattate come riservate.
Le domande contenute nella lista di controllo UE sono di due tipi: 1) domande in cui una risposta negativa significa automaticamente che il richiedente non può essere accettato come mittente conosciuto; e 2) domande utilizzate per avere un quadro generale delle disposizioni di sicurezza del richiedente, in modo da permettere al validatore di giungere a una conclusione generale. Le aree che potrebbero implicare automaticamente una conclusione negativa sono indicate di seguito mediante requisiti stampati in grassetto. Se in relazione ai requisiti in grassetto è registrata una conclusione negativa, ne sono indicati i motivi e verranno forniti suggerimenti sulle modifiche da apportare per ottenere un risultato positivo.
Se siete titolari di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CEE) n. 2454/93 (7) (i cosiddetti certificati AEOF e AEOS) e se il sito per il quale chiedete lo status di mittente conosciuto è stato adeguatamente esaminato dalle autorità doganali a una data non superiore a 3 anni prima della data della domanda dello status di mittente conosciuto, siete tenuti a compilare e fare firmare da un rappresentante legale della vostra società la parte 1, per quanto riguarda l'organizzazione e le responsabilità, nonché la dichiarazione di impegni della «lista di controllo per la convalida dei mittenti conosciuti» contenuta nell'appendice 6-C.
Introduzione
Le merci devono essere prodotte dalla vostra società sul sito da ispezionare. Ciò comprende la fabbricazione in loco e le operazioni di raccolta e imballaggio, quando gli articoli non sono identificabili come merce da trasportare per via aerea finché non vengono selezionati per evadere un ordine. (Cfr. anche la nota).
Sarà necessario determinare quando una spedizione di merce/posta diventa identificabile come merce/posta aerea e dimostrare di avere attuato le misure pertinenti per proteggerla da interferenze non autorizzate o manomissioni. Devono essere inclusi dettagli riguardanti la produzione, l'imballaggio, lo stoccaggio e/o la spedizione.
Organizzazione e responsabilità
Siete tenuti a comunicare i particolari relativi alla vostra organizzazione (nome, numero di partita IVA o di iscrizione alla Camera di commercio o nel registro delle imprese, ove previsto, numero del certificato AEO e data dell'ultima ispezione del sito da parte delle autorità doganali, se del caso), indirizzo del sito da convalidare e indirizzo principale dell'organizzazione (se diverso dal sito da convalidare). È necessario indicare anche la data della visita di convalida precedente e l'ultimo codice alfanumerico identificativo unico (ove previsto), nonché il tipo di attività commerciale, il numero approssimativo di dipendenti presenti sul sito, il nome e il titolo del responsabile della sicurezza della merce/posta aerea e i recapiti.
Procedura di selezione del personale
Sarà necessario fornire i dettagli delle procedure di selezione per tutto il personale (permanente, temporaneo o personale d'agenzia, autisti) che ha accesso a merce/posta aerea identificabile come tale. La procedura di selezione deve comprendere un controllo preliminare all'assunzione e/o un controllo dei precedenti personali in conformità al punto 11.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. La verifica in loco dei siti comporta un'intervista al responsabile della selezione del personale. Quest'ultimo dovrà fornire le prove (per esempio i moduli in bianco) atte ad illustrare concretamente le procedure aziendali. La procedura di selezione in questione si applica al personale assunto dopo il 29 aprile 2010.
Procedura di formazione di sensibilizzazione alla sicurezza del personale
Sarà necessario dimostrare che tutto il personale (permanente, temporaneo o personale d'agenzia, autisti) che ha accesso a merce/posta aerea ha ricevuto una formazione adeguata in materia di sicurezza. La formazione si svolge in conformità al punto 11.2.7 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. Deve essere conservata documentazione relativa alla formazione di ogni addetto. Sarà inoltre necessario dimostrare che tutto il personale pertinente che effettua controlli di sicurezza ha seguito un corso di formazione o una formazione periodica a norma del capitolo 11 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.
Sicurezza materiale
Sarà necessario dimostrare come il vostro sito è protetto (ad esempio mediante una recinzione fisica o una barriera) e che sono attuate procedure pertinenti di controllo d'accesso. Ove opportuno, sarà necessario fornire i dettagli di ogni eventuale sistema di allarme e/o di telecamere a circuito chiuso. È essenziale che l'accesso all'area in cui la merce/posta aerea è trattata o stoccata sia controllato. Tutte le porte, le finestre e gli altri punti di accesso alla merce/posta aerea devono essere protetti ai fini della sicurezza e sottoposti a controlli d'accesso.
Produzione (ove applicabile)
Sarà necessario dimostrare che l'accesso all'area di produzione è controllato e che il processo di produzione è sorvegliato. Se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso della produzione, sarà necessario dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze non autorizzate o manomissioni fin da questa fase.
Imballaggio (ove applicabile)
Sarà necessario dimostrare che l'accesso all'area di imballaggio è controllato e che il processo di imballaggio è sorvegliato. Se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso dell'imballaggio, sarà necessario dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze non autorizzate o manomissioni fin da questa fase.
Sarà necessario fornire informazioni dettagliate sul processo di imballaggio e dimostrare che tutti i prodotti finiti sono controllati prima dell'imballaggio.
Sarà necessario descrivere l'imballaggio esterno finito e dimostrare che è robusto. Deve inoltre essere dimostrato che l'imballaggio esterno finito è tale da evidenziare eventuali manomissioni, per esempio utilizzando sigilli numerati, nastro di sicurezza, timbri speciali o scatole di cartone chiuse con un nastro adesivo. Sarà inoltre necessario dimostrare di conservare tali articoli in condizioni di sicurezza quando non sono utilizzati e di controllarne la distribuzione.
Stoccaggio (ove applicabile)
Sarà necessario dimostrare che l'accesso all'area di stoccaggio è controllato. Se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea durante lo stoccaggio, sarà necessario dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze non autorizzate o manomissioni fin da questa fase.
Infine, sarà necessario dimostrare che la merce/posta aerea finita e imballata è controllata prima della spedizione.
Spedizione (ove applicabile)
Sarà necessario dimostrare che l'accesso all'area di spedizione è controllato. Se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso della spedizione, sarà necessario dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze non autorizzate o manomissioni fin da questa fase.
Trasporto
Sarà necessario fornire informazioni dettagliate sul metodo di trasporto della merce/posta fino all'agente regolamentato.
In caso di uso di trasporto proprio, sarà necessario dimostrare che gli autisti hanno ricevuto una formazione del livello richiesto. Se la vostra società si avvale di un appaltatore, sarà necessario provvedere affinché a) la merce/posta aerea sia da voi sigillata o imballata in modo da assicurare che eventuali manomissioni risultino evidenti e b) la dichiarazione del trasportatore di cui all'appendice 6-E dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sia stata firmata dal trasportatore.
Se il trasporto della merce/posta aerea rientra fra le vostre responsabilità, sarà necessario dimostrare che i mezzi di trasporto utilizzati offrono garanzie di sicurezza mediante l'uso di sigilli, se fattibile, o mediante altri metodi. In caso di utilizzo di sigilli numerati, sarà necessario dimostrare che l'accesso ai sigilli è controllato e che i numeri sono registrati; in caso di utilizzo di altre modalità, sarà necessario dimostrare in che modo eventuali manomissioni della merce/posta sono evidenziate e/o come è garantita la sicurezza. Sarà inoltre necessario dimostrare l'attuazione di misure per verificare l'identità degli autisti dei veicoli che raccolgono merce/posta aerea. Sarà altresì necessario dimostrare che viene garantita la sicurezza della merce/posta quando esce dagli stabilimenti. Sarà necessario dimostrare che la merce/posta aerea è protetta da interferenze non autorizzate durante il trasporto.
Non sarà necessario fornire le prove della formazione degli autisti o una copia della dichiarazione del trasportatore quando un agente regolamentato ha provveduto al trasporto per ritirare la merce/posta aerea dal vostro stabilimento.
Responsabilità del mittente
Sarà necessario dichiarare di accettare ispezioni senza preavviso da parte degli ispettori dell'autorità competente ai fini della verifica del rispetto delle norme in oggetto.
Sarà inoltre necessario dichiarare di trasmettere a [nome dell'autorità competente] le informazioni dettagliate pertinenti rapidamente, e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi, se:
a) |
la responsabilità globale della sicurezza è assegnata a un soggetto diverso dalla persona indicata; |
b) |
i locali o le procedure hanno subito modifiche tali da poter avere un impatto significativo sulla sicurezza; |
c) |
la vostra società cessa l'attività, non tratta più merce/posta aerea o non è più in grado di rispettare i requisiti della pertinente normativa UE. |
Infine, sarà necessario dichiarare di mantenere le norme di sicurezza fino alla successiva visita di convalida e/o ispezione in loco.
Occorrerà altresì accettare la piena responsabilità per la dichiarazione e firmare il documento di convalida.
NOTE:
Dispositivi esplosivi e incendiari
Nelle spedizioni di merci possono essere trasportati dispositivi esplosivi e incendiari assemblati se i requisiti di tutte le norme di sicurezza sono pienamente rispettati.
Spedizioni da altre fonti
Un mittente conosciuto può trasmettere ad un agente regolamentato spedizioni provenienti da altre fonti, purché:
a) |
siano separate dalle proprie spedizioni; nonché |
b) |
l'origine sia chiaramente indicata sulla spedizione o sulla documentazione di accompagnamento. |
Tutte queste spedizioni devono essere sottoposte a screening prima di essere caricate a bordo di un aeromobile.
APPENDICE 6-C
LISTA DI CONTROLLO PER LA CONVALIDA DEI MITTENTI CONOSCIUTI
Istruzioni per la compilazione:
Per compilare il presente modulo si prega di notare quanto segue:
— |
le voci contrassegnate con «(*)» costituiscono dati obbligatori e DEVONO essere compilate, |
— |
se la risposta a una domanda stampata in grassetto è NO, la convalida DEVE essere considerata NEGATIVA. Questo criterio non si applica alle domande non pertinenti, |
— |
la valutazione complessiva può essere POSITIVA soltanto dopo che il mittente ha firmato la dichiarazione di impegni di cui all'ultima pagina, |
— |
l'originale della dichiarazione di impegni deve essere conservato dall'autorità competente o quest'ultima deve avervi accesso fino alla scadenza della convalida. Una copia della dichiarazione deve essere consegnata anche al mittente. |
PARTE 1
Organizzazione e responsabilità
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gg/mm/aaaa |
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gg/mm/aaaa |
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UNI |
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Nome IVA/numero di iscrizione alla Camera di commercio/nel registro delle imprese (se del caso) |
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Numero del certificato AEO |
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Data dell'ultima ispezione del sito effettuata dalle autorità doganali |
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Numero/unità/edificio |
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Via |
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Città |
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Codice postale |
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Paese |
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Numero/unità/edificio |
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Via |
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Città |
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Codice postale |
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Paese |
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Nome |
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Denominazione della funzione |
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Numero di telefono |
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E-mail: |
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PARTE 2
Merce/posta aerea identificabile come tale
Obiettivo: stabilire il momento (o il luogo) in cui la merce/posta diventa identificabile come merce/posta aerea.
Fornire una descrizione: |
NB: nelle parti da 5 a 8 occorre fornire informazioni dettagliate sulla protezione da interferenze non autorizzate o manomissioni della merce/posta aerea identificabile come tale.
PARTE 3
Selezione e formazione del personale
Obiettivo: assicurare che tutto il personale (permanente, temporaneo, personale d'agenzia, autisti) che ha accesso a merce/posta aerea identificabile come tale sia stato sottoposto a un adeguato controllo preliminare all'assunzione e/o a un controllo dei precedenti personali e che abbia ricevuto una formazione in conformità al punto 11.2.7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. Assicurare inoltre che tutto il personale che effettua controlli di sicurezza per quanto riguarda le forniture riceva una formazione conforme alle disposizioni del capitolo 11 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.
Per determinare se le domande di cui ai punti 3.1 e 3.2 debbano essere in grassetto (nel qual caso un NO come risposta deve essere considerato un risultato negativo) occorre tenere conto delle norme nazionali applicabili dello Stato in cui il sito ha sede. Almeno una delle domande in questione deve tuttavia essere in grassetto; si tiene così conto della possibilità di non richiedere un controllo preliminare all'assunzione nel caso in cui sia già stato effettuato un controllo dei precedenti personali. Il responsabile dell'attuazione dei controlli di sicurezza deve sempre essere sottoposto a un controllo dei precedenti personali.
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SÌ o NO |
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Se SÌ, indicare il tipo. |
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La procedura di selezione in questione si applica al personale assunto dopo il 29 aprile 2010. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, indicare il tipo. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, fornire una descrizione. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, fornire una descrizione. |
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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PARTE 4
Sicurezza materiale
Obiettivo: stabilire se sul sito o nei locali esista un livello di sicurezza (materiale) sufficiente per proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze non autorizzate.
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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provvisti di personale |
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manuali |
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automatici |
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elettronici |
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altro (precisare). |
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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PARTE 5
Produzione
Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze non autorizzate o manomissioni.
Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso del processo di produzione.
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, fornire una descrizione. |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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PARTE 6
Imballaggio
Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze non autorizzate o manomissioni.
Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso del processo di imballaggio.
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SÌ o NO |
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SÌ o NO Fornire una descrizione: |
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SÌ o NO |
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Fornire una descrizione: |
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SÌ o NO |
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Se SÌ: |
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SÌ o NO |
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Fornire una descrizione: |
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SÌ o NO |
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Fornire una descrizione: |
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SÌ o NO |
|
||
Se NO, specificare le ragioni. |
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PARTE 7
Stoccaggio
Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze non autorizzate o manomissioni.
Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso del processo di stoccaggio.
|
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SÌ o NO |
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|||
SÌ o NO |
|
||
Se NO, specificare le ragioni. |
PARTE 8
Spedizione
Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze non autorizzate o manomissioni.
Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea nel corso del processo di spedizione.
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SÌ o NO |
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Dipendenti? |
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SÌ o NO |
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Autisti? |
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SÌ o NO |
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Visitatori? |
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SÌ o NO |
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Appaltatori? |
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
PARTE 8 A
Spedizioni da altre fonti
Obiettivo: stabilire le procedure per trattare le spedizioni non sicure.
Rispondere a queste domande soltanto se sono accettate spedizioni destinate al trasporto per via aerea provenienti da altre aziende.
|
|||
SÌ o NO |
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PARTE 9
Trasporto
Obiettivo: proteggere la merce/posta aerea identificabile come tale da interferenze non autorizzate o manomissioni.
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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Rispondere alle domande seguenti unicamente in caso di risposta positiva alle domande 9.1 b) o 9.1 c)
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SÌ o NO |
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Se SÌ, specificare le modalità. |
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, specificare le modalità. |
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNI
Il sottoscritto dichiara:
— |
di accettare ispezioni senza preavviso da parte degli ispettori dell'autorità competente ai fini della verifica del rispetto delle norme in oggetto; di essere consapevole che qualora l'ispettore riscontrasse gravi irregolarità in materia di sicurezza, lo status di mittente conosciuto potrebbe essere ritirato, |
— |
di trasmettere rapidamente, e in ogni caso entro 10 giorni lavorativi, a [nome dell'autorità competente] le informazioni dettagliate pertinenti se:
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— |
di mantenere le norme di sicurezza fino alla successiva visita di convalida e/o ispezione in loco, |
— |
Assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione. |
Firmato |
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Funzione nella società |
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Valutazione (e notifica)
Valutazione positiva/negativa |
|
Se la valutazione complessiva è negativa, elencare di seguito le aree in cui il mittente non rispetta la norma di sicurezza richiesta o presenta un punto vulnerabile specifico. Fornire altresì suggerimenti sulle modifiche necessarie per rispettare la norma richiesta e ottenere quindi una valutazione positiva. |
|
Firmato |
|
(nome del validatore) |
APPENDICE 6-C2
LISTA DI CONTROLLO PER LA CONVALIDA DEGLI AGENTI REGOLAMENTATI DI PAESI TERZI CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA AEREA UE
I soggetti dei paesi terzi hanno la possibilità di diventare parte della catena logistica sicura di un ACC3 (vettore aereo per merci o per posta operante nell'Unione da un aeroporto di un paese terzo) presentando domanda di designazione come agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE (RA3). Per RA3 si intende un soggetto di handling delle merci, situato in un paese terzo sottoposto a convalida e approvato in base a una convalida ai fini della sicurezza aerea UE.
L'RA3 assicura che alle spedizioni destinate all'Unione europea siano applicati i controlli di sicurezza, compreso lo screening, se del caso, e che le spedizioni siano protette da interferenze non autorizzate dal momento in cui sono stati effettuati tali controlli di sicurezza fino a che siano state caricate su un aeromobile o altrimenti consegnate a un ACC3 o ad un altro RA3.
I prerequisiti per trasportare merce o posta aerea nell'Unione (8) o in Islanda, Norvegia e Svizzera sono stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.
La lista di controllo è lo strumento di cui si avvale il validatore della sicurezza aerea UE per valutare il livello di sicurezza applicato alla merce o posta aerea con destinazione UE/SEE (9) dal soggetto che ha presentato domanda di designazione RA3 o sotto la sua responsabilità. La lista di controllo va usata solo nei casi indicati al punto 6.8.4.1, lettera b), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. Nei casi indicati al punto 6.8.4.1, lettera a), di tale allegato il validatore della sicurezza aerea UE si avvale della lista di controllo per gli ACC3.
Se il validatore della sicurezza aerea UE conclude che il soggetto è riuscito a conseguire la conformità agli obiettivi riportati nella suddetta lista di controllo, al soggetto sottoposto a convalida è consegnata una relazione di convalida. La relazione di convalida certifica che il soggetto è designato agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE (RA3). L'RA3 potrà utilizzare la relazione nei rapporti commerciali con gli ACC3. La relazione di convalida deve comprendere almeno tutte le seguenti parti integranti:
a) |
la lista di controllo completa [appendice 6-C2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998] firmata dal validatore della sicurezza aerea UE e corredata, se del caso, delle osservazioni del soggetto sottoposto a convalida; |
b) |
la dichiarazione di impegni [appendice 6-H2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998] firmata dal soggetto sottoposto a convalida; |
c) |
una dichiarazione di indipendenza [appendice 11-A del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998] relativa al soggetto sottoposto a convalida, firmata dal validatore della sicurezza aerea UE. |
L'integrità della relazione di convalida è comprovata dalla numerazione delle pagine, dalla data della convalida ai fini della sicurezza aerea UE e dalla sigla apposta su ogni pagina dal validatore e dal soggetto sottoposto a convalida. La relazione di convalida è redatta in lingua inglese.
La parte 5 — Screening e la parte 6 — Merci o posta ad alto rischio (HRCM) sono valutate in base ai requisiti di cui ai capitoli 6.7 e 6.8 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. Per quanto riguarda le parti che non possono essere valutate in base ai requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, le norme di base utilizzate sono le norme e procedure raccomandate (SARP) di cui all'allegato 17 della convenzione sull'aviazione civile internazionale e il materiale guida contenuto nel manuale per la sicurezza aerea ICAO (documento ICAO 8973 — riservato).
Se il validatore della sicurezza aerea UE conclude che il soggetto non ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella presente lista di controllo, al soggetto in questione viene trasmessa una copia della lista di controllo completa, con l'indicazione delle lacune constatate.
Istruzioni per la compilazione:
1) |
tutte le parti della lista di controllo devono essere compilate. L'eventuale assenza di informazioni va motivata; |
2) |
al termine di ciascuna parte il validatore della sicurezza aerea UE stabilisce se e in che misura siano stati conseguiti gli obiettivi di tale parte. |
PARTE 1
Identificazione del soggetto sottoposto a convalida e del validatore
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Usare il formato preciso della data, come dallo 01.10.2012 allo 02.10.2012 |
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gg/mm/aaaa |
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gg/mm/aaaa |
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Numero di registrazione RA3 precedente, se disponibile |
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Certificato AEO/status C-TPAT/altre certificazioni, se disponibili |
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Nome |
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Società/organizzazione/autorità |
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Codice alfanumerico identificativo unico (UAI) |
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Indirizzo e-mail |
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Numero di telefono — compresi i prefissi internazionali |
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Nome |
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Numero di registrazione della società (ad esempio numero di iscrizione nel registro delle imprese, se applicabile) |
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Numero/unità/edificio |
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Via |
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Città |
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Codice postale |
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Stato (se pertinente) |
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Paese |
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Indirizzo di casella postale, se applicabile |
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Numero/unità/edificio |
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Via |
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Città |
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Codice postale |
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Stato (se pertinente) |
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Paese |
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Indirizzo di casella postale, se applicabile |
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Numero |
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Nome |
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Denominazione della funzione |
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Indirizzo e-mail |
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Numero di telefono — compresi i prefissi internazionali |
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PARTE 2
Organizzazione e responsabilità dell'agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE
Obiettivo: tutta la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE deve essere soggetta a controlli di sicurezza. Le merci e la posta consegnate da un RA3 a un ACC3 o ad un altro RA3 possono essere accettate come merce/posta sicura solo se l'RA3 applica i suddetti controlli di sicurezza. Informazioni relative a tali controlli sono fornite nelle parti seguenti della presente lista di controllo.
L'RA3 deve disporre di procedure volte a garantire che gli opportuni controlli di sicurezza siano applicati a tutta la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE, e che la merce/posta sicura sia protetta fino al transito indiretto verso un ACC3 o un altro RA3. I controlli di sicurezza consistono in una delle seguenti modalità:
a) |
uno screening fisico di livello sufficiente a garantire con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti; |
b) |
altri controlli di sicurezza, parte integrante di un processo di sicurezza della catena logistica, atti a garantire con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti e applicati da un altro RA3, KC3 o AC3 designato dall'RA3. |
Riferimento: punto 6.8.3.
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SÌ o NO |
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Se NO, passare direttamente al punto 2.5. |
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Data — usare il formato preciso gg/mm/aaaa |
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Versione |
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Il programma di sicurezza è presentato e/o approvato dall'autorità competente dello Stato del soggetto? Se SÌ, descrivere la procedura. |
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SÌ o NO |
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Se NO, indicare perché e illustrarne le ragioni. |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere la procedura. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere il sistema di gestione e indicare se è approvato, verificato o fornito dall'autorità competente o da altro soggetto. |
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Se NO, indicare in che modo il soggetto garantisce che i controlli di sicurezza siano effettuati con le modalità previste. |
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Osservazioni del soggetto |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 3
Selezione e formazione del personale
Obiettivo: per garantire l'applicazione dei controlli di sicurezza necessari, l'RA3 seleziona personale responsabile e competente per il lavoro sul campo, al fine di garantire la messa in sicurezza della merce e della posta aerea. Il personale che ha accesso alla merce da trasportare per via aerea messa in sicurezza deve possedere tutte le competenze necessarie per svolgere le proprie mansioni ed essere adeguatamente formato a tale scopo.
Al fine di conseguire tale obiettivo l'RA3 deve disporre di procedure atte a garantire che tutto il personale (permanente, temporaneo, personale d'agenzia, autisti ecc.), che può accedere direttamente senza scorta alla merce/posta aerea oggetto di controlli di sicurezza:
a) |
sia stato sottoposto a controlli iniziali e ripetuti preliminari all'assunzione e/o a controlli dei precedenti personali che siano quantomeno conformi ai requisiti fissati dalle autorità locali dell'infrastruttura dell'RA3 sottoposto a convalida; nonché |
b) |
abbia completato, e ripetuto successivamente, una formazione iniziale di sensibilizzazione alla sicurezza per acquisire consapevolezza delle sue responsabilità in materia di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dalle autorità locali dell'infrastruttura dell'RA3 sottoposto a convalida. |
Nota:
— |
per controllo dei precedenti personali si intende un controllo dell'identità e dell'esperienza precedente di una persona compresi, laddove ciò sia legalmente ammissibile, i suoi eventuali precedenti penali, nell'ambito della verifica dell'attitudine individuale a effettuare mansioni di controllo della sicurezza e/o per poter accedere senza scorta ad un'area sterile (definizione di cui all'allegato 17 dell'ICAO), |
— |
un controllo preliminare all'assunzione deve stabilire l'identità della persona sulla base di prove documentali, verificare l'attività professionale, gli studi ed eventuali interruzioni almeno durante gli ultimi cinque anni ed esigere dalla persona interessata la firma di una dichiarazione che specifichi gli eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza almeno negli ultimi cinque anni (definizione dell'Unione). |
Riferimento: punto 6.8.3.1.
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SÌ o NO |
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Se SÌ, indicare il numero di anni precedenti preso in considerazione ai fini del controllo preliminare all'assunzione e il soggetto che effettua il controllo. |
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Illustrare gli elementi, indicare quale soggetto esegue l'azione e, se del caso, indicare l'arco temporale precedente preso in considerazione. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, indicare il numero di anni precedenti preso in considerazione ai fini del controllo preliminare all'assunzione e il soggetto che effettua il controllo. |
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Illustrare gli elementi, indicare quale soggetto esegue l'azione e, se del caso, indicare l'arco temporale precedente preso in considerazione. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere gli elementi e la durata della formazione. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere gli elementi e la durata dei corsi di formazione. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, specificare gli elementi e la frequenza della formazione periodica. |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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Osservazioni del soggetto |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 4
Procedure di accettazione
Obiettivo: l'RA3 può ricevere merci o posta da un altro RA3, un KC3, un AC3 o da un mittente sconosciuto. L'RA3 deve disporre di procedure appropriate di accettazione di merci e posta per stabilire se una spedizione provenga da una catena logistica sicura e quali misure di sicurezza occorra applicarvi di conseguenza.
L'RA3 può mantenere una banca dati contenente almeno le informazioni riportate di seguito, per ciascun agente regolamentato o mittente conosciuto sottoposto a convalida ai fini della sicurezza aerea UE in conformità al punto 6.8.4.1 e dal quale accetta direttamente merci e posta da consegnare ad un ACC3 per il trasporto nell'Unione:
a) |
i dati relativi alla società, compreso l'indirizzo sociale bona fide; |
b) |
la natura dell'attività svolta, escluse le informazioni commercialmente sensibili; |
c) |
i recapiti, compresi quelli dei responsabili della sicurezza; |
d) |
il numero di iscrizione della società nel registro delle imprese, ove applicabile; |
e) |
se disponibile, la relazione di convalida. |
Riferimento: punti 6.8.3.1 e 6.8.4.3.
Nota: un RA3 può accettare merci da un AC3 come merci sicure solo se ha designato esso stesso tale mittente quale AC3 e risponde delle merci consegnate da tale mittente.
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SÌ o NO |
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Se SÌ, come? |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, specificare le informazioni inserite nella banca dati. |
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Se NO, in che modo il soggetto può sapere che la merce proviene da un altro RA3, KC3 o AC3? |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere la procedura e le garanzie che il soggetto richiede al mittente. |
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SÌ/NO — spiegare |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere la procedura. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, come? Descrivere la procedura. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere (sigilli, serrature, ispezione ecc.). |
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, come? |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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Osservazioni del soggetto |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 5
Screening
Obiettivo: l'RA3 che accetta merci e posta che non provengono da una catena logistica sicura deve sottoporre le spedizioni ad uno screening adeguato prima di poterle consegnare ad un ACC3 come merci sicure. L'RA3 deve disporre di procedure per garantire che la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE per il transito diretto e indiretto o lo scarico in un aeroporto dell'Unione sia sottoposta a screening mediante gli strumenti o le metodologie previsti dalla legislazione dell'Unione ad un livello sufficientemente elevato per garantire con ragionevole sicurezza che non contenga articoli proibiti.
Se lo screening della merce o della posta aerea è effettuato dall'autorità competente dello Stato terzo, o per conto della stessa, l'RA3 lo dichiara specificando in che modo venga garantito uno screening adeguato.
Riferimento: punto 6.8.3.
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SÌ o NO |
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Se SÌ, specificare la natura di tali soggetti e fornire informazioni:
Specificare la natura dell'accordo/contratto tra il soggetto sottoposto a convalida e il soggetto che applica lo screening per suo conto. |
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Specificare, indicando in modo dettagliato i dispositivi utilizzati per lo screening della merce/posta aerea (ad esempio fabbricante, tipo, versione del software, standard, numero di serie ecc.) per tutte le modalità impiegate. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, specificare. |
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Se NO, fornire informazioni sull'approvazione dei dispositivi e sulla relativa data, come pure indicazioni del fatto che sono conformi alle norme UE in materia. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere la procedura. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere in che modo si garantisce che la metodologia di screening adottata sia impiegata ad un livello sufficiente per garantire con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere la procedura per determinare la causa di un segnale d'allarme in modo da garantire con ragionevole sicurezza l'assenza di articoli proibiti. |
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Se NO, descrivere cosa succede alla spedizione. |
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, specificare. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, fornire una descrizione. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, fornire una descrizione. |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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Osservazioni del soggetto |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 6
Merci o posta ad alto rischio (HRCM)
Obiettivo: le spedizioni provenienti, o in transito indiretto, da siti identificati come ad alto rischio dall'Unione o che presentano manomissioni significative vanno considerate merci e posta ad alto rischio (HRCM). Tali spedizioni devono essere sottoposte a screening sulla base di istruzioni specifiche. L'RA3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta ad alto rischio (HRCM) con destinazione UE/SEE siano identificate e soggette a controlli adeguati, come definito nella legislazione dell'Unione.
L'ACC3 cui l'RA3 consegna merci e posta per il trasporto aereo è autorizzato a comunicare all'RA3 le informazioni più recenti e pertinenti sulle origini dell'alto rischio.
L'RA3 applica le stesse misure a prescindere dal fatto che riceva merci e posta ad alto rischio da un vettore aereo o mediante altri modi di trasporto.
Riferimento: Punto 6.7
Nota: le merci e la posta ad alto rischio (HRCM) che hanno ricevuto l'autorizzazione al trasporto nell'UE/SEE ottengono lo status di sicurezza «SHR», indicante che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, in conformità ai requisiti per merci e posta ad alto rischio.
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SÌ o NO |
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Se SÌ, fornire una descrizione. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, fornire una descrizione. |
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SÌ o NO |
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Se NO, indicare le procedure applicate. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere in che modo è rilasciata la dichiarazione sullo status di sicurezza e in quale documento. |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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Osservazioni del soggetto |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 7
Protezione di merce e posta aerea messa in sicurezza
Obiettivo: l'RA3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze non autorizzate e/o manomissioni a partire dal punto in cui sono effettuati lo screening o altri controlli di sicurezza o dal punto di accettazione dopo l'esecuzione dello screening o dei controlli di sicurezza e fino al carico o al transito indiretto verso un ACC3 o un alto RA3. Se la merce e la posta aerea precedentemente messa in sicurezza non è protetta in seguito, non può essere caricata o trasferita ad un ACC3 o ad un altro RA3 come merce o posta aerea messa in sicurezza.
La protezione può essere garantita con modalità differenti che possono essere di tipo fisico (barriere, locali chiusi a chiave ecc.), umano (pattugliamento, personale adeguatamente formato ecc.) e tecnologico (telecamere a circuito chiuso, sistemi di allarme ecc.).
La merce o la posta aerea con destinazione UE/SEE e messa in sicurezza dovrebbe essere tenuta separata dalla merce/posta aerea che non lo è.
Riferimento: punto 6.8.3.1.
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SÌ o NO |
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Se SÌ, specificare la natura di tali soggetti e fornire informazioni:
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SÌ o NO |
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Se SÌ, fornire una descrizione. Specificare i tipi di protezione di cui si dispone:
e illustrarne l'organizzazione. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, fornire una descrizione. Precisare in che modo tutti i punti d'accesso (comprese porte e finestre) alla merce/posta aerea identificabile come tale e messa in sicurezza sono sottoposti a controllo. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, indicare in che modo è protetta (fisico, umano, tecnologico ecc.). Precisare altresì se l'edificio è di costruzione solida e di che materiali consiste, se l'informazione è disponibile. |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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Osservazioni del soggetto |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 8
Documentazione
Obiettivo: lo status di sicurezza della spedizione è indicato nella documentazione allegata alla stessa, in forma di lettera di trasporto aereo, documentazione postale equivalente o dichiarazione separata, in formato elettronico o cartaceo. Lo status di sicurezza è rilasciato dall'RA3.
Riferimento: punto 6.3.2.6, lettera d), e punto 6.8.3.4.
Nota: possono essere indicati i seguenti status di sicurezza:
— |
«SPX», indicante che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, oppure |
— |
«SCO», indicante che la spedizione è sicura solo ai fini del trasporto con aeromobili cargo o postali, oppure |
— |
«SHR», indicante che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, per quanto riguarda i requisiti relativi all'alto rischio; |
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SÌ o NO |
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Se NO, spiegarne i motivi. |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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Osservazioni del soggetto |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 9
Trasporto
Obiettivo: la merce/posta aerea deve essere protetta contro interferenze non autorizzate o manomissioni dal momento in cui è stata messa in sicurezza fino al momento del carico o del trasferimento ad un ACC3 o ad un alto RA3, compresa la protezione durante il trasporto verso l'aeromobile o altrimenti verso l'ACC3 o verso un altro RA3. Se la merce e la posta aerea precedentemente messa in sicurezza non è protetta durante il trasporto, non può essere caricata o trasferita ad un ACC3 o ad un altro RA3 come merce sicura.
Durante il trasporto verso l'aeromobile o l'ACC3 o un altro RA3, l'RA3 è responsabile della protezione delle spedizioni sicure, anche laddove il trasporto sia effettuato per suo conto da un altro soggetto, ad esempio uno spedizioniere. Sono esclusi i casi in cui le spedizioni sono trasportate sotto la responsabilità di un ACC3 o di un altro RA3.
Riferimento: punto 6.8.3.
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, come? |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, come? |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, specificare le modalità |
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere i tipi di controlli di sicurezza (controllo preliminare all'assunzione, controllo dei precedenti personali ecc.) e il tipo di formazione (formazione di sensibilizzazione alla sicurezza ecc.) |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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Osservazioni del soggetto |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 10
Conformità
Obiettivo: dopo aver analizzato le parti da 1 a 9 della lista di controllo, il validatore della sicurezza aerea UE deve valutare se la verifica in loco confermi l'attuazione dei controlli di sicurezza in conformità agli obiettivi elencati nella presente lista di controllo per la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE.
Si prospettano due scenari possibili. Il validatore della sicurezza aerea UE conclude che il soggetto:
a) |
ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella presente lista di controllo. Il validatore trasmette al soggetto sottoposto a convalida l'originale della relazione di convalida e certifica che il soggetto è designato agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE; |
b) |
non ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella presente lista di controllo. In tal caso il soggetto non è autorizzato a consegnare merce/posta aerea messa in sicurezza e con destinazione UE/SEE ad un ACC3 o ad un altro RA3. Al soggetto in questione viene trasmessa una copia della lista di controllo completa, con l'indicazione delle lacune constatate. |
In generale il validatore della sicurezza aerea UE deve decidere se la merce/posta in carico al soggetto sottoposto a convalida è trattata in modo che al momento della consegna ad un ACC3 o ad un altro RA3 possa essere considerata sicura per la spedizione all'UE/SEE conformemente alle disposizioni applicabili dell'Unione.
Il validatore della sicurezza aerea UE deve tener presente che la valutazione è basata su una metodologia di conformità in funzione dell'obiettivo.
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Valutazione (e notifica) (evidenziare la voce pertinente). Se la valutazione è «POSITIVA», il soggetto sarà considerato designato agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE (RA3). |
Valutazione positiva/negativa |
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Se la valutazione complessiva è negativa, elencare di seguito le aree in cui il soggetto non rispetta la norma di sicurezza richiesta o presenta un punto vulnerabile specifico. Fornire altresì suggerimenti sulle modifiche necessarie per rispettare la norma richiesta e ottenere quindi una valutazione positiva. |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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Osservazioni del soggetto |
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Nome del validatore:
Data:
Firma:
(1) Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7).
(2) Decisione di esecuzione C(2015)8005 final della Commissione, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea contenenti le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 e che abroga la decisione C(2010)774, del 13 aprile 2010.
(3) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).
(6) Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).
(7) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(8) Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
(9) Ai fini della presente lista di controllo per la convalida, la definizione di aeromobile che trasporta merce/posta aerea con destinazione UE/SEE è equivalente a quella di aeromobile che trasporta merce/posta aerea verso l'UE e verso l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera.
ALLEGATO
Elenco delle persone e dei soggetti visitati e intervistati
Comunicare il nome del soggetto, il nome del referente e la data della visita o dell'intervista.
Nome del soggetto |
Nome del referente |
Data della visita/dell'intervista |
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APPENDICE 6-C3
LISTA DI CONTROLLO PER LA CONVALIDA DEGLI ACC3
La designazione ACC3 (vettore aereo per merci o per posta operante nell'Unione da un aeroporto di un paese terzo) costituisce il prerequisito per trasportare merce/posta aerea nell'Unione europea (1) (UE) o in Islanda, Norvegia e Svizzera ed è richiesta dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.
La designazione ACC3 è richiesta in linea di principio per tutti i voli che trasportano merci o posta per il transito diretto e indiretto o lo scarico in aeroporti dell'UE/SEE (2). La responsabilità di designare vettori aerei specifici come ACC3 incombe alle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera. La designazione si basa sul programma di sicurezza dei vettori aerei e sulle verifiche in loco relative all'attuazione delle disposizioni in conformità degli obiettivi di cui alla lista di controllo per la convalida.
La lista di controllo è lo strumento di cui si serve il validatore della sicurezza aerea UE per valutare il livello di sicurezza applicato alla merce o alla posta aerea con destinazione UE/SEE dall'ACC3 o sotto la responsabilità di quest'ultimo o da un vettore aereo che ha presentato domanda di designazione ACC3.
La relazione di convalida è trasmessa all'autorità competente responsabile della designazione e al soggetto sottoposto a convalida entro un massimo di un mese dalla verifica in loco. La relazione di convalida deve comportare quantomeno le seguenti parti integranti:
— |
la lista di controllo completa firmata dal validatore della sicurezza aerea UE e corredata, se del caso, delle osservazioni del soggetto sottoposto a convalida, |
— |
la dichiarazione di impegni [appendice 6-H1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998] firmata dal soggetto sottoposto a convalida, nonché |
— |
una dichiarazione di indipendenza [appendice 11-A del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998] relativa al soggetto sottoposto a convalida, firmata dal validatore della sicurezza aerea UE. |
L'integrità della relazione di convalida è comprovata dalla numerazione delle pagine, dalla data della convalida ai fini della sicurezza aerea UE e dalla sigla apposta su ogni pagina dal validatore e dal soggetto sottoposto a convalida. La relazione di convalida è redatta in lingua inglese.
La parte 3 — Programma di sicurezza del vettore aereo, la parte 6 — Banca dati, la parte 7 — Screening e la parte 8 — Merci o posta ad alto rischio (HRCM) sono valutate in base ai requisiti di cui ai capitoli 6.7 e 6.8 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. Per quanto riguarda le altre parti, le norme di base utilizzate sono le norme e le procedure raccomandate (SARP) di cui all'allegato 17 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale e il materiale guida contenuto nel manuale per la sicurezza aerea ICAO (documento ICAO 8973 — riservato).
Istruzioni per la compilazione:
— |
tutte le parti della lista di controllo devono essere compilate. L'eventuale assenza di informazioni deve essere motivata, |
— |
al termine di ciascuna parte il validatore della sicurezza aerea UE stabilisce se e in che misura siano stati conseguiti gli obiettivi di tale parte. |
PARTE 1
Identificazione del soggetto sottoposto a convalida e del validatore
Usare il formato preciso della data, come dallo 01.10.2012 allo 02.10.2012 |
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gg/mm/aaaa |
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gg/mm/aaaa |
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UAI |
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Nome |
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Società/organizzazione/autorità |
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UAI |
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Indirizzo e-mail |
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Numero di telefono — compresi i prefissi internazionali |
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Nome |
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COA (certificato di operatore aereo) rilasciato in (nome dello Stato): |
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codice IATA (Associazione internazionale del trasporto aereo) o codice ICAO (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile) se il codice IATA non esiste per il vettore aereo. Specificare di quale codice si tratta. |
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Stato responsabile della designazione del vettore aereo come ACC3 |
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Nome |
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Codice IATA (o ICAO) dell'aeroporto |
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Nome |
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Denominazione della funzione |
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Indirizzo e-mail |
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Numero di telefono — compresi i prefissi internazionali |
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Numero/unità/edificio/aeroporto |
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Via |
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Codice postale |
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Stato (se pertinente) |
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Numero/unità/edificio/aeroporto |
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Via |
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Città |
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Codice postale |
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Stato (se pertinente) |
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Paese |
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PARTE 2
Organizzazione e responsabilità dell'ACC3 in aeroporto
Obiettivo: tutta la merce o la posta aerea con destinazione UE/SEE deve essere soggetta ai controlli di sicurezza. I dettagli relativi a tali controlli sono forniti nelle parti seguenti della presente lista di controllo. L'ACC3 non accetta merci o posta per il trasporto mediante aeromobile con destinazione UE se l'applicazione dello screening o degli altri controlli di sicurezza non è confermata da un agente regolamentato o mittente conosciuto con convalida ai fini della sicurezza aerea UE o da un mittente responsabile di un agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza aerea UE, che se ne assumono la responsabilità, o se tali spedizioni non sono soggette a screening conformemente alla legislazione UE.
L'ACC3 deve disporre di una procedura per garantire che gli opportuni controlli di sicurezza siano applicati a tutta la merce e la posta aerea con destinazione UE/SEE, a meno che non sia esentata dallo screening in virtù della legislazione dell'Unione e la merce o la posta in questione non sia protetta da allora fino al momento del carico a bordo dell'aeromobile. I controlli di sicurezza consistono in:
— |
uno screening fisico di livello sufficiente a garantire con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti, o |
— |
altri controlli di sicurezza, parte integrante di un processo di sicurezza della catena logistica, atti a garantire con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti ed eseguiti da un agente regolamentato o mittente conosciuto con convalida ai fini della sicurezza aerea UE o da un mittente responsabile di un agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza aerea UE. |
Riferimento: punto 6.8.3
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere la procedura. |
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Se SÌ, specificare. |
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Se NO, quali soggetti che non figurano nel programma di sicurezza del vettore aereo effettuano controlli di sicurezza sulla merce/posta aerea da trasportare da tale vettore aereo verso l'UE/il SEE? |
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Specificare la natura di tali soggetti e fornire informazioni:
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare. |
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Se SÌ, descrivere gli elementi del programma e le modalità con cui è stato attuato. |
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Osservazioni del vettore aereo |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 3
Programma di sicurezza del vettore aereo
Obiettivo: l'ACC3 garantisce che il suo programma di sicurezza comprenda tutte le misure per la sicurezza aerea pertinenti e sufficienti per garantire la sicurezza del trasporto di merce/posta aerea nell'UE.
Il programma di sicurezza e la pertinente documentazione del vettore aereo costituiscono la base dei controlli di sicurezza effettuati in conformità agli obiettivi della presente lista di controllo. Il vettore aereo può prendere in considerazione di trasmettere la propria documentazione al validatore della sicurezza aerea UE prima della visita in loco affinché quest'ultimo possa familiarizzarsi con i dettagli relativi ai siti da visitare.
Riferimento: punto 6.8.2.1 e appendice 6-G
Nota: i punti che seguono, elencati nell'appendice 6-G di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 devono trattare in modo adeguato:
a) |
la descrizione delle misure adottate per merce e posta aerea; |
b) |
le procedure di accettazione; |
c) |
lo schema e i criteri per agenti regolamentati; |
d) |
lo schema e i criteri per mittenti conosciuti; |
e) |
lo schema e i criteri per mittenti responsabili; |
f) |
le norme per lo screening; |
g) |
i siti per lo screening; |
h) |
i dettagli relativi ai dispositivi per lo screening; |
i) |
i dettagli relativi all'operatore o al fornitore di servizi; |
j) |
l'elenco di esenzioni dallo screening di sicurezza; |
k) |
il trattamento destinato alle merci e alla posta ad alto rischio. |
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Data — usare il formato preciso della data gg/mm/aaaa |
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Versione |
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Il programma è stato presentato in una fase iniziale a un'autorità competente UE/SEE? Se SÌ era per la designazione ACC3? Altri scopi? |
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SÌ o NO |
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Se NO, indicare perché e illustrarne le ragioni. |
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SÌ o NO |
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Se NO, indicare perché e illustrarne le ragioni. |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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Osservazioni del vettore aereo |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 4
Selezione e formazione del personale
Obiettivo: l'ACC3 seleziona personale responsabile e competente per il lavoro sul campo al fine di garantire la messa in sicurezza della merce e della posta aerea. Il personale che ha accesso alle merci messe in sicurezza deve possedere tutte le competenze necessarie per svolgere le proprie mansioni e deve essere adeguatamente formato a tale scopo.
Al fine di conseguire tale obiettivo l'ACC3 deve disporre di una procedura atta a garantire che tutto il personale (permanente, temporaneo, personale d'agenzia, autisti ecc.), che può accedere direttamente senza scorta alla merce/posta aerea oggetto di controlli di sicurezza:
— |
sia stato sottoposto a controlli iniziali e ripetuti preliminari all'assunzione e/o a controlli dei precedenti personali che siano quantomeno conformi ai requisiti fissati dalle autorità locali dell'aeroporto sottoposto a convalida, nonché |
— |
abbia completato, e ripetuto successivamente, una formazione iniziale di sensibilizzazione alla sicurezza per acquisire consapevolezza delle sua responsabilità in materia di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dalle autorità locali dell'aeroporto sottoposto a convalida. |
Riferimento: punto 6.8.3.1
Nota:
— |
per controllo dei precedenti personali si intende un controllo dell'identità e dell'esperienza precedente di una persona compresi, laddove ciò sia legalmente ammissibile, i suoi eventuali precedenti penali, nell'ambito della verifica dell'attitudine individuale a effettuare mansioni di controllo della sicurezza e/o per poter accedere senza scorta ad un'area sterile (definizione di cui all'allegato 17 dell'ICAO), |
— |
un controllo preliminare all'assunzione deve stabilire l'identità della persona sulla base di prove documentali, verificare l'attività professionale, gli studi ed eventuali interruzioni almeno durante gli ultimi cinque anni ed esigere dalla persona interessata la firma di una dichiarazione che specifichi gli eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza almeno negli ultimi cinque anni (definizione dell'Unione). |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, indicare il numero di anni precedenti preso in considerazione ai fini del controllo preliminare all'assunzione e il soggetto che effettua il controllo. |
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Illustrare gli elementi, indicare quale soggetto esegue l'azione e, se del caso, indicare l'arco temporale precedente preso in considerazione. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, indicare il numero di anni precedenti preso in considerazione ai fini del controllo preliminare all'assunzione e il soggetto che effettua il controllo. |
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Illustrare gli elementi, indicare quale soggetto esegue l'azione e, se del caso, indicare l'arco temporale precedente preso in considerazione. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere gli elementi e la durata della formazione. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere gli elementi e la durata dei corsi di formazione. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, specificare gli elementi e la frequenza della formazione periodica. |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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Osservazioni del vettore aereo |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 5
Procedure di accettazione
Obiettivo: l'ACC3 deve applicare una procedura atta ad accertare, e verificare all'accettazione, lo status di sicurezza di una spedizione in relazione ai controlli precedentemente effettuati.
La procedura deve comprendere i seguenti elementi:
— |
la verifica che la spedizione sia consegnata da una persona nominata dall'agente regolamentato o mittente conosciuto con convalida ai fini della sicurezza aerea UE elencato nella sua banca dati (parte 6) o da un mittente responsabile di tale agente regolamentato, |
— |
la verifica che la spedizione sia presentata corredata di tutte le informazioni di sicurezza richieste (lettera di trasporto aereo e informazioni sullo status di sicurezza in formato cartaceo o elettronico) corrispondenti alla spedizione della merce e della posta aerea oggetto della consegna, |
— |
la verifica che la spedizione non presenti alcun segno di manomissioni, nonché |
— |
la verifica se la spedizione debba essere trattata come merci e posta ad alto rischio (HRCM). |
Riferimento: punto 6.8.3.1
Nota:
— |
per agente regolamentato o mittente conosciuto si intende un soggetto di handling delle merci, che ha ottenuto la convalida da un validatore della sicurezza aerea UE o le cui misure di sicurezza sono state incluse nel programma di sicurezza dell'ACC3 che ha ottenuto la convalida UE (in questo caso l'ACC3 è corresponsabile per le misure di sicurezza), |
— |
per mittente responsabile si intende un soggetto di handling delle merci che opera per conto proprio sotto la responsabilità di un agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza aerea UE. Tale agente regolamentato è pienamente responsabile dei controlli di sicurezza effettuati dal mittente responsabile, |
— |
la persona nominata corrisponde alla persona incaricata di consegnare al vettore aereo la merce o la posta aerea. La persona che effettua la consegna della spedizione al vettore aereo presenta una carta di identità, un passaporto, una patente di guida o altri documenti che ne recano la fotografia e che sono stati rilasciati o sono riconosciuti dall'autorità nazionale. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere la procedura. |
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SÌ o NO — spiegare. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere la procedura. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, come? Descrivere la procedura. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere (sigilli, serrature ecc.). |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, in che modo procede all'accertamento? |
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Se NO, quali controlli sono effettuati per garantire la sicurezza delle merci e della posta dirette verso l'UE/SEE? |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, in che modo procede all'accertamento? |
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Se NO, quali controlli sono effettuati per garantire la sicurezza delle merci e della posta dirette verso l'UE/SEE? |
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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Osservazioni del vettore aereo |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 6
Banca dati
Obiettivo: quando un ACC3 non è obbligato ad eseguire uno screening al 100 % sulla merce/posta aerea con destinazione UE/SEE, deve accertarsi che la merce o la posta provenga da un agente regolamentato o mittente conosciuto o da un mittente responsabile di un agente regolamentato con convalida ai fini della sicurezza aerea UE.
Ai fini del monitoraggio del pertinente percorso di verifica della sicurezza, l'ACC3 mantiene una banca dati contenente, per ciascun soggetto o persona da cui accetta direttamente merci o posta, le informazioni riportate di seguito:
— |
lo status del soggetto interessato (agente regolamentato o mittente conosciuto), |
— |
i dati relativi alla società, compreso l'indirizzo sociale bona fide, |
— |
la natura dell'attività svolta, escluse le informazioni commercialmente sensibili, |
— |
i recapiti, compresi quelli dei responsabili della sicurezza, |
— |
il numero di iscrizione della società nel registro delle imprese, ove applicabile. |
Quando riceve merce o posta aerea, l'ACC3 deve verificare che il soggetto di cui trattasi figuri nella banca dati. Se il soggetto non è inserito nella banca dati, la merce o la posta aerea da esso consegnate dovranno essere sottoposte a screening prima di essere caricate.
Riferimento: punti 6.8.4.1 e 6.8.4.3
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere la banca dati. |
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Se NO, spiegarne i motivi. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere la procedura. |
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SÌ o NO |
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Se NO, spiegarne i motivi. |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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Osservazioni del vettore aereo |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 7
Screening
Obiettivo: quando l'ACC3 accetta merci e posta da un soggetto che non dispone della convalida ai fini della sicurezza aerea UE o la merce ricevuta non è stata protetta da interferenze non autorizzate dal momento in cui sono stati effettuati i controlli di sicurezza, l'ACC3 si accerta che la merce o la posta aerea sia sottoposta a screening prima di essere caricata su un aeromobile. L'ACC3 deve disporre di una procedura per garantire che la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE per il transito diretto e indiretto o lo scarico in un aeroporto dell'Unione sia sottoposta a screening mediante gli strumenti o le metodologie previsti dalla legislazione dell'Unione ad un livello sufficientemente elevato per garantire con ragionevole sicurezza che essa non contenga articoli proibiti.
Se l'ACC3 non effettua in proprio lo screening della merce o della posta aerea, si assicura che sia effettuato uno screening adeguato in conformità dei requisiti UE. Le procedure di screening comprendono, se del caso, il trattamento della merce e della posta in transito diretto e indiretto.
Se lo screening della merce o della posta aerea è effettuato dall'autorità competente dello Stato terzo, o per conto della stessa, l'ACC3 che riceve tale merce o posta aerea dal soggetto di cui trattasi lo dichiara nel suo programma di sicurezza, specificando in che modo venga garantito uno screening adeguato.
Riferimento: punti 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3
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Se SÌ, fornire informazioni. Se del caso, fornire informazioni sul soggetto che figura nel programma di sicurezza del vettore aereo:
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Se NO, quali soggetti che non figurano nel programma di sicurezza del vettore aereo effettuano lo screening della merce/posta aerea da trasportare da tale vettore aereo verso l'UE/il SEE? Specificare la natura di tali soggetti e fornire informazioni:
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Specificare, indicando in modo dettagliato i dispositivi utilizzati per lo screening della merce/posta aerea (fabbricante, tipo, versione del software, norma, numero di serie ecc.) per tutte le modalità impiegate. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, specificare. |
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Se NO, fornire informazioni sull'approvazione dei dispositivi e sulla relativa data, come pure indicazioni del fatto che sono conformi alle norme UE in materia. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere la procedura. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere in che modo si garantisce che la metodologia di screening adottata sia impiegata ad un livello sufficiente per garantire con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere la procedura per determinare la causa di un segnale d'allarme in modo da garantire con ragionevole sicurezza l'assenza di articoli proibiti. |
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Se NO, descrivere cosa succede alla spedizione. |
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, specificare. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, fornire una descrizione. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, fornire una descrizione. |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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Osservazioni del vettore aereo |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 8
Merci o posta ad alto rischio (HRCM)
Obiettivo: le spedizioni provenienti, o in transito indiretto, da siti identificati come ad alto rischio dall'UE o che presentano manomissioni significative vanno considerate merci e posta ad alto rischio (HRCM). Tali spedizioni devono essere sottoposte a screening sulla base di istruzioni specifiche. Le origini dell'alto rischio e le istruzioni per lo screening sono fornite dalle autorità competenti UE/SEE che hanno designato gli ACC3. L'ACC3 deve disporre di una procedura atta a garantire che le merci e la posta ad alto rischio (HRCM) destinate all'UE/SEE siano identificate e soggette a controlli adeguati, come definito nella legislazione dell'Unione.
L'ACC3 rimane in contatto con l'autorità competente responsabile per gli aeroporti UE/SEE verso i quali trasporta merci al fine di poter disporre delle informazioni più recenti sulle origini dell'alto rischio.
L'ACC3 applica le stesse misure a prescindere dal fatto che riceva merci e posta ad alto rischio da un altro vettore aereo o mediante altri modi di trasporto.
Riferimento: punti 6.7 e 6.8.3.4
Nota: le merci e la posta ad alto rischio (HRCM) che hanno ricevuto l'autorizzazione al trasporto nell'UE/SEE ottengono lo status di sicurezza «SHR», indicante che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, in conformità ai requisiti per merci e posta ad alto rischio.
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SÌ o NO |
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Se SÌ, fornire una descrizione. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, fornire una descrizione. |
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SÌ o NO |
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Se NO, indicare le procedure applicate. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere in che modo è rilasciata la dichiarazione sullo status di sicurezza e in quale documento. |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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Osservazioni del vettore aereo |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 9
Protezione
Obiettivo: l'ACC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce e la posta aerea con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze non autorizzate a partire dal punto in cui sono effettuati lo screening o altri controlli di sicurezza o dal punto di accettazione dopo l'esecuzione dello screening o dei controlli di sicurezza e fino al carico.
La protezione può essere garantita con modalità differenti che possono essere di tipo fisico (barriere, locali chiusi a chiave ecc.), umano (pattugliamento, personale adeguatamente formato ecc.) e tecnologico (telecamere a circuito chiuso, sistemi di allarme ecc.).
La merce o la posta aerea con destinazione UE/SEE e messa in sicurezza dovrebbe essere tenuta separata dalla merce/posta aerea che non lo è.
Riferimento: punto 6.8.3
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Se SÌ, specificare. |
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Se NO, quali soggetti che non figurano nel programma di sicurezza del vettore aereo applicano misure di protezione della merce/posta aerea messa in sicurezza, da trasportare da tale vettore aereo verso l'UE/il SEE? Specificare la natura di tali soggetti e fornire informazioni:
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SÌ o NO |
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Se SÌ, fornire una descrizione. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, indicare in che modo è protetta. |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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Osservazioni del vettore aereo |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 10
Documentazione allegata
Obiettivo: l'ACC3 si accerta che:
1) |
lo status di sicurezza della spedizione sia indicato nella documentazione allegata alla stessa, in forma di lettera di trasporto aereo, documentazione postale equivalente o dichiarazione separata, in formato elettronico o cartaceo; nonché |
2) |
il codice alfanumerico identificativo unico figuri nella documentazione che accompagna le spedizioni trasportate, in formato elettronico o cartaceo. |
Riferimento: punto 6.3.2.6, lettera d), punti 6.8.3.4 e 6.8.3.5
Nota: possono essere indicati i seguenti status di sicurezza:
— |
«SPX», indicante che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, oppure |
— |
«SCO», indicante che la spedizione è sicura solo ai fini del trasporto con aeromobili cargo o postali, oppure |
— |
«SHR», indicante che la spedizione è sicura ai fini del trasporto con aeromobili passeggeri, cargo o postali, per quanto riguarda i requisiti relativi all'alto rischio; |
In assenza dell'agente regolamentato la dichiarazione sullo status di sicurezza può essere rilasciata dall'ACC3 o da un vettore aereo proveniente da uno dei paesi terzi esentati dal regime ACC3.
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere il contenuto della documentazione. |
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Se NO, spiegare perché e come le merci o la posta siano trattate come «sicure» dal vettore aereo se caricate su un aeromobile. |
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SÌ o NO |
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Se NO, spiegarne i motivi. |
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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Osservazioni del vettore aereo |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 11
Conformità
Obiettivo: dopo aver analizzato le dieci parti precedenti della lista di controllo, il validatore della sicurezza aerea UE deve valutare se la verifica in loco corrisponda al contenuto della parte del programma di sicurezza del vettore aereo che descrive le misure per la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE e se i controlli di sicurezza permettano di conseguire sufficientemente gli obiettivi elencati nella presente lista di controllo.
Ai fini delle conclusioni si possono elencare quattro possibili situazioni principali:
1) |
il programma di sicurezza del vettore aereo è conforme all'appendice 6-G del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e la verifica in loco conferma il conseguimento degli obiettivi della lista di controllo; oppure |
2) |
il programma di sicurezza del vettore aereo è conforme all'appendice 6-G del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 ma la verifica in loco non conferma il conseguimento degli obiettivi della lista di controllo; oppure |
3) |
il programma di sicurezza del vettore aereo non è conforme all'appendice 6-G del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 ma la verifica in loco conferma il conseguimento degli obiettivi della lista di controllo; oppure |
4) |
il programma di sicurezza del vettore aereo non è conforme all'appendice 6-G del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e la verifica in loco non conferma il conseguimento degli obiettivi della lista di controllo. |
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1, 2, 3 o 4 |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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||
Osservazioni del vettore aereo |
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Nome del validatore:
Data:
Firma:
(1) Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
(2) Ai fini della presente lista di controllo per la convalida, la definizione di aeromobile che trasporta merce/posta aerea con destinazione UE/SEE è equivalente a quella di aeromobile che trasporta merce/posta aerea verso l'UE e verso l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera.
ALLEGATO
Elenco delle persone e dei soggetti visitati e intervistati
Comunicare il nome del soggetto, il nome del referente e la data della visita o dell'intervista.
Nome del soggetto |
Nome del referente |
Data della visita/dell'intervista |
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APPENDICE 6-C4
LISTA DI CONTROLLO PER LA CONVALIDA DEI MITTENTI CONOSCIUTI DI PAESI TERZI CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA AEREA UE
I soggetti dei paesi terzi hanno la possibilità di diventare parte della catena logistica sicura di un ACC3 (vettore aereo per merci o per posta operante nell'Unione da un aeroporto di un paese terzo) presentando domanda di designazione in quanto mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE (KC3). Per KC3 si intende un soggetto di handling delle merci, situato in un paese terzo sottoposto a convalida e approvato in base a una convalida ai fini della sicurezza aerea UE.
Il KC3 assicura che alle spedizioni destinate all'Unione (1) siano applicati i controlli di sicurezza e che esse siano protette da interferenze non autorizzate dal momento in cui sono stati effettuali tali controlli di sicurezza fino al trasferimento ad un ACC3 o ad un agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE (RA3).
I prerequisiti per trasportare merce o posta aerea nell'Unione (UE) o in Islanda, Norvegia e Svizzera sono stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.
La lista di controllo è lo strumento di cui si serve il validatore della sicurezza aerea UE per valutare il livello di sicurezza applicato alla merce o posta aerea con destinazione UE/SEE (2) dal soggetto che ha presentato domanda di designazione KC3 o sotto la sua responsabilità. La lista di controllo va usata solo nei casi indicati al punto 6.8.4.1, lettera b), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. Nei casi indicati al punto 6.8.4.1, lettera a), di tale allegato, il validatore della sicurezza aerea UE si serve della lista di controllo dell'ACC3.
Se il validatore della sicurezza aerea UE conclude che il soggetto è riuscito a conseguire la conformità agli obiettivi riportati nella suddetta lista di controllo, al soggetto sottoposto a convalida è consegnata una relazione di convalida. La relazione di convalida certifica che il soggetto è designato mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE (KC3). Il KC3 potrà utilizzare la relazione nei rapporti commerciali con gli ACC3 e gli RA3. La relazione di convalida deve comprendere almeno tutte le seguenti parti integranti:
a) |
la lista di controllo completa [appendice 6-C4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998] firmata dal validatore della sicurezza aerea UE e corredata, se del caso, delle osservazioni del soggetto sottoposto a convalida; |
b) |
la dichiarazione di impegni [appendice 6-H3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998] firmata dal soggetto sottoposto a convalida; nonché |
c) |
una dichiarazione di indipendenza [appendice 11-A del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998] relativa al soggetto sottoposto a convalida, firmata dal validatore della sicurezza aerea UE. |
L'integrità della relazione di convalida è comprovata dalla numerazione delle pagine, dalla data della convalida ai fini della sicurezza aerea UE e dalla sigla apposta su ogni pagina dal validatore e dal soggetto sottoposto a convalida. La relazione di convalida è redatta in lingua inglese.
Per quanto riguarda le parti che non possono essere valutate in base ai requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, le norme di base utilizzate sono le norme e procedure raccomandate (SARP) di cui all'allegato 17 della convenzione sull'aviazione civile internazionale e il materiale guida contenuto nel manuale per la sicurezza aerea ICAO (documento ICAO 8973 — riservato).
Se dalla convalida ai fini della sicurezza aerea UE risulta che il soggetto non ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella presente lista di controllo, al soggetto in questione viene trasmessa una copia della lista di controllo completa con l'indicazione delle lacune constatate.
Istruzioni per la compilazione:
1) |
tutte le parti della lista di controllo devono essere compilate. L'eventuale assenza di informazioni deve essere motivata; |
2) |
al termine di ciascuna parte il validatore della sicurezza aerea UE stabilisce se e in che misura siano stati conseguiti gli obiettivi di tale parte. |
PARTE 1
Organizzazione e responsabilità
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Usare il formato preciso della data, come dallo 01.10.2012 al 02.10.2012 |
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gg/mm/aaaa |
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gg/mm/aaaa |
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Numero di registrazione KC3 precedente, se disponibile |
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Certificato AEO/status C-TPAT/altre certificazioni, se disponibili |
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Nome |
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Società/organizzazione/autorità |
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Codice alfanumerico identificativo unico (UAI) |
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Indirizzo e-mail |
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Numero di telefono — compresi i prefissi internazionali |
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Nome |
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Numero di registrazione della società (ad esempio numero di iscrizione nel registro delle imprese, se applicabile) |
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Numero/unità/edificio |
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Via |
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Città |
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Codice postale |
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Stato (se pertinente) |
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Paese |
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Indirizzo di casella postale, se applicabile |
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Numero/unità/edificio |
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Via |
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Città |
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Codice postale |
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Stato (se pertinente) |
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Paese |
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Indirizzo di casella postale, se applicabile |
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Che tipo/i di attività commerciale/i — di merce è trattata nei locali del richiedente? |
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Numero |
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Nome |
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Denominazione della funzione |
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Indirizzo e-mail |
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Numero di telefono — compresi i prefissi internazionali |
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PARTE 2
Organizzazione e responsabilità del mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE
Obiettivo: tutta la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE deve essere soggetta a controlli di sicurezza. Le merci e la posta consegnate da un KC3 a un ACC3 o ad un RA3 possono essere accettate come merce/posta sicura solo se il KC3 applica i suddetti controlli di sicurezza. I dettagli relativi a tali controlli sono forniti nelle parti seguenti della presente lista di controllo.
Il KC3 deve disporre di procedure volte a garantire che gli opportuni controlli di sicurezza siano applicati a tutta la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE, e che la merce/posta sicura sia protetta fino alla consegna ad un ACC3 o ad un RA3. I controlli di sicurezza constano di misure atte a garantire con ragionevole sicurezza che la spedizione non nasconda articoli proibiti.
Riferimento: punto 6.8.3.
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SÌ o NO |
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Se NO, passare direttamente al punto 2.5. |
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Data — usare il formato preciso gg/mm/aaaa |
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Versione |
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Il programma di sicurezza è presentato e/o approvato dall'autorità competente dello Stato in cui si trova il soggetto? Se SÌ, descrivere la procedura. |
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SÌ o NO |
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Se NO, indicare perché e illustrarne le ragioni. |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere la procedura. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere il sistema di gestione e indicare se è approvato, verificato o fornito dall'autorità competente o da altro soggetto. |
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Se NO, indicare in che modo il soggetto garantisce che i controlli di sicurezza siano effettuati con le modalità previste. |
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Osservazioni del soggetto |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 3
merce/posta aerea identificabile come tale
Obiettivo: stabilire il momento (o il luogo) in cui la merce/posta diventa identificabile come merce/posta aerea.
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Fornire una descrizione. |
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Osservazioni del soggetto |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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NB: nelle parti da 6 a 9 occorre fornire informazioni dettagliate sulla protezione da interferenze non autorizzate o manomissioni della merce/posta aerea identificabile come tale.
PARTE 4
Selezione e formazione del personale
Obiettivo: per garantire l'applicazione dei controlli di sicurezza necessari, il KC3 seleziona personale responsabile e competente per il lavoro sul campo ai fini della messa in sicurezza della merce o della posta aerea. Il personale che può accedere alla merce da trasportare per via aerea identificabile come tale deve possedere tutte le competenze necessarie per svolgere le proprie mansioni e deve essere adeguatamente formato a tale scopo.
Al fine di conseguire tale obiettivo il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che tutto il personale (permanente, temporaneo, personale d'agenzia, autisti ecc.) che può accedere direttamente senza scorta alla merce/posta aerea oggetto di controlli di sicurezza:
a) |
sia stato sottoposto a controlli iniziali e ripetuti preliminari all'assunzione e/o a controlli dei precedenti personali che siano quantomeno conformi ai requisiti fissati dalle autorità locali dell'infrastruttura del KC3 sottoposto a convalida; nonché |
b) |
abbia completato, e ripetuto successivamente, una formazione iniziale di sensibilizzazione alla sicurezza per acquisire consapevolezza delle sua responsabilità in materia di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dalle autorità locali dell'infrastruttura del KC3 sottoposto a convalida. |
Nota:
— |
per controllo dei precedenti personali si intende un controllo dell'identità e dell'esperienza precedente di una persona compresi, laddove ciò sia legalmente ammissibile, i suoi eventuali precedenti penali, nell'ambito della verifica dell'attitudine individuale a effettuare mansioni di controllo della sicurezza e/o per poter accedere senza scorta ad un'area sterile (definizione di cui all'allegato 17 dell'ICAO), |
— |
un controllo preliminare all'assunzione deve stabilire l'identità della persona sulla base di prove documentali, verificare l'attività professionale, gli studi ed eventuali interruzioni almeno durante gli ultimi cinque anni ed esigere dalla persona interessata la firma di una dichiarazione che specifichi gli eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza almeno negli ultimi cinque anni (definizione dell'Unione). |
Riferimento: punto 6.8.3.1.
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SÌ o NO |
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Se SÌ, indicare il numero di anni precedenti preso in considerazione ai fini del controllo preliminare all'assunzione e il soggetto che effettua il controllo. |
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Illustrare gli elementi, indicare quale soggetto esegue l'azione e, se del caso, indicare l'arco temporale precedente preso in considerazione. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, indicare il numero di anni precedenti preso in considerazione ai fini del controllo preliminare all'assunzione e il soggetto che effettua il controllo. |
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Illustrare gli elementi, indicare quale soggetto esegue l'azione e, se del caso, indicare l'arco temporale precedente preso in considerazione. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere gli elementi e la durata della formazione. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, specificare gli elementi e la frequenza della formazione periodica. |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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Osservazioni del soggetto |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 5
Sicurezza materiale
Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE e identificabile come tale sia protetta contro le interferenze non autorizzate e/o le manomissioni. Se tale merce/posta non è protetta, non può essere trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura.
Il soggetto deve dar prova della protezione del sito o dei locali nonché della presenza di procedure pertinenti di controllo d'accesso. È essenziale che l'accesso all'area in cui la merce/posta aerea è trattata o stoccata sia controllato. Tutte le porte, finestre e altri punti d'accesso a merce/posta aerea sicura e con destinazione UE/SEE devono essere messi in sicurezza o sottoposti a controllo d'accesso.
La sicurezza materiale può consistere negli elementi seguenti (elenco non esaustivo):
— |
ostacoli materiali quali recinzioni o barriere, |
— |
tecnologia che si avvale di sistemi d'allarme e/o di telecamere a circuito chiuso, |
— |
sicurezza umana, ossia personale destinato alle attività di sorveglianza. |
Riferimento: punto 6.8.3.1.
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SÌ o NO |
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Se SÌ, in che modo è controllato l'accesso? Precisare e descrivere. Sono possibili risposte multiple:
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Se SÌ, come ci si accerta che una persona è autorizzata ad accedere all'area? Precisare e descrivere. Sono possibili risposte multiple:
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SÌ o NO |
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Se SÌ, in che modo questi punti sono messi in sicurezza? Precisare e descrivere. Sono possibili risposte multiple:
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SÌ o NO |
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Se SÍ, precisare e descrivere quali:
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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Osservazioni del soggetto |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 6
Produzione
Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea identificabile come tale e con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze non autorizzate e/o le manomissioni durante il processo di produzione. Se tale merce/posta non è protetta, non può essere trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura.
Il soggetto deve dimostrare che l'accesso all'area di produzione è controllato e che il processo di produzione è sorvegliato. Se il prodotto diventa identificabile come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso della produzione, il soggetto deve dimostrare che sono adottate misure per proteggere la merce/posta aerea da interferenze non autorizzate o manomissioni fin da questa fase.
Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso del processo di produzione.
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SÌ o NO |
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Se SÌ, indicare in che modo l'accesso è controllato e limitato alle persone autorizzate. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, indicare in che modo è sorvegliato. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, fornire una descrizione. |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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Osservazioni del soggetto |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 7
Imballaggio
Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea identificabile come tale e con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze non autorizzate e/o le manomissioni durante il processo di imballaggio. Se tale merce/posta non è protetta, non può essere trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura.
Il soggetto deve dimostrare che l'accesso all'area di imballaggio è controllato e che il processo di imballaggio è sorvegliato. Se il prodotto diventa identificabile come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso dell'imballaggio, il soggetto deve dimostrare che sono adottate misure atte a proteggere la merce/posta aerea da interferenze non autorizzate o manomissioni fin da questa fase. Tutti i prodotti finiti devono essere sottoposti a controllo prima dell'imballaggio.
Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso del processo di imballaggio.
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SÌ o NO |
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Se SÌ, indicare in che modo l'accesso è controllato e limitato alle persone autorizzate. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, indicare in che modo è sorvegliato. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, fornire una descrizione. |
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SÌ o NO |
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Fornire una descrizione. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, precisare con quale processo l'imballaggio è reso tale da evidenziare eventuali manomissioni, ad esempio tramite sigilli numerati, timbri speciali o un nastro di sicurezza. |
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Se NO, indicare le misure di protezione adottate per garantire l'integrità delle spedizioni. |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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Osservazioni del soggetto |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 8
Stoccaggio
Obiettivo: il KC3 dispone di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea identificabile come tale e con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze non autorizzate/o le manomissioni durante lo stoccaggio. Se tale merce/posta non è protetta, non può essere trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura.
Il soggetto deve dimostrare che l'accesso all'area di stoccaggio è controllato. Se il prodotto diventa identificabile come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE durante lo stoccaggio, il soggetto deve dimostrare che sono adottate misure atte a proteggere la merce/posta aerea da interferenze non autorizzate o manomissioni fin da questa fase.
Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso del processo di stoccaggio.
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SÌ o NO |
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Se SÌ, indicare in che modo l'accesso è controllato e limitato alle persone autorizzate. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, fornire una descrizione. |
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Se NO, indicare in che modo il soggetto garantisce che la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE, finita e imballata, è protetta contro le interferenze non autorizzate e/o eventuali manomissioni. |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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Osservazioni del soggetto |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 9
Spedizione
Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea identificabile come tale e con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze non autorizzate e/o eventuali manomissioni durante il processo di spedizione. Se tale merce/posta non è protetta, non può essere trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura.
Il soggetto deve dimostrare che l'accesso all'area di spedizione è controllato. Se il prodotto diventa identificabile come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso della spedizione, il soggetto deve dimostrare che sono adottate misure atte a proteggere la merce/posta aerea da interferenze non autorizzate o manomissioni fin da questa fase.
Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE nel corso del processo di spedizione.
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SÌ o NO |
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Se SÌ, indicare in che modo l'accesso è controllato e limitato alle persone autorizzate. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, indicare in che modo è sorvegliato. |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, fornire una descrizione. |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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Osservazioni del soggetto |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 10
Spedizioni da altre fonti
Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure volte a garantire che la merce/posta non originata da lui stesso non sia trasmessa ad un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura.
Il KC3 può trasmettere spedizioni non originate da lui stesso ad un RA3 o un ACC3, purché:
a) |
siano separate dalle proprie spedizioni; nonché |
b) |
l'origine sia chiaramente indicata sulla spedizione o sulla documentazione allegata. |
Tali spedizioni devono essere sottoposte a screening da parte di un RA3 o di un ACC3 prima di essere caricate su un aeromobile.
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SÌ o NO |
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Se SÌ, in che modo tali spedizioni sono tenute separate dalla merce/posta propria della società e in che modo sono identificate presso l'agente regolamentato/trasportatore? |
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Osservazioni del soggetto |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 11
Trasporto
Obiettivo: il KC3 deve disporre di procedure atte a garantire che la merce/posta aerea identificabile come tale e con destinazione UE/SEE sia protetta contro le interferenze non autorizzate e/o eventuali manomissioni durante il trasporto. Se tale merce/posta non è protetta, non può essere accettata da un ACC3 o RA3 come merce/posta sicura.
Durante il trasporto, il KC3 è responsabile della protezione delle spedizioni sicure, anche laddove il trasporto sia effettuato per suo conto da un altro soggetto, ad esempio uno spedizioniere. Sono esclusi i casi in cui le spedizioni siano trasportate sotto la responsabilità di un ACC3 o RA3.
Rispondere a queste domande se il prodotto può essere identificato come merce/posta aerea con destinazione UE/SEE durante il trasporto.
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, come? |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, come? |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, specificare le modalità |
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SÌ o NO |
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SÌ o NO |
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Se SÌ, descrivere i tipi di controlli di sicurezza (controllo preliminare all'assunzione, controllo dei precedenti personali ecc.) e che tipo di formazione (formazione di sensibilizzazione alla sicurezza ecc.). |
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SÌ o NO |
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Se NO, specificare le ragioni. |
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Osservazioni del soggetto |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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PARTE 12
Conformità
Obiettivo: dopo aver analizzato le undici parti precedenti della lista di controllo, il validatore della sicurezza aerea UE deve valutare se la verifica in loco confermi l'attuazione dei controlli di sicurezza in conformità agli obiettivi elencati nella presente lista di controllo per la merce/posta aerea con destinazione UE/SEE.
Si prospettano due scenari possibili. Il validatore della sicurezza aerea UE conclude che il soggetto:
a) |
ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella presente lista di controllo. Il validatore trasmette al soggetto sottoposto a convalida l'originale della relazione di convalida e certifica che il soggetto è designato mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE (KC3); |
b) |
non ha conseguito la conformità agli obiettivi riportati nella presente lista di controllo. In tal caso il soggetto non è autorizzato a consegnare merce/posta aerea con destinazione UE/SEE ad un ACC3 o ad un altro RA3 senza che sia sottoposta a screening da parte di un organo autorizzato. Al soggetto in questione viene trasmessa una copia della lista di controllo completa, con l'indicazione delle lacune constatate. |
In generale il validatore della sicurezza aerea UE deve decidere se la merce/posta in carico al soggetto sottoposto a convalida è trattata in modo che al momento della consegna ad un ACC3 o ad un RA3 possa essere considerata sicura per la spedizione all'UE/SEE conformemente alle disposizioni applicabili dell'Unione.
Il validatore della sicurezza aerea UE deve tener presente che la valutazione è basata su una metodologia di conformità in funzione dell'obiettivo.
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|||
Valutazione (e notifica) (evidenziare la voce pertinente). Se la valutazione è «POSITIVA», il soggetto sarà considerato designato quale mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE (KC3). |
Valutazione positiva/negativa |
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Se la valutazione complessiva è negativa, elencare di seguito le aree in cui il soggetto non rispetta la norma di sicurezza richiesta o presenta un punto vulnerabile specifico. Fornire altresì suggerimenti sulle modifiche necessarie per rispettare la norma richiesta e ottenere quindi una valutazione positiva. |
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Osservazioni del validatore della sicurezza aerea UE |
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Osservazioni del soggetto |
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Nome del validatore:
Data:
Firma:
(1) Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
(2) Ai fini della presente lista di controllo per la convalida, la definizione di aeromobile che trasporta merce/posta aerea con destinazione UE/SEE è equivalente a quella di aeromobile che trasporta merce/posta aerea verso l'UE e verso l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera.
ALLEGATO
Elenco delle persone e dei soggetti visitati e intervistati
Comunicare il nome del soggetto, il nome del referente e la data della visita o dell'intervista.
Nome del soggetto |
Nome del referente |
Data della visita/dell'intervista |
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APPENDICE 6-D
ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA AEREA PER MITTENTI RESPONSABILI
Le presenti istruzioni sono state preparate per vostro uso e per informazione del vostro personale impegnato nella preparazione e nel controllo di spedizioni di merce/posta aerea. Le presenti istruzioni vi sono fornite in conformità al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e ai suoi atti di esecuzione.
Locali
L'accesso alle aree in cui le spedizioni di merce/posta aerea identificabile come tale vengono preparate, imballate e/o stoccate deve essere controllato per garantire che persone non autorizzate non possano accedere alle spedizioni.
I visitatori devono sempre essere accompagnati, quando non è loro impedito l'accesso, in quelle aree dove le spedizioni di merce/posta aerea identificabile come tale vengono preparate, imballate e/o stoccate.
Personale
Deve essere verificata l'integrità di tutto il personale selezionato che avrà accesso a merce/posta aerea identificabile come tale. Tale verifica deve comprendere almeno un controllo dell'identità (se possibile fotografico attraverso la carta d'identità, la patente di guida o il passaporto) e un controllo del curriculum vitae e/o delle referenze presentate.
Tutto il personale che ha accesso a merce/posta aerea identificabile come tale deve essere consapevole delle proprie responsabilità in materia di sicurezza illustrate nelle presenti istruzioni.
Persona responsabile
Viene nominata almeno una persona responsabile per l'applicazione e il controllo delle presenti istruzioni (persona responsabile).
Integrità della spedizione
Le spedizioni di merce/posta aerea identificabile come tale non possono contenere articoli proibiti, a meno che questi ultimi siano stati debitamente dichiarati e assoggettati alle leggi e ai regolamenti vigenti.
Le spedizioni di merce/posta aerea identificabile come tale devono essere protette da interferenze non autorizzate.
Le spedizioni di merce/posta aerea identificabile come tale devono essere adeguatamente imballate e, se possibile, deve essere previsto un dispositivo di chiusura che evidenzi eventuali manomissioni.
Le spedizioni di merce/posta aerea identificabile come tale devono recare una descrizione completa nella documentazione allegata congiuntamente a corrette informazioni relative all'indirizzo.
Trasporto
Quando il mittente responsabile detiene la responsabilità del trasporto di spedizioni di merce/posta aerea identificabile come tale, le spedizioni devono essere protette da interferenze non autorizzate.
Quando il mittente responsabile si avvale di un appaltatore:
a) |
le spedizioni devono essere sigillate prima del trasporto; nonché |
b) |
la dichiarazione del trasportatore, contenuta nell'appendice 6-E è approvata dal trasportatore che effettua il trasporto per conto del mittente responsabile. |
La dichiarazione firmata, o una copia dell'equivalente proveniente dall'autorità competente, viene conservata dal mittente responsabile.
Irregolarità
Eventuali irregolarità, apparenti o sospette, connesse alle presenti istruzioni devono essere riferite alla persona responsabile. La persona responsabile adotta le opportune iniziative.
Spedizioni da altre fonti
Un mittente responsabile può trasferire ad un agente regolamentato spedizioni non originate da lui stesso, purché:
a) |
siano separate dalle proprie spedizioni; nonché |
b) |
l'origine sia chiaramente indicata sulla spedizione o sulla documentazione allegata. |
Tutte queste spedizioni devono essere sottoposte a screening prima di essere caricate a bordo di un aeromobile.
Ispezioni senza preavviso
Gli ispettori per la sicurezza aerea dell'autorità competente possono procedere a ispezioni senza preavviso per verificare la conformità alle presenti istruzioni. Gli ispettori devono sempre avere un lasciapassare ufficiale, che deve essere esibito su richiesta quando viene effettuata un'ispezione nei vostri locali. Il lasciapassare reca il nome e la fotografia dell'ispettore.
Articoli proibiti
Dispositivi esplosivi e incendiari già assemblati non possono essere trasportati in spedizioni di merci a meno che non siano pienamente rispettate tutte le norme di sicurezza.
Dichiarazione di impegni
La «Dichiarazione di impegni — mittente responsabile» non deve essere firmata e presentata all'agente regolamentato se la vostra società è titolare di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione (2).
Siete però tenuti a informare immediatamente l'agente regolamentato se la vostra società non è più titolare di un certificato AEO. In questo caso, l'agente regolamentato vi informa come garantire il mantenimento dello status di mittente responsabile.
DICHIARAZIONE DI IMPEGNI — AGENTE RESPONSABILE
In conformità al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ai suoi atti di esecuzione,
il sottoscritto dichiara quanto segue:
— |
[nome della società] ottempera alle presenti «Istruzioni sulla sicurezza aerea per mittenti responsabili», |
— |
[nome della società] garantisce che le presenti istruzioni sono comunicate al personale che ha accesso a merce/posta aerea, |
— |
[nome della società] conserva la merce/posta aerea in sicurezza fino alla consegna all'agente regolamentato, |
— |
[nome della società] accetta che le spedizioni possano essere soggette a controlli di sicurezza, inclusi i controlli mediante screening, nonché |
— |
[nome della società] accetta che vengano effettuate ispezioni senza preavviso nei suoi locali da parte dell'autorità competente dello Stato membro in cui si trova, dirette a valutare se [nome della società] ottempera alle presenti istruzioni. |
Assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.
Nome
Mansioni:
Data:
Firma:
APPENDICE 6-E
DICHIARAZIONE DEL TRASPORTATORE
In conformità al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e ai suoi atti di esecuzione,
in occasione della raccolta, del trasporto, dello stoccaggio e della consegna di merce/posta aerea alla quale sono stati applicati i controlli di sicurezza [a nome di nome dell'agente regolamentato/vettore aereo che effettua i controlli sulla merce o sulla posta/mittente conosciuto/mittente responsabile], confermo che verranno rispettate le seguenti procedure di sicurezza:
— |
tutto il personale che trasporta tale merce/posta aerea avrà ricevuto la necessaria formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, conformemente al punto 11.2.7 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, |
— |
verrà verificata l'integrità di tutto il personale selezionato che avrà accesso alla merce/posta aerea. Tale verifica deve comprendere almeno un controllo dell'identità (se possibile fotografico attraverso la carta d'identità, la patente di guida o il passaporto) e un controllo del curriculum vitae e/o delle referenze presentate, |
— |
gli scompartimenti di carico nei veicoli verranno sigillati o chiusi a chiave. I veicoli coperti da telone verranno protetti ai fini della sicurezza con cavi TIR. Le zone di carico di veicoli a fondo piatto verranno tenute sotto osservazione in occasione del trasporto di merci via aerea, |
— |
immediatamente prima delle operazioni di carico, lo scompartimento di carico verrà ispezionato e protetto fino al completamento delle suddette operazioni di carico, |
— |
ciascun autista dovrà recare con sé una carta di identità, un passaporto, una patente di guida o altro documento, munito di fotografia personale, che sia stato rilasciato dalle autorità nazionali o da esse riconosciuto, |
— |
gli autisti non effettueranno soste che non siano programmate tra la raccolta del carico e la sua consegna. Quando ciò sia inevitabile, l'autista controllerà la sicurezza del carico e l'integrità dei lucchetti e/o dei sigilli al suo ritorno. Se l'autista rinviene segni di interferenze, ne informerà il suo supervisore e notificherà la circostanza al momento della consegna della merce/posta aerea al luogo di consegna, |
— |
il trasporto non sarà subappaltato a terzi, a meno che il terzo:
|
— |
non saranno subappaltati altri servizi (ad esempio lo stoccaggio) a terzi diversi da un agente regolamentato o un soggetto che sia stato abilitato o riconosciuto e incluso nell'elenco dei prestatori di tali servizi redatto dall'autorità competente. |
Assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.
Nome
Mansioni:
Denominazione e sede della società:
Data:
Firma:
APPENDICE 6-F
MERCI E POSTA
6-Fi
PAESI TERZI NONCHE' ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI
Non è stata ancora adottata alcuna disposizione.
6-Fii
I PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E PER I QUALI NON È RICHIESTA LA DESIGNAZIONE ACC3, SONO ELENCATI NELLA DECISIONE DI ESECUZIONE C(2015)8005 DELLA COMMISSIONE
6-Fiii
ATTIVITÀ DI CONVALIDA DI PAESI TERZI NONCHE' DI ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO, RICONOSCIUTE EQUIVALENTI ALLA CONVALIDA DELLA SICUREZZA AEREA UE
Non è stata ancora adottata alcuna disposizione.
APPENDICE 6-G
DISPOSIZIONI RELATIVE A MERCI E POSTA PROVENIENTI DA PAESI TERZI
Il programma di sicurezza ACC3 deve indicare, nella forma opportuna e per ogni singolo aeroporto di un paese terzo o in un documento generico che specifichi le eventuali variazioni intervenute presso gli aeroporti del suddetto paese terzo:
a) |
la descrizione delle misure adottate per la merce e la posta aerea; |
b) |
le procedure di accettazione; |
c) |
lo schema e i criteri per agenti regolamentati; |
d) |
lo schema e i criteri per mittenti conosciuti; |
e |
lo schema e i criteri per mittenti responsabili; |
f) |
le norme per lo screening; |
g) |
i siti per lo screening; |
h) |
i dettagli relativi ai dispositivi per lo screening; |
i) |
i dettagli relativi all'operatore o al fornitore di servizi; |
j) |
l'elenco di esenzioni dallo screening di sicurezza; |
k) |
il trattamento destinato alla merce e alla posta aerea ad alto rischio. |
APPENDICE 6-H1
DICHIARAZIONE DI IMPEGNI — ACC3 CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA AEREA UE
A nome e per conto di [nome del vettore aereo] prendo atto di quanto segue:
|
la presente relazione stabilisce il livello di sicurezza applicato al trasporto aereo di merci con destinazione UE/SEE in relazione alle norme di sicurezza elencate nella lista di controllo o cui si fa riferimento nella stessa. |
|
[Nome del vettore aereo] può essere designato «vettore aereo per merci o per posta operante nell'Unione da un aeroporto di un paese terzo» (ACC3) soltanto dopo che una relazione di convalida UE sia stata presentata a tal fine alle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera, e sia stata accettata dalle stesse, e le informazioni relative all'ACC3 siano state inserite nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica. |
|
Se la relazione indica una non conformità delle misure di sicurezza cui fa riferimento, a [nome del vettore aereo] può essere revocata la designazione come ACC3 già ottenuta per l'aeroporto in questione, il che impedirà a [nome del vettore aereo] di trasportare merce/posta aerea dallo stesso aeroporto verso l'UE/il SEE. |
|
La relazione ha una validità di cinque anni e pertanto scade al più tardi il.... |
A nome e per conto di [nome del vettore aereo] dichiaro quanto segue:
— |
[nome del vettore aereo] accetterà che vengano eseguite le opportune azioni di follow-up al fine di monitorare gli standard confermati dalla relazione, |
— |
gli eventuali cambiamenti delle attività di [nome del vettore aereo] che non richiedano una riconvalida completa saranno riportati nella relazione originale, aggiungendo le nuove informazioni in modo tale che le informazioni precedenti continuino a essere leggibili. Ciò potrebbe riguardare i seguenti cambiamenti:
|
— |
[nome del vettore aereo] informerà le autorità che lo hanno designato come ACC3, qualora [nome del vettore aereo] cessi l'attività commerciale, non tratti più merce/posta aerea o non possa più soddisfare i requisiti convalidati nella presente relazione, |
— |
[nome del vettore aereo] manterrà il livello di sicurezza confermato nella presente relazione in linea con gli obiettivi indicati nella lista di controllo e, se del caso, adotterà e applicherà le eventuali misure supplementari di sicurezza necessarie per essere designato come ACC3 qualora le norme di sicurezza siano state identificate come insufficienti, fino alla successiva convalida delle attività di [nome del vettore aereo]. |
A nome e per conto di [nome del vettore aereo] mi assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.
Nome
Mansioni:
Data:
Firma:
APPENDICE 6-H2
DICHIARAZIONE DI IMPEGNI — AGENTE REGOLAMENTATO DI PAESE TERZO CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA AEREA UE (RA3)
A nome e per conto di [nome dell'RA3] prendo atto di quanto segue:
|
la presente relazione stabilisce il livello di sicurezza applicato al trasporto aereo di merci con destinazione UE/SEE in relazione alle norme di sicurezza elencate nella lista di controllo o cui si fa riferimento nella stessa. |
|
[Nome dell'RA3] può essere designato «agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE» (RA3) solo se ha ottenuto la convalida ai fini della sicurezza aerea UE con valutazione «POSITIVA» di un validatore della sicurezza aerea UE elencato nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica. |
|
Se la relazione indica una non conformità delle misure di sicurezza cui fa riferimento, a [nome dell'RA3] può essere revocata la designazione come RA3 già ottenuta per il luogo in questione, il che impedirà a [nome dell'RA3] di consegnare merce/posta aerea sicura e con destinazione UE/SEE ad un ACC3 o ad un altro RA3. |
|
La relazione ha una validità di cinque anni e pertanto scade al più tardi il …. |
A nome e per conto di [nome dell'RA3] dichiaro quanto segue:
a) |
[nome dell'RA3] accetterà che vengano eseguite le opportune azioni di follow-up al fine di monitorare gli standard confermati dalla relazione; |
b) |
gli eventuali cambiamenti delle attività di [nome dell'RA3] che non richiedano una riconvalida completa saranno riportati nella relazione originale, aggiungendo le nuove informazioni in modo tale che le informazioni precedenti continuino a essere leggibili. Ciò potrebbe riguardare i seguenti cambiamenti:
|
c) |
[nome dell'RA3] informerà l'ACC3 e gli RA3 cui consegna merce/posta aerea messa in sicurezza, qualora [nome dell'RA3] cessi l'attività commerciale, non tratti più merce/posta aerea o non possa più soddisfare i requisiti convalidati nella presente relazione; |
d) |
[nome dell'RA3] manterrà il livello di sicurezza confermato nella presente relazione in linea con gli obiettivi indicati nella lista di controllo e, se del caso, adotterà e applicherà le eventuali misure supplementari di sicurezza necessarie per essere designato come RA3 qualora le norme di sicurezza siano state identificate come insufficienti, fino alla successiva convalida delle attività di [nome dell'RA3]. |
A nome e per conto di [nome dell'RA3] mi assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.
Nome
Mansioni:
Data:
Firma:
APPENDICE 6-H3
DICHIARAZIONE DI IMPEGNI — MITTENTE CONOSCIUTO DI PAESE TERZO CON CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA AEREA UE (KC3)
A nome e per conto di [nome del KC3] prendo atto di quanto segue:
|
la presente relazione stabilisce il livello di sicurezza applicato al trasporto aereo di merci con destinazione UE/SEE in relazione alle norme di sicurezza elencate nella lista di controllo o cui si fa riferimento nella stessa. |
|
[nome del KC3] può essere designato «mittente conosciuto di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE» (KC3) solo se ha ottenuto la convalida ai fini della sicurezza aerea UE con valutazione «POSITIVA» di un validatore della sicurezza aerea UE elencato nella banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica. |
|
Se la relazione indica una non conformità delle misure di sicurezza cui fa riferimento, a [nome del KC3] può essere revocata la designazione come KC3 già ottenuta per il luogo in questione, il che impedirà a [nome del KC3] di consegnare merce/posta aerea messa in sicurezza e con destinazione UE/SEE ad un ACC3 o ad un agente regolamentato di paese terzo con convalida ai fini della sicurezza aerea UE (RA3). |
|
La relazione ha una validità di cinque anni e pertanto scade al più tardi il …. |
A nome e per conto di [nome del KC3] dichiaro quanto segue:
a) |
[nome del KC3] accetterà che vengano eseguite le opportune azioni di follow-up al fine di monitorare gli standard confermati dalla relazione; |
b) |
gli eventuali cambiamenti delle attività di [nome del KC3] che non richiedano una riconvalida completa saranno riportati nella relazione originale, aggiungendo le nuove informazioni in modo tale che le informazioni precedenti continuino a essere leggibili. Ciò potrebbe riguardare i seguenti cambiamenti:
|
c) |
[nome del KC3] informerà l'ACC3 e gli RA3 cui consegna merce/posta aerea messa in sicurezza, qualora [nome del KC3] cessi l'attività commerciale, non tratti più merce/posta aerea o non possa più soddisfare i requisiti convalidati nella presente relazione; |
d) |
[nome del KC3] manterrà il livello di sicurezza confermato nella presente relazione in linea con gli obiettivi indicati nella lista di controllo e, se del caso, adotterà e applicherà le eventuali misure supplementari di sicurezza necessarie per essere designato come KC3 qualora le norme di sicurezza siano state identificate come insufficienti, fino alla successiva convalida delle attività di [nome del KC3]. |
A nome e per conto di [nome del KC3] mi assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.
Nome
Mansioni:
Data:
Firma:
APPENDICE 6-I
Le disposizioni relative alle merci ad alto rischio sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
APPENDICE 6-J
Le disposizioni relative all'uso dei dispositivi per lo screening sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
7. POSTA E MATERIALE DEL VETTORE AEREO
7.0. DISPOSIZIONI GENERALI
Salvo diversa indicazione o a meno che l'esecuzione dei controlli di sicurezza di cui ai capitoli 4, 5 e 6, rispettivamente, sia assicurata da un'autorità, un operatore aeroportuale, un soggetto o un altro vettore aereo, un vettore aereo provvede all'attuazione delle misure illustrate nel presente capitolo per quanto riguarda la propria posta e il proprio materiale.
7.1. POSTA E MATERIALE DEL VETTORE AEREO DA CARICARE A BORDO DI UN AEROMOBILE
7.1.1. Prima di essere caricati nella stiva di un aeromobile, la posta e il materiale del vettore aereo devono essere sottoposti a screening e protetti conformemente a quanto indicato al capitolo 5 oppure sottoposti ai controlli di sicurezza e protetti conformemente a quanto indicato al capitolo 6.
7.1.2. Prima di essere caricati in qualsiasi parte di un aeromobile diversa dalla stiva, la posta e il materiale del vettore aereo devono essere sottoposti a screening e protetti conformemente alle disposizioni sul bagaglio a mano di cui al capitolo 4.
7.1.3. La posta e il materiale del vettore aereo che devono essere caricati su un aeromobile sono inoltre soggetti alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
7.2. MATERIALE DEL VETTORE AEREO UTILIZZATO PER IL TRATTAMENTO DI PASSEGGERI E BAGAGLI
7.2.1. Il materiale del vettore aereo utilizzato per il trattamento di passeggeri e bagagli e che potrebbe essere utilizzato per compromettere la sicurezza aerea deve essere protetto o mantenuto sotto sorveglianza al fine di impedire l'accesso non autorizzato.
I sistemi di check-in automatico e le opzioni applicabili via Internet messi a disposizione dei passeggeri vengono considerati come accesso autorizzato a tale materiale.
7.2.2. Il materiale che viene scartato e che potrebbe essere utilizzato per facilitare l'accesso non autorizzato oppure per spostare il bagaglio nell'area sterile o a bordo dell'aeromobile deve essere distrutto o disattivato.
7.2.3. I sistemi di controllo delle partenze e i sistemi di check-in devono essere gestiti in modo da impedire l'accesso non autorizzato.
I sistemi di check-in automatico messi a disposizione dei passeggeri vengono considerati come accesso autorizzato a tali sistemi.
8. PROVVISTE DI BORDO
8.0. DISPOSIZIONI GENERALI
8.0.1. Salvo diversa indicazione, l'autorità, l'operatore aeroportuale, il vettore aereo o il soggetto responsabile in base al programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008, provvede all'attuazione delle misure illustrate nel presente capitolo.
8.0.2. Ai fini del presente capitolo, per «provviste di bordo» si intendono tutti gli oggetti destinati ad essere caricati a bordo di un aeromobile per uso, consumo o acquisto da parte dei passeggeri o dell'equipaggio durante un volo, diversi da:
a) |
bagaglio a mano; nonché |
b) |
oggetti trasportati dalle persone diverse dai passeggeri; nonché |
c) |
posta e materiale del vettore aereo. |
Ai fini del presente capitolo, per «fornitore regolamentato di provviste di bordo» si intende un fornitore le cui procedure sono conformi a norme e disposizioni comuni di sicurezza tali da consentire la consegna delle provviste di bordo direttamente all'aeromobile.
Ai fini del presente capitolo per «fornitore conosciuto di provviste di bordo» si intende un fornitore le cui procedure sono conformi a norme e disposizioni comuni di sicurezza tali da consentire la consegna delle provviste di bordo a un vettore aereo o a un fornitore regolamentato, ma non direttamente all'aeromobile.
8.0.3. Le forniture vengono considerate provviste di bordo dal momento in cui divengono identificabili come forniture da portare a bordo di un aeromobile per uso, consumo o acquisto da parte dei passeggeri o dell'equipaggio durante un volo.
8.0.4. L'elenco degli articoli proibiti nelle provviste di bordo è lo stesso di quello riportato nell'appendice 1-A. Gli articoli proibiti devono essere trattati in conformità al punto 1.6.
8.1. CONTROLLI DI SICUREZZA
8.1.1. Controlli di sicurezza — disposizioni generali
8.1.1.1. Le provviste di bordo devono essere sottoposte a screening prima di accedere in un'area sterile, a meno che:
a) |
siano state sottoposte ai previsti controlli di sicurezza da un vettore aereo che le consegna al proprio aeromobile e siano state protette da interferenze non autorizzate dal momento in cui tali controlli sono stati effettuati e fino alla loro consegna a bordo dell'aeromobile; oppure |
b) |
siano state sottoposte ai previsti controlli di sicurezza da un fornitore regolamentato e siano state protette da interferenze non autorizzate dal momento in cui tali controlli sono stati effettuati e fino all'arrivo nell'area sterile o, se del caso, fino alla consegna al vettore aereo o a un altro fornitore regolamentato; oppure |
c) |
siano state sottoposte ai previsti controlli di sicurezza da un fornitore conosciuto e siano state protette da interferenze non autorizzate dal momento in cui tali controlli sono stati effettuati e fino alla consegna al vettore aereo o a un fornitore regolamentato. |
8.1.1.2. Qualora vi sia ragione di ritenere che le provviste di bordo sottoposte a controlli di sicurezza siano state manomesse o non siano state protette da interferenze non autorizzate dopo l'effettuazione di tali controlli, esse vengono sottoposte a screening prima di essere autorizzate all'ingresso nelle aree sterili.
8.1.1.3. I controlli di sicurezza delle provviste di bordo sono inoltre soggetti alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
8.1.2. Screening
8.1.2.1. Quando si procede allo screening delle provviste di bordo, gli strumenti o le metodologie impiegati devono tener conto della natura delle forniture ed essere di un livello sufficiente a garantire con ragionevole sicurezza che tali forniture non nascondano articoli proibiti.
8.1.2.2. Lo screening delle provviste di bordo è inoltre soggetto alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
8.1.2.3. Sono applicati i seguenti strumenti o le seguenti modalità di screening, individualmente o in combinazione tra di loro:
a) |
controllo visivo; |
b) |
ispezione manuale; |
c) |
apparecchiature a raggi X; |
d) |
sistemi EDS; |
e) |
dispositivi ETD, in combinazione con la lettera a); |
f) |
cani antiesplosivo, in combinazione con la lettera a). |
Qualora l'addetto allo screening non sia in grado di stabilire se l'oggetto contenga o no articoli proibiti, l'oggetto deve essere respinto o sottoposto ad un ulteriore screening fino a che l'addetto allo screening non si riterrà convinto.
8.1.3. Approvazione dei fornitori regolamentati
8.1.3.1. I fornitori regolamentati devono essere approvati dall'autorità competente.
L'approvazione come fornitore regolamentato è relativa ad un sito specifico.
Ogni soggetto che svolga i controlli di sicurezza di cui al punto 8.1.5 ed effettui la consegna di provviste di bordo direttamente all'aeromobile deve essere approvato come fornitore regolamentato. Ciò non vale per un vettore aereo che provvede esso stesso ai controlli di sicurezza e che effettua consegne di forniture solo ai propri aeromobili.
8.1.3.2. Per l'approvazione dei fornitori regolamentati si applica la seguente procedura:
a) |
il soggetto chiede l'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro nel quale si trova il suo sito al fine di ottenere lo status di fornitore regolamentato. Il richiedente presenta all'autorità competente interessata un programma di sicurezza. Tale programma descrive le modalità e le procedure che il fornitore deve seguire per conformarsi ai requisiti di cui al punto 8.1.5. Il programma descrive altresì le modalità mediante le quali il fornitore vigila sul rispetto di tali modalità e procedure. Il richiedente presenta inoltre la «Dichiarazione di impegni — fornitore regolamentato di provviste di bordo» contenuta nell'appendice 8-A. Tale dichiarazione viene firmata dal rappresentante legale o dal responsabile della sicurezza. La dichiarazione firmata viene conservata dall'autorità competente interessata; |
b) |
l'autorità competente, o un validatore della sicurezza aerea UE che agisce a suo nome, esamina il programma di sicurezza e procede successivamente ad una verifica in loco dei siti specificati al fine di accertare se il richiedente ottempera ai requisiti di cui al punto 8.1.5; |
c) |
se l'autorità competente reputa soddisfacenti le informazioni trasmesse conformemente alle lettere a) e b), può approvare il fornitore come fornitore regolamentato per i siti specificati. Se l'autorità competente non ritiene adeguate le informazioni trasmesse, ne notifica immediatamente le ragioni al soggetto che ha chiesto l'approvazione come fornitore regolamentato. |
8.1.3.3. Un fornitore regolamentato viene riconfermato a intervalli regolari non superiori a cinque anni. Ciò comprende una verifica in loco al fine di valutare se il fornitore regolamentato ottemperi ancora ai requisiti di cui al punto 8.1.5.
Un'ispezione effettuata presso i locali del fornitore regolamentato dall'autorità competente conformemente al proprio programma nazionale di controllo della qualità può essere considerata una verifica in loco, purché presupponga la verifica di tutti i requisiti di cui al punto 8.1.5.
8.1.3.4. Se l'autorità competente ritiene che il fornitore regolamentato non ottemperi più ai requisiti di cui al punto 8.1.5, ritira lo status di fornitore regolamentato per i siti specificati.
8.1.3.5. Fermo restando il diritto di ogni Stato membro di applicare misure più severe, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 300/2008, un fornitore regolamentato approvato in base al punto 8.1.3 viene riconosciuto in tutti gli Stati membri.
8.1.4. Designazione dei fornitori conosciuti
8.1.4.1. Ogni soggetto («il fornitore») che svolga i controlli di sicurezza di cui al punto 8.1.5 ed effettui la consegna di provviste di bordo, ma non direttamente all'aeromobile, viene designato come fornitore conosciuto dall'operatore o dal soggetto al quale effettua le forniture («il soggetto designante»). Questo non vale per un fornitore regolamentato.
8.1.4.2. Al fine di essere designato come fornitore conosciuto, il fornitore è tenuto a trasmettere al soggetto designante:
a) |
la «Dichiarazione di impegni — fornitore conosciuto di provviste di bordo» contenuta nell'appendice 8-A. Tale dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale; nonché |
b) |
il programma di sicurezza concernente i controlli di sicurezza di cui al punto 8.1.5. |
8.1.4.3. Tutti i fornitori conosciuti devono essere designati sulla base di convalide:
a) |
della pertinenza e completezza del programma di sicurezza per quanto riguarda il punto 8.1.5; nonché |
b) |
dell'attuazione del programma di sicurezza senza carenze. |
Se l'autorità competente o il soggetto designante ritiene che il fornitore conosciuto non ottemperi più ai requisiti di cui al punto 8.1.5, il soggetto designante ritira immediatamente lo status di fornitore conosciuto.
8.1.4.4. L'autorità competente definisce nel proprio programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008, se le convalide del programma di sicurezza e della sua attuazione devono essere effettuate da un auditor nazionale, un validatore della sicurezza aerea UE, o un soggetto che agisca per conto del soggetto designante nominato e formato a tale scopo.
Le convalide devono essere registrate e, se non altrimenti specificato nella presente normativa, devono essere effettuate prima della designazione e successivamente ripetute ogni due anni.
Se la convalida non è fatta per conto del soggetto designante tutte le registrazioni devono essere messe a sua disposizione.
8.1.4.5. La convalida dell'attuazione del programma di sicurezza che conferma l'assenza di carenze è costituita da:
a) |
una visita in loco al sito del fornitore effettuata ogni due anni; oppure |
b) |
controlli regolari al ricevimento delle forniture consegnate dal fornitore conosciuto, iniziando dopo la designazione, fra i quali:
Tali controlli devono essere effettuati senza preavviso e aver luogo almeno una volta ogni tre mesi o sul 20 % delle consegne effettuate dal fornitore conosciuto al soggetto designante. L'opzione b) può essere applicata solo se l'autorità competente ha stabilito nel suo programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile che la convalida deve essere effettuata da una persona che agisce per conto del soggetto designante. |
8.1.4.6. Le modalità applicate e le procedure da seguire durante e dopo la designazione sono stabilite nel programma di sicurezza del soggetto designante.
8.1.4.7. Il soggetto designante deve conservare:
a) |
un elenco di tutti i fornitori conosciuti che ha designato, con l'indicazione della data di scadenza della loro designazione, e |
b) |
la dichiarazione firmata, una copia del programma di sicurezza e tutte le relazioni che ne registrano l'attuazione per ciascun fornitore conosciuto, almeno fino a sei mesi dopo la scadenza della sua designazione. |
Su richiesta, tali documenti sono messi a disposizione dell'autorità competente ai fini del controllo della conformità.
8.1.5. Controlli di sicurezza che un vettore aereo, un fornitore regolamentato e un fornitore conosciuto sono tenuti ad effettuare
8.1.5.1. Un vettore aereo, un fornitore regolamentato e un fornitore conosciuto di provviste di bordo devono:
a) |
nominare una persona responsabile della sicurezza nella società; nonché |
b) |
provvedere affinché le persone che hanno accesso alle provviste di bordo ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, conformemente al punto 11.2.7, prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture; nonché |
c) |
impedire l'accesso non autorizzato ai propri locali e alle provviste di bordo; nonché |
d) |
garantire con ragionevole sicurezza che le provviste di bordo non nascondano articoli proibiti; nonché |
e) |
applicare sigilli in grado di evidenziare eventuali manomissioni a tutti i veicoli e/o container che trasportano provviste di bordo o proteggere fisicamente questi ultimi. La lettera e) non si applica durante il trasporto nell'area lato volo. |
8.1.5.2. Se un fornitore conosciuto si avvale di un'altra società che non è un fornitore conosciuto del vettore aereo o un fornitore regolamentato per il trasporto di forniture, il fornitore conosciuto deve accertarsi che siano effettuati tutti i controlli di sicurezza di cui al punto 8.1.5.1.
8.1.5.3. I controlli di sicurezza che un vettore aereo e un fornitore regolamentato devono applicare sono inoltre soggetti alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
8.2. PROTEZIONE DELLE PROVVISTE DI BORDO
Le disposizioni particolareggiate sulla protezione delle provviste di bordo sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
8.3. DISPOSIZIONI DI SICUREZZA SUPPLEMENTARI PER LE PROVVISTE DI BORDO RELATIVE A LIQUIDI, AEROSOL E GEL (LAG) NONCHÉ A SACCHETTI IN GRADO DI EVIDENZIARE EVENTUALI MANOMISSIONI (STEB)
8.3.1. Gli STEB per le provviste di bordo devono essere consegnati in un'area lato volo o in un'area sterile in imballaggi in grado di evidenziare manomissioni.
8.3.2. Dopo essere entrati nell'area lato volo o in un'area sterile e fino alla loro vendita definitiva a bordo dell'aeromobile, i LAG e gli STEB devono essere protetti da interferenze non autorizzate.
8.3.3. Le disposizioni particolareggiate sulle disposizioni di sicurezza supplementari per le provviste di bordo relative a LAG e STEB sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
APPENDICE 8-A
DICHIARAZIONE DI IMPEGNI
FORNITORE REGOLAMENTATO DI PROVVISTE DI BORDO
In conformità al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e ai suoi atti di esecuzione,
il sottoscritto dichiara quanto segue:
— |
a mia conoscenza, le informazioni contenute nel programma di sicurezza della società sono veritiere e precise, |
— |
le pratiche e le procedure illustrate nel presente programma di sicurezza saranno applicate e mantenute in tutti i siti interessati dal programma, |
— |
il presente programma di sicurezza sarà corretto e adattato per conformarsi a tutte le future pertinenti modifiche della legislazione UE, a meno che [nome della società] informi [nome dell'autorità competente] che non desidera più consegnare provviste di bordo direttamente all'aeromobile (e quindi non desidera più operare come fornitore regolamentato), |
— |
[nome della società] informerà [nome dell'autorità competente] per iscritto su:
|
— |
al fine di garantire la conformità alla pertinente legislazione dell'Unione, [nome della società] presterà la massima collaborazione in tutte le ispezioni, come prescritto, e permetterà l'accesso a tutti i documenti chiesti dagli ispettori, |
— |
[nome della società] informerà [nome dell'autorità competente] su eventuali gravi violazioni della sicurezza e su eventuali circostanze sospette che possano avere rilevanza per le provviste di bordo, in particolare qualsiasi tentativo di nascondere articoli proibiti nelle forniture, |
— |
[nome della società] provvederà affinché tutto il personale interessato riceva una formazione conforme alle disposizioni del capitolo 11 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e sia consapevole delle proprie responsabilità in materia di sicurezza nell'ambito del programma di sicurezza della società; nonché |
— |
[nome della società] informerà [nome dell'autorità competente] qualora:
|
Assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.
Nome
Mansioni:
Data:
Firma:
APPENDICE 8-B
DICHIARAZIONE DI IMPEGNI
FORNITORE CONOSCIUTO DI PROVVISTE DI BORDO
In conformità al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e ai suoi atti di esecuzione,
il sottoscritto dichiara quanto segue:
— |
[nome della società]
|
Qualora si avvalga di un'altra società che non è un fornitore conosciuto del vettore aereo o un fornitore regolamentato per il trasporto di forniture, [nome della società] si accerterà che siano effettuati tutti i controlli di sicurezza sopramenzionati;
— |
al fine di garantire la conformità, [nome della società] presterà la massima collaborazione in tutte le ispezioni, come prescritto, e permetterà l'accesso a tutti i documenti chiesti dagli ispettori, |
— |
[nome della società] informerà [il vettore aereo o il fornitore regolamentato a cui effettua forniture delle provviste di bordo] su eventuali gravi violazioni della sicurezza e su eventuali circostanze sospette che possano avere rilevanza per le provviste di bordo, in particolare qualsiasi tentativo di nascondere articoli proibiti nelle forniture, |
— |
[nome della società] provvederà affinché tutto il personale interessato riceva una formazione conforme alle disposizioni del capitolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e sia consapevole delle proprie responsabilità in materia di sicurezza, e |
— |
[nome della società] informerà [il vettore aereo o il fornitore regolamentato a cui consegna le provviste di bordo] qualora:
|
Assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.
Rappresentante legale
Nome
Data:
Firma:
9. FORNITURE PER L'AEROPORTO
9.0. DISPOSIZIONI GENERALI
9.0.1. Salvo diversa indicazione o a meno che l'esecuzione dello screening sia assicurata da un'autorità o da un soggetto, un operatore aeroportuale provvede all'attuazione delle misure illustrate nel presente capitolo.
9.0.2. Ai fini del presente capitolo,
a) |
per «forniture per l'aeroporto» si intendono tutti gli oggetti destinati ad essere venduti, utilizzati o messi a disposizione per qualsiasi scopo o attività nelle aree sterili degli aeroporti, diversi dagli «oggetti trasportati dalle persone diverse dai passeggeri»; |
b) |
per «fornitore conosciuto di forniture per l'aeroporto», si intende un fornitore le cui procedure sono conformi a norme e disposizioni comuni di sicurezza tali da consentire la consegna di forniture per l'aeroporto nelle aree sterili. |
9.0.3. Le forniture vengono considerate forniture per l'aeroporto dal momento in cui diventano identificabili come forniture destinate ad essere vendute, utilizzate o messe a disposizione nelle aree sterili degli aeroporti.
9.0.4. L'elenco degli articoli proibiti nelle forniture per l'aeroporto è lo stesso di quello riportato nell'appendice 1-A. Gli articoli proibiti devono essere trattati in conformità al punto 1.6.
9.1. CONTROLLI DI SICUREZZA
9.1.1. Controlli di sicurezza — disposizioni generali
9.1.1.1. Le forniture per l'aeroporto devono essere sottoposte a screening prima di essere ammesse all'ingresso nelle aree sterili, a meno che:
a) |
siano state sottoposte ai previsti controlli di sicurezza da un operatore aeroportuale che le consegna al proprio aeroporto e siano state protette da interferenze non autorizzate dal momento in cui tali controlli sono stati effettuati e fino alla loro consegna nell'area sterile; oppure |
b) |
siano state sottoposte ai previsti controlli di sicurezza da un fornitore conosciuto o fornitore regolamentato e siano state protette da interferenze non autorizzate dal momento in cui tali controlli sono stati effettuati e fino alla loro consegna nell'area sterile. |
9.1.1.2. Alle forniture per l'aeroporto che hanno origine nell'area sterile può essere applicata un'esenzione da tali controlli di sicurezza.
9.1.1.3. Qualora vi sia ragione di ritenere che le forniture per l'aeroporto sottoposte a controlli di sicurezza siano state manomesse o non siano state protette da interferenze non autorizzate dopo l'effettuazione di tali controlli, esse vengono sottoposte a screening prima di essere ammesse all'ingresso nelle aree sterili.
9.1.2. Screening
9.1.2.1. Quando si procede allo screening delle forniture per l'aeroporto, gli strumenti o le metodologie impiegati devono tener conto della natura della fornitura ed essere di un livello sufficiente a garantire con ragionevole sicurezza che le forniture non nascondano articoli proibiti.
9.1.2.2. Lo screening delle forniture per l'aeroporto è inoltre soggetto alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
9.1.2.3. Sono applicati i seguenti strumenti o le seguenti modalità di screening, individualmente o in combinazione tra di loro:
a) |
controllo visivo; |
b) |
ispezione manuale; |
c) |
apparecchiature a raggi X; |
d) |
sistemi EDS; |
e) |
dispositivi ETD, in combinazione con la lettera a); |
f) |
cani antiesplosivo, in combinazione con la lettera a). |
Qualora l'addetto allo screening non sia in grado di stabilire se l'oggetto contenga o no articoli proibiti, l'oggetto deve essere respinto o sottoposto ad un ulteriore screening fino a che l'addetto allo screening non si riterrà convinto.
9.1.3. Designazione dei fornitori conosciuti
9.1.3.1. Ogni soggetto («il fornitore») che svolga i controlli di sicurezza di cui al punto 9.1.4 ed effettui la consegna di forniture per l'aeroporto viene designato come fornitore conosciuto dall'operatore aeroportuale.
9.1.3.2. Al fine di essere designato come fornitore conosciuto, il fornitore è tenuto a trasmettere all'operatore aeroportuale:
a) |
la «Dichiarazione di impegni — fornitore conosciuto di forniture per l'aeroporto» contenuta nell'appendice 9-A. Tale dichiarazione deve essere firmata dal rappresentante legale; nonché |
b) |
il programma di sicurezza concernente i controlli di sicurezza di cui al punto 9.1.4. |
9.1.3.3. Tutti i fornitori conosciuti devono essere designati sulla base di convalide:
a) |
della pertinenza e completezza del programma di sicurezza per quanto riguarda il punto 9.1.4; nonché |
b) |
dell'attuazione del programma di sicurezza senza carenze. |
Se l'autorità competente o l'operatore aeroportuale ritiene che il fornitore conosciuto non ottemperi più ai requisiti di cui al punto 9.1.4, l'operatore aeroportuale ritira immediatamente lo status di fornitore conosciuto.
9.1.3.4. L'autorità competente stabilisce nel proprio programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008, se le convalide del programma di sicurezza e della sua attuazione devono essere effettuate da un auditor nazionale, un validatore della sicurezza aerea UE o un soggetto che agisca per conto dell'operatore aeroportuale nominato e formato a tale scopo.
Le convalide devono essere registrate e, se non altrimenti specificato nella presente normativa, devono essere effettuate prima della designazione e successivamente ripetute ogni due anni.
Se la convalida non è eseguita per conto dell'operatore aeroportuale, tutte le registrazioni devono essere messe a sua disposizione.
9.1.3.5. La convalida dell'attuazione del programma di sicurezza che conferma l'assenza di carenze è costituita da:
a) |
una visita in loco al sito del fornitore effettuata ogni due anni; oppure |
b) |
controlli regolari sull'accesso all'area sterile delle forniture consegnate dal fornitore conosciuto, iniziando dopo la designazione, fra i quali:
Tali controlli devono essere effettuati senza preavviso e aver luogo almeno una volta ogni tre mesi o sul 20 % delle consegne effettuate dal fornitore conosciuto all'operatore aeroportuale. L'opzione b) può essere applicata solo se l'autorità competente ha stabilito nel suo programma nazionale di sicurezza dell'aviazione civile che la convalida deve essere effettuata da una persona che agisce per conto dell'operatore aeroportuale. |
9.1.3.6. Le modalità applicate e le procedure da seguire durante e dopo la designazione sono stabilite nel programma di sicurezza dell'operatore aeroportuale.
9.1.3.7. L'operatore aeroportuale deve conservare:
a) |
un elenco di tutti i fornitori conosciuti che ha designato, con l'indicazione della data di scadenza della loro designazione, e |
b) |
la dichiarazione firmata, una copia del programma di sicurezza e tutte le relazioni che ne registrano l'attuazione per ciascun fornitore conosciuto, almeno fino a sei mesi dopo la scadenza della sua designazione. |
Su richiesta, tali documenti sono messi a disposizione dell'autorità competente ai fini del controllo della conformità.
9.1.4. Controlli di sicurezza che un fornitore conosciuto o un operatore aeroportuale è tenuto ad effettuare
9.1.4.1. Un fornitore conosciuto di forniture per l'aeroporto o un operatore aeroportuale che consegna forniture per l'aeroporto in un'area sterile deve:
a) |
nominare una persona responsabile della sicurezza nella società; nonché |
b) |
provvedere affinché le persone che hanno accesso alle forniture per l'aeroporto ricevano una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza, conformemente al punto 11.2.7, prima di essere autorizzate ad accedere a tali forniture; nonché |
c) |
impedire l'accesso non autorizzato ai propri locali e alle forniture per l'aeroporto; nonché |
d) |
accertare con ragionevole sicurezza che le forniture per l'aeroporto non nascondano articoli proibiti; nonché |
e) |
applicare sigilli in grado di evidenziare eventuali manomissioni a tutti i veicoli e/o container che trasportano forniture per l'aeroporto o proteggere fisicamente questi ultimi. |
La lettera e) non si applica durante il trasporto nell'area lato volo.
9.1.4.2. Qualora per il trasporto di forniture all'aeroporto un fornitore conosciuto utilizzi un'altra società che non è un fornitore conosciuto all'operatore aeroportuale, il fornitore conosciuto si accerta che siano effettuati tutti i controlli di sicurezza elencati in questo punto.
9.2. PROTEZIONE DELLE FORNITURE PER L'AEROPORTO
Le disposizioni particolareggiate sulla protezione delle forniture per l'aeroporto sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
9.3. DISPOSIZIONI DI SICUREZZA SUPPLEMENTARI PER LE FORNITURE DI LAG E STEB
9.3.1. Le forniture di STEB devono essere consegnate, in un'area lato volo oltre il punto in cui vengono controllate le carte di imbarco o in un'area sterile, in imballaggi in grado di evidenziare eventuali manomissioni.
9.3.2. Dopo essere entrati nell'area lato volo o in un'area sterile e fino alla loro vendita definitiva nel punto vendita, i LAG e gli STEB devono essere protetti da interferenze non autorizzate.
9.3.3. Le disposizioni particolareggiate sulle disposizioni di sicurezza supplementari per le forniture di LAG e di STEB sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
APPENDICE 9-A
DICHIARAZIONE DI IMPEGNI
FORNITORE CONOSCIUTO DI FORNITURE PER L'AEROPORTO
In conformità al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e ai suoi atti di esecuzione,
il sottoscritto dichiara quanto segue:
— |
[nome della società]
|
Qualora per il trasporto di forniture si avvalga di un'altra società che non è un fornitore conosciuto all'operatore aeroportuale, [nome della società] si accerterà che siano effettuati tutti i controlli di sicurezza sopramenzionati;
— |
al fine di garantire la conformità, [nome della società] presterà la massima collaborazione in tutte le ispezioni, come prescritto, e permetterà l'accesso a tutti i documenti chiesti dagli ispettori, |
— |
[nome della società] informerà [l'operatore aeroportuale] di eventuali gravi violazioni della sicurezza ed eventuali circostanze sospette che possano avere rilevanza per le forniture per l'aeroporto, in particolare segnalerà qualsiasi tentativo di nascondere articoli proibiti nelle forniture, |
— |
[nome della società] provvederà affinché tutto il personale interessato riceva una formazione conforme alle disposizioni del capitolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 e sia consapevole delle proprie responsabilità in materia di sicurezza, e |
— |
[nome della società] informerà [l'operatore aeroportuale] qualora:
|
Assumo la piena responsabilità della presente dichiarazione.
Rappresentante legale
Nome
Data:
Firma:
10. MISURE PER LA SICUREZZA IN VOLO
Nessuna disposizione nel presente regolamento.
11. SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
11.0. DISPOSIZIONI GENERALI
11.0.1. L'autorità, l'operatore aeroportuale, il vettore aereo o il soggetto da cui dipendono le persone che attuano o che sono responsabili dell'attuazione delle misure di cui il soggetto in questione è responsabile in conformità al programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008, provvede affinché tali persone soddisfino le norme stabilite nel presente capitolo.
11.0.2. Ai fini del presente capitolo, per «certificazione» si intende una valutazione e una conferma formali da parte o per conto dell'autorità competente, ove si dichiara che la persona in questione ha completato con successo la formazione pertinente e possiede le competenze necessarie per svolgere le funzioni assegnate ad un livello accettabile.
11.0.3. Ai fini del presente capitolo, per «Stato di residenza» si intende il paese nel quale una persona risiede in modo continuato da almeno sei mesi, mentre per «interruzione» nel resoconto degli studi o dell'occupazione si intende un'interruzione di durata superiore a 28 giorni.
11.0.4. Ai fini del presente capitolo, per «competenza» si intende essere in grado di dimostrare conoscenze e abilità adeguate.
11.0.5. Quando si valutano le esigenze di formazione alla luce del presente capitolo si prendono in considerazione le competenze acquisite da una persona prima dell'assunzione.
11.0.6. Qualora le competenze richieste dal presente regolamento che non sono specificamente connesse alla sicurezza aerea siano state acquisite attraverso una formazione non impartita da un istruttore in conformità al punto 11.5 del presente regolamento e/o attraverso corsi non specificati o approvati dall'autorità competente, tale fatto potrà essere preso in considerazione all'atto della valutazione delle esigenze di formazione a norma del presente capitolo.
11.0.7. Nel caso in cui una persona abbia ricevuto la formazione e acquisito le competenze di cui al punto 11.2, la formazione può non essere ripetuta per lo svolgimento di un'altra funzione se non ai fini della formazione periodica.
11.1. SELEZIONE
11.1.1. Le persone che vengono selezionate per effettuare o avere la responsabilità dell'effettuazione dello screening, dei controlli d'accesso o di altri controlli di sicurezza in un'area sterile devono aver superato il controllo dei precedenti personali.
11.1.2. Le persone che vengono selezionate per effettuare o avere la responsabilità dell'effettuazione dello screening, dei controlli d'accesso o di altri controlli di sicurezza in una zona diversa da un'area sterile devono aver superato il controllo dei precedenti personali o quello preliminare all'assunzione. Salvo diversa indicazione specificata nel presente regolamento, l'autorità competente, conformemente alle norme nazionali vigenti, stabilisce se si debba effettuare il controllo dei precedenti personali o quello preliminare all'assunzione.
11.1.3. Conformemente alle norme del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, il controllo dei precedenti personali deve come minimo:
a) |
stabilire l'identità della persona sulla base delle prove documentali; nonché |
b) |
accertare eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza almeno durante gli ultimi cinque anni; nonché |
c) |
verificare l'attività professionale, gli studi ed eventuali interruzioni almeno nell'ambito degli ultimi cinque anni. |
11.1.4. Conformemente alle norme del diritto dell'Unione e del diritto nazionale, un controllo preliminare all'assunzione deve come minimo:
a) |
stabilire l'identità della persona sulla base delle prove documentali; nonché |
b) |
verificare l'attività professionale, gli studi ed eventuali interruzioni come minimo durante gli ultimi cinque anni; nonché |
c) |
esigere dalla persona interessata la firma di una dichiarazione che specifichi gli eventuali precedenti penali in tutti gli Stati di residenza almeno nell'ambito degli ultimi cinque anni. |
11.1.5. Il controllo dei precedenti personali o quello preliminare all'assunzione devono essere completati prima che la persona interessata inizi qualsiasi corso di formazione sulla sicurezza che comporti l'accesso a informazioni non disponibili al pubblico. Il controllo dei precedenti personali è ripetuto a intervalli regolari non superiori a cinque anni.
11.1.6. Il processo di selezione per quanti vengono assunti per le attività di cui ai punti 11.1.1 e 11.1.2 deve comprendere almeno la compilazione di un modulo di richiesta scritta ed un colloquio allo scopo di fornire una valutazione iniziale delle capacità e delle attitudini.
11.1.7. Le persone che vengono selezionate per effettuare controlli di sicurezza devono avere le capacità e attitudini mentali e fisiche necessarie per svolgere in modo efficace i compiti loro assegnati e devono essere coscienti della natura di questi requisiti fin dall'inizio della procedura di selezione.
Le suddette capacità e attitudini devono essere valutate durante la procedura di selezione e prima del completamento dell'eventuale periodo di prova.
11.1.8. La documentazione relativa alla selezione, inclusi i risultati di ogni test di valutazione, viene conservata per tutte le persone selezionate nell'ambito delle attività di cui ai punti 11.1.1 e 11.1.2 per almeno la durata del loro contratto.
11.2. FORMAZIONE
11.2.1. Obblighi generali di addestramento
11.2.1.1. Prima di essere autorizzati ad effettuare controlli di sicurezza senza supervisione è necessario aver completato con successo la formazione pertinente.
11.2.1.2. La formazione di coloro che svolgono le mansioni elencate ai punti da 11.2.3.1 a 11.2.3.5 e al punto 11.2.4 deve comprendere aspetti teorici, pratici e una formazione sul posto.
11.2.1.3. Il contenuto dei corsi deve essere specificato o approvato dall'autorità competente prima che:
a) |
un istruttore impartisca una qualsiasi formazione prevista dal regolamento (CE) n. 300/2008 e dai suoi atti di esecuzione; oppure |
b) |
venga utilizzato un corso di formazione al computer per ottemperare ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione. La formazione al computer può essere utilizzata con o senza il sostegno di un istruttore o un addetto alla formazione. |
11.2.1.4. La documentazione relativa alla formazione viene conservata per tutte le persone formate, per almeno la durata del contratto.
11.2.2. Formazione di base
La formazione di base per coloro che svolgono le mansioni elencate ai punti 11.2.3.1, 11.2.3.4 e 11.2.3.5, nonché ai punti 11.2.4, 11.2.5 e 11.5, deve fornire tutte le seguenti competenze:
a) |
conoscenza degli atti di interferenza illecita già commessi in passato nell'ambito dell'aviazione civile, degli atti terroristici e dei rischi attuali; |
b) |
conoscenza del quadro normativo relativo alla sicurezza aerea; |
c) |
conoscenza degli obiettivi e dell'organizzazione della sicurezza aerea, inclusi gli obblighi e le responsabilità delle persone che effettuano i controlli di sicurezza; |
d) |
conoscenza delle procedure di controllo d'accesso; |
e) |
conoscenza dei sistemi relativi ai documenti identificativi utilizzati nell'aeroporto; |
f) |
conoscenza delle procedure di fermo e delle circostanze nelle quali le persone devono essere fermate o segnalate; |
g) |
conoscenza delle procedure di comunicazione; |
h) |
capacità di individuare articoli proibiti; |
i) |
capacità di reagire in modo appropriato ad incidenti relativi alla sicurezza; |
j) |
conoscenza di come il comportamento umano e le reazioni umane possano incidere sul livello di sicurezza; |
k) |
capacità di comunicare in modo chiaro e sicuro. |
11.2.3. Formazione professionale specifica per persone che effettuano i controlli di sicurezza
11.2.3.1. La formazione professionale specifica per coloro che effettuano lo screening delle persone, del bagaglio a mano, degli oggetti trasportati e del bagaglio da stiva deve fornire tutte le seguenti competenze:
a) |
comprensione della configurazione del punto di controllo e della procedura di screening; |
b) |
conoscenza dei modi con cui è possibile occultare articoli proibiti; |
c) |
capacità di reagire in modo appropriato all'individuazione di articoli proibiti; |
d) |
conoscenza delle possibilità e dei limiti delle attrezzature di sicurezza o delle modalità di screening utilizzate; |
e) |
conoscenza delle procedure di reazione ad un'emergenza. |
Quando i compiti assegnati alla persona interessata lo richiedono, tale formazione deve inoltre fornire le seguenti competenze:
f) |
abilità interpersonali, in particolare saper far fronte a differenze culturali o gestire passeggeri potenzialmente pericolosi; |
g) |
conoscenza delle tecniche di ispezione manuale; |
h) |
capacità di effettuare ispezioni manuali ad un livello sufficiente per consentire con ragionevole sicurezza di individuare articoli proibiti occultati; |
i) |
conoscenza delle esenzioni dallo screening delle procedure speciali di sicurezza; |
j) |
capacità di far funzionare le attrezzature di sicurezza utilizzate; |
k) |
capacità di interpretare correttamente le immagini fornite dalle attrezzature di sicurezza; nonché |
l) |
conoscenza dei requisiti di protezione per il bagaglio da stiva. |
11.2.3.2. La formazione di coloro che effettuano lo screening di merci e posta deve fornire tutte le seguenti competenze:
a) |
conoscenza degli atti di interferenza illecita già commessi in passato nell'ambito dell'aviazione civile, degli atti terroristici e dei rischi attuali; |
b) |
consapevolezza dei principali obblighi legali; |
c) |
conoscenza degli obiettivi e dell'organizzazione della sicurezza aerea, inclusi gli obblighi e le responsabilità di coloro che effettuano i controlli di sicurezza nella catena delle forniture; |
d) |
capacità di individuare articoli proibiti; |
e) |
capacità di reagire in modo appropriato all'individuazione di articoli proibiti; |
f) |
conoscenza delle possibilità e dei limiti delle attrezzature di sicurezza o delle modalità di screening utilizzate; |
g) |
conoscenza dei modi con cui è possibile occultare articoli proibiti; |
h) |
conoscenza delle procedure di reazione ad un'emergenza; |
i) |
conoscenza dei requisiti di protezione per le merci e la posta. |
Quando i compiti assegnati alla persona interessata lo richiedono, tale formazione deve inoltre fornire le seguenti competenze:
j) |
conoscenza dei requisiti delle procedure di screening di merci e posta, incluse le esenzioni e le procedure speciali di sicurezza; |
k) |
conoscenza delle modalità di screening adeguate per i diversi tipi di merci e di posta; |
l) |
conoscenza delle tecniche di ispezione manuale; |
m) |
capacità di effettuare ispezioni manuali ad un livello sufficiente per consentire con ragionevole sicurezza di individuare articoli proibiti occultati; |
n) |
capacità di far funzionare le attrezzature di sicurezza utilizzate; |
o) |
capacità di interpretare correttamente le immagini fornite dalle attrezzature di sicurezza; |
p) |
conoscenza dei requisiti relativi al trasporto. |
11.2.3.3. La formazione di coloro che effettuano lo screening della posta e del materiale del vettore aereo, delle provviste di bordo e delle forniture per l'aeroporto deve fornire tutte le seguenti competenze:
a) |
conoscenza degli atti di interferenza illecita già commessi in passato nell'ambito dell'aviazione civile, degli atti terroristici e dei rischi attuali; |
b) |
consapevolezza dei principali obblighi legali; |
c) |
conoscenza degli obiettivi e dell'organizzazione della sicurezza aerea, inclusi gli obblighi e le responsabilità di coloro che effettuano i controlli di sicurezza nella catena delle forniture; |
d) |
capacità di individuare articoli proibiti; |
e) |
capacità di reagire in modo appropriato all'individuazione di articoli proibiti; |
f) |
conoscenza dei modi con cui è possibile occultare articoli proibiti; |
g) |
conoscenza delle procedure di reazione ad un'emergenza; |
h) |
conoscenza delle possibilità e dei limiti delle attrezzature di sicurezza o delle modalità di screening utilizzate; |
Quando i compiti assegnati alla persona interessata lo richiedono, tale formazione deve inoltre fornire le seguenti competenze:
i) |
conoscenza delle tecniche di ispezione manuale; |
j) |
capacità di effettuare ispezioni manuali ad un livello sufficiente per consentire con ragionevole sicurezza di individuare articoli proibiti occultati; |
k) |
capacità di far funzionare le attrezzature di sicurezza utilizzate; |
l) |
capacità di interpretare correttamente le immagini fornite dalle attrezzature di sicurezza; |
m) |
conoscenza dei requisiti relativi al trasporto. |
11.2.3.4. La formazione specifica di coloro che effettuano le ispezioni dei veicoli deve fornire tutte le seguenti competenze:
a) |
conoscenza degli obblighi legali relativi all'ispezione dei veicoli, incluse le esenzioni e le procedure speciali di sicurezza; |
b) |
capacità di reagire in modo appropriato all'individuazione di articoli proibiti; |
c) |
conoscenza dei modi con cui è possibile occultare articoli proibiti; |
d) |
conoscenza delle procedure di reazione ad un'emergenza; |
e) |
conoscenza delle tecniche di ispezione di un veicolo; |
f) |
capacità di effettuare ispezioni di un veicolo ad un livello sufficiente per consentire con ragionevole sicurezza di individuare articoli proibiti occultati. |
11.2.3.5. La formazione specifica per coloro che effettuano il controllo d'accesso ad un aeroporto nonché la sorveglianza e il pattugliamento deve fornire tutte le seguenti competenze:
a) |
conoscenza degli obblighi legali relativi al controllo d'accesso, incluse le esenzioni e le procedure speciali di sicurezza; |
b) |
conoscenza dei sistemi di controllo d'accesso utilizzati nell'aeroporto; |
c) |
conoscenza delle autorizzazioni, inclusi i documenti identificativi e i lasciapassare per veicoli, che permettono l'accesso all'area lato volo e capacità di identificare tali autorizzazioni; |
d) |
conoscenza delle procedure relative al pattugliamento e al fermo e delle circostanze nelle quali le persone dovrebbero essere fermate o segnalate; |
e) |
capacità di reagire in modo appropriato all'individuazione di articoli proibiti; |
f) |
conoscenza delle procedure di reazione ad un'emergenza; |
g) |
abilità interpersonali, in particolare saper far fronte a differenze culturali o gestire passeggeri potenzialmente pericolosi. |
11.2.3.6. La formazione di coloro che effettuano le ispezioni di sicurezza dell'aeromobile deve fornire tutte le seguenti competenze:
a) |
conoscenza degli obblighi legali relativi alle ispezioni di sicurezza dell'aeromobile; |
b) |
conoscenza della configurazione dei tipi di aeromobili sui quali si deve procedere all'ispezione di sicurezza; |
c) |
capacità di individuare articoli proibiti; |
d) |
capacità di reagire in modo appropriato all'individuazione di articoli proibiti; |
e) |
conoscenza dei modi con cui è possibile occultare articoli proibiti; |
f) |
capacità di effettuare ispezioni di sicurezza dell'aeromobile ad un livello sufficiente per consentire con ragionevole sicurezza di individuare articoli proibiti occultati. |
Qualora la persona sia titolare di un tesserino di ingresso in aeroporto, tale formazione deve inoltre fornire le seguenti competenze:
g) |
conoscenza degli atti di interferenza illecita già commessi in passato nell'ambito dell'aviazione civile, degli atti terroristici e dei rischi attuali; |
h) |
conoscenza del quadro normativo relativo alla sicurezza aerea; |
i) |
conoscenza degli obiettivi e dell'organizzazione della sicurezza aerea, inclusi gli obblighi e le responsabilità delle persone che effettuano i controlli di sicurezza; |
j) |
comprensione della configurazione del punto di controllo e della procedura di screening; |
k) |
conoscenza delle procedure di controllo d'accesso e delle relative procedure di screening; |
l) |
conoscenza del tesserino di ingresso in aeroporto utilizzato nell'aeroporto. |
11.2.3.7. La formazione di coloro che si occupano della protezione dell'aeromobile deve fornire tutte le seguenti competenze:
a) |
conoscenza di come proteggere e impedire l'accesso non autorizzato all'aeromobile; |
b) |
conoscenza delle procedure per sigillare un aeromobile, se del caso per la persona a cui è rivolta la formazione; |
c) |
conoscenza dei sistemi relativi ai documenti identificativi utilizzati nell'aeroporto; |
d) |
conoscenza delle procedure di fermo e delle circostanze nelle quali le persone devono essere fermate o segnalate; nonché |
e) |
conoscenza delle procedure di reazione ad un'emergenza. |
Qualora la persona sia titolare di un tesserino di ingresso in aeroporto, tale formazione deve inoltre fornire le seguenti competenze:
f) |
conoscenza degli atti di interferenza illecita già commessi in passato nell'ambito dell'aviazione civile, degli atti terroristici e dei rischi attuali; |
g) |
conoscenza del quadro normativo relativo alla sicurezza aerea; |
h) |
conoscenza degli obiettivi e dell'organizzazione della sicurezza aerea, inclusi gli obblighi e le responsabilità delle persone che effettuano i controlli di sicurezza; |
i) |
comprensione della configurazione del punto di controllo e della procedura di screening; |
j) |
conoscenza delle procedure di controllo d'accesso e delle relative procedure di screening. |
11.2.3.8. La formazione di coloro che si occupano del riconcilio dei bagagli deve fornire tutte le seguenti competenze:
a) |
conoscenza degli atti di interferenza illecita già commessi in passato nell'ambito dell'aviazione civile, degli atti terroristici e dei rischi attuali; |
b) |
consapevolezza dei principali obblighi legali; |
c) |
conoscenza degli obiettivi e dell'organizzazione della sicurezza aerea, inclusi gli obblighi e le responsabilità delle persone che effettuano i controlli di sicurezza; |
d) |
capacità di reagire in modo appropriato all'individuazione di articoli proibiti; |
e) |
conoscenza delle procedure di reazione ad un'emergenza; |
f) |
conoscenza dei requisiti e delle tecniche per il riconcilio di passeggeri e bagagli; |
g) |
conoscenza dei requisiti di protezione per il materiale del vettore aereo utilizzato per il trattamento di passeggeri e bagagli. |
11.2.3.9. La formazione di coloro che effettuano controlli di sicurezza di merci e posta diversi dallo screening deve fornire tutte le seguenti competenze:
a) |
conoscenza degli atti di interferenza illecita già commessi in passato nell'ambito dell'aviazione civile, degli atti terroristici e dei rischi attuali; |
b) |
consapevolezza dei principali obblighi legali; |
c) |
conoscenza degli obiettivi e dell'organizzazione della sicurezza aerea, inclusi gli obblighi e le responsabilità di coloro che effettuano i controlli di sicurezza nella catena delle forniture; |
d) |
conoscenza delle procedure di fermo e delle circostanze nelle quali le persone devono essere fermate o segnalate; |
e) |
conoscenza delle procedure di comunicazione; |
f) |
capacità di individuare articoli proibiti; |
g) |
capacità di reagire in modo appropriato all'individuazione di articoli proibiti; |
h) |
conoscenza dei modi con cui è possibile occultare articoli proibiti; |
i) |
conoscenza dei requisiti di protezione per le merci e la posta. |
j) |
conoscenza dei requisiti relativi al trasporto, se necessario. |
11.2.3.10. La formazione di coloro che effettuano i controlli di sicurezza, diversi dallo screening, della posta e del materiale del vettore aereo, delle provviste di bordo e delle forniture per l'aeroporto deve fornire tutte le seguenti competenze:
a) |
conoscenza degli atti di interferenza illecita già commessi in passato nell'ambito dell'aviazione civile, degli atti terroristici e dei rischi attuali; |
b) |
consapevolezza dei principali obblighi legali; |
c) |
conoscenza degli obiettivi e dell'organizzazione della sicurezza aerea, inclusi gli obblighi e le responsabilità delle persone che effettuano i controlli di sicurezza; |
d) |
conoscenza delle procedure di fermo e delle circostanze nelle quali le persone devono essere fermate o segnalate; |
e) |
conoscenza delle procedure di comunicazione; |
f) |
capacità di individuare articoli proibiti; |
g) |
capacità di reagire in modo appropriato all'individuazione di articoli proibiti; |
h) |
conoscenza dei modi con cui è possibile occultare articoli proibiti; |
i) |
conoscenza dei requisiti relativi alla protezione della posta e del materiale del vettore aereo, delle provviste di bordo e delle forniture per l'aeroporto, se del caso; |
j) |
conoscenza dei requisiti relativi al trasporto, se necessario. |
11.2.4. Formazione specifica per persone che provvedono alla supervisione diretta di coloro che effettuano i controlli di sicurezza («supervisori»)
La formazione specifica dei supervisori, oltre alle competenze delle persone che devono sottoporre a supervisione, deve fornire tutte le seguenti competenze:
a) |
conoscenza dei principali obblighi legali e di come vi si deve ottemperare; |
b) |
conoscenza dei compiti di supervisione; |
c) |
conoscenza del controllo interno di qualità; |
d) |
capacità di reagire in modo appropriato all'individuazione di articoli proibiti; |
e) |
conoscenza delle procedure di reazione ad un'emergenza; |
f) |
capacità di offrire assistenza e formazione sul posto di lavoro e di motivare gli altri. |
Quando i compiti assegnati alla persona interessata lo richiedono, tale formazione deve inoltre fornire tutte le seguenti competenze:
g) |
conoscenza della gestione dei conflitti; |
h) |
conoscenza delle possibilità e dei limiti delle attrezzature di sicurezza o delle modalità di screening utilizzate. |
11.2.5. Formazione specifica di persone con responsabilità generale a livello nazionale o locale per garantire che un programma di sicurezza e la sua attuazione rispondano a tutte le disposizioni normative («security managers» o responsabili della sicurezza)
La formazione specifica dei responsabili della sicurezza deve fornire tutte le seguenti competenze:
a) |
conoscenza dei principali obblighi legali e di come vi si deve ottemperare; |
b) |
conoscenza del controllo della qualità interno, nazionale, dell'Unione e internazionale; |
c) |
capacità di motivare gli altri; |
d) |
conoscenza delle possibilità e dei limiti delle attrezzature di sicurezza o delle modalità di screening utilizzate. |
11.2.6. Formazione delle persone diverse dai passeggeri che devono accedere senza scorta alle aree sterili
11.2.6.1. Le persone diverse dai passeggeri che devono accedere senza scorta alle aree sterili e non rientrano nei punti da 11.2.3 a 11.2.5 e 11.5 ricevono una formazione di sensibilizzazione alla sicurezza prima di ricevere l'autorizzazione ad accedere senza scorta alle aree sterili.
Per ragioni oggettive, l'autorità competente può esentare da tale requisito di formazione le persone il cui accesso è limitato a settori del terminal accessibili ai passeggeri.
11.2.6.2. La formazione di sensibilizzazione alla sicurezza deve fornire tutte le seguenti competenze:
a) |
conoscenza degli atti di interferenza illecita già commessi in passato nell'ambito dell'aviazione civile, degli atti terroristici e dei rischi attuali; |
b) |
consapevolezza dei principali obblighi legali; |
c) |
conoscenza degli obiettivi e dell'organizzazione della sicurezza aerea, inclusi gli obblighi e le responsabilità delle persone che effettuano i controlli di sicurezza; |
d) |
comprensione della configurazione del punto di controllo e della procedura di screening; |
e) |
conoscenza delle procedure di controllo d'accesso e delle relative procedure di screening; |
f) |
conoscenza dei tesserini di ingresso in aeroporto utilizzati nell'aeroporto; |
g) |
conoscenza delle procedure di comunicazione; |
h) |
capacità di reagire in modo appropriato agli incidenti relativi alla sicurezza. |
11.2.6.3. Chiunque riceva una formazione di sensibilizzazione alla sicurezza è tenuto a dimostrare di conoscere tutti gli aspetti di cui al punto 11.2.6.2 prima di ricevere l'autorizzazione ad accedere senza scorta alle aree sterili.
11.2.7. Formazione delle persone che necessitano di una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza
La formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza deve fornire tutte le seguenti competenze:
a) |
conoscenza degli atti di interferenza illecita già commessi in passato nell'ambito dell'aviazione civile, degli atti terroristici e dei rischi attuali; |
b) |
consapevolezza dei principali obblighi legali; |
c) |
conoscenza degli obiettivi e dell'organizzazione della sicurezza aerea nel proprio ambito lavorativo, inclusi gli obblighi e le responsabilità delle persone che effettuano i controlli di sicurezza; |
d) |
conoscenza delle procedure di comunicazione; |
e) |
capacità di reagire in modo appropriato agli incidenti relativi alla sicurezza. |
Chiunque partecipi a una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza è tenuto a dimostrare di conoscere tutti gli aspetti elencati in questo punto prima di prendere servizio.
Tale formazione non si applica agli istruttori di cui al punto 11.5.
11.3. CERTIFICAZIONE O APPROVAZIONE
11.3.1. Coloro che svolgono i compiti elencati ai punti da 11.2.3.1 a 11.2.3.5 sono soggetti a:
a) |
una procedura iniziale di certificazione o approvazione; nonché |
b) |
per chi utilizza apparecchiature a raggi X o sistemi EDS o per gli esaminatori umani degli scanner di sicurezza, una nuova certificazione almeno ogni tre anni; nonché |
c) |
per tutti gli altri, una nuova certificazione o una nuova approvazione almeno ogni cinque anni. |
Coloro che svolgono i compiti elencati al punto 11.2.3.3 possono essere esentati da tali requisiti se sono autorizzati solo ad effettuare controlli visivi e/o ispezioni manuali.
11.3.2. Coloro che utilizzano apparecchiature a raggi X o sistemi EDS o gli esaminatori umani degli scanner di sicurezza devono, nell'ambito della procedura di certificazione o di approvazione iniziale, superare un test standard di interpretazione di immagini.
11.3.3. La procedura di nuova certificazione o di nuova approvazione per coloro che utilizzano apparecchiature a raggi X o sistemi EDS o per gli esaminatori umani degli scanner di sicurezza comprende un test standard di interpretazione di immagini e una valutazione delle prestazioni operative.
11.3.4. Il mancato superamento della procedura di nuova certificazione o di nuova approvazione entro un lasso di tempo ragionevole, normalmente non superiore a tre mesi, comporta il ritiro delle relative autorizzazioni in materia di sicurezza.
11.3.5. La documentazione relativa alla certificazione o all'approvazione viene conservata per tutte le persone rispettivamente abilitate o approvate, per almeno la durata del contratto.
11.4. FORMAZIONE PERIODICA
11.4.1. Coloro che utilizzano apparecchiature a raggi X o sistemi EDS sono sottoposti a formazione periodica consistente in prove e addestramento al riconoscimento di immagini. Tale formazione può assumere le forme seguenti:
a) |
formazione in classe e/o al computer; oppure |
b) |
formazione TIP sul posto di lavoro a condizione che, come precisato più avanti, con le apparecchiature a raggi X o con i sistemi EDS venga utilizzata una libreria TIP di almeno 6 000 immagini e che la persona lavori con tali dispositivi durante almeno un terzo del suo orario di lavoro. |
I risultati della prova vengono trasmessi all'interessato e registrati e possono essere presi in considerazione nell'ambito della procedura di nuova certificazione o nuova approvazione.
Per la formazione in classe e/o al computer, gli interessati sono sottoposti ad addestramento e prova di riconoscimento di immagini per almeno sei ore ogni sei mesi:
— |
viene utilizzata una libreria di immagini contenente almeno 1 000 immagini di almeno 250 oggetti pericolosi diversi, incluse le immagini di parti componenti di oggetti pericolosi, ciascuna delle quali rappresentata in una varietà di orientamenti diversi. Durante l'addestramento e la prova verrà effettuata una selezione imprevedibile di immagini prese dalla libreria; oppure |
— |
le immagini prese dalla libreria TIP in uso che più frequentemente non vengono riconosciute saranno combinate con immagini scattate di recente di oggetti pericolosi pertinenti per il tipo di screening e riguardanti tutti i tipi di oggetti pericolosi pertinenti, se utilizzate solo una volta per la formazione di un determinato addetto allo screening per un periodo di un anno. |
Per la formazione TIP sul posto di lavoro, la libreria TIP consiste di almeno 6 000 immagini raffiguranti almeno 1 500 oggetti pericolosi diversi, incluse le immagini di parti componenti di oggetti pericolosi, ciascuno dei quali rappresentato in una varietà di orientamenti diversi.
11.4.2. Gli esaminatori umani degli scanner di sicurezza sono sottoposti a formazione periodica consistente in addestramento e prova di riconoscimento di immagini. Tale formazione consiste in una formazione in classe e/o al computer per almeno sei ore ogni sei mesi.
I risultati della prova vengono trasmessi all'interessato e registrati e possono essere presi in considerazione nell'ambito della procedura di nuova certificazione o nuova approvazione.
11.4.3. Coloro che svolgono i compiti elencati al punto 11.2, diversi da quelli di cui al punto 11.4.1 e 11.4.2, ricevono una formazione periodica con una frequenza sufficiente a garantire che vengano acquisite e mantenute competenze in linea con gli sviluppi della sicurezza.
La formazione periodica viene condotta:
a) |
per competenze acquisite durante la formazione iniziale di base, specifica e di sensibilizzazione alla sicurezza, almeno una volta ogni cinque anni o, nei casi in cui le competenze non sono state esercitate per più di sei mesi, prima del ritorno ai compiti di sicurezza; nonché |
b) |
per le competenze nuove o ampliate, per garantire che coloro che effettuano, o sono responsabili dell'effettuazione dei controlli di sicurezza, siano tempestivamente messi al corrente dei nuovi pericoli e obblighi legali, prima di dovere applicare tali nozioni. |
I requisiti di cui al punto a) non si applicano alle competenze acquisite a seguito di una formazione specifica non più necessaria alla luce dei compiti attribuiti alla persona in questione.
11.4.4. La documentazione relativa alla formazione periodica viene conservata per tutte le persone formate per almeno la durata del contratto.
11.5. QUALIFICHE DEGLI ISTRUTTORI
11.5.1. Gli istruttori devono soddisfare almeno tutti i seguenti requisiti:
a) |
il superamento di un controllo dei precedenti personali conformemente ai punti 11.1.3 e 11.1.5; |
b) |
il possesso di competenze di metodologia didattica; |
c) |
una conoscenza dell'ambiente di lavoro nel settore pertinente della sicurezza aerea; |
d) |
il possesso di competenze nell'ambito degli elementi di sicurezza oggetto dell'insegnamento. |
La certificazione si applica almeno agli istruttori autorizzati ad impartire la formazione definita ai punti da 11.2.3.1 a 11.2.3.5 e ai punti 11.2.4 (a meno che non riguardi la formazione di supervisori esclusivamente deputati alla supervisione delle persone di cui ai punti da 11.2.3.6 a 11.2.3.10) e 11.2.5.
11.5.2. Gli istruttori ricevono una formazione regolare o informazioni periodiche sugli sviluppi nei settori pertinenti.
11.5.3. L'autorità competente conserva o ha accesso agli elenchi degli istruttori che operano nello Stato membro.
11.5.4. Se l'autorità competente ritiene che la formazione erogata da un istruttore non fornisca più le necessarie competenze, o nel caso in cui l'istruttore non superi il controllo dei precedenti personali, essa ritira l'approvazione del corso o provvede affinché l'istruttore, a seconda dei casi, sia sospeso o cancellato dall'elenco degli istruttori. In tal caso l'autorità competente è tenuta altresì a precisare in che modo l'istruttore possa chiedere la revoca della sospensione, essere reintegrato nell'elenco degli istruttori o fare in modo che sia ripristinata l'approvazione del corso.
11.5.5. Le competenze acquisite da un istruttore per ottemperare ai requisiti di cui al presente capitolo in uno Stato membro sono riconosciute in un altro Stato membro.
11.6. CONVALIDA AI FINI DELLA SICUREZZA AEREA UE
11.6.1. La convalida ai fini della sicurezza aerea UE è una procedura standardizzata, documentata, imparziale e obiettiva, intesa ad acquisire e valutare informazioni al fine di determinare il livello di conformità di un soggetto sottoposto a convalida ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione.
11.6.2. Convalida ai fini della sicurezza aerea UE
La convalida ai fini della sicurezza aerea UE:
a) |
può essere un requisito per ottenere o mantenere uno status giuridico a norma del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione; |
b) |
può essere effettuata da un'autorità competente o da un validatore approvato come validatore della sicurezza aerea UE o in possesso di un riconoscimento equivalente in conformità del presente capitolo; |
c) |
valuta le misure di sicurezza applicate sotto la responsabilità del soggetto sottoposto a convalida o parti delle stesse misure per le quali il soggetto di cui trattasi chiede la convalida. La convalida consiste quantomeno dei seguenti aspetti:
|
d) |
è riconosciuta da tutti gli Stati membri. |
11.6.3. Requisiti per l'approvazione dei validatori della sicurezza aerea UE
11.6.3.1. Gli Stati membri rilasciano l'approvazione ai validatori della sicurezza aerea UE sulla base di una valutazione delle capacità di valutazione della conformità, comprendente
a) |
l'indipendenza dai soggetti economici sottoposti a convalida, salvo diversa indicazione; nonché |
b) |
l'adeguata competenza personale nell'ambito della sicurezza sottoposta a convalida nonché le metodologie per mantenere tali competenze al livello specificato al punto 11.6.3.5; nonché |
c) |
la funzionalità e l'adeguatezza delle procedure di convalida. |
11.6.3.2. Se pertinente, l'approvazione tiene conto dei certificati di accreditamento in relazione alle pertinenti norme armonizzate, in particolare EN-ISO/IEC 17020, anziché procedere a una nuova valutazione delle capacità di valutazione della conformità.
11.6.3.3. Un validatore della sicurezza aerea UE può essere un soggetto fisico o giuridico.
11.6.3.4. L'organismo nazionale di accreditamento istituito a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) può essere incaricato di accreditare la capacità di valutazione della conformità dei soggetti giuridici per effettuare convalide della sicurezza aerea UE, di adottare misure amministrative in tale ambito e di garantire la sorveglianza delle attività di convalida della sicurezza aerea UE.
11.6.3.5. Ogni soggetto individuale che effettua la convalida della sicurezza aerea UE deve possedere adeguati precedenti e competenze e ottemperare ai seguenti requisiti:
a) |
aver superato un controllo dei precedenti personali a norma del punto 11.1.3, che deve essere ripetuto almeno ogni cinque anni; |
b) |
effettuare la convalida della sicurezza aerea UE in modo imparziale e obiettivo, comprendere il significato di indipendenza e applicare metodologie per evitare situazioni di conflitto di interessi in relazione al soggetto sottoposto a convalida; |
c) |
possedere conoscenze teoriche ed esperienza pratica sufficienti nell'ambito del controllo della qualità come pure pertinenti abilità e capacità personali per raccogliere, registrare e valutare le risultanze sulla base di una lista di controllo, in particolare per quanto concerne:
|
d) |
fornire prova di competenze adeguate acquisite mediante formazione e/o un minimo di esperienza lavorativa in relazione ai seguenti settori:
|
e) |
partecipare a corsi periodici di formazione, con frequenza idonea a garantire il mantenimento delle sue competenze e l'acquisizione di nuove competenze per tener conto degli sviluppi nel settore della sicurezza aerea. |
11.6.3.6. L'autorità competente provvede direttamente alla formazione dei validatori della sicurezza aerea UE o approva e mantiene un elenco di corsi di formazione adeguati di sensibilizzazione alla sicurezza.
11.6.3.7. Gli Stati membri possono limitare l'approvazione di un validatore della sicurezza aerea UE alle attività di convalida effettuate sul solo territorio di tale Stato membro a nome dell'autorità competente dello Stato membro in questione. In questi casi non si applicano i requisiti di cui al punto 11.6.4.2.
11.6.3.8. L'approvazione di un validatore della sicurezza aerea UE scade dopo al massimo cinque anni.
11.6.4. Riconoscimento e revoca del riconoscimento dei validatori della sicurezza aerea UE
11.6.4.1. Un validatore della sicurezza aerea UE non viene considerato approvato fino a quando i suoi dati non sono inseriti nella «banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica». Ogni validatore della sicurezza aerea UE deve ottenere prova del suo status da parte dell'autorità competente o per conto della stessa. Per il periodo durante il quale la banca dati dell'Unione sulla sicurezza della catena logistica non può incorporare registrazioni relative ai validatori della sicurezza aerea UE, l'autorità competente comunica i dettagli necessari del validatore della sicurezza aerea UE alla Commissione, che li mette a disposizione di tutti gli Stati membri.
11.6.4.2. I validatori della sicurezza aerea UE approvati sono riconosciuti da tutti gli Stati membri.
11.6.4.3. Se un validatore della sicurezza aerea UE non soddisfa più i requisiti dei punti 11.6.3.1 o 11.6.3.5, la o le autorità competenti che hanno concesso l'approvazione revocano quest'ultima e cancellano il validatore dalla «banca dati UE sulla sicurezza della catena logistica».
11.6.4.4. Le associazioni industriali e i soggetti sotto la loro responsabilità, che operano programmi di garanzia della qualità, possono ricevere l'approvazione come validatori della sicurezza aerea UE, purché le misure equivalenti contenute in tali programmi permettano di ottenere una convalida imparziale e obiettiva. Il riconoscimento deve essere fatto da almeno due autorità competenti degli Stati membri in cooperazione tra loro.
11.6.4.5. La Commissione può riconoscere le attività di convalida effettuate da autorità o validatori della sicurezza aerea, operanti sotto la giurisdizione di un paese terzo o di un organismo internazionale e da questi ultimi riconosciuti, se viene confermata l'equivalenza di tali attività con la convalida della sicurezza aerea UE. Un elenco in tal senso figura nell'appendice 6-Fiii.
11.6.5. Relazione di convalida della sicurezza aerea UE (la «relazione di convalida»)
11.6.5.1. La relazione di convalida registra la convalida relativa alla sicurezza aerea UE e deve contenere quantomeno:
a) |
la lista di controllo completa firmata dal validatore della sicurezza aerea UE e riportante, se richiesto, le osservazioni del soggetto sottoposto a convalida; nonché |
b) |
una dichiarazione di impegni firmata dal soggetto sottoposto a convalida; nonché |
c) |
una dichiarazione di indipendenza rispetto al soggetto sottoposto a convalida, firmata dal singolo che effettua la convalida della sicurezza aerea UE. |
11.6.5.2. Il validatore della sicurezza aerea UE è tenuto a stabilire il livello di conformità con gli obiettivi riportati nella lista di controllo e a riportare i risultati nell'apposita sezione della stessa.
11.6.5.3. La dichiarazione di impegni attesta l'impegno del soggetto sottoposto a convalida a continuare l'attività sulla base delle norme operative convalidate con successo.
11.6.5.4. Il soggetto sottoposto a convalida può dichiarare il proprio accordo o disaccordo in relazione ai livelli di conformità indicati nella relazione di convalida. Tale dichiarazione diviene parte integrante della relazione di convalida.
11.6.5.5. L'integrità della relazione di convalida è comprovata dalla numerazione delle pagine, dalla data della convalida della sicurezza aerea UE e dalla sigla apposta su ogni pagina dal validatore e dal soggetto sottoposto a convalida.
11.6.5.6. La relazione di convalida, redatta in inglese, è trasmessa all'autorità competente, se del caso, e al soggetto sottoposto a convalida entro un massimo di un mese dalla verifica in loco.
11.7. MUTUO RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE
11.7.1. Le competenze acquisite da una persona per ottemperare ai requisiti del regolamento (CE) n. 300/2008 e dei suoi atti di esecuzione in uno Stato membro sono riconosciute in un altro Stato membro.
APPENDICE 11-A
DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA — VALIDATORE DELLA SICUREZZA AEREA UE
a) |
Confermo di avere stabilito in modo imparziale e obiettivo il livello di conformità del soggetto sottoposto a convalida. |
b) |
Confermo di non essere alle dipendenze del soggetto sottoposto a convalida, né di esserlo stato nei due anni precedenti. |
c) |
Confermo di non avere interessi diretti o indiretti di tipo economico o di altro tipo nei risultati dell'attività di convalida, del soggetto sottoposto a convalida o delle sue società affiliate. |
d) |
Confermo di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei 12 mesi precedenti, relazioni commerciali con il soggetto sottoposto a convalida, quali formazione o consulenza, con l'eccezione di quelle attinenti al processo di convalida, in ambiti relativi alla sicurezza aerea. |
e) |
Confermo che la relazione di convalida della sicurezza aerea UE si basa su una valutazione completa delle informazioni contenute nella pertinente documentazione di sicurezza, compreso il programma di sicurezza o equivalente dei soggetti sottoposti a convalida, e su attività di verifica in loco. |
f) |
Confermo che la relazione di convalida della sicurezza aerea UE si basa su una valutazione di tutti i settori pertinenti ai fini della sicurezza sui quali il validatore è tenuto a formulare un parere in base alla pertinente lista di controllo UE. |
g) |
Confermo di aver applicato una metodologia che consente di elaborare relazioni di convalida della sicurezza aerea UE separate per ciascun soggetto sottoposto a convalida e che assicura obiettività e imparzialità nella raccolta e valutazione delle informazioni, nei casi in cui soggetti diversi siano stati sottoposti a convalida nel corso di un unico intervento. |
h) |
Confermo di non aver accettato alcun beneficio, finanziario o di altro tipo, per l'attività di convalida, oltre ad un onorario ragionevole e al rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno. |
Mi assumo la piena responsabilità sulla relazione di convalida della sicurezza aerea UE.
Nome della persona che ha effettuato la convalida:
Nome del validatore della sicurezza aerea UE:
Data:
Firma:
12. ATTREZZATURE DI SICUREZZA
12.0. DISPOSIZIONI GENERALI
12.0.1. L'autorità, l'operatore o il soggetto che utilizza i dispositivi al fine dell'attuazione delle misure per le quali è responsabile in conformità al programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008, adotta le misure necessarie per garantire che i dispositivi soddisfino gli standard specificati nel presente capitolo.
Le informazioni classificate in conformità alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 vengono messe a disposizione dall'autorità competente ai fabbricanti in base alla necessità di conoscere.
12.0.2. Vengono effettuati test di routine per ogni singola attrezzatura di sicurezza.
12.0.3. I dispositivi di sicurezza sono usati in conformità al metodo operativo fornito dal fabbricante.
12.1. PORTALI MAGNETICI PER LA RILEVAZIONE DEI METALLI (WALK-THROUGH METAL DETECTION EQUIPMENT- WTMD)
12.1.1. Principi generali
12.1.1.1. I WTMD devono essere in grado di rilevare e indicare mediante un allarme la presenza almeno di specificati oggetti metallici, sia individualmente che in combinazione tra di loro.
12.1.1.2. La capacità di rilevazione dei WTMD deve essere indipendente dalla posizione e dall'orientamento dell'oggetto metallico.
12.1.1.3. I WTMD devono essere assicurati saldamente ad una base solida.
12.1.1.4. I WTMD devono essere provvisti di un indicatore visivo segnalante che il dispositivo è in funzione.
12.1.1.5. Le modalità di regolazione dei parametri di rilevazione dei WTMD devono essere protette e accessibili esclusivamente alle persone autorizzate.
12.1.1.6. I WTMD devono fornire un doppio allarme, visivo ed acustico, quando rilevano gli oggetti metallici di cui al punto 12.1.1.1. Entrambi gli allarmi devono essere percepibili entro un raggio di due metri.
12.1.1.7. L'allarme visivo deve riportare un'indicazione dell'intensità del segnale rilevato dai WTMD.
12.1.1.8. I WTMD devono essere posizionati in modo da garantire di non essere influenzati da fonti di interferenza.
12.1.2. Standard per i WTMD
12.1.2.1. Sono previsti due standard per i WTMD. I requisiti dettagliati inerenti a tali standard sono stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
12.1.2.2. Tutti i WTMD utilizzati esclusivamente per lo screening delle persone diverse dai passeggeri devono soddisfare almeno lo standard 1.
12.1.2.3. Tutti i WTMD utilizzati per lo screening dei passeggeri devono soddisfare lo standard 2.
12.1.3. Requisiti supplementari per i WTMD
Tutti i WTMD per i quali è stato stipulato un contratto di installazione dopo il 5 gennaio 2007 devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) |
produrre un segnale acustico e/o visivo per una determinata percentuale di persone che attraversano il WTMD senza far scattare l'allarme, come indicato al punto 12.1.1.1. Deve essere possibile stabilire tale percentuale; nonché |
b) |
contare il numero di persone sottoposte a screening, escludendo le persone che attraversano il WTMD in direzione opposta; nonché |
c) |
contare il numero di allarmi; nonché |
d) |
calcolare la percentuale di allarmi rispetto al numero di persone sottoposte a screening. |
12.1.4. Requisiti supplementari per i WTMD utilizzati in combinazione con i dispositivi per la rilevazione dei metalli nelle calzature (dispositivi SMD)
12.1.4.1. Tutti i WTMD utilizzati in combinazione con i dispositivi SMD devono essere in grado di rilevare e indicare mediante una segnalazione visiva almeno oggetti metallici specificati, sia individualmente che in combinazione tra di loro, in corrispondenza dell'altezza alla quale tali oggetti sono presenti sulla persona che transita attraverso il portale, indipendentemente dal tipo e dal numero di oggetti nonché dal loro orientamento.
12.1.4.2. Tutti i WTMD utilizzati in combinazione con i dispositivi SMD devono essere in grado di rilevare e indicare tutti gli allarmi generati dagli oggetti metallici presenti su una persona in almeno due zone. La prima zona deve corrispondere alle parti inferiori delle gambe ed essere compresa tra il pavimento e un massimo di 35 cm al di sopra del pavimento. Tutte le altre zone sono al di sopra della prima zona.
12.2. DISPOSITIVI ELETTROMAGNETICI PORTATILI PER LA RILEVAZIONE DEI METALLI (HAND-HELD METAL DETECTION EQUIPMENT- DISPOSITIVI HHMD)
12.2.1. I dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD) devono essere in grado di rilevare oggetti metallici ferrosi e non ferrosi. Il rilevamento e l'identificazione della posizione del metallo rilevato vengono indicati mediante un allarme.
12.2.2. Le modalità di regolazione dei parametri di sensibilità dei dispositivi HHMD devono essere protette e accessibili esclusivamente alle persone autorizzate.
12.2.3. I dispositivi HHMD devono emettere un segnale di allarme udibile quando rilevano oggetti metallici. Il segnale d'allarme deve essere percepito entro una distanza di 1 metro.
12.2.4. Le prestazioni dei dispositivi HHMD non devono essere influenzate da alcuna fonte d'interferenza.
12.2.5. I dispositivi HHMD devono essere provvisti di un indicatore visivo segnalante che il dispositivo è in funzione.
12.3. APPARECCHIATURE A RAGGI X
Le apparecchiature a raggi X devono essere conformi ai requisiti dettagliati stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
12.4. SISTEMI PER IL RILEVAMENTO DI ESPLOSIVI (EXPLOSIVE DETECTION SYSTEMS EQUIPMENT — SISTEMI EDS)
12.4.1. Principi generali
12.4.1.1. I sistemi EDS devono essere in grado di rilevare e indicare, mediante un segnale d'allarme, quantità individuali specificate o superiori di materiale esplosivo contenuto nei bagagli o in altre spedizioni.
12.4.1.2. Il rilevamento deve essere indipendente dalla forma, dalla posizione o dall'orientamento del materiale esplosivo.
12.4.1.3. I sistemi EDS devono generare un segnale d'allarme in ognuno dei casi seguenti:
— |
quando rilevano la presenza di materiale esplosivo, nonché |
— |
quando rilevano la presenza di un oggetto che impedisce di rilevare il materiale esplosivo, nonché |
— |
quando il contenuto di un bagaglio o spedizione è troppo denso per essere analizzato. |
12.4.2 Standard per i sistemi EDS
12.4.2.1. Tutti i sistemi EDS installati prima del 1o settembre 2014 devono soddisfare almeno lo standard 2.
12.4.2.2. Lo standard 2 scade il 1o settembre 2020.
12.4.2.3. L'autorità competente può autorizzare il proseguimento dell'utilizzo dei sistemi EDS di standard 2 installati tra il 1o gennaio 2011 e il 1o settembre 2014 fino al 1o settembre 2022 al più tardi.
12.4.2.4. L'autorità competente che autorizzi il proseguimento dell'utilizzo dei sistemi EDS di standard 2 a partire dal 1o settembre 2020 deve informarne la Commissione.
12.4.2.5. Tutti in sistemi EDS installati a partire dal 1o settembre 2014 devono soddisfare lo standard 3.
12.4.2.6. Tutti i sistemi EDS devono soddisfare lo standard 3 a partire dal 1o settembre 2020 al più tardi, eccetto il caso in cui si applichi il punto 12.4.2.3.
12.4.2.7. Tutti i sistemi EDS progettati per lo screening del bagaglio a mano devono soddisfare almeno lo standard C1.
12.4.2.8. Tutti i sistemi EDS progettati per lo screening del bagaglio a mano contenente computer portatili e altri oggetti elettrici di grandi dimensioni devono soddisfare almeno lo standard C2.
12.4.2.9. Tutti i sistemi EDS progettati per lo screening del bagaglio a mano contenente computer portatili, altri oggetti elettrici di grandi dimensioni e LAG devono soddisfare almeno lo standard C3.
12.4.3. Requisiti relativi alla qualità delle immagini dei sistemi EDS
La qualità delle immagini dei sistemi EDS deve essere conforme ai requisiti dettagliati stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
12.5. PROIEZIONE DELL'IMMAGINE DI OGGETTI PERICOLOSI (THREAT IMAGE PROJECTION — TIP)
12.5.1. Principi generali
12.5.1.1. Il TIP deve essere in grado di proiettare immagini combinate di oggetti pericolosi (CTI) o immagini virtuali di oggetti pericolosi (FTI).
Le CTI sono immagini radioscopiche di bagagli o di altre spedizioni contenenti oggetti pericolosi.
Le FTI sono immagini radioscopiche di oggetti pericolosi, proiettate all'interno delle immagini radioscopiche di bagagli o di altre spedizioni che vengono sottoposti a screening.
Gli oggetti pericolosi appaiono all'interno dell'immagine radioscopica di bagagli e di altre spedizioni con una distribuzione uniforme e non in una posizione fissa.
Deve essere possibile fissare la percentuale di immagini CTI ed FTI da proiettare.
Se vengono utilizzate immagini CTI:
a) |
il concetto operativo deve garantire che l'addetto allo screening non riesca a vedere i bagagli o le altre spedizioni che vengono introdotti nelle apparecchiature a raggi X o nei sistemi EDS e non possa stabilire che un'immagine CTI venga o possa essere proiettata; nonché |
b) |
il sistema TIP e le dimensioni della libreria devono garantire con ragionevole sicurezza che un addetto allo screening non sia nuovamente esposto alla stessa immagine CTI nel corso di 12 mesi. |
Se si impiega la proiezione delle immagini CTI con sistemi EDS utilizzati esclusivamente per lo screening del bagaglio da stiva, il requisito di cui alla lettera b) si applica solo a decorrere dal 1o gennaio 2019.
12.5.1.2. Il TIP non deve compromettere le prestazioni e il normale funzionamento delle apparecchiature a raggi X o dei sistemi EDS.
L'addetto allo screening non viene avvertito quando un'immagine CTI o un'immagine FTI sta per essere proiettata o è stata proiettata fino a quando viene visualizzato un messaggio in conformità al punto 12.5.2.2.
12.5.1.3. Gli strumenti atti a gestire il TIP sono protetti e accessibili unicamente alle persone autorizzate.
12.5.1.4. Deve essere previsto un amministratore TIP responsabile della gestione della configurazione del sistema TIP.
12.5.1.5. L'autorità competente sorveglia regolarmente la corretta attuazione dei software TIP e assicura che i sistemi siano configurati correttamente, inclusa la proiezione realistica e pertinente di immagini CTI ed FTI, se utilizzate, che siano conformi ai requisiti e dispongano di librerie di immagini aggiornate.
12.5.2. Costituzione del TIP
12.5.2.1. Il TIP deve comprendere almeno:
a) |
una libreria di immagini CTI o FTI; nonché |
b) |
la possibilità di visualizzare messaggi e di cancellarli; nonché |
c) |
un sistema per registrare e presentare i risultati delle risposte dei singoli addetti allo screening. |
12.5.2.2. Il TIP visualizza un messaggio che informa l'addetto allo screening in ciascuna delle seguenti circostanze:
a) |
quando l'addetto allo screening ha reagito ed è stata proiettata un'immagine CTI o FTI; |
b) |
quando l'addetto allo screening non ha reagito ed è stata proiettata un'immagine CTI o FTI; |
c) |
quando l'addetto allo screening ha reagito e non è stata proiettata un'immagine CTI o FTI; |
d) |
quando il tentativo di proiettare un'immagine CTI o FTI è fallito ed era visibile all'addetto allo screening. |
Il messaggio viene visualizzato in modo da non nascondere l'immagine del bagaglio o della spedizione cui si riferisce.
Il messaggio resta visibile fino a quando non viene cancellato dall'addetto allo screening. Nei casi di cui alle lettere a) e b), il messaggio viene visualizzato contestualmente all'immagine CTI o FTI.
12.5.2.3. L'accesso al dispositivo dotato di TIP installato e attivato richiede che l'addetto allo screening utilizzi un codice di identificazione unico.
12.5.2.4. Il TIP deve consentire di memorizzare i risultati delle risposte dei singoli addetti allo screening per un periodo minimo di 12 mesi ed in un formato tale da permettere l'elaborazione di resoconti.
12.5.2.5. La costituzione del TIP è inoltre soggetta ai requisiti supplementari dettagliati stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
12.6. DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DI TRACCE DI ESPLOSIVI (EXPLOSIVE TRACE DETECTION EQUIPMENT — DISPOSITIVI ETD)
12.6.1. I dispositivi ETD devono essere in grado di raccogliere e analizzare tracce di particelle o vapore provenienti da superfici contaminate o dal contenuto di bagagli o spedizioni e di indicare, mediante un segnale d'allarme, la presenza di esplosivi. I suddetti dispositivi devono soddisfare tutti i seguenti requisiti ai fini dello screening:
a) |
i materiali di consumo non devono essere usati oltre le raccomandazioni del fabbricante o se le loro prestazioni si sono deteriorate attraverso l'uso; |
b) |
i dispositivi ETD devono essere usati solo in un ambiente per il quale è stato approvato il loro impiego. |
Sono previsti standard per i dispositivi ETD che utilizzano il campionamento del particolato e del vapore. I requisiti dettagliati inerenti a tali standard sono stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
12.6.2. Gli standard relativi ai dispositivi ETD che utilizzano il campionamento del particolato si applicano ai dispositivi ETD in funzione a decorrere dal 1o settembre 2014.
12.6.3. L'autorità competente può consentire fino al 1o luglio 2020 l'impiego di dispositivi ETD che utilizzano il campionamento del particolato e che sono privi del certificato di conformità all'allegato 12-L purché in funzione anteriormente al 1o luglio 2014.
12.7. DISPOSITIVI PER LO SCREENING DI LIQUIDI, AEROSOL E GEL (LAG)
12.7.1. Principi generali
12.7.1.1. I sistemi LEDS devono essere in grado di rilevare e indicare, mediante un segnale d'allarme, quantità individuali specificate o superiori di materiale pericoloso contenuto nei LAG.
12.7.1.2. Il rilevamento deve essere indipendente dalla forma o dal materiale del contenitore del LAG.
12.7.1.3. Il dispositivo viene utilizzato in modo da garantire che il contenitore sia posizionato e orientato così da permettere che le capacità di rilevamento siano pienamente soddisfatte.
12.7.1.4. Il dispositivo deve generare un segnale d'allarme in ognuno dei seguenti casi:
a) |
quando rileva la presenza di materiale pericoloso; |
b) |
quando rileva la presenza di un oggetto che impedisce di rilevare il materiale pericoloso; |
c) |
quando non riesce a valutare se il LAG sia innocuo o no; |
d) |
quando il contenuto del bagaglio sottoposto a screening è troppo denso per essere analizzato. |
12.7.2. Standard relativi ai sistemi per il rilevamento di esplosivi liquidi (sistemi LEDS)
12.7.2.1. Sono previsti tre standard per i sistemi LEDS. I requisiti dettagliati inerenti a tali standard sono stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
12.7.2.2. Tutti i sistemi LEDS devono soddisfare lo standard 1.
I sistemi LEDS che soddisfano lo standard 1 possono essere utilizzati entro e non oltre il 30 gennaio 2016.
12.7.2.3. Lo standard 2 si applica a tutti i sistemi LEDS installati dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.
Tutti i sistemi LEDS devono soddisfare lo standard 2 a decorrere dal 31 gennaio 2016 al più tardi.
12.7.3. Approvazione dei dispositivi per lo screening dei LAG
I dispositivi che vengono approvati da o a nome dell'autorità competente di uno Stato membro come conformi agli standard stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione vengono riconosciuti dagli altri Stati membri conformi ai suddetti standard. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il nome e, su richiesta, altri particolari rilevanti degli organismi designati per l'approvazione dei dispositivi. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito a tali organismi.
12.8. MODALITÀ DI SCREENING CHE UTILIZZANO NUOVE TECNOLOGIE
12.8.1. Uno Stato membro può autorizzare una modalità di screening che utilizza nuove tecnologie diverse da quelle stabilite nel presente regolamento, purché:
a) |
venga impiegata al fine di valutare una nuova modalità di screening; nonché |
b) |
non pregiudichi il livello complessivo di sicurezza raggiunto; nonché |
c) |
vengano fornite agli interessati, inclusi i passeggeri, le necessarie informazioni che si sta conducendo una prova. |
12.8.2. Prima della data prevista per la sua introduzione, lo Stato membro interessato informa per iscritto la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla nuova modalità di screening che esso intende autorizzare, allegando una relazione indicante le modalità con le quali si garantisce che l'applicazione della nuova metodologia soddisfa i requisiti di cui al punto 12.8.1, lettera b). La notifica deve inoltre contenere informazioni dettagliate sui siti nei quali tale modalità di screening sarà utilizzata e la durata prevista del periodo di valutazione.
12.8.3. In caso di risposta favorevole da parte della Commissione, o qualora non pervenga alcuna risposta entro un termine di tre mesi dal ricevimento della richiesta scritta, lo Stato membro può autorizzare l'introduzione della modalità di screening che utilizza nuove tecnologie.
Qualora ritenga che la nuova modalità di screening non fornisca garanzie sufficienti per il mantenimento del livello generale di sicurezza aerea nell'Unione, la Commissione ne informa lo Stato membro entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al punto 12.8.2, esponendo le sue preoccupazioni. In tal caso lo Stato membro interessato non avvia l'utilizzo della modalità di screening in questione fino a quando non abbia convinto la Commissione.
12.8.4. Il periodo massimo di valutazione per ogni metodologia di screening che si avvale di nuove tecnologie deve essere di diciotto mesi. La durata del periodo di valutazione può essere ulteriormente estesa dalla Commissione al massimo di 12 mesi, a condizione che lo Stato membro fornisca una giustificazione adeguata.
12.8.5. Durante il periodo di valutazione l'autorità competente dello Stato membro interessato è tenuta a trasmettere periodicamente alla Commissione, a intervalli non superiori a sei mesi, una relazione sullo stato di avanzamento della valutazione. La Commissione comunica agli altri Stati membri il contenuto di tale relazione. Se non vengono trasmesse relazioni sull'avanzamento, la Commissione può chiedere allo Stato membro di sospendere la prova.
12.8.6. Qualora, sulla base di una relazione, la Commissione ritenga che la nuova metodologia di screening non fornisca garanzie sufficienti per il mantenimento del livello generale di sicurezza aerea nell'Unione, la Commissione informa lo Stato membro che la prova deve essere sospesa fino a quando non verranno fornite garanzie.
12.8.7. Il periodo di valutazione non può avere una durata superiore ai trenta mesi.
12.9. CANI ANTIESPLOSIVO
12.9.1. Principi generali
12.9.1.1. Un cane antiesplosivo (EDD) deve essere in grado di rilevare e segnalare quantità individuali specificate o superiori di materiale esplosivo.
12.9.1.2. Il rilevamento deve essere indipendente dalla forma, dalla posizione o dall'orientamento del materiale esplosivo.
12.9.1.3. Un EDD deve dare un segnale d'allarme, in forma di risposta passiva, quando rileva la presenza dei materiali esplosivi elencati all'appendice 12-D della decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
12.9.1.4. Un EDD e il suo conduttore possono essere impiegati per lo screening se entrambi sono stati abilitati a farlo, sia indipendentemente l'uno dall'altro che nel lavoro di squadra.
12.9.1.5. Un EDD e il suo conduttore devono seguire un programma di addestramento iniziale e periodico per acquisire e mantenere le competenze richieste e, se del caso, acquisirne di nuove.
12.9.1.6. Per essere abilitata, una squadra cinofila antiesplosivo (squadra EDD), composta da un EDD e dal suo conduttore, deve aver superato un corso di addestramento.
12.9.1.7. Ciascuna squadra EDD deve essere approvata dall'autorità competente o per conto di quest'ultima in conformità alle appendici 12-E e 12-F della decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
12.9.1.8. Ciascuna squadra EDD che abbia ottenuto l'abilitazione da parte dell'autorità competente può essere utilizzata per lo screening di sicurezza avvalendosi del metodo di rilevamento dell'odore in condizioni reali (free-running) oppure del metodo di rilevamento dell'odore a distanza.
12.9.2. Standard per i cani antiesplosivo (EDD)
12.9.2.1. I requisiti relativi alle prestazioni di un EDD sono stabiliti nell'appendice 12-D della decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
12.9.2.2. Una squadra EDD impiegata per lo screening delle persone, del bagaglio a mano, degli oggetti trasportati dalle persone diverse dai passeggeri, dei veicoli, degli aeromobili, delle provviste di bordo, delle forniture per l'aeroporto e delle aree sterili dell'aeroporto deve soddisfare lo standard 1 in materia di rilevamento di esplosivi.
12.9.2.3. Una squadra EDD impiegata per lo screening del bagaglio da stiva, della posta e del materiale del vettore aereo, delle merci e della posta deve soddisfare lo standard 2 in materia di rilevamento di esplosivi.
12.9.2.4. Una squadra EDD abilitata al rilevamento di materiali esplosivi con il metodo di rilevamento dell'odore a distanza può essere impiegata esclusivamente per lo screening di merci ma per nessun altro oggetto di cui allo standard 2.
12.9.2.5. Un EDD impiegato per lo screening dei materiali esplosivi deve essere attrezzato con strumenti che ne consentano l'identificazione inequivocabile.
12.9.2.6. Nello svolgimento delle sue funzioni di rilevamento di esplosivi, un EDD deve sempre essere accompagnato dal conduttore abilitato a lavorare con l'EDD in questione.
12.9.2.7. Un EDD abilitato per il metodo di rilevamento dell'odore in condizioni reali deve avere un unico conduttore. Un conduttore può essere abilitato per condurre un massimo di due EDD.
12.9.2.8. Un EDD abilitato per il metodo di rilevamento dell'odore a distanza deve essere condotto al massimo da due conduttori.
12.9.3. Requisiti in materia di addestramento
Obblighi generali di addestramento
12.9.3.1. L'addestramento di una squadra EDD deve comprendere aspetti teorici, aspetti pratici e un addestramento sul posto di lavoro.
12.9.3.2. Il contenuto dei corsi di addestramento deve essere specificato o approvato dall'autorità competente.
12.9.3.3. L'addestramento sarà condotto dall'autorità competente o per suo conto avvalendosi di istruttori qualificati, in conformità con il punto 11.5.
12.9.3.4. I cani da addestrare per il rilevamento degli esplosivi devono essere utilizzati esclusivamente per tale scopo.
12.9.3.5. Nel corso dell'addestramento devono essere impiegati materiali da esercitazione che rappresentano esplosivi.
12.9.3.6. Per evitare contaminazioni, a tutti coloro che maneggiano tali materiali da esercitazione deve essere assicurata una formazione.
Addestramento iniziale per le squadre EDD
12.9.3.7. Una squadra EDD deve seguire un addestramento iniziale conformemente ai requisiti stabiliti al punto 12.9.3 della decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
12.9.3.8. L'addestramento iniziale per le squadre EDD deve comprendere l'addestramento pratico nell'ambiente di lavoro al quale ciascuna di esse sarà destinata.
Addestramento periodico per le squadre EDD
12.9.3.9. Un EDD e il suo conduttore devono seguire un programma di addestramento periodico, sia individualmente che insieme nel lavoro di squadra.
12.9.3.10. L'addestramento periodico deve mantenere le competenze esistenti al livello richiesto dall'addestramento iniziale e far sì che le competenze acquisite siano in linea con gli sviluppi in materia di sicurezza.
12.9.3.11. L'addestramento periodico di una squadra EDD deve essere effettuato almeno ogni sei settimane. La durata minima dell'addestramento periodico deve essere di almeno quattro ore per ciascun periodo di sei settimane.
12.9.3.12. Il punto 11 non si applica nei casi in cui un EDD segua, almeno ogni settimana, un addestramento al riconoscimento di tutti i materiali elencati nell'appendice 12-D della decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
Documentazione relativa all'addestramento delle squadre EDD
12.9.3.13. La documentazione relativa all'addestramento iniziale e periodico deve essere mantenuta, sia per l'EDD che per il suo conduttore, almeno per la durata del loro contratto di impiego, e resa disponibile all'autorità competente su richiesta.
Addestramento operativo per le squadre EDD
12.9.3.14. Quando l'EDD viene impiegato nelle attività di screening deve seguire un addestramento operativo inteso a garantire le prestazioni di cui all'appendice 12-D della decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
12.9.3.15. L'addestramento operativo deve essere continuo, effettuato a campione nel corso del periodo di impiego, e misurare le prestazioni di rilevamento dell'EDD mediante l'impiego di materiali da esercitazione autorizzati.
12.9.4. Procedure di abilitazione
12.9.4.1. La procedura di abilitazione deve assicurare la valutazione di tutte le seguenti competenze:
a) |
capacità dell'EDD di soddisfare i requisiti relativi alle prestazioni di rilevamento di cui all'appendice 12-D della decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione; |
b) |
capacità dell'EDD di fornire un'indicazione passiva circa la presenza di materiali esplosivi; |
c) |
capacità dell'EDD e del suo conduttore di lavorare efficacemente in squadra; |
d) |
capacità del conduttore di guidare correttamente l'EDD nonché di interpretare e rispondere adeguatamente alla reazione di quest'ultimo alla presenza di materiale esplosivo. |
12.9.4.2. La procedura di abilitazione deve simulare ciascuno degli ambienti di lavoro nei quali la squadra EDD dovrà lavorare.
12.9.4.3. La squadra EDD deve completare con successo l'addestramento in ciascun ambiente per il quale è necessaria l'abilitazione.
12.9.4.4. Le procedure di abilitazione devono essere svolte in conformità alle appendici 12-E e 12-F della decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
12.9.4.5. La validità di ciascun periodo di abilitazione non deve superare i 12 mesi.
12.9.5. Controllo della qualità
12.9.5.1. La squadra EDD è soggetta alle misure di controllo della qualità di cui all'appendice 12-G della decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
12.9.6. Metodologia di screening
Ulteriori requisiti dettagliati sono contenuti nella decisione di esecuzione C (2015)8005 della Commissione.
12.10. DISPOSITIVI PER LA RILEVAZIONE DEI METALLI (METAL DETECTION EQUIPMENT — DISPOSITIVI MDE)
Le disposizioni particolareggiate sull'uso dei dispositivi MDE sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
12.11. SCANNER DI SICUREZZA
12.11.1 Principi generali
Uno scanner di sicurezza è un sistema per lo screening delle persone, in grado di rilevare oggetti metallici e non metallici, diversi dalla pelle umana, portati sul corpo o negli indumenti.
Uno scanner di sicurezza con un esaminatore umano può consistere in un sistema di rilevamento che crea un'immagine del corpo, analizzata dall'esaminatore umano al fine di stabilire che sul corpo della persona interessata non sia presente alcun oggetto, metallico o non metallico, diverso dalla pelle umana. Se l'esaminatore umano individua un oggetto di questo tipo, la sua posizione viene comunicata all'addetto allo screening, che conduce ulteriori ispezioni. In questo caso l'esaminatore umano deve essere considerato parte integrante del sistema di rilevamento.
Uno scanner di sicurezza con rilevamento automatico degli oggetti pericolosi consiste in un sistema di rilevamento che riconosce automaticamente gli oggetti metallici e non metallici, diversi dalla pelle umana, che la persona sottoposta a screening porta sul corpo. Quando il sistema individua un oggetto di questo tipo, la sua posizione viene indicata all'addetto allo screening su una figura stilizzata.
Ai fini dello screening dei passeggeri, uno scanner di sicurezza deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) |
gli scanner di sicurezza individuano e indicano, mediante un segnale d'allarme, almeno gli oggetti metallici e non metallici specificati, compresi gli esplosivi, individualmente o in combinazione tra di loro; |
b) |
il rilevamento è indipendente dalla posizione e dall'orientamento dell'oggetto; |
c) |
il sistema è dotato di un indicatore visivo segnalante che il dispositivo è in funzione; |
d) |
gli scanner di sicurezza sono posizionati in modo da garantire che il loro funzionamento non sia alterato da fonti di interferenza; |
e) |
il corretto funzionamento degli scanner di sicurezza è verificato giornalmente; |
f) |
lo scanner di sicurezza viene usato in conformità al metodo operativo fornito dal fabbricante. |
Gli scanner di sicurezza per lo screening dei passeggeri devono essere installati e impiegati a norma della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio (8) e della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
12.11.2 Standard per gli scanner di sicurezza
I requisiti di efficienza per gli scanner di sicurezza sono stabiliti all'appendice 12-K, classificata come «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» e trattata in conformità alla decisione (UE, Euratom) 2015/444.
Gli scanner di sicurezza devono essere conformi ai requisiti stabiliti nell'appendice 12-K a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
12.11.2.1. Tutti gli scanner di sicurezza devono essere conformi allo standard 1.
Lo standard 1 scade il 1o gennaio 2022.
12.11.2.2. Lo standard 2 si applica agli scanner di sicurezza installati a decorrere dal 1o gennaio 2019.
12.12. DISPOSITIVI PER LA RILEVAZIONE DEI METALLI NELLE CALZATURE (SHOE METAL DETECTION EQUIPMENT- DISPOSITIVI SMD)
12.12.1 Principi generali
12.12.1.1. Gli SMD devono essere in grado di rilevare e segnalare, mediante un allarme, la presenza almeno di oggetti metallici specificati, sia individualmente che in combinazione tra di loro.
12.12.1.2. La capacità di rilevamento degli SMD deve essere indipendente dalla posizione e dall'orientamento dell'oggetto metallico.
12.12.1.3. Gli SMD devono essere collocati su una base solida.
12.12.1.4. Gli SMD devono essere provvisti di un indicatore visivo segnalante che il dispositivo è in funzione.
12.12.1.5. Le modalità di regolazione dei parametri di rilevazione degli SMD devono essere protette e accessibili esclusivamente alle persone autorizzate.
12.12.1.6. Gli SMD devono fornire un doppio segnale d'allarme, visivo ed acustico, quando rilevano gli oggetti metallici di cui al punto 12.12.1.1. Entrambi gli allarmi devono essere percepibili entro un raggio di 1 metro.
12.12.1.7. Gli SMD devono essere posizionati in modo da garantire di non essere influenzati da fonti di interferenza.
12.12.2 Standard per gli SMD
12.12.2.1. Sono previsti due standard per gli SMD. I requisiti dettagliati inerenti a tali standard sono stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
12.12.2.2. Tutti gli SMD utilizzati esclusivamente per lo screening delle persone diverse dai passeggeri devono soddisfare almeno lo standard 1.
12.12.2.3. Tutti gli SMD utilizzati per lo screening dei passeggeri devono soddisfare lo standard 2.
12.12.2.4. Tutti gli SMD devono essere in grado di funzionare per determinare la causa degli allarmi generati da un WTMD, ad un'altezza compresa tra il pavimento e come minimo 35 cm al di sopra del pavimento.
12.13. SOFTWARE DI CANCELLAZIONE AUTOMATICA DI IMMAGINI (AUTO CLEAR SOFTWARE — ACS)
12.13.1 Principi generali
12.13.1.1. Il software di cancellazione automatica di immagini (ACS) deve essere in grado di valutare tutte le immagini radioscopiche prodotte da apparecchiature a raggi X o sistemi EDS, al fine di accertare se esse possano contenere oggetti pericolosi, e di cancellare direttamente immagini semplici prive di oggetti pericolosi.
12.13.1.2. L'ACS visualizza ad un addetto allo screening quelle immagini che contengono possibili oggetti pericolosi o che sono troppo complesse per essere analizzate dal software.
12.13.1.3. L'ACS non deve compromettere l'efficienza e il normale funzionamento delle apparecchiature a raggi X e dei sistemi EDS.
12.13.1.4. Quando l'ACS è in funzione, l'addetto allo screening riceve una segnalazione visiva.
12.13.1.5. Se usato su sistemi EDS, l'ACS non impedisce una segnalazione di allarme.
12.13.1.6. L'ACS non cancella le immagini CTI e quelle radioscopiche prodotte da apparecchiature a raggi X o sistemi EDS contenenti FTI proiettate dal TIP.
12.13.1.7. Le modalità atte a gestire l'ACS sono protette e accessibili unicamente alle persone autorizzate.
12.13.2 Requisiti di efficienza
12.13.2.1. Le disposizioni particolareggiate sui requisiti di efficienza per gli ACS sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
APPENDICE 12-A
Le disposizioni particolareggiate sui requisiti di efficienza per i portali magnetici per la rilevazione dei metalli (WTMD) e i dispositivi per la rilevazione dei metalli nelle calzature (SMD) sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
APPENDICE 12-B
Le disposizioni particolareggiate sui requisiti di efficienza per i sistemi per il rilevamento di esplosivi (EDS) sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
APPENDICE 12-C
Le disposizioni particolareggiate sui requisiti di efficienza per i dispositivi per lo screening di liquidi, aerosol e gel (LAG) sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
APPENDICE 12-D
Le disposizioni particolareggiate sui requisiti relativi alle prestazioni di un EDD sono definite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
APPENDICE 12-E
Le disposizioni particolareggiate sulle procedure di abilitazione per un EDD sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
APPENDICE 12-F
Le disposizioni particolareggiate su ambienti e condizioni di prova per l'abilitazione di un EDD sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
APPENDICE 12-G
Le disposizioni particolareggiate sui requisiti di controllo della qualità per un EDD sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
APPENDICE 12-H
Le disposizioni particolareggiate su «EDD impiegati con il metodo di rilevamento dell'odore in condizioni reali — Norme relative alla metodologia di impiego» sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
APPENDICE 12-I
Le disposizioni particolareggiate per «EDD impiegati con il metodo di rilevamento dell'odore a distanza — Norme per la metodologia di impiego» sono definite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
APPENDICE 12-J
Le disposizioni particolareggiate sui requisiti di efficienza per i dispositivi MDE sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
APPENDICE 12-K
Le disposizioni particolareggiate sui requisiti di efficienza per gli scanner di sicurezza sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
APPENDICE 12-L
Le disposizioni particolareggiate sui requisiti di efficienza per i dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
APPENDICE 12-M
Le disposizioni particolareggiate sui requisiti di efficienza per gli ACS sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.
(1) Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).
(2) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).
(4) Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).
(5) Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).
(6) Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).
(7) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(8) Raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59).
(9) Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 1).