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Document 31997D0036
97/36/EC: Commission Decision of 18 December 1996 amending Decision 93/196/EEC and 93/197/EEC on imports of Equidae from Iceland (Text with EEA relevance)
97/36/CE: Decisione della Commissione del 18 dicembre 1996 che modifica le decisioni 93/196/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda l'importazione di equidi dall'Islanda (Testo rilevante ai fini del SEE)
97/36/CE: Decisione della Commissione del 18 dicembre 1996 che modifica le decisioni 93/196/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda l'importazione di equidi dall'Islanda (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 14 del 17.1.1997, p. 57–58
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 31993D0196 | modifica | allegato 1 | ||
Modifies | 31993D0196 | modifica | allegato 2 | ||
Modifies | 31993D0197 | modifica | allegato 2 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Implicitly repealed by | 32018R0659 | 01/10/2018 |
97/36/CE: Decisione della Commissione del 18 dicembre 1996 che modifica le decisioni 93/196/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda l'importazione di equidi dall'Islanda (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 014 del 17/01/1997 pag. 0057 - 0058
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1996 che modifica le decisioni 93/196/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda l'importazione di equidi dall'Islanda (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/36/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, lettera a) e l'articolo 16, considerando che le autorità veterinarie islandesi hanno fornito alla Commissione garanzie in merito all'assenza dell'anemia infettiva equina sul territorio dell'Islanda; considerando che di conseguenza non è più necessario esigere il test sierologico relativo a detta malattia (il cosiddetto «test di Coggins») nel caso dell'importazione di equidi provenienti dall'Islanda; che occorre tuttavia che le autorità veterinarie islandesi certifichino che l'Islanda è ufficialmente indenne da detta malattia; considerando che occorre quindi modificare la decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (2), modificata da ultimo dalla decisione 96/279/CE (3), nonché la decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (4), modificata da ultimo dalla decisione 96/279/CE; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La decisione 93/196/CEE è modificata come segue. a) All'allegato I, sezione III, lettera j) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente: «- i) test di Coggins per l'anemia infettiva equina (3), oppure ii) nel caso di un equide che abbia sempre soggiornato, sin dalla nascita, in Islanda si certifica che l'Islanda è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina (3)». b) All'allegato II, sezione III, lettera j) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente: «- i) test di Coggins per l'anemia infettiva equina (4), oppure ii) nel caso di un equide che abbia sempre soggiornato, sin dalla nascita, in Islanda, si certifica che l'Islanda è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina (4)». 2. La decisione 93/197/CEE è modificata come segue. All'allegato II, certificato sanitario A, sezione III, lettera j) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente: «- i) test di Coggins per l'anemia infettiva equina (2), oppure ii) nel caso di un equide che abbia sempre soggiornato, sin dalla nascita, in Islanda, si certifica che l'Islanda è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina (2)». Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42. (2) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 7. (3) GU n. L 107 del 30. 4. 1996, pag. 1. (4) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.