ECO/606
L'IVA nell'era digitale
PARERE
Sezione Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE
per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale
[COM(2022) 701 final – 2022/0407 (CNS)]
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010
per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA
necessari per l'era digitale
[COM(2022) 703 final – 2022/0409 (CNS)]
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E-mail di contatto
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eco@eesc.europa.eu
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Amministratore
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Juri SOOSAAR
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Data del documento
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19/04/2023
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Relatore: Philip VON BROCKDORFF
Correlatore: Krister ANDERSSON
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Consultazioni
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Consiglio, 10/02/2023 e 13/02/2023
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Base giuridica
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Articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
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Sezione competente
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Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale
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Adozione in sezione
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18/04/2023
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Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)
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67/0/0
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Adozione in sessione plenaria
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DD/MM/YYYY
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Sessione plenaria n.
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…
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Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)
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…/…/…
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1.Sintesi e raccomandazioni
1.1Il CESE accoglie con favore l'iniziativa della Commissione volta ad aggiornare le norme IVA risalenti a 30 anni fa al fine di migliorare il funzionamento del mercato unico con una minore frammentazione e renderlo adatto all'era digitale.
1.2Il CESE ritiene che l'obiettivo principale della proposta dovrebbe essere un sistema dell'IVA più adeguato agli attuali sviluppi dell'economia digitale, che migliori il funzionamento del mercato unico. La proposta dovrebbe inoltre rendere efficace e tempestiva la riscossione delle imposte, riducendo le frodi in materia di IVA e, di conseguenza, il divario dell'IVA.
1.3Per beneficiare appieno del mercato unico, le imprese necessitano di un'applicazione uniforme delle norme IVA in tutta l'UE. Ciò può essere garantito solo attraverso un'azione a livello dell'UE che prevenga oneri burocratici, discrepanze e scappatoie nelle norme IVA applicabili. Il CESE incoraggia la Commissione a continuare ad adoperarsi per l'attuazione e sottolinea l'importanza di note esplicative o di orientamenti analoghi per garantire l'uniformità.
1.4Il CESE si compiace del fatto che le norme proposte per le piattaforme digitali e il loro ruolo nel contribuire alla riscossione dell'IVA siano coerenti con le precedenti iniziative della Commissione in materia di economia digitale.
1.5Il CESE apprezza il fatto che il meccanismo nazionale di inversione contabile sia applicabile alla cessione di beni e alla prestazione di servizi. Il CESE sottolinea che l'attuale sistema tratta in modo diverso i beni e i servizi negli scambi intracomunitari. Il CESE si rammarica che la proposta globale della Commissione non colga l'occasione per allineare il trattamento IVA tra beni e servizi, riducendo così gli oneri amministrativi per le imprese, in particolare per le PMI.
1.6Il CESE ritiene che il termine proposto per la comunicazione delle cessioni intracomunitarie di beni e delle prestazioni intracomunitarie di servizi entro due giorni sia irragionevolmente breve. Il CESE teme che il termine di due giorni per le fatture elettroniche e la comunicazione costituirebbe un ostacolo agli scambi intracomunitari, tanto più che molte PMI si trovano già ad affrontare problemi con il termine molto più lungo previsto dall'attuale quadro normativo.
1.7La Commissione suggerisce nella proposta di eliminare la possibilità di emettere fatture periodiche. Il CESE ritiene che le fatture periodiche non debbano essere eliminate in quanto ciò creerebbe problemi in molti settori. L'uso di fatture periodiche dovrebbe essere sempre consentito per le operazioni nazionali. Per le operazioni intracomunitarie, il CESE osserva che un'altra possibilità potrebbe essere quella di limitare l'uso delle fatture periodiche, ad esempio prevedendo un limite di sette giorni.
1.8Il CESE incoraggia la Commissione a continuare ad adoperarsi per includere quanto prima le detrazioni dell'IVA nello sportello unico e per ottenere rimborsi IVA tempestivi.
1.9Il CESE teme che i considerevoli costi di attuazione delle misure nel pacchetto IVA globale possano portare a prezzi più elevati per i consumatori.
1.10Il CESE condivide l'opinione della Commissione secondo cui la dimensione intra-UE delle frodi in materia di IVA richiede un intervento dell'UE, in linea con la corretta applicazione del principio di sussidiarietà.
1.11Il CESE sottolinea che i dati raccolti e scambiati tra le autorità fiscali potrebbero includere dati personali e dati commerciali sensibili, che devono essere protetti e gestiti con la massima attenzione per preservare l'integrità dei consumatori e delle imprese.
2.Introduzione e contesto
2.1L'8 dicembre 2022 la Commissione ha presentato un pacchetto di misure volte a modernizzare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) dell'UE, con il duplice obiettivo di aggiornare il sistema dell'IVA per l'era digitale e di renderlo più resiliente alle frodi, riducendo così l'attuale divario dell'IVA (stimato a circa 93 miliardi di EUR).
2.2Nello specifico, il pacchetto è composto da tre misure legislative: i) la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale; ii) la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale; iii) la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA.
2.3Il pacchetto legislativo persegue tre obiettivi principali: i) modernizzare gli obblighi di dichiarazione dell'IVA introducendo obblighi di dichiarazione digitale; ii) affrontare le sfide in materia di IVA poste dall'economia delle piattaforme, chiarendo le norme applicabili per garantire la parità di trattamento tra gli operatori e rafforzando il ruolo delle piattaforme nella riscossione dell'IVA; iii) evitare la necessità di registrazioni IVA multiple nell'UE attraverso l'introduzione di una registrazione unica ai fini dell'IVA.
2.4Per le operazioni intracomunitarie sarà istituito un sistema di comunicazione per singola operazione, al fine di fornire informazioni rapide agli Stati membri. Gli Stati membri avranno la flessibilità di decidere se introdurre tale sistema di comunicazione per le operazioni nazionali. La fatturazione elettronica svolgerà un ruolo cruciale nell'ambito del nuovo sistema di comunicazione, diventando il sistema predefinito per l'emissione delle fatture e la base per la comunicazione digitale.
2.5Tutti i soggetti passivi saranno autorizzati a comunicare dati provenienti da fatture elettroniche conformi alla norma europea. Gli Stati membri saranno in grado di prevedere la trasmissione di dati provenienti da fatture elettroniche emesse in un formato diverso, purché consentano anch'esse l'uso della norma europea. I formati di dati autorizzati dagli Stati membri dovranno garantire l'interoperabilità con la norma europea per le operazioni intracomunitarie.
2.6Nei settori della locazione di alloggi a breve termine e del trasporto di passeggeri dell'economia delle piattaforme sarà introdotto un regime del fornitore presunto (in base al quale le piattaforme contabilizzano l'IVA sulla prestazione sottostante se essa non è applicata dal fornitore).
2.7L'attuazione dello sportello unico e dello sportello unico per le importazioni si è dimostrata un successo, riducendo la complessità. Tuttavia, alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi non rientrano nel regime di semplificazione dello sportello unico. Sarà perseguita un'estensione dell'ambito di applicazione dell'attuale sportello unico per garantire un'ulteriore riduzione della necessità di registrazioni IVA multiple in tutta l'UE. Inoltre, lo sportello unico per le importazioni sarà reso obbligatorio per le piattaforme al fine di semplificare ulteriormente il processo di importazione delle merci per il commercio elettronico e renderlo più a prova di frode.
2.8Secondo la valutazione d'impatto, le tre proposte presentate garantiscono il miglior equilibrio tra tutte le opzioni normative disponibili in termini di efficacia, proporzionalità e sussidiarietà. L'analisi d'impatto stima che, tra il 2023 e il 2032, le misure attuate dovrebbero generare benefici netti compresi tra 172 e 214 miliardi di EUR, di cui 51 miliardi di EUR sotto forma di risparmi (41,4 miliardi di EUR derivanti dalle comunicazioni ai fini dell'IVA, 0,5 miliardi di EUR dalla razionalizzazione e dai chiarimenti nel settore dell'economia delle piattaforme e 8,7 miliardi di EUR dall'eliminazione degli obblighi di registrazione ai fini dell'IVA).
3.Osservazioni generali
3.1Il CESE accoglie con favore l'iniziativa della Commissione volta ad aggiornare le norme IVA risalenti a 30 anni fa al fine di migliorare il funzionamento del mercato unico con una minore frammentazione e renderlo adatto all'era digitale. Si tratta di un passo da tempo atteso nell'ambito del piano d'azione sull'IVA attuato dalla Commissione negli ultimi anni. Il CESE ritiene inoltre che tale proposta rappresenti un passo importante verso il sostegno del mercato unico attraverso una cooperazione rafforzata e l'uniformità tra le autorità fiscali.
3.2Il CESE ritiene che l'obiettivo principale della proposta dovrebbe essere un sistema dell'IVA più adeguato agli attuali sviluppi dell'economia digitale, che migliori il funzionamento del mercato unico. La proposta dovrebbe inoltre rendere efficace e tempestiva la riscossione delle imposte, riducendo le frodi in materia di IVA e garantendo parità di condizioni.
3.3Il CESE condivide l'opinione della Commissione secondo cui la dimensione intra-UE delle frodi in materia di IVA richiede un intervento dell'UE, in linea con la corretta applicazione del principio di sussidiarietà. L'attuale divario dell'IVA indica che gli strumenti nazionali non sono sufficienti per contrastare le frodi transfrontaliere.
3.4Norme armonizzate in materia di comunicazione ai fini dell'IVA favoriranno un migliore funzionamento e un maggiore consolidamento del mercato unico. La frammentazione e i diversi regimi di comunicazione nei diversi Stati membri generano oneri amministrativi per le imprese e possono costituire un ostacolo alle vendite transfrontaliere nel mercato unico. Il CESE è consapevole del fatto che gli Stati membri sono stati attivi nell'elaborazione dei propri regimi di comunicazione e che la presenza di diversi tipi di regimi sta rendendo meno efficace il funzionamento del mercato unico. Per ridurre questa frammentazione, si accoglie con favore un approccio comune. Il CESE ritiene importante che il nuovo obbligo di comunicazione porti all'abolizione degli elenchi riepilogativi.
3.5Per trarre pieno vantaggio dal mercato unico, le imprese richiedono e necessitano di un'applicazione uniforme delle norme IVA in tutta l'UE, anziché dover rispettare le diverse modalità di attuazione delle norme comuni a livello nazionale. Ciò può essere garantito solo attraverso un'azione a livello dell'UE che prevenga oneri burocratici, discrepanze e scappatoie nelle norme IVA applicabili. Il CESE incoraggia la Commissione a continuare ad adoperarsi per l'attuazione uniforme e sottolinea l'importanza di note esplicative o di orientamenti analoghi per garantire l'uniformità.
4.Osservazioni particolari
4.1Il CESE ricorda che le imprese, e in particolare le PMI, sosterranno costi considerevoli a causa degli oneri amministrativi supplementari derivanti dall'introduzione degli obblighi di comunicazione digitale. Sebbene tali costi siano necessari per modernizzare efficacemente il sistema attuale, i costi di conformità per le imprese dovrebbero essere il più possibile minimi e costantemente monitorati durante il processo di attuazione al fine di valutare l'onere della conformità.
4.2Il CESE osserva inoltre che i costi di attuazione stimati saranno molto significativi per le imprese di tutta l'UE. Il CESE avverte che i costi aggiuntivi, in particolare per le imprese, potrebbero far sì che i consumatori paghino prezzi più elevati, come dimostra uno studio sulla correlazione tra (sovra)regolamentazione e prezzi in numerose imprese.
4.3Il CESE sottolinea che, sebbene gli obblighi di comunicazione per le operazioni intracomunitarie si riferiscano solo alle operazioni B2B, i dati raccolti e scambiati tra le autorità fiscali possono includere dati personali e che tali dati saranno conservati per un periodo di almeno cinque anni. I dati raccolti comprenderanno probabilmente anche dati commerciali sensibili che devono essere protetti. A tale riguardo, il CESE sottolinea il principio della minimizzazione dei dati e la necessità di una piena protezione di tali dati, che dovrebbe essere garantita e monitorata nel tempo.
4.4Il CESE osserva con soddisfazione che le norme proposte per le piattaforme digitali e il loro ruolo nel contribuire alla riscossione dell'IVA sono coerenti con le precedenti iniziative della Commissione in materia di economia digitale, compresa la proposta di direttiva volta a migliorare le condizioni di lavoro delle persone che lavorano mediante piattaforme digitali. Inoltre, il CESE osserva che rendere obbligatorio lo sportello unico per le importazioni andrà a vantaggio dei consumatori, in quanto l'acquisto di beni dalle piattaforme sarà più semplice per loro, migliorando nel contempo la riscossione dell'IVA su tali acquisti.
4.5Il CESE sottolinea che l'attuale sistema tratta in modo diverso i beni e i servizi negli scambi intracomunitari, in quanto solo i servizi sono soggetti al meccanismo di inversione contabile. Il CESE si rammarica che la proposta globale della Commissione non colga l'occasione per allineare il trattamento IVA tra beni e servizi. Un tale aggiornamento delle norme le avrebbe allineate alla realtà economica attuale, in cui i clienti acquistano generalmente pacchetti di soluzioni piuttosto che semplicemente beni o servizi. Tale modifica avrebbe ridotto gli oneri amministrativi per le imprese, in particolare le PMI, che attualmente devono distinguere tra componenti separate delle prestazioni composte proprio a causa delle norme IVA.
4.6Il CESE sostiene l'obiettivo generale della Commissione di fare in modo che le piattaforme svolgano un ruolo più incisivo nel quadro normativo in materia di IVA. Le proposte possono essere considerate un approccio efficace per contrastare le distorsioni della concorrenza. Pertanto, le preoccupazioni alla base delle proposte di un'imposta sui servizi digitali sono state affrontate in modo adeguato e sufficiente.
4.7Il CESE accoglie con favore l'ampliamento dell'uso dello sportello unico, che comporterà un minor numero di registrazioni IVA all'estero per le imprese, rendendo la conformità meno onerosa e meno costosa, in particolare per le PMI.
4.8La comunicazione in tempo reale proposta si basa sulla fatturazione elettronica. Pur accogliendo con favore il ricorso alla digitalizzazione nel settore fiscale, il CESE desidera sottolineare che il livello di fatturazione elettronica varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. Pertanto, può essere importante che la Commissione rilevi la possibile necessità di un sostegno tecnico in diversi Stati membri e valuti se tale sostegno possa essere fornito alle imprese dalla Commissione stessa e dagli Stati membri. Inoltre, il CESE ritiene che la Commissione debba essere più chiara in merito alla norma europea per la fatturazione elettronica e al fatto che essa si evolverà nel corso del tempo. Il CESE raccomanda alla Commissione di pubblicare quanto prima la norma europea affinché le imprese possano iniziare a prepararsi ai cambiamenti.
4.9Il CESE sottolinea che la proposta amplia gli obblighi di informazione per le fatture, in quanto occorre comunicare sia l'IBAN o l'equivalente sia la data di pagamento. L'ampliamento delle prescrizioni riguardanti la fatturazione può portare a incertezze e a costi amministrativi più elevati per le imprese. Inoltre, il CESE osserva che è comune che le imprese abbiano più numeri IBAN su una fattura e che, di conseguenza, sia necessario chiarire meglio ciò che deve essere comunicato. Il CESE raccomanda alla Commissione di verificare se tali informazioni possano essere utilizzate dalle amministrazioni fiscali per garantire la riscossione dell'IVA. Se le informazioni non possono essere utilizzate nella riscossione e nei controlli dell'IVA, si tratta semplicemente di un onere supplementare per le imprese.
4.10Il CESE ritiene che il termine proposto per la comunicazione delle cessioni intracomunitarie di beni e delle prestazioni intracomunitarie di servizi entro due giorni sia irragionevolmente breve. Il CESE esprime inoltre il timore che il termine di due giorni possa costituire un ostacolo all'ingresso nel mercato unico, tanto più che molte PMI si trovano già ad affrontare problemi con il termine molto più lungo previsto dall'attuale quadro normativo.
4.11Il CESE sottolinea che rispettare il termine di due giorni potrebbe essere eccessivamente oneroso per l'acquirente. Detto termine dovrebbe pertanto essere aumentato in modo significativo, tenendo conto anche delle dimensioni delle imprese interessate ed eventualmente prendendo in considerazione esenzioni specifiche per le imprese più piccole. Inoltre, il CESE osserva che scadenze più ravvicinate spesso comportano maggiori errori e rettifiche retroattive, che sono sanzionati in modo diverso negli Stati membri. Il CESE incoraggia pertanto la Commissione a raccomandare agli Stati membri di limitare le sanzioni e i tassi di interesse, soprattutto nei primi anni di adozione.
4.12La Commissione suggerisce nella proposta di eliminare la possibilità di emettere fatture periodiche. Il CESE ritiene che ciò possa essere molto difficile per il funzionamento di alcuni settori e incoraggia la Commissione e il Consiglio a esaminare più da vicino i benefici ottenuti eliminando questa possibilità e confrontandoli con i costi e i problemi che sorgerebbero per diversi settori con tale eliminazione. L'uso di fatture periodiche dovrebbe essere sempre consentito per le operazioni nazionali. Per le operazioni intracomunitarie, il CESE osserva che un'altra possibilità potrebbe essere quella di limitare l'uso delle fatture periodiche, ad esempio prevedendo un limite di sette giorni.
4.13Le detrazioni dell'IVA a monte sono un elemento chiave di un sistema dell'IVA ben funzionante e differenziano l'IVA dall'imposta su beni e servizi o da altre imposte indirette. Sebbene sia consapevole del fatto che le realtà degli Stati membri non hanno consentito alla Commissione di suggerire che lo sportello unico includa detrazioni dell'IVA a monte, il CESE incoraggia la Commissione a proseguire i lavori in materia. Anche se non è stato possibile integrare immediatamente nello sportello unico le detrazioni IVA, il CESE incoraggia la Commissione a esaminare la possibilità di rimborsi più rapidi dell'IVA per le imprese che rispettano il sistema dello sportello unico. Accelerare i rimborsi dell'IVA migliorerebbe il funzionamento del mercato unico. Inoltre, come obiettivo a lungo termine, il CESE incoraggia la Commissione a continuare ad adoperarsi per introdurre le detrazioni dell'IVA nello sportello unico in futuro.
4.14Il CESE teme che gli elevati costi di attuazione delle misure stabilite nel pacchetto IVA globale possano portare a prezzi più elevati per i consumatori. È pertanto molto importante ridurre il più possibile la complessità e i costi amministrativi per le imprese garantendo un sistema di comunicazione uniforme e un'attuazione uniforme delle norme in tutti gli Stati membri.
4.15Il CESE è inoltre preoccupato per la tempistica proposta dalla Commissione. Mentre si propone che le principali modifiche entrino in vigore nel 2028, alcuni punti della proposta dovrebbero già entrare in vigore nel 2024. Il CESE ricorda alla Commissione che è necessario tempo sufficiente per garantire una corretta attuazione. Di conseguenza, il CESE incoraggia la Commissione a prolungare il calendario, modificandolo in modo che sia previsto almeno un anno di attuazione dopo che il Consiglio avrà raggiunto un accordo sulla proposta.
Bruxelles, 18 aprile 2023
Stefano PALMIERI
Presidente della sezione Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale
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