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Document 32003D0114

    2003/114/CE: Decisione della Commissione, del 19 febbraio 2003, che modifica per la terza volta la decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 558]

    GU L 46 del 20.2.2003, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; abrog. impl. da 32009D0177

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/114(1)/oj

    32003D0114

    2003/114/CE: Decisione della Commissione, del 19 febbraio 2003, che modifica per la terza volta la decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 558]

    Gazzetta ufficiale n. L 046 del 20/02/2003 pag. 0029 - 0029


    Decisione della Commissione

    del 19 febbraio 2003

    che modifica per la terza volta la decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

    [notificata con il numero C(2003) 558]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2003/114/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE(2), in particolare l'articolo 6,

    considerando quanto segue:

    (1) Al fine di ottenere lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), gli Stati membri presentano i documenti giustificativi pertinenti e le disposizioni nazionali che garantiscono l'osservanza delle condizioni previste dalla direttiva 91/67/CEE.

    (2) La decisione 2002/308/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2002/1005/CE(4), stabilisce gli elenchi delle zone riconosciute e delle aziende di allevamento ittico riconosciute situate in zone non riconosciute per quanto concerne alcune malattie dei pesci.

    (3) La Germania ha presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta ad un'azienda della Baviera riguardo alla VHS e alla IHN, come pure le disposizioni nazionali che garantiscono l'osservanza delle condizioni previste per tale status.

    (4) I documenti giustificativi sono stati esaminati dalla Commissione con l'assistenza di esperti degli Stati membri.

    (5) Dalla documentazione fornita dalla Germania per l'azienda in questione risulta che essa soddisfa i requisiti di cui all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE. Può pertanto ottenere lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta e va inserita nell'elenco delle aziende riconosciute fissato nell'allegato II della decisione 2002/308/CE.

    (6) È quindi necessario modificare di conseguenza la decisione 2002/308/CE.

    (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nella sezione 3.5 dell'allegato II della decisione 2002/308/CE è aggiunta la seguente azienda di allevamento ittico riconosciuta:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2003.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

    (2) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

    (3) GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28.

    (4) GU L 349 del 24.12.2002, pag. 109.

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