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Document 32001R1230
Commission Regulation (EC) No 1230/2001 of 21 June 2001 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Regolamento (CE) n. 1230/2001 della Commissione, del 21 giugno 2001, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Regolamento (CE) n. 1230/2001 della Commissione, del 21 giugno 2001, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
GU L 168 del 23.6.2001, p. 6–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; abrog. impl. da 32001R2031
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31987R2658 | modifica | allegato 1 | 13/07/2001 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 32001R2031 | 01/01/2002 |
Regolamento (CE) n. 1230/2001 della Commissione, del 21 giugno 2001, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 168 del 23/06/2001 pag. 0006 - 0007
Regolamento (CE) n. 1230/2001 della Commissione del 21 giugno 2001 che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1229/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue: (1) La nota complementare 2.C al capitolo 2 della nomenclatura combinata, allegata al suddetto regolamento, stabilisce che nelle sottovoci 0206 30 30, 0206 49 20 0210 90 39 rientrino, in particolare, le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua e loro parti. Inoltre, tale nota stabilisce che la testa sia separata dal resto della carcassa con un taglio diritto parallelo al cranio e definisce le parti considerate pezzi di testa. Infine, la nota dispone che la carne senza osso appartenente al collare o alla parte anteriore (compresa la gola, parte della spalla) rientra, secondo il caso, nelle sottovoci 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 o 0210 19 81. (2) Si è notato che la classificazione delle parti "guancia bassa" e "gola, parte della spalla" ai sensi della nota complementare 2.C al capitolo 2, comporta delle difficoltà per la mancanza nella nomenclatura combinata di definizioni precise di tali parti. Allorchè la testa è separata dal resto della carcassa con un taglio parallelo al cranio fino al livello degli occhi e, quindi, inclinato verso la parte anteriore della testa, la parte chiamata "guancia bassa" rimane, in tal caso, attaccata al resto della carcassa. Questa tecnica di taglio, tuttavia, non è contemplata nella nota complementare in questione. Sembra che, a seconda della tecnica di taglio utilizzata, la parte "guancia bassa" potrebbe essere classificata in diverse sottovoci del capitolo 2 della nomenclatura combinata. (3) Per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata appare necessario modificare la nota complementare 2.C al capitolo 2, al fine di tener conto delle tecniche di taglio utilizzate e di precisare le modalità di classificazione nel capitolo 2 della nomenclatura combinata delle parti "guancia bassa" e "gola, parte della spalla" di suino domestico, o delle parti "guancia bassa" e "gola, parte della spalla" presentate assieme. (4) È necessario modificare le note complementari 2.A, lettere a) e c), del capitolo 2 per tener conto delle due tecniche di taglio utilizzate per le mezzene. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il capitolo 2 della nomenclatura combinata, allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è modificato come segue: 1) La terza frase della nota complementare 2.A, lettera a), è sostituita dal testo seguente: "Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, con o senza la parte della gola chiamata 'guancia bassa', i piedi, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma." 2) Il primo paragrafo della nota complementare 2.A, lettera c), è sostituito dal testo seguente: "'parte anteriore', ai sensi delle sottovoci 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 e 0210 19 60, la parte anteriore (craniale) della mezzena senza testa, con o senza la parte della gola chiamata 'guancia bassa', comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo." 3) La nota complementare 2.C è sostituita dal testo seguente: "Rientrano, in particolare, nelle sottovoci 0206 30 30, 0206 49 20 e 0210 90 39, le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua o loro parti. La testa è separata dal resto della carcassa nel modo seguente: - con un taglio diritto parallelo al cranio, o - con un taglio parallelo al cranio fino al livello degli occhi e quindi inclinato verso la parte anteriore della testa, in modo che la parte della gola chiamata 'guancia bassa' rimanga attaccata al resto della carcassa. Sono considerati, inoltre, pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa, in particolare la carne dietro il cranio. Tuttavia, i pezzi di carne senza osso presentati da soli, appartenenti alla parte anteriore (la parte della gola parte della spalla, la parte della gola chiamata 'guancia bassa' o la parte della gola comprendente insieme la 'guancia bassa' e la parte della gola parte della spalla) rientrano, secondo i casi, nelle sottovoci 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 o 0210 19 81." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2001. Per la Commissione Frederik Bolkestein Membro della Commissione (1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. (2) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.