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Document 32002R1381
Commission Regulation (EC) No 1381/2002 of 29 July 2002 laying down detailed rules for opening and administration of the tariff quotas for raw cane sugar for refining, originating in the least developed countries, for the marketing years 2002/03 to 2005/06
Regolamento (CE) n. 1381/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, che fissa norme dettagliate relative all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione 2002/03-2005/06
Regolamento (CE) n. 1381/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, che fissa norme dettagliate relative all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione 2002/03-2005/06
GU L 200 del 30.7.2002, p. 14–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2002
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 32002R1381R(01) | (DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) |
Regolamento (CE) n. 1381/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, che fissa norme dettagliate relative all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione 2002/03-2005/06
Gazzetta ufficiale n. L 200 del 30/07/2002 pag. 0014 - 0017
Regolamento (CE) n. 1381/2002 della Commissione del 29 luglio 2002 che fissa norme dettagliate relative all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione 2002/03-2005/06 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, che applica uno schema di preferenze tariffarie generalizzate dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2004(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2501/2001 stabilisce che, fino a quando i dazi della tariffa doganale comune non saranno totalmente sospesi, si deve procedere all'apertura di un contingente tariffario globale a dazio zero per ogni campagna di commercializzazione per i prodotti di cui al codice NC 1701 11 10 originari di un paese che, in base all'allegato I di detto regolamento, beneficia del regime speciale a favore dei paesi meno progrediti. Per detti prodotti il contingente tariffario iniziale per la campagna di commercializzazione 2002/03 è pari a 85313 tonnellate, in equivalente zucchero bianco. Per ciascuna delle successive campagne di commercializzazione i contingenti saranno aumentati del 15 % rispetto a quelli della campagna di commercializzazione precedente. (2) Tali disposizioni devono essere applicate nel quadro del regime comune degli scambi istituito dal regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione(3). (3) Occorre che i quantitativi di zucchero greggio che beneficiano del contingente tariffario globale siano importati secondo condizioni che soddisfino il fabbisogno di raffinazione degli Stati membri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001. (4) L'esperienza acquisita nel quadro del regolamento (CE) n. 1978/2001 della Commissione, del 10 ottobre 2001, relativo all'apertura di un contingente tariffario di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, originario dei paesi meno progrediti, per la campagna di commercializzazione 2001/02(4), giustifica l'introduzione di norme dettagliate relative all'apertura e alla gestione dei contingenti per un periodo più lungo. Tale periodo dovrebbe corrispondere a quattro campagne di commercializzazione. (5) Al fine di garantire un prezzo adeguato per lo zucchero greggio di canna esportato dai paesi meno progrediti verso la Comunità è necessario stabilire un prezzo minimo a carico dei raffinatori. Il prezzo minimo dovrebbe tener conto dei fattori relativi alle campagne di commercializzazione 2002/03-2005/06. (6) Dovrebbero essere applicate le norme generali sui titoli d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001(6), nonché le modalità particolari per il settore dello zucchero previste dal regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2002(8). Al fine di facilitare la gestione dei contingenti nell'ambito del presente regolamento e garantire il rispetto dei quantitativi annuali dei contingenti, è necessario fissare delle norme dettagliate per il rilascio dei titoli di importazione di zucchero greggio espresso in equivalente zucchero bianco. (7) Le disposizioni riguardanti la prova dell'origine contenute negli articoli 67-97 del regolamento (CEE) n. 2454/93 del Consiglio, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002(10), definiscono la nozione di prodotti originari applicabile nel quadro dello schema di preferenze tariffarie generalizzate. (8) Dal momento che, nel fissare i contingenti tariffari globali, il Consiglio non ha stabilito un margine per il superamento di tali quantitativi, dovrebbe essere applicato il dazio doganale intero a tutti i quantitativi importati, convertiti in equivalente zucchero bianco, che superano il quantitativo che figura nel titolo di importazione. Al fine di evitare un'eccedenza di zucchero greggio importato nella Comunità dai paesi meno progrediti, sono necessarie delle disposizioni per garantire che i quantitativi di zucchero importati siano effettivamente raffinati prima della fine della campagna di commercializzazione in questione o prima di una certa data stabilita dallo Stato membro. (9) Al fine di rispettare il quantitativo annuale dei contingenti previsto dal regolamento (CE) n. 2501/2001, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i quantitativi di zucchero greggio espressi in equivalente zucchero bianco. (10) Le misure previste dal presente regolamento sono in linea con il parere del comitato delle preferenze generalizzate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento fissa le norme che disciplinano l'apertura e la gestione del contingente tariffario dello zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2501/2001, per le campagne di commercializzazione 2002/03, 2003/04, 2004/05 e 2005/06. Articolo 2 Ai fini del presente regolamento: - per "campagna di commercializzazione" si intende la campagna di commercializzazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (CE) n. 1260/2001, - per "raffinatore" si intende la persona che importa ai fini dell'approvvigionamento della raffineria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Articolo 3 1. I seguenti contingenti tariffari globali a dazio zero per i prodotti del codice NC 1701 11 10, in equivalente zucchero bianco, vengono aperti per le seguenti campagne di commercializzazione per le importazioni originarie di un paese che, in base all'allegato I del regolamento (CE) n. 2501/2001, beneficia del regime speciale a favore dei paesi meno progrediti: - 85313 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2002/2003, - 98110 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2003/2004, - 112827 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2004/2005 e - 129751 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2005/2006. I suddetti contingenti recano rispettivamente il numero d'ordine (09.4302, (09.4303), (09.4304) e (09.4305). Tali contingenti vengono aperti il primo giorno della campagna di commercializzazione in questione e rimangono aperti fino all'ultimo giorno della stessa. 2. Tutti i dazi della tariffa doganale comune e gli eventuali dazi aggiuntivi di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1260/2001 sulle importazioni comprese in tali contingenti sono sospesi. Articolo 4 1. Alle importazioni comprese nei contingenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è applicato un prezzo di acquisto minimo, a carico dei raffinatori, per zucchero greggio della qualità tipo (cif, franco fuori porti europei della Comunità). 2. Il prezzo di acquisto minimo per ciascuna campagna di commercializzazione corrisponde al prezzo di intervento per lo zucchero greggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, meno l'importo, moltiplicato per la resa dello 0,92 per lo zucchero greggio, dell'aiuto d'adeguamento all'industria di raffinazione applicabile alla campagna di commercializzazione in questione, conformemente all'articolo 38, paragrafi 1 e 4, di detto regolamento. Articolo 5 1. Le importazioni effettuate nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, richiedono un titolo d'importazione rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 1291/2001 e del regolamento (CE) n. 1464/95, fatte salve le disposizioni del presente regolamento. 2. Le domande di titolo vengono presentate dai raffinatori all'organismo competente degli Stati membri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tali domande sono accompagnate da una dichiarazione in cui il raffinatore si impegna a raffinare il quantitativo di zucchero greggio in questione prima della fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale viene importato. 3. I titoli d'importazione possono essere rilasciati esclusivamente nel limite dei contingenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Tali titoli sono rilasciati dagli Stati membri in cui vengono effettuate le importazioni in questione. 4. I raffinatori possono trasferirsi i titoli in questione. In tal caso, il raffinatore informa senza indugio l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo originale. Tuttavia, gli obblighi di importazione e di raffinazione non sono trasferibili e restano applicabili le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000. 5. I titoli d'importazione sono validi a decorrere dalla data del rilascio sino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati. Tuttavia, laddove, ai sensi del paragrafo 8, un titolo venga rilasciato prima dell'apertura del contingente, esso sarà valido soltanto a partire dalla data di apertura del contingente. 6. La cauzione relativa ai titoli è pari a 0,30 EUR per ogni 100 kg di peso netto di zucchero. 7. Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti voci: - nella sezione 8: il paese o i paesi di origine [il paese o i paesi che beneficia(no) del regime speciale a favore dei paesi meno progrediti in quanto figura(no) nella colonna H dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2501/2001], - nelle sezioni 17 e 18: il quantitativo di zucchero greggio, espresso in equivalente zucchero bianco, - nella sezione 20: "Zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2501/2001. Numero d'ordine del contingente ... (n. citato nell'articolo 3, paragrafo 1)". 8. Il periodo durante il quale possono essere presentate le domande di titolo di importazione ha inizio 3 settimane prima del primo giorno della campagna di commercializzazione in questione. 9. Le domande di titolo di importazione devono essere presentate alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene effettuata l'importazione in questione dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il primo giorno lavorativo della settimana successiva i quantitativi di zucchero greggio, espressi in equivalente zucchero bianco, per i quali sono state presentate le domande di titolo di importazione nel corso della settimana precedente, specificando i quantitativi per paese d'origine. 10. I titoli vengono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo alla notifica di cui al paragrafo 9, a condizione che la Commissione non abbia formulato obiezioni. 11. La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono stati presentati i titoli di importazione. Laddove i quantitativi delle domande di titolo superassero quelli del contingente relativo alla campagna di commercializzazione in corso, la Commissione limita il rilascio dei titoli proporzionalmente al quantitativo disponibile e, se del caso, comunica agli Stati membri che è stato raggiunto il massimale previsto per il contingente in questione. Articolo 6 1. La prova dell'origine delle importazioni effettuate nel quadro del contingente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, deve essere fornita mediante un certificato di origine, modulo A, rilasciato in conformità degli articoli 67-97 del regolamento (CEE) n. 2454/93. 2. Il certificato di origine, modulo A, reca nel riquadro 4: - la dicitura "Numero d'ordine del contingente ... (n. citato nell'articolo 3, paragrafo 1) - regolamento (CE) n. .../...", - la data di imbarco dello zucchero nel paese esportatore beneficiario e la campagna di commercializzazione per cui è effettuata la fornitura, - il codice NC 1701 11 10. 3. Le autorità doganali dello Stato membro importatore indicano sul modulo A dei certificati di origine: - la data in cui è stato ultimato il carico dello zucchero nel porto di esportazione, constatata sulla base di un documento di spedizione, - le informazioni riguardanti l'operazione di importazione e i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati. 4. Qualora taluni raffinatori trasferiscano ad altri raffinatori i titoli di importazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato raccoglie i certificati di origine, modulo A, completati e ne invia una copia allo Stato membro che ha rilasciato il certificato di importazione. Articolo 7 1. Ciascuno Stato membro registra i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati mediante i certificati di origine di cui all'articolo 6 e converte tali quantitativi in equivalente zucchero bianco sulla base del grado di polarizzazione dichiarato, applicando le disposizioni di cui al punto II, paragrafo 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001. 2. In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per tutti i quantitativi importati, convertiti in equivalente zucchero bianco, che superano il quantitativo indicato nel titolo d'importazione di cui all'articolo 5 viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'immissione in libera pratica. 3. Entro tre mesi dalla fine della scadenza per la raffinazione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, il raffinatore che ha richiesto un titolo deve fornire la prova dell'avvenuta raffinazione allo Stato membro che ha rilasciato il titolo e dell'accettazione da parte di quest'ultimo. 4. Ad eccezione dei casi di forza maggiore, se lo zucchero non viene raffinato entro la scadenza, il raffinatore che ha richiesto il titolo deve pagare un importo corrispondente al dazio intero applicabile allo zucchero greggio nel corso di tale campagna di commercializzazione, eventualmente maggiorato del dazio addizionale più elevato constatato nel corso di detta campagna. 5. Ad eccezione dei casi di forza maggiore, laddove non sia stato possibile consegnare un quantitativo di zucchero in tempo utile per consentirne la raffinazione entro la fine della campagna di commercializzazione in questione, lo Stato membro importatore può, su richiesta del raffinatore, prorogare la validità del titolo di 30 giorni a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva. In tal caso lo zucchero greggio in questione viene imputato al contingente relativo alla campagna di commercializzazione precedente e deve rientrare entro i limiti di tale contingente. 6. Laddove non sia stato possibile raffinare un quantitativo di zucchero entro la fine della campagna di commercializzazione, lo Stato membro in questione può, su richiesta del raffinatore, prorogare la scadenza per la raffinazione per un massimo di 90 giorni a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione successiva. In tal caso lo zucchero greggio in questione deve essere raffinato entro la nuova scadenza e viene imputato al contingente relativo alla campagna di commercializzazione precedente e deve rientrare entro i limiti di tale contingente. Articolo 8 Gli Stati membri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 comunicano alla Commissione: a) all'inizio della campagna di commercializzazione, i quantitativi provvisori di zucchero greggio che verranno importati dai diversi paesi interessati; b) ogni mese riguardo al mese precedente, i quantitativi di zucchero greggio espressi in peso e in equivalente zucchero bianco, per i quali sono stati rilasciati i titoli di importazione di cui all'articolo 5; c) ogni mese: - i quantitativi di zucchero greggio "tel quel", espressi in peso e in equivalente zucchero bianco, effettivamente importati tre mesi prima tramite i titoli di cui all'articolo 5 e ripartiti per paese di origine, - i quantitativi di zucchero greggio "tel quel", espressi in peso e in equivalente zucchero bianco, raffinati tre mesi prima; d) prima del 1o novembre: - i quantitativi di zucchero greggio "tel quel" di cui all'articolo 5, espressi in peso e in equivalente zucchero bianco, effettivamente importati tramite i titoli di cui all'articolo 5 durante la campagna di commercializzazione precedente e ripartiti per paese di origine, - i quantitativi di zucchero greggio "tel quel", espressi in peso e in equivalente zucchero bianco, raffinati e imputati al contingente della campagna di commercializzazione precedente. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica fino al 30 giugno 2006. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2002. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. (2) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. (3) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26. (4) GU L 270 dell'11.10.2001, pag. 9. (5) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. (6) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19. (7) GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14. (8) GU L 152 del 12.6.2002, pag. 11. (9) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (10) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.