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Document 32015D1764
Council Decision (CFSP) 2015/1764 of 1 October 2015 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine
Decisione (PESC) 2015/1764 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Decisione (PESC) 2015/1764 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
GU L 257 del 2.10.2015, p. 42–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32014D0512 | complemento | articolo 2 paragrafo 5 | 03/10/2015 | |
Modifies | 32014D0512 | complemento | articolo 2 paragrafo 6 | 03/10/2015 | |
Modifies | 32014D0512 | complemento | articolo 2 paragrafo 7 | 03/10/2015 | |
Modifies | 32014D0512 | complemento | articolo 9 paragrafo 1 L | 03/10/2015 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32015D1764R(01) | (FR) | |||
Corrected by | 32015D1764R(02) | (PL) |
2.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 257/42 |
DECISIONE (PESC) 2015/1764 DEL CONSIGLIO
del 1o ottobre 2015
che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. |
(2) |
Il Consiglio ritiene che tali misure restrittive non dovrebbero incidere sull'industria spaziale europea. |
(3) |
Dovrebbero pertanto essere consentite talune operazioni riguardanti specifici dispositivi «pirotecnici» di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (2), necessari per l'uso di lanciatori gestiti da fornitori di servizi di lancio di Stati membri o stabiliti in uno Stato membro, o per l'uso di lanci di programmi spaziali dell'Unione, dei suoi Stati membri o dell'Agenzia spaziale europea, o per il rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti stabiliti in uno Stato membro, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/512/PESC è così modificata:
1) |
all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti paragrafi: «5. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano:
per l'uso di lanciatori gestiti da fornitori europei di servizi di lancio, o per l'uso di lanci di programmi spaziali europei, o per il rifornimento di satelliti da parte di produttori europei di satelliti. La quantità di ogni esportazione di idrazina deve essere calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui viene fatta e non deve superare un totale di 800 kg per ogni singolo lancio o satellite. La quantità di ogni esportazione di monometilidrazina deve essere calcolata in conformità del lancio o dei lanci o dei satelliti per cui viene fatta. 6. I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi e alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, in relazione alle operazioni di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c). 7. Le operazioni di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e c), e al paragrafo 6 sono soggette alla previa autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri informano debitamente il Consiglio in tutti i casi in cui concedono un'autorizzazione. Le informazioni includono i dettagli delle quantità trasferite e dell'uso finale.»; |
2) |
all'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L'articolo 2, paragrafo 6, si applica a decorrere dal 9 ottobre 2015.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 1o ottobre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. SCHNEIDER
(1) Decisione 2014/512/PESC, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
(2) GU C 129 del 21.4.2015, pag. 1.