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Document 52022PC0701

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale

COM/2022/701 final

Bruxelles, 8.12.2022

COM(2022) 701 final

2022/0407(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale

{SEC(2022) 433 final} - {SWD(2022) 393 final} - {SWD(2022) 394 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'importante fonte di entrate in tutti gli Stati membri dell'UE 1 . Si tratta inoltre di una fonte fondamentale di finanziamento per il bilancio dell'UE, dal momento che lo 0,3 % dell'IVA riscossa a livello nazionale è trasferito all'UE a titolo di risorse proprie e rappresenta il 12 % del bilancio totale dell'UE. Nonostante l'importanza fondamentale dell'IVA nella definizione delle politiche di bilancio, il sistema dell'IVA è ostacolato da metodi non ottimali di riscossione e controllo dell'imposta e impone inoltre oneri e costi di conformità eccessivi.

La perdita di gettito, nota come "divario dell'IVA" 2 , rispecchia i problemi causati dalla riscossione e dal controllo non ottimali dell'IVA. Stimata complessivamente pari a 93 miliardi di EUR nel 2020, una parte significativa di questa perdita è dovuta alle frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente (MTIC) 3 . Il divario dell'IVA comprende anche le mancate entrate dovute alla frode e all'evasione a livello nazionale, all'elusione dell'IVA, ai fallimenti, alle insolvenze finanziarie a livello nazionale, nonché agli errori di calcolo e delle amministrazioni. Il sistema dell'IVA non solo è soggetto a frodi, ma è anche diventato sempre più complesso e oneroso per le imprese. In particolare, le norme IVA per gli scambi transfrontalieri, risalenti a 30 anni fa, non sono adatte all'attività imprenditoriale dell'era digitale e richiedono pertanto una riflessione su come la tecnologia possa essere utilizzata per ridurre gli oneri amministrativi e i relativi costi per le imprese e, al tempo stesso, per combattere la frode fiscale.

Pertanto, nel piano d'azione del 2020 per una fiscalità equa e semplice a sostegno della ripresa 4 , la Commissione ha annunciato il pacchetto legislativo "norme IVA per l'era digitale", incluso anche nel programma di lavoro della Commissione per il 2022 5 . La presente proposta fa parte di questo pacchetto, unitamente a una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda i meccanismi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale 6 e alla proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione per determinati regimi IVA 7 .

A seguito dell'annuncio del piano d'azione in materia fiscale della Commissione, il Consiglio ha dichiarato di "appoggia[re] il suggerimento della Commissione di chiarire, semplificare e modernizzare le norme dell'UE in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA)", di "accoglie[re] con favore l'iniziativa annunciata dalla Commissione di modernizzare gli obblighi di comunicazione per le operazioni transfrontaliere […] e [di compiacersi] dell'intenzione della Commissione di esaminare la necessità di adattare il quadro dell'IVA all'economia delle piattaforme" 8 . Le risoluzioni del Parlamento europeo sostengono generalmente le iniziative volte a combattere le frodi IVA 9 . Il Parlamento europeo ha altresì espresso il suo esplicito sostegno all'iniziativa affermando di "attende[re] con interesse la proposta legislativa per modernizzare gli obblighi di dichiarazione IVA" 10 . Più di recente il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione 11 in cui prende atto delle potenzialità offerte dai dati e dagli strumenti digitali per ridurre la burocrazia e semplificare i vari obblighi dei contribuenti, in particolare nell'ambito delle dichiarazioni IVA e degli elenchi riepilogativi, […] e accoglie con favore la proposta della Commissione di modernizzare, semplificare e armonizzare i requisiti in materia di IVA, utilizzando la rendicontazione in tempo reale basata sulle transazioni e la fatturazione elettronica. La risoluzione sottolinea inoltre che la diversità delle normative fiscali degli Stati membri costituisce una sfida complessa e, pur approvando lo sportello unico dell'Unione (OSS), chiede che il suo ambito di applicazione sia ampliato per includervi una gamma più ampia di servizi.

Il presente pacchetto persegue tre obiettivi principali:

(1)modernizzare gli obblighi di comunicazione ai fini dell'IVA 12 , introducendo obblighi di comunicazione digitale che standardizzeranno le informazioni che i soggetti passivi devono trasmettere alle autorità fiscali su ciascuna operazione in formato elettronico, imponendo al contempo il ricorso alla fatturazione elettronica per le operazioni transfrontaliere;

(2)affrontare le sfide dell'economia delle piattaforme 13 , aggiornando le norme IVA applicabili all'economia delle piattaforme al fine di affrontare la questione della parità di trattamento, chiarendo le norme sul luogo delle prestazioni applicabili a tali operazioni e rafforzando il ruolo delle piattaforme nella riscossione dell'IVA quando queste facilitano la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di servizi di trasporto di passeggeri; ed

(3)evitare la necessità di registrazioni IVA multiple nell'UE e migliorare il funzionamento dello strumento attuato per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza di beni 14 , introducendo una registrazione unica ai fini dell'IVA. Vale a dire, migliorare e ampliare i sistemi esistenti dello sportello unico (OSS)/dello sportello unico per le importazioni (IOSS) e dell'inversione contabile, al fine di ridurre al minimo i casi in cui un soggetto passivo è tenuto a registrarsi in un altro Stato membro.

(1)Comunicazioni ai fini dell'IVA e obblighi di comunicazione digitale

La direttiva IVA risale agli anni settanta e pertanto gli obblighi di comunicazione previsti non sono digitali. Ciò detto, è evidente una tendenza globale a passare dal tradizionale adempimento degli obblighi in materia di IVA alla condivisione in tempo reale con le amministrazioni fiscali dei dati per singola operazione, spesso sulla base della fatturazione elettronica. La direttiva IVA 15 rappresenta un ostacolo significativo alla digitalizzazione, in quanto per potere adottare obblighi di comunicazione digitale basati su prescrizioni riguardanti la fatturazione elettronica obbligatoria, gli Stati membri devono ottenere una deroga.

Ciononostante, grazie proprio a tale deroga, diversi Stati membri hanno introdotto vari tipi di obblighi di comunicazione digitale, fornendo informazioni alle autorità fiscali per singola operazione. Le misure si sono dimostrate efficaci nell'aumentare la riscossione dell'IVA grazie ai miglioramenti dei controlli fiscali e all'effetto deterrente sul mancato rispetto delle norme. Negli Stati membri che hanno introdotto obblighi di comunicazione digitale dal 2014 al 2019 il relativo aumento del gettito IVA registrato in tale periodo è stimato tra 19 e 28 miliardi di EUR, pari a un aumento annuo del gettito IVA compreso tra il 2,6 % e il 3,5 % 16 .

La direttiva IVA lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nell'introdurre gli obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare l'evasione. Gli obblighi di comunicazione digitale variano pertanto notevolmente da uno Stato membro all'altro. Essi possono consistere i) nella trasmissione di comunicazioni mensili sulle operazioni commerciali, ii) nella presentazione in tempo reale delle fatture, iii) nella trasmissione in tempo reale o quasi in tempo reale dei dati delle fatture o iv) nella presentazione di dati fiscali e contabili o di registri IVA. Altri Stati membri hanno attuato strumenti non digitali per la comunicazione delle operazioni, quali elenchi che non forniscono dati a livello di operazione, ma forniscono solo i valori delle vendite o degli acquisti per acquirente o fornitore (elenchi di fornitori e clienti). Tutte queste prescrizioni si aggiungono all'obbligo di presentare le dichiarazioni IVA.

Nel corso della consultazione i portatori di interessi hanno confermato la portata dei problemi causati dalla rapida introduzione di obblighi divergenti in materia di comunicazione digitale ai fini dell'IVA e la necessità di agire rapidamente 17 . La conseguente frammentazione del quadro normativo comporta costi di conformità supplementari per le imprese che operano in diversi Stati membri, e devono pertanto rispettare obblighi locali diversi, e crea barriere all'interno del mercato unico. L'aumento del numero degli Stati membri che attuano modelli diversi di obblighi di comunicazione digitale 18 rende significativi i costi della frammentazione per le società multinazionali (imprese presenti in più di uno Stato membro) 19 . Si stima che in tutta l'UE ammontino a circa 1,6 miliardi di EUR all'anno, di cui 1,2 miliardi di EUR a carico delle piccole società multinazionali e 0,4 miliardi di EUR a carico delle grandi multinazionali 20 .

Inoltre l'attuale sistema di comunicazione delle operazioni intracomunitarie (denominato nella direttiva IVA "elenchi riepilogativi" 21 ) non consente agli Stati membri di contrastare efficacemente le frodi IVA connesse a tali operazioni. Gli attuali elenchi riepilogativi risalgono al 1993 e da allora non sono sostanzialmente cambiati. Sono inadeguati per l'economia digitale e non sono confrontabili con i sistemi di comunicazione digitale molto più moderni attuati da alcuni Stati membri per le operazioni interne.

Tra le altre carenze, gli elenchi riepilogativi forniscono solo dati aggregati per ciascun soggetto passivo e non dati per singola operazione. Non consentono inoltre una corrispondenza incrociata tra i dati delle cessioni e delle prestazioni e quelli relativi agli acquisti, in quanto nella direttiva IVA la comunicazione degli acquisti intracomunitari è facoltativa per gli Stati membri, e meno della metà degli Stati membri ha introdotto tale obbligo. Tali dati potrebbero oltretutto non essere a disposizione delle autorità fiscali di altri Stati membri al momento giusto, sia a causa della frequenza di presentazione sia a causa del tempo necessario alle autorità fiscali locali per caricare i dati nel sistema. Tali carenze sono state giustamente evidenziate da quasi due terzi dei portatori di interessi informati che hanno risposto alla consultazione pubblica e che hanno convenuto, in tutto o in parte, sul fatto che gli elenchi riepilogativi sarebbero più efficaci nella lotta contro le frodi intra-UE se i dati fossero raccolti per singola operazione e in un momento più prossimo a quello dell'operazione.

Qualsiasi riforma della comunicazione delle operazioni transfrontaliere comporta inevitabilmente modifiche alla cooperazione amministrativa e allo scambio di dati tra le autorità competenti degli Stati membri, nonché al sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) 22 .

Tali questioni saranno risolte, per quanto riguarda la lotta alla frode dell'IVA derivante dagli scambi intracomunitari, introducendo un sistema di comunicazione per singola operazione che fornirà informazioni agli Stati membri quasi in tempo reale, in linea con i sistemi che diversi Stati membri hanno attuato con successo per le operazioni interne. Per quanto riguarda la mancanza di armonizzazione dei sistemi nazionali di comunicazione, i problemi saranno affrontati stabilendo un modello comune che coloro che effettuano la comunicazione dovranno seguire, che consentirà ai soggetti passivi di comunicare in ogni caso i dati delle fatture elettroniche emesse conformemente alla norma europea stabilita dalla direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici 23 .

(2)Trattamento IVA applicabile all'economia delle piattaforme

L'ascesa del modello imprenditoriale dell'economia delle piattaforme 24 ha creato nuovi problemi per il sistema dell'IVA. Uno di questi problemi è la disparità in materia di IVA.

Ai sensi delle norme IVA, per soggetto passivo si intende qualsiasi persona (fisica o giuridica) che esercita, in modo indipendente, un'attività economica 25 . I soggetti passivi sono tenuti a registrarsi ai fini dell'IVA e ad addebitare l'IVA sulle loro vendite. Tuttavia i singoli che agiscono a titolo privato non sono considerati soggetti passivi. Inoltre le piccole imprese sono esenti dall'IVA grazie a una misura di semplificazione che le esonera dagli obblighi amministrativi in materia di IVA.

Fino a poco tempo fa si riteneva che i privati e le piccole imprese esenti non avessero alcun impatto in termini di concorrenza sul mercato con le imprese registrate ai fini dell'IVA. Ma l'economia delle piattaforme ha introdotto nuovi modelli imprenditoriali che stanno cambiando questa situazione.

I privati e le piccole imprese possono prestare i loro servizi senza IVA tramite una piattaforma e, grazie alle economie di scala e all'effetto di rete 26 , ponendosi in concorrenza diretta con i fornitori tradizionali registrati ai fini dell'IVA. Ciò significa, ad esempio, che un albergo potrebbe essere in concorrenza con elenchi di alloggi che non addebitano l'IVA sui servizi offerti. In Europa il costo degli alloggi tramite una piattaforma può essere, in media, tra l'8 e il 17 % più basso rispetto alla tariffa media giornaliera di un albergo a livello regionale 27 . Le informazioni contenute nello studio "VAT in the Digital Age" 28 indicano che (pur con differenze a seconda del tipo di piattaforma) fino al 70 % del totale dei fornitori indiretti che utilizzano una piattaforma non è registrato ai fini dell'IVA. Oltre due terzi dei rispondenti che hanno espresso un parere sulla questione avevano subito tali distorsioni della concorrenza.

Il settore dei trasporti e quello della ricettività sono stati esplicitamente individuati dallo studio come settori in cui la disparità in materia di IVA è più evidente (in quanto il modello della piattaforma per gli alloggi è in concorrenza diretta con il settore alberghiero e il modello della piattaforma per il trasporto di passeggeri è in concorrenza diretta con le società di taxi private). Questi sono anche i due maggiori settori dell'economia delle piattaforme 29 dopo la vendita di beni tramite piattaforme (nota anche come "commercio elettronico"), che ha norme proprie in materia di cessione di beni.

Un altro aspetto problematico è la mancanza di chiarezza sulle norme IVA che si applicano ai servizi prestati da tali piattaforme e, in particolare, sull'individuazione della posizione IVA del fornitore indiretto.

Lo status imponibile di coloro che forniscono servizi tramite piattaforma determina il trattamento IVA applicabile ai servizi di facilitazione della piattaforma quando il prestatore è stabilito in uno Stato membro diverso da quello della piattaforma. In tale situazione, indipendentemente dal fatto che il prestatore sia una persona non soggetto passivo o un soggetto passivo, la piattaforma potrebbe utilizzare lo sportello unico o applicare l'inversione contabile. Tuttavia tale determinazione non è semplice, in quanto le piattaforme spesso non dispongono delle informazioni necessarie per valutare la posizione del fornitore indiretto.

Inoltre varie norme della direttiva IVA applicabili all'economia delle piattaforme sono state applicate in modo diverso dagli Stati membri 30 . Ad esempio, i servizi di facilitazione addebitati dalle piattaforme sono considerati in alcuni Stati membri come servizi prestati per via elettronica, mentre in altri sono considerati servizi intermediari. È necessario chiarire tali norme, in quanto l'attuale applicazione divergente delle norme dell'UE in materia di IVA nei vari Stati membri può portare all'applicazione di luoghi di prestazione 31 diversi, determinando di conseguenza una possibile doppia imposizione o la mancata imposizione.

Un ulteriore ambito problematico riguarda gli obblighi imposti alle piattaforme.

Le piattaforme sono tenute a conservare determinate informazioni 32 relative alle cessioni o prestazioni da esse facilitate e a metterle a disposizione degli Stati membri su richiesta. Tuttavia le piattaforme si trovano di fronte a una serie di obblighi diversi nei vari Stati membri per quanto riguarda i tempi e il formato di tali informazioni. È pertanto necessaria una regolarizzazione. Inoltre, per combattere la frode, le piattaforme devono conservare queste informazioni e renderle disponibili non solo per le cessioni o le prestazioni tra imprese (B2B) (come avviene attualmente), ma anche per le cessioni e le prestazioni da impresa a consumatore (B2C).

Tali questioni saranno risolte introducendo un modello di fornitore presunto, in base al quale l'IVA sulla cessione o prestazione sottostante sarà dichiarata dalla piattaforma quando il fornitore non applica l'IVA, garantendo in tal modo la parità di trattamento tra il settore digitale e quello offline della locazione di alloggi a breve termine e del trasporto di passeggeri. Saranno inoltre forniti chiarimenti sul trattamento del servizio di facilitazione per consentire un'applicazione uniforme delle norme sul luogo della prestazione e saranno adottate misure per armonizzare la trasmissione delle informazioni dalla piattaforma agli Stati membri.

(3)Obblighi di registrazione ai fini dell'IVA nell'UE

Le imprese che effettuano operazioni tassate in altri Stati membri devono ancora far fronte a notevoli oneri e costi di conformità in materia di IVA, che costituiscono un ostacolo all'interno del mercato unico. Tali costi ed oneri sono stimati come segue:

·il costo minimo una tantum della registrazione ai fini dell'IVA in un altro Stato membro è di 1 200 EUR;

·il costo minimo corrente, su base annua, per l'adempimento degli obblighi in materia di IVA in un altro Stato membro è di 8 000 EUR per un'impresa media e di 2 400 EUR per una PMI.

Il pacchetto IVA per il commercio elettronico, entrato in vigore il 1º luglio 2021, prevedeva, per la prima volta, una normativa completa in materia di IVA relativa all'economia del commercio elettronico (in base alla quale i consumatori ordinano, essenzialmente via internet, direttamente da fornitori di altri Stati membri e di paesi terzi). I regimi sviluppati (o ampliati) attraverso il pacchetto sul commercio elettronico hanno alleggerito l'onere di registrazione per le imprese che effettuano operazioni in Stati membri in cui non sono stabilite, evitando la necessità di registrazione ai fini dell'IVA dei fornitori/fornitori presunti in ciascuno Stato membro di stabilimento dell'acquirente.

Tali sistemi sono noti come lo sportello unico (OSS) per cessioni di beni/prestazioni di servizi ai consumatori all'interno dell'UE e lo sportello unico per le importazioni (IOSS) per l'importazione di piccoli pacchi di beni di consumo (di valore non superiore ai 150 EUR). Sono stati introdotti disposizioni e obblighi specifici in materia di IVA per le "piattaforme" (introducendo la nozione di "fornitore presunto") che occupano una posizione predominante nell'economia del commercio elettronico.

L'attuazione dello sportello unico e dell'IOSS si è rivelata un grande successo, come dimostrato dalla valutazione 33 del pacchetto sul commercio elettronico. I vantaggi dello sportello unico e dell'IOSS per le imprese e per il mercato unico sono stati confermati dagli Stati membri nelle conclusioni del Consiglio ECOFIN 34 del marzo 2022.

Tuttavia alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi non rientrano in nessuno di questi regimi di semplificazione e restano invece soggette a onerosi obblighi di contabilità IVA in altri Stati membri. Tra queste rientrano alcuni tipi di cessioni di beni che, sebbene possano avere un carattere transfrontaliero, non rientrano nella definizione di vendite a distanza intra-UE di beni. Poiché l'IOSS è attualmente facoltativo, la sua capacità di alleggerire la necessità di registrazioni IVA multiple è limitata e la complessità del processo di importazione non è ridotta quanto possibile.

Un'estensione dell'ambito di applicazione dello sportello unico e dell'IOSS garantirebbe un'ulteriore riduzione della necessità di registrazioni IVA multiple nell'UE.

La proposta sull'IVA nell'era digitale è un'iniziativa REFIT incentrata sulle norme IVA nel contesto del crescente utilizzo della tecnologia digitale 35 , sia tra le autorità fiscali che tra le imprese. Il sistema dell'IVA non ha ancora sfruttato appieno le opportunità create da questi progressi tecnologici. Nuovi strumenti e soluzioni digitali aiuteranno le autorità fiscali ad affrontare il divario dell'IVA in modo più efficiente, consentendo nel contempo di semplificare il rispetto dell'IVA e di ridurre i costi associati. La presente iniziativa mira pertanto ad adeguare ulteriormente il quadro dell'UE in materia di IVA all'era digitale.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Questa iniziativa è coerente con la proposta 36 presentata nel 2018 dalla Commissione relativa a un sistema dell'IVA definitivo per l'imposizione degli scambi tra Stati membri, che è ancora in fase di discussione in sede di Consiglio. La presente proposta mira a sostituire il regime transitorio attualmente in vigore 37 trattando le operazioni intracomunitarie allo stesso modo di quelle interne. L'IVA sarebbe dovuta nello Stato membro di destinazione dei beni 38 all'aliquota di tale Stato membro, ma sarebbe addebitata e riscossa dal fornitore nel proprio Stato membro. L'iniziativa sull'IVA nell'era digitale ha il potenziale per rafforzare sia il sistema dell'IVA attuale che quello definitivo.

Il pacchetto IVA per il commercio elettronico è stato concepito per rimodellare, aggiornare e modernizzare il sistema dell'IVA al fine di garantirne la pertinenza e l'effettiva applicazione alle nuove realtà del mercato del commercio elettronico. Allo stesso tempo, le riforme miravano a facilitare il rispetto dell'IVA per le imprese legittime che svolgono attività commerciali transfrontaliere online adottando un nuovo approccio alla riscossione delle imposte. L'obiettivo principale era quello di creare un sistema fiscale più equo, semplice e armonizzato. La presente proposta si basa sul successo della riforma delle norme IVA nel commercio elettronico, riducendo ulteriormente la necessità che gli operatori non identificati si registrino nello Stato membro di consumo. Ciò comprenderà, tra l'altro, un aggiornamento delle norme vigenti in materia di commercio elettronico applicabili alle piccole e medie imprese (PMI), che potranno beneficiare delle semplificazioni introdotte sia dai nuovi regimi per le PMI 39 sia dagli attuali regimi dello sportello unico.

L'iniziativa sostiene la strategia di crescita sostenibile dell'UE 40 , che fa riferimento a una più efficiente riscossione delle imposte, alla riduzione della frode, dell'elusione e dell'evasione fiscali e alla riduzione dei costi di conformità per le imprese, i cittadini e le amministrazioni fiscali. Anche il miglioramento dei sistemi fiscali per favorire un'attività economica più sostenibile e più equa rientra nell'agenda dell'UE in materia di sostenibilità competitiva.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'iniziativa sull'IVA nell'era digitale è collegata all'obiettivo, basato sui trattati, di istituire un mercato interno funzionale 41 e rispecchia le priorità della Commissione europea 42 di migliorare il contesto di tassazione delle imprese nel mercato unico, nonché di affrontare le differenze nelle norme fiscali che possono costituire un ostacolo a una maggiore integrazione del mercato unico. L'iniziativa mira ad adeguare il quadro dell'UE in materia di IVA all'era digitale. I suoi obiettivi sono pertanto coerenti anche con una delle sei priorità principali della Commissione, "Un'Europa pronta per l'era digitale", e con il suo obiettivo di consentire alle imprese di sfruttare le potenzialità della trasformazione digitale.

La Commissione ha indicato come priorità il miglioramento della riscossione delle imposte e la riduzione della frode, dell'elusione e dell'evasione fiscali 43 . Questi due temi costituiscono la pietra angolare dell'iniziativa. L'iniziativa sostiene inoltre la strategia di crescita sostenibile dell'UE 44 , che fa riferimento a una più efficiente riscossione delle imposte, alla riduzione della frode, dell'elusione e dell'evasione fiscali e alla riduzione dei costi di conformità per le imprese, i cittadini e le amministrazioni fiscali. Il miglioramento dei sistemi fiscali per favorire un'attività economica più sostenibile e più equa è inoltre incluso nell'agenda dell'UE in materia di sostenibilità competitiva.

L'iniziativa sull'IVA nell'era digitale si affianca ad altre iniziative della Commissione relative all'economia digitale, come la recente proposta di direttiva volta a migliorare le condizioni di lavoro delle persone che lavorano tramite piattaforme di lavoro digitali 45 e i lavori in corso relativi alle locazioni a breve termine. Nell'ambito di queste iniziative l'orientamento generale è quello di rendere le piattaforme più responsabili, attribuendo loro un ruolo più incisivo nel quadro normativo. Tale tendenza è in linea con le modifiche proposte nella presente direttiva per l'economia delle piattaforme in cui, in determinate circostanze, le piattaforme saranno responsabili del pagamento dell'IVA dovuta al posto dei piccoli fornitori di piattaforme. Ciò migliorerà la riscossione dell'IVA, in quanto molti di questi fornitori non sono consapevoli dei propri obblighi potenziali in materia di IVA e incontrerebbero comunque difficoltà nel rispettarli.

L'iniziativa sull'IVA nell'era digitale garantisce inoltre la coerenza con la legislazione vigente nel settore digitale, come la direttiva dell'UE sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (B2G) 46 . La presente direttiva mira ad agevolare l'uso di una norma europea comune sulla fatturazione elettronica in tutti gli Stati membri, al fine di promuovere l'interoperabilità e la convergenza a livello dell'UE. Ciò potrebbe ridurre gli ostacoli al commercio transfrontaliero derivanti dalla coesistenza di obblighi giuridici e norme tecniche nazionali diversi in materia di fatturazione elettronica. L'iniziativa sull'IVA nell'era digitale prevede che questa norma europea sulla fatturazione elettronica sia il metodo predefinito per gli obblighi di comunicazione digitale ai fini dell'IVA.

L'iniziativa è inoltre coerente con il piano d'azione doganale 47 . La gestione del commercio elettronico è uno dei quattro settori d'azione chiave del piano d'azione doganale. Di conseguenza, il miglioramento del regime dello sportello unico per le importazioni (IOSS) nella presente proposta si limita a disporre l'obbligatorietà di tale regime per le piattaforme. Qualsiasi altro miglioramento o estensione, come l'eliminazione della soglia di 150 EUR al di sotto della quale il regime di semplificazione può essere utilizzato, saranno realizzati nel quadro di tale riforma doganale 48 .

Nella relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa 49 , i cittadini chiedono di "armonizzare e coordinare le politiche fiscali negli Stati membri dell'Unione al fine di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali" e "promuovere la cooperazione tra gli Stati membri dell'UE per garantire che tutte le società nell'Unione paghino la loro giusta quota di tasse". L'iniziativa sull'IVA nell'era digitale è coerente con questi obiettivi.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente direttiva modifica la direttiva IVA sulla base dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale articolo prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, possa adottare le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore delle imposte indirette.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La presente iniziativa è coerente con il principio di sussidiarietà. Data la necessità di modificare la direttiva IVA, gli obiettivi della presente iniziativa non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri. Pertanto la Commissione, che ha la responsabilità di garantire il buon funzionamento del mercato unico e di promuovere l'interesse generale dell'UE, deve proporre azioni volte a migliorare la situazione.

Inoltre, poiché i principali problemi in gioco - riscossione e controllo non ottimali dell'IVA, oneri e costi di conformità eccessivi - sono comuni a tutti gli Stati membri, azioni a livello nazionale frammentate e non coordinate potrebbero falsare gli scambi intra-UE. Nell'ambito della consultazione mirata 50 le imprese hanno dichiarato di preferire, a tale riguardo, l'applicazione uniforme di norme IVA a livello dell'UE, piuttosto che la necessità di rispettare obblighi di comunicazione o di registrazione diversi a livello nazionale. Analogamente a quanto avviene per le piattaforme, sussistono sia distorsioni significative della concorrenza tra i mercati online e offline nei settori della locazione di alloggi a breve termine e del trasporto di passeggeri, sia un approccio non armonizzato per quanto riguarda il luogo della prestazione dei servizi di facilitazione. La Commissione deve pertanto garantire l'armonizzazione delle norme IVA. Per quanto riguarda la riscossione e il controllo dell'IVA, l'entità del divario dell'IVA e la sua persistenza nel tempo indicano che gli strumenti nazionali non sono sufficienti per combattere le frodi transfrontaliere, come dimostrano i livelli stimati di frodi MTIC, che possono essere combattute in modo efficiente ed efficace solo mediante un'azione coordinata a livello dell'UE. La dimensione intra-UE delle frodi IVA richiede pertanto l'intervento dell'UE per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità e non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato unico.

La proporzionalità è garantita dal fatto che gli Stati membri saranno in grado di decidere se introdurre o no obblighi nazionali di comunicazione, in particolare in funzione dell'urgenza che il livello delle frodi IVA a livello nazionale rappresenti per loro. L'obbligo di interoperabilità o di convergenza dei sistemi nazionali con la comunicazione digitale intra-UE è necessario per adottare un quadro in materia di obblighi di comunicazione digitale a livello dell'UE.

Nel settore dell'economia delle piattaforme la proporzionalità è garantita concentrando la misura sui settori della ricettività e del trasporto di passeggeri, nei quali il problema della disparità in materia di IVA è più serio.

La proporzionalità è inoltre garantita dal fatto che il pilastro "registrazione unica ai fini dell'IVA" dell'iniziativa non interferisce con le procedure nazionali di registrazione ai fini dell'IVA. La proposta mira invece a limitare i casi in cui un operatore stabilito al di fuori dello Stato membro di consumo è tenuto a registrarsi ai fini dell'IVA in tale Stato membro.

Un quadro a livello dell'UE per gestire la registrazione ai fini dell'IVA è proporzionato in quanto renderà più sostenibile il funzionamento del mercato unico. L'eliminazione della necessità di registrazioni multiple all'interno dell'UE può, per sua stessa natura, essere conseguita solo con una proposta di modifica della direttiva IVA.

Scelta dell'atto giuridico

La proposta richiede la modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ("direttiva IVA"), del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il pacchetto sul commercio elettronico è entrato in vigore il 1º luglio 2021 e ha introdotto una serie di modifiche alle norme IVA che disciplinano la tassazione delle attività transfrontaliere di commercio elettronico tra imprese e consumatori (B2C) nell'UE. Le modifiche più degne di nota comprendono l'estensione dell'ambito di applicazione dei regimi UE e non UE del mini sportello unico (MOSS); l'abolizione della soglia di esenzione IVA di 22 EUR per i beni importati; e l'introduzione dello sportello unico per le importazioni (IOSS) e di regimi speciali per favorire la riscossione dell'IVA sulle vendite a distanza di beni importati non superiori a 150 EUR.

La Commissione ha effettuato una valutazione ex post dei primi sei mesi di applicazione del pacchetto sul commercio elettronico. I primi risultati sono molto incoraggianti e dimostrano il successo delle nuove misure. In totale, nei primi sei mesi, attraverso i tre regimi dello sportello unico (regime UE, non UE e regime di importazione) sono stati riscossi quasi 8 miliardi di EUR di IVA. I risultati della valutazione mostrano che, nell'ambito dei regimi UE e non UE dello sportello unico, sono stati riscossi circa 6,8 miliardi di EUR di IVA, pari ad almeno 13,6 miliardi di EUR su base annua. Inoltre nei primi sei mesi, solo per le importazioni di spedizioni di modesto valore con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR, sono stati riscossi circa 2 miliardi di EUR di IVA, pari a circa 4 miliardi di EUR su base annua. Dei 2 miliardi di EUR di IVA riscossi in relazione alle importazioni di beni di modesto valore nei primi sei mesi, quasi 1,1 miliardi di EUR sono stati riscossi tramite lo sportello unico per le importazioni. Il pacchetto ha raggiunto l'obiettivo di realizzare un sistema fiscale più equo e semplice, proteggendo nel contempo il gettito IVA degli Stati membri.

L'attuazione del pacchetto ha anche contribuito a contrastare le frodi IVA. L'analisi dei dati doganali indica che i primi otto operatori registrati nell'IOSS rappresentavano circa il 91 % di tutte le operazioni dichiarate per l'importazione nell'UE tramite l'IOSS. Si tratta di una statistica molto incoraggiante, in quanto evidenzia l'impatto che la nuova disposizione "presuntiva" riguardante i mercati virtuali (marketplace) ha avuto sul rispetto delle norme. La proposta prevede pertanto l'introduzione di un regime del fornitore presunto nei settori della ricettività e del trasporto di passeggeri nell'economia delle piattaforme.

 Consultazioni dei portatori di interessi

Il 6 dicembre 2019 la direzione generale della Fiscalità e unione doganale (DG TAXUD) della Commissione europea ha organizzato un evento sul tema "L'IVA nell'era digitale" a Bruxelles, in Belgio. Questo evento ha riunito i portatori di interessi che operano nel settore dell'IVA per riflettere sulle opportunità e sulle sfide che le nuove tecnologie comportano in tale settore. In particolare, è stato discusso il potenziale dell'uso di tecnologie avanzate. Il seminario ha inoltre offerto l'opportunità di condividere esperienze recenti sul modo in cui gli Stati membri utilizzano soluzioni digitali per la dichiarazione, la riscossione e l'individuazione delle frodi in materia di IVA.

La Commissione ha collaborato con due gruppi di esperti per le discussioni a livello tecnico: il gruppo sul futuro dell'IVA (GFV) e il gruppo di esperti sull'IVA (VEG). Si sono tenute riunioni del gruppo sul futuro dell'IVA (9 febbraio e 6 maggio 2022) e del gruppo di esperti sull'IVA (29 novembre 2021 e 10 giugno 2022) per discutere diverse questioni relative all'iniziativa sull'IVA nell'era digitale. Un sottogruppo, "Aspetti riguardanti l'IVA dell'economia delle piattaforme", composto da membri del gruppo GFV e del gruppo VEG, è stato incaricato di fornire consulenza e assistenza alla DG TAXUD effettuando un'analisi approfondita dei problemi relativi all'IVA incontrati dai diversi attori dell'economia delle piattaforme. L'esito dei lavori di tale sottogruppo è disponibile al seguente indirizzo: 2. GRUPPO SUL FUTURO DELL'IVA (GFV) — Biblioteca (europa.eu) .

Si sono inoltre tenuti due seminari Fiscalis (maggio e ottobre 2021) per raccogliere osservazioni dagli Stati membri e dai portatori di interessi sulla relazione intermedia e sul progetto di relazione finale dello studio "VAT in the Digital Age".

È stata inoltre organizzata una consultazione pubblica, dal 20 gennaio al 5 maggio 2022, alla quale sono pervenute 193 risposte. La consultazione mirava a raccogliere i pareri dei portatori di interessi in merito all'adattamento delle attuali norme IVA all'era digitale e ai possibili modi di utilizzo della tecnologia digitale, sia per aiutare gli Stati membri a combattere le frodi IVA, sia per apportare benefici alle imprese. La relazione sulla consultazione è disponibile sulla pagina della consultazione pubblica dell'iniziativa: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-VAT-in-the-digital-age/public-consultation_it .

I portatori di interessi concordano sull'esistenza di uno scollamento tra le vecchie norme IVA e l'odierna era digitale.

Per quanto riguarda le comunicazioni ai fini dell'IVA, i rispondenti hanno convenuto che un obbligo di comunicazione digitale potrebbe apportare benefici e hanno espresso chiaramente la loro preferenza per una soluzione di fatturazione elettronica che possa essere utilizzata anche per i loro processi interni. Gli Stati membri hanno chiesto una maggiore autonomia nel decidere in merito agli obblighi di comunicazione digitale a livello nazionale.

Per quanto riguarda l'economia delle piattaforme, i portatori di interessi hanno ampiamente riconosciuto i problemi, con opinioni più sfumate a seconda del modello imprenditoriale del rispondente. I soggetti che sarebbero interessati (ossia le piattaforme) in generale hanno respinto l'opzione del "fornitore presunto" e hanno espresso la loro preferenza per lo status quo.

Per quanto riguarda la registrazione ai fini dell'IVA, i portatori di interessi hanno convenuto all'unanimità sulla necessità di estendere l'ambito di applicazione dello sportello unico/dell'IOSS. Le imprese hanno inoltre chiesto che l'inversione contabile sia resa obbligatoria per cessioni o prestazioni B2B effettuate da persone non stabilite. Ha incontrato favore anche la proposta di rendere l'IOSS obbligatorio.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione ha utilizzato l'analisi effettuata da Economisti Associati S.r.l. per lo studio "VAT in the Digital Age" (da ottobre 2020 a marzo 2022) 51 . La relazione finale è stata presentata il 1º aprile 2022.

L'obiettivo dello studio era innanzitutto quello di valutare la situazione attuale per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione digitale e il trattamento IVA applicabile all'economia delle piattaforme; nonché la registrazione unica ai fini dell'IVA e lo sportello unico per le importazioni e, in secondo luogo, valutare l'impatto di una serie di possibili iniziative strategiche in questi settori.

Valutazione d'impatto

Esaminata dal comitato per il controllo normativo il 22 giugno 2022, la valutazione d'impatto della proposta ha ottenuto un parere positivo (Ares (2022) 4634471). Il comitato ha raccomandato di aggiungere maggiori dettagli per descrivere più precisamente le metodologie utilizzate per la modellizzazione e per chiarire ulteriormente le opzioni. La valutazione d'impatto è stata modificata di conseguenza per includere le prospettive settoriali e degli Stati membri sull'economia delle piattaforme, l'analisi econometrica/le tecniche utilizzate per la modellizzazione sono state descritte in modo esauriente ed è stata dettagliata la struttura degli obblighi di comunicazione digitale collegati alle opzioni.

Nella valutazione d'impatto sono state analizzate diverse opzioni strategiche presentate in appresso.

·Per quanto riguarda le comunicazioni ai fini dell'IVA, le opzioni andavano da una semplice raccomandazione di introdurre un obbligo di comunicazione digitale dell'UE e la richiesta di dati in un formato specifico, all'introduzione dell'obbligo di comunicazione digitale a livello sia dell'UE sia nazionale.

·In merito al trattamento IVA applicabile al settore dell'economia delle piattaforme, le opzioni spaziavano dai chiarimenti giuridici, all'introduzione di una disposizione di ampia portata riguardante il "fornitore presunto", applicabile a tutte le vendite di servizi tramite piattaforme.

·Per quanto concerne la registrazione ai fini dell'IVA, le opzioni riguardavano gli scambi intra-UE (diversi gradi di estensione dello sportello unico e introduzione dell'inversione contabile per le cessioni e le prestazioni B2B da parte di persone non stabilite) e le importazioni di spedizioni di modesto valore (introduzione dell'obbligatorietà dell'IOSS per diversi fornitori, con/senza un limite determinato ed eliminazione della soglia di 150 EUR per l'utilizzo dell'IOSS).

Dall'analisi è emerso che il miglior equilibrio per quanto riguarda le opzioni strategiche in termini di efficacia, proporzionalità e sussidiarietà sarebbe raggiunto introducendo, da un lato, gli obblighi di comunicazione digitale a livello dell'UE, accompagnati da una disposizione riguardante il "fornitore presunto" per i settori della locazione di alloggi a breve termine e del trasporto di passeggeri, e dall'altro, una combinazione di un'estensione più ampia dello sportello unico, inversione contabile e IOSS obbligatorio per le piattaforme.

Si prevede che tra il 2023 e il 2032 i vantaggi netti indotti da tale approccio saranno compresi tra 172 e 214 miliardi di EUR, di cui 51 miliardi di EUR sotto forma di risparmi. Tali risparmi comprendono:

·41,4 miliardi di EUR derivanti dalle comunicazioni ai fini dell'IVA (11 miliardi di EUR dalla soppressione dei vecchi obblighi di comunicazione, 24,2 miliardi di EUR dalla riduzione dei costi di frammentazione, 4,3 miliardi di EUR dall'utilizzo di dichiarazioni IVA precompilate e 1,9 miliardi di EUR dai vantaggi della fatturazione elettronica);

·0,5 miliardi di EUR dalla razionalizzazione e dai chiarimenti nel settore dell'economia delle piattaforme; e

·8,7 miliardi di EUR dall'eliminazione degli obblighi di registrazione ai fini dell'IVA. Si prevedono inoltre benefici in termini ambientali, sociali e di automazione delle imprese, nonché vantaggi connessi al funzionamento del mercato interno (maggiore parità di condizioni) e all'efficienza dei controlli fiscali.

In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile n. 8 e n. 9 52 , un sistema dell'IVA più efficiente e sostenibile promuove la crescita economica, mentre la comunicazione digitale sostiene l'automazione delle imprese e promuove l'innovazione. In linea con il principio del "digitale per impostazione predefinita", l'introduzione della comunicazione digitale consente di evitare le fatture cartacee e apporta benefici all'ambiente.

La valutazione d'impatto e i relativi allegati, la sintesi e il parere del comitato sulla valutazione d'impatto sono disponibili alla pagina della consultazione sul portale "Di' la tua": https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-LIVA-nellera-digitale_it .

Efficienza normativa e semplificazione

La presente proposta è un'iniziativa REFIT intesa a modernizzare le attuali norme in materia di IVA e a tenere conto delle opportunità offerte dalle tecnologie digitali 53 . La proposta dovrebbe armonizzare il trattamento IVA, promuovere le forniture transfrontaliere nel mercato unico e contribuire a migliorare la riscossione delle imposte e quindi a garantire entrate sostenibili durante la ripresa dopo la pandemia di COVID-19.

Si prevede che le imprese che effettuano operazioni transfrontaliere beneficeranno di un vantaggio netto dall'introduzione della proposta. Nel complesso, l'introduzione di obblighi di comunicazione digitale a livello dell'UE, del regime del fornitore presunto e della registrazione unica ai fini dell'IVA sosterrà il principio "one in, one out" o andrà addirittura oltre, passando a "one in, multiple out", tenendo conto dei molteplici obblighi creati dalle autorità nazionali. Il risparmio complessivo su un periodo di 10 anni tra il 2023 e il 2032 è stimato pari a 51 miliardi di EUR e, per lo stesso periodo, il costo totale di attuazione (per le imprese e le amministrazioni nazionali) è pari a 13,5 miliardi di EUR.

Si prevede che l'eliminazione degli elenchi riepilogativi grazie agli obblighi di comunicazione digitale apporterà un evidente vantaggio alle società che effettuano operazioni transfrontaliere. Tuttavia le società che non operano a livello transfrontaliero (la stragrande maggioranza dei micro e piccoli soggetti) dovrebbero sostenere costi connessi all'introduzione di un obbligo di comunicazione digitale. Tali costi potrebbero essere in parte attenuati dall'introduzione di servizi aggiuntivi a livello nazionale, come la precompilazione delle dichiarazioni IVA. Per quanto riguarda la registrazione unica ai fini dell'IVA, si prevede che ridurrà ulteriormente la necessità di registrazioni multiple in altri Stati membri e contribuirà a ridurre gli oneri amministrativi e i relativi costi per le imprese che effettuano forniture transfrontaliere nel mercato unico.

La piattaforma "Fit for Future" ha incluso l'IVA nell'era digitale nel suo programma di lavoro annuale per il 2022, riconoscendone il potenziale in termini di riduzione degli oneri amministrativi nel settore strategico 54 . Nella preparazione della presente proposta si è tenuto conto degli elementi di prova su cui è basato il parere del gruppo di esperti del 5 dicembre 2022.

Diritti fondamentali

N.a.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Si prevede che la proposta aumenterà le entrate IVA degli Stati membri. Gli obiettivi operativi fissati consistono in una riduzione del divario dell'IVA fino a 4 punti percentuali rispetto al livello del 2019, compreso lo scenario di base. Il vantaggio complessivo stimato tra il 2023 e il 2032, compreso il gettito IVA aggiuntivo, oscilla tra 172 e 214 miliardi di EUR.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il comitato IVA, un comitato consultivo sulle questioni relative all'IVA cui partecipano i rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto da funzionari della Commissione della direzione generale Fiscalità e unione doganale (DG TAXUD), monitorerà l'attuazione dell'iniziativa sull'IVA nell'era digitale e inoltre discuterà e chiarirà eventuali questioni interpretative tra gli Stati membri in merito alla nuova legislazione.

Il comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC) si occuperà di tutte le possibili questioni relative alla cooperazione amministrativa tra Stati membri derivanti dalle nuove disposizioni contenute nel presente pacchetto legislativo. Qualora siano necessari nuovi sviluppi legislativi, possono essere ulteriormente consultati il gruppo sul futuro dell'IVA e il gruppo di esperti sull'IVA.

Inoltre la Commissione e gli Stati membri controlleranno e valuteranno se l'iniziativa funziona in modo corretto e in che misura gli obiettivi sono stati realizzati sulla base degli indicatori di cui alla sezione 4 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

Documenti esplicativi (per le direttive)

La proposta non richiede documenti esplicativi riguardanti il recepimento.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Piattaforme: articoli 28 bis, 46 bis, 135, paragrafo 3, 136 ter, 172 bis, 242 bis e 306

Sarà introdotto un regime del fornitore presunto nei settori della locazione di alloggi a breve termine e del trasporto di passeggeri dell'economia delle piattaforme (articolo 28 bis). Nell'ambito di tale misura, se il fornitore indiretto non applica l'IVA perché, ad esempio, è una persona fisica o si avvale del regime speciale per le piccole imprese, l'IVA sulla prestazione sottostante sarà applicata e dichiarata dalla piattaforma. Ciò garantirà parità di condizioni tra le piattaforme che offrono servizi e gli altri fornitori tradizionali che possono essere considerati soggetti passivi, senza imporre un onere ai fornitori indiretti che operano attraverso la piattaforma. Il modello del "fornitore presunto" è una misura di semplificazione volta ad agevolare la riscossione dell'IVA in situazioni specifiche. Questo avviene in genere quando l'intermediario in un'operazione (ossia la piattaforma) si trova in una posizione migliore rispetto al fornitore indiretto per garantire la riscossione dell'IVA dovuta su tale operazione. Questo perché sarebbe troppo oneroso per tale fornitore indiretto riscuotere l'IVA (ad esempio quando il fornitore indiretto è una persona fisica o un soggetto passivo che si avvale di regimi speciali per le piccole imprese) o perché è più sicuro recuperarla da tale intermediario (quando il fornitore indiretto non è stabilito nell'UE). Ulteriori elementi relativi all'applicazione pratica della misura sono contenuti nella proposta di modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 che accompagna la presente proposta.

Al fine di prevenire gli abusi, è stato chiarito che un'operazione per la quale una piattaforma è il fornitore presunto non può essere inclusa nel regime speciale delle agenzie di viaggio (articolo 306).

Sono stati inoltre introdotti chiarimenti sulla legislazione vigente in materia di IVA in questo settore. Nello specifico:

·il servizio di facilitazione fornito da una piattaforma dovrebbe essere considerato un servizio intermediario (articolo 46 bis). Ciò consente un'applicazione uniforme delle norme sul luogo della prestazione per il servizio di facilitazione;

·la cessione da parte del fornitore indiretto alla piattaforma è esente da IVA senza diritto a detrazione (articolo 136 ter);

·la fornitura di servizi di locazione di alloggi a breve termine è considerata un settore di natura simile a quello alberghiero e, pertanto, non può essere esentata dall'IVA (articolo 135). Ciò garantisce che la prestazione presunta dalla piattaforma al consumatore finale abbia lo stesso trattamento IVA della prestazione di servizi dagli alberghi tradizionali al consumatore finale;

·la prestazione da parte della piattaforma al destinatario finale non dovrebbe incidere sul diritto alla detrazione della piattaforma per le sue attività (articolo 172 bis);

·per le cessioni e prestazioni che non rientrano nel modello del fornitore presunto, la piattaforma sarà tenuta a conservare la documentazione relativa sia alle cessioni e prestazioni da impresa a impresa (B2B) che alle cessioni e prestazioni da impresa a consumatore (B2C) (articolo 242 bis). La legislazione di accompagnamento (la proposta di modifica del regolamento (UE) n. 904/2010) standardizzerà le modalità di trasmissione di tali informazioni agli Stati membri. Per le cessioni e prestazioni che rientrano nel modello del fornitore presunto si applicano le normali norme di contabilità dell'IVA.

La fatturazione elettronica sarà la norma generale per l'emissione delle fatture: articoli 217, 218 e 232

L'adeguamento della direttiva IVA alla nuova realtà digitale richiede un cambiamento nel trattamento riservato alle fatture elettroniche. Finora la direttiva IVA ha posto su un piano di parità le fatture cartacee ed elettroniche. L'articolo 232 prevede che l'emissione delle fatture elettroniche sia subordinata all'accordo del destinatario. Tale prescrizione ha impedito agli Stati membri di introdurre la fatturazione elettronica obbligatoria che potrebbe essere utilizzata come base per un sistema di comunicazione elettronica. Ha inoltre rallentato lo sviluppo delle fatture elettroniche, dal momento che i soggetti passivi non hanno potuto adattare i propri sistemi di fatturazione per dare piena attuazione alla fatturazione elettronica, poiché hanno dovuto emettere fatture cartacee ogniqualvolta il destinatario non accettava le fatture elettroniche.

La proposta cambia questa situazione, stabilendo all'articolo 218 che la fatturazione elettronica sarà il sistema predefinito per l'emissione delle fatture. L'uso di fatture cartacee sarà possibile solo nei casi in cui gli Stati membri le autorizzino. Tale autorizzazione non può riguardare i casi soggetti agli obblighi di comunicazione di cui al titolo XI, capo 6, in quanto ciò impedirebbe o renderebbe difficile la comunicazione automatica dei dati. I soggetti passivi saranno comunque autorizzati a emettere fatture elettroniche secondo la norma europea. Tale norma è quella adottata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione 55 conformemente alla richiesta di cui alla direttiva 2014/55/UE. L'emissione e la trasmissione di fatture elettroniche non possono essere subordinate a un'autorizzazione preventiva di convalida da parte delle autorità fiscali dello Stato membro ai fini dell'invio al destinatario. A diversi Stati membri è stata concessa una misura speciale per applicare la fatturazione elettronica obbligatoria, laddove tali sistemi di autorizzazione siano stati attuati. Tali sistemi possono essere applicati dagli Stati membri in questione solo fino al 1º gennaio 2028, garantendo la convergenza con il sistema di comunicazione digitale dell'UE.

Per garantire che i soggetti passivi non dipendano dall'autorizzazione del destinatario per emettere una fattura elettronica, l'articolo 232 della direttiva IVA è soppresso.

Inoltre la definizione di fattura elettronica nella direttiva IVA è modificata, per allinearla a quella della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, che disciplina la fatturazione elettronica nelle operazioni B2G. Di conseguenza, quando si fa riferimento alle fatture elettroniche nella direttiva IVA, si farà riferimento a fatture elettroniche strutturate.

Termine per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitarie in caso di inversione contabile: articolo 222

Nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi intracomunitarie esenti, effettuate da soggetti passivi non stabiliti, soggette all'inversione contabile, la direttiva IVA prevede un termine per l'emissione di una fattura elettronica che potrebbe richiedere fino a quarantacinque giorni dal momento in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.

Il nuovo sistema di comunicazione si basa sulla filosofia delle informazioni in tempo reale. Dato che la comunicazione si basa sull'emissione della fattura, tale termine ritarderà eccessivamente l'arrivo delle informazioni relative a tali cessioni o prestazioni all'amministrazione fiscale. Per tale motivo, l'articolo 222 fissa un termine di due giorni a decorrere dal verificarsi del fatto generatore dell'imposta per l'emissione delle fatture in tali casi.

Eliminazione della possibilità di emettere fatture periodiche: articolo 223

L'obiettivo del nuovo sistema di comunicazione è fornire alle amministrazioni fiscali informazioni sulle operazioni quasi in tempo reale e promuovere l'uso delle fatture elettroniche. La possibilità di emettere fatture periodiche per un mese di calendario contrasta con tali obiettivi. L'articolo 223 è pertanto soppresso e non sarà quindi possibile continuare a emettere fatture periodiche.

Contenuto delle fatture: articolo 226

L'obiettivo del nuovo sistema di comunicazione è fornire le informazioni necessarie alle amministrazioni fiscali, riducendo al minimo gli oneri amministrativi per i soggetti passivi. Per conseguire quest'ultimo obiettivo, il sistema di comunicazione si avvarrà dell'emissione di una fattura elettronica per automatizzare il processo di comunicazione. Tuttavia, affinché ciò sia possibile, è necessario includere nella fattura tutte le informazioni richieste dalle amministrazioni fiscali ai fini dell'obbligo di comunicazione.

Per questo motivo l'articolo 226 è stato modificato onde garantire l'inclusione nella fattura di tutti i dati che devono essere comunicati. I dati aggiunti al contenuto della fattura sono l'identificativo del conto bancario sul quale sarà accreditato il pagamento della fattura, le date concordate e l'importo di ciascun pagamento relativo a una determinata operazione e, nel caso di una fattura che modifica la fattura iniziale, il numero identificativo della fattura iniziale.

 

Eliminazione di articoli obsoleti: articolo 237

L'articolo 237 prevede l'obbligo per la Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto delle norme di fatturazione. Dato che tale obbligo è già stato adempiuto 56 , non vi è motivo di mantenere tale articolo nella direttiva IVA.

Sistema di comunicazione digitale per le operazioni intracomunitarie: articoli da 262 a 271

Uno degli obiettivi dell'iniziativa è sostituire gli elenchi riepilogativi obsoleti con un sistema di obblighi di comunicazione digitale per le operazioni intracomunitarie, che fornirà informazioni per singola operazione più rapide e di qualità superiore. Tali informazioni confluiranno nei sistemi di analisi dei rischi degli Stati membri per aiutarli a contrastare le frodi IVA connesse agli scambi intracomunitari, in particolare le frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente. A tal fine, il titolo XI, capo 6, che si riferiva agli elenchi riepilogativi, fa ora riferimento agli obblighi di comunicazione digitale e la sua nuova sezione 1 agli obblighi di comunicazione digitale per le operazioni intracomunitarie.

Gli obblighi di comunicazione digitale per le operazioni intracomunitarie riguarderanno le stesse operazioni coperte dagli elenchi riepilogativi, ad eccezione del regime di call-off stock alle condizioni di cui all'articolo 17 bis, che cesserà di esistere. Per questo motivo il paragrafo 2 dell'articolo 262 è soppresso. Inoltre anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggette al meccanismo di inversione contabile a norma dell'articolo 194 saranno incluse negli elenchi riepilogativi e, di conseguenza, negli obblighi di comunicazione digitale.

L'articolo 263 stabilisce le principali caratteristiche del nuovo sistema di comunicazione digitale: le informazioni devono essere trasmesse per singola operazione, il termine per la trasmissione dei dati è di due giorni lavorativi dall'emissione della fattura o dalla data in cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa (nel caso in cui il soggetto passivo non abbia adempiuto all'obbligo di emettere una fattura), la trasmissione dei dati deve essere effettuata per via elettronica e gli Stati membri forniranno i mezzi per tale trasmissione. Infine, le informazioni possono essere trasmesse direttamente dal soggetto passivo o da un terzo per suo conto.

   

La trasmissione dei dati può essere effettuata conformemente alla norma europea. Gli Stati membri possono prevedere la trasmissione dei dati provenienti da fatture elettroniche emesse in un formato diverso, purché consentano anche l'uso della norma europea. In ogni caso, i formati dei dati consentiti dagli Stati membri dovranno garantire l'interoperabilità con la norma europea.

Questa disposizione offre agli Stati membri e ai soggetti passivi la flessibilità di utilizzare diversi formati di dati per la trasmissione degli stessi. Essa prevede tuttavia almeno una norma che sarà accettata da tutti gli Stati membri e consente pertanto alle imprese di presentare i rispettivi dati sulle operazioni intracomunitarie secondo la norma europea in qualsiasi Stato membro, senza dover adeguarsi a sistemi di comunicazione diversi.

L'articolo 264, paragrafo 1, stabilisce le informazioni che devono essere presentate per ciascuna operazione. In sostanza, tali informazioni sono le stesse che dovevano essere presentate negli elenchi riepilogativi, ma dettagliate per ciascuna operazione anziché aggregate per destinatario. Sono stati comunque aggiunti nuovi campi per migliorare l'individuazione delle frodi. Questi nuovi campi sono il riferimento alla fattura precedente in caso di rettifica delle fatture, l'identificativo del conto bancario sul quale sarà accreditato il pagamento della fattura e le date concordate per il pagamento dell'importo dell'operazione. Ai fini della piena standardizzazione e interoperabilità, la Commissione adotta le modalità di applicazione per definire un messaggio elettronico comune a tal fine.

L'articolo 266 consentiva agli Stati membri di richiedere ulteriori dati sulle operazioni intracomunitarie. Questa possibilità è in contrasto con l'auspicata armonizzazione in questo settore. Per tale motivo l'articolo è soppresso dalla direttiva IVA, cosicché i contribuenti presenteranno sempre le stesse informazioni quando effettuano un'operazione intracomunitaria, indipendentemente dallo Stato membro in cui l'operazione è effettuata.

L'articolo 268 impone agli Stati membri l'obbligo di raccogliere dati presso i contribuenti che effettuano nel loro territorio acquisti intracomunitari di beni od operazioni assimilate. La raccolta di tali dati nell'ambito degli elenchi riepilogativi era facoltativa per gli Stati membri.

La sostituzione degli elenchi riepilogativi con un nuovo sistema di comunicazione digitale richiede la modifica di alcuni articoli della direttiva IVA che contenevano riferimenti agli elenchi riepilogativi, per sostituirli con il riferimento al nuovo sistema di comunicazione. Si tratta degli articoli 42, 138 bis, 262, 265 e 267. Altri articoli che disciplinano aspetti degli elenchi riepilogativi e che, con il nuovo sistema di comunicazione, non sono più necessari, sono stati soppressi. Si tratta degli articoli 266, 269, 270 e 271.

Il sistema di comunicazione digitale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro: articoli da 271 bis a 273

Oltre a sostituire gli elenchi riepilogativi con un nuovo sistema di comunicazione digitale per le operazioni intracomunitarie, l'iniziativa mira a conseguire l'armonizzazione dei sistemi di comunicazione esistenti e futuri per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio dello Stato membro, al fine di evitare l'onere amministrativo che questo quadro frammentato comporta per i soggetti passivi che operano a livello transfrontaliero. Tali sistemi saranno in linea con il sistema di comunicazione digitale concepito per le operazioni intracomunitarie, semplificando l'adempimento da parte dei contribuenti, che saranno in grado di fornire i dati richiesti tramite un formato comune sia per le operazioni nazionali che per quelle intracomunitarie in qualsiasi Stato membro.

Tale armonizzazione è realizzata mediante le norme contenute nella nuova sezione 2 del titolo XI, capo 6.

L'articolo 271 bis, paragrafo 1, consente agli Stati membri di istituire un sistema di comunicazione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi all'interno del loro territorio. L'articolo 271 bis, paragrafo 2, consente agli Stati membri di istituire sistemi di comunicazione per qualsiasi altro tipo di operazione. Questo secondo paragrafo riguarda, ad esempio, la comunicazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo a un privato.

Occorre osservare che l'articolo 271 bis non costituisce un obbligo, bensì un'opzione per gli Stati membri. Tuttavia, se decidono di istituire un sistema di comunicazione ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, vale a dire un sistema di comunicazione delle operazioni tra soggetti passivi nel territorio del loro Stato membro, tale sistema dovrà rispettare le caratteristiche di cui all'articolo 271 ter.

Le caratteristiche del sistema di comunicazione di cui all'articolo 271 ter sono simili a quelle previste per le operazioni intracomunitarie: comunicazione per singola operazione, trasmissione dei dati entro due giorni lavorativi dall'emissione della fattura, o dalla data in cui la fattura avrebbe dovuto essere emessa (nel caso in cui il soggetto passivo non abbia adempiuto all'obbligo di emettere una fattura), la possibilità per il soggetto passivo di trasmettere i dati direttamente oppure tramite un prestatore di servizi e la possibilità di trasmettere i dati conformemente alla norma europea. Gli Stati membri possono mettere a disposizione dei soggetti passivi strumenti aggiuntivi per la trasmissione dei dati. L'obiettivo è, ancora una volta, offrire agli Stati membri e ai soggetti passivi sufficiente flessibilità per utilizzare metodi diversi per la trasmissione dei dati, prevedendo nel contempo almeno una norma che sarà accettata da tutti gli Stati membri e consentendo quindi alle imprese di presentare i propri dati conformemente alla norma europea in qualsiasi Stato membro, senza dover adeguarsi ai diversi sistemi di comunicazione.

Sarà necessario verificare se la riforma del sistema di comunicazione consegua i suoi obiettivi di riduzione del divario dell'IVA e di riduzione dei costi per i soggetti passivi derivanti dalla frammentazione di tali sistemi. Per tale ragione, l'articolo 271 quater chiede alla Commissione di presentare entro marzo 2033 una relazione che valuti i risultati conseguiti da tale riforma e, se necessario, una proposta per superare i limiti e proporre un'ulteriore armonizzazione dei sistemi di comunicazione nazionali. Tale termine consentirà di valutare i sistemi di comunicazione una volta pienamente attuati, tenendo conto del fatto che non è richiesto che il pieno adeguamento agli obblighi armonizzati avvenga prima del 2028.

Per conseguire l'armonizzazione dei sistemi di comunicazione non è sufficiente che i sistemi futuri siano attuati secondo le caratteristiche previste dalla presente iniziativa. Gli Stati membri che dispongono già di sistemi di comunicazione per tali operazioni dovranno adattarli alle caratteristiche del sistema di comunicazione armonizzato. A tal fine l'iniziativa prevede che l'adeguamento avvenga al più tardi entro il 2028.

L'articolo 273 continua a lasciare agli Stati membri la libertà di adempiere gli obblighi che ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni. Tale libertà è tuttavia limitata in relazione agli obblighi di comunicazione, che possono essere attuati solo conformemente alle disposizioni del titolo XI, capo 6, per quanto riguarda le operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione di tali disposizioni.

 

Registrazione unica ai fini dell'IVA e miglioramenti delle norme vigenti in materia di commercio elettronico e del regime del margine

Sono state introdotte modifiche e chiarimenti alla normativa vigente in materia di IVA, come indicato di seguito.

Seguendo il principio della tassazione nel luogo di destinazione e in linea con l'articolo 4 della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote IVA 57 , l'articolo 14, paragrafo 4, punto 1, lettera a), è modificato per estendere la definizione di vendite a distanza intracomunitarie di beni ai beni d'occasione, agli oggetti d'arte, da collezione e d'antiquariato. L'articolo 35 è inoltre soppresso e, pertanto, tali cessioni sono tassate nel luogo di destinazione in conformità dell'articolo 33, lettera a). Ciò consente pertanto l'applicazione del regime di semplificazione dello sportello unico per dichiarare tali vendite a distanza, riducendo così ulteriormente la necessità di registrarsi nei vari Stati membri.

Al fine di ridurre le possibilità di elusione dell'IVA, il nuovo articolo 39 bis stabilisce che le cessioni di oggetti d'arte e d'antiquariato senza spedizione o trasporto (o le cessioni in cui la spedizione o il trasporto dei beni inizia e termina nello stesso Stato membro) siano tassate nel luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la residenza abituale.

L'applicazione della norma del fornitore presunto è estesa mediante modifiche apportate all'articolo 14 bis. In particolare, per quanto riguarda le cessioni di beni effettuate all'interno dell'UE, il paragrafo 2 è modificato per estendere l'applicazione della norma del fornitore presunto. Il più esteso ambito di applicazione della norma del fornitore presunto includerà ora tutte le cessioni di beni all'interno dell'UE facilitate da un'interfaccia elettronica, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito il fornitore indiretto e dallo status dell'acquirente. È inoltre inserito un nuovo paragrafo 3 per prevedere l'applicazione della norma del fornitore presunto a determinati trasferimenti di beni propri che sono facilitati tramite un'interfaccia elettronica.

Le disposizioni della direttiva IVA relative al regime di call-off stock sono modificate per introdurre una data limite, il 31 dicembre 2024, oltre la quale non possono essere effettuati nuovi trasferimenti in deposito nell'ambito di tale regime. L'articolo 17 bis, che disciplina il regime di call-off stock, è ulteriormente modificato tramite l'inserimento di un nuovo paragrafo per chiarire che l'articolo cesserà di applicarsi a decorrere dal 31 dicembre 2025. Tali modifiche sono introdotte per tener conto del fatto che l'attuale regime di call-off stock non sarà più necessario, in quanto il nuovo regime di semplificazione dello sportello unico per i trasferimenti di beni propri è completo e comprende i movimenti transfrontalieri di beni che rientrano attualmente nel regime di call-off stock.

L'articolo 59 quater stabilisce una soglia, basata su un periodo definito, di 10 000 EUR, al di sotto della quale le prestazioni transfrontaliere di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi elettronici (TTE) e le vendite a distanza intracomunitarie di beni, effettuate da un fornitore stabilito nell'UE che sia stabilito in un solo Stato membro, possono rimanere soggette all'IVA nello Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo che presta tali servizi TTE o in cui tali beni si trovano al momento iniziale della spedizione o del trasporto. Si chiarisce ora che tale soglia contempla soltanto, oltre alle prestazioni transfrontaliere di servizi TTE, le vendite a distanza intracomunitarie di beni ceduti a partire dallo Stato membro nel quale il soggetto passivo è stabilito.

La modifica dell'articolo 66 contribuisce a chiarire i tempi del fatto generatore dell'imposta in relazione alle cessioni e prestazioni nell'ambito dei regimi di semplificazione dello sportello unico non UE e UE.

Il nuovo paragrafo 1 bis dell'articolo 143 prevede l'adozione di un atto di esecuzione per introdurre misure speciali volte a prevenire talune forme di evasione o elusione fiscale, garantendo più efficacemente il corretto utilizzo e il processo di verifica del numero di identificazione IVA per l'IOSS del fornitore o dell'intermediario che agisce per suo conto, necessario per l'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis).

Al fine di ridurre ulteriormente la necessità di registrarsi nello Stato membro in cui avviene l'imposizione di una cessione nazionale B2B, la modifica di cui all'articolo 194 rende obbligatoria per gli Stati membri l'accettazione dell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile quando un fornitore, che non è stabilito ai fini dell'IVA nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta, effettua cessioni di beni a una persona identificata ai fini dell'IVA nello Stato membro. La riforma garantirà che, in tali circostanze, il fornitore che non è identificato in uno Stato membro non sia tenuto a registrarvisi. La modifica esclude inoltre le cessioni di beni rientranti nel regime del margine dall'applicazione obbligatoria del meccanismo dell'inversione contabile. Per garantire un controllo adeguato dei beni, questo tipo di cessioni deve ora essere menzionato nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 262.

Poiché il nuovo regime di semplificazione dello sportello unico per i trasferimenti di beni propri riguarda i movimenti transfrontalieri di beni che sono attualmente oggetto di un regime di call-off stock, le modifiche dell'articolo 243, paragrafo 3, e dell'articolo 262, paragrafo 2, eliminano le disposizioni della direttiva IVA relative al regime di call-off stock con effetto dal 1º gennaio 2026, in quanto non sono più necessarie. Come già indicato, è prevista una finestra di 12 mesi per poter portare a termine le operazioni di call-off stock effettuate il 31 dicembre 2024 o prima di tale data.

La modifica dell'articolo 359 estende l'ambito di applicazione dello sportello unico non UE alle prestazioni di servizi da parte di imprese di paesi terzi a tutte le persone che non sono soggetti passivi, anche se non hanno l'indirizzo permanente, né risiedono abitualmente in uno Stato membro.

La modifica dell'articolo 365 chiarisce il termine entro il quale possono essere apportate modifiche alle pertinenti dichiarazioni IVA nel regime non UE dello sportello unico. Nella stessa dichiarazione possono ora essere apportate modifiche nella misura in cui tali modifiche hanno luogo prima del momento in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

Ai fini del regime UE dello sportello unico, i nuovi paragrafi dell'articolo 369 bis ampliano la definizione di Stato membro di consumo per includere le cessioni di beni effettuate in conformità degli articoli 36 (cessione di beni con installazione o montaggio), 37 (cessione di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno) e 39 (cessione di gas, dell'energia elettrica, del calore o del freddo) e le cessioni nazionali di beni.

All'articolo 369 ter si stabilisce che, per i suddetti tipi di cessioni, il regime dell'Unione dello sportello unico può essere utilizzato anche qualora tali beni siano ceduti a persone che non sono un soggetto passivo (o a soggetti passivi o a enti non soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE). Inoltre il regime può essere applicato anche alle cessioni nazionali di beni assoggettate al regime del margine a qualsiasi altro soggetto passivo che siano state effettuate da soggetti passivi-rivenditori nell'ambito del regime del margine.

La modifica all'articolo 369 octies, paragrafo 1, e i nuovi paragrafi modificano il contenuto della dichiarazione per lo sportello unico dell'Unione per consentire l'inclusione delle suddette cessioni.

La modifica di cui all'articolo 369 octies, paragrafo 2, e il nuovo paragrafo 2 bis chiariscono le informazioni da fornire nella dichiarazione per lo sportello unico dell'Unione in relazione alle suddette cessioni e indicano che le cessioni di beni soggette ad aliquota zero e quelle altrimenti esenti rientrano nello sportello unico dell'Unione e, pertanto, devono essere dichiarate.

La modifica di cui all'articolo 369 octies, paragrafo 3, indica che la dichiarazione per lo sportello unico dell'Unione include le prestazioni di servizi soggette a un'aliquota zero e quelle altrimenti esenti che rientrano nel regime speciale.

La modifica dell'articolo 369 octies, paragrafo 4, chiarisce che le modifiche delle dichiarazioni IVA nell'ambito del regime dello sportello unico dell'Unione, dopo la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione, devono essere effettuate in una dichiarazione successiva.

La modifica dell'articolo 369 undecies stabilisce che la detrazione non è possibile nella dichiarazione IVA per il regime dello sportello unico dell'Unione, ma che l'IVA deve essere rimborsata secondo il sistema di rimborso appropriato.

Il nuovo paragrafo dell'articolo 369 quaterdecies rende obbligatorio l'uso dell'IOSS per le interfacce elettroniche che facilitano, in qualità di fornitore presunto, determinate vendite a distanza di beni importati.

L'articolo 369 septdecies è modificato per stabilire che, prima di iniziare ad avvalersi del regime speciale per le importazioni (IOSS), un soggetto passivo o un intermediario designato per suo conto deve indicare allo Stato membro di identificazione lo status di fornitore presunto del soggetto passivo per quanto riguarda le vendite a distanza di beni importati nell'UE.

La modifica e i nuovi paragrafi introdotti nell'articolo 369 novodeciesprevedono che un soggetto passivo sarà escluso dal regime di importazione dello sportello unico se non ne osserva le norme, a meno che tale soggetto passivo non sia obbligato ad avvalersi del regime in qualità di fornitore presunto. Se tale fornitore presunto persiste a non osservare le norme relative a tale regime speciale, incorrerà in altre sanzioni piuttosto che nell'esclusione dal regime.

La modifica dell'articolo 369 unvicies, paragrafo 2, chiarisce il termine entro il quale possono essere apportate modifiche alle pertinenti dichiarazioni IVA per il regime di importazione dello sportello unico. Se si rendono necessarie dopo la data in cui la dichiarazione doveva essere presentata, tali modifiche devono essere effettuate in una dichiarazione successiva.

La modifica dell'articolo 369 quatervicies stabilisce che, nell'ambito del regime speciale, l'IVA non deve essere detratta, ma deve essere rimborsata secondo il sistema di rimborso appropriato.

I nuovi articoli da 369 quinvicies bis a 369 quinvicies duodecies prevedono l'applicazione di un nuovo regime specificamente concepito per semplificare gli obblighi di conformità in materia di IVA associati a taluni trasferimenti di beni propri.

L'articolo 369 quinvicies bis fornisce le definizioni che si applicano al nuovo regime per i trasferimenti di beni propri. I beni d'investimento o i beni che non danno pieno diritto a detrazione nello Stato membro in cui ha luogo l'acquisto intracomunitario sono esclusi dal regime speciale.

L'articolo 369 quinvicies ter definisce l'ambito di applicazione del regime. Qualsiasi soggetto passivo che effettua trasferimenti di beni propri, quali definiti all'articolo 369 quinvicies bis, può registrarsi per avvalersi di questo regime speciale, nel qual caso il regime speciale sarà applicato a tutti i trasferimenti pertinenti.

L'articolo 369 quinvicies quater impone ai soggetti passivi che si avvalgono del regime di informare per via elettronica lo Stato membro di identificazione, in caso di inizio, cessazione o cambiamenti delle attività soggette a imposizione che rientrano in tale regime speciale.

L'articolo 369 quinvicies quinquies stabilisce che un soggetto passivo che si avvale di tale regime speciale è registrato, ai fini dei trasferimenti che rientrano in detto regime, esclusivamente in un solo Stato membro di identificazione. Ai fini dell'identificazione nell'ambito del regime speciale per i trasferimenti di beni propri, lo Stato membro di identificazione utilizza il numero individuale d'identificazione IVA già attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi che gli derivano dal sistema nazionale.

L'articolo 369 quinvicies sexies stabilisce le circostanze in cui i soggetti passivi che si avvalgono del regime per i trasferimenti di beni propri sono esclusi da tale regime, che comprendono, tra l'altro, le situazioni in cui tali soggetti persistono a non osservare le norme del regime o cessano le attività pertinenti.

L'articolo 369 quinvicies septies stabilisce che le dichiarazioni IVA sono presentate mensilmente per via elettronica, anche quando non è stata svolta alcuna attività pertinente.

L'articolo 369 quinvicies octies descrive le informazioni che la dichiarazione IVA mensile deve contenere e stabilisce che le modifiche di tali dichiarazioni, dopo la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione, devono essere effettuate in una dichiarazione successiva.

L'articolo 369 quinvicies nonies stabilisce le disposizioni relative alla valuta da utilizzare nella dichiarazione IVA.

L'articolo 369 quinvicies decies stabilisce che, per quanto riguarda i trasferimenti di beni propri nell'ambito del regime, gli acquisti intracomunitari sono esenti nello Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati.

L'articolo 369 quinvicies undecies stabilisce che nella dichiarazione IVA di cui sopra non è possibile effettuare detrazioni, ma che l'IVA deve essere rimborsata secondo il sistema di rimborso appropriato o detratta a monte nella dichiarazione IVA nazionale di uno Stato membro, qualora il soggetto passivo sia già identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro per attività che non rientrano nel regime speciale.

L'articolo 369 quinvicies duodecies stabilisce gli obblighi di conservazione della documentazione per i soggetti passivi che si avvalgono del regime speciale per i trasferimenti di beni propri.

2022/0407 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 58 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 59 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)L'ascesa dell'economia digitale ha avuto un impatto significativo sul funzionamento del sistema dell'IVA dell'Unione, in quanto non è adatto ai nuovi modelli operativi digitali e non consente il pieno utilizzo dei dati generati dalla digitalizzazione. È opportuno modificare la direttiva 2006/112/CE del Consiglio 60 per tener conto di tale evoluzione.

(2)Gli obblighi di comunicazione dell'IVA dovrebbero essere adattati per affrontare le sfide dell'economia delle piattaforme e ridurre la necessità di multiple registrazioni ai fini dell'IVA nell'Unione.

(3)Nel 2020 la perdita di gettito IVA, nota come "divario dell'IVA", nell'Unione è stata stimata a 93 miliardi di EUR 61 , una parte significativa della quale consiste in frodi, in particolare frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente 62 , stimate tra 40 e 60 miliardi di EUR 63 . Nella relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa i cittadini chiedono di armonizzare e coordinare le politiche fiscali negli Stati membri dell'UE al fine di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali e di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri dell'UE per garantire che tutte le imprese dell'Unione paghino la loro giusta quota di imposte. L'iniziativa sull'IVA nell'era digitale è coerente con questi obiettivi.

(4)Al fine di aumentare la riscossione delle imposte sulle operazioni transfrontaliere e porre fine all'attuale frammentazione derivante dall'attuazione, da parte degli Stati membri, di sistemi di comunicazione divergenti, è opportuno stabilire norme per gli obblighi di comunicazione digitale dell'Unione. Tali norme dovrebbero fornire alle amministrazioni fiscali informazioni sulle singole operazioni al fine di consentire la verifica incrociata dei dati, accrescere le capacità di controllo delle amministrazioni fiscali e creare un effetto deterrente con riguardo alla non conformità, riducendo nel contempo i costi di conformità per le imprese che operano in diversi Stati membri ed eliminando gli ostacoli nel mercato interno.

(5)Per facilitare l'automazione del processo di comunicazione sia per i soggetti passivi che per le amministrazioni fiscali, le operazioni da comunicare alle amministrazioni fiscali dovrebbero essere documentate elettronicamente. L'utilizzo della fatturazione elettronica dovrebbe diventare il sistema predefinito per l'emissione di fatture. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere la facoltà di consentire il ricorso ad altri mezzi per le forniture e le cessioni nazionali. L'emissione di fatture elettroniche da parte del fornitore/prestatore e la loro trasmissione al destinatario non dovrebbero essere soggette ad autorizzazione o verifica preventiva da parte dell'amministrazione fiscale.

(6)La definizione di fattura elettronica dovrebbe essere allineata a quella utilizzata nella direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 64 per standardizzare il settore della comunicazione inerente all'IVA.

(7)Affinché il sistema di comunicazione dell'IVA sia attuato in modo efficiente, è necessario che le informazioni pervengano senza indugio all'amministrazione fiscale. Pertanto il termine per l'emissione di una fattura per operazioni transfrontaliere dovrebbe essere fissato a due giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.

(8)La fattura elettronica dovrebbe facilitare la trasmissione automatizzata all'amministrazione fiscale dei dati necessari a fini di controllo. A tal fine la fattura elettronica dovrebbe contenere tutti i dati che devono essere successivamente trasmessi all'amministrazione fiscale.

(9)L'applicazione della fatturazione elettronica come metodo predefinito per documentare le operazioni ai fini dell'IVA non sarebbe possibile se l'uso della fattura elettronica restasse subordinato all'accettazione da parte del destinatario. Tale accettazione non dovrebbe pertanto più essere richiesta per l'emissione di fatture elettroniche.

(10)La Commissione ha rispettato l'obbligo, di cui all'articolo 237 della direttiva 2006/112/CE, di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'impatto delle norme in materia di fatturazione applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2013 e, in particolare, sulla misura in cui esse hanno effettivamente comportato una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese. Poiché tale obbligo è già stato soddisfatto, è opportuno sopprimerlo da detta direttiva.

(11)L'obbligo di presentare elenchi riepilogativi per la comunicazione delle operazioni intracomunitarie dovrebbe essere soppresso, in quanto gli obblighi di comunicazione digitale per le operazioni intracomunitarie coprono, nel loro ambito di applicazione, le stesse operazioni, ma con informazioni più rapide e dettagliate. Gli obblighi di comunicazione digitale riguardano le stesse operazioni degli elenchi riepilogativi, ad eccezione delle operazioni in regime di call-off stock di cui all'articolo 17 bis della direttiva 2006/112/CE, che dovrebbero essere segnalate tramite la dichiarazione dello sportello unico (OSS).

(12)Al fine di facilitare ai soggetti passivi la trasmissione dei dati delle fatture, gli Stati membri dovrebbero mettere a loro disposizione i mezzi necessari per tale trasmissione, che dovrebbero consentire al soggetto passivo di inviare i dati direttamente o mediante terzi per suo conto.

(13)Anche se le informazioni da trasmettere mediante nel quadro degli obblighi di comunicazione digitale per le operazioni intracomunitarie dovrebbero essere analoghe a quelle trasmesse attraverso gli elenchi riepilogativi, è necessario chiedere ai soggetti passivi di fornire dati aggiuntivi, tra cui le coordinate bancarie e gli importi dei pagamenti, in modo che le amministrazioni fiscali possano seguire non solo le merci, ma anche i flussi finanziari.

(14)È opportuno evitare di imporre inutili oneri amministrativi ai soggetti passivi che operano in Stati membri diversi. Tali soggetti passivi dovrebbero pertanto essere in grado di fornire le informazioni richieste alle amministrazioni fiscali utilizzando la norma europea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione 65 , che soddisfa la richiesta di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/55/UE di creare una norma europea per il modello semantico dei dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica. È opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a prevedere metodi aggiuntivi di comunicazione dei dati ai quali alcuni soggetti passivi potrebbero conformarsi più facilmente.

(15)Al fine di conseguire la necessaria armonizzazione nella comunicazione dei dati sulle operazioni intracomunitarie, le informazioni da comunicare dovrebbero essere le stesse in tutti gli Stati membri, senza che questi abbiano la possibilità di richiedere dati supplementari.

(16)Un elemento importante nella lotta contro le frodi dell'IVA relative alle operazioni intracomunitarie consiste nel confrontare i dati dichiarati dal fornitore/prestatore con i dati dichiarati dal destinatario. A tal fine l'acquirente dei beni e il destinatario dei servizi dovrebbero essere tenuti a comunicare i dati relativi alle loro operazioni intracomunitarie.

(17)Diversi Stati membri hanno introdotto obblighi di comunicazione divergenti per le operazioni effettuate nel loro territorio, il che comporta notevoli oneri amministrativi per i soggetti passivi che operano in Stati membri diversi, che sono tenuti ad adeguare i loro sistemi contabili per conformarsi a tali obblighi. Al fine di evitare i costi derivanti da tale divergenza, i sistemi applicati negli Stati membri per comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a titolo oneroso fra soggetti passivi nel loro territorio dovrebbero rispettare le stesse caratteristiche del sistema attuato per le operazioni intracomunitarie. Gli Stati membri dovrebbero predisporre i mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni e, come nel caso delle operazioni intracomunitarie, il soggetto passivo dovrebbe avere la possibilità di presentare i dati conformemente alla norma europea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870, anche se lo Stato membro interessato potrebbe prevedere mezzi supplementari per la trasmissione dei dati. È opportuno autorizzare che i dati siano inviati dal soggetto passivo direttamente o tramite terzi per suo conto.

(18)Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad applicare un obbligo di comunicazione digitale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso tra soggetti passivi all'interno del loro territorio. Tuttavia, ai fini di un'eventuale attuazione futura, tale obbligo dovrebbe essere allineato agli obblighi di comunicazione digitale per le operazioni intracomunitarie. Gli Stati membri che dispongono già di un sistema di comunicazione per tali operazioni dovrebbero adattare tali sistemi per garantire che i dati siano comunicati conformemente agli obblighi di comunicazione digitale delle operazioni intracomunitarie.

(19)Al fine di valutare l'efficacia degli obblighi di comunicazione digitale, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione di valutazione che esamini l'impatto degli obblighi di comunicazione digitale sulla riduzione del divario dell'IVA e sui costi di attuazione e di conformità per i soggetti passivi e le amministrazioni fiscali, al fine di verificare se il sistema ha conseguito i suoi obiettivi o se necessita di ulteriori adeguamenti.

(20)È opportuno che gli Stati membri possano continuare ad attuare altre misure per garantire la corretta riscossione dell'IVA e prevenire l'evasione. Tuttavia non dovrebbero avere la facoltà di imporre ulteriori obblighi di comunicazione sulle operazioni soggette agli obblighi di comunicazione digitale.

(21)L'economia delle piattaforme ha sollevato alcune difficoltà per l'applicazione delle norme in materia di IVA, in particolare per quanto riguarda la determinazione della soggettività passiva del prestatore del servizio e la parità di condizioni tra le piccole e medie imprese (PMI) e altre imprese.

(22)L'economia delle piattaforme ha determinato una distorsione ingiustificata della concorrenza tra le prestazioni effettuate tramite piattaforme online che sfuggono all'imposizione dell'IVA e le prestazioni effettuate nell'economia tradizionale soggette all'IVA. La distorsione è più accentuata nei due principali settori dell'economia delle piattaforme alla base del commercio elettronico, ossia il settore della locazione di alloggi a breve termine e quello del trasporto di passeggeri.

(23)È pertanto necessario stabilire norme per affrontare le distorsioni della concorrenza nei settori della locazione di alloggi a breve termine e del trasporto di passeggeri modificando il ruolo svolto dalle piattaforme nella riscossione dell'IVA (esse diventerebbero il "prestatore presunto"). In base a tale modello le piattaforme dovrebbero essere tenute ad addebitare l'IVA nei casi in cui l'IVA è dovuta, ma il prestatore indiretto non la addebita perché si tratta, ad esempio, di una persona fisica o di un soggetto passivo che si avvale del regime speciale per le piccole imprese.

(24)Gli Stati membri danno una diversa interpretazione del luogo di prestazione del servizio di facilitazione reso dalle piattaforme a persone che non sono soggetti passivi. È pertanto necessario chiarire tale norma.

(25)Alcuni Stati membri si basano sull'articolo 135, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE per applicare un'esenzione dall'IVA alla locazione di alloggi a breve termine, mentre altri non lo fanno. Al fine di garantire parità di trattamento e coerenza, pur continuando ad affrontare la distorsione della concorrenza nel settore ricettivo, è opportuno chiarire che tale esenzione non si applica alle locazioni di alloggi a breve termine. I criteri utilizzati per identificare le locazioni di alloggi a breve termine, che sono considerate come aventi una funzione analoga a quella del settore alberghiero, devono essere applicati unicamente ai fini della presente direttiva e lasciano impregiudicate le definizioni utilizzate in altre normative dell'Unione. La presente direttiva non stabilisce pertanto una definizione di locazione di alloggi a breve termine a livello dell'Unione.

(26)Al fine di evitare che le piattaforme che effettuano prestazioni presunte siano inavvertitamente incluse nel regime speciale delle agenzie di viaggio, o viceversa, le operazioni per le quali la piattaforma è il prestatore presunto dovrebbero essere escluse da tale regime speciale.

(27)La presente proposta lascia impregiudicate le norme stabilite da altri atti giuridici dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (legge sui servizi digitali) 66  , che disciplina altri aspetti della prestazione di servizi da parte delle piattaforme online, quali gli obblighi applicabili ai prestatori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali.

(28)Le direttive (UE) 2017/2455 67 e 2019/1995 68 del Consiglio hanno modificato la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di IVA che disciplinano la tassazione delle attività di commercio elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori nell'Unione. Tali direttive modificative hanno ridotto le distorsioni della concorrenza, migliorato la cooperazione amministrativa e introdotto una serie di semplificazioni. Nonostante le modifiche introdotte da tali direttive entrate in vigore dal 1º luglio 2021 abbiano conseguito risultati ampiamente positivi, è stata tuttavia individuata la necessità di apportare alcuni miglioramenti.

(29)A tal fine è opportuno chiarire alcune norme esistenti. Tra queste figura la norma relativa al calcolo della soglia di 10 000 EUR basata sull'anno civile di cui all'articolo 59 quater della direttiva 2006/112/CE, al di sotto della quale le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e elettronici (TBE) e le vendite a distanza intracomunitarie di beni, effettuate da un fornitore dell'Unione stabilito in un solo Stato membro, possono rimanere soggette all'IVA nello Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo che presta tali servizi TBE o in cui tali beni si trovano al momento iniziale della spedizione o del trasporto. È opportuno modificare l'articolo 59 quater della direttiva 2006/112/CE per garantire che solo le vendite a distanza intracomunitarie di beni ceduti a partire dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo siano incluse nel calcolo della soglia di 10 000 EUR, ma non le vendite a distanza effettuate a partire da scorte di beni situate in un altro Stato membro.

(30)È inoltre opportuno modificare la direttiva 2006/112/CE per chiarire che tutte le prestazioni di servizi da imprese a consumatori, fornite all'interno dell'Unione da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'Unione, rientrano nell'ambito di applicazione del regime speciale per i servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità (il regime non UE), e non solo le prestazioni di servizi a destinatari stabiliti nell'Unione. A seguito dell'introduzione delle nuove norme sulle aliquote IVA con la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio 69 e della prevista entrata in vigore delle nuove norme sulle PMI 70 e al fine di comprendere le esenzioni di cui all'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE riguardanti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, tra l'altro, nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari e a taluni organismi internazionali, è inoltre necessario ampliare il regime OSS dell'Unione di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE includendo nel campo di applicazione del suddetto regime le cessioni e le prestazioni ad aliquota zero e in esenzione da IVA, quali ad esempio le cessioni e le prestazioni da parte di piccole e medie imprese (PMI). La direttiva 2006/112/CE dovrebbe essere inoltre modificata per chiarire il termine entro il quale il soggetto passivo che si avvale dei regimi speciali può apportare modifiche alle pertinenti dichiarazioni IVA nell'ambito dei tre regimi di semplificazione esistenti: OSS non dell'Unione, OSS dell'Unione e OSS per le importazioni ("IOSS"). Tale chiarimento consentirà ai soggetti passivi registrati per i regimi di rettificare le pertinenti dichiarazioni IVA fino al termine per la presentazione di dette dichiarazioni. Infine i tempi del fatto generatore dell'imposta per le cessioni e le prestazioni nell'ambito dei regimi di semplificazione OSS dell'Unione e OSS non dell'Unione dovrebbero essere chiaramente stabiliti al fine di evitare divergenze tra gli Stati membri nell'applicazione delle norme.

(31)L'identificazione ai fini dell'IVA è, in generale, obbligatoria in ogni Stato membro in cui hanno luogo operazioni imponibili. Tuttavia, per ridurre i casi in cui sono necessarie registrazioni IVA multiple, la direttiva (UE) 2017/2455 ha introdotto nella direttiva 2006/112/CE una serie di misure volte a ridurre al minimo la necessità di registrazioni IVA multiple. Al fine di ridurre ulteriormente la necessità di registrazioni IVA multiple, è stata individuata una serie di misure di estensione a sostegno dell'obiettivo di una registrazione IVA unica nell'Unione. È pertanto opportuno stabilire le modalità di applicazione di tali misure di estensione.

(32)Tra le altre misure, la direttiva (UE) 2017/2455 ha esteso l'ambito di applicazione del mini sportello unico per trasformarlo in un OSS più ampio, che comprenda tutte le prestazioni transfrontaliere di servizi a persone che non sono soggetti passivi effettuate nell'Unione e tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni. In via eccezionale anche le interfacce elettroniche, come i mercati virtuali (marketplace) e le piattaforme, che diventano fornitori presunti per determinate cessioni di beni all'interno dell'Unione, possono dichiarare determinate cessioni nazionali di beni nell'ambito del regime OSS Unione. Per sostenere l'obiettivo di una registrazione IVA unica nell'Unione, l'ambito di applicazione del regime OSS dell'Unione dovrebbe essere ulteriormente esteso ad altre cessioni di beni, comprese le cessioni nazionali di beni da imprese a consumatori nell'Unione effettuate da soggetti passivi che non sono identificati ai fini dell'IVA nello Stato membro di consumo, facendo sì che le imprese non debbano registrarsi ai fini dell'IVA in ciascuno Stato membro in cui hanno luogo tali cessioni di beni ai consumatori. Inoltre l'ambito di applicazione del regime OSS dell'Unione dovrebbe essere esteso per includere anche le cessioni nazionali di beni compresi nel regime del margine a qualsiasi persona, quando tali beni sono ceduti da un soggetto passivo (soggetto passivo-rivenditore) che non è identificato nello Stato membro in cui tali cessioni di beni hanno luogo. Tale modifica consentirebbe ai soggetti passivi-rivenditori di beneficiare delle semplificazioni dell'OSS e permetterebbe loro di dichiarare e versare l'IVA dovuta su tali cessioni in uno Stato membro di identificazione tramite il regime OSS dell'Unione ampliato.

(33)L'IVA è normalmente addebitata e contabilizzata dal fornitore dei beni o dal prestatore dei servizi. Tuttavia, in determinate circostanze, gli Stati membri possono prevedere che, nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, il destinatario della cessione o della prestazione, anziché il fornitore, sia tenuto a dichiarare l'IVA dovuta. Per sostenere ulteriormente l'obiettivo di una registrazione IVA unica nell'Unione, è opportuno stabilire norme per l'applicazione obbligatoria, da parte degli Stati membri, del meccanismo dell'inversione contabile nei casi in cui un fornitore o un prestatore non sia stabilito ai fini dell'IVA nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta. Il fornitore che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi a una persona identificata ai fini dell'IVA nello Stato membro in cui la cessione o la prestazione è imponibile dovrebbe avere il diritto di applicare l'inversione contabile. A fini di controllo tali cessioni e prestazioni dovrebbero essere indicate nell'elenco riepilogativo.

(34)La direttiva (UE) 2017/2455 ha introdotto nella direttiva 2006/112/CE la responsabilità delle interfacce elettroniche, come i mercati virtuali (marketplace) e le piattaforme, quando agiscono in qualità di fornitori presunti facilitando talune cessioni di beni ai consumatori nell'Unione. Per quanto riguarda le cessioni di beni effettuate all'interno dell'Unione, la norma del fornitore presunto è attualmente limitata alle cessioni di beni a persone che non sono soggetti passivi, quando tali beni sono ceduti nell'Unione da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione. Al fine di garantire condizioni di parità tra gli operatori dell'Unione e quelli di paesi terzi e ridurre al minimo i costi delle attività transfrontaliere all'interno dell'Unione, è opportuno adottare misure volte a ridurre ulteriormente l'onere di conformità per i venditori dell'Unione che operano tramite interfacce elettroniche. Secondo il campo di applicazione ampliato, la norma del fornitore presunto includerebbe tutte le cessioni di beni all'interno dell'Unione agevolate da un'interfaccia elettronica, a prescindere dal luogo in cui è stabilito il fornitore indiretto e dallo status dell'acquirente.

(35)La direttiva (UE) 2017/2455 ha introdotto nella direttiva 2006/112/CE una semplificazione specifica, lo sportello unico per le importazioni (IOSS), intesa a ridurre l'onere di conformità in materia di IVA associato all'importazione di determinati beni di modesto valore destinati ai consumatori nell'Unione. I soggetti passivi che scelgono di registrarsi per l'IOSS non sono pertanto tenuti a registrarsi ai fini dell'IVA in ciascuno Stato membro in cui hanno luogo le loro importazioni ammissibili di beni destinati ai consumatori. L'IVA dovuta su tali cessioni può invece essere dichiarata e versata in uno solo Stato membro tramite il regime dell'IOSS. Al fine di promuovere e migliorare ulteriormente la conformità alle norme IVA in relazione a taluni beni importati, è opportuno adottare misure volte a rendere obbligatorio l'uso dell'IOSS per le interfacce elettroniche, quali i mercati virtuali (marketplace) e le piattaforme, quando facilitano talune importazioni di beni destinati ai consumatori nell'Unione. Tuttavia i soggetti passivi che gestiscono interfacce elettroniche e che facilitano esclusivamente le cessioni nazionali nel loro Stato membro di stabilimento dovrebbero esulare dall'ambito di applicazione della misura.

(36)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2006/112/CE, è opportuno conferire alla Commissione il potere di garantire più efficacemente l'uso corretto e il processo di verifica dei numeri di identificazione IVA per l'IOSS ai fini dell'esenzione prevista da detta direttiva. Tale potere dovrebbe consentire alla Commissione di adottare un atto di esecuzione per introdurre misure speciali volte a prevenire talune forme di evasione o elusione fiscale. Le suddette misure speciali prevedono, fra l'altro, il collegamento tra il numero unico di spedizione e il numero di identificazione IVA per l'IOSS. Tali competenze dovrebbero essere esercitate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 71 e a tal fine il comitato dovrebbe essere quello istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 72 .

(37)La registrazione ai fini dell'IVA di un fornitore o prestatore è obbligatoria se tale fornitore o prestatore non è identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta. In particolare, il trasferimento di beni propri di un soggetto passivo verso un altro Stato membro ai fini, tra l'altro, dell'attività di commercio elettronico di tale soggetto fa sorgere la necessità di registrarsi negli Stati membri a partire dai quali e verso i quali i beni sono trasferiti. In linea con l'obiettivo di una registrazione IVA unica nell'Unione, i casi in cui sono necessarie registrazioni IVA multiple dovrebbero essere ulteriormente ridotti prevedendo l'applicazione di un nuovo regime nel quadro dei regimi dello sportello unico, concepito specificamente per semplificare gli obblighi di conformità in materia di IVA associati a taluni trasferimenti di beni propri.

(38)La direttiva 2006/112/CE prevede un trattamento IVA semplificato dei beni trasferiti in regime di call-off stock qualora siano soddisfatte determinate condizioni. Poiché il regime di semplificazione dell'OSS per i trasferimenti di beni propri è completo e comprende i movimenti transfrontalieri di beni che sono attualmente oggetto di un regime di call-off stock a norma dell'articolo 17 bis di tale direttiva, è necessario sopprimere gradualmente tale regime inserendo una data di cessazione precedente la completa soppressione delle disposizioni in materia di call-off stock di cui alla direttiva 2006/112/CE. È pertanto opportuno fissare una data di cessazione al 31 dicembre 2024, dopo la quale non sarà più possibile applicare un nuovo regime di call-off stock. Per i regimi di call-off stock che hanno inizio il 31 dicembre 2024 o anteriormente a tale data dovrebbero continuare ad applicarsi le condizioni pertinenti, compreso il termine di 12 mesi per il trasferimento della proprietà di tali beni all'acquirente previsto. Parallelamente all'inclusione di questa nuova data di cessazione, nelle disposizioni relative al regime di call-off stock dovrebbe essere inserito un nuovo paragrafo per garantire che tali disposizioni cessino di applicarsi il 31 dicembre 2025, in quanto non saranno più necessarie dopo tale data.

(39)Il regime del margine consente ai soggetti passivi-rivenditori di versare l'IVA sulla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto dei beni rientranti nel regime, vale a dire i beni d'occasione, gli oggetti d'arte, da collezione e d'antiquariato. Per garantire che l'imposizione di tali cessioni specifiche avvenga nello Stato membro in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, la direttiva 2006/112/CE dovrebbe essere modificata per introdurre una nuova norma sul luogo delle cessioni. È inoltre opportuno modificare la direttiva 2006/112/CE per escludere specificamente le cessioni di beni rientranti nel regime del margine dall'applicazione obbligatoria del meccanismo dell'inversione contabile. Tuttavia, per sostenere l'obiettivo di una registrazione IVA unica nell'Unione e per ridurre al minimo gli oneri di conformità, i soggetti passivi-rivenditori che operano nell'ambito del regime del margine possono scegliere di registrarsi per utilizzare il regime OSS dell'Unione al fine di dichiarare e versare l'IVA dovuta su determinate cessioni di beni rientranti nel regime del margine tramite tale regime, senza la necessità di registrarsi in più Stati membri.

(40)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 73 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(41)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l'adeguamento del sistema dell'IVA all'era digitale, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessità di armonizzare e incoraggiare l'adempimento degli obblighi di comunicazione digitale, migliorare il trattamento IVA delle piattaforme e ridurre i casi in cui un'impresa è tenuta a registrarsi in altri Stati membri, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(42)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

 Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° luglio 2024

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

(4)l'articolo 17 bis è così modificato:

(a)al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, il 31 dicembre 2024 o anteriormente a tale data, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi;";

(b)è aggiunto il seguente paragrafo 8:

"8.    Il presente articolo cessa di applicarsi il 31 dicembre 2025.";

(5)al titolo V, il titolo del capo 3 bis è sostituito dal seguente:

"CAPO 3 bis

Soglia per i soggetti passivi che effettuano talune cessioni di beni di cui all'articolo 33, lettera a), e talune prestazioni di servizi di cui all'articolo 58";

(6)l'articolo 59 quater è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i servizi sono prestati a una persona che non è un soggetto passivo e che è stabilita, ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a), oppure i beni sono spediti o trasportati dallo Stato membro di cui alla lettera a) in un altro Stato membro; e";

(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.    Lo Stato membro di cui al paragrafo 1, lettera a), concede ai soggetti passivi che effettuano cessioni o prestazioni che possono beneficiare delle disposizioni di tale paragrafo il diritto di optare affinché il luogo delle cessioni o delle prestazioni sia determinato conformemente all'articolo 33, lettera a), e all'articolo 58, opzione che comunque ha la durata di due anni civili.";

(7)l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

"Articolo 66

1.    In deroga agli articoli 63, 64 e 65, gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta diventi esigibile in uno dei momenti seguenti:

(a)non oltre il momento dell'emissione della fattura;

(b)non oltre il momento dell'incasso del prezzo;

(c)in caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro un termine determinato non posteriore alla data di scadenza del termine di emissione delle fatture imposto dagli Stati membri a norma dell'articolo 222, secondo comma o, qualora lo Stato membro non abbia imposto tale data di scadenza, entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell'imposta.

2.    La deroga di cui al paragrafo 1 non si applica alle seguenti cessioni o prestazioni:

(d)le prestazioni di servizi che rientrano nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, se tali prestazioni sono effettuate da un soggetto passivo autorizzato ad avvalersi di tale regime a norma dell'articolo 359;

(e)le cessioni o le prestazioni che rientrano nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, se tali cessioni o prestazioni sono effettuate da un soggetto passivo autorizzato ad avvalersi di tale regime a norma dell'articolo 369 ter;

(f)le prestazioni di servizi per le quali l'IVA è dovuta dal destinatario a norma dell'articolo 196;

(g)le cessioni o i trasferimenti di beni di cui all'articolo 67.";

(8)all'articolo 167 bis, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri possono prevedere, nel quadro di un regime opzionale, che il diritto a detrazione di un soggetto passivo per il quale l'IVA diventa esigibile solamente a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), sia posposto fino al pagamento dell'IVA, al suo fornitore/prestatore, relativa ai beni ceduti o servizi resi a detto soggetto passivo.";

(9)l'articolo 217 è sostituito dal seguente:

"Articolo 217

Ai fini della presente direttiva per "fattura elettronica" si intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva, emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato che ne consenta il trattamento automatico ed elettronico.";

(10)l'articolo 218 è sostituito dal seguente:

"Articolo 218

1. Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo.

2. Gli Stati membri possono imporre l'obbligo di emettere fatture elettroniche. Gli Stati membri che impongono tale obbligo autorizzano l'emissione di fatture elettroniche conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio *. L'emissione di fatture elettroniche da parte dei soggetti passivi e la loro trasmissione non sono soggette ad autorizzazione o verifica obbligatoria preventiva da parte delle autorità fiscali, fatte salve le misure speciali autorizzate a norma dell'articolo 395 e già attuate al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.

*Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).";

(11)all'articolo 226, il paragrafo 7 bis è sostituito dal seguente:

"7 bis)se l'IVA diventa esigibile al momento dell'incasso in conformità dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), e il diritto a detrazione sorge nel momento in cui l'imposta detraibile diventa esigibile, la dicitura "contabilità di cassa;";

(12)l'articolo 232 è soppresso;

(13)l'articolo 237 è soppresso;

(14)l'articolo 359 è sostituito dal seguente:

"Articolo 359

Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nella Comunità che presta servizi a una persona che non sia soggetto passivo ad avvalersi del presente regime speciale. Tale regime si applica a tutti i suddetti servizi prestati nella Comunità.";

(15)all'articolo 369 undecies, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni dell'IVA corrisposta negli Stati membri di consumo a norma dell'articolo 168 della presente direttiva. Fatto salvo l'articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE e l'articolo 2, punto 1, l'articolo 3 e l'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tali direttive. Ai rimborsi riguardanti i beni contemplati dal presente regime speciale non si applicano l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.";

(16)all'articolo 369 quatervicies, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni dell'IVA corrisposta negli Stati membri di consumo a norma dell'articolo 168 della presente direttiva. Fatto salvo l'articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE e l'articolo 2, punto 1, l'articolo 3 e l'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tali direttive. Ai rimborsi riguardanti i beni contemplati dal presente regime speciale non si applicano l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.".

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

(17)all'articolo 14, paragrafo 4, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo; o la cessione riguarda beni d'occasione e oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, ceduti da un soggetto passivo-rivenditore a un altro soggetto passivo, quando i beni sono soggetti all'IVA conformemente al regime speciale di cui al titolo XII, capo 4, sezione 2, della presente direttiva;";

(18)l'articolo 14 bis è così modificato:

(a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.    Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.";

(b)sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

"3.    Se un soggetto passivo facilita, mediante l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, il trasferimento di beni verso un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, da parte di un soggetto passivo, diversi dai beni d'investimento quali definiti dallo Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati a norma dell'articolo 189, lettera a), o beni per i quali non vi è pieno diritto a detrazione in tale Stato membro, si considera che il soggetto passivo che facilita il trasferimento abbia ricevuto e ceduto detti beni.

4.    Se un soggetto passivo stabilito in un solo Stato membro facilita, mediante l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni solo in tale Stato membro senza spedizione o trasporto, o con spedizione o trasporto che inizia e termina in tale Stato membro, non si considera che tale soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.";

(19)è inserito il seguente articolo 28 bis:

"Articolo 28 bis

Fatto salvo l'articolo 28, si considera che un soggetto passivo che facilita, mediante l'uso di un'interfaccia elettronica quale una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine, di cui all'articolo 135, paragrafo 3, o di trasporto di passeggeri, abbia ricevuto e prestato esso stesso detti servizi se il prestatore di tali servizi è uno dei seguenti:

a)una persona non stabilita che non è identificata ai fini dell'IVA in uno Stato membro;

b)una persona che non è soggetto passivo;

c)un soggetto passivo che effettua esclusivamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno diritto a detrazione dell'IVA;

d)un ente non soggetto passivo;

e)un soggetto passivo che rientra nel regime comune forfettario per i produttori agricoli;

f)un soggetto passivo che rientra nel regime speciale per le piccole imprese.";

(20)l'articolo 35 è soppresso;

(21)al titolo V, capo 1, è inserita la seguente sezione 5:

"Sezione 5

Cessioni di oggetti d'arte e di antiquariato effettuate nell'ambito del regime speciale per i soggetti passivi-rivenditori

Articolo 39 bis

Il luogo delle cessioni di oggetti d'arte e di antiquariato che sono ceduti senza spedizione o trasporto, o se la spedizione o il trasporto di tali beni inizia e termina nello stesso Stato membro, e che sono ceduti conformemente al regime speciale di cui al titolo XII, capo 4, sezione 2, sottosezione 1, è il luogo in cui il destinatario è stabilito, ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale.";

(22)è inserito il seguente articolo 46 bis:

"Articolo 46 bis

Il luogo della prestazione di servizi di facilitazione resi a persone che non sono soggetti passivi da una piattaforma, un portale o mezzi analoghi è il luogo in cui viene effettuata l'operazione principale in conformità della presente direttiva.";

(23)all'articolo 135 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3.    La locazione ininterrotta di alloggi per un massimo di 45 giorni, con o senza prestazione di altri servizi accessori, è considerata avente una funzione analoga a quella del settore alberghiero.";

(24)l'articolo 136 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 136 bis

Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2 o paragrafo 3, gli Stati membri esentano la cessione di tali beni a detto soggetto passivo.";

(25)è inserito il seguente articolo 136 ter:

"Articolo 136 ter

Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e prestato servizi in conformità dell'articolo 28 bis, gli Stati membri esentano la prestazione di tali servizi a detto soggetto passivo.";

(26)all'articolo 143 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis.    Ai fini dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c bis), la Commissione adotta un atto di esecuzione per introdurre misure speciali volte a evitare talune forme di evasione o elusione fiscale, tra l'altro collegando il numero di spedizione unico al corrispondente numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 octodecies.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011* e a tal fine il comitato è il comitato istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010±.

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

± Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).";

(27)è inserito il seguente articolo 172 bis:

"Articolo 172 bis

Se si ritiene che un soggetto passivo abbia ricevuto e prestato servizi a norma dell'articolo 28 bis, tali prestazioni non incidono sul diritto a detrazione di tale soggetto passivo, indipendentemente dal fatto che si tratti di una prestazione per la quale l'IVA è detraibile.";

(28)l'articolo 194 è sostituito dal seguente:

"Articolo 194

1.    Fatti salvi gli articoli 195 e 196, se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, gli Stati membri autorizzano che il debitore dell'imposta sia il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi se tale persona è già identificata nello Stato membro.

2.    Il paragrafo 1 non si applica alle cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo-rivenditore quale definito all'articolo 311, paragrafo 1, punto 5), quando i beni sono soggetti all'IVA secondo il regime speciale di cui al titolo XII, capo 4, sezione 2, della presente direttiva.";

(29)all'articolo 222, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall'articolo 138 o per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei beni o dei servizi a norma degli articoli 194 e 196, la fattura è emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.";

(30)l'articolo 242 bis è così modificato:

(a)è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis.    Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di servizi di trasporto di passeggeri, e si ritiene che tale persona non abbia ricevuto e prestato essa stessa tali servizi a norma dell'articolo 28 bis, il soggetto passivo che facilita la prestazione è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali prestazioni.";

(b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.    La documentazione di cui ai paragrafi 1 e 1 bis deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati.

La documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.";

(31)all'articolo 262, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i soggetti passivi e gli enti non soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA cui detto soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA ha ceduto beni o prestato servizi, diversi dai beni o servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui l'operazione è imponibile, per i quali il destinatario è debitore dell'imposta conformemente agli articoli 194 e 196.";

(32)all'articolo 306 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3.    Il regime speciale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle prestazioni effettuate a norma dell'articolo 28 bis.";

(33)al titolo XII, il titolo del capo 6 è sostituito dal seguente:

"CAPO 6

Regimi speciali per i soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni o talune cessioni nazionali di beni o trasferimenti di beni propri";

(34)l'articolo 365 è sostituito dal seguente:

"Articolo 365

La dichiarazione IVA contiene il numero individuale d'identificazione IVA per l'applicazione del presente regime speciale e, per ogni Stato membro di consumo in cui l'IVA è dovuta, il valore totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale per le quali il fatto generatore dell'imposta si è verificato nel corso del periodo d'imposta nonché l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Devono altresì figurare nella dichiarazione le aliquote IVA applicabili e l'importo totale dell'imposta dovuta.

Se dopo la data in cui la dichiarazione IVA doveva essere presentata in conformità dell'articolo 364 si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse in una dichiarazione successiva entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata ai sensi dell'articolo 364. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro di consumo, il periodo di imposta e l'importo dell'IVA in relazione al quale sono richieste le modifiche.";

(35)al titolo XII, capo 6, il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente:

"Sezione 3

Regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, per talune cessioni di beni all'interno di uno Stato membro effettuate da un soggetto passivo non identificato ai fini dell'IVA in tale Stato membro o mediante interfacce elettroniche che facilitano tali cessioni e per i servizi prestati a una persona che non è soggetto passivo da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo";

(36)all'articolo 369 bis, il punto 3 è modificato come segue:

(a)la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)nel caso delle cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo che facilita dette cessioni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, se la spedizione o il trasporto dei beni ceduti inizia e termina nello stesso Stato membro e se tali beni sono ceduti a un soggetto passivo o a un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è soggetto passivo, tale Stato membro;";

(b)sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e):

"d) nel caso delle cessioni di beni effettuate in conformità degli articoli 36, 37 e 39, se tali beni sono ceduti sono ceduti a un soggetto passivo o a un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è soggetto passivo, lo Stato membro in cui si ritiene che la cessione abbia luogo;

e) nel caso delle cessioni di beni senza spedizione o trasporto degli stessi, o se la spedizione dei beni ceduti inizia e termina nello stesso Stato membro e se tali beni sono ceduti a un soggetto passivo o a un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è soggetto passivo, tale Stato membro.";

(37)l'articolo 369 ter è sostituito dal seguente:

"Articolo 369 ter

Gli Stati membri autorizzano i seguenti soggetti passivi ad avvalersi del presente regime speciale:

(a)un soggetto passivo che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni;

(b)fatto salvo l'articolo 14 bis, paragrafo 2, ai fini del presente regime speciale, un soggetto passivo che facilita le cessioni di beni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, senza spedizione o trasporto o se la spedizione o il trasporto inizia e termina nello stesso Stato membro, ove tali beni siano ceduti a un soggetto passivo o a un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è soggetto passivo;

(c)un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi a una persona che non è soggetto passivo;

(d)un soggetto passivo non identificato nello Stato membro in cui i beni sono soggetti all'IVA, che cede beni in conformità degli articoli 36, 37 e 39 a un soggetto passivo o a un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è soggetto passivo;

(e)un soggetto passivo non identificato nello Stato membro in cui i beni sono soggetti all'IVA, che cede beni senza spedizione o trasporto o se la spedizione inizia e termina nello stesso Stato membro e ha come destinatario:

(a)un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o qualsiasi altra persona che non è soggetto passivo;

(b)qualsiasi altro soggetto passivo se la cessione riguarda beni d'occasione e oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quando i beni sono soggetti all'IVA conformemente al regime del margine di cui agli articoli da 312 a 325.

Il presente regime speciale si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nella Comunità dal soggetto passivo interessato.";

(38)l'articolo 369 octies è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    La dichiarazione IVA contiene il numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 quinquies e, per ogni Stato membro di consumo, il valore totale al netto dell'IVA, le aliquote IVA applicabili, se del caso, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote, se del caso, e l'IVA totale dovuta per le seguenti cessioni e prestazioni che rientrano nel presente regime speciale per le quali il fatto generatore d'imposta si è verificato nel corso del periodo d'imposta:

(a)vendite a distanza intracomunitarie di beni;

(b)fatto salvo l'articolo 14 bis, paragrafo 2, ai fini del presente regime speciale, le cessioni di beni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, se la spedizione o il trasporto degli stessi inizia e termina nello stesso Stato membro, ove tali beni siano ceduti a un soggetto passivo o a un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è soggetto passivo;

(c)prestazioni di servizi;

(d)cessioni di beni effettuate in conformità degli articoli 36, 37 e 39, ove tali beni siano ceduti a un soggetto passivo o a un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è soggetto passivo;

(e)cessioni di beni senza spedizione o trasporto, o se la spedizione inizia e termina nello stesso Stato membro, ove tali beni siano ceduti a un soggetto passivo o a un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è soggetto passivo.

La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche relative ai periodi di imposta precedenti, come previsto al paragrafo 4 del presente articolo.";

(b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.    Se i beni sono spediti o trasportati verso o a partire da Stati membri diversi dallo Stato membro di identificazione, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell'IVA, le aliquote IVA applicabili, se del caso, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote, se del caso, e l'IVA totale dovuta per le seguenti cessioni che rientrano nel presente regime speciale, per ciascuno Stato membro verso il quale o a partire dal quale tali beni sono spediti o trasportati:

(a)vendite a distanza intracomunitarie di beni diverse da quelle effettuate da un soggetto passivo conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 2;

(b)vendite a distanza intracomunitarie di beni e cessioni di beni se la spedizione o il trasporto degli stessi inizia e termina nello stesso Stato membro, effettuate da un soggetto passivo conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 2, ove tali beni siano ceduti a un soggetto passivo o a un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è soggetto passivo;

(c)cessioni di beni effettuate in conformità degli articoli 36, 37 e 39, ove tali beni siano ceduti a un soggetto passivo o a un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è soggetto passivo;

(d)cessioni di beni a un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è soggetto passivo, ove la spedizione inizi e termini nello stesso Stato membro.

In relazione alle cessioni di cui alla lettera a), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro da cui tali beni sono spediti o trasportati, ove disponibile.

In relazione alle cessioni di cui alla lettera b), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro da cui tali beni sono spediti o trasportati, ove disponibile.

La dichiarazione IVA riporta le informazioni di cui al presente paragrafo ripartite per Stato membro di consumo.";

(c)è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis.    L'obbligo di fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 si applica anche alle cessioni di beni senza spedizione o trasporto effettuate in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di identificazione.";

(d)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.    Qualora il soggetto passivo prestatore dei servizi che rientrano nel presente regime speciale disponga di una o più stabili organizzazioni, diverse da quella situata nello Stato membro di identificazione, a partire dalle quali i servizi sono prestati, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell'IVA, le aliquote IVA applicabili, se del caso, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote, se del caso, e l'IVA totale dovuta per tali prestazioni in relazione a ciascuno Stato membro in cui detto soggetto passivo disponga di un'organizzazione, unitamente al numero individuale di identificazione IVA o al numero di registrazione fiscale di tale organizzazione, suddivisa per Stato membro di consumo.";

(e)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.    Se dopo la data in cui la dichiarazione IVA doveva essere presentata in conformità dell'articolo 369 septies si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse in una dichiarazione successiva entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata ai sensi dell'articolo 369 septies. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro di consumo, il periodo di imposta e l'importo dell'IVA in relazione al quale sono richieste le modifiche.";

(39)all'articolo 369 quaterdecies è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4.    Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri impongono al soggetto passivo che agisce in qualità di fornitore presunto a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, di avvalersi del presente regime speciale per tutte le sue vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi.";

(40)l'articolo 369 septdecies è così modificato:

(a)al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera e):

"e)lo status di soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto beni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 1.";

(b)al paragrafo 3 è aggiunta la seguente lettera f):

"f) lo status di soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto beni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 1.";

(41)l'articolo 369 novodecies è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) se persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale e nella misura in cui il ricorso a tale regime non è obbligatorio a norma dell'articolo 369 quaterdecies, paragrafo 4.",

(b)al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) se persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale e nella misura in cui il ricorso a tale regime non è obbligatorio a norma dell'articolo 369 quaterdecies, paragrafo 4.";

(c)è inserito un nuovo paragrafo 4:

"4. Qualora il ricorso al regime speciale sia obbligatorio a norma dell'articolo 369 quaterdecies, paragrafo 4, gli Stati membri di identificazione adottano misure appropriate, diverse dalla radiazione dal registro di identificazione, se il soggetto passivo persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale.";

(42)all'articolo 369 unvicies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.    Se dopo la data in cui la dichiarazione IVA doveva essere presentata in conformità dell'articolo 369 vicies si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse in una dichiarazione successiva entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata ai sensi dell'articolo 369 vicies. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro di consumo, il periodo di imposta e l'importo dell'IVA in relazione al quale sono richieste le modifiche.";

(43)al titolo XII, capo 6, è inserita la seguente sezione 5:

"Sezione 5

Regime speciale per i trasferimenti di beni propri

Articolo 369 quinvicies bis

Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, si intende per:

1)    "trasferimento di beni propri": il trasferimento di beni verso un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, compresi i trasferimenti a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 3, esclusi i trasferimenti di beni d'investimento quali definiti dallo Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati conformemente all'articolo 189, lettera a), o di beni per i quali non vi è pieno diritto a detrazione in tale Stato membro;

2)    "Stato membro di identificazione": lo Stato membro nel cui territorio il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o, se non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, lo Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione.

Qualora il soggetto passivo non abbia fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, ma disponga ivi di più di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro con una stabile organizzazione dove il soggetto passivo notifica che intende avvalersi del presente regime speciale. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l'anno civile interessato e per i due anni civili successivi.

Se il soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità e non dispone ivi di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. Qualora vi sia più di uno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, il soggetto passivo indica quale di questi Stati membri è lo Stato membro di identificazione. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l'anno civile interessato e per i due anni civili successivi.

Articolo 369 quinvicies ter

Gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi che effettuano trasferimenti di beni propri ad avvalersi del presente regime speciale.

Il presente regime speciale si applica a tutti i trasferimenti di beni propri effettuati da un soggetto passivo registrato ai fini del presente regime.

Articolo 369 quinvicies quater

Un soggetto passivo dichiara allo Stato membro di identificazione l'inizio e la cessazione delle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, nonché eventuali cambiamenti delle stesse a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni necessarie per avvalersi del presente regime speciale. Il soggetto passivo comunica tali informazioni per via elettronica.

Articolo 369 quinvicies quinquies

Un soggetto passivo che si avvalga del presente regime speciale è identificato ai fini dell'IVA per le operazioni imponibili che rientrano in detto regime esclusivamente nello Stato membro di identificazione. Al riguardo lo Stato membro utilizza il numero individuale di identificazione IVA già attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi che gli derivano dal sistema interno.

Articolo 369 quinvicies sexies

Lo Stato membro di identificazione esclude un soggetto passivo dal presente regime speciale nei casi seguenti:

(a)se il soggetto passivo in questione notifica di non effettuare più trasferimenti di beni propri che rientrano nel presente regime speciale;

(b)se si può altrimenti presupporre che le attività soggette a imposizione di tale soggetto passivo che rientrano nel presente regime speciale siano cessate;

(c)se il soggetto passivo in questione non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;

(d)se il soggetto passivo in questione persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale.

Articolo 369 quinvicies septies

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni mese, indipendentemente dal fatto che siano o non siano stati effettuati trasferimenti di beni che rientrano nel presente regime speciale. La dichiarazione IVA è presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta cui essa si riferisce.

Articolo 369 quinvicies octies

1.    La dichiarazione IVA reca il numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 quinvicies quinquies e, per ciascuno Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasferiti, il valore totale al netto dell'IVA dei trasferimenti che rientrano nel presente regime speciale per i quali il fatto generatore dell'imposta si è verificato nel corso del periodo d'imposta.

La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche relative ai periodi di imposta precedenti, come previsto al paragrafo 3 del presente articolo.

2.    Se i beni sono spediti o trasportati a partire da Stati membri diversi dallo Stato membro di identificazione, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell'IVA dei trasferimenti che rientrano nel presente regime speciale, per ciascuno Stato membro a partire dal quale tali beni sono spediti o trasportati.

La dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro a partire dal quale tali beni sono spediti o trasportati, ove disponibile. La dichiarazione IVA riporta le informazioni di cui al presente paragrafo ripartite per Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati.

3.    Se dopo la data in cui la dichiarazione IVA doveva essere presentata in conformità dell'articolo 369 quinvicies septies si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse in una dichiarazione successiva entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata ai sensi dell'articolo 369 quinvicies septies. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati, il periodo di imposta e l'importo imponibile in relazione al quale sono richieste le modifiche.

Articolo 369 quinvicies nonies

1.    La dichiarazione IVA è effettuata in euro.

Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nelle loro valute nazionali.

Se le forniture sono state effettuate in altre valute, il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale utilizza, ai fini della dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

2.    La conversione è effettuata in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

Articolo 369 quinvicies decies

Ai fini del presente regime speciale gli acquisti intracomunitari di beni nello Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati sono esenti.

Articolo 369 quinvicies undecies

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non può, per le sue attività imponibili che rientrano in detto regime, dichiarare nella dichiarazione IVA di tale regime l'IVA detraibile a norma dell'articolo 168 della presente direttiva negli Stati membri a destinazione o a partire dai quali i beni sono spediti o trasportati. Fatto salvo l'articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE, l'articolo 2, punto 1, l'articolo 3 e l'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tali direttive. Ai rimborsi riguardanti i beni contemplati dal presente regime speciale non si applicano l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale e che è tenuto a essere registrato in uno Stato membro per attività che non rientrano nel presente regime speciale effettua le detrazioni dell'IVA corrisposta in detto Stato membro per i beni che gli sono stati ceduti o i servizi che gli sono stati prestati in detto Stato membro nella dichiarazione IVA che deve presentare a norma dell'articolo 250.

Articolo 369 quinvicies duodecies

1.    Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale conserva una documentazione dei trasferimenti di beni propri effettuati nel quadro del presente regime speciale. Tale documentazione deve essere sufficientemente dettagliata da consentire alle autorità fiscali degli Stati membri in partenza dai quali e a destinazione dei quali i beni sono stati spediti o trasportati di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.

2.    La documentazione di cui al paragrafo 1 deve essere messa a disposizione per via elettronica, su richiesta, dello Stato membro in partenza dal quale o a destinazione del quale i beni sono stati spediti o trasportati e allo Stato membro di identificazione.

Detta documentazione deve essere conservata per un periodo di cinque anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui il trasferimento dei beni propri ha avuto luogo.".

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

(44)all'articolo 243, il paragrafo 3 è soppresso;

(45)all'articolo 262, il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 4

Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2028

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

(46)all'articolo 42, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)l'acquirente abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 265 relativi alla trasmissione dei dati sugli acquisti intracomunitari.";

(47)all'articolo 138, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis.    L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l'obbligo, di cui agli articoli 262 e 263, di comunicare i dati sulle operazioni intracomunitarie oppure i dati trasmessi non contengano le informazioni corrette riguardanti la cessione come previsto dall'articolo 264, a meno che egli non possa debitamente giustificare eventuali mancanze secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.";

(48)l'articolo 218 è sostituito dal seguente:

"Ai fini della presente direttiva le fatture sono emesse in un formato elettronico strutturato. Tuttavia gli Stati membri possono accettare come fatture documenti cartacei o di altro formato per operazioni non soggette agli obblighi di comunicazione di cui al titolo XI, capo 6. Gli Stati membri autorizzano l'emissione di fatture elettroniche conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'emissione di fatture elettroniche da parte dei soggetti passivi e la loro trasmissione non sono soggette ad autorizzazione o verifica obbligatoria preventiva da parte delle autorità fiscali.";

(49)all'articolo 222, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall'articolo 138 o per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei beni o dei servizi a norma degli articoli 194 e 196, la fattura è emessa entro i due giorni lavorativi successivi al verificarsi del fatto generatore dell'imposta.";

(50)l'articolo 223 è soppresso;

(51)all'articolo 226 sono aggiunti i seguenti punti 16, 17 e 18:

"16)nel caso di una fattura rettificativa, il numero sequenziale che identifica la fattura corretta, di cui al punto 2);

17)il numero IBAN del conto bancario del fornitore o prestatore sul quale sarà accreditato il pagamento della fattura. Se il numero IBAN non è disponibile, qualsiasi altro identificativo che identifichi in modo inequivocabile il conto bancario sul quale sarà accreditata la fattura;

18)la data di esigibilità del pagamento della cessione di beni o della prestazione di servizi o, qualora siano concordati pagamenti parziali, la data e l'importo di ciascun pagamento.";

(52)al titolo XI, il titolo del capo 6 è sostituito dal seguente:

"CAPO 6

Obblighi di comunicazione digitale";

(53)al titolo XI, capo 6, è inserito il titolo seguente della sezione 1:

"Sezione 1

Obblighi di comunicazione digitale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere effettuate a titolo oneroso tra soggetti passivi";

(54)l'articolo 262 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA trasmette allo Stato membro in cui è stabilito o identificato ai fini dell'IVA i seguenti dati relativi a ciascuna cessione e trasferimento di beni effettuati a norma dell'articolo 138, a ciascun acquisto intracomunitario di beni a norma dell'articolo 20 e a ciascuna prestazione di servizi imponibile in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il prestatore:";

(55)l'articolo 263 è sostituito dal seguente:

"Articolo 263

1. I dati di cui all'articolo 262, paragrafo 1, sono trasmessi per ogni singola operazione effettuata dal soggetto passivo entro due giorni lavorativi dall'emissione della fattura o dalla data in cui la fattura doveva essere emessa se il soggetto passivo non adempie all'obbligo di emettere una fattura. I dati sono trasmessi dal soggetto passivo o da un terzo per suo conto. Gli Stati membri forniscono i mezzi elettronici per la trasmissione di tali dati.

Gli Stati membri autorizzano la trasmissione dei dati delle fatture elettroniche conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione dei dati delle fatture elettroniche mediante altri formati di dati che garantiscano l'interoperabilità con la norma europea sulla fatturazione elettronica.

2. Il messaggio elettronico comune per la trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1 è determinato secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010.";

(56)l'articolo 264 è sostituito dal seguente:

"Articolo 264

I dati trasmessi a norma dell'articolo 263 contengono tutti i seguenti elementi:

(a)le informazioni di cui all'articolo 226, punti da 1) a 4), punto 6), punti da 8) a 11 bis), 16), 17) e 18);

(b)per le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro, di cui all'articolo 138, paragrafo 2, lettera c), il valore complessivo della cessione determinato in conformità dell'articolo 76.";

(57)l'articolo 265 è sostituito dal seguente:

"Articolo 265

Nei casi di acquisti intracomunitari di beni di cui all'articolo 42, il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro che gli ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale ha effettuato tali acquisti menziona gli elementi seguenti nei dati da trasmettere:

a)il suo numero di identificazione IVA in tale Stato membro e con il quale ha effettuato l'acquisto e la successiva cessione di beni;

b)il numero di identificazione IVA, nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, del destinatario della successiva cessione effettuata dal soggetto passivo;

c)il valore, al netto dell'IVA, di ciascuna cessione effettuata dal soggetto passivo nello Stato membro in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha avuto termine.";

(58)l'articolo 266 è soppresso;

(59)l'articolo 267 è sostituito dal seguente:

"Articolo 267

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, a norma dell'articolo 194 o 204, sono considerate debitrici dell'imposta in luogo di un soggetto passivo non stabilito nel loro territorio assolvano l'obbligo di presentazione dei dati di cui al presente capo.";

(60)l'articolo 268 è sostituito dal seguente:

"Articolo 268

Gli Stati membri impongono ai soggetti passivi che, nel loro territorio, effettuano acquisti intracomunitari di beni od operazioni assimilate di cui all'articolo 21 o 22 di presentare i dati relativi a tali operazioni previsti dal presente capo.";

(61)gli articoli 269, 270 e 271 sono soppressi;

(62)al titolo XI, capo 6, è inserita la sezione 2 seguente:

"Sezione 2 
Obblighi di comunicazione digitale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso fra soggetti passivi nel territorio di uno Stato membro

Articolo 271 bis

1.    Gli Stati membri possono esigere che i soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA nel loro territorio trasmettano per via elettronica alle autorità fiscali i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso a destinazione di altri soggetti passivi nel loro territorio.

2.    Gli Stati membri possono esigere che i soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA nel loro territorio trasmettano per via elettronica alle autorità fiscali dati sulle operazioni imponibili diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 262.

Articolo 271 ter

Qualora uno Stato membro richieda l'invio dei dati a norma dell'articolo 271 bis, il soggetto passivo, o un terzo per conto del soggetto passivo, trasmette tali dati per singola operazione entro due giorni lavorativi dall'emissione della fattura o dalla data in cui la fattura doveva essere emessa se il soggetto passivo non adempie all'obbligo di emettere una fattura. Gli Stati membri autorizzano la trasmissione dei dati delle fatture elettroniche conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli Stati membri possono autorizzare che i dati delle fatture elettroniche siano trasmessi utilizzando altri formati di dati.

Articolo 271 quater

Entro il 31 marzo 2033 la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento degli obblighi nazionali di comunicazione di cui alla presente sezione. In tale relazione la Commissione valuta la necessità di ulteriori misure di armonizzazione e, se lo ritiene necessario, presenta una proposta appropriata per tali misure.";

(63)l'articolo 273 è sostituito dal seguente:

"Articolo 273

Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli previsti al capo 3 né per attuare ulteriori obblighi di comunicazione rispetto a quelli previsti al titolo XI, capo 6.".

Articolo 5

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2023, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2 della presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2025, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 3 della presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2027, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 4 della presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tax_revenue_statistics  
(2)    Il divario dell'IVA è la differenza complessiva tra il gettito IVA previsto in base alla normativa IVA e ai regolamenti accessori e l'importo effettivamente riscosso:    
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-gap_en (non disponibile in IT).
(3)    Europol:  https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/crime-areas/economic-crime/mtic-missing-trader-intra-community-fraud  
(4)    COM(2020) 312 final.
(5)    COM(2021) 645 final (allegato II, punto 20).
(6)    Inserire il riferimento se disponibile.
(7)    Inserire il riferimento se disponibile.
(8)    Conclusioni del Consiglio su un'imposizione equa ed effettiva in tempi di ripresa, sulle sfide fiscali legate alla digitalizzazione e sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre (FISC 226 ECOFIN 1097, doc. 13350/20 ).
(9)    Risoluzione del Parlamento europeo, del 24 novembre 2016, "Verso un sistema IVA definitivo e lotta contro le frodi ai danni dell'IVA" (2016/2033(INI)); risoluzione del Parlamento europeo, del 4 ottobre 2018, sulla lotta alla frode doganale e la protezione delle risorse proprie dell'Unione europea (2018/2747(RSP)).
(10)    Risoluzione del Parlamento europeo, del 16 febbraio 2022, sull'attuazione della sesta direttiva IVA: cosa manca per ridurre il divario dell'IVA nell'UE? (2020/2263(INI)).
(11)    Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 marzo 2022, recante raccomandazioni alla Commissione su una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (P9_TA (2022) 0082).
(12)    Per obblighi di comunicazione ai fini dell'IVA si intende l'obbligo per le imprese registrate ai fini dell'IVA di presentare dichiarazioni periodiche delle loro operazioni all'autorità fiscale per consentire il controllo della riscossione dell'IVA.
(13)    A tale riguardo, il termine "economia delle piattaforme" si riferisce alle prestazioni di servizi effettuate tramite una piattaforma.
(14)     https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_en (non disponibile in IT).
(15)    Non è prevista alcuna possibilità esplicita per gli Stati membri di introdurre disposizioni in materia di fatturazione elettronica obbligatoria per assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e prevenire le frodi IVA. A norma dell'articolo 232 della direttiva IVA, il ricorso alle fatture elettroniche è subordinato all'accordo del destinatario; a tale disposizione non è possibile derogare invocando l'articolo 273, che consente agli Stati membri di introdurre altri obblighi per i contribuenti al fine di assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e di prevenire le frodi IVA. Pertanto, se uno Stato membro desidera introdurre disposizioni in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, deve farlo richiedendo una deroga alla direttiva ai sensi dell'articolo 395, che è soggetta all'accordo unanime del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione.
(16)    Per valutare se gli obblighi di comunicazione digitale abbiano migliorato l'adempimento degli obblighi IVA, riducendo così il divario dell'IVA e aumentando le entrate IVA, è stata effettuata un'analisi econometrica nell'ambito dello studio "VAT in the Digital Age". Gli effetti degli obblighi di comunicazione digitale sono stimati su due variabili dipendenti: il divario dell'IVA e l'efficienza C. Informazioni dettagliate sulle specifiche tipo e sui risultati sono disponibili nell'allegato 4 della relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta (documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2022) 393).
(17)    I risultati della consultazione pubblica sono disponibili all'indirizzo: L'IVA nell'era digitale (europa.eu) .
(18)    Diversi tipi di obblighi di comunicazione digitale sono attualmente in vigore in molti Stati membri: fatturazione elettronica soggetta ad autorizzazione (Italia), comunicazione in tempo reale (Spagna, Ungheria), comunicazione SAF-T (Lituania, Polonia, Portogallo), elenchi IVA (Bulgaria, Cechia, Croazia, Estonia, Lettonia, Slovacchia); inoltre alcuni Stati membri hanno annunciato pubblicamente la prossima introduzione di obblighi di comunicazione (Grecia, Francia, Romania).
(19)    Secondo le stime di Eurostat, nell'Unione le società multinazionali sono circa 210 000, l'85 % delle quali ha una sede locale, mentre il resto è controllato da soggetti stranieri.
(20)    Tali costi derivano principalmente da costi di avviamento elevati, soprattutto nei paesi con obblighi di comunicazione digitale più complessi. Ai fini della conformità, una piccola società multinazionale dovrebbe investire circa 10 000 EUR per gli obblighi relativi al SAF-T, 25 000 EUR per gli obblighi di comunicazione in tempo reale e oltre 50 000 EUR in caso di fatturazione elettronica. Per una grande società multinazionale, gli importi raggiungono i 50 000 EUR per quanto riguarda gli obblighi relativi al SAF-T, 200 000 EUR per gli obblighi di comunicazione in tempo reale e 500 000 EUR per la fatturazione elettronica.
(21)    Quando vende beni o servizi a un'impresa di un altro Stato membro, un'impresa è tenuta a presentare al proprio Stato membro un elenco riepilogativo che specifichi l'impresa alla quale ha effettuato la cessione o la prestazione e l'importo totale delle cessioni o delle prestazioni a tale impresa. Le informazioni sono condivise tra gli Stati membri e utilizzate per assicurare il rispetto delle norme.
(22)    Nel 1993, con l'introduzione del mercato interno, i controlli alle frontiere sono stati aboliti e sostituiti dagli obblighi di comunicazione delle cessioni e delle prestazioni intracomunitarie sotto forma di elenchi riepilogativi periodici ai fini dell'IVA (un elenco riepilogativo è un semplice modulo presentato mensilmente/trimestralmente dagli operatori, in aggiunta alla dichiarazione IVA, per dichiarare i beni ceduti e i servizi prestati a operatori di altri Stati membri, contenente il numero IVA degli acquirenti e il valore aggregato delle cessioni e delle prestazioni per acquirente in un dato periodo). Tali elenchi riepilogativi sono conservati nelle banche dati nazionali sull'IVA. Tali banche dati sono poi collegate, attraverso un'interfaccia elettronica denominata VIES (VAT Information Exchange System), con la Commissione, che gestisce i collegamenti di comunicazione tra gli Stati membri, mentre le applicazioni VIES nazionali sono sviluppate dagli Stati membri. Le amministrazioni fiscali accedono alle informazioni VIES a fini di controllo, mentre gli operatori economici utilizzano un modulo VIES, denominato "VIES sul web" (VIES-on-the-web o VoW) per verificare la validità del numero IVA dei loro clienti registrati nell'Unione europea per le operazioni transfrontaliere su beni o servizi.
(23)     Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici .
(24)    L'espressione "economia delle piattaforme" è utilizzata per descrivere un modello multilaterale di operazioni in cui sono coinvolte tre o più parti. In queste operazioni una piattaforma online facilita i collegamenti tra due o più insiemi di utenti distinti ma interdipendenti. In tali interazioni una delle parti della piattaforma (fornitori o fornitori indiretti) potrebbe offrire servizi all'altra parte (consumatore) in cambio di un corrispettivo in denaro. Una piattaforma di solito addebita una commissione per l'agevolazione dell'operazione.
(25)    A norma dell'articolo 9 della direttiva IVA e della sua giurisprudenza costante, la nozione di "attività economica" ha un significato molto ampio. Il concetto di "in modo indipendente" significa tuttavia che i dipendenti non sono considerati soggetti passivi.
(26)    La capacità di creare reti, attraverso le quali ogni utente in più migliorerà l'esperienza di tutti gli utenti presenti; con l'aumentare del numero di persone o dei partecipanti, migliora il valore di un bene o servizio.
(27)     https://ipropertymanagement.com/research/airbnb-statistics .
(28)    "VAT in the Digital Age. Final Report" (voll. I — III). Contratto specifico n. 07 di attuazione del contratto quadro n. TAXUD/2019/CC/150.
(29)    Valore ecosistemico pari a 38,2 miliardi di EUR e 43,2 miliardi di EUR all'anno.
(30)    La tabella 25 dello studio "VAT in the Digital Age" (parte II) mostra che il 44 % dei rispondenti ritiene che la diversa applicazione delle norme IVA da parte degli Stati membri costituisca un problema.
(31)    Il luogo della prestazione di un servizio fornito per via elettronica a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui il destinatario è stabilito, mentre il luogo della prestazione di servizi intermediari a una persona che non è soggetto passivo è quello in cui è effettuata l'operazione principale, che, ad esempio, nel caso di servizi relativi a beni immobili, sarebbe il luogo in cui il bene è situato.
(32)    Articolo 242 bis della direttiva IVA.
(33)    Cfr. punto 3 in appresso.
(34)    Conclusioni del Consiglio sull'attuazione del pacchetto IVA per il commercio elettronico, doc. ST 7104/22 del 15 marzo 2022.
(35)    Programma di lavoro della Commissione per il 2022, allegato II: Iniziative REFIT, sottosezione "Un'economia al servizio delle persone" (n. 20).
(36)    COM(2018) 329 final.
(37)    Nell'ambito del sistema attuale l'IVA non è applicata alle operazioni transfrontaliere, a differenza di quanto avviene per quelle interne, consentendo ai soggetti passivi di acquistare beni in esenzione dall'IVA all'interno del mercato unico, rompendo la catena dei pagamenti frazionati e creando un incentivo alla frode.
(38)    Tale sistema sarebbe esteso ai servizi in una fase successiva.
(39)     Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese .
(40)    I piani di ripresa e resilienza degli Stati membri prevedono un'ampia serie di riforme volte a migliorare il contesto imprenditoriale e a favorire l'adozione di tecnologie digitali e verdi. Tali riforme sono integrate da importanti sforzi per digitalizzare le amministrazioni fiscali in quanto settore strategico della pubblica amministrazione (Analisi annuale della crescita sostenibile 2022 (COM(2021) 740 final).
(41)    Articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE).
(42)    https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf.
(43)    Analisi annuale della crescita 2021 (cfr. pag. 13)    : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1648626269523&uri=CELEX%3A52021DC0740 .
(44)    I piani di ripresa e resilienza degli Stati membri prevedono un'ampia serie di riforme volte a migliorare il contesto imprenditoriale e a favorire l'adozione di tecnologie digitali e verdi. Tali riforme sono integrate da importanti sforzi per digitalizzare le amministrazioni fiscali in quanto settore strategico della pubblica amministrazione. (Analisi annuale della crescita sostenibile 2022 (COM(2021) 740 final).
(45)    Si prevede che la direttiva proposta garantisca certezza giuridica sulla situazione occupazionale delle persone che lavorano tramite piattaforme di lavoro digitali, migliori le loro condizioni di lavoro (anche per i lavoratori autonomi soggetti alla gestione algoritmica) e aumenti la trasparenza e la tracciabilità nel lavoro mediante piattaforme digitali, anche in situazioni transfrontaliere.
(46)    Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.
(47)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Fare avanzare l'unione doganale al livello successivo: un piano d'azione, Bruxelles, 28.9.2020 ( customs-action-plan-2020_it.pdf (europa.eu) ).
(48)     La Commissione chiede pareri sulla prossima riforma doganale dell'UE (europa.eu) .
(49)    Conferenza sul futuro dell'Europa – Relazione sul risultato finale, maggio 2022, proposta n. 16, punti da 1 a 3. La Conferenza sul futuro dell'Europa si è svolta tra aprile 2021 e maggio 2022 e ha costituito un esercizio unico, guidato dai cittadini, di democrazia deliberativa a livello paneuropeo, cui hanno partecipato migliaia di cittadini europei nonché attori politici, parti sociali, rappresentanti della società civile e i principali portatori di interessi.
(50)    VAT in the Digital Age. Final Report. (vol. IV Consultation Activities). Contratto specifico n. 07 di attuazione del contratto quadro n. TAXUD/2019/CC/150.
(51)    VAT in the Digital Age. Final report (voll. I — III). Contratto specifico n. 07 di attuazione del contratto quadro n. TAXUD/2019/CC/150.
(52)     https://sdgs.un.org/goals .
(53)    Programma di lavoro della Commissione per il 2022, allegato II: Iniziative REFIT, sottosezione "Un'economia al servizio delle persone" (n. 20).
(54)     2022_annual_work_programme_-_fit_for_future_platform_en.pdf (europa.eu) (non disponibile in IT).
(55)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione, del 16 ottobre 2017, relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco delle sintassi a norma della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(56)    Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di valutazione delle norme di fatturazione previste dalla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2020) 47 final).
(57)    Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.
(58)    GU C  del , pag. .
(59)    GU C  del , pag. .
(60)    Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(61)    Il divario dell'IVA è la differenza complessiva tra il gettito IVA previsto in base alla normativa IVA e ai regolamenti secondari e l'importo effettivamente riscosso:     
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-gap_en
(62)    Europol:  https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/crime-areas/economic-crime/mtic-missing-trader-intra-community-fraud  
(63)    Corte dei conti europea:    
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_EN.pdf
(64)    Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).
(65)    Decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione, del 16 ottobre 2017, relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco delle sintassi a norma della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 266 del 17.10.2017, pag. 19).
(66)    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (legge sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).
(67)    Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).
(68)    Direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 1).
(69)    Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.
(70)    Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).
(71)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(72)    Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).
(73)    GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
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