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Document 32010R1217

    Regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010 , relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 335 del 18.12.2010, p. 36–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2023: This act has been changed. Current consolidated version: 18/12/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1217/oj

    18.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 335/36


    REGOLAMENTO (UE) N. 1217/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 14 dicembre 2010

    relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (1),

    pubblicato il progetto del presente regolamento,

    sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (*1) a categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato e aventi per oggetto la ricerca e lo sviluppo di prodotti, tecnologie o procedimenti fino allo stadio dell’applicazione industriale, nonché lo sfruttamento dei relativi risultati, ivi comprese le disposizioni concernenti i diritti di proprietà immateriale.

    (2)

    L’articolo 179, paragrafo 2, del trattato esorta l’Unione ad incoraggiare le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, nelle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico di alta qualità e a sostenere i loro sforzi di cooperazione. Il presente regolamento è destinato a facilitare la ricerca e lo sviluppo tutelando nel contempo in modo efficace la concorrenza.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (2) definisce talune categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo che la Commissione ha considerato, in linea di principio, rispondenti alle condizioni stabilite nell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. In considerazione dell’esperienza complessivamente positiva acquisita nell’applicazione di tale regolamento — la cui scadenza è prevista il 31 dicembre 2010 — e delle altre esperienze maturate successivamente all’adozione del medesimo, è opportuno adottare un nuovo regolamento di esenzione per categoria.

    (4)

    Il presente regolamento deve soddisfare la duplice esigenza di assicurare l’efficace tutela della concorrenza e di offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza amministrativa ed il quadro legislativo. Al di sotto di un certo livello di potere di mercato si può in linea di massima presumere, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, che gli effetti positivi degli accordi in materia di ricerca e sviluppo prevalgano sugli eventuali effetti negativi per la concorrenza.

    (5)

    Ai fini dell’applicazione mediante regolamento del paragrafo 3 dell’articolo 101 del trattato, non è necessario definire gli accordi che possono rientrare nel campo di applicazione del paragrafo 1 dello stesso articolo. Nella valutazione individuale degli accordi di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato si deve tenere conto di diversi fattori ed in particolare della struttura del mercato rilevante.

    (6)

    Gli accordi stipulati allo scopo di svolgere ricerche in comune o di svilupparne in comune i risultati senza giungere allo stadio dell’applicazione industriale non sono soggetti in linea generale al divieto sancito dall’articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Tali accordi possono tuttavia ricadere sotto il disposto dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato e devono pertanto essere inclusi nel campo d’applicazione del presente regolamento in taluni casi specifici come quelli in cui le parti convengono di astenersi dallo svolgere in proprio attività di ricerca e sviluppo in un determinato campo, rinunciando così alla possibilità di conquistare vantaggi concorrenziali nei confronti delle controparti.

    (7)

    Il beneficio dell’esenzione stabilito mediante il presente regolamento deve essere limitato agli accordi che si possano, con sufficiente certezza, presumere conformi alle condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato.

    (8)

    La cooperazione in materia di ricerca e sviluppo e di sfruttamento dei relativi risultati ha maggiori possibilità di promuovere il progresso tecnico ed economico se le parti contribuiscono alla cooperazione con competenze, beni o attività complementari. Ciò può verificarsi anche nelle ipotesi in cui una parte si limita a finanziare le attività di ricerca e sviluppo svolte dalle controparti.

    (9)

    Lo sfruttamento comune dei risultati può essere considerato come il naturale complemento delle attività di ricerca e sviluppo intraprese realizzate in comune. Tale sfruttamento può svolgersi secondo diverse modalità: la fabbricazione vera e propria, l’esercizio di diritti di proprietà immateriale che concorrono in maniera significativa al progresso tecnico o economico, o la commercializzazione di nuovi prodotti.

    (10)

    I consumatori traggono in genere vantaggi dall’aumento del volume e dell’efficienza dell’attività di ricerca e sviluppo, beneficiando di prodotti o servizi nuovi o migliorati, di una loro più rapida immissione sul mercato oppure di una riduzione dei prezzi indotta da tecnologie o procedimenti nuovi o migliorati.

    (11)

    Perché l’esenzione sia giustificata, le modalità dello sfruttamento comune devono riguardare soltanto prodotti, tecnologie o procedimenti nei quali l’applicazione dei risultati della ricerca e sviluppo risulti determinante. Nell’accordo di ricerca e sviluppo le parti devono inoltre accertarsi d’aver pieno accesso, per lo svolgimento di ulteriori attività di ricerca, sviluppo o sfruttamento, ai risultati finali dell’attività comune di ricerca e sviluppo, e in particolare agli eventuali diritti di proprietà immateriale e know-how, non appena tali risultati siano disponibili. In linea di massima l’accesso ai risultati non deve essere limitato nell’ipotesi dell’utilizzo finalizzato ad ulteriore attività di ricerca e sviluppo. Per contro l’accesso ai risultati ai fini dell’attività di sfruttamento può essere limitato in modo consequenziale qualora le parti limitino i propri diritti di sfruttamento a norma del presente regolamento e in particolare qualora si specializzino in riferimento a tale attività. Inoltre, qualora alla ricerca e sviluppo partecipino organismi accademici, istituti di ricerca o imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo a titolo commerciale, astenendosi in linea di principio dal partecipare allo sfruttamento dei risultati, le parti possono convenire di utilizzare i risultati della ricerca e dello sviluppo soltanto per effettuare ulteriori ricerche. A seconda delle loro capacità e delle loro esigenze commerciali, le parti possono apportare contributi diversi alla cooperazione nella ricerca e nello sviluppo. Pertanto, affinché le differenze di valore o di natura tra i contributi delle parti siano prese in considerazione e compensate, gli accordi di ricerca e sviluppo esentati ai sensi del presente regolamento possono prevedere la remunerazione reciproca delle parti per accesso ai risultati finalizzato ad ulteriore attività di ricerca o sfruttamento. Tale remunerazione non deve tuttavia essere così elevata da impedire di fatto tale accesso.

    (12)

    Allo stesso modo, qualora l’accordo di ricerca e sviluppo non preveda lo sfruttamento comune dei risultati, le parti devono convenire nell’accordo di concedersi accesso reciproco al loro know-how preesistente, sempreché tale know-how sia indispensabile alle altre parti per lo sfruttamento dei risultati. L’importo degli eventuali diritti di licenza non deve essere tale da ostacolare l’accesso delle altre parti a detto know-how.

    (13)

    L’esenzione prevista dal presente regolamento deve essere limitata agli accordi in materia di ricerca e sviluppo che non diano alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte sostanziale dei prodotti, dei servizi o delle tecnologie in questione. Occorre escludere dall’esenzione per categoria gli accordi stipulati fra imprese concorrenti le cui quote di mercato, per i prodotti, i servizi o le tecnologie migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i risultati della ricerca e dello sviluppo, superino congiuntamente un determinato limite al momento della conclusione dell’accordo. Tuttavia, nemmeno in caso di superamento della quota massima di mercato prevista dal presente regolamento o di inosservanza di altre condizioni in esso stabilite, si deve presumere che gli accordi di ricerca e sviluppo ricadano sotto il disposto dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato o che non soddisfino le condizioni di cui paragrafo 3 dello stesso articolo. In tali casi è invece necessario effettuare una valutazione individuale dell’accordo di ricerca e sviluppo a norma dello stesso articolo 101.

    (14)

    Affinché la concorrenza resti effettiva durante lo sfruttamento comune dei risultati è necessario prevedere che l’esenzione per categoria cessi qualora la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti per i prodotti, i servizi o le tecnologie risultanti dall’attività comune di ricerca e sviluppo diventi troppo rilevante. L’esenzione deve tuttavia continuare ad applicarsi durante un certo tempo dopo l’inizio dello sfruttamento comune, indipendentemente dalle quote di mercato detenute dalle parti, nell’attesa della stabilizzazione delle quote di mercato (in particolare dopo l’introduzione di un prodotto interamente nuovo) e a garanzia di un periodo minimo di resa degli investimenti effettuati.

    (15)

    Il presente regolamento non deve esentare accordi che contengano restrizioni non indispensabili per il conseguimento degli effetti positivi prodotti dagli accordi in materia di ricerca e sviluppo. In linea di principio, gli accordi recanti determinati tipi di restrizioni gravi della concorrenza, come la limitazione della libertà delle parti di svolgere attività di ricerca e sviluppo in un campo non connesso a quello dell’accordo, la fissazione dei prezzi praticati nei confronti di terzi, la limitazione della produzione o delle vendite in generale e la limitazione delle vendite passive dei prodotti o delle tecnologie contrattuali in aree o a clienti riservati ad altre parti, devono essere esclusi dal beneficio dell’esenzione per categoria indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dalle parti. In tale contesto, le restrizioni relative ai campi d’utilizzo non costituiscono limitazioni della produzione o delle vendite né limitazioni del territorio o della clientela.

    (16)

    La quota massima di mercato, l’esclusione di taluni accordi dall’esenzione e le condizioni previste dal presente regolamento garantiscono in linea di principio che gli accordi ammessi all’esenzione per categoria non consentano ai partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte considerevole dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.

    (17)

    Non è impossibile che si verifichino effetti anticoncorrenziali escludenti qualora determinati soggetti finanzino progetti di ricerca e sviluppo svolti da concorrenti relativamente ai medesimi prodotti o alle medesime tecnologie contrattuali, segnatamente nei casi in cui essi ottengano il diritto esclusivo allo sfruttamento dei risultati nei confronti di terzi. Pertanto il beneficio del presente regolamento deve essere applicato a siffatti accordi di ricerca e sviluppo a pagamento soltanto se la quota di mercato detenuta congiuntamente da tutti i soggetti partecipanti (ossia dalla parte finanziatrice e da tutte le parti che svolgono le attività di ricerca e sviluppo) non supera il 25 %.

    (18)

    Solo in casi eccezionali gli accordi tra imprese che non siano fabbricanti concorrenti di prodotti, tecnologie o procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i risultati della ricerca e dello sviluppo sono in grado di eliminare la concorrenza effettiva nel campo della ricerca e sviluppo. È dunque opportuno consentire che tali accordi beneficino dell’esenzione stabilita dal presente regolamento indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dalle parti, pur prevedendo la revoca del beneficio in taluni casi eccezionali.

    (19)

    La Commissione può revocare il beneficio del presente regolamento, a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (3), qualora constati che, in un caso determinato, un accordo ammesso all’esenzione prevista dal presente regolamento produce effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato.

    (20)

    A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, l’autorità responsabile della concorrenza dello Stato membro può revocare il beneficio del presente regolamento nel territorio dello Stato membro stesso o in una parte di esso quando ritenga, in un caso particolare, che un accordo esentato ai sensi del presente regolamento provochi effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato nel territorio medesimo o in una parte di esso, sempreché tale territorio si configuri come un mercato distinto.

    (21)

    Il beneficio dell’esenzione per categoria previsto dal presente regolamento può essere revocato, a norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003, in particolare nei seguenti casi: qualora, a causa della limitatezza delle capacità di ricerca disponibili altrove, l’esistenza dell’accordo di ricerca e sviluppo ostacoli sensibilmente la possibilità dei terzi di effettuare la ricerca e lo sviluppo nel campo di cui trattasi; qualora, a causa della struttura particolare dell’offerta, l’esistenza dell’accordo di ricerca e sviluppo ostacoli sensibilmente l’accesso dei terzi al mercato dei prodotti o delle tecnologie contrattuali; qualora le parti si astengano, senza una ragione oggettivamente valida, dallo sfruttare i risultati dell’attività comune di ricerca e sviluppo nei confronti di terzi; qualora i prodotti o le tecnologie contrattuali non siano soggetti, in tutto il mercato interno o in una parte sostanziale di esso, alla concorrenza effettiva esercitata da prodotti, tecnologie o procedimenti considerati equivalenti dagli utilizzatori per le loro caratteristiche, i loro prezzi e l’uso al quale cui sono destinati; infine qualora l’esistenza dell’accordo di ricerca e sviluppo limiti la concorrenza nel campo dell’innovazione o elimini la concorrenza effettiva nel campo della ricerca e dello sviluppo su un determinato mercato.

    (22)

    Poiché gli accordi in materia di ricerca e sviluppo sono spesso conclusi a lunga scadenza, soprattutto quando la cooperazione comprende lo sfruttamento dei risultati, il periodo di vigenza del presente regolamento deve essere fissato in dodici anni,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Definizioni

    1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    per «accordo di ricerca e sviluppo» s’intende qualsiasi accordo concluso da due o più parti relativamente allo svolgimento di:

    i)

    attività comuni di ricerca e sviluppo relative a prodotti o tecnologie contrattuali, nonché attività di sfruttamento dei relativi risultati;

    ii)

    attività comuni di sfruttamento dei risultati ottenuti da attività di ricerca e sviluppo svolte in comune, relativamente a prodotti o tecnologie contrattuali, in base ad un accordo concluso anteriormente dalle stesse parti;

    iii)

    attività comuni di ricerca e sviluppo relative a prodotti o tecnologie contrattuali, con esclusione dello sfruttamento comune dei risultati;

    iv)

    attività di ricerca e lo sviluppo a pagamento relative a prodotti o tecnologie contrattuali, nonché attività di sfruttamento comune dei relativi risultati;

    v)

    attività comuni di sfruttamento dei risultati ottenuti da attività di ricerca e sviluppo a pagamento svolte, in base ad un accordo concluso anteriormente dalle stesse parti, relativamente a prodotti o tecnologie contrattuali; o

    vi)

    attività di ricerca e lo sviluppo a pagamento relative a prodotti o tecnologie contrattuali, con esclusione dello sfruttamento comune dei risultati;

    b)

    per «accordo» s’intende qualsiasi accordo, decisione di associazioni di imprese o pratica concordata;

    c)

    per «ricerca e sviluppo» s’intende l’acquisizione di know-how relativo a prodotti, tecnologie o procedimenti e la realizzazione di analisi teoriche, di studi sistematici o di sperimentazioni, inclusi la produzione sperimentale, le verifiche tecniche di prodotti o procedimenti, la realizzazione degli impianti necessari e l’ottenimento dei relativi diritti di proprietà immateriale;

    d)

    per «prodotto» s’intende qualsiasi bene o servizio, inclusi sia i beni o servizi intermedi che i beni o servizi finali;

    e)

    per «tecnologia contrattuale» s’intende la tecnologia o il procedimento risultante dalle attività comuni di ricerca e sviluppo;

    f)

    per «prodotto contrattuale» s’intende il prodotto risultante dalle attività comuni di ricerca e sviluppo ovvero fabbricato o fornito grazie all’applicazione delle tecnologie contrattuali;

    g)

    per «sfruttamento dei risultati» s’intende la produzione o distribuzione dei prodotti contrattuali, l’applicazione delle tecnologie contrattuali, la cessione, o la concessione in licenza, di diritti di proprietà immateriale o la comunicazione del know-how necessario per la produzione o utilizzazione stessa;

    h)

    «per diritti di proprietà immateriale» si intendono i diritti di proprietà industriale, i diritti d’autore e i diritti connessi;

    i)

    per «know-how» si intende il patrimonio segreto, sostanziale ed individuato di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove;

    j)

    l’aggettivo «segreto», se riferito al know-how, indica che il know-how non è generalmente noto né facilmente accessibile;

    k)

    l’aggettivo «sostanziale», se riferito al know-how, indica che il know-how è significativo e utile per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o per l’applicazione delle tecnologie contrattuali;

    l)

    l’aggettivo «individuato», se riferito al know-how, indica che il know-how è descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificarne la rispondenza ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

    m)

    l’aggettivo «comune», se riferito all’attività svolta nell’ambito di accordi di ricerca e sviluppo, indica che i lavori di ricerca e sviluppo sono:

    i)

    eseguiti da un gruppo, organismo o impresa comuni;

    ii)

    affidati per conto delle parti ad un terzo; o

    iii)

    ripartiti tra le parti nell’ambito della specializzazione relativa alle attività di ricerca e sviluppo o di sfruttamento;

    n)

    per «specializzazione relativa alle attività di ricerca e sviluppo» si intende la partecipazione di ciascuna delle parti alle attività di ricerca e sviluppo previste dall’accordo, basata sulla ripartizione dei lavori considerata più opportuna dalle parti stesse; essa non comprende le attività di ricerca e sviluppo a pagamento;

    o)

    per «specializzazione relativa alle attività di sfruttamento» si intende la ripartizione tra le parti di singoli compiti, quali la produzione o la distribuzione, o limitazioni reciproche riguardanti lo sfruttamento dei risultati, quali limitazioni relative a determinati territori, clienti o campi di utilizzo. Il termine include anche la produzione e distruzione dei prodotti contrattuali ad opera di una sola parte sulla base di licenza esclusiva concessa dalle controparti;

    p)

    per «attività di ricerca e sviluppo a pagamento» s’intende l’attività di ricerca e sviluppo svolta da una delle parti e finanziata dalla parte finanziatrice;

    q)

    per «parte finanziatrice» si intende la parte che finanzia le attività di ricerca e sviluppo a pagamento senza svolgere direttamente tali attività;

    r)

    per «impresa concorrente» si intende qualsiasi concorrente effettivo o potenziale;

    s)

    per «concorrente effettivo» si intende qualsiasi impresa che fornisca prodotti, tecnologie o procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili nel settore geografico rilevante con i prodotti o le tecnologie contrattuali;

    t)

    per «concorrente potenziale» s’intende qualsiasi impresa che, secondo quanto può presumersi in base a considerazioni realistiche e non a una semplice possibilità teorica, è disposta, in assenza dell’accordo di specializzazione e sul presupposto di un incremento modesto ma permanente dei prezzi relativi, ad effettuare entro un termine non superiore a tre anni gli investimenti supplementari necessari o le altre spese di conversione necessarie al fine di penetrare sul mercato rilevante;

    u)

    per «settore merceologico rilevante» s’intende il mercato dei prodotti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con i prodotti contrattuali;

    v)

    per «settore tecnologico rilevante» s’intende il mercato delle tecnologie o dei procedimenti migliorabili, intercambiabili o sostituibili con le tecnologie contrattuali.

    2.   Ai fini del presente regolamento i termini «impresa» e «parte» includono le imprese collegate.

    Per «imprese collegate» si intendono:

    a)

    le imprese nelle quali una parte dell’accordo di ricerca e sviluppo detiene, direttamente o indirettamente:

    i)

    il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; o

    ii)

    il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; o

    iii)

    il diritto di gestire gli affari dell’impresa;

    b)

    le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell’accordo di ricerca e sviluppo i diritti o poteri di cui alla lettera a);

    c)

    le imprese nei confronti delle quali un’impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o poteri di cui alla lettera a);

    d)

    le imprese nelle quali una parte dell’accordo di ricerca e sviluppo, insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), ovvero due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o poteri di cui alla lettera a);

    e)

    le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:

    i)

    dalle parti dell’accordo di ricerca e sviluppo o dalle imprese ad esse collegate di cui a lettere da a) a d); o

    ii)

    da una o più parti dell’accordo di ricerca e sviluppo, o da una o più delle loro imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d), e da una o più imprese terze.

    Articolo 2

    Esenzione

    1.   L’articolo 101, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile agli accordi di ricerca e sviluppo conformemente al paragrafo 3 dello stesso articolo e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

    Tale esenzione si applica nella misura in cui gli accordi contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

    2.   L’esenzione di cui al paragrafo 1, si applica agli accordi di ricerca e sviluppo contenenti disposizioni relative alla cessione o alla concessione in licenza di diritti di proprietà immateriale a favore di una o più parti o di enti costituiti dalle parti stesse per lo svolgimento di attività comuni di ricerca e sviluppo, di attività di ricerca e sviluppo a pagamento o di attività comuni di sfruttamento, purché tali disposizioni non costituiscano l’oggetto principale degli accordi, ma siano direttamente collegate e necessarie all’esecuzione degli stessi.

    Articolo 3

    Condizioni d’esenzione

    1.   L’esenzione di cui all’articolo 2 si applica alle condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

    2.   L’accordo di ricerca e sviluppo deve stabilire che tutte le parti abbiano pieno accesso, per lo svolgimento di ulteriori attività di ricerca e sviluppo o di sfruttamento, ai risultati finali dell’attività comune di ricerca e sviluppo o dell’attività di ricerca e sviluppo a pagamento, compresi gli eventuali diritti di proprietà immateriale e know-how, non appena tali risultati siano disponibili. Qualora le parti limitino i propri diritti di sfruttamento a norma del presente regolamento, in particolare quando si specializzano ai fini dell’attività di sfruttamento, l’accesso ai risultati a scopi di sfruttamento può essere limitato in conformità. Gli istituti di ricerca, gli organismi accademici o le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo a titolo commerciale, astenendosi in linea di principio dallo sfruttamento dei risultati, possono inoltre obbligarsi ad utilizzare i risultati della ricerca e dello sviluppo soltanto per ulteriori ricerche. L’accordo di ricerca e sviluppo può prevedere la remunerazione reciproca delle parti per l’accesso ai risultati finalizzato ad ulteriori attività di ricerca o sfruttamento; tale remunerazione non deve tuttavia essere così elevata da impedire, di fatto, l’accesso.

    3.   Fatto salvo il paragrafo 2, l’accordo di ricerca e sviluppo, qualora riguardi unicamente l’attività comune di ricerca e sviluppo o l’attività di ricerca e sviluppo a pagamento, deve stabilire che ognuna delle parti abbia accesso all’eventuale know-how preesistente delle altre parti, sempre che tale know-how sia indispensabile ai fini dello sfruttamento dei risultati. L’accordo di ricerca e sviluppo può prevedere la remunerazione reciproca delle parti per l’accesso al know-how preesistente; tale remunerazione non deve tuttavia essere così elevata da impedire, di fatto, l’accesso.

    4.   Lo sfruttamento comune può riguardare unicamente i risultati protetti da diritti di proprietà immateriale, o configuranti know-how, che siano indispensabili per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o l’applicazione delle tecnologie contrattuali.

    5.   Le imprese incaricate della fabbricazione di prodotti contrattuali nell’ambito della specializzazione relativa alle attività di sfruttamento devono essere obbligate a soddisfare le domande di fornitura delle controparti, salvo che l’accordo di ricerca e sviluppo preveda la distribuzione comune ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera m), punto i) o ii) o che le parti abbiano concordato la distribuzione esclusiva dei prodotti contrattuali ad opera della parte che fabbrica i prodotti contrattuali.

    Articolo 4

    Quota massima di mercato e durata dell’esenzione

    1.   Qualora le parti non siano imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’articolo 2 si applica per l’intera durata dell’attività di ricerca e sviluppo. In caso di sfruttamento comune dei risultati, l’esenzione continua ad applicarsi per un periodo di sette anni a decorrere dalla data in cui i prodotti o le tecnologie contrattuali sono per la prima volta messi in commercio nel mercato interno.

    2.   Qualora due o più parti siano imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’articolo 2 si applica per il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo soltanto se, al momento della conclusione dell’accordo di ricerca e sviluppo, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    se trattasi di accordo di ricerca e sviluppo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), ii) o iii), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non deve superare il 25 % nel settore merceologico o tecnologico rilevante; oppure

    b)

    se trattasi di accordo di ricerca e sviluppo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto iv), v) o vi), la quota di mercato detenuta congiuntamente dalla parte finanziatrice e da tutte le parti con le quali questa ha concluso accordi di ricerca e sviluppo per i medesimi prodotti o per le medesimo tecnologie contrattuali non deve superare il 25 % nel settore merceologico o tecnologico rilevante.

    3.   Alla fine del periodo di cui al paragrafo 1, l’esenzione continua ad applicarsi finché la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 25 % nel settore merceologico o tecnologico rilevante.

    Articolo 5

    Restrizioni fondamentali

    L’esenzione di cui all’articolo 2 non si applica agli accordi di ricerca e sviluppo che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno i seguenti obiettivi:

    a)

    la limitazione della libertà delle parti di svolgere, indipendentemente o in cooperazione con terzi, attività di ricerca e sviluppo in un campo non connesso a quello cui si riferisce l’accordo ovvero, dopo il completamento dell’attività comune di ricerca e sviluppo o dell’attività di ricerca e sviluppo a pagamento, nel campo cui si riferisce l’accordo o in un campo connesso;

    b)

    la limitazione della produzione o delle vendite, ad eccezione:

    i)

    della fissazione di obiettivi di produzione, nel caso in cui lo sfruttamento comune dei risultati includa la fabbricazione comune dei prodotti contrattuali;

    ii)

    della fissazione di obiettivi di vendita, nel caso in cui lo sfruttamento comune dei risultati includa la distribuzione comune dei prodotti contrattuali o la concessione comune in licenza delle tecnologie contrattuali ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera m), punto i) o ii);

    iii)

    di prassi configuranti specializzazioni relative alle attività di sfruttamento; e

    iv)

    della restrizione della libertà delle parti di produrre, vendere, cedere o concedere in licenza prodotti, tecnologie o procedimenti che siano in concorrenza con i prodotti o le tecnologie contrattuali nel periodo durante il quale, secondo quanto è concordato dalle parti stesse, i risultati devono essere sfruttati in comune;

    c)

    la fissazione dei prezzi per la vendita dei prodotti contrattuali o per la concessione in licenza delle tecnologie contrattuali a terzi, ad eccezione della fissazione dei prezzi praticati nei confronti di clienti diretti o della fissazione di diritti di licenza praticati nei confronti di licenziatari diretti, nel caso in cui lo sfruttamento comune dei risultati includa la distribuzione comune dei prodotti contrattuali o la concessione comune in licenza delle tecnologie contrattuali ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera m), punti i) e ii);

    d)

    la limitazione del territorio in cui, o ai clienti ai quali, le parti possono passivamente vendere i prodotti contrattuali o concedere in licenza le tecnologie contrattuali, eccezion fatta per l’obbligo di concedere in licenza esclusiva i risultati ad un’altra parte;

    e)

    l’obbligo di non effettuare, o di limitare, le vendite attive di prodotti o tecnologie contrattuali in territori o a clienti che non siano stati assegnati esclusivamente a una delle parti nell’ambito della specializzazione relativa alle attività di sfruttamento;

    f)

    l’obbligo di non soddisfare la domanda di clienti situati nei territori reciproci delle parti, o di clienti altrimenti ripartiti tra le parti nell’ambito della specializzazione relativa alle attività di sfruttamento, i quali intendano commercializzare i prodotti contrattuali in altri territori del mercato interno;

    g)

    l’obbligo di limitare la facoltà degli utilizzatori o rivenditori di acquistare i prodotti contrattuali presso altri rivenditori nel mercato interno.

    Articolo 6

    Restrizioni escluse

    L’esenzione di cui all’articolo 2 non si applica ai seguenti obblighi contenuti in accordi di ricerca e sviluppo:

    a)

    l’obbligo di non contestare, dopo il completamento dell’attività di ricerca e sviluppo, la validità dei diritti di proprietà immateriale detenuti dalle parti nel mercato interno e rilevanti per tale attività ovvero, dopo la scadenza dell’accordo di ricerca e sviluppo, la validità dei diritti di proprietà immateriale detenuti dalle parti nel mercato interno e intesi a tutelare i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo, fatta salva la facoltà di prevedere lo scioglimento dell’accordo di ricerca e sviluppo nel caso in cui una delle parti contesti la validità dei diritti di proprietà intellettuale immateriale stessi;

    b)

    l’obbligo di non concedere a terzi licenze per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o per l’applicazione delle tecnologie contrattuali a meno che l’accordo non preveda lo sfruttamento ad opera di almeno una delle parti dei risultati dell’attività comune di ricerca e sviluppo o dell’attività di ricerca e sviluppo a pagamento e che tale sfruttamento abbia luogo nel mercato interno nei confronti di terzi.

    Articolo 7

    Applicazione della quota massima di mercato

    Ai fini dell’applicazione della quota massima di mercato di cui all’articolo 4, si applicano le seguenti norme:

    a)

    la quota di mercato è calcolata sulla base del valore delle vendite sul mercato; qualora non siano disponibili tali dati, la quota di mercato delle parti può essere determinata usando stime basate su altre informazioni di mercato attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato;

    b)

    la quota di mercato è calcolata sulla base dei dati relativi all’anno civile precedente;

    c)

    la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), è ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che possiedono i diritti o poteri elencati alla lettera a) dello stesso secondo comma;

    d)

    se inizialmente la quota di mercato di cui all’articolo 4, paragrafo 3, non è superiore al 25 %, ma successivamente supera tale livello limite senza tuttavia eccedere il 30 %, l’esenzione di cui all’articolo 2 continua ad applicarsi nei due anni civili successivi all’anno in cui la soglia del 25 % è stata superata per la prima volta;

    e)

    se inizialmente la quota di mercato di cui all’articolo 4, paragrafo 3, non è superiore al 25 %, ma successivamente supera il 30 %, l’esenzione di cui all’articolo 2 continua ad applicarsi per tutto l’anno civile successivo all’anno in cui il limite del 30 % è stato superato per la prima volta;

    f)

    i benefici di cui alle lettere d) e e) non possono essere cumulati in modo tale che il risultante periodo superi i due anni civili.

    Articolo 8

    Periodo transitorio

    Il divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2012 agli accordi già in vigore al 31 dicembre 2010 che non rispondono alle condizioni di esenzione di cui al presente regolamento, ma soddisfano quelle di cui al regolamento (CE) n. 2659/2000.

    Articolo 9

    Periodo di vigenza

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2011.

    Esso scade il 31 dicembre 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46.

    (*1)  A decorrere dal 1o dicembre 2009, l’articolo 81 del trattato CE è diventato l’ articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). Tali due articoli sono sostanzialmente identici. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti all’articolo 101 del TFUE s’intendono fatti, se del caso, all’articolo 81 del trattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto talune modifiche terminologiche, come la sostituzione di «Comunità» con «Unione» e «mercato comune» con «mercato interno». Nel presente regolamento sarà usata costantemente la terminologia del TFUE.

    (2)  GU L 304 del 5.12.2000, pag. 7.

    (3)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.


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