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Document 31994R1468

REGOLAMENTO (CE) N. 1468/94 DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all' indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

GU L 159 del 28.6.1994, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/08/1995; abrog. impl. da 395R1935

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1468/oj

31994R1468

REGOLAMENTO (CE) N. 1468/94 DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all' indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 28/06/1994 pag. 0011 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 6 pag. 0130
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 6 pag. 0130


REGOLAMENTO (CE) N. 1468/94 DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che alla Commissione è stato affidato mandato specifico di riesaminare, anteriormente al 1o luglio 1994, alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91 (4) e di presentare le eventuali opportune proposte di modifica;

considerando che le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 5, in ordine all'etichettatura di prodotti agricoli e derrate alimentari contenenti un ingrediente di origine agricola prodotto da agricoltori in conversione dall'agricoltura convenzionale a quella biologica, scadono il 1o luglio 1994;

considerando che è apparso opportuno sottoporre detta proposta nel suo complesso ad un ulteriore esame; che occorre estendere il periodo transitorio previsto dal suddetto articolo 5, paragrafo 5 per evitare una perturbazione del sistema in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2092/91 la data del 1o luglio 1994 è sostituita con il 1o luglio 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

(1) GU n. C 326 del 3. 12. 1993, pag. 8.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(3) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 24.

(4) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 468/94 della Commissione (GU n. L 59 del 3. 3. 1994, pag. 1).

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