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Document 32004D0787

Decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la decisione 96/411/CE del Consiglio e le decisioni nn. 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2367/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE e 2256/2003/CE, allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea

GU L 138 del 30.4.2004, p. 12–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/787/oj

32004D0787

Decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la decisione 96/411/CE del Consiglio e le decisioni nn. 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2367/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE e 2256/2003/CE, allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 138 del 30/04/2004 pag. 0012 - 0016


Decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 21 aprile 2004

che modifica la decisione 96/411/CE del Consiglio e le decisioni nn. 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2367/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE e 2256/2003/CE, allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95, 153, paragrafo 2, 156, paragrafo 1, 157, paragrafo 3, 175, paragrafo 1, e 285,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato [1],

considerando quanto segue:

- n. 276/1999/CE, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali [3],

- n. 1719/1999/CE, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) [4],

- n. 2850/2000/CE, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali [5],

- n. 507/2001/CE, del 12 marzo 2001, concernente un insieme di azioni relative alla rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari di beni (Edicom) [6],

- n. 2235/2002/CE, del 3 dicembre 2002, recante adozione di un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Programma Fiscalis 2003-2007) [7],

- n. 2367/2002/CE, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 [8],

- n. 253/2003/CE, del 6 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007) [9],

- n. 1230/2003/CE, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: "Energia intelligente — Europa" (2003-2006) [10],

- n. 2256/2003/CE, del 17 novembre 2003, relativa all'adozione di un programma pluriennale (2003-2005) riguardante il seguito del piano d'azione eEurope 2005, la diffusione delle buone pratiche ed il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (Modinis) [11],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 4, della decisione 96/411/CE, il primo comma è sostituito dal seguente:

"4. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2003-2007 è fissata a 11,65 milioni di EUR, di cui 8,65 milioni di EUR per il periodo 2003-2006.Per il periodo dal 1o gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1o gennaio 2007."

Articolo 2

All'articolo 1, paragrafo 3, della decisione n. 276/1999/CE il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente piano d'azione per il periodo dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2004 è fissata in 39,1 milioni di EUR."

Articolo 3

L'articolo 12 della decisione n. 1719/1999/CE è modificato come segue:

1) Il titolo "Importo di riferimento finanziario" è sostituito dal titolo "Finanziamento".

2) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione dell'azione comunitaria definita dalla presente decisione per il periodo 2002-2004 è di 40,6 milioni di EUR."

Articolo 4

All'articolo 2, della decisione n. 2850/2000/CE la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) La dotazione finanziaria per l'attuazione della presente decisione per il periodo 2000-2006 è fissata a 12,6 milioni di EUR.

Il finanziamento assegnato alle azioni di cui alla presente decisione è iscritto negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio entro i limiti delle prospettive finanziarie."

Articolo 5

La decisione n. 507/2001/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La dotazione finanziaria per l'esecuzione dell'azione comunitaria definita dalla presente decisione per il periodo 2001-2005 è fissata a 53,6 milioni di EUR. Una ripartizione indicativa, secondo le categorie d'interventi di cui all'articolo 2, figura nell'allegato II."

2) L'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato I alla presente decisione.

Articolo 6

L'articolo 10 della decisione n. 2235/2002/CE è sostituito dal seguente:

"Articolo 10FinanziamentoLa dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma è fissata per il periodo 1o gennaio 2003-31 dicembre 2007 a 67,25 milioni di EUR, di cui 51,9 milioni di EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006.Per il periodo dal 1o gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1o gennaio 2007.Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie."

Articolo 7

All'articolo 3, della decisione n. 2367/2002/CE il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2003-2007 è pari a 220,6 milioni di EUR, di cui 170,83 milioni di EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2006.Per il periodo dal 1o gennaio 2007, l'importo proposto si considera confermato se è conforme, per la fase in questione, alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia il 1o gennaio 2007."

Articolo 8

L'articolo 14 della decisione n. 253/2003/CE è sostituito dal seguente:

3. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie."

Articolo 9

La decisione n. 1230/2003/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2003-2006 è pari a 250 milioni di EUR."

2) L'allegato è sostituito dal testo figurante all'allegato II alla presente decisione.

Articolo 10

All'articolo 4, della decisione n. 2256/2003/CE il primo e il secondo comma, sono sostituiti dai seguenti:

"Il programma copre il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2005. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma è di 22,44 milioni di EUR."

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Roche

[1] Parere del Parlamento europeo del 9 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 aprile 2004.

[2] GU L 162 del 1.7.1996, pag. 14. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1919/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 del 29.10.2002, pag. 5).

[3] GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[4] GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 2046/2002/CE (GU L 316 del 20.11.2002, pag. 4).

[5] GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1.

[6] GU L 76 del 16.3.2001, pag. 1.

[7] GU L 341 del 17.12.2002, pag. 1.

[8] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1.

[9] GU L 36 del 12.2.2003, pag. 1.

[10] GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29.

[11] GU L 336 del 23.12.2003, pag. 1.

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ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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