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Document 32007L0004
Commission Directive 2007/4/EC of 2 February 2007 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Annex II to Directive 96/73/EC of the European Parliament and of the Council on certain methods for quantitative analysis of binary textile fibre mixtures (Text with EEA relevance )
Direttiva 2007/4/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007 , che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (Testo rilevante ai fini del SEE )
Direttiva 2007/4/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007 , che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 28 del 3.2.2007, p. 14–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 56M del 29.2.2008, p. 17–21
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2012; abrogato da 32011R1007
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31996L0073 | modifica | allegato 2 | 23/02/2007 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32011R1007 |
3.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 28/14 |
DIRETTIVA 2007/4/CE DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2007
che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile (2), dispone che l'etichetta indichi la composizione in fibre dei prodotti tessili e che siano effettuati, mediante analisi, controlli della conformità dei prodotti in questione alle indicazioni di composizione riportate sull'etichetta. |
(2) |
La direttiva 96/73/CE prevede metodi uniformi di analisi quantitativa delle mischie binarie di fibre tessili. |
(3) |
In base alle recenti conclusioni del gruppo di lavoro tecnico la direttiva 96/74/CE è stata adattata al progresso tecnico mediante l'aggiunta della fibra elastolefina nell'elenco delle fibre di cui agli allegati I e II di tale direttiva. |
(4) |
È quindi necessario definire metodi di analisi uniformi per l'elastolefina. |
(5) |
La direttiva 96/73/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all'etichettatura dei prodotti tessili, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato II della direttiva 96/73/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 febbraio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2007.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/2/CE della Commissione (GU L 5 del 10.1.2006, pag. 10).
(2) GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/3/CE della Commissione (GU L 5 del 10.1.2006, pag. 14).
ALLEGATO
L'allegato II della direttiva 96/73/CE è modificato come segue.
1) |
Il capitolo 1, sezione I, è modificato come segue:
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2) |
Il capitolo 2 è modificato come segue:
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