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Document 32004R0447

    Regolamento (CE) n. 447/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che stabilisce le norme intese a facilitare la transizione tra il sostegno a titolo del regolamento (CE) n. 1268/1999 e gli aiuti previsti dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1260/1999 per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia

    GU L 72 del 11.3.2004, p. 64–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/447/oj

    32004R0447

    Regolamento (CE) n. 447/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che stabilisce le norme intese a facilitare la transizione tra il sostegno a titolo del regolamento (CE) n. 1268/1999 e gli aiuti previsti dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1260/1999 per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia

    Gazzetta ufficiale n. L 072 del 11/03/2004 pag. 0064 - 0065


    Regolamento (CE) n. 447/2004 della Commissione

    del 10 marzo 2004

    che stabilisce le norme intese a facilitare la transizione tra il sostegno a titolo del regolamento (CE) n. 1268/1999 e gli aiuti previsti dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1260/1999 per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

    visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5, e l'articolo 33, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio(1) ha istituito un sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (programma Sapard). Tale programma prevede una serie di misure che, dopo l'adesione, sono finanziate nel quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti(2), o del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(3). Al fine di facilitare la transizione tra questi due tipi di aiuto, è opportuno precisare il periodo nel corso del quale possono essere decisi impegni nei confronti dei beneficiari a titolo del programma Sapard.

    (2) Occorre specificare le condizioni alle quali è possibile effettuare il trasferimento dei progetti approvati conformemente al regolamento (CE) n. 1268/1999, che non possono più essere finanziati nell'ambito di detto regolamento, verso la programmazione nell'ambito dello sviluppo rurale.

    (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Definizione

    Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per "nuovi Stati membri" si intendono la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia.

    Articolo 2

    Fine del periodo relativo alla conclusione di contratti e convenzioni a norma del regolamento (CE) n. 1268/1999

    1. Per quanto concerne le misure che possono essere finanziate nel periodo successivo all'adesione dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, conformemente all'articolo 47 bis del regolamento (CE) n. 1257/1999, i nuovi Stati membri possono continuare a concludere contratti o assumere impegni a norma del regolamento (CE) n. 1268/1999 fino alla data in cui è presentato alla Commissione il piano di sviluppo rurale.

    2. Quanto alle misure o sottomisure di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1268/1999, che possono essere finanziate successivamente all'adesione dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999, i nuovi Stati membri possono continuare a concludere contratti o stabilire impegni a norma del regolamento (CE) n. 1268/1999 fino alla data in cui iniziano a stipulare contratti o assumere impegni a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999.

    Articolo 3

    Finanziamento dei progetti Sapard in caso di esaurimento degli stanziamenti

    1. Per i progetti i cui contratti sono stati stipulati a partire dal 2002 nel quadro delle misure di cui all'articolo 2, quarto, settimo e quattordicesimo trattino, del regolamento (CE) n. 1268/1999, i pagamenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2006 possono essere integrati nella programmazione relativa allo sviluppo rurale per il periodo 2004-2006 a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 e finanziati dal FEAOG, sezione garanzia.

    2. I pagamenti dei progetti per i quali gli stanziamenti previsti nel quadro del regolamento (CE) n. 1268/1999 sono esauriti o insufficienti, possono essere integrati nella programmazione relativa allo sviluppo rurale per il periodo 2004-2006 a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 e finanziati dal FEAOG, sezione garanzia.

    3. Se i nuovi Stati membri applicano il disposto dei paragrafi 1 e 2, essi indicano gli importi corrispondenti agli stanziamenti impegnati nella tabella finanziaria che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 141/2004(4).

    4. Restano in vigore le norme in materia di ammissibilità e di controllo del sostegno finanziario previste dal regolamento (CE) n. 1268/1999.

    5. Il nuovo Stato membro interessato stabilisce l'elenco dei progetti selezionati.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore contemporaneamente e subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 696/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 24).

    (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione 2003.

    (3) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 3).

    (4) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 25.

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